Anno 1977
Numero 13
Data 03/05/1977
Abrogato No
Materia
Note
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Legge Regionale 3 maggio 1977, n. 13

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 novembre 1972, n. 13.



Art. 1


Il secondo comma dell art. 4 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 e sostituito dal seguente:

<< I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennita dall amministrazione del Consiglio Regionale nella misura di un quinto dell indennita mensile lorda di cui all art. 1, secondo comma, lett. e) della legge regionale 25 febbraio 1972 n. 4 >>.




Art. 2


All art. 9 della legge regionale 14 febbraio 1972, n. 13 e aggiunto il seguente comma:

<< Il consigliere regionale che abbia compiuto il mandato per un intero quinquennio ove rientri a far parte del Consiglio Regionale e non eserciti per qualsiasi motivo il mandato per un successivo intero quinquennio, ha facolta di versare il contributo di cui all art. 4 per il tempo effettivamente occorrente a completare il successivo quinquennio di contribuzione. In tal caso si applicano le norme contenute nei commi precedenti >>.




Art. 3


La tabella contenuta all art. 12 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, modificata con legge regionale 25 novembre 1974, n. 39 e sostituita dalla seguente:

Agli anni di contribuzione appresso indicati corrispondono le seguenti percentuali sull indennita mensile lorda:

5 anni, 30%;

6 anni, 38%;

7 anni, 46%;

8 anni, 54%;

9 anni, 62%;

10 anni, 70%;

11 anni, 71%;

12 anni, 72%;

13 anni, 73%;

14 anni, 74%;

15 anni ed oltre, 75%.




Art. 4


L art. 21 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 e sostituito dal seguente:

<< In caso di morte del consigliere in carica, il fondo corrisponde agli aventi diritto una annualita della indennita consiliare di cui all art. 1,  lettera e) della legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4 >>.




Art. 5


Il secondo comma dell art. 23 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 e sostituito dal seguente:

<< I consiglieri che per qualsiasi motivo cessano dal mandato hanno diritto al recupero delle somme versate durante le legislature senza il conteggio di interesse alcuno >>.