“Art. 1
(Finalità e definizioni)
1. In attuazione degli
articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e della Convenzione europea sul
paesaggio, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14, la presente legge detta
i principi fondamentali per la conservazione del suolo in quanto bene comune e
risorsa non rinnovabile, determinante per la difesa dell’ecosistema e delle
caratteristiche del paesaggio, per la prevenzione del dissesto idrogeologico,
per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità. In
attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme
per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate),
al fine di favorire il recupero dei terreni agricoli incolti o abbandonati,
contenere il degrado ambientale, limitare gli incendi boschivi, favorire
l’ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività
agro-forestali, la Regione valorizza i terreni agricoli incolti o abbandonati,
coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle
comunità locali.
2. Ai fini della presente
legge si intendono:
a) per ‘terreni
agricoli’: i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici vigenti o
adottati;
b) per ‘terreni incolti o
abbandonati’: i terreni agricoli suscettibili di coltivazione, compresi i
fabbrica ti rurali insistenti, che non siano destinati a utilizzazione agraria
o agro-zootecnica da almeno due anni;
c) per ‘ consumo di suolo
’: la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi che ne
determinano l’impermeabilizzazione, l’urbanizzazione, l’edificazione, la
cementificazione, l’escavazione, la contaminazione, la desertificazione.
3. Sono esclusi
dall’applicazione delle presenti disposizioni:
a)
i terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa comunitaria;
b)
i terreni che presentino un habitat oggetto di tutela ai sensi della direttiva
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 22 luglio 1992,
serie L 206/7;
c)
i terreni la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo o
la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell’ambiente;
d)
i terreni di pertinenza di case adibite ad abitazione rurale o civile;
e)
i boschi nonché i terreni destinati a rimboschimento da piani, programmi e
progetti di intervento già approvati dagli enti e organi pubblici competenti;
f)
le aree di cave la cui coltivazione è terminata e che hanno destinazione finale
diversa da quella agricola;
g)
i terreni che negli strumenti urbanistici vigenti o adottati hanno destinazione
diversa da quella agricola.
4. La Regione e gli enti
locali, nell’ambito delle rispettive competenze, perseguono il coordinamento delle
politiche di sviluppo territoriale con quelle rivolte al contenimento del
consumo di suolo agricolo.
A tal fine, per favorire
l’effettivo utilizzo agricolo, la Regione promuove misure rivolte a
disincentivare l’abbandono delle coltivazioni, a sostenere il recupero
produttivo, nonché il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo
dell’imprenditorialità agricola giovanile.”.
“Art.
2 bis
(Individuazione
e utilizzazione dei terreni di proprietà privata incolti o abbandonati)
1.
l comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all’articolo 2 quinquies, effettuano il censimento dei
terreni incolti o abbandonati e dei fabbricati rurali insistenti di proprietà
privata presenti nel proprio territorio, dandone comunicazione ai proprietari o
aventi titolo con modalità telematiche o a mezzo raccomandata a/r.
2.
I comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all’articolo 2 quinquies, e, successivamente con cadenza
annuale, pubblicano, tramite il proprio sito web istituzionale, affissione
sull’albo pretorio e altre forme di comunicazione istituzionale, un avviso
finalizzato ad acquisire la disponibilità, da parte di privati proprietari o
aventi titolo, a iscrivere i propri terreni incolti o abbandonati nella Banca
della Terra di Puglia di cui all’articolo 2 quater ai fini dell’assegnazione in
concessione, locazione o comodato a chiunque, in forma singola o associata,
voglia esercitare attività agricola. Per la medesima finalità può essere
acquisita la disponibilità anche con riferimento ai terreni che non possono considerarsi
incolti o abbandonati.
3.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all’articolo 2 quinquies, gli elenchi dei beni censiti dai comuni ai sensi del
comma 1 e di quelli per i quali sia stata acquisita la disponibilità ai sensi
del comma 2, completi dei relativi dati catastali identificativi e di ogni
altra utile caratterizzazione, sono trasmessi al Dipartimento agricoltura della
Regione Puglia che provvede a inserirli nella Banca della Terra di Puglia. I
comuni provvedono al loro aggiornamento che deve essere comunicato al Dipartimento
agricoltura della Regione Puglia entro il 30 settembre di ogni anno.
