Anno 2017
Numero 52
Data 01/12/2017
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 1 dicembre 2017, n. 52

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale Terra delle Gravine)



Art. 1

Modifica all’articolo della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18


1. All’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale “Terra delle gravine) il comma 5 quater, come inserito dall’articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 10, è sostituito dal seguente:
“5 quater. La perimetrazione del Parco deve essere rivista utilizzando confini certi, quali strade e muri a secco, al fine di tabellarla obbligatoriamente e opportunamente. Il confine va riperimetrato obbligatoriamente, sia per la zona 1 che per la zona 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sentiti i sindaci dei comuni interessati dal parco.”.
 



Art. 2

Modifica all’articolo della I.r. 18/2005


1. L’articolo della I.r. 18/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 5
Gestione
1. Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 23, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394
(Legge quadro sulle aree protette) e dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), la gestione del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine” è affidata a un consorzio, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265).
2. Il consorzio è costituito dagli enti locali interessati.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, gli enti di cui al comma
2 approvano lo statuto del consorzio sulla base dello schema di statuto approvato dalla Regione Puglia con deliberazione Giunta regionale 3 agosto 2007, n. 1366.
4. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene o servizio finalizzato alla gestione del Parco, nella disponibilità della Provincia di Taranto in qualità di ente di gestione provvisoria o da quest’ultima acquistati, confluiscono nel patrimonio del consorzio, entro novanta giorni dalla costituzione dello stesso.
5. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il presidente della Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla pianificazione territoriale, può nominare un commissario che sostituisce il consorzio.”
 



Art. 3

Modifica all’articolo 11 della I.r. 18/2005


1. Al comma 1 dell’articolo 11 della I.r. 18/2005 è aggiunto il seguente periodo:
“Diversamente, la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 4, comma 4, lettere a), b) e c), da effettuarsi su edifici ubicati nei centri edificati, è subordinata unicamente alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal proponente e dal tecnico incaricato, attestante la conformità degli interventi da realizzare a quanto stabilito dagli articoli 2 e 4.”
 



Art. 4

Modifica all’articolo 18 della I.r.18/2005


1. Al comma 1 dell’articolo 18 della I.r.18/2005 le parole: “dell’Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Taranto” sono sostitute dalle seguenti: “del consorzio di cui all’articolo 5.”.


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.