Anno 2007
Numero 18
Data 27/06/2007
Abrogato No
Materia
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 92 suppl. del 28 giugno 2007
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Legge Regionale 27 giugno 2007, n. 18

Norme in materia di diritto agli studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione



TITOLO 1





Art. 1

(Finalità) 


1. La Regione Puglia con la presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in conformità con il proprio Statuto, disciplina le proprie attribuzioni nella materia del diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione al fine di:

a)      rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l’eguaglianza dei cittadini per l’accesso e per la frequenza dei corsi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione e, in particolare, consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;

b)      promuovere uno stretto raccordo tra formazione dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione e servizi agli studenti favorendo la creazione di un sistema di opportunità volte all’accompagnamento globale dello studente e all’innalzamento della produttività della formazione dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione.

 

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso l’Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia (ADISU-PUGLIA) nel rispetto del pluralismo istituzionale e in collaborazione con il sistema universitario e il sistema dell’alta formazione artistica e musicale pugliesi, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati con competenza in materia. 




Art. 2

(Destinatari)


1. Gli interventi previsti sono rivolti agli studenti, indipendentemente dall’area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio attivati ai sensi dei vigenti regolamenti recanti norme in materia di autonomia didattica, delle università, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale e di altri istituti di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale e che hanno sede nella regione Puglia. Gli studenti di nazionalità straniera e quelli ai quali le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico fruiscono dei servizi e dei benefici economici secondo gli accordi internazionali e le vigenti disposizioni statali e comunitarie. Gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio ai sensi della normativa vigente.

 

2. Gli interventi sono altresì destinati agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso le università degli studi e presso gli istituti di istruzione universitaria, nonché presso le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale e, in generale, anche ai corsi di specializzazione e perfezionamento post laurea, alla concessione di borse di ricerca post laurea, esclusi gli iscritti ai corsi di specializzazione dell’area medica.  




Art. 3

(Tipologia degli interventi)


Le finalità di cui alla presente legge si attuano mediante un insieme coordinato di interventi e in particolare:

a)      borse di studio e di ricerca;

b)      servizi abitativi;

c)      servizi di mensa;

d)      facilitazioni di trasporto;

e)      servizi sanitari e di medicina preventiva;

f)        sussidi straordinari;

g)      prestiti d’onore e fiduciari;

h)      servizi speciali per studenti diversamente abili;

i)        servizi di orientamento e di informazione;

j)        predisposizione e gestione di spazi per attività culturali, ricreative e sportive;

k)      servizio editoriale, biblioteca e prestito libri;

l)        mobilità internazionale.

 

2. La Regione, tramite l’Assessore al diritto allo studio, attiva inoltre, anche in collaborazione con le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale, altre forme di intervento volte ad attuare e qualificare il diritto allo studio dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione.

 

3. Gli interventi e i servizi sono attivati ed erogati tenendo conto delle esigenze didattiche e formative delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale anche mediante convenzioni con altri enti, sia pubblici che privati. 




TITOLO 2

PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE





Art. 4

(Programma triennale sul diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione)


1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni della Conferenza di programmazione di cui all’articolo 6, approva il programma triennale per il diritto allo studio dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione.

 

2. Il programma, in armonia e nell’ambito delle previsioni del piano regionale di sviluppo e del bilancio pluriennale, definisce in particolare:

 

a)      gli obiettivi generali e di settore da perseguire e le priorità per l’attuazione degli interventi;

b)      le strategie e gli strumenti utili al conseguimento degli obiettivi fissati;

c)      i criteri generali per l’erogazione delle provvidenze agli studenti, sulla base della normativa statale vigente;

d)      le prestazioni a domanda individuale attribuite per concorso e le prestazioni destinate alla generalità degli studenti;

e)      il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire e impegnare nel periodo di riferimento;

f)        i criteri e le modalità relativi al controllo di gestione e al controllo di qualità dei servizi;

g)      i criteri per la determinazione delle tariffe;

h)      l’individuazione dei criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio riservate agli studenti diversamente abili. 




