Legge Regionale 24 settembre 2012, n. 25

Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili



Art. 1

 Principi e finalità


1. Alla luce dei principi e delle finalità contemplati dagli articoli 2, 9, 11, 15 e 51 dello Statuto della Regione Puglia, la presente legge dà attuazione - nei limiti della competenza regionale – alla direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Promozione  dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), (di qui in avanti “FER”).

2. La presente legge detta altresì principi e indirizzi per la programmazione energetica regionale, ai sensi dell’articolo 22 (Attribuzioni del Consiglio regionale), comma 2, lettera c), dello Statuto, con specifico riferimento al Settore della produzione di energia da fonti rinnovabili.




Art. 2

Piano energetico ambientale regionale e Linee guida regionali


1. La Regione programma e pianifica in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia nel rispetto dell’ordinamento statale in materia e dei vincoli derivanti da quello dell’UE e dagli obblighi internazionali.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione Puglia adegua e aggiorna il Piano energetico ambientale regionale (PEAR) adottato con deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2007, n. 827, nel rispetto del piano di azione nazionale per le energie rinnovabili adottato ai sensi della direttiva 2009/28/CE e del paragrafo 17 (Aree non idonee) delle Linee guida approvate dalla Conferenza unificata Stato Regioni in data 8 luglio 2010 ed emanate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), (di qui in avanti “Linee guida statali”). Entro lo stesso termine i soggetti già autorizzati e quelli che hanno fatto richiesta di autorizzazione a realizzare ed esercire impianti alimentati da fonti rinnovabili che non ritengano più economicamente sostenibili i relativi investimenti, formalizzano apposita rinuncia al progetto. La rinuncia comporta lo svincolo e la restituzione delle eventuali garanzie prestate in forza delle leggi vigenti.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2 la Regione apporta al regolamento regionale 30 dicembre 2010, n. 24 (Regolamento attuativo del decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia), (di qui in avanti “Linee guida regionali”), le modifiche e integrazioni eventualmente  necessarie al fine di coniugare le previsioni di detto regolamento con i contenuti del PEAR.




Art. 3

 Norme per la revisione del PEAR e per la programmazione delle FER


1. Per rendere perseguibili in tempi congrui gli obiettivi assegnati alla Regione Puglia con il burden sharing, i Comuni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano alla Regione i titoli abilitativi rilasciati o assentiti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e della normativa nazionale e/o regionale previgente e, inoltre, definiscono il potenziale contributo locale, distinto per tipologie di fonti, per l’insediamento di nuovi impianti alimentati dalle FER per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal PEAR.

2. In sede di adeguamento e aggiornamento del PEAR devono considerarsi:

a) il bilancio energetico regionale;

b) l’individuazione dei bacini energetici territoriali, in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenze, alla disponibilità di fonti rinnovabili e al risparmio energetico realizzabile;

c) gli obiettivi e le misure necessarie per assicurare uno sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale;

d) le politiche per lo sviluppo dell’infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento e le   misure in materia di efficienza energetica e a favore dello sviluppo tecnologico e industriale;

e) le modalità di monitoraggio e le strategie di sviluppo delle fonti rinnovabili in termini anche di potenza installabile ai fini del perseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti dal burden sarin in attuazione del Piano di azione nazionale;

f) i criteri per la definizione delle misure di compensazione ambientale e territoriale nel rispetto di quanto previsto all’allegato 2 (Punti 14, 15 e 16.5 - Criteri per l’eventuale fissazione di misure compensative) delle Linee guida statali.

3. Al fine del perseguimento degli obiettivi del PEAR, i Comuni, in sede di pianificazione e progettazione, verificano le possibilità di integrare apparecchiature e sistemi di produzione e di utilizzo di energia da fonti rinnovabili e di reti di teleriscaldamento e telerinfrescamento anche alimentate da fonti rinnovabili, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 22 (Sviluppo dell’infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento) del decreto legislativo 28/2011.

4. La programmazione regionale deve tenere conto delle aree e dei siti non idonei, individuati dalla Regione in attuazione delle “Linee guida statali” e, sulla scorta di eventuali proposte formulate dai Comuni, deve comunque privilegiare, ai fini della riduzione del consumo del suolo agricolo, la localizzazione in aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati e sulle coperture e le facciate degli edifici.

