Regolamento Regionale 8 giugno 2017, n. 13 Disposizioni
in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue
urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE: VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 692 del 09 maggio 2017 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di progettazione, realizzazione e/o adeguamento e gestione delle opere pubbliche di raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane, in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque reflue urbane, in attuazione del Piano Regionale di tutela delle acque (PTA) e dei suoi aggiornamenti.
2. In particolare vengono normate:
a) le modalità di progettazione e di gestione delle reti di fogna nera e le modalità di gestione delle reti di fognatura mista/unitaria già esistenti;
b) le modalità di progettazione, approvazione e gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane;
c) le fasi di autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, in attuazione del PTA, relative:
1) al periodo di avviamento e messa a regime di un nuovo impianto;
2) alle operazioni di gestione provvisoria connesse all’esecuzione di un intervento sostanziale e/o dimensionale, diverso cioè dalla manutenzione ordinaria/programmata, su un impianto esistente;
3) alle operazioni di gestione speciale connesse all’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria/programmata su un impianto esistente;
4) alle operazioni di gestione connesse al ripristino della funzionalità nei casi di emergenza, così come definiti nel presente regolamento.
d) le fasi di progettazione e gestione dei recapiti finali degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, in attuazione del PTA;
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli insediamenti di consistenza inferiore a 2.000 A.E. (Abitanti Equivalenti), non ricompresi nel Servizio Idrico Integrato (SII), poiché già disciplinati con specifico regolamento regionale.
Art. 2Definizioni 1. Fatte salve le definizioni di cui agli artt. 54 e 74, parte III, del DL.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii., ai fini del presente regolamento si intende per:
a) avviamento: il complesso delle operazioni necessarie, in una determinata fase temporale della durata massima di 120 giorni, a far conseguire allo scarico i valori limite di emissione prescritti dalla legge, in seguito all’ultimazione dei lavori di costruzione di un nuovo impianto o di ampliamento e/o adeguamento funzionale di un impianto già esistente;
b) collaudo tecnico-funzionale: il complesso delle prove e delle verifiche tecniche atte a stabilire se un impianto o le apparecchiature e le strutture che lo compongono, soddisfino gli obbiettivi del progetto, le prescrizioni del relativo capitolato d’appalto e le normative vigenti;
c) dismissione dell’impianto: il complesso delle operazioni necessarie a far cessare il funzionamento di un impianto correlate alle attività e alle opere per il recupero ambientale delle aree dismesse;
d) gestione ordinaria: il complesso delle operazioni di esercizio di un impianto e/o scarico, effettuate durante il periodo prescritto dall’autorizzazione definitiva allo scarico, per il funzionamento delle stazioni di trattamento realizzate nel presidio depurativo;
e) gestione provvisoria: il complesso delle operazioni di esercizio, di un impianto e/o scarico esistente, effettuate durante la realizzazione di un intervento progettuale di modifica sostanziale e/o dimensionale, che non sia di manutenzione ordinaria e/o programmata, in cui non è possibile il mantenimento dei limiti di emissione allo scarico autorizzati;
f) gestione speciale: il complesso delle operazioni di esercizio, di un impianto e/o scarico esistente, nei periodi di manutenzione ordinaria e/o programmata in cui non è possibile il mantenimento dei limiti di emissione autorizzati. Sono equiparati alla manutenzione programmata gli interventi di manutenzione straordinaria di modesta entità o comunque tali da non modificare, se non per limitati intervalli di tempo, le caratteristiche qualitative dello scarico;
g) gestione di emergenza: il complesso delle operazioni di esercizio effettuate presso gli impianti di depurazione e/o scarichi esistenti, al fine di minimizzare le conseguenze sul territorio e sull’ambiente a seguito della temporanea compromissione dei trattamenti, per cause di forza maggiore, con conseguente superamento dei valori limite di emissione;
h) piano di gestione: l’elaborato che definisce il complesso delle attività necessarie a garantire, nel corso degli anni, il mantenimento dell’efficienza dell’impianto di depurazione;
i) progetto: il progetto di un nuovo impianto o di un intervento su un impianto esistente con cui si modifichi il layout generale dell’impianto e/o la potenzialità - volume medio giornaliero trattato e/o carico inquinante in termini di Abitanti Equivalenti- AE - o dello scarico e/o suoi limiti di emissione;
j) protocollo operativo per il controllo: l’accordo stipulato tra il Soggetto competente al controllo, l’ARPA Puglia, il Gestore del Servizio Idrico Integrato, l’Autorità Idrica Pugliese (AIP) e la Regione Puglia, al fine di regolamentare l’attività di controllo per ogni impianto di depurazione previsto dal PTA e di valutare la conformità dello scarico ai valori limite di emissione di cui all’All. 5 parte III del DI.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.;
k) relazione asseverata: la relazione giurata stragiudiziale redatta, ai sensi dell’articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366: “Semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie”, e asseverata dal cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario ivi compreso l’Ufficio del Giudice di Pace;
l) rete fognaria: è un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
m) rete di fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, una per la raccolta e il convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia - fogna bianca o di drenaggio urbano - e una per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane senza acque meteoriche di dilavamento, unitamente alle sole eventuali acque di prima pioggia - fogna nera.