Art. 5

(Piano annuale)


1. Il piano annuale deliberato dalla Giunta regionale definisce:

 

a)      gli obiettivi e gli interventi da attuare nell’anno di riferimento;

b)      il riparto dei finanziamenti suddiviso in:

1)      spese di gestione

2)      spese per gli investimenti

3)      spese per le borse di studio

4)      spese per gli interventi a favore degli studenti;

c) le modalità e i criteri per l’assegnazione delle provvidenze in applicazione di quanto disciplinato dalla normativa statale;

d) le condizioni per i prestiti d’onore e fiduciari;

e) l’individuazione degli investimenti che siano prioritariamente finalizzati ad assicurare un’offerta perequata di tutti i servizi su tutto il territorio regionale;

f) i requisiti di merito e delle condizioni economiche per l’accesso agli interventi e ai servizi attribuibili per concorso entro i limiti previsti dalla normativa statale. 




Art. 6

(Conferenza regionale di programmazione)


1. Ai fini della predisposizione del programma triennale di cui all’articolo 4 e del piano annuale degli interventi di cui all’articolo 5, l’Assessore regionale competente, per il tramite dell’Agenzia, promuove annualmente con le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale una conferenza regionale di programmazione sul diritto allo studio dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione.

 

2.  La conferenza regionale di programmazione, convocata dall’Assessore regionale al ramo, è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato ed è costituita dai rettori delle università pugliesi o loro delegati, dai presidenti delle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale pugliesi o loro delegati, da uno studente per ciascuna università e due studenti in rappresentanza, rispettivamente, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e dell’alta formazione musicale, dal Presidente e dal direttore generale dell’Agenzia di cui all’articolo 7, dal Dirigente regionale di area competente e da un rappresentante per ogni comune in cui ha sede legale ciascuna università. Le università che abbiano attivato una o più facoltà in un capoluogo di provincia diverso da quello in cui hanno la sede legale designano un altro studente iscritto presso una di tali facoltà. La componente studentesca viene designata dai presidenti dei consigli degli studenti. 




TITOLO 3

AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO

AGLI STUDI UNIVERSITARI E DELL’ALTA

FORMAZIONE (PUGLIADISU)





Art. 7

(Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia)


1. Al fine di coniugare le esigenze di tutela del diritto agli studi universitari e dell’alta formazione con quelle di economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici erogati, è istituita, con sede legale in Bari, l’Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia, di seguito denominata ADISU-PUGLIA, quale agenzia strumentale della Regione.

 

2. L’ADISU-PUGLIA ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera nella regione, nel rispetto e nell’ambito della programmazione regionale, con strutture decentrate, quale ente per l’attuazione degli interventi oggetto della presente legge. L’Agenzia è dotata di personale e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica.

 

3. La gestione finanziaria dell’ADISU-PUGLIA è improntata a criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con l’obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

 

4. Entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia approva il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ADISU-PUGLIA predisposto dal direttore generale.

 

5. Il Presidente dell’Agenzia, entro il mese di maggio di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale una relazione illustrativa dell’attività svolta nel precedente anno accademico, corredata degli elementi finanziari e contabili necessari anche al fine del controllo di gestione e della valutazione degli interventi in termini di efficienza, efficacia e trasparenza. 




Art. 8

(Organi)


1. Gli organi dell’Agenzia restano in carica fino a novanta giorni dopo l’inizio di ogni legislatura, tranne la componente studentesca che cessa dalla carica in occasione del rinnovo della rappresentanza studentesca, secondo i regolamenti delle singole università, ovvero al venir meno dello status di studente. Lo studente che cessa dalla carica è sostituito dal primo dei non eletti nella lista elettorale di appartenenza.

 

2. Gli organi dell’Agenzia sono:

a)      il Presidente;

b)      il Consiglio di amministrazione;

c)      il Collegio dei revisori. 