4.
A beneficio dei comuni che abbiano provveduto agli adempimenti di cui ai commi
1, 2 e 3, nonché a quelli previsti dal dall’articolo 2, comma 6, la Regione
individua specifiche misure di premialità o criteri di priorità nella
concessione di finanziamenti previsti nell’ambito della programmazione
regionale in materia di adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e
gestione dei rischi, tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali,
sviluppo urbano sostenibile.
5.
Ove i comuni, nei termini assegnati, non provvedono agli adempimenti previsti
dai precedenti commi 1, 2 e 3 e dall’articolo 2, comma 6, la Giunta regionale
nomina il segretario generale del comune inadempiente quale commissario ad acta
che vi provvede.”.
“Art.
2 ter
(Procedure
di assegnazione)
1.
Limitatamente ai beni pubblici individuati ai sensi dell’articolo 2 e ai beni
privati resi disponibili ai sensi dell’articolo 2 bis, comma 2, la Regione
predispone bandi contenenti le modalità e i termini per la presentazione delle
istanze di assegnazione in concessione, locazione o comodato, il numero massimo
di istanze presentabili dal medesimo richiedente, l’estensione massima del
terreno oggetto di assegnazione, i criteri per l’individuazione
dell’assegnatario, nonché l’importo del canone da versare al titolare del bene
o ad altro soggetto avente diritto. Le istanze di assegnazione devono essere
corredate da un piano di coltivazione redatto secondo le modalità definite dal
regolamento di cui al articolo 2 quinquies, contenente la descrizione del
lotto, gli obiettivi produttivi, le opere e i lavori previsti, l’indicazione
del periodo per il quale è richiesta l’assegnazione.
2.
La Regione valuta e approva il piano di coltivazione secondo i criteri definiti
dal regolamento di cui all’articolo 2 quinquies e, in conformità al medesimo,
assegna il bene al richiedente.
3.
In presenza di più richieste di assegnazione del medesimo bene, la Regione
procede all’assegnazione sulla base di una graduatoria elaborata tenendo conto
dei seguenti criteri di valutazione nell’ordine di priorità così definito:
a)
residenza dei richiedenti nel comune in cui è situato il terreno;
b)
stato di disoccupazione;
c)
presentazione di un piano di coltivazione che preveda il ricorso a varietà
locali o tradizionali;
d)
presentazione di un piano di coltivazione che preveda il ricorso a tecniche di
agricoltura biologica o integrata;
e)
istanza di giovani al primo insediamento;
f)
minore età dei richiedenti;
g)
residenza dei richiedenti nei comuni limitrofi a quello in cui è situato il
terreno.
4.
Ai proprietari dei beni oggetto di assegnazione è dovuto il canone stabilito
secondo i criteri determinati dal regolamento di cui all’articolo 2 quinquies.
In ogni caso, l’importo del canone può essere determinato anche di comune
accordo fra l’assegnatario e il proprietario o l’avente titolo, nel rispetto
della normativa vigente.
5.
Qualora i terreni assegnati vengano successivamente destinati dagli strumenti
urbanistici a usi diversi da quelli agricoli, l’assegnatario è tenuto al
rilascio del terreno entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta del
proprietario o dell’avente titolo.
6.
I rapporti derivanti dalla concessione o locazione dei terreni, per quanto non
espressamente regolati dal provvedimento di assegnazione, sono disciplinati
dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).
7.
Con riferimento ai beni privati censiti come incolti o abbandonati dei quali
non sia stata acquisita la disponibilità all’assegnazione ai sensi del comma 2
e inseriti nella Banca della Terra di Puglia, chiunque, in forma singola o
associata, voglia esercitare attività agricola, con apposita istanza corredata
da un piano di coltivazione, può ottenere i riferimenti dei relativi
proprietari o aventi titolo dal comune in cui i beni sono situati. Il comune,
previo assenso del proprietario o dell’avente titolo, fornisce i dati
richiesti. Le condizioni del relativo affidamento sono definite dalle parti e
regolate dalla normativa vigente.”.
