Anno 2002
Numero 20
Data 09/12/2002
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 9 dicembre 2002, n. 156, Suppl.
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Legge Regionale 9 dicembre 2002, n. 20

Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002



TITOLO 1

Norme di assestamento e variazione al bilancio 2002 





Art. 1

Finalità.


1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per lesercizio finanziario 2002, approvato con legge regionale 21 maggio 2002, n. 7, sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e allavanzo di amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto generale dellesercizio 2001, nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.

2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro 289.215.863,00 al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per lesercizio 2002 viene rideterminato in euro 332.858.714,69 e destinato per la quota incrementale al finanziamento di passività pregresse e a spese indilazionabili e obbligatorie.

3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono lanalitica esposizione, per unità previsionale di base oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto della utilizzazione dellavanzo e delle operazioni di assestamento e variazione di cui ai commi 1 e 2. 




Art. 2

Adeguamento dello stato di previsione dellentrata e della spesa.


1. Per effetto delle variazioni di cui allarticolo 1, lammontare complessivo dellentrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per lesercizio finanziario 2002 risulta modificato in euro 14.277.433.832,89 in termini di competenza e in euro 21.538.367.940,20 in termini di cassa per lentrata e in euro 14.277.433.832,89 in termini di competenza e in euro 21.538.367.940,20 in termini di cassa per la spesa. 




TITOLO 2

Norme settoriali di rilievo finanziario 





CAPO 1

Disposizioni in materia di razionalizzazione, contenimento e qualificazione della spesa sanitaria 





Art. 3

Integrazione dellarticolo 18 della L.R. n. 7/2002.


1.       Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 7/2002 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Ad avvenuta definizione e conseguente conclusione delle operazioni di ricognizione e quantificazione dei disavanzi sanitari 2000 e precedenti per la quota rimasta a carico della Regione, le eventuali disponibilità finanziarie provenienti dalle operazioni di emissione obbligazionaria di cui al presente articolo che risultassero residuali e aggiuntive rispetto alle esigenze sanitarie di ripiano saranno destinate alle operazioni preliminari e di primo impianto della nuova sede della Regione in Bari.”.




Art. 4

Disposizioni per lappropriatezza nellerogazione delle prestazioni sanitarie.


1. Le disposizioni di cui allarticolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32, sono confermate per lanno 2003.


2. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, di quelle contenute nei provvedimenti regionali di esecuzione delle norme statali di individuazione dei livelli essenziali di assistenza e negli altri provvedimenti esecutivi della legge 16 novembre 2001, n. 405, costituisce ulteriore elemento di valutazione dei Direttori generali delle aziende sanitarie.





Art. 5

Proroga di termini.


(Proroga di termini)


1. Le disposizioni di cui allarticolo 6 della l.r. 32/2001, aventi scadenza 31 dicembre 2002, sono prorogate al 31 dicembre 2003.

2. Le scadenze delle disposizioni di cui allarticolo 12 della l.r. 32/2001 sono prorogate di un anno.


3. Il termine del 31 dicembre 2002 (•)di cui allarticolo 11, comma 8, della l.r. 32/2001 è prorogato fino alla realizzazione delle procedure per laccreditamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2003. 




(•) Termine prorogato fino all'attuazione delle procedure di accreditamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004, dall'art. 29, comma 4, l.r.  7 gennaio 2004, n. 1.


Art. 6

Indicazioni in materia di bilancio preventivo per lesercizio 2003 e tetti di spesa.


1. Ai fini della predisposizione, nei termini, del bilancio preventivo per lesercizio 2003, le aziende sanitarie, nelle more dellapprovazione del riparto del fondo sanitario regionale (FSR), iscrivono in bilancio, tra i ricavi, le assegnazioni disposte per lanno 2002 con deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2002, n. 1073.


2. Sono confermati i tetti di remunerazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ed enti ecclesiastici previsti per lanno 2002.


3. Le aziende ospedaliero-universitarie, gli IRCCS e gli enti ecclesiastici possono adeguare la quota corrispondente ai costi per lerogazione diretta dei farmaci.


4. Per le stesse aziende sanitarie, enti ecclesiastici e IRCCS, con il documento di programmazione economico-funzionale e di riparto del FSR 2003, potranno essere riadeguati i limiti di remunerazione, anche in diminuzione, in relazione sia allattuazione della rete ospedaliera sia al livello e appropriatezza delle prestazioni erogate nellanno 2002.


5. Il valore economico delle prestazioni riconosciute, costituente tetto di spesa per la Regione nei confronti delle aziende ospedaliero-universitarie, IRCCS ed enti ecclesiastici, deve intendersi remunerativo di ogni elemento di costo, ivi comprese le variazioni degli accordi di lavoro dei dipendenti e gli oneri per lesclusività.(1) 


6. Eventuali riparti del fondo sanitario nazionale alle regioni per i titoli di cui sopra devono intendersi come mere modalità di riparto alle regioni stesse.(2) 


7. LAgenzia regionale sanitaria iscrive in bilancio, tra i ricavi derivanti da trasferimenti regionali, la somma di 2 milioni di euro come da l.r. 7/2002.




(1)  In deroga a quanto previsto nel presente comma vedi l'art. 25, l.r. 4 agosto 2004, n. 14.
(2) In deroga a quanto previsto nel presente comma vedi l'art. 25, l.r. 4 agosto 2004, n. 14.


Art. 7

Dotazioni organiche.(•) 


1. La dotazione di personale del ruolo sanitario adibito alle centrali operative del sistema di emergenza - urgenza sanitaria deve intendersi aggiuntiva rispetto alla dotazione organica delle rispettive aziende sanitarie, nei limiti autorizzati dalla Giunta regionale.

2. La prima assegnazione del personale, di cui al comma 1, deve essere notificata allAssessorato alla sanità della Regione Puglia. Ogni successiva variazione nominativa dovrà essere autorizzata dalla Giunta regionale.