Art. 9

(Il Presidente)


1. Il Presidente dell’ADISU-PUGLIA è nominato dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, previa consultazione del Comitato universitario regionale di coordinamento, tra persone che abbiano conseguito una particolare esperienza desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria. Esso è rinnovabile per una sola volta.

 

2. Il Presidente:

a)      convoca e presiede il Consiglio d’amministrazione, predisponendone l’ordine del giorno;

b)      ha la rappresentanza legale dell’Agenzia;

c)      sovrintende all’azione amministrativa nonché alla gestione dell’Agenzia per verificarne la corrispondenza agli obiettivi, ai programmi e alle direttive del Consiglio d’amministrazione;

d)      delibera, in caso d’urgenza, qualora non sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio di amministrazione, i provvedimenti espressamente attribuitigli dal regolamento interno dell’Agenzia sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva;

e)      presenta al Consiglio d’amministrazione la relazione del direttore generale di cui all’articolo 14 sull’attività svolta nell’anno precedente, ai fini della verifica della rispondenza della gestione amministrativa e dei servizi alle finalità dei programmi e dei piani di cui alla presente legge;

f)        riferisce alla Giunta regionale lo stato di attuazione dell’attività.

 

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di quest’ultimo sono esercitate dal Vice Presidente designato dal Presidente nel corso della prima seduta del Consiglio di amministrazione. 




Art. 10

(Il Consiglio di amministrazione)


1. Il Consiglio di amministrazione è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

 

a)      il Presidente dell’ADISU-PUGLIA;

b)      tre rappresentanti designati dalla Giunta regionale, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa;

c)      due rappresentanti dell’Assessorato competente nominati dalla Giunta regionale su designazione dell’Assessore al ramo;

d)      un docente universitario designato da ciascuna università presente nel territorio pugliese;

e)      due docenti designati, rispettivamente, dalle istituzioni dell’alta formazione artistica e dalle istituzioni dell’alta formazione musicale presenti nel territorio pugliese;

f)        uno studente eletto da ciascuna università statale con regolamento adottato dalla stessa università. Le università che abbiano attivato una o più facoltà in un capoluogo di provincia diverso da quello in cui hanno la sede legale eleggono un altro studente iscritto presso una di tali facoltà;

g)      tre studenti designati, rispettivamente, dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, dalle istituzioni dell’alta formazione musicale e dalle università private presenti nel territorio pugliese, eletti con regolamento adottato congiuntamente dalle istituzioni interessate.

 

2. Il Consiglio di amministrazione definisce le modalità per il perseguimento degli obiettivi, dei programmi e dei piani di cui alla presente legge, emana le direttive e verifica i risultati dell’azione amministrativa e dei servizi.

 

3. Compete, in particolare, al Consiglio di amministrazione:

 

a)      l’approvazione del  regolamento di cui all’articolo 7, comma 4;

b)      la realizzazione, l’acquisizione e la dismissione di immobili previa autorizzazione della Giunta regionale;

c)      l’approvazione del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo;

d)      la deliberazione del bando per le concessioni delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico;

e)      la definizione dei criteri per la gestione del bando di cui alla lettera d);

f)        le direttive e i criteri per la gestione delle attività;

g)      l’esercizio dei controlli sull’andamento dei servizi erogati anche in forma indiretta, tenendo presente le indicazioni espresse dagli utenti;

h)      i criteri per l’effettuazione degli eventuali accertamenti sulle dichiarazioni rese per accedere ai benefici;

i)        la ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente in via d’urgenza.

 

4. Il Consiglio di amministrazione, inoltre, esercita le funzioni non espressamente riservate dalla presente legge agli altri organi e al direttore generale.

 

5. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese in via ordinaria; è convocato, altresì, su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

 

6. I componenti del Consiglio di amministrazione di cui al presente articolo possono ricoprire l’incarico per soli due mandati. 