n) scarico in corpo idrico superficiale: lo scarico di reflui depurati in corsi d’acqua perenni o temporanei dì tipo intermittente od effimero, nei laghi, nelle acque di transizione, in corsi d’acqua artificiali e nelle acque marino costiere - in battigia o lontano dalla costa attraverso condotta sottomarina;
o) scarico su suolo: lo scarico di reflui depurati sul suolo tramite spandimento, ovvero scarico di reflui depurati in opere di smaltimento opportunamente realizzate che interessano il suolo e/o gli strati superficiali del sottosuolo - canali, trincee disperdenti e campi di spandimento. Sono assimilati agli scarichi sul suolo gli scarichi in corsi d’acqua episodici naturali che si sviluppano in incisioni naturali presenti in ambiente carsico, quali lame e gravine, o artificiali come i canali di bonifica;
TITOLO I RETI DI FOGNATURA
Art. 3 Progettazione delle reti di fognatura nera 1. Nell’ambito del SII, tutti gli agglomerati urbani, così come individuati definiti e perimetrati dal PTA della Regione Puglia, devono essere provvisti di rete di fognatura nera, cosi come definita al precedente art. 2 lett. m), in grado di collettare i reflui verso i corrispondenti impianti di depurazione. Sono possibili eventuali estensioni delle reti, in aree non ricomprese negli agglomerati, solo a seguito di una variazione della perimetrazione dell’agglomerato stesso.
2. Il progetto delle reti di fognatura nera, in corrispondenza dei livelli di progettazione di cui al vigente ordinamento in tema di lavori pubblici, giusta D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, è approvato all’Autorità competente in conformità alle norme sul procedimento amministrativo e alle disposizioni statali e regionali che regolano i lavori pubblici relativi alle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato.
3. Nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle preesistenti si deve preferibilmente programmare, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, un sistema di fognatura separato. In tali zone si prevede l’avvio delle acque di prima pioggia nella rete nera, se compatibile con il sistema di depurazione adottato e previo parere del Soggetto Gestore, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento regionale n. 26 del 09.12.2013 e ss.mm.ed ii.
4. Le fognature nere debbono essere dimensionate, con adeguato franco di sicurezza, per una portata di punta commisurata a quella adottata dal corrispondente l’acquedotto, oltre alla portata necessaria per lo smaltimento delle acque di prima pioggia provenienti dalla rete di drenaggio urbano, se previste.
5. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, la progettazione delle reti di fognatura nera è effettuata nel rispetto delle normative tecniche e delle linee guida di settore, nonché in coerenza con i criteri della buona pratica tecnica e della migliore tecnologia disponibile. I progetti devono comunque riferirsi alle dotazioni e alle modalità generali di realizzazione indicati nelle linee guida di cui all’Allegato A del presente regolamento.
6. Nelle zone servite da pubblica fognatura, gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili devono essere obbligatoriamente allacciati alla stessa. Per quanto concerne gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, essi sono allacciati alla pubblica fognatura, nel rispetto dei valori limite di cui all’allegato 5 alla parte III del DI.gs. n. 152/06 e secondo quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, allorquando la rete fognante e il depuratore di confluenza hanno la capacità quantitativa e qualitativa di ricevere le acque reflue scaricate.
7. Gli scarichi esistenti nelle zone non ancora servite dalla pubblica fognatura, ma ricomprese nella perimetrazione dell’agglomerato, devono essere allacciati alla rete pubblica entro sei mesi dalla realizzazione della stessa.