3. I Direttori generali delle aziende sanitarie provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche in esecuzione delle deliberazioni della Giunta regionale 2 agosto 2002, n.1087, 30 settembre 2002, n.1429, 8 agosto 2002, n.1161 e degli altri atti di programmazione regionale, entro novanta giorni dalla data di emanazione da parte della Giunta regionale dei criteri per la definizione dei relativi modelli organizzativi, da adottarsi entro il 31 marzo 2003.

4. Dalla data di avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei provvedimenti di rideterminazione delle dotazioni organiche cessano di avere efficacia i limiti e i vincoli alle assunzioni di personale di cui alle leggi regionali 21 dicembre 2000, n. 28 e 32/2001.


5. Ai fini della copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, di cui ai commi precedenti, le aziende sanitarie procederanno prioritariamente alla mobilità del personale in esubero, a norma dellarticolo 3 della legge 405/2001 e con le modalità previste negli accordi regionali con le organizzazioni sindacali recepiti dalla Giunta regionale.


6. Le procedure di cui al comma 5 potranno essere avviate previa adozione di piani attuativi nel rispetto dei criteri previsti dai punti 4, 5 e 6 della deliberazione della Giunta regionale 1087/2002.




(•) Ai sensi dell'art. 34, comma 1, l.r. 7 marzo 2003, n. 4 l'emanazione dei criteri per l'adozione dei modelli organizzativi delle strutture sanitarie è stata sospesa per effetto delle disposizioni di cui all'art. 34, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 


Art. 8

Disposizioni in materia di ricavi e spesa.


1. In continuità con le disposizioni per il contenimento della spesa recate dalla l.r 28/2000 e dalla l.r. 32/2001, lAssessore regionale alla sanità detta tempestive istruzioni alle aziende ed enti del servizio sanitario per la predisposizione di allegati al bilancio economico preventivo atti a dimostrare che tutti i costi da sostenere, nel rispetto del vincolo di bilancio, sono indispensabili ad assicurare i livelli essenziali di assistenza.


2. Le aziende e gli istituti del servizio sanitario pubblico procedono al riesame di tutti i rapporti contrattuali e convenzionali comunque originati e in qualsiasi forma instaurati o stipulati e revocano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti adottati in violazione di norme o di disposizioni amministrative. Linadempienza delle disposizioni di cui al presente comma è causa di decadenza del Direttore generale


3. Gli stessi soggetti di cui al comma 2 verificano leventuale sussistenza delle condizioni previste dallarticolo 1467 del codice civile anche in dipendenza dellattuazione del piano di riordino ospedaliero adottato con deliberazione della Giunta regionale 1087/2002 come integrata con deliberazione 1429/2002.

4. Al bilancio economico preventivo per lesercizio 2003 è allegato uno specifico prospetto contenente lelenco e la composizione dei costi concretamente governabili dallazienda, atta a far conseguire nellarco di un triennio un risparmio di spesa non inferiore allammontare della perdita accertata nellesercizio 2001. A tal fine si sommano le perdite delle aziende accorpate.


5. [Fatto salvo il rispetto della normativa comunitaria o nazionale, a seconda dellimporto dellappalto o della fornitura, i contratti scaduti o rescissi possono essere rinnovati o aggiudicati con procedura ad evidenza pubblica a condizione che tutti gli atti presupposti o conseguenti contengano chiaramente lindicazione del tetto massimo annuale fatturabile per tutte le forniture o prestazioni, anche straordinarie, nel rigoroso rispetto degli obiettivi di risparmio indicati nel prospetto di cui al comma 4] (3) 

6. Nel caso che un servizio, a seguito delle differenti vicende dei rapporti originari, risulti affidato a più ditte con contratti, alcuni già scaduti e altri scadenti nel biennio in corso alla data del bando o della licitazione, deve essere indetta ununica gara con decorrenza contrattuale frazionata e scadenza triennale unificata. Leventuale divisione in lotti deve essere giustificata da concrete esigenze funzionali.


7. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica lazienda deve riservarsi espressamente il diritto di recesso ai sensi dellarticolo 1373, commi 1 e 2, c.c. con espressa esclusione di quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo.


8. I costi per lacquisizione di beni e servizi non possono superare nel 2003 il 98 per cento di quelli sostenuti nellanno 2001.


9. Il comma 8 dellarticolo 10 della l.r. 32/2001 è abrogato.




(3) Comma abrogato dalla l.r. 1/2004, art. 24


Art. 9

Disposizioni riguardanti le prestazioni sanitarie.(•) 


1. I Direttori generali delle aziende unità sanitarie locali adeguano i tetti di spesa per lanno 2003 per prestazioni erogate dalle strutture transitoriamente accreditate in relazione agli adempimenti di cui allarticolo 11 della l.r. 32/2001 e alla vigente normativa regionale, con le riduzioni connesse alle esclusioni e limitazioni contenute negli atti di definizione dei livelli essenziali di assistenza e nel rispetto delle intese intervenute a livello regionale e approvate dalla Giunta regionale.




(•) Articolo così modificato dalla l.r. 4/2003, art. 43


Art. 10

Nuclei di valutazione.


1. Larticolo 14 della l.r. 32/2001 deve essere interpretato nel senso che la definitiva attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, deve considerarsi realizzata con ladozione dellatto aziendale e la ricostituzione degli organismi deputati alle tipologie di controllo previste nel decreto legislativo stesso.


2. Le incompatibilità di cui allarticolo 14 della l.r. 32/2001 sono estese ai componenti degli organismi che nellambito della nuova organizzazione dei controlli sostituiscono i nuclei di valutazione, ovvero, ai componenti degli stessi nuclei o servizi di controllo interno, se confermati. In ogni caso, nellatto aziendale vanno specificatamente individuate le funzioni dei suddetti organismi collegiali.