Art. 11

(Collegio revisori dei conti)


1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili; nel corso della seduta di insediamento il Collegio elegge, al proprio interno, il Presidente.

 

2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Agenzia e trasmette alla Giunta regionale una relazione trimestrale sull’attività svolta. Il Collegio redige, inoltre, una relazione sul bilancio preventivo, sulle variazioni al bilancio e sul conto consuntivo.

 

3. Il Collegio dei revisori dei conti delibera validamente anche con la presenza di due componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

4. I revisori dei conti, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’Agenzia, ne riferiscono immediatamente al Presidente della Giunta regionale.

 

5. Il Presidente o suo delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione, delle cui convocazioni gli deve essere data comunicazione nei medesimi termini e modi previsti per i componenti l’organo.

 

6. I revisori possono essere confermati una sola volta. 




Art. 12

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza degli amministratori)


1. La Regione non può designare personale dell’università quale proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione dell’ADISU-PUGLIA.

 

2. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei revisori dei conti coloro che percepiscono uno stipendio dall’Agenzia o da organismi e aziende dipendenti o sovvenzionate dall’Agenzia stessa e gli amministratori di tali organismi o aziende.

 

3. Le cause di ineleggibilità, se sopravvenute alla nomina a consigliere dell’Agenzia, si trasformano in cause di incompatibilità.

 

4. Il consigliere la cui carica sia divenuta incompatibile deve, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinunciare alla nuova carica o funzione, senza necessità di diffida o invito da parte dell’Agenzia.

 

5. In caso di mancata rinuncia alla nuova carica nei termini di cui al comma 4, decade automaticamente dalla carica di consigliere.

 

6. La mancata partecipazione non giustificata ad almeno tre sedute consecutive determina la decadenza del consigliere.

 

7. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale su richiesta del Presidente dell’Agenzia e con tale atto si provvede alla sostituzione del componente decaduto. 




Art. 13

(Indennità e compensi agli amministratori)


1. Al Presidente dell’ADISU-PUGLIA, al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta un’indennità di carica.

 

2. Agli altri componenti del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il Vice Presidente, spetta un gettone di presenza per ogni seduta.

 

3. La misura dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza è stabilita dalla Giunta regionale con successivo atto.

 

4. A tutti spetta, altresì, l’indennità di trasporto se residente in comune diverso da quello sede dell’ADISU-PUGLIA, secondo criteri e modalità in vigore per il personale della Regione.

 

5. Le indennità così come determinate dai commi precedenti per il Presidente spettano, altresì, al Commissario straordinario di cui all’articolo 35.

 

6. La misura dei compensi e delle indennità dei componenti dell’Agenzia deve essere fissata, in ogni caso, nel rispetto della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), e delle disposizioni poste dalla legge medesima a carico della Regione, ai sensi del comma 721 dell’articolo 1. 




Art. 14

(Direttore generale)


1. Il direttore generale dell’Agenzia è nominato con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, a seguito di avviso pubblico.

 

2. Il direttore generale deve essere in possesso di diploma di laurea, di qualifica di dirigente nei ruoli dell’amministrazione regionale o di qualifica dirigenziale equiparata presso altre amministrazioni o enti pubblici, ovvero presso aziende private e con esperienza acquisita per almeno cinque anni in funzioni dirigenziali. Costituisce titolo di valutazione la provata esperienza di dirigente nel settore del diritto allo studio.

 

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di natura privatistica in via esclusiva e a tempo pieno, fissato dal Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, della durata di tre anni, rinnovabile per la stessa durata una sola volta. Il trattamento economico riservato al direttore generale ha come riferimento e non può superare quello previsto per i dirigenti regionali di area o dell’equivalente struttura apicale.

 

4. Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l’intera durata dell’incarico, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

 

5. Il direttore generale opera nell’ambito delle direttive generali impartite dal Consiglio d’amministrazione, dirige l’attività dell’Agenzia ed è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e dei relativi risultati.