5. Il PEAR è adottato dalla Giunta regionale nel rispetto delle normative dell’UE, statale e regionale, con particolare riguardo alle modalità di consultazione, informazione e partecipazione. Successivamente all’adozione, il PEAR è approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 22, comma 2, lettera c), dello Statuto. 6. Con le medesime procedure di cui al comma 5, il PEAR può essere approvato per stralci corrispondenti a materie organiche fra quelle indicate al comma 2 anche in seguito alle eventuali revisioni degli obiettivi del Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili e del burden sharing.




Art. 4

 Ruolo e competenze delle pubbliche amministrazioni


1. La produzione di energia da FER è attività libera. A essa si accede in condizioni di uguaglianza, senza discriminazioni nelle modalità, condizioni e termini per il suo esercizio.

2. L’attività degli enti pubblici in materia di FER è limitata, di norma, al solo esercizio delle funzioni autorizzative e di controllo e vigilanza; essa, comunque, soggiace alla disciplina dettata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e alle linee guida approvate dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.




Art. 5

 Profili localizzativi e procedimentali - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31


21 bis. Il termine di inizio lavori può essere ulteriormente prorogato una sola volta per due anni qualora l’impianto non abbia conseguito gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile per mancata indizione di aste .1. Ai fini dell’applicazione delle Linee guida statali e delle Linee guida regionali, si definiscono “pareri ambientali prescritti” gli atti che presentano cumulativamente i seguenti connotati:

a) tutti gli apporti amministrativi necessari ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica e destinati a confluire nel procedimento di cui all’articolo 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità);

b) inerenti alla tutela o alla gestione di matrici o componenti ambientali in base alla definizione di cui al comma 4 dell’articolo 4 (Finalità) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (l’uomo, la fauna e la flora; il suolo, l’acqua e il clima; i beni materiali e il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici di cui al comma 1 dell’articolo 2 (Patrimonio culturale) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137); l’interazione tra i fattori di cui sopra);

c) obbligatori in quanto prescritti da leggi, regolamenti o strumenti di pianificazione inerenti a profili di tutela ambientale.

2. Per la realizzazione di impianti off shore trovano applicazione le leggi nazionali.

3. Ai fini autorizzativi sono considerate le opere connesse ed è assicurato il rispetto del paragrafo 3 (Opere connesse e infrastrutture di rete) delle Linee guida statali.

4. Per l’espletamento di attività statistiche e di monitoraggio delle autorizzazioni uniche (AU) la Regione si avvale del supporto del Gestore dei servizi energetici (GSE) s.p.a. 5. In osservanza dell’articolo 51 dello Statuto regionale e del paragrafo 6 (Trasparenza amministrativa) delle Linee guida statali, la Regione pubblica sul portale cartografico regionale le autorizzazioni rilasciate, quelle in corso di autorizzazione a diversi titoli e l’autorità competente per il rilascio del titolo. Inoltre, rende pubbliche le planimetrie delle aree e dei siti non idonei e - nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali - le AU rilasciate ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 387/2003 .

6. La Regione dà attuazione a quanto previsto dalla lettera e) del comma 3 dell’articolo 3 (Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione) del d.lgs. 387/2003, ai fini dell’aggiornamento delle Linee guida statali con relazione annuale, nel rispetto delle indicazioni del paragrafo 7 (monitoraggio) delle predette Linee guida..

7. Gli impianti, i lavori e le opere, le modifiche e le installazioni inerenti alle FER sono esenti dal contributo di costruzione di cui all’articolo 19 (Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza - Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. E’ a carico dei proponenti il versamento di oneri istruttori determinati sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, rapportati al valore degli interventi in misura comunque non superiore allo 0,03 per cento dell’investimento.

8. Fatte salve le previsioni regolanti gli interventi soggetti alla Procedura abilitativa semplificata (PAS) e al regime della comunicazione, la costruzione, l’esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti sono soggetti ad AU regionale. Ai fini dell’individuazione dell’autorità competente per progetti che interessino più regioni, si osservano i paragrafi 10.5, 10.6 e 10.7 delle Linee guida statali.

