Legge Regionale 1 dicembre 2017, n. 51 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio
2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e
per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), norma
interpretativa e altre norme in materia edilizia e tecnologica
Art. 1Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 1. All’articolo 4 della l egge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno
dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 3, come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 2016, n. 28 e successivamente
dall’articolo 2, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 37, è sostituito dal seguente:
“3. Gli interventi di ricostruzione devono essere realizzati nel rispetto delle altezze massime e delle distanze
minime previste dagli strumenti urbanistici. E’ consentito il mantenimento dei distacchi, degli arretramenti
e degli allineamenti dei manufatti preesistenti limitatamente alla sagoma preesistente. In mancanza di
specifica previsione in detti strumenti, e nel caso di ricostruzione di edifici nella stessa sagoma planimetrica
dell’esistente, le volumetrie in ampliamento sono consentite nel rispetto delle altezze massime della strumentazione
urbanistica comunale vigente e delle distanze minime previste dal decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi
tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive,
al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).”;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Al fine di ripristinare la conformità degli edifici esistenti con le disposizioni del codice della strada,
la ricostruzione può avvenire su diverso sedime all›interno dell›area di pertinenza, fermo restando
il rispetto delle distanze di cui al decreto ministeriale 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del
nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri
abitati , di cui allart. 19 della legge n. 765 del 1967).(1)
(1) Parole sostituite a seguito di rettifica ,
pubblicato nel B.U.R. n. 141 del 14/12/2017.
Art. 2Modifiche all’articolo 5 della l.r. 14/2009 1. All’articolo 5 della l.r. 14/2009 è apportata la seguente modifica:
Art. 3Modifiche all’articolo 7 della l.r. 14/2009 1. All’articolo 7 della l.r. 14/2009 è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1, come modificato dall’articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 1 agosto 2011,
n. 21 e successivamente dall’articolo 20, comma 1, lettera c), della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18,
dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26, dall’articolo 1 della l.r. 49/2014,
dall’articolo 5 della I.r. 33/2015 e infine dall’articolo 5, comma 1, della l.r. 37/2016, le parole: “31 dicembre
2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2018”.
Art. 4Entrata in vigore 1. L’articolo 2, comma 1, e l’articolo 3 della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2018.
Art. 5Norma d’interpretazione autentica 1. L’articolo 7, comma 1, della I.r. 14/2009 si interpreta nel senso che la data di presentazione dell’istanza
per permesso di costruire, purché completa in ogni suo elemento, costituisce anche riferimento temporale
per la determinazione della normativa edilizia regionale applicabile ai fini del rilascio del titolo.
Art. 6Produzione di energia da fonti rinnovabili in zona “A” 1. Sugli edifici rientranti nella zona territoriale di tipo “A” degli strumenti urbanistici vigenti è consentita
la realizzazione di impianti fotovoltaici definiti dal codice di impianto F.1 a e F.1 b, ai sensi e alle condizioni
previste dalla vigente regolamentazione regionale.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e amministrative incompatibili con la disposizione di cui
al comma 1.
Art. 7Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 1. Alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati
e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell’articolo 1, lettera c), dopo le parole: “uso terziario e/o commerciale” sono aggiunte le
seguenti: “, nonché a usi strettamente connessi con le residenze ai sensi del terzo comma dell’articolo
3 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi
e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini
della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo
17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), compresi gli esercizi di vicinato di cui all’articolo 16, comma
5, lettera a), della legge regionale 10 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), i laboratori per arti e
mestieri e per imprese artigiane di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro
per l’artigianato) dirette alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione
dei beni di consumo durevoli o degli edifici, alla produzione di beni di natura artistica, con l’esclusione delle attività rumorose, inquinanti o comunque moleste.”;
d) al comma 1 dell’articolo 8, dopo le parole: “uso terziario e/o commerciale” sono aggiunte le seguenti:
“,nonché agli usi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c)”.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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