3. La funzione di Direttore generale, amministrativo e sanitario, o equiparati, delle aziende sanitarie, ARES, ARPA e IRCCS pubblici è incompatibile con quella di componente dei nuclei di valutazione. (4) 





(4) Vedi anche la l.r. 32/2001, art. 14


Art. 11

Gestioni liquidatorie delle soppresse Unità sanitarie locali.(•) 


1. Per le finalità previste dallarticolo 18 della l.r. 7/2002, i commissari incaricati delle gestioni liquidatorie delle soppresse Unità sanitarie locali (USL) ex articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 1994, n.38, relativamente alle predette gestioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accertamento alla data del 31 dicembre 2002, provvedono ai seguenti adempimenti:

a) ricognizione dei debiti, elencati in apposito prospetto contenente, per ciascuna delle soppresse USL, per creditore, il titolo giustificativo del debito, loggetto della prestazione, limporto originario e limporto dovuto alla data della rilevazione, con evidenza per ciascun titolo del debito, della natura, dellammontare per sorte capitale, per interessi e spese, comprese quelle legali, accessorie e/o comunque connesse allo stesso, nonché dello stato delleventuale contenzioso e/o dellazione di recupero in atto da parte del terzo;

b) ricognizione dei crediti in apposito elenco, per debitore, contenente per ciascun titolo di credito limporto originario, la data di maturazione, la causale e il motivo della mancata riscossione, alla data della rilevazione, con evidenza per ciascun titolo di credito, della natura, dellammontare per sorte capitale, per interessi e spese, comprese quelle legali, accessorie e/o comunque connesse allo stesso, nonché dello stato del contenzioso e/o dellazione di recupero in atto;

c) situazione patrimoniale delle partite reciproche in dare e in avere tra le soppresse USL e aziende USL ed esposizione delle somme disponibili in Tesoreria alla suddetta data del 31 dicembre 2002 per ciascuna gestione stralcio.


2. Relativamente alle reciproche partite creditorie e debitorie tra le soppresse USL provenienti dalle diverse gestioni liquidatorie, i commissari procederanno alla integrale estinzione delle stesse.


3. Gli elenchi di cui al comma 1 dovranno essere trasmessi alla Regione Puglia - ARES - entro i successivi dieci giorni dalla data della ricognizione.


3 bis.[Per il rispetto delle norme in materia di patto di stabilità degli obiettivi di finanza pubblica, al fine delleffettivo ripiano del disavanzo della spesa sanitaria regionale relativa alle gestioni delle USL soppresse dallarticolo 2 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 18, alle gestioni liquidatorie, risultanti dalla soppressione delle predette USL ai sensi dellarticolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dellarticolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che si trovano in condizioni di grave dissesto finanziario ovvero risultano gravemente deficitarie, si applicano gli articoli 198, 199, comma 1, 200, comma 2, 201, 204, 206, comma 2, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dellamministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in quanto compatibili]  (5) 

3 bis 1.  Il compenso spettante ai Direttori generali in qualità di Commissari liquidatori prescinde dal numero delle gestioni liquidatorie sottoposte alla propria curatela ed è riferito alla remunerazione lorda relativa al primo anno di attività. Per il periodo successivo e sino alla chiusura di tutte le procedure di liquidazione coatta amministrativa è previsto un compenso di euro 4 mila che deve essere corrisposto solo al termine delle attività. I predetti compensi, nellipotesi di alternanza di più Commissari liquidatori, devono essere ripartiti in maniera proporzionale sulla base del periodo di attività effettivamente svolta. (6) 

3 ter.  [Il limite minimo per le autorizzazioni di cui allarticolo 206 del R.D. n. 267/1942 è fissato in euro 500 mila]     9

3 ter 1. [Per le autorizzazioni alle transazioni di importo superiore al limite di cui al comma 3-ter, lautorità di cui allarticolo 206, comma 2, del R.D. n. 267/1942 è individuata nellAmministrazione regionale nella persona del suo legale rappresentante o del suo delegato]  9

3 ter 2.  [La distribuzione di acconti ai sensi dellarticolo 212, comma 2, del R.D. n. 267/1942 è disposta, per ciascun importo inferiore al limite di cui al comma 3-ter, dal Commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa della soppressa USL, sentito il parere del Comitato di sorveglianza. Per gli importi superiori al limite di cui al comma 3-ter, la distribuzione di acconti è autorizzata dallAmministrazione regionale nella persona del suo legale rappresentante o del suo delegato, sentito il parere del Comitato di sorveglianza]  9

3 quater. [Lautorità di cui allarticolo 206, comma 1, del R.D. n. 267/1942 è individuata nellAmministrazione regionale nella persona del suo legale rappresentante o da suo delegato] 9



(•) Vedi anche la l.r. 4/2003, art. 43
(5) La Corte Costituzionale con sentenza n. 25/2007 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 della l.r. 20/2002 nelle seguenti parti: comma 3 bis introdotto dalla l.r. 4/2003, art. 43come modificato dalla l.r. 1/2004, art. 32; commi 3 ter e 3 quater  introdotti dalla l.r. 4/2003, art. 43come modificato dalla l.r. 1/2004, art. 32: commi 3 ter 1 e 3 ter 2 introdotti dalla l.r. 14/2004, art. 20: La Corte ha dichiarato, altresì l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 della l.r. 4/2003, comma 3, lett. a), b),  e c) , d) ,e bis) ( queste ultime come modificate dalla l.r. 1/2004, art. 32)
(6) Comma  inserito dalla l.r. 20/2005, art. 5, comma 2 e così rettificato  con pubblicazione nel BUR n. 13/2006


Art. 12

Disposizioni sul controllo degli atti delle aziende sanitarie.


1. A decorrere dal 1° dicembre 2002 i compiti affidati dalle norme regionali in materia di controllo degli atti delle aziende sanitarie e degli IRCCS di diritto pubblico e, in particolare, dallarticolo 20, comma 8, della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16, dalla deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 1988, n. 3286, sono così ripartiti:

-     Settore sanità:

a)  determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa del personale.

-     ARES:

a) bilancio pluriennale, bilancio economico preventivo e bilancio desercizio.

b) programmi di spesa pluriennale. (7) 


2. [Ai fini di cui al comma 1 lARES può integrare il proprio organico di n. 3 unità, di cui una di posizione dirigenziale, e/o utilizzare la consulenza di professionisti o società o altro organismo, dotati di specifica competenza nel settore o abilitati alla certificazione dei bilanci]  (8) 



(7) Vedi anche la l.r. 12/2005, art. 12
(8) Comma abrogato dalla l.r. 26/2006, art. 35


Art. 13

Disposizioni transitorie.