9. L’istanza di AU deve essere corredata da quanto indicato al paragrafo 13 (Contenuti minimi dell’istanza per l’autorizzazione unica) delle Linee guida statali e presentata - anche per le modifiche sostanziali, con le semplificazioni consentite – con le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2010, n. 3029 (Approvazione della disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica) e dalle relative istruzioni tecniche.

10. Ai fini del calcolo della potenza elettrica nominale per la valutazione istruttoria delle iniziative, nonché ai fini dell’applicazione della normativa in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA), tutti i limiti di capacità di generazione e di potenza sono da intendersi come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione facenti capo al medesimo  punto di connessione alla rete elettrica che siano, nel contempo, appartenenti allo stesso soggetto, ovvero a soggetti nei quali l’uno svolge funzioni di controllante dell’altro, ovvero ancora nel caso in cui le compagini societarie di più proposte siano per parti significative composte da medesimi soggetti o - anche per via indiretta - siano riconducibili a unico centro di interessi economici e/o giuridici, ai fini dell’applicazione del presente comma. Due o più proposte di impianti fanno capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica nel caso in cui abbiano lo stesso nodo di raccolta dell’energia prodotta per il passaggio dalla media all’alta tensione (tipicamente stessa cabina primaria di raccolta alta/media tensione, o stessa linea MT nel caso di connessioni in media tensione).

11. Per lo svolgimento del procedimento unico si osservano le indicazioni del paragrafo 14 (Avvio e svolgimento del procedimento unico) delle Linee guida statali e gli articoli 14 (Conferenza di servizi) e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

12. L’AU sostituisce e incorpora ogni atto di  assenso, comunque denominato, e costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità con i progetti approvati e nei termini ivi previsti. Confluiscono nel procedimento unico gli atti di assenso di cui all’elenco indicato nell’allegato 1 (Punto 13.2 - Elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico) delle Linee guida statali. Ove occorra, la conclusione positiva delle procedure di AU costituisce, altresì, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e comporta variante allo strumento urbanistico, salvo che per gli impianti da realizzare in zone classificate come agricole dai vigenti strumenti urbanistici. Per l’ubicazione di impianti in zona agricola è osservato il paragrafo 15.3 delle Linee guida statali.

13. Nell’AU sono esplicitate tutte le prescrizioni a cui sono subordinate la realizzazione e l’esercizio

dell’impianto e le specifiche modalità per l’ottemperanza all’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto.

14. Costituisce elemento positivo per la valutazione dei progetti la sussistenza di uno o più requisiti indicati nel paragrafo 16 (Criteri generali) delle Linee guida statali.

15. L’AU può prevedere misure compensative a favore dei Comuni interessati nel rispetto di quanto previsto nell’allegato 2 (Punti 14, 15 e 16.5 – Criteri per l’eventuale fissazione di misure compensative) delle Linee guida statali e di quanto definito in sede di adeguamento e aggiornamento del PEAR o degli atti di tipo programmatorio emanati per il raggiungimento  degli obiettivi di burden sharing; dette misure vengono stabilite con i provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, se previste.

16. Per il rilascio delle AU relative a impianti eolici va osservato quanto riportato nell’allegato 4 (Punti 14.9, 16.3 e 16.5 - Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio) delle Linee guida statali.

17. Per le istanze di AU presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge il termine di conclusione del procedimento autorizzativo è quello previsto dalle vigenti norme statali, fatto salvo il previo espletamento della VIA o della verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20 (Verifica di assoggettabilità) del d.lgs. 152/2006, se previste. Per gli impianti sottoposti a VIA il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a quello previsto dalle vigenti norme statali al netto dei termini previsti dall’articolo 26 (Decisione) del d.lgs. 152/2006.

