Regolamento Regionale 30 novembre 2017, n. 22 Iscrizione e tenuta dell’albo regionale delle Cooperative di Comunità della LR 23/2014 in attuazione dell’
art. 5 della L.R. 23/2014
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE: VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1,
nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1790 del 07 novembre 2017 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1FINALITA’ E OGGETTO 1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento di iscrizione e cancellazione dall’Albo Regionale delle
Cooperative di Comunità e le modalità di verifica e controllo dei requisiti soggettivi e oggettivi, nonché di
mantenimento degli stessi, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 20 maggio 2014, n. 23 “Disciplina
delle Cooperative di Comunità”.
2. Ai sensi dell’articolo 2 comma 1 della Legge Regione Puglia n.23/2014, le Cooperative di Comunità perseguono
lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica,
della vita, attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione
di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro e alla
generazione, in loco, di capitale “sociale” valorizzando le competenze della popolazione residente, delle
tradizioni culturali e delle risorse territoriali presenti nelle comunità di riferimento.
3. Per comunità si intendono, come disposto dall’articolo 4 comma 1, della Legge Regione Puglia n. 23/2014
“i comuni e le eventuali circoscrizioni previste dagli statuti dei comuni stessi”.
Art. 2REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 1. Possono iscriversi all’Albo delle Cooperative di Comunità le società cooperative, costituite ai sensi degli
artt. 2511 e seguenti del c.c., e iscritte all’albo delle cooperative di cui all’art. 2512 c.c. e dell’art. 223-sexiedecies
delle disposizioni per l’attuazione del Codice Civile. 2. Ai fini della iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative di Comunità, la Regione Puglia procederà alla
verifica del possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2511 c.c., 2512 c.c., 223-sexiedecies delle disposizioni
per l’attuazione del Codice Civile e dagli artt. 2, 3 e 4 della Legge Regione Puglia n. 23/2014.
Art. 3PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO 1. Ai fini dell’iscrizione nell’Albo Regionale il legale rappresentante della Cooperativa di Comunità, presenta,
alla Regione Puglia (Assessorato al Lavoro), istanza, sottoscritta nelle forme previste dall’articolo 38 del
d.P.R n. 445/2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
2. L’istanza, corredata dalla Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del d.P.R n. 445/2000), sottoscritta
da legale rappresentante attesta:
a) Estremi dell’atto costitutivo e data dell’ultima modifica dello statuto;
b) Codice fiscale e numero di Partita Iva;
c) Numero di iscrizione al registro delle imprese;
d) Sede legale risultante dal Certificato CCIA;
e) Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche sociali;
g) Certificazione attestante il rilascio delle autorizzazioni o/e iscrizioni prescritte per legge per avviare o
attuare l’attività;
h) Attestazione della regolarità dei versamenti previdenziali ed applicazione integrale dei contratti collettivi
di settore per gli addetti, sottoscritti dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più
rappresentative;
i) Attestazione che la cooperativa non abbia in corso contravvenzioni in materia di lavoro, previdenziale,
assicurativa e fiscale non conciliabile in via amministrativa e/o procedure di fallimento;
j) Attestazione di non essere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Igs. n. 50/2016
e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione e di non aver subito provvedimenti interdittivi da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
3. L’istanza di iscrizione deve essere corredata dalla della seguente documentazione:
a) copia dell’ultimo bilancio approvato ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione
e del collegio sindacale, di cui agli artt. 2428, 2429 del codice civile;
b) relazione dettagliata sull’attività già svolta, o se in attività da meno di un anno, relazione articolata
sull’attività che la cooperativa intende svolgere; c) copia del libro soci;
d) copia dello statuto.
4. Le istanze e la documentazione a corredo sono presentate, esclusivamente, in via informatica e digitale,
nelle forme previste dalla D.Igs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”. La modulistica
per la presentazione dell’istanza e ogni altra indicazione tecnica sono definite con atti dirigenziali e sono
pubblicate in evidenza sul portale istituzionale della Regione a cura dell’Assessorato al Lavoro.
5. La Regione Puglia, al termine della verifica delle autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti di iscrizione,
adotta il provvedimento di accoglimento o diniego entro il termine di novanta giorni dal ricevimento
della istanza, provvedendo alla relativa pubblicazione sul BURP e sul Portale Telematico.
6. Il termine di cui al precedente comma è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione
e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti.
Art. 4
M
Art. 4MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO 1. Le Cooperative di Comunità iscritte all’Albo devono dimostrare annualmente il possesso dei requisiti previsti mediante l’invio della documentazione di cui al successivo art 5.