1. Gli interventi assistenziali in favore delle persone affette da disturbi psichici previsti dalla legge regionale 7 settembre 1987, n. 26, sono considerati interventi di natura assistenziale da assicurare nellambito del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge regionale 12 luglio 2002, n. 13, con copertura finanziaria attribuita allanno di riferimento.


2. Nelle more dellapprovazione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, le aziende USL anticipano gli oneri relativi agli interventi assistenziali sulla base delle disposizioni vigenti.






Art. 14

Integrazioni e modifiche legge regionale 13 agosto 2001, n. 24.(9) 


[1. Alla legge regionale 13 agosto 2001, n. 24, sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni: 

 a) l’art. 6, è così sostituito:

“Art. 6 (Il Collegio sindacale)

 1.  Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla sanità, tra coloro che sono iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2.  Il Collegio sindacale è insediato con provvedimento del Direttore generale dell’agenzia.

3.  In caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano di età.

4.  I Sindaci durano in carica tre anni e non sono riconfermabili. Ai Sindaci spetta un compenso fissato dalla Giunta regionale, in misura pari al 50 per cento di quanto previsto dalla normativa per i collegi sindacali delle aziende sanitarie.

5. Il Collegio sindacale verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione economica e finanziaria dell’ARES provvedendo, inoltre, a trasmettere alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare relazioni sulla attività svolta.

6. Il Collegio si riunisce, ordinariamente, a cadenze periodiche. I componenti del Collegio possono effettuare, anche singolarmente, attività di verifica in preparazione e relazione a quelle delle sedute ordinarie.“.

 

b) dopo il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 24/2001 è aggiunto il seguente:

 

“4 bis. Il Direttore generale in relazione alle modalità organizzative, nell’atto aziendale, può diversamente modulare le aree e servizi di supporto anche eventualmente prevedendo modalità organizzative flessibili di tipo dipartimentale, unità di staff o strutture di progetto, fermo restando il numero complessivo delle strutture e funzioni dirigenziali.”.

 

c) Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 24/2001 è aggiunto il seguente:

 

“3 bis. Per specifici progetti e ricerche il Direttore generale può, altresì, conferire borse di studio per la durata di un anno rinnovabili una sola volta.”.

 

d) il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 24/2001 è sostituito dal seguente:

 

“3. Al Direttore generale si applica quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6, per il Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).”. ]

 



(9) Articolo abrogato dalla l.r. n. 29/2017, art- 13, lett. a).


Art. 15

Modifiche legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6.(•) 


1. Al comma 5 dellarticolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6 Sistema regionale della prevenzione - Istituzione dellAgenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.) sono soppresse le seguenti parole e di nota istruttoria del Settore ragioneria. 



(•) Articolo successivamente modificato dalle ll.rr.  1/2004, 14/2004 e 27/2006. Vedi il testo aggiornato e coordinato della l.r. 6/99


Art. 16

Modifiche legge regionale 21 novembre 1996, n. 25.


1. Il comma 2 dellarticolo 22 Modifiche alla l.r. 25/1996 della l.r. 7/2002 è abrogato.


2. Il comma 2 dellarticolo 2 della l.r. 25/1996, modificato dallarticolo 70 della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14, è sostituito dal seguente:


2. Il rimborso delle spese previste dalla presente legge è corrisposto, entro i limiti indicati dallarticolo 1 e delle disponibilità finanziarie destinate nel bilancio regionale, ai pazienti il cui reddito imponibile familiare non è superiore a euro 80 mila annui..






Art. 17

Acconti su rimborso ex L.R. n. 25/1996.


1. Le aziende USL possono concedere acconti sul rimborso spettante al cittadino in attesa di trapianto o che ha già subìto un trapianto o al donatore o allaccompagnatore (ai sensi della l.r. 25/1996), per le prestazioni effettuate in Italia o allestero.


2. Gli acconti di cui al comma 1 non possono superare il 90 per cento del prevedibile rimborso.






Art. 18

Livelli di assistenza.(•) 


1. La Regione Puglia garantisce i livelli di assistenza di cui allarticolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n, 502, e successive modificazioni, le cui prestazioni sono indicate nellallegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, con le esclusioni di cui agli allegati 2A, 2B e 2C e con le indicazioni e linee guida di cui agli allegati successivi.


2. Il livello di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro è garantito attraverso i Dipartimenti di prevenzione delle aziende USL.


3. Il livello di assistenza territoriale è garantito dai distretti così come articolati con deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2002, n. 1161, nonché dalle strutture territoriali sovradistrettuali di cui al piano sanitario regionale 2002/2004.


4.[Le prestazioni di cui allallegato 2A al D.P.C.M. 29 novembre 2001 di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica e ultrasuonoterapia, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono incluse nellallegato 2B]  (10) 


5. Entro il 31 dicembre 2002 la Giunta regionale individua le specifiche indicazioni cliniche secondo le quali possono essere erogate le prestazioni incluse nellallegato 2B, come integrato al comma 4.

6. Le certificazioni di idoneità alla pratica sportiva, agonistica e non, sono rilasciate con onere a carico del Servizio sanitario regionale (SSR) per i minori di anni 18. (11) 


7. Il livello di assistenza ospedaliera è garantito dalle aziende ospedaliero-universitarie, dagli IRCCS pubblici e privati, dalle strutture ospedaliere private e dai presidi ospedalieri delle aziende sanitarie locali, costituiti da uno o più stabilimenti funzionalmente accorpati, così come individuati con deliberazione della Giunta regionale n. 1087/2002, modificata con deliberazione 1429/2002, dotati delle discipline ivi previste.




(•) Vedi anche la l.r.26/2006, art. 29 con il quale si dettano disposizioni in merito alla pratica sportiva agonistica
(10) Comma  abrogato dalla l.r. 4/2010, art. 29
(11) Vedi anche la l.r. 33/2006, art. 21, comma 9


Art. 19

Modifiche L.R. n. 38/1994.