8. Il gestore della pubblica fognatura predispone annualmente, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida di cui all’Allegato A, il piano di gestione e manutenzione.
Art. 4 Scaricatori di piena e di emergenza degli impianti di sollevamento 1. La progettazione degli scaricatori di piena delle reti di fognatura mista e degli scarichi di emergenza degli impianti di sollevamento a servizio delle pubbliche fognature dovrà essere realizzata tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di cui all’allegato A.
2. Il soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio degli scaricatori di piena delle reti di fognatura mista e degli scarichi di emergenza degli impianti di sollevamento è la Provincia competente per territorio o la Città Metropolitana di Bari.
3. Il Soggetto gestore della pubblica fognatura dovrà tempestivamente comunicare alla competente Amministrazione Provinciale e Comunale, nonché all’ARPA Puglia ed all’ASL competente, tutti i casi in cui vengono attivati gli scarichi di emergenza degli impianti di sollevamento a servizio delle pubbliche fognature.
4. Nei casi suddetti, le Autorità competenti, nell’ambito delle rispettive funzioni, disporranno gli opportuni divieti in ragione degli usi concomitanti del corpo ricettore, per tutto il tempo necessario al ripristino dello stato originario dello stesso.
5. Gli scarichi di piena delle reti di fognatura mista e gli scarichi di emergenza degli impianti di sollevamento a servizio delle pubbliche fognature devono essere sottoposti, prima dell’immissione nel corpo ricettore, al trattamento di grigliatura.
6. Gli scarichi, di cui al presente articolo, nelle acque superficiali, compresi i corpi idrici Artificiali, non possono avvenire a meno di 500 (cinquecento) metri dalle opere di derivazione di acque destinate a consumo umano.
7. Per gli scarichi nelle acque superficiali, compresi i corpi idrici artificiali, è prevista una fascia di rispetto di 500 (cinquecento) metri attorno al punto di scarico e, in detta fascia, non è ammessa la balneazione, la pesca, la piscicoltura, la stabulazione dei mitili e la molluschicoltura.
8. Al fine di ottemperare al divieto di balneazione e fermo restando il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione nel periodo della stagione balneare indicato nell’Ordinanza regionale, i Comuni costieri hanno l’obbligo di provvedere alla delimitazione del tratto di costa da vietare alla balneazione — permanentemente o temporaneamente, nel caso di inquinamento di breve durata accertato e/o previsto — ponendo in essere tutte le attività e misure necessarie alla salvaguardia della salute pubblica, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
9. Gli impianti di sollevamento a servizio delle pubbliche fognature devono essere progettati e verificati nel rispetto del contenimento delle emissioni odorigene, ai sensi della normativa vigente.
TITOLO II IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE
Art. 5 Requisiti dei progetti e dei disciplinari 1. I progetti degli impianti di depurazione sono redatti secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, nonché secondo le linee guida ed i criteri generali di cui all’Allegato B del presente regolamento; qualora i medesimi non siano assoggettati alla normativa in materia di lavori pubblici sono comunque redatti con un grado di approfondimento corrispondente a quello previsto nell’Allegato B.
2. Il progetto definitivo di un nuovo impianto di depurazione è integrato con l’elaborato “Piano di gestione”.
3. Il progetto di un nuovo impianto di depurazione è redatto secondo l’uso di metodologie e strumenti elettronici specifici di modellazione per le infrastrutture (Building Information Modeling) e con la valutazione del ciclo di vita (Life Cycle Assessment) secondo quanto disposto e regolamentato dalla normativa vigente.
4. Il progetto definitivo di un intervento su un impianto esistente è integrato da un disciplinare di gestione provvisoria e, ove ne ricorrano le condizioni, da un nuovo disciplinare di gestione speciale.
5. L’elaborato e i disciplinari di cui ai commi 2 e 4 sono redatti secondo le linee guida ed i criteri generali di cui all’Allegato B.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è redatto sulla base di un’analisi delle alternative possibili e di una valutazione “multi criterio” qualitativa e quantitativa delle soluzioni, al fine di individuare la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire, nel rispetto delle normative tecniche e delle linee guida di settore, nonché in coerenza con le regole della buona pratica tecnica e della migliore tecnologia disponibile, con riferimento alla ottimizzazione dell’impiego di risorse rinnovabili, alla durabilità, alla manutenibilità, alla sostituibilità degli elementi, all’efficienza energetica ed all’accertamento delle prestazioni nel tempo; i progetti devono comunque riferirsi alle dotazioni ed alle modalità generali di trattamento, indicati nelle linee guida di cui all’Allegato B.