 

6. Compete al direttore generale, in particolare:

a)      redigere la relazione annuale sull’attività dell’Agenzia;

b)      formulare, con la collaborazione degli altri dirigenti dell’Agenzia, eventuali proposte al Consiglio d’amministrazione, anche ai fini della predisposizione di programmi, di piani, di direttive o di atti di competenza del predetto organo;

c)      adottare gli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, entro i limiti di spesa previsti negli stanziamenti di bilancio e fissati dal Consiglio d’amministrazione, qualora siano riferiti a programmi, piani e progetti definiti dallo stesso Consiglio;

d)      adottare l’atto aziendale con cui determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l’organizzazione funzionale sul territorio dei settori e servizi secondo i principi dell’ordinamento degli uffici regionali, le norme del regolamento interno e le direttive del Consiglio d’amministrazione;

e)      disporre la destinazione e l’utilizzazione del personale ex EDISU nei settori, uffici e servizi di cui all’articolo 18, nel rispetto della dotazione organica, della qualifica funzionale e del profilo professionale già acquisiti dallo stesso;

f)        disporre ispezioni, indagini e accertamenti al fine di assicurare l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa;

g)      partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo e svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

 

7. La revoca dell’incarico di direttore è disposta dalla Giunta regionale, su proposta del Consiglio di amministrazione, per gravi irregolarità o inefficienza dell’azione amministrativa, previa contestazione all’interessato.

 




Art. 15

(Beni patrimoniali dell’Agenzia)


1. I beni mobili e immobili, le attrezzature e ogni altro bene acquisito con il finanziamento regionale dagli EDISU Bari Università, EDISU Politecnico, EDISU Lecce, EDISU Foggia, EDISU Taranto, istituiti con la legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari) e successive modifiche e integrazioni, costituiscono patrimonio della Regione a disposizione dell’ADISU-PUGLIA con vincolo di destinazione.

 

2. La Regione può concedere in comodato all’ADISU-PUGLIA altri beni immobili e attrezzature per la migliore realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2.

 

3. Nell’ambito delle proprie attività, ADISUPUGLIA può proporre alla Giunta regionale una migliore utilizzazione dei beni di cui ai commi 1 e 2 mediante operazioni di project financing e/o permuta al fine di valorizzare gli stessi e offrire migliori opportunità agli studenti.

 




Art. 16

(Bilancio)


1. Il bilancio annuale di previsione, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità regionale e controlli), è approvato nelle forme stabilite dallo Statuto della Regione e dalle leggi regionali ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

 

2. Il bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui esso si riferisce ed è trasmesso, successivamente, alla Giunta regionale.

 

3. Qualora il bilancio di previsione non sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre, è autorizzato l’esercizio provvisorio sulla base dell’ultimo bilancio approvato.

 

4.L’autorizzazione di cui al comma 3 non può intervenire per un periodo superiore a quattro mesi.  




Art. 17

(Rendiconto e gestione finanziaria)


1. Il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui esso si riferisce ed è successivamente trasmesso alla Giunta regionale.

 

2. Alla gestione finanziaria dell’ADISU-PUGLIA si applicano le norme dell’ordinamento regionale di cui alla l.r. 28/2001, se e in quanto compatibili, e quelle del regolamento di contabilità dell’Agenzia.  




Art. 18

(Assetto organizzativo dell’Agenzia)


1. Lassetto organizzativo dellAgenzia è costituito da:

a) direzione generale;

b) settori e uffici;

c) servizi

e deve uniformarsi ai principi dellefficienza, economicità e trasparenza, in modo da corrispondere alle funzioni dellAgenzia definite dalla presente legge.

2. I settori, gli uffici e i servizi devono essere decentrati sul territorio, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, dove hanno sede le università e le istituzioni dellalta formazione artistica e musicale, al fine di erogare i servizi in modo più soddisfacente.

3. Il personale dipendente degli EDISU transita nellADISU-PUGLIA e mantiene lo stesso trattamento retributivo e previdenziale in godimento. Al personale dellAgenzia si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ruolo della Regione.