18. Il termine di inizio dei lavori è fissato in mesi sei dal rilascio dell’AU. Entro il medesimo termine devono essere eseguiti gli adempimenti prescritti dall’articolo 4 (Autorizzazione unica regionale e adempimenti conseguenti) della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale); a parziale modifica e integrazione di quanto disposto dall’articolo 4 della l.r. 31/2008, la convocazione della conferenza dei servizi di cui all’articolo 12 del d.lgs. 387/2003 è subordinata alla produzione, da parte del proponente, di un piano economico e finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 (Albo degli intermediari finanziari) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che ne attesti la congruità; in alternativa, ai sensi del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e di quanto previsto dalla lettera q) dell’articolo 4 (Costruzione delle opere pubbliche), il piano economico e finanziario può essere asseverato da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione). Si osservano per le specifiche tipologie e soglie di potenza le disposizioni dei decreti del Ministero dello Sviluppo economico 5 luglio 2012 (Attuazione dell’articolo 25 del d.lgs. 28/2011 - c.d. Quinto Conto Energia) e 6 luglio 2012 (Attuazione dell’articolo 24 del d. lgs. 28/2011) e successive modifiche e integrazioni.

19. All’articolo 4 (Autorizzazione unica regionale e adempimenti conseguenti) della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinati e in materia ambientale), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 2, le parole: “dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 12 del d.lgs. 387/2003” sono sostituite dalle seguenti: “dalla presentazione della comunicazione di inizio lavori”;

b) al comma 8, le parole: “il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 12 del d.lgs. 387/2003” sono sostituite dalle seguenti: “il completamento dell’impianto”;

c) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: “In fase transitoria e di prima applicazione, le disposizioni e modificazioni introdotte al presente articolo si applicano anche alle AU già rilasciate, per le quali non sia intervenuta la decadenza, alla data del 30 settembre 2012, ai sensi dell’articolo 4, comma 4.

20. Il termine per il completamento dell’impianto è di mesi trenta dalla data di inizio dei lavori, salvo i diversi minori termini previsti dalla legislazione nazionale anche in relazione all’accesso ai finanziamenti.

21. I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.(1) 



(1) Comma aggiunto dall'art. 1 della l.r. 34/2017


Art. 6

 Interventi soggetti a procedura abilitativa semplificata o comunicazione


1. Sono soggette a PAS, disciplinata dall’articolo 6 del d.lgs. 28/2011, le attività di costruzione ed  esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 (Interventi soggetti a denuncia di inizio attività - DIA - e interventi di attività di edilizia libera: principi generali) e 12 (Interventi soggetti a denuncia di inizio attività e interventi di attività di edilizia libera: dettaglio per tipologia di impianto) delle Linee guida nazionali, all’articolo 2 (Fotovoltaico strutturale) della legge regionale 18 ottobre 2010, n. 13 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 - Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale) e all’articolo 21 (Disposizioni sul regime di autorizzazione) del decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 agosto 2010 (Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare). A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la PAS trova applicazione anche per gli impianti di potenza nominale superiore a quelle indicate nella tabella A allegata al d.lgs. 387/2003 come di seguito indicato:

a) impianti eolici di taglia non superiore a 200 kW fino a un massimo di quattro aerogeneratori;

b) impianti solari fotovoltaici localizzati in aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, di taglia non superiore a 1 MW;

c) impianti solari fotovoltaici di taglia non superiore a 200 kW, fermo restando il necessario rispetto di tutti i requisiti di cui all’articolo 10 (Requisiti e specifiche tecniche) e all’allegato 2 (Articolo 10, comma 1 - Requisiti e specifiche tecniche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini dell’accesso agli incentivi nazionali) del d.lgs.. 28/2011;

d) impianti a biogas e biomasse compresi quelli prodotti da attività agricola, allevamento e forestale, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro o di filiera corta (esclusi i biocombustibili liquidi a eccezione degli oli vegetali puri tracciabili, ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003), di taglia non superiore a 200 Kw;

e) impianti da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione o alimentati da altri biocombustibili liquidi (diversi dagli oli vegetali puri tracciabili ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio) di taglia non superiore a 1 MWe; f) impianti idroelettrici di taglia non superiore  a 1 MWe.;

g) impianti geotermoelettrici realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d’uso, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici, di taglia non superiore a 200 KW.

2. Gli impianti di potenza nominale sino a 1 MWe e le relative opere di connessione ricadenti in due o più Comuni limitrofi sono comunque sottoposti al procedimento di AU.

3. Sono altresì soggetti a procedure semplificate gli interventi per i quali leggi nazionali prevedono quale titolo autorizzativo la comunicazione o ogni altra procedura abilitativa semplificata, comunque denominata.