2. La verifica delle condizioni necessarie per l’ammissibilità dell’operato delle Cooperative di Comunità è
demandata agli organi di vigilanza competenti, così come previsto D.Lgs.CPS n. 1577/1947 e modificato
dal D.Lgs. n. 220/2002. L’Assessorato regionale al Lavoro esprime il proprio parere in ordine al permanere
della condizione di iscrizione all’albo, al ricevimento del verbale di ispezione.
3. Qualora venga rilevato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione, la Regione diffida
la Cooperativa di Comunità a ripristinare lo stato preesistente entro 180 giorni dalla data dell’invito ad
adempiere. In caso di inottemperanza si dispone la cancellazione dall’Albo Regionale con provvedimento
motivato, da pubblicare, con effetto di notifica, per estratto sul BURP.
4. L’iscrizione All’albo non esonera la Cooperativa di Comunità dall’obbligo di acquisire, prima dell’avvio
dell’attività, autorizzazioni, licenze, concessioni, assenso della Pubblica Amministrazione prescritti dalla
normativa nazionale e regionale.
Art. 5COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE E ADEMPIMENTI ANNUALI 1. Le Cooperative di Comunità iscritte nell’Albo Regionale comunicano alla Regione Puglia, Assessorato al
Lavoro, le modifiche dello statuto, il trasferimento della sede, le variazioni del nominativo del legale rappresentante
e delle persone che ricoprono cariche associative. La comunicazione deve avvenire tempestivamente
e comunque entro il termine di trenta giorni dall’evento.
2. Le Cooperative di Comunità iscritte nel registro trasmettono, entro il 30 giugno di ogni anno:
a) copia dell’ultimo bilancio approvato ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione
e del collegio sindacale;
b) dichiarazione del legale rappresentante attestante la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione all’Albo;
c) rapporto annuale dell’attività svolta.
3. La mancata comunicazione di modifiche e variazioni e/o il mancato rispetto, degli adempimenti annuali
sono motivo di cancellazione dall’Albo.
4. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio di verifica delle modifiche e delle variazioni è di
novanta giorni, scaduti i quali, nel caso in cui le modifiche o le variazioni comportino la perdita dei requisiti
di iscrizione nell’Albo, è adottato il relativo provvedimento di cancellazione.
Art. 6EFFETTI DELL’ISCRIZIONE 1. L’iscrizione nell’Albo Regionale è condizione per accedere, ai sensi dell’art. 6 Legge Regione Puglia n.
23/2014, ai seguenti interventi finanziari regionali:
a) Finanziamenti agevolati.
b) Contributi in conto capitale.
c) Contributi in conto occupazione.
Gli interventi, al fine di sostenere la partecipazione delle Cooperative di Comunità in materia di tutela e
valorizzazione del territorio, possono riguardare: la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi,
piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano e/o extraurbano.
2. Riconoscendo il rilevante modello di innovazione sociale e la finalità pubblica delle Cooperative di Comunità,
la Regione Puglia favorisce in particolare, ai sensi dell’articolo 7 della Legge Regione Puglia n. 23/2014,
la partecipazione delle Cooperative di Comunità iscritte all’Albo all’esercizio della funzione pubblica attraverso
appositi schemi di convenzione-tipo, che disciplinano i rapporti tra le Cooperative di Comunità e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell’ambito regionale, attuando così:
• la promozione di azioni volte a favorire le capacità progettuali e imprenditoriali;
• il sostegno ed il coinvolgimento nel sistema di produzione di beni e servizi;
• il riconoscimento come soggetto privilegiato della cooperativa di comunità nella promozione di politiche
attive per il lavoro e di sostegno alle famiglie;
• misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione
del territorio.
Art. 7MODALITA DI TENUTA DELLALBO 1. Nell’Albo sono annotati gli elementi essenziali della Cooperativa di Comunità, la descrizione sintetica
dell’oggetto sociale, la sede, l’anno di costituzione, i nominativi di chi ricopre cariche di rappresentanza o
direttive, le modifiche intervenute, gli estremi del provvedimento di iscrizione e di cancellazione.
2. All’atto dell’iscrizione alle Cooperative di Comunità è attribuito un numero progressivo di identificazione
che corrisponde al collegato fascicolo contente la documentazione.
Art. 8Pubblicità e trasparenza 1. L’Albo ed i relativi documenti sono pubblici ed è diritto degli interessati di prendere visione degli stessi
attraverso il sito istituzionale della Regione Puglia (D.Lgs n. 97 del 25.05.2016).
Art. 9Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
regolamento della Regione Puglia.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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