4. In sede di prima attuazione il Consiglio di amministrazione, con proprio atto, provvede allorganizzazione provvisoria e al funzionamento delle strutture centrali e periferiche prevedendo listituzione dello sportello unico per lo studente.




Art. 19

(Attività part-time)


1. L’ADISU-PUGLIA realizza forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai servizi erogati con regolamenti emanati nel rispetto dei principi rivenienti dalla normativa nazionale. 



TITOLO 4

SERVIZI





Art. 20

(Orientamento e informazione)


1. Gli interventi di orientamento e di informazione, da realizzare in collaborazione con le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale, hanno lo scopo di indirizzare gli studenti a scelte coerenti con le loro aspirazioni, con i requisiti culturali e professionali e con le possibilità di occupazione, anche in rapporto a quelle offerte in sede comunitaria.  



Art. 21

(Borse di studio)


1. Le borse di studio sono concesse per concorso per il conseguimento, per la prima volta, del titolo di studio previsto da ciascuno dei livelli di corso istituiti nell’ambito degli ordinamenti didattici vigenti. 



Art. 22

(Servizi abitativi)


1. Il servizio abitativo è organizzato al fine di favorire la partecipazione alle attività didattiche degli studenti fuori sede.

2. Al servizio abitativo si accede per concorso, secondo le modalità previste dal piano annuale. Il piano annuale disciplina, inoltre, le modalità di assegnazione del beneficio e leventuale contribuzione da parte degli studenti.

3. LAgenzia può stipulare convenzioni con enti pubblici o soggetti privati che offrano un servizio abitativo agli studenti dellistruzione universitaria e dellalta formazione.

4. Sulla base di apposite convenzioni con le università e le istituzioni dellalta formazione artistica e musicale, le strutture abitative possono essere messe a disposizione di studenti e docenti di altre università e di altre istituzioni dellalta formazione artistica e musicale.

5. Il servizio assiste gli studenti non assegnatari di alloggio mediante linformazione e la consulenza relative allaffitto di camere presso altre strutture pubbliche o private.




Art. 23

(Servizio di mensa)


1. Il servizio di mensa deve essere organizzato in modo da realizzare una razionale diffusione delle strutture sul territorio, prevedendo anche una pluralità di forme di ristorazione con particolare riguardo all’utilizzazione di prodotti biologici.

 

2. L’Agenzia stabilisce le modalità di utilizzazione del servizio di mensa e di disciplina dell’accesso. 




Art. 24

(Servizio editoriale, biblioteca e prestito libri)


1. Il servizio editoriale, biblioteca e prestito libri favorisce, in collaborazione con le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale e nel rispetto della pluralità degli orientamenti culturali, la produzione e la diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario e di ogni altro tipo di strumento e sussidio didattico. 



Art. 25

(Interventi attuati congiuntamente con le università

e con le istituzioni dell’alta formazione

artistica e musicale)


1. L’ADISU-PUGLIA stipula convenzioni con le singole università e istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale per l’attuazione congiunta di servizi di diritto allo studio di supporto alle attività formative e volti a rendere proficuo lo studio universitario. 



Art. 26

(Promozione culturale e sportiva)


1. L’Agenzia sostiene e favorisce le iniziative promosse dalle associazioni studentesche e stabilisce rapporti di collaborazione con le università, le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale e altri enti o organismi.

 

2. L’Agenzia stipula convenzioni per l’accesso degli studenti alle attività culturali e ricreative, nonché agli impianti sportivi pubblici e privati. 




Art. 27

(Prestiti d’onore e prestiti fiduciari)


1. Le modalità e le procedure per la concessione e per l’assegnazione dei prestiti d’onore e fiduciari a tasso agevolato sono stabilite annualmente d’intesa con l’Assessore competente e indicate nell’ambito del piano annuale.  