“Art.
2 quater
(Banca
della Terra di Puglia)
1.
Allo scopo di assicurare adeguata pubblicità ai processi di recupero ad uso
produttivo dei terreni agricoli incolti o abbandonati, la Regione, sulla base
degli elenchi trasmessi dai Comuni, istituisce presso il Dipartimento
Agricoltura la Banca della Terra di Puglia.
2.
La Banca della Terra di Puglia consiste in un elenco informatico accessibile al
pubblico, integrato con il Sistema informativo territoriale della Regione
Puglia (SIT) e con il Sistema informativo agricolo della Regione Puglia
(SIARP), articolato in tre sezioni:
a)
beni di proprietà pubblica di cui all’articolo 2;
b)
beni di proprietà privata di cui sia stata acquisita la disponibilità
all’assegnazione dai rispettivi proprietari o aventi titolo ai sensi dell’
articolo 2 bis, comma 2;
c)
beni di proprietà privata censiti come incolti o abbandonati dai comuni ai
sensi dell’ articolo 2 bis, comma 1.
3.
Con riferimento a ciascuna sezione la Banca della Terra di Puglia contiene
l’elenco aggiornato di tutti i terreni e fabbricati rurali insistenti, completo
dei dati catastali identificativi e di ogni altra utile caratterizzazione dei
beni.
4.
In qualunque momento, qualora il terreno non possa ritenersi incolto o
abbandonato o sussista una delle condizioni di esclusione di cui all’articolo
1, comma 3, il proprietario o l’avente titolo può chiederne la cancellazione
dagli elenchi comunali dei beni censiti e dagli elenchi della Banca della Terra
di Puglia. Alla cancellazione si procede altresì qualora l’interessato
trasmetta un piano di coltivazione corredato da atto di impegno ad avviarne
l’attuazione entro un anno. Qualora il bene sia già oggetto di un bando
finalizzato all’assegnazione, la cancellazione può essere disposta, sempre che
non sia intervenuta l’adozione del provvedimento finale di assegnazione, solo
se l’istanza documenti la sussistenza, di una delle condizioni di esclusione di
cui all’articolo 1, comma 3, o sia corredata da un piano di coltivazione
redatto secondo le modalità indicate dall’articolo 2 ter, comma 1.”.
“Art.
2 quinquies
(Regolamento)
1.
La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare
e delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative,
adotta il regolamento attuativo della presente legge con il quale stabilisce:
a)
le norme tecniche e le procedure per l’effettuazione del censimento dei beni di
cui all’articolo 2, comma 6 e di quelli di cui all’articolo 2 bis, comma 1;
b)
le modalità per la presentazione della richiesta di inserimento nella Banca
della Terra di Puglia di beni di proprietà privata di cui all’articolo 2 bis,
comma 2, e per la relativa istruttoria;
c)
le modalità e le forme per assicurare adeguata pubblicità agli elenchi
contenuti nella Banca della Terra di Puglia;
d)
le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto dell’avvenuta
inclusione nell’elenco dei beni privati censiti, le modalità e i termini per la
presentazione di osservazioni o richieste di coltivazione diretta o di
cancellazione dall’elenco;
e)
i criteri per la redazione e approvazione del piano di coltivazione di cui
all’articolo 2 ter, comma 1;
f)
i criteri di valutazione delle richieste di assegnazione;
g)
le modalità di controllo sulla attuazione del piano di coltivazione;
h)
le condizioni generali regolanti i rapporti tra assegnatario e proprietario o
avente titolo;
i)
i criteri di determinazione dei canoni dovuti al proprietario o avente titolo e
le garanzie a copertura del regolare pagamento degli stessi;
j)
i casi di revoca delle assegnazioni;
k)
le procedure per l’aggiornamento della Banca della Terra di Puglia;
l)
l’informativa sulla privacy;
m)
le modalità di accesso ai dati identificativi dei proprietari o aventi titolo
nelle ipotesi di cui all’articolo 2 ter, comma 7;
n)
ogni altra disposizione utile alla piena attuazione della presente legge.”.