1.       Il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 38/1994 è sostituito dai seguenti:

 “4. Le aziende sanitarie possono attivare anticipazioni bancarie con l’istituto di credito a cui è affidato il servizio di tesoreria, nella misura massima di un dodicesimo dell’ammontare per le stesse fissato dal documento di indirizzo economico funzionale in materia sanitaria.

   4 bis. Le aziende sanitarie possono disporre l’utilizzo, in termini di cassa, dei contributi in conto esercizio aventi specifica destinazione, con la deliberazione del Direttore generale relativa all’anticipazione bancaria. L’utilizzo è effettuato dal tesoriere su specifiche richieste dell’Area per la gestione delle risorse finanziarie delle aziende sanitarie.

   “4 ter. Il ricorso all’utilizzo dei contributi in conto esercizio a specifica destinazione, secondo le modalità di cui al comma 2, vincola una quota corrispondente dell’anticipazione bancaria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza dei contributi in conto esercizio vincolati.”.




CAPO 2

Disposizioni in materia di formazione professionale





Art. 20

Integrazioni legge regionale 19 novembre 2001, n. 27.


1.       Dopo la lettera c) del comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 27/2001 è aggiunta la seguente:

 “c bis) dalle somme impegnate per le esigenze di cui all’articolo 1 e rimaste inutilizzate alla chiusura delle operazioni di esodo degli operatori.”.

 2.       Dopo il comma 7 dell’articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 27, è aggiunto il seguente:

 “7 bis. Qualora il progetto di ristrutturazione presentato dagli enti gestori di formazione non venga dichiarato ammissibile dall’apposita prevista Commissione di valutazione, l’indennità di incentivazione all’esodo in favore degli operatori viene comunque corrisposta da parte della Regione. Al relativo onere si farà fronte con le risorse di cui al successivo articolo 3, lettera b).”.




Art. 21

Centro di formazione professionale - CNOS. Riconoscimento costi sostenuti dalla Provincia di Lecce.


1. In relazione allavvenuto trasferimento alla Provincia di Lecce, ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 32, delle funzioni concernenti la gestione del centro di formazione professionale CNOS Polivalente di Lecce e del relativo personale, la Regione Puglia riconosce i costi sostenuti dalla predetta Provincia in ordine alle retribuzioni del personale trasferito e alle spese generali di mantenimento della struttura.


2. Tale riconoscimento decorre dalla data di cessazione del rapporto convenzionale tra la Regione Puglia e il CNOS Polivalente e fino alla data di completamento del processo di trasferimento delle funzioni così come definito dallarticolo 11, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2002 n. 15, e avviene a seguito di presentazione, da parte della Provincia di Lecce, di apposita rendicontazione delle spese sostenute e previa verifica da parte dei competenti servizi regionali.


3. Nel bilancio di previsione 2002 è iscritto specifico capitolo, nellapposita unità previsionale di base, con uno stanziamento di 500 mila euro, che la Regione corrisponderà alla Provincia di Lecce a titolo di acconto.

4. Al pagamento del saldo dellimporto riconosciuto in sede di riscontro del rendiconto si provvederà mediante iscrizione della somma necessaria sul capitolo di cui al comma 3 e con attingimento dal fondo di riserva per la definizione delle passività pregresse. (12) 








(12) Comma così sostituito dalla l.r. 1/2005, art. 10


CAPO 3

Disposizioni varie 





Art. 22

Acquisizione dellimmobile quale sede di delegazione regionale nella Capitale.


1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti un mutuo di euro 3 milioni 750 mila per lacquisto di un immobile in Roma da adibire a delegazione regionale nella Capitale.


2. La Giunta regionale è autorizzata a definire, con proprio atto, i criteri, le modalità e le condizioni delle relative operazioni dacquisizione.


3. Al fine di sostenere le spese relative alle operazioni preliminari di acquisto derivanti dal pagamento delle anticipazioni da corrispondere a titolo di caparra confirmatoria è stanziata in apposito capitolo del bilancio 2002 la somma di euro 990 mila. (13) 





(13) Vedi anche la l.r. 4/2003, art. 48


Art. 23

Avvio procedure realizzazione nuova sede Consiglio regionale.


1. Al fine di sostenere le spese connesse alle procedure di selezione del progetto preliminare per la realizzazione della nuova sede del Consiglio regionale, ivi comprese quelle preordinate allacquisizione delle relative aree, è stanziata, in apposito capitolo di bilancio 2002, la somma di euro 380 mila.





Art. 24

Concorso nelle spese consortili.(•) 


1. Al fine di sostenere le operazioni di risanamento finanziario dei consorzi di bonifica pugliesi la Regione, a saldo e compensazione di ogni eventuale pendenza, concorre al pagamento degli interessi derivanti dal consolidamento delle passività onerose dei predetti organismi provenienti, in particolare, dalla gestione degli impianti irrigui regionali.

2. In relazione ai mutui di consolidamento a tal fine attivati, da stipulare da ciascun consorzio a tasso fisso, mediante un piano di ammortamento fino a un massimo di venti anni per un importo pari allammontare dei disavanzi risultanti dai rispettivi conti consuntivi al 31 dicembre 2001, il tasso di concorso pubblico nel pagamento degli interessi è pari all80 per cento del tasso globale fisso di riferimento applicato ai mutui stessi.

3. Al relativo onere si provvede mediante istituzione di apposito capitolo nel bilancio di previsione per lesercizio 2003 e successivi, con uno stanziamento da definire in sede di attivazione delle operazioni di consolidamento di cui al presente articolo.

4. Il Settore ragioneria provvede al pagamento delle rate di concorso annuale negli interessi risultanti dai piani di ammortamento dei mutui a tasso fisso mediante iscrizione a ruolo di spesa fissa.