Art. 28

(Interventi per studenti diversamente abili)


1. Per gli studenti diversamente abili l’Agenzia prevede specifici interventi, sia individuali che collettivi.

 

2. Gli interventi devono essere attuati attraverso l’erogazione diretta del servizio stesso o sotto forma di concorso finanziario. 




Art. 29

(Programmi comuni all’ Agenzia e agli enti locali)


1. L’Agenzia e gli enti locali possono realizzare programmi comuni al fine di coordinare le attività a favore degli studenti con i servizi comunali indirizzati alla generalità della popolazione giovanile. La convenzione che disciplina tale collaborazione prevede gli oneri a carico di ciascuna parte, fermo restando che l’Agenzia può sostenere esclusivamente gli oneri relativi alle proprie finalità istituzionali. 



Art. 30

(Controllo degli utenti)


1. Per garantire il controllo degli utenti sulla qualità dei servizi e delle attività rese dall’Agenzia è costituita una Commissione di controllo sulla qualità dei servizi in ogni città capoluogo di provincia nella quale si erogano servizi previsti dalla presente legge. Ciascuna Commissione è costituita da:

a)      due studenti per ciascuna università designati dal Presidente del Consiglio degli studenti della stessa università;

b)      uno studente delle istituzioni dell’alta formazione artistica designato dalle istituzioni stesse;

c)      uno studente delle istituzioni dell’alta formazione musicale designato dalle istituzioni stesse;

d)      un dipendente dell’Assessorato regionale competente designato dall’Assessore al ramo;

e)      un docente designato dal Comitato universitario regionale di coordinamento.

 

2. Gli studenti dell’alta formazione artistica e musicale sono designati solo nelle commissioni istituite presso i capoluoghi di provincia in cui abbiano sede una o più istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale.

 

3. La Commissione, che dura in carica tre anni, ha diritto di accesso nei locali destinati ai servizi, formula al Consiglio di amministrazione e al direttore generale dell’Agenzia rilievi e proposte sulla qualità dei servizi stessi.  




TITOLO 5

MEZZI FINANZIARI





Art. 31

(Mezzi finanziari)


1. L’ADISU-PUGLIA dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a)      finanziamento della Regione per il funzionamento;

b)      finanziamento della Regione per le borse di studio e per l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’articolo 2;

c)      proventi derivanti dalla tassa regionale per il diritto agli studi universitari;

d)      contributi erogati dalle università;

e)      rendite, interessi e frutti dei beni patrimoniali;

f)        donazioni, eredità e legati;

g)      proventi riscossi dagli utenti per l’accesso ai servizi. 




Art. 32

(Tassa regionale annuale per il diritto agli studi dell’istruzione

 universitaria e dell’alta formazione)


1. All’adeguamento dell’importo della tassa regionale per il diritto agli studi universitari di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), si provvede con la legge regionale di approvazione del bilancio annuale.

 

2. Sono tenuti al pagamento della tassa gli studenti che si iscrivono ai corsi di studio delle università, del Politecnico, degli istituti universitari, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale e degli istituti superiori di grado universitario funzionanti nella regione che rilasciano titoli di studio aventi valore legale. Sono altresì tenuti al pagamento della tassa coloro che conseguono l’abilitazione all’esercizio professionale ai sensi dell’articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore).

 

3. Le funzioni relative alla riscossione della tassa di cui al comma 1, nonché all’accertamento dell’avvenuto pagamento, sono delegate alla ADISU-PUGLIA. Gli studenti devono corrispondere la tassa in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione al corso di studio.

 

4. Le università e gli istituti e le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale accettano le immatricolazioni e le iscrizioni previa verifica dell’avvenuto versamento della predetta tassa.

 

5. La Regione, tramite l’ADISU-PUGLIA, concede il rimborso della tassa regionale agli studenti beneficiari delle borse di studio, nonché agli studenti che risultano idonei nelle graduatorie per l’assegnazione di tale beneficio.

 

6. L’Agenzia comunica l’ammontare definitivo del gettito della tassa alla Regione, che provvede ai necessari adempimenti contabili.