7. Qualora il progetto di un nuovo impianto preveda la dismissione di un impianto esistente, il progetto dovrà comprendere anche le attività e le opere per il recupero ambientale delle aree dismesse. Per gli impianti già dismessi alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere programmati interventi di recupero ambientale entro il 31 dicembre 2018.
8. Gli impianti depurativi dismessi, dopo la bonifica/recupero ambientale, vengono riconsegnati al competente Comune che potrà, autonomamente, disporre dell’utilizzo delle aree del tutto sgombre da manufatti e apparecchiature, salvo diverso accordo con lo stesso Comune.
Art. 6Approvazione dei progetti degli impianti di depurazione 1. Il progetto, in corrispondenza dei livelli di progettazione di cui al vigente ordinamento in tema di lavori pubblici, giusta DI.gs. n. 50 del 18.04.2016, è approvato dall’Autorità competente in conformità alle norme sul procedimento amministrativo e alle disposizioni statali e regionali che regolano i lavori pubblici, relativi alle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato.
2. La progettazione e realizzazione di un nuovo impianto di depurazione o dell’adeguamento/potenziamento di un impianto preesistente dovrà obbligatoriamente avvenire contestualmente alla individuazione, progettazione e realizzazione di un nuovo recapito, qualora esso non sia già esistente o sia inadeguato alle nuove caratteristiche dello scarico sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.
3. La valutazione tecnico - amministrativa finalizzata all’approvazione del progetto è espressa in coerenza con le linee guida dell’Allegato B e sulla base del parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla Regione Puglia, circa le componenti progettuali in conformità alle prescrizioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque.
4. Le varianti ai progetti, i cui lavori sono in corso di esecuzione, sono preventivamente approvate ed autorizzate con le modalità di cui ai commi precedenti e, ove ne ricorrano i presupposti, sono contestualmente modificati i disciplinari contemplati dal presente regolamento.
5. Nel caso di interventi di potenziamento/adeguamento di impianti esistenti o di realizzazione di nuovi impianti di depurazione, in coerenza con le finalità indicate dal D.M. 185/03 e dal RR. n. 8/12, è obbligatorio prevedere il riutilizzo delle acque reflue.
Art. 7Modalità di gestione degli impianti di depurazione 1. Le modalità di gestione degli impianti di depurazione devono assicurare prioritariamente:
a) il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità definiti dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia;
b) il rispetto dei valori limite di emissione disciplinati dalla normativa vigente e dall’autorizzazione allo scarico;
c) il contenimento delle emissioni, in particolare quelle odorigene, nel rispetto della normativa vigente;
d) il contenimento della produzione di fanghi secondo le migliori tecnologie disponibili;
e) l’impiego delle risorse rinnovabili e il contenimento dei costi energetici.
2. Le finalità di cui al precedente comma sono conseguite, per gli impianti previsti nel presente regolamento, con modalità di gestione tali da garantire la massima efficienza di trattamento dell’impianto.
3. Nei periodi caratterizzati o influenzati da eventi meteorici eccezionalmente intensi, ovvero in presenza di scarichi abusivi in grado di determinare afflussi anomali di tipo quantitativo o di tipo qualitativo, saranno adottate, di concerto con gli Enti territoriali competenti, tutte quelle misure necessarie al fine di contenere lo scostamento dagli obbiettivi di cui al comma 1, incluse le azioni previste dal Regolamento del SII per fronteggiare i suddetti scarichi anomali, comprendenti i controlli sugli scarichi nelle pubbliche fognature afferenti all’impianto depurativo secondo le modalità previste dal predetto regolamento. Le suddette misure saranno tuttavia assoggettate ad ogni forma di controllo da parte dell’ARPA Puglia, a garanzia dell’adozione di specifiche misure gestionali previste nel disciplinare di emergenza, allegato al Piano di gestione e nei protocolli operativi di impianto.
