Legge Regionale 22 novembre 2016, n. 31
Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) e modifiche all’articolo 14 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese)
Art. 1Modifiche all’articolo
33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27
a)
le parole: “per i beni di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) h) ed i), sono
sostituite dalle seguenti: “per i beni di cui alle lettere a), b), c), e), f),
g), h) i) ed l)”;
b)
dopo la lettera i), aggiunta dall’articolo 2 della legge regionale 22 ottobre
2015, n. 30, è aggiunta la seguente lettera:
“I)
al comune di Fasano gli immobili ex G.I. “Colonia Coppolicchio” e “Colonia
Bianchi” e relative pertinenze, da utilizzare per finalità socio-culturali —
turistiche.”.