4. La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee guida statali è estesa ai progetti degli impianti da FER con potenza nominale sino a 50 kW e agli impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di VIA, nonché i vincoli paesaggistici, storici, artistici e ambientali e di tutela delle risorse idriche.

5. Le dichiarazioni cui non sono seguiti provvedimenti inibitori del Comune e le comunicazioni relative alle attività in edilizia libera sono tempestivamente comunicate in via telematica alla Regione. Al termine dei lavori, il Comune comunica in via telematica alla Regione l’avvenuta realizzazione delle opere e degli impianti oggetto della dichiarazione o della comunicazione.

6. Il Comune, a richiesta del soggetto che ha dato avvio alla PAS o alla comunicazione o a qualsiasi altra procedura semplificata, rilascia una dichiarazione attestante che il titolo abilitativo assentito costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell’impianto.

7. Al fine di evitare l’elusione delle norme di semplificazione contenute nella presente legge, le Autorità competenti verificano, sulla scorta di elementi di carattere soggettivo e oggettivo, che i progetti in procedura semplificata rispettino quanto previsto nel paragrafo 11.6 delle Linee guida statali.




Art. 7

 Modifiche sostanziali e varianti progettuali


1. Le modifiche sostanziali agli impianti di produzione di energia da FER autorizzati ai sensi  ell’articolo 12 del d.lgs. 387/2003 sono soggette ad AU regionale.

2. Al procedimento per il rilascio dell’AU, cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, si applicano gli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990. In sede di conferenza di servizi vengono valutate le modifiche proposte e restano comunque fermi, per quanto attiene agli aspetti non interessati da variazioni, i pareri espressi nell’ambito dell’originario procedimento autorizzativo. Ove le modifiche richieste possano produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente, trova applicazione l’articolo 20 del d.lgs. 152/2006.

3. Ai soli fini dell’individuazione della disciplina procedimentale applicabile, sino all’individuazione, per ciascuna tipologia di impianto, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - d’intesa con la Conferenza unificata - degli interventi di modifica  sostanziale degli impianti da assoggettare ad AU, sono considerati non sostanziali gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti e di quelli dotati del prescritto titolo autorizzativo, di qualsiasi potenza nominale, che non comportino variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata a ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Tra le modifiche non sostanziali rientrano l’aumento della potenza e/o della superficie dei pannelli fotovoltaici, il  cambiamento di sagoma e di tecnologia dei singoli moduli, nonché le modifiche del layout dei moduli, a condizione che la superficie radiante complessiva, la potenza complessiva, l’altezza dei singoli moduli fotovoltaici e l’area occupata dall’impianto rimangano invariate o si riducano. Non costituisce, inoltre, modifica sostanziale per gli impianti eolici la variazione del modello di aereogeneratore, con o senza aumento di potenza della macchina, a condizione che l’altezza complessiva resti invariata o si riduca e gli spostamenti degli stessi avvengano nell’area di ingombro del singolo aerogeneratore. Restano ferme, se previste, le procedure di assoggettabilità e VIA di cui al d.lgs.152/2006 e i pareri ambientali eventualmente necessari. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono  considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modificano la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato.

4. Sono considerate non sostanziali le modifiche comportanti variazioni in riduzione.

[5. Le variazioni di tracciato degli elettrodotti e di posizionamento delle cabine di trasformazione, pur se costituenti modifiche sostanziali, possono essere autorizzate con le procedure della legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt), a condizione che il punto di connessione alla rete rimanga invariato e che non sia modificata la tipologia di elettrodotto (aereo o sotterraneo). Le procedure della l.r 25/2008 si applicano altresì per l’autorizzazione delle soluzioni di connessione a rapida installazione rilasciate dai gestori di rete in attesa che vengano completate le opere necessarie alla concessione definitiva.] (2) 

6. Le modifiche non sostanziali sono soggette alla procedura semplificata o alla comunicazione di cui all’articolo 6. Sono altresì soggette alla procedura abilitativa semplificata dell’articolo 6 le varianti progettuali relative agli impianti inferiori a 1 MW elettrico assentiti con procedure semplificate perfezionatesi, ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1 (Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia - e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008) e dell’articolo 3 (Denuncie di inizio attività) della l.r. 31/2008, anteriormente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 2010, n. 119.