4. Il gestore dell’impianto di depurazione predispone, annualmente, un autonomo programma di manutenzione ed un autonomo programma di monitoraggio e controllo, al fine di verificarne il corretto funzionamento e, eventualmente, di analizzare le anomalie e assumere i provvedimenti necessari; il programma di manutenzione, approvato dall’Autorità Idrica Pugliese, e il programma di monitoraggio e controllo saranno comunicati ai Comuni interessati, alla Regione, all’ARPA Puglia e all’Autorità competente al controllo.
5. L’attuazione dei programmi di cui al comma precedente deve risultare da apposite annotazioni da riportarsi sul registro di gestione. Le autorità competenti al controllo verificano in sede di ispezione l’attuazione dei programmi, vistando il registro di gestione.
6. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, il Soggetto gestore dovrà custodire, presso ciascun impianto di depurazione in esercizio a servizio degli agglomerati del Servizio Idrico Integrato, il Piano di gestione e la documentazione tecnico-descrittiva: progetto esecutivo ed esecutivi di cantiere/asbuilt, in formato cartaceo e digitale, che rappresenti l’impianto stesso in ogni dettaglio.
7. Entro il 31 dicembre 2020, la gestione degli impianti di depurazione, di cui al Servizio Idrico Integrato della Regione Puglia, deve essere certificata qualitativamente secondo le disposizioni contenute nelle Norme ISO 9001 e 14001.
8. La gestione di un impianto di depurazione deve essere condotta da personale specializzato per il quale il soggetto affidatario della gestione deve annualmente attestarne la opportuna formazione. Il soggetto affidatario della gestione sottopone i contenuti minimi del piano di formazione, del personale specializzato da impiegare presso gli impianti, all’approvazione all’Ente di Governo d’Ambito.
TITOLO III SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Art. 8 Progettazione degli scarichi o loro adeguamento 1. I recapiti dei depuratori pubblici a servizio degli agglomerati urbani della Regione Puglia e la loro tipologia sono individuati nel PTA.
2. Modifiche alla ubicazione e alle tipologie di recapito, rispetto alla previsione del vigente PTA, sono consentite esclusivamente previa dimostrazione della inidoneità o necessità di ridefinizione del recapito individuato, suffragata da valutazioni tecnico-scientifiche, dalle risultanze di un’analisi costi/benefici o del tipo “multi criterio” della modifica e comunque sono subordinate alla variazione della previsione del PTA.
3. La scelta del sito dove allocare lo scarico di. un impianto di depurazione, deve essere effettuata sulla base di dettagliate indagini che privilegino le possibilità offerte dal corpo idrico ricettore di diluire ulteriormente l’inquinamento organico e disperdere la carica batterica residua.
In relazione al corpo idrico ricettore dovranno condursi le seguenti indagini di dettaglio:
a) per le acque marine: l’andamento delle correnti, i venti prevalenti e le caratteristiche morfologiche del fondo marino. Dovrà altresì evitarsi la compromissione delle zone di litorale idonee per la balneazione, definite ai sensi del D.L.vo 116 del 30 maggio 2008. Qualora gli scarichi in acque marine siano effettuati tramite idonee condotte subacquee, previa valutazione costi/benefici di carattere ambientale tecnico ed economico, le stesse devono essere realizzate sulla base di studi meteo marini che tengano conto sia del regime delle correnti che dell’influenza del moto ondoso e degli assetti biocenotici connessi;
b) per i corsi d’acqua superficiali: la temperatura, il pH, la concentrazione di ossigeno disciolto, la portata minima del corso d’acqua, la sua durata ed il periodo dell’anno in cui essa si verifica, la concentrazione finale in solidi sospesi ed il BOD5 a valle del punto di scarico;
c) per il suolo o strati superficiali del sottosuolo, nell’ipotesi in cui è consentito, ai sensi dell’art. 103 del D.Igs. n. 152/2006: lo spessore del terreno vegetale e dello strato permeabile, la porosità, conducibilità idraulica e tessitura del terreno, la capacità di scambio per i cationi, la composizione chimica, la natura e la geometria delle unità geologiche sottostanti, con particolare riferimento alla permeabilità e le caratteristiche idrogeologiche delle falde.
4. Il progetto, in corrispondenza ai livelli di progettazione di cui al vigente ordinamento in tema di lavori pubblici, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, è approvato dall’Autorità competente in conformità alle norme sul procedimento amministrativo e alle disposizioni statali e regionali che regolano i lavori pubblici, relativi alle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato.
