Legge Regionale 8 giugno 2017, n. 18
Modifica all’articolo 32 della legge regionale 25
febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali
Art. 1Modifica
all’articolo 32 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4
a) il comma 32 è sostituito dal seguente:“32. Ai fini dell’erogazione dei dispositivi ‘finiti’ di cui all’allegato 5 degli elenchi 2/A e 2/B del decreto Presidente Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) del nomenclatore tariffario, le ASL stipulano contratti con i soggetti aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto, espletate nel pieno rispetto della normativa in materia di contratti e appalti pubblici. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina la cessione in comodato d’uso di detti dispositivi, ai sensi dell’articolo 18, comma 9, del suddetto d.p.c.m. 12 gennaio 2017, prevedendo che gli stessi, al termine dell’utilizzo, rientrino nella disponibilità delle ASL che, al fine di conseguire economie di gestione, possono disporne il riutilizzo previo affidamento di apposito servizio di ritiro e consegna a domicilio, stoccaggio temporaneo, manutenzione e sanificazione a soggetti che non sono aggiudicatari dell’erogazione dei dispositivi.”.