(2) La Corte Costituzionale con sentenza 307/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5,  dell'art. 16, comma 2 e dell'art. 18, comma 2, ultimo periodo della presente legge.


Art. 8

Autorizzazioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili


1. Sono soggetti alla PAS della dichiarazione ovvero alla comunicazione gli impianti solari termici da realizzare sugli edifici quando sono aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda senza alterazione della sagoma degli edifici, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 28/2011.

2. Gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diverse dal solare termico e dalla risorsa geotermica sono soggetti alla PAS della dichiarazione se realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l’utilizzo nei medesimi edifici.




Art. 9

 Integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici


1. Per la realizzazione di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti, come definiti dal d.lgs. 28/2011, nell’ambito del progetto si prevede l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo principi minimi di integrazione, per le decorrenze e per particolari categorie di immobili da individuare con regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il titolo edilizio è rilasciato se il progetto prevede l’osservanza dell’integrazione di cui al comma 1.

3. I progetti che assicurano la copertura dei consumi di calore, elettricità e per il raffrescamento in misura superiore al 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori previsti dall’ordinamento statale beneficiano di un bonus volumetrico del 5 per cento, non cumulabile con i benefici contemplati dalla l.r. 13/2010.

4. I soggetti pubblici possono concedere a terzi, nel rispetto del d.lgs.163/2006, superfici delle coperture e delle facciate degli edifici di loro proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Si applicano le linee guida emanate dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.




Art. 10

 Promozione della mobilità sostenibile - Integrazione articolo 4 legge regionale 25/2008


1. Per assicurare maggiore efficienza nei trasporti, la Regione promuove, di intesa con gli enti locali, piani di azione per la mobilità sostenibile, anche attraverso l’utilizzo del fondo di cui all’articolo 11, comma 3, che perseguano i seguenti obiettivi:

a) la riduzione della domanda di mobilità automobilistica, anche attraverso pianificazioni urbanistiche integrate facilitative  delle mobilità pedonali e ciclistiche;

b) l’ottimizzazione della circolazione nei centri urbani mediante l’applicazione di tecnologie informatiche e il maggior utilizzo di mezzi pubblici;

c) la diffusione dell’utilizzo di auto e mezzi meno inquinanti, con minori consumi ed emissioni, compresi i mezzi elettrici e a idrogeno per usi pubblici e privati;

d) un programma infrastrutturale per il trasporto pubblico e ferroviario, anche delle merci;

e) un programma per lo sviluppo delle autostrade del mare e del cabotaggio lungocosta, anche per la facilitazione della logistica delle imprese;

f) l’incentivazione dell’uso di biciclette, per la realizzazione di piste ciclabili, posteggi di scambio, sistemi di bike sharinh;

g) l’incentivazione sistemi di car sharing.

2. La Regione promuove la realizzazione e installazione sul suolo pubblico e privato di dispositivi di ricarica dei veicoli a trazione elettrica dotati di apparato misuratore elettronico telegestito. Le funzionalità minime, le caratteristiche tecniche e i criteri generali di programmazione relativi all’installazione dei dispositivi di ricarica rispettano le disposizioni generali stabilite dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG).

3. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 25/2008 sono aggiunte le seguenti parole: “, ivi compresi gli impianti di accumulo dell’energia da allacciare alla rete di distribuzione con tensione non superiore a 20 mila V;”.




Art. 11

 Promozione dello sviluppo delle FER


1. La Regione promuove la ricerca e lo sviluppo nel settore dell’energia da fonti rinnovabili con mezzi finanziari dei fondi strutturali e della normativa nazionale in materia o di specifici programmi dell’UE.

2. Per la realizzazione di impianti di produzione e delle opere connesse possono essere concessi contributi agli investimenti, anche sotto forma di crediti di imposta e/o di facilitazioni finanziarie, nei limiti e nel rispetto delle normative UE e nazionali. I benefici possono riguardare anche i piccoli interventi dei singoli cittadini e delle famiglie. Gli investimenti che assicurino il contestuale sviluppo delle aree rurali interessate possono ottenere contributi agli investimenti nella misura massima prevista dagli ordinamenti UE e nazionale.