5. La valutazione tecnico - amministrativa finalizzata all’approvazione del progetto è espressa in coerenza con le linee guida dell’Allegato C e sulla base del parere obbligatorio e vincolante della Regione Puglia in merito alle componenti progettuali in conformità alle prescrizioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque.
6. Le varianti ai progetti, i cui lavori sono in corso di esecuzione, sono preventivamente approvate e autorizzate con le modalità di cui ai commi precedenti e, ove ne ricorrano i presupposti, sono contestualmente modificati i disciplinari previsti dal presente regolamento.
Art. 9 Fasce di rispetto 1. Attorno agli scarichi sono previste le seguenti fasce di rispetto:
a) Gli scarichi nei corsi d’acqua episodici, naturali e artificiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo non possono avvenire a meno di 500 (cinquecento) metri dalle opere di captazione di acque sotterranee destinate a consumo umano e a meno di 250 (duecentocinquanta) metri dalle opere di captazione di acque sotterranee destinate ad uso irriguo e domestico.
b) Gli scarichi delle acque reflue urbane nelle acque superficiali, compresi i corpi idrici artificiali, non possono avvenire a meno di 500 (cinquecento) metri dalle opere di derivazione di acque destinate a consumo umano ed a meno di 250 (duecentocinquanta) metri dalle opere di captazione destinate all’uso irriguo.
c) Per gli scarichi delle acque reflue urbane nelle acque superficiali, compresi i corpi idrici artificiali, oltre che il divieto di cui alla lettera b), è prevista una fascia di rispetto di 500 (cinquecento) metri attorno al punto di scarico e, in detta fascia, non e ammessa la balneazione, la pesca, la piscicoltura, la stabulazione dei mitili e la molluschicoltura.
2. Al fine di ottemperare al divieto di balneazione di cui al comma 1 lett. c), e fermo restando il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione nel periodo della stagione balneare indicato nell’Ordinanza regionale,
i Comuni costieri hanno l’obbligo di provvedere alla delimitazione del tratto di costa da vietare alla balneazione, ponendo in essere tutte quelle attività e misure necessarie alla salvaguardia della qualità delle acque di balneazione e della salute pubblica, in conformità alle disposizioni dettate dalla normativa vigente.
3. Le zone di rispetto devono essere adeguatamente segnalate, mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici, a cura del Soggetto gestore, previa emanazione di ordinanza sindacale.
Art. 10 Gestione degli scarichi e, relativi oneri 1. La gestione degli scarichi, costituiti dà trincee disperdenti e/o campi di spandimento, condotte sottomarine e relativi collettori e/o attrezzature funzionali, e i corrispondenti oneri sono in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato.
2. Nel caso di scarichi di acque reflue urbane in opere di bonifica, affidate alla gestione dei Consorzi di Bonifica, è necessario ottemperare alle disposizioni contenute nella L.R. n. 4/2012 e nel R. R. n. 17/2013 e ss. mm. ed ii.
3. Per gli scarichi di acque reflue urbane in corsi d’acqua pubblici - ex Regio Decreto 1775/33 e ss. mm. Ed ii. - o in canali e/o lame e gravine extra-consortili, la gestione e i relativi oneri sono in capo al Consorzio di Bonifica competente per territorio. Per le aree non ricomprese all’interno dei comprensori gestiti dai Consorzi di Bonifica, la gestione e i relativi oneri sono a carico del Comune o dei Comuni, per il tratto ricompreso nel territorio di competenza.
4. Il soggetto o i soggetti responsabili della gestione e manutenzione dei recapiti, di cui ai precedenti, commi 2 e 3, ne sostengono i relativi oneri, con un contributo da parte del gestore del S.I.I. per il rilascio di acque reflue che trovano recapito nel sistema scolante esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione.
5. Il contributo indicato al precedente comma 4 è computato: per rilasci in canali di bonifica, in conformità ai parametri e alle modalità indicate nell’ art. 9 del R.R. n. 17/2013 e nei commi 3 e 4 dell’art. 166 del D. Lgs. n. 152/06; per rilasci in corsi d’acqua pubblici extra-consortili, secondo modalità correlate al volume del refluo scaricato e alla distanza dal punto di scarico, previa sottoscrizione di un protocollo di intesa tra i soggetti interessati.