 

7. La comunicazione di cui al comma 6 deve intervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di chiusura delle iscrizioni per la presentazione della rendicontazione delle riscossioni al settore università e ricerca.  




Art. 33

(Accertamenti per l’ammissione all’utilizzo dei servizi)


1. I requisiti per l’accesso alle borse di studio e agli altri servizi sono definiti nel bando annuale predisposto dall’Agenzia.

 

2. Per i relativi controlli si applicano le vigenti disposizioni statali. L’ADISU-PUGLIA, inoltre, può richiedere a organi e uffici statali preposti l’effettuazione dei controlli e le relative verifiche.




Art. 34

(Sanzioni ed esclusione dai servizi)


1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e/o regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie e dei propri congiunti, al fine di unindebita fruizione di interventi, è soggetto da parte della ADISU-PUGLIA a sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma doppia di quella percepita e perde il diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva, in ogni caso, lapplicazione delle norme penali previste per i fatti costituenti reato.



TITOLO 6

VIGILANZA E CONTROLLI





Art. 35

(Vigilanza)


1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’amministrazione della ADISU-PUGLIA nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto della Regione Puglia.

 

2. Nell’esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, a seguito di delibera della Giunta regionale, può:

a)      disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento della ADISU-PUGLIA;

b)      provvedere, previa diffida agli organismi dell’Agenzia e sentita la competente Commissione consiliare, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni dì legge e regolamenti quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino l’adempimento;

c)      sciogliere il Consiglio di amministrazione nel caso di violazioni di leggi e regolamenti, di persistenti inadempienze su atti dovuti, di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, di persistente inattività o di attività tali da compromettere il buon funzionamento dell’Agenzia, di mancato rinnovo degli organi entro la scadenza ordinaria prevista dalla presente legge e, su designazione dell’Assessore competente in materia, nominare un Commissario straordinario, che resta in carica sino alla ricostituzione del nuovo Consiglio di amministrazione.  




Art. 36

(Controllo sugli atti)


1. Sono soggetti all’approvazione della Giunta regionale i seguenti atti di interesse generale dell’Agenzia:

a)      regolamento di cui all’articolo 7, comma 4;

b)      alienazione e acquisto di immobili;

c)      assunzione di prestiti e di mutui;

d)      spese che impegnano il bilancio per oltre tre anni;

e)      istituzione dei servizi decentrati nelle modalità previste dall’articolo18, comma 2;

f)        variazioni della dotazione organica del personale. 




TITOLO 7

NORME FINALI





Art. 37

(Norma finanziaria)


1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte annualmente mediante gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione della Regione su:

a)      capitolo 4910 UPB 11.02.01 “Trasferimenti all’ADISU-PUGLIA per il funzionamento dell’Agenzia e la gestione dei servizi per il diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione”

b)      capitolo 916022 UPB 11.02.01 “Finanziamento per borse di studio per il D.S.”

c)      capitolo 915010 UPB 11.02.01 “Spesa per interventi in attuazione delle leggi regionali 2 dicembre 2005, n. 17 e 30 dicembre 2005, n. 20” 




Art. 38

(Norme transitorie)


1. Il Presidente della Giunta regionale emana il decreto di nomina del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia di cui all’articolo 10 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

2. Con il decreto di cui al comma 1 è dichiarata la soppressione degli EDISU regionali con i relativi organi e il subentro dell’Agenzia ADISU-PUGLIA in tutti i rapporti giuridici in atto.

 

3. Sino alla data di insediamento del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia i Commissari straordinari e i Collegi dei revisori dei conti di cui alla legge regionale 26 marzo 2007, n. 9 (Proroga della nomina dei Commissari e dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli EDISU della Regione Puglia), restano in carica per gli atti di ordinaria amministrazione, nonché per gli atti urgenti e indifferibili. 




Art. 39

(Abrogazione)


1. La legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari) e le successive integrazioni e modifiche sono abrogate.  


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.