3. Al fine di promuovere lo sviluppo dell’uso delle energie da fonti rinnovabili, anche per l’effettuazione di studi e ricerche, in partnership con imprese e centri di ricerche o Università, la Regione istituisce il “Fondo per lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili e della mobilità sostenibile”.

4. La Regione promuove e favorisce gli interventi di installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico a favore degli enti pubblici. Gli enti pubblici concorrono per il conseguimento di tali obiettivi e per la corrispondenza tra i propri fabbisogni energetici e le produzioni da fonti rinnovabili derivanti dall’utilizzazione di proprie superfici.

5. Gli esercenti attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di biocarburanti operanti nel territorio della Regione, comunicano all’Assessorato allo sviluppo economico, entro i termini di approvazione dei bilanci di esercizio, gli importi delle imposte dell’esercizio di competenza della Regione. Alla comunicazione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 i soggetti tenuti provvedono entro il 30 settembre 2012.




Art. 12

Piano straordinario per la promozione delle FER


1. La Regione, nell’ambito degli atti di programmazione generale e di quelli inerenti alla specifica materia delle energie da fonti rinnovabili, tenendo conto delle priorità ambientali, approva un piano straordinario per la promozione e lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili, anche ai fini dell’utilizzo delle risorse finanziarie per il periodo di programmazione 2007/2013. Entro il 30 dicembre 2012 il piano è approvato dal Consiglio regionale con evidenziate le risorse finanziarie per il 2012 e 2013.

2. Gli enti pubblici concorrono alla diffusione della produzione dell’energia da fonti rinnovabili individuando il proprio potenziale contributo derivante dallo sfruttamento delle superfici delle coperture e facciate degli edifici di loro proprietà. Nel rispetto del d.lgs.163/2006 e, quando possibile, consentendo l’effettivo utilizzo e/o impiego di incentivi e/o aiuti comunque denominati già concessi, gli enti pubblici procedono alla concessione a terzi delle superfici delle coperture e facciate degli edifici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

3. La Regione attiva entro il 31 dicembre 2012 un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili. Gli oneri dell’attività di formazione sono posti a carico dei soggetti partecipanti all’attività formativa.




Art. 13

Norme per il recupero, il riciclaggio e/o lo smaltimento di impianti in dismissione


 1. La Regione promuove la costituzione di un organismo, anche sotto forma di consorzio, per il recupero, riciclaggio e/o smaltimento degli impianti in dismissione nel rispetto della normativa UE e nazionale in materia, stipulando anche eventuali accordi con altre Regioni, lo Stato e/o altri Stati membri.

2. Le garanzie e gli oneri economici e finanziari per la rimessa in pristino del sito oggetto di autorizzazione per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili sono adeguati alla normativa nazionale di riordino.




Art. 14

 Consulta regionale per le energie da FER


1. E’ istituita la Consulta regionale per le energie da fonti rinnovabili composta da nove membri nominati dal Presidente della Giunta regionale sulla base delle indicazioni di ANCI, UPI, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, associazioni ambientaliste, distretto dell’energia, sistema universitario pugliese e centri di ricerca. La Consulta è presieduta dall’assessore allo sviluppo economico e si avvale delle risorse umane delle strutture regionali competenti. La Consulta si riunisce presso gli uffici del Consiglio regionale.

2. La Consulta esprime pareri sulle proposte di legge in materia, sulle proposte di adeguamento e aggiornamento del PEAR, sugli atti di programmazione, sui piani di incentivazione e sviluppo comunque denominati.

3. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.

4. La Giunta regionale presenta annualmente alla Consulta un documento di monitoraggio e valutazione dei risultati dell’attuazione delle politiche in materia di energia predisposto dall’Assessorato competente in materia di energia di concerto con gli altri Assessorati eventualmente interessati.




Art. 15

 Vigilanza e sanzioni


1. La vigilanza sull’esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da FER compete ai Comuni, ai sensi dell’articolo 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia - Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) del d.p.r. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

2. L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte dei Comuni, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità)  e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività edilizia) del d.p.r. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore. Gli eventuali procedimenti ex articoli 36 (Accertamento di conformità - legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 13) e 37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità - art. 4, comma 13 del decreto legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n. 47 del 1985) del d.p.r. 380/2001 ricadono nella competenza del Comune per quanto attiene agli interventi riconducibili al novero delle modifiche non sostanziali di cui all’articolo 7, comma 2, della presente legge e in quella della Regione nei restanti casi.

3. Ove le irregolarità riscontrate concernano impianti realizzati in aree soggette a regimi di tutela ambientale, i provvedimenti di cui al comma 2 vengono adottati previo parere delle Autorità competenti alla gestione dei vincoli.

4. I provvedimenti di cui al comma 2, inclusi quelli eventualmente adottati ai sensi dell’articolo 36 del d.p.r 380/2001, vengono immediatamente trasmessi agli enti competenti al rilascio del titolo autorizzativo necessario per la realizzazione dell’impianto, per gli adempimenti di propria competenza, ivi inclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44 del d.lgs. 28/2011, in relazione alle irregolarità commesse successivamente alla data di entrata in vigore di detta disposizione, nonché all’Autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza per le ipotesi di reato.

4. I provvedimenti di cui al comma 2 e quelli di cui al comma 4 vengono immediatamente trasmessi

al GSE.




Art. 16

 Archivio delle imprese autorizzate e lotta alla criminalità


1. Per tutti i titoli autorizzativi inerenti la costruzione e l’esercizio di impianti di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni dell’articolo 67 (Effetti delle misure di prevenzione) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) alle condizioni ivi previste.

[2. E’ istituito presso la Regione Puglia un archivio delle imprese che, in ambito regionale, esercitano impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, di quelle che hanno formulato istanza di AU ovvero depositato dichiarazioni o comunicazioni per gli interventi soggetti a PAS o ad attività in edilizia libera, ai sensi dell’articolo 6. All’atto del deposito delle indicate istanze, dichiarazioni e comunicazioni, l’impresa deve produrre documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,  direzione e controllo e al capitale sociale, con l’espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente. L’Ente deve inoltre comunicare, a seconda dei casi, alla Regione o al Comune:

a) eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del nuovo Ente, con l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

b) i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.](3) 



(3) La Corte Costituzionale con sentenza 307/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5,  dell'art. 16, comma 2 e dell'art. 18, comma 2, ultimo periodo  della presente legge.


Art. 17

Serre fotovoltaiche


1. Per serra fotovoltaica si intende un manufatto adibito, per tutta la durata dell’erogazione dei benefici per la produzione di energia, a una serra dedicata alle coltivazioni agricole o alla floricoltura, conforme alle prescrizioni dettate dalle leggi vigenti.

2. Per la realizzazione di serre fotovoltaiche trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 11 settembre 1986, n. 19 (Disciplina urbanistica per la realizzazione delle serre) e successive modifiche e integrazioni

3. L’installazione di moduli fotovoltaici quali elementi costruttivi della copertura o delle pareti di serre esistenti e in esercizio è soggetta ai regimi semplificati previsti dall’articolo 6. Trovano comunque applicazione le disposizioni della l.r. 19/1986 e successive modifiche e integrazioni.




Art. 18

Norma finanziaria


1. Agli oneri derivanti dall’articolo 11, comma 3, si provvede mediante l’istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione, nell’ambito della U.P.B 02.02.02, del capitolo di spesa di 636036 denominato “Fondo per lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili”, con una dotazione finanziaria per l’anno 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila, alla cui copertura finanziaria si fa fronte con il prelievo di corrispondente somma dal capitolo 1110070 - U.P.B. 06.02.01 - denominato “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione è stabilita con le leggi di bilancio annuale e pluriennale.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 15, comma 1, è riconosciuta ai Comuni parte dei proventi di cui al punto 4.3 della deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2010, n. 3029 o da successive deliberazioni di Giunta.[ La determinazione del sistema degli oneri e delle garanzie, con riguardo alle tipologie degli impianti oggetto di AU, avviene con provvedimento di Giunta regionale.] (4) 



(4) La Corte Costituzionale con sentenza 307/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, dell'art. 16, comma 2 e dell'art. 18, comma 2, ultimo periodo della presente legge.


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.