5. In relazione alle partite debitorie del Consorzio di bonifica Terre dApulia, rivenienti, in particolare, dalla gestione pregressa degli impianti irrigui di proprietà regionale (Enel, contributi previdenziali, etc.), per garantire il mantenimento dellapprovvigionamento idrico alla popolazione pugliese, è istituito apposito capitolo nel bilancio per lesercizio 2002, nella U.P.B. 04.03 epigrafato Anticipazione per il risanamento finanziario del Consorzio di bonifica Terre dApulia. (Legge di assestamento e variazione al bilancio 2002) dotato di uno stanziamento di euro 13 milioni.

6. Lo stanziamento di cui al comma 5 è utilizzato in favore del Consorzio Terre dApulia quale anticipazione sulla somma da complessivamente consolidare con le operazioni di mutuo di cui al comma 1, da compensare ad avvenuta stipula del mutuo stesso con le somme spettanti per la gestione degli impianti irrigui regionali. Il Consorzio si impegna a presentare alla Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data della stipula del mutuo, un piano di ristrutturazione gestionale.

7. Su richiesta del Consorzio e nei limiti della somma di cui al comma 5, il Settore ragioneria della Regione è autorizzato a effettuare direttamente il pagamento delle partite debitorie del Consorzio, sulla base di specifici atti deliberativi adottati da parte degli organismi di amministrazione dellente consortile.

8. In deroga a quanto disposto dallarticolo 3, comma 7, della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, con deliberazione di Giunta regionale, sulla base di istruttoria effettuata dai competenti Ispettorati provinciali dellagricoltura (I.P.A.), è determinato il saldo da erogare ai Consorzi di bonifica per le attività di gestione degli impianti irrigui regionali, sulla base dei costi agli stessi addebitati e documentati sulla base di regolari fatture rilasciate dai fornitori e rese ai competenti I.P.A., nei limiti della ripartizione dei fondi di bilancio di cui allarticolo 3, comma 1, della L.R. n. 15/1994



(•) Ai sensi del comma 4, lett. a)  dell’art. 8 della l.r. 12/2011 le anticipazioni di cui al presente articolo sono da considerarsi erogate ai Consorzi di bonifica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16 della l.r. 54/1980. Il comma 5 del medesimo articolo 8 dispone che in attuazione e nei limiti previsti dal comma 4 la Regione non procederà al recupero delle somme erogate ai Consorzi di bonifica


Art. 25

Modificazioni e integrazioni legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5.


1.       All’articolo 2 bis della l.r. 5/1998, introdotto dal comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 7/2002, è aggiunto il seguente comma:

 “2 bis. Per gli oneri relativi al trattamento di cui ai commi 1 e 2 è istituito nella u.p.b. 01.01 ‘Consiglio regionale’ apposito capitolo di spesa di nuova istituzione n. 1022 con uno stanziamento per l’esercizio 2002 di euro 200 mila.”.




Art. 26

Modifica articolo 27 L.R. n. 7/2002.


1. Al comma 7 dellarticolo 27 della L.R. n. 7/2002, le parole: 31 dicembre 2002 sono sostituite con le seguenti: 30 aprile 2003. 




Art. 27

Modificazioni e integrazioni articolo 16 L.R. n. 32/2001.


1. Larticolo 16 della L.R. n. 32/2001 è modificato e integrato come segue: 

    1.       L’articolo 16 della L.R. n. 32/2001 è modificato e integrato come segue:

    a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Interventi per il settore zootecnico”;

 b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

 “6. Per gli esercizi 2002 e 2003 la somma iscritta nel bilancio per l’esercizio finanziario 2001 al capitolo 111130 sarà utilizzata, previa dichiarazione di insussistenza della correlata obbligazione, anche per l’attivazione del servizio per lo smaltimento delle carcasse animali di cui al successivo comma 7. Pertanto, la denominazione del suddetto capitolo di bilancio è sostituita dalla seguente: “Interventi per il Settore Zootecnico e attivazione di un servizio per lo smaltimento delle carcasse animali”;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

 “6 bis. Al fine di assicurare su tutto il territorio regionale la sicurezza alimentare dei cittadini e la salute animale per consentire la verifica delle cause di decesso dei capi di bestiame, causate dalle contingenti emergenze igienico sanitarie nonché dalla necessità di salvaguardia ambientale, la Regione attiva le procedure per un servizio di pronto smaltimento delle carcasse di capi bovini e ovi-caprini deceduti nelle aziende zootecniche”. 




Art. 28

Abrogazione di norme.


1. Il comma 1 dellarticolo 13 della l.r. 28/2000 è abrogato.


2. Larticolo 31 della l.r. 32/2001 è abrogato.






Art. 29

Modificazioni e integrazioni L.R. n. 28/2001.


1. Alla L.R. n. 28/2001 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) allarticolo 41, comma 1, le parole e, comunque, entro e non oltre sono sostituite dalle seguenti: di norma entro;

b) allarticolo 43, dopo le parole dai precedenti articoli sono aggiunte le seguenti: e dallarticolo 59;

c) allarticolo 47, comma 1, dopo le parole al Consiglio sono aggiunte le seguenti: di norma;

d) allarticolo 48, comma 2, dopo le parole nel medesimo capitolo sono aggiunte le seguenti: , salvo quanto disposto dallarticolo 84;

e) allarticolo 52, comma 6, le parole e la gestione provvisoria del bilancio ai sensi degli articoli 67 e 68 sono sostituite dalle seguenti: ai sensi dellarticolo 66;

f) allarticolo 53, comma 3, le parole articolo 45 sono sostituite dalle seguenti: articolo 44;

g) ...all’articolo 54 comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c bis) di passività pregresse”;   ;

h) il comma 2 dellarticolo 59 è abrogato;

i) allarticolo 64, comma 2, le parole articolo 52 sono sostituite dalle seguenti: articolo 51;

j) ...   il comma 1 dell’articolo 72 è sostituito dal seguente:

“1. Eventuali recuperi, revoche o rimborsi di somme precedentemente erogate, a favore di soggetti pubblici e privati, in esecuzione di trasferimenti vincolati dalla Unione europea o dallo Stato, sono introitati in apposito capitolo di entrata e rassegnati, per la eventuale riutilizzazione, con deliberazione di Giunta regionale, al competente capitolo di spesa di originaria provenienza del bilancio corrente.”;

k) allarticolo 82, comma 1, lettera d), dopo le parole le ritenute sono aggiunte le seguenti: o accantonamenti;

l) allarticolo 84, comma 1, le parole a un unico ufficio o struttura di servizio., sono sostituite dalle seguenti: con deliberazione di Giunta regionale, ad un unico centro di responsabilità amministrativa.;

m) .dopo il comma 1 dell’articolo 84 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può disciplinare i criteri e le  modalità di esecuzione delle spese di cui al comma 1.”;

n) i commi 2 e 3 dellarticolo 84 sono abrogati;

o) il comma 3 dellarticolo 86 è abrogato;

p) allarticolo 87, comma 1, le parole la chiusura dellesercizio sono sostituite dalle seguenti: 31 gennaio dellesercizio successivo.;

q) allarticolo 93, commi 1, 2 e 4, le parole articolo 77 sono sostituite dalle seguenti: articolo 76;

r) allarticolo 95, comma 4, le parole comma 3 sono sostituite dalle seguenti: comma 2. 




Art. 30

Modifiche legge regionale 9 giugno 1987, n. 16.


1.       Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 16/1987 è così modificato:

 

“1. Ai sensi degli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), f) dell’articolo 2 sono esercitate dai Comuni singoli o associati per il tramite delle ASL territorialmente competenti, integrate per gli alunni non vedenti, dalla Unione italiana ciechi (UIC) e dall’Istituto “Antonacci” di Lecce, operanti sul territorio regionale, con riferimento agli interventi di cui alle lettere c) e d).”.




Art. 31

Servizi sociali. Criteri di trasferimento di funzioni.


1. Il comma 1 dellarticolo 22 della l.r. 32/2001 e il comma 4 dellarticolo 6 della l.r. 13/2002 sono abrogati.

2. In relazione al trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, lassegnazione delle relative risorse finanziarie viene effettuata secondo il disposto di cui allarticolo 7, comma 7, della l.r. 13/2002 e con riferimento alle somme impegnate nellultimo esercizio finanziario precedente al trasferimento delle competenze.






Art. 32

P.O.R. Puglia 2000-2006. Procedure di spesa.


1. Al fine di garantire un più efficace e tempestivo utilizzo dei fondi di bilancio connessi allattuazione del POR Puglia 2000-2006, la Giunta regionale può autorizzare, con propria deliberazione, i dirigenti dei settori cui fanno capo gli interventi del POR Puglia 2000-2006 ad adottare gli atti di impegno di spesa, di liquidazione e pagamento sui rispettivi capitoli di spesa della u.p.b. 01.03. Programmi comunitari.




Art. 33

Modifica articolo 48, comma 2, legge regionale 25 settembre 2000, n. 13.


1.       Il comma 2 dell’articolo 48 della l.r.13/2000 “Procedure per l’attuazione del POR Puglia 2000-2006” è sostituito dal seguente:

“2. L’istruttoria e l’erogazione degli aiuti è affidata al nucleo di valutazione, istituito presso l’Assessorato al lavoro e formazione professionale, di cui al comma 5 del successivo articolo  49.”.




Art. 34

Modifica articolo 27, comma 1, L.R. n. 13/2000.


1.       Il comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

 “1. La selezione delle proposte di finanziamento avviene, ove non diversamente disposto dal complemento di programmazione, a seguito di richiesta, da parte dei soggetti attuatori indicati nelle schede di misura nel complemento di programmazione, da presentare entro il 31 maggio di ogni anno civile per la durata del primo triennio programmato. Per la restante durata del periodo programmato le richieste dovranno essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno civile qualora la Giunta regionale adotti preventivamente specifica deliberazione da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno civile del periodo di riferimento.”.




Art. 35

Disposizioni in materia di demanio e patrimonio.


1. La Regione Puglia procede alla sottoscrizione dei contratti di trasferimento relativi ai poderi cosiddetti Fondi M.A.F. con gli attuali assegnatari, fatta salva la successiva definizione, tra Regione Puglia e Ministero del tesoro, in ordine al soggetto titolato allintroito delle somme già versate, a titolo di riscatto, da parte degli assegnatari.


2. I verbali di consegna che trasferiscono beni immobili rivenienti dallattuazione del conferimento di funzioni di cui al d.p.r. 616/1977 e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, costituiscono titolo per lapposita trascrizione immobiliare.






Art. 36

Disposizioni in materia di edilizia residenziale agevolata.


1. I soci assegnatari che, a seguito delle procedure previste dallarticolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per ledilizia residenziale pubblica), ricevono in proprietà gli alloggi realizzati con agevolazioni regionali e/o statali da cooperative a proprietà indivisa sono tenuti a rimborsare alla Regione la differenza tra i contributi erogati fino alla data dellassegnazione in proprietà e quelli previsti allepoca della concessione del finanziamento per le cooperative a proprietà individuale. (14) 

1 bis. Il tasso di interesse agevolato da assumere per il calcolo delle differenze di cui al comma 1 è pari, per la fase di preammortamento, a quello previsto per la stessa fase per le cooperative a proprietà divisa e, per la fase di ammortamento, al tasso stabilito per la prima fascia di reddito delle cooperative a proprietà divisa con decorrenza dalla prima rata di ammortamento del mutuo.(15) 


2. Le cooperative edilizie a proprietà indivisa, che hanno beneficiato del concorso regionale o statale nel pagamento degli interessi per i mutui contratti per la realizzazione di programmi costruttivi, sono assoggettate alla prescritta autorizzazione regionale, ai fini della trasformazione del regime di proprietà indiviso in quello individuale di cui allarticolo 18 della legge 179/1992, anche se i mutui contratti sono stati ammortizzati.





(14) Comma così sostituito dalla l.r. 14/2004, art. 35
(15) Comma inserito dalla l.r. 14/2004, art. 35


Art. 37

Modifica articolo 44 legge regionale 12 aprile 2000, n. 9.


1. Allarticolo 44 della L.R. n. 9/2000, così come modificata dallarticolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2001, n. 7 e dallarticolo 25 della legge regionale 5 dicembre 2001, n. 35, le parole: termine di ventiquattro mesi sono sostituite dalle seguenti: termine di trentasei mesi. 