TITOLO IV AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
Art. 11 Autorizzazione nel periodo di avviamento e gestione provvisoria dello scarico 1. Il parere favorevole espresso dalla Regione Puglia, nell’ambito del provvedimento con cui l’Autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale, costituisce autorizzazione provvisoria allo scarico per i periodi di avviamento di nuovi impianti di depurazione, e di gestione provvisoria per interventi di modifica sostanziale su impianti esistenti, ed è efficace, salvo eventuali revoche o sospensioni, sino alla conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 12.
2. L’inizio e la conclusione del periodo di avviamento e/o di gestione provvisoria sono indicati nel relativo disciplinare e possono essere prorogati, previa motivata richiesta all’Autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione allo scarico.
3. Il predetto disciplinare stabilisce i termini per la presentazione del certificato di collaudo funzionale e della domanda di autorizzazione di cui all’art. 12.
4. Per il periodo transitorio, l’Autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione allo scarico fissa, su proposta dell’ARPA Puglia, se non già disciplinato nel Protocollo operativo di impianto, i valori limite di emissione temporanei, tenendo conto degli obiettivi di qualità e degli usi in atto del corpo idrico recettore.
5. Fino al rilascio dell’autorizzazione definitiva allo scarico, il titolare del medesimo è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare approvato.
6. Durante il periodo di avviamento e/o di gestione provvisoria, sullo scarico finale sono effettuati autocontrolli settimanali dei parametri, cosi come stabilito nei relativi disciplinari.
7. Durante il periodo di avviamento e/o di gestione provvisoria è vietato il trattamento dei rifiuti liquidi, anche se il depuratore è autorizzato, ai sensi dell’art. 110 comma 3 del DI.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.
Art. 12Autorizzazione definitiva allo scarico e rinnovo 1. Per i nuovi impianti di depurazione, l’Autorità competente, acquisiti il certificato di collaudo funzionale e l’istanza di autorizzazione, entro 90 giorni, rilascia l’autorizzazione definitiva allo scarico, successivamente al periodo di avviamento disciplinato dall’art. 11. Per gli impianti esistenti, l’Autorità competente rilascia una nuova autorizzazione allorquando siano apportate modifiche sostanziali all’impianto di depurazione tali da incidere qualitativamente e/o quantitativamente sullo scarico, successivamente al periodo di gestione provvisoria disciplinato dall’art. 2 lett. e).
2. Fino al rilascio dell’autorizzazione allo scarico, il titolare del medesimo è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare approvato.
3. L’autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane è valida per 4 (quattro) anni a far data dal momento del rilascio o dall’attivazione dello scarico in caso di nuovi impianti.
4. Un anno prima della scadenza, il titolare dello scarico dovrà presentare istanza di rinnovo. Nel frattempo lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in esercizio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione del nuovo provvedimento.
Art. 13 Gestione speciale 1. Per ogni impianto di depurazione è redatto il disciplinare delle operazioni di gestione speciale dell’impianto e dello scarico che è:
a) allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico per i nuovi impianti; per gli impianti esistenti è inviato entro centoventi (120) giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e comunque dee essere allegato alla domanda di rinnovo;
b) aggiornato in caso di intervento qualora ne sussistano le condizioni.
2. Durante le fasi di gestione speciale, lo scarico dell’impianto è da intendersi a tutti gli effetti autorizzato a condizione che siano comunicati alla Regione Puglia, all’Autorità Idrica Pugliese, all’Autorità competente al controllo, all’ARPA Puglia, all’ASL competente e agli enti territorialmente competenti, l’inizio e la fine delle relative operazioni, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato la gestione speciale.
3. Nei periodi di cui al comma 2, il gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare di cui al comma 1.
Art. 14 Gestione di emergenza 1. Il periodo di tempo in cui non è possibile il rispetto dei valori limite di accettabilità dello scarico, per causa di forza maggiore, è immediatamente comunicato alla Regione Puglia, all’Autorità competente al controllo, all’ARPA Puglia, all’Autorità Idrica Pugliese, all’ASL competente ed agli enti territorialmente competenti.
2. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, il rispetto dei valori limite di emissione dello scarico è sospeso fino all’emissione del certificato di ripristino di funzionalità emesso dal Soggetto Gestore dell’impianto di depurazione; nelle successive 48 ore l’Autorità competente al controllo effettuerà le verifiche tese ad accertare il rispetto delle condizioni indicate nel disciplinare di emergenza di cui all’Allegato B, paragrafo B2 lett. b).
3. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, dovrà essere trasmessa, alla Regione Puglia, all’Autorità Idrica Pugliese, all’Autorità competente al controllo, all’ARPA Puglia, alla ASL competente e agli Enti territorialmente competenti, una relazione asseverata contenente:
a) l’indicazione delle cause di forza maggiore che hanno determinato il fermo dell’impianto o il disservizio;
b) la descrizione delle misure adottate e l’indicazione dei tempi necessari al ripristino delle condizioni normali di esercizio dell’impianto.
4. Nel periodo di cui al comma 1, il gestore è tenuto ad adottare, previa comunicazione alla Regione Puglia, all’ARPA Puglia, all’Autorità Idrica Pugliese, all’Autorità competente al controllo, alla ASL competente e agli Enti territorialmente competenti, quei rimedi tecnicamente ed economicamente sostenibili atti a contenere l’impatto straordinario dello scarico sul corpo recettore, così come previsto nel disciplinare di cui all’Allegato B, paragrafo B2 lett. b).
Art. 15Controlli 1. I disciplinari di avviamento, di gestione provvisoria, gestione speciale e gestione di emergenza costituiscono, senza che sia necessario l’adozione di un apposito atto della Regione Puglia, parte integrante delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione disciplinati dal presente regolamento.
2. Per quanto concerne i controlli e le sanzioni si applicano le disposizioni contenute nel Capo III del Titolo IV e Capo I e II del Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii.
3. Le frequenze di campionamento e i parametri da rilevare in relazione al recapito finale ed alla utilizzazione dell’effluente sono quelle previste dal D.Igs. n. 152/2006 e ss. mm. ed ii., dalla DGR n. 1116 del 25.07.2006 e successive regolamentazioni, nonché dai protocolli operativi di impianto sottoscritti tra il gestore del S.I.I., l’Autorità di Controllo, l’ARPA Puglia, l’AIP e la Regione. In sede di autorizzazione potranno essere disposte frequenze più brevi per i periodi di gestione provvisoria e di gestione speciale.
4. Per ciascun impianto di depurazione, il Soggetto gestore dovrà tenere un apposito quaderno di registrazione dei dati. I quaderni di registrazione devono essere conservati presso ciascun impianto e l’Autorità di Controllo è tenuta, in sede di ispezione, ad esaminare i quaderni e vistarli.
5. L’inosservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento costituiscono elemento di valutazione ai fini dell’applicazione del sistema di penalità connesso al livello di servizio che deve essere garantito dal gestore del Servizio Idrico Integrato.
TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGAZIONE
Art. 16Disposizioni transitorie 1. Per gli impianti e gli scarichi già in esercizio, le presenti norme si intendono cogenti in occasione di interventi di manutenzione, per i quali sia necessario la predisposizione del disciplinare di gestione speciale o, in occasione di interventi di potenziamento, adeguamento o ammodernamento o di dismissione degli stessi per i quali sia necessario la predisposizione del disciplinare di gestione provvisoria.
2. Per gli impianti di depurazione ed i relativi scarichi, per i quali sono state già avviate, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, le procedure di potenziamento e/o di ammodernamento, ai fini del raggiungimento degli obbiettivi di qualità definiti dal PTA, le modalità di gestione devono assicurare il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla normativa vigente e dall’autorizzazione allo scarico.
Art. 17Abrogazioni 1. E’ abrogato il R. R. n. 3 del 1989 “Norme tecniche per l’installazione e l’esercizio degli impianti di fognatura e depurazione” (B.U.R.P. 27/12/89).
2. E’ abrogato il R. R. n. 5 del 1989 “Disciplina delle pubbliche fognature” (B.U.R.P. 27/12/89).
3. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con le norme del presente regolamento.
4. Dall’entrata in vigore del presente regolamento perdono efficacia le disposizioni contenute nel Decreto del Commissario Delegato n. 267 del 21 ottobre 2003.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’ art. 53 della L.R. 12.05.2004 n. 7 e ss. mm. ed ii. “Statuto della Regione Puglia”. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Vedi Allegati A,B e C
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