Art. 38

Recupero contributi edilizia residenziale pubblica - Rateizzazione.


1. I soggetti attuatori di edilizia residenziale pubblica agevolata e i loro aventi causa (assegnatari o acquirenti), tenuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla restituzione di contributi erogati dalla Regione, in conto interessi di preammortamento e di ammortamento, sui mutui concessi dagli istituti di credito convenzionati, possono scegliere se effettuare il rimborso in unica soluzione o ratealmente.(16) 

2. Qualora il rimborso delle somme dovute sia effettuato, in tutto o in parte, entro e non oltre trenta giorni dalla data di richiesta fatta dal Settore edilizia residenziale pubblica con raccomandata con ricevuta di ritorno, linteressato non è tenuto alla corresponsione di interessi legali.

3. Qualora linteressato effettui il rimborso mediante rateizzazione, che non può comunque eccedere la durata di anni cinque con rate mensili, trimestrali o semestrali, è tenuto alla corresponsione degli interessi legali, vigenti alla data della richiesta regionale di pagamento, decorrenti dalla data medesima fino alleffettivo soddisfo.

4. La domanda per la rateizzazione, con lindicazione della durata e della modalità di pagamento, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dalla data della richiesta di cui al comma 2, al Settore edilizia residenziale pubblica, al quale spetta listruttoria delle relative pratiche.

5. Il dirigente responsabile del Settore edilizia residenziale pubblica è autorizzato a rateizzare le somme dovute, disponendo contestualmente la durata e le modalità di pagamento.6. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di cui al comma 2 e se non è stata inoltrata la richiesta di cui al comma 4, si procede al recupero coattivo delle somme dovute.





(16) Comma così sostituito dalla l.r. 18/2012, art. 19


Art. 39

Misure a favore delle zone terremotate.


1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 laddizionale regionale allimposta su reddito delle persone fisiche, di cui allarticolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, determinata nella misura dell1,4 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2002 ai sensi dellarticolo 2 della l.r. 32/2001, per i residenti alla data del 31 ottobre 2002 dei Comuni che saranno individuati con successivo provvedimento della Giunta regionale, è rideterminata nella misura dello 0.9 per cento.




Art. 40

Contributo straordinario ai Comuni del Sub Appennino Dauno colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002.


1. Al fine di fronteggiare le spese di ricostruzione di opere danneggiate dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, è stanziata in apposito capitolo di nuova istituzione epigrafato Contributo straordinario ai Comuni del Sub Appennino Dauno, per la ricostruzione di opere danneggiate dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, da iscrivere nella u.p.b. 08.04, la complessiva somma di euro 1 milione da assegnare con apposita deliberazione di Giunta regionale. (17) 





(17) Vedi anche la l.r. 4/2003, artt. 9 e 10 e la l.r. 14/2004, art 49 con i quali è stato elevato l’importo del contributo straordinario


Art. 41

Enti fieristici regionali - Ripianamento passività pregresse.


1. Al fine di sostenere il parziale ripianamento delle passività pregresse al 31 dicembre 1995 degli Enti fieristici a carattere regionale secondo il programma di risanamento già approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 5215 del 1996, è stanziata la somma di euro 260 mila sullapposito capitolo 352025, u.p.b. 04.08., del bilancio di previsione per lesercizio 2002.


2. Gli Enti fieristici di cui al comma 1 devono presentare allAssessorato al bilancio della Regione Puglia, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita dichiarazione a firma del legale rappresentante circa la conformità al programma di risanamento di cui al comma 1 delle risultanze contabili inerenti le passività pregresse.






Art. 42

Definizione ordine del giorno CRLLPP.


1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, determinerà le modalità per la definizione degli argomenti posti allesame dellorgano consultivo regionale competente in materia di opere e lavori pubblici, non ancora esaminati alla data di insediamento del Consiglio regionale dei lavori pubblici (CRLLPP). (18) 




(18) Vedi il regolamento regionale attuativo n. 20/2003riportato nel volume II


Art. 43

Interpretazione autentica dellarticolo 16, comma 2, della L.R. n. 9/2000.


1. I limiti contenuti nellarticolo 16, comma 2, della l.r. 9/2000 non si applicano ai giudizi di responsabilità promossi prima della data di entrata in vigore della legge.






Art. 44

Modifica articolo 8 legge regionale 2 agosto 1993, n. 11.(•) 


1.       L’articolo 8 della l.r. 11/1993 è sostituito dal seguente:

 “Art. 8 La Giunta regionale si avvarrà di apposito ufficio Cooperazione con i Paesi  in via di sviluppo per l’espletamento delle funzioni rivenienti dalla presente legge.”.



(•) Articolo da ritenersi implicitamente abrogato dalla l.r. 20/2003, art. 13 che ha abrogato la l.r. 11/93


Art. 45

Interventi regionali per listituzione del corso di laurea in Scienze motorie con sede in Foggia.


1. A decorrere dallanno finanziario 2002 e per gli esercizi 2003 e 2004 la Regione contribuisce alle spese di funzionamento dellistituendo corso di laurea in Scienze motorie presso la Facoltà di medicina e chirurgia con sede in Foggia, mediante la concessione di un apposito contributo annuo di euro 250 mila in favore della competente Università degli studi. (19) 





(19) Comma così integrato dalla l.r. 1/2005, art. 54


Art. 46

Regolarizzazione vigneti uve da tavola.


1. I vigneti per uva da tavola, impiantati o reimpiantati anteriormente al 10 settembre 1996 in difformità con la normativa comunitaria e nazionale, per i quali larticolo 2, comma 5, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 dispone la non applicazione delle sanzioni amministrative previste dallarticolo 4, comma 3, della legge 4 novembre 1987, n. 460, devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati.


2. I suddetti vigneti possono accedere agli aiuti, alle sovvenzioni e ai contributi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente alle domande per le quali non è stato ancora definito il procedimento amministrativo di concessione degli aiuti.











Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione