Legge Regionale 27 giugno 2007, n. 18 Norme in materia di diritto agli studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione
TITOLO 1
Art. 1(Finalità) 1. La Regione
Puglia con la presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 34 della
Costituzione e della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3, in conformità con il
proprio Statuto, disciplina le proprie attribuzioni nella materia del diritto
agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione al fine di:
a)
rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l’eguaglianza dei
cittadini per l’accesso e per la frequenza dei corsi dell’istruzione
universitaria e dell’alta formazione e, in particolare, consentire ai capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli
studi;
b)
promuovere
uno stretto raccordo tra formazione dell’istruzione universitaria e dell’alta
formazione e servizi agli studenti favorendo la creazione di un sistema di
opportunità volte all’accompagnamento globale dello studente e all’innalzamento
della produttività della formazione dell’istruzione universitaria e dell’alta
formazione.
2. Le
finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso l’Agenzia per il diritto
allo studio universitario di Puglia (ADISU-PUGLIA) nel rispetto del pluralismo
istituzionale e in collaborazione con il sistema universitario e il sistema
dell’alta formazione artistica e musicale pugliesi, gli enti locali e gli altri
soggetti pubblici e privati con competenza in materia.
Art. 2(Destinatari) 1. Gli
interventi previsti sono rivolti agli studenti, indipendentemente dall’area
geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio attivati ai sensi dei
vigenti regolamenti recanti norme in materia di autonomia didattica, delle
università, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale e di
altri istituti di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale
e che hanno sede nella regione Puglia. Gli studenti di nazionalità straniera e
quelli ai quali le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la
condizione di apolide o di rifugiato politico fruiscono dei servizi e dei
benefici economici secondo gli accordi internazionali e le vigenti disposizioni
statali e comunitarie. Gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione
europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi
e agli interventi per il diritto allo studio ai sensi della normativa vigente.
2. Gli
interventi sono altresì destinati agli studenti iscritti ai corsi di dottorato
di ricerca istituiti presso le università degli studi e presso gli istituti di
istruzione universitaria, nonché presso le istituzioni dell’alta formazione
artistica e musicale e, in generale, anche ai corsi di specializzazione e
perfezionamento post laurea, alla concessione di borse di ricerca post laurea,
esclusi gli iscritti ai corsi di specializzazione dell’area medica.
Art. 3(Tipologia
degli interventi) Le finalità di cui alla presente legge si attuano mediante un insieme coordinato
di interventi e in particolare:
a)
borse di
studio e di ricerca;
b)
servizi
abitativi;
c)
servizi di
mensa;
d)
facilitazioni
di trasporto;
e)
servizi
sanitari e di medicina preventiva;
f)
sussidi
straordinari;
g)
prestiti
d’onore e fiduciari;
h)
servizi
speciali per studenti diversamente abili;
i)
servizi di
orientamento e di informazione;
j)
predisposizione
e gestione di spazi per attività culturali, ricreative e sportive;
k)
servizio
editoriale, biblioteca e prestito libri;
l)
mobilità
internazionale.
2. La
Regione, tramite l’Assessore al diritto allo studio, attiva inoltre, anche in
collaborazione con le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica
e musicale, altre forme di intervento volte ad attuare e qualificare il diritto
allo studio dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione.
3. Gli
interventi e i servizi sono attivati ed erogati tenendo conto delle esigenze
didattiche e formative delle università e delle istituzioni dell’alta formazione
artistica e musicale anche mediante convenzioni con altri enti, sia pubblici che
privati.
TITOLO 2PROGRAMMAZIONE
E PARTECIPAZIONE
Art. 4(Programma
triennale sul diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta
formazione) 1. La Giunta
regionale, sulla base delle indicazioni della Conferenza di programmazione di
cui all’articolo 6, approva il programma triennale per il diritto allo studio
dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione.
2. Il
programma, in armonia e nell’ambito delle previsioni del piano regionale di
sviluppo e del bilancio pluriennale, definisce in particolare:
a)
gli obiettivi
generali e di settore da perseguire e le priorità per l’attuazione degli
interventi;
b)
le strategie
e gli strumenti utili al conseguimento degli obiettivi fissati;
c)
i criteri
generali per l’erogazione delle provvidenze agli studenti, sulla base della
normativa statale vigente;
d)
le
prestazioni a domanda individuale attribuite per concorso e le prestazioni
destinate alla generalità degli studenti;
e)
il quadro
delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire e impegnare nel periodo di
riferimento;
f)
i criteri e
le modalità relativi al controllo di gestione e al controllo di qualità dei
servizi;
g)
i criteri per
la determinazione delle tariffe;
h)
l’individuazione
dei criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio riservate agli
studenti diversamente abili.
Art. 5(Piano
annuale) 1. Il piano
annuale deliberato dalla Giunta regionale definisce:
a)
gli obiettivi
e gli interventi da attuare nell’anno di riferimento;
b)
il riparto
dei finanziamenti suddiviso in:
1)
spese di
gestione
2)
spese per gli
investimenti
3)
spese per le
borse di studio
4)
spese per gli
interventi a favore degli studenti;
c) le
modalità e i criteri per l’assegnazione delle provvidenze in applicazione di
quanto disciplinato dalla normativa statale;
d) le
condizioni per i prestiti d’onore e fiduciari;
e)
l’individuazione degli investimenti che siano prioritariamente finalizzati ad
assicurare un’offerta perequata di tutti i servizi su tutto il territorio
regionale;
f) i
requisiti di merito e delle condizioni economiche per l’accesso agli interventi
e ai servizi attribuibili per concorso entro i limiti previsti dalla normativa
statale.
Art. 6(Conferenza
regionale di programmazione) 1. Ai fini
della predisposizione del programma triennale di cui all’articolo 4 e del piano
annuale degli interventi di cui all’articolo 5, l’Assessore regionale
competente, per il tramite dell’Agenzia, promuove annualmente con le università
e le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale una conferenza
regionale di programmazione sul diritto allo studio dell’istruzione
universitaria e dell’alta formazione.
2. La conferenza regionale di programmazione,
convocata dall’Assessore regionale al ramo, è presieduta dal Presidente della
Giunta regionale o suo delegato ed è costituita dai rettori delle università
pugliesi o loro delegati, dai presidenti delle istituzioni dell’alta formazione
artistica e musicale pugliesi o loro delegati, da uno studente per ciascuna
università e due studenti in rappresentanza, rispettivamente, delle istituzioni
dell’alta formazione artistica e dell’alta formazione musicale, dal Presidente e
dal direttore generale dell’Agenzia di cui all’articolo 7, dal Dirigente
regionale di area competente e da un rappresentante per ogni comune in cui ha
sede legale ciascuna università. Le università che abbiano attivato una o più
facoltà in un capoluogo di provincia diverso da quello in cui hanno la sede
legale designano un altro studente iscritto presso una di tali facoltà. La
componente studentesca viene designata dai presidenti dei consigli degli
studenti.
TITOLO 3AGENZIA
REGIONALE PER IL DIRITTO
AGLI STUDI
UNIVERSITARI E DELL’ALTA
FORMAZIONE
(PUGLIADISU)
Art. 7(Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia) 1. Al fine di
coniugare le esigenze di tutela del diritto agli studi universitari e dell’alta
formazione con quelle di economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei
servizi e benefici erogati, è istituita, con sede legale in Bari, l’Agenzia per
il diritto allo studio universitario di Puglia, di seguito denominata
ADISU-PUGLIA, quale agenzia strumentale della Regione.
2.
L’ADISU-PUGLIA ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera nella
regione, nel rispetto e nell’ambito della programmazione regionale, con
strutture decentrate, quale ente per l’attuazione degli interventi oggetto della
presente legge. L’Agenzia è dotata di personale e di autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica.
3. La
gestione finanziaria dell’ADISU-PUGLIA è improntata a criteri di efficacia,
trasparenza ed economicità, con l’obbligo della chiusura del bilancio annuale in
pareggio.
4. Entro
novanta giorni dalla data del suo insediamento, il Consiglio di amministrazione
dell’Agenzia approva il regolamento di organizzazione e funzionamento
dell’ADISU-PUGLIA predisposto dal direttore generale.
5. Il
Presidente dell’Agenzia, entro il mese di maggio di ogni anno, trasmette alla
Giunta regionale una relazione illustrativa dell’attività svolta nel precedente
anno accademico, corredata degli elementi finanziari e contabili necessari anche
al fine del controllo di gestione e della valutazione degli interventi in
termini di efficienza, efficacia e trasparenza.
Art. 8(Organi) 1. Gli organi
dell’Agenzia restano in carica fino a novanta giorni dopo l’inizio di ogni
legislatura, tranne la componente studentesca che cessa dalla carica in
occasione del rinnovo della rappresentanza studentesca, secondo i regolamenti
delle singole università, ovvero al venir meno dello status di studente. Lo
studente che cessa dalla carica è sostituito dal primo dei non eletti nella
lista elettorale di appartenenza.
2. Gli organi
dell’Agenzia sono:
a)
il
Presidente;
b)
il Consiglio
di amministrazione;
c)
il Collegio
dei revisori.
Art. 9(Il
Presidente) 1. Il
Presidente dell’ADISU-PUGLIA è nominato dal Presidente della Giunta regionale,
con proprio decreto, previa consultazione del Comitato universitario regionale
di coordinamento, tra persone che abbiano conseguito una particolare esperienza
desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria. Esso è
rinnovabile per una sola volta.
2. Il
Presidente:
a)
convoca e
presiede il Consiglio d’amministrazione, predisponendone l’ordine del
giorno;
b)
ha la
rappresentanza legale dell’Agenzia;
c)
sovrintende
all’azione amministrativa nonché alla gestione dell’Agenzia per verificarne la
corrispondenza agli obiettivi, ai programmi e alle direttive del Consiglio
d’amministrazione;
d)
delibera, in
caso d’urgenza, qualora non sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio
di amministrazione, i provvedimenti espressamente attribuitigli dal regolamento
interno dell’Agenzia sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di
amministrazione nella seduta immediatamente successiva;
e)
presenta al
Consiglio d’amministrazione la relazione del direttore generale di cui
all’articolo 14 sull’attività svolta nell’anno precedente, ai fini della
verifica della rispondenza della gestione amministrativa e dei servizi alle
finalità dei programmi e dei piani di cui alla presente legge;
f)
riferisce
alla Giunta regionale lo stato di attuazione dell’attività.
3.
In caso di
assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di quest’ultimo sono
esercitate dal Vice Presidente designato dal Presidente nel corso della prima
seduta del Consiglio di amministrazione.
Art. 10(Il Consiglio
di amministrazione) 1. Il
Consiglio di amministrazione è istituito con decreto del Presidente della Giunta
regionale ed è composto da:
a)
il Presidente
dell’ADISU-PUGLIA;
b)
tre
rappresentanti designati dalla Giunta regionale, scelti tra persone di
comprovata esperienza tecnico-amministrativa;
c)
due
rappresentanti dell’Assessorato competente nominati dalla Giunta regionale su
designazione dell’Assessore al ramo;
d)
un docente
universitario designato da ciascuna università presente nel territorio pugliese;
e)
due docenti
designati, rispettivamente, dalle istituzioni dell’alta formazione artistica e
dalle istituzioni dell’alta formazione musicale presenti nel territorio
pugliese;
f)
uno studente
eletto da ciascuna università statale con regolamento adottato dalla stessa
università. Le università che abbiano attivato una o più facoltà in un capoluogo
di provincia diverso da quello in cui hanno la sede legale eleggono un altro
studente iscritto presso una di tali facoltà;
g)
tre studenti
designati, rispettivamente, dalle istituzioni dell’alta formazione artistica,
dalle istituzioni dell’alta formazione musicale e dalle università private
presenti nel territorio pugliese, eletti con regolamento adottato congiuntamente
dalle istituzioni interessate.
2. Il
Consiglio di amministrazione definisce le modalità per il perseguimento degli
obiettivi, dei programmi e dei piani di cui alla presente legge, emana le
direttive e verifica i risultati dell’azione amministrativa e dei servizi.
3. Compete,
in particolare, al Consiglio di amministrazione:
a)
l’approvazione
del regolamento di cui all’articolo 7,
comma 4;
b)
la
realizzazione, l’acquisizione e la dismissione di immobili previa autorizzazione
della Giunta regionale;
c)
l’approvazione
del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo;
d)
la
deliberazione del bando per le concessioni delle provvidenze relativo a ciascun
anno accademico;
e)
la
definizione dei criteri per la gestione del bando di cui alla lettera d);
f)
le direttive
e i criteri per la gestione delle attività;
g)
l’esercizio
dei controlli sull’andamento dei servizi erogati anche in forma indiretta,
tenendo presente le indicazioni espresse dagli utenti;
h)
i criteri per
l’effettuazione degli eventuali accertamenti sulle dichiarazioni rese per
accedere ai benefici;
i)
la ratifica
dei provvedimenti adottati dal Presidente in via d’urgenza.
4. Il
Consiglio di amministrazione, inoltre, esercita le funzioni non espressamente
riservate dalla presente legge agli altri organi e al direttore generale.
5. Il
Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese in via
ordinaria; è convocato, altresì, su richiesta motivata di almeno un terzo dei
componenti.
6. I
componenti del Consiglio di amministrazione di cui al presente articolo possono
ricoprire l’incarico per soli due mandati.
Art. 11(Collegio
revisori dei conti) 1. Il
Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati con decreto
del Presidente della Giunta regionale e scelti tra gli iscritti al registro dei
revisori contabili; nel corso della seduta di insediamento il Collegio elegge,
al proprio interno, il Presidente.
2. Il
Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile
e finanziaria della gestione dell’Agenzia e trasmette alla Giunta regionale una
relazione trimestrale sull’attività svolta. Il Collegio redige, inoltre, una
relazione sul bilancio preventivo, sulle variazioni al bilancio e sul conto
consuntivo.
3. Il
Collegio dei revisori dei conti delibera validamente anche con la presenza di
due componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I revisori
dei conti, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’Agenzia, ne
riferiscono immediatamente al Presidente della Giunta regionale.
5. Il
Presidente o suo delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del
Consiglio di amministrazione, delle cui convocazioni gli deve essere data
comunicazione nei medesimi termini e modi previsti per i componenti l’organo.
6. I revisori
possono essere confermati una sola volta.
Art. 12(Ineleggibilità,
incompatibilità e decadenza degli amministratori) 1.
La Regione non
può designare personale dell’università quale proprio rappresentante nel
Consiglio di amministrazione dell’ADISU-PUGLIA.
2. Non
possono far parte del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei revisori
dei conti coloro che percepiscono uno stipendio dall’Agenzia o da organismi e
aziende dipendenti o sovvenzionate dall’Agenzia stessa e gli amministratori di
tali organismi o aziende.
3. Le cause
di ineleggibilità, se sopravvenute alla nomina a consigliere dell’Agenzia, si
trasformano in cause di incompatibilità.
4. Il
consigliere la cui carica sia divenuta incompatibile deve, entro quindici giorni
dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinunciare alla nuova
carica o funzione, senza necessità di diffida o invito da parte dell’Agenzia.
5.
In caso di
mancata rinuncia alla nuova carica nei termini di cui al comma 4, decade
automaticamente dalla carica di consigliere.
6. La mancata
partecipazione non giustificata ad almeno tre sedute consecutive determina la
decadenza del consigliere.
7. La
decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale su
richiesta del Presidente dell’Agenzia e con tale atto si provvede alla
sostituzione del componente decaduto.
Art. 13(Indennità e
compensi agli amministratori) 1. Al
Presidente dell’ADISU-PUGLIA, al Presidente e ai componenti del Collegio dei
revisori dei conti spetta un’indennità di carica.
2. Agli altri
componenti del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il Vice Presidente,
spetta un gettone di presenza per ogni seduta.
3. La misura
dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza è stabilita dalla Giunta
regionale con successivo atto.
4.
A tutti
spetta, altresì, l’indennità di trasporto se residente in comune diverso da
quello sede dell’ADISU-PUGLIA, secondo criteri e modalità in vigore per il
personale della Regione.
5. Le
indennità così come determinate dai commi precedenti per il Presidente spettano,
altresì, al Commissario straordinario di cui all’articolo 35.
6. La misura
dei compensi e delle indennità dei componenti dell’Agenzia deve essere fissata,
in ogni caso, nel rispetto della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 2007), e delle disposizioni poste dalla legge medesima a carico
della Regione, ai sensi del comma 721 dell’articolo 1.
Art. 14(Direttore
generale) 1. Il
direttore generale dell’Agenzia è nominato con decreto motivato del Presidente
della Giunta regionale, a seguito di avviso pubblico.
2. Il
direttore generale deve essere in possesso di diploma di laurea, di qualifica di
dirigente nei ruoli dell’amministrazione regionale o di qualifica dirigenziale
equiparata presso altre amministrazioni o enti pubblici, ovvero presso aziende
private e con esperienza acquisita per almeno cinque anni in funzioni
dirigenziali. Costituisce titolo di valutazione la provata esperienza di
dirigente nel settore del diritto allo studio.
3. Il
rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di natura
privatistica in via esclusiva e a tempo pieno, fissato dal Consiglio di
amministrazione dell’Agenzia, della durata di tre anni, rinnovabile per la
stessa durata una sola volta. Il trattamento economico riservato al direttore
generale ha come riferimento e non può superare quello previsto per i dirigenti
regionali di area o dell’equivalente struttura apicale.
4. Per i
pubblici dipendenti la nomina a direttore generale determina il collocamento in
aspettativa senza assegni per l’intera durata dell’incarico, con riconoscimento
dell’anzianità di servizio.
5. Il
direttore generale opera nell’ambito delle direttive generali impartite dal
Consiglio d’amministrazione, dirige l’attività dell’Agenzia ed è responsabile
della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e dei relativi risultati.
6. Compete al
direttore generale, in particolare:
a)
redigere la
relazione annuale sull’attività dell’Agenzia;
b)
formulare,
con la collaborazione degli altri dirigenti dell’Agenzia, eventuali proposte al
Consiglio d’amministrazione, anche ai fini della predisposizione di programmi,
di piani, di direttive o di atti di competenza del predetto organo;
c)
adottare gli
atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, entro i limiti di spesa
previsti negli stanziamenti di bilancio e fissati dal Consiglio
d’amministrazione, qualora siano riferiti a programmi, piani e progetti definiti
dallo stesso Consiglio;
d)
adottare
l’atto aziendale con cui determina, informandone le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, l’organizzazione funzionale sul territorio dei
settori e servizi secondo i principi dell’ordinamento degli uffici regionali, le
norme del regolamento interno e le direttive del Consiglio d’amministrazione;
e)
disporre la
destinazione e l’utilizzazione del personale ex EDISU nei settori, uffici e
servizi di cui all’articolo 18, nel rispetto della dotazione organica, della
qualifica funzionale e del profilo professionale già acquisiti dallo stesso;
f)
disporre
ispezioni, indagini e accertamenti al fine di assicurare l’efficienza e
l’economicità dell’azione amministrativa;
g)
partecipare
alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo e svolgere le
funzioni di segretario verbalizzante.
7. La revoca
dell’incarico di direttore è disposta dalla Giunta regionale, su proposta del
Consiglio di amministrazione, per gravi irregolarità o inefficienza dell’azione
amministrativa, previa contestazione all’interessato.
Art. 15(Beni
patrimoniali dell’Agenzia) 1. I beni
mobili e immobili, le attrezzature e ogni altro bene acquisito con il
finanziamento regionale dagli EDISU Bari Università, EDISU Politecnico, EDISU
Lecce, EDISU Foggia, EDISU Taranto, istituiti con la legge regionale 5 luglio
1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari) e successive modifiche e
integrazioni, costituiscono patrimonio della Regione a disposizione
dell’ADISU-PUGLIA con vincolo di destinazione.
2.
La Regione può
concedere in comodato all’ADISU-PUGLIA altri beni immobili e attrezzature per la
migliore realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2.
3.
Nell’ambito delle proprie attività, ADISUPUGLIA può proporre alla Giunta
regionale una migliore utilizzazione dei beni di cui ai commi 1 e 2 mediante
operazioni di project financing e/o permuta al fine di valorizzare gli stessi e
offrire migliori opportunità agli studenti.
Art. 16(Bilancio) 1. Il
bilancio annuale di previsione, ai sensi delle disposizioni contenute nella
legge regionale 16 novembre 2001, n. 28
(Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio e
contabilità regionale e controlli), è approvato nelle forme stabilite dallo
Statuto della Regione e dalle leggi regionali ed è pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia.
2. Il
bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31
ottobre dell’anno precedente a quello cui esso si riferisce ed è trasmesso,
successivamente, alla Giunta regionale.
3. Qualora il
bilancio di previsione non sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione
entro il 31 dicembre, è autorizzato l’esercizio provvisorio sulla base
dell’ultimo bilancio approvato.
4.L’autorizzazione
di cui al comma 3 non può intervenire per un periodo superiore a quattro mesi.
Art. 17(Rendiconto e
gestione finanziaria) 1. Il
rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 30
aprile dell’anno successivo a quello cui esso si riferisce ed è successivamente
trasmesso alla Giunta regionale.
2. Alla
gestione finanziaria dell’ADISU-PUGLIA si applicano le norme dell’ordinamento
regionale di cui alla l.r. 28/2001, se e in
quanto compatibili, e quelle del regolamento di contabilità dell’Agenzia.
Art. 18(Assetto
organizzativo dell’Agenzia) 1. Lassetto organizzativo dellAgenzia è
costituito da:
a) direzione generale;
b) settori e uffici;
c) servizi
e deve uniformarsi ai principi dellefficienza,
economicità e trasparenza, in modo da corrispondere alle funzioni dellAgenzia
definite dalla presente legge.
2. I settori, gli uffici e i servizi devono
essere decentrati sul territorio, previa deliberazione del Consiglio di
amministrazione, dove hanno sede le università e le istituzioni dellalta
formazione artistica e musicale, al fine di erogare i servizi in modo più
soddisfacente.
3. Il personale dipendente degli EDISU transita
nellADISU-PUGLIA e mantiene lo stesso trattamento retributivo e previdenziale
in godimento. Al personale dellAgenzia si applica lo stato giuridico e il
trattamento economico del personale di ruolo della Regione.
4. In sede di prima attuazione il Consiglio di
amministrazione, con proprio atto, provvede allorganizzazione provvisoria e al
funzionamento delle strutture centrali e periferiche prevedendo listituzione
dello sportello unico per lo studente.
Art. 19(Attività
part-time) 1.
L’ADISU-PUGLIA realizza forme di collaborazione degli studenti alle attività
connesse ai servizi erogati con regolamenti emanati nel rispetto dei principi
rivenienti dalla normativa nazionale.
TITOLO 4SERVIZI
Art. 20(Orientamento
e informazione) 1. Gli
interventi di orientamento e di informazione, da realizzare in collaborazione
con le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale,
hanno lo scopo di indirizzare gli studenti a scelte coerenti con le loro
aspirazioni, con i requisiti culturali e professionali e con le possibilità di
occupazione, anche in rapporto a quelle offerte in sede comunitaria.
Art. 21(Borse di
studio) 1. Le
borse di studio sono concesse per concorso per il conseguimento, per la prima
volta, del titolo di studio previsto da ciascuno dei livelli di corso istituiti
nell’ambito degli ordinamenti didattici vigenti.
Art. 22(Servizi
abitativi) 1. Il servizio abitativo è organizzato al fine
di favorire la partecipazione alle attività didattiche degli studenti fuori
sede.
2. Al servizio abitativo si accede per concorso,
secondo le modalità previste dal piano annuale. Il piano annuale disciplina,
inoltre, le modalità di assegnazione del beneficio e leventuale contribuzione
da parte degli studenti.
3. LAgenzia può stipulare convenzioni con enti
pubblici o soggetti privati che offrano un servizio abitativo agli studenti
dellistruzione universitaria e dellalta formazione.
4. Sulla base di apposite convenzioni con le
università e le istituzioni dellalta formazione artistica e musicale, le
strutture abitative possono essere messe a disposizione di studenti e docenti di
altre università e di altre istituzioni dellalta formazione artistica e
musicale.
5. Il servizio assiste gli studenti non
assegnatari di alloggio mediante linformazione e la consulenza relative
allaffitto di camere presso altre strutture pubbliche o private.
Art. 23(Servizio di
mensa) 1. Il
servizio di mensa deve essere organizzato in modo da realizzare una razionale
diffusione delle strutture sul territorio, prevedendo anche una pluralità di
forme di ristorazione con particolare riguardo all’utilizzazione di prodotti
biologici.
2. L’Agenzia
stabilisce le modalità di utilizzazione del servizio di mensa e di disciplina
dell’accesso.
Art. 24(Servizio
editoriale, biblioteca e prestito libri) 1. Il
servizio editoriale, biblioteca e prestito libri favorisce, in collaborazione
con le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale e
nel rispetto della pluralità degli orientamenti culturali, la produzione e la
diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario e di ogni altro tipo di
strumento e sussidio didattico.
Art. 25(Interventi
attuati congiuntamente con le università
e con le
istituzioni dell’alta formazione
artistica e
musicale) 1.
L’ADISU-PUGLIA stipula convenzioni con le singole università e istituzioni
dell’alta formazione artistica e musicale per l’attuazione congiunta di servizi
di diritto allo studio di supporto alle attività formative e volti a rendere
proficuo lo studio universitario.
Art. 26(Promozione
culturale e sportiva) 1. L’Agenzia
sostiene e favorisce le iniziative promosse dalle associazioni studentesche e
stabilisce rapporti di collaborazione con le università, le istituzioni
dell’alta formazione artistica e musicale e altri enti o organismi.
2. L’Agenzia
stipula convenzioni per l’accesso degli studenti alle attività culturali e
ricreative, nonché agli impianti sportivi pubblici e privati.
Art. 27(Prestiti
d’onore e prestiti fiduciari) 1. Le
modalità e le procedure per la concessione e per l’assegnazione dei prestiti
d’onore e fiduciari a tasso agevolato sono stabilite annualmente d’intesa con
l’Assessore competente e indicate nell’ambito del piano annuale.
Art. 28(Interventi
per studenti diversamente abili) 1. Per gli
studenti diversamente abili l’Agenzia prevede specifici interventi, sia
individuali che collettivi.
2. Gli
interventi devono essere attuati attraverso l’erogazione diretta del servizio
stesso o sotto forma di concorso finanziario.
Art. 29(Programmi
comuni all’ Agenzia e agli enti locali) 1.
L’Agenzia e gli enti locali possono realizzare programmi comuni al fine di
coordinare le attività a favore degli studenti con i servizi comunali
indirizzati alla generalità della popolazione giovanile. La convenzione che
disciplina tale collaborazione prevede gli oneri a carico di ciascuna parte,
fermo restando che l’Agenzia può sostenere esclusivamente gli oneri relativi
alle proprie finalità istituzionali.
Art. 30(Controllo
degli utenti) 1. Per
garantire il controllo degli utenti sulla qualità dei servizi e delle attività
rese dall’Agenzia è costituita una Commissione di controllo sulla qualità dei
servizi in ogni città capoluogo di provincia nella quale si erogano servizi
previsti dalla presente legge. Ciascuna Commissione è costituita da:
a)
due studenti
per ciascuna università designati dal Presidente del Consiglio degli studenti
della stessa università;
b)
uno studente
delle istituzioni dell’alta formazione artistica designato dalle istituzioni
stesse;
c)
uno studente
delle istituzioni dell’alta formazione musicale designato dalle istituzioni
stesse;
d)
un dipendente
dell’Assessorato regionale competente designato dall’Assessore al ramo;
e)
un docente
designato dal Comitato universitario regionale di coordinamento.
2. Gli
studenti dell’alta formazione artistica e musicale sono designati solo nelle
commissioni istituite presso i capoluoghi di provincia in cui abbiano sede una o
più istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale.
3. La
Commissione, che dura in carica tre anni, ha diritto di accesso nei locali
destinati ai servizi, formula al Consiglio di amministrazione e al direttore
generale dell’Agenzia rilievi e proposte sulla qualità dei servizi stessi.
TITOLO 5MEZZI
FINANZIARI
Art. 31(Mezzi
finanziari) 1.
L’ADISU-PUGLIA dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a)
finanziamento
della Regione per il funzionamento;
b)
finanziamento
della Regione per le borse di studio e per l’attuazione degli interventi e dei
servizi di cui all’articolo 2;
c)
proventi
derivanti dalla tassa regionale per il diritto agli studi universitari;
d)
contributi
erogati dalle università;
e)
rendite,
interessi e frutti dei beni patrimoniali;
f)
donazioni,
eredità e legati;
g)
proventi
riscossi dagli utenti per l’accesso ai servizi.
Art. 32(Tassa
regionale annuale per il diritto agli studi
dell’istruzione
universitaria e dell’alta
formazione) 1.
All’adeguamento dell’importo della tassa regionale per il diritto agli studi
universitari di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), si provvede con la legge regionale di
approvazione del bilancio annuale.
2. Sono
tenuti al pagamento della tassa gli studenti che si iscrivono ai corsi di studio
delle università, del Politecnico, degli istituti universitari, delle
istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale e degli istituti superiori
di grado universitario funzionanti nella regione che rilasciano titoli di studio
aventi valore legale. Sono altresì tenuti al pagamento della tassa coloro che
conseguono l’abilitazione all’esercizio professionale ai sensi dell’articolo 190
del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle
leggi sull’istruzione superiore).
3. Le
funzioni relative alla riscossione della tassa di cui al comma 1, nonché
all’accertamento dell’avvenuto pagamento, sono delegate alla ADISU-PUGLIA. Gli
studenti devono corrispondere la tassa in un’unica soluzione all’atto
dell’iscrizione al corso di studio.
4. Le
università e gli istituti e le istituzioni dell’alta formazione artistica e
musicale accettano le immatricolazioni e le iscrizioni previa verifica
dell’avvenuto versamento della predetta tassa.
5.
La Regione,
tramite l’ADISU-PUGLIA, concede il rimborso della tassa regionale agli studenti
beneficiari delle borse di studio, nonché agli studenti che risultano idonei
nelle graduatorie per l’assegnazione di tale beneficio.
6. L’Agenzia
comunica l’ammontare definitivo del gettito della tassa alla Regione, che
provvede ai necessari adempimenti contabili.
7. La
comunicazione di cui al comma 6 deve intervenire entro il termine di sessanta
giorni dalla data di chiusura delle iscrizioni per la presentazione della
rendicontazione delle riscossioni al settore università e ricerca.
Art. 33(Accertamenti
per l’ammissione all’utilizzo dei servizi) 1. I
requisiti per l’accesso alle borse di studio e agli altri servizi sono definiti
nel bando annuale predisposto dall’Agenzia.
2. Per i
relativi controlli si applicano le vigenti disposizioni statali. L’ADISU-PUGLIA,
inoltre, può richiedere a organi e uffici statali preposti l’effettuazione dei
controlli e le relative verifiche.
Art. 34(Sanzioni ed
esclusione dai servizi) 1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni
statali e/o regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie e dei
propri congiunti, al fine di unindebita fruizione di interventi, è soggetto da
parte della ADISU-PUGLIA a sanzione amministrativa consistente nel pagamento di
una somma doppia di quella percepita e perde il diritto a ottenere altre
erogazioni per la durata del corso degli studi, salva, in ogni caso,
lapplicazione delle norme penali previste per i fatti costituenti reato.
TITOLO 6VIGILANZA E
CONTROLLI
Art. 35(Vigilanza) 1. La Giunta
regionale esercita la vigilanza sull’amministrazione della ADISU-PUGLIA nel
rispetto dei principi sanciti dallo Statuto della Regione Puglia.
2.
Nell’esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, a
seguito di delibera della Giunta regionale, può:
a)
disporre
ispezioni per accertare il regolare funzionamento della ADISU-PUGLIA;
b)
provvedere,
previa diffida agli organismi dell’Agenzia e sentita la competente Commissione
consiliare, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni dì legge e
regolamenti quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino l’adempimento;
c)
sciogliere il
Consiglio di amministrazione nel caso di violazioni di leggi e regolamenti, di
persistenti inadempienze su atti dovuti, di dimissioni della maggioranza dei
suoi componenti, di persistente inattività o di attività tali da compromettere
il buon funzionamento dell’Agenzia, di mancato rinnovo degli organi entro la
scadenza ordinaria prevista dalla presente legge e, su designazione
dell’Assessore competente in materia, nominare un Commissario straordinario, che
resta in carica sino alla ricostituzione del nuovo Consiglio di amministrazione.
Art. 36(Controllo
sugli atti) 1. Sono
soggetti all’approvazione della Giunta regionale i seguenti atti di interesse
generale dell’Agenzia:
a)
regolamento
di cui all’articolo 7, comma 4;
b)
alienazione e
acquisto di immobili;
c)
assunzione di
prestiti e di mutui;
d)
spese che
impegnano il bilancio per oltre tre anni;
e)
istituzione
dei servizi decentrati nelle modalità previste dall’articolo18, comma 2;
f)
variazioni
della dotazione organica del personale.
TITOLO 7NORME
FINALI
Art. 37(Norma
finanziaria) 1. Agli oneri
derivanti dalla presente legge si fa fronte annualmente mediante gli
stanziamenti previsti nel bilancio di previsione della Regione su:
a)
capitolo 4910
UPB 11.02.01 “Trasferimenti all’ADISU-PUGLIA per il funzionamento dell’Agenzia e
la gestione dei servizi per il diritto agli studi dell’istruzione universitaria
e dell’alta formazione”
b)
capitolo
916022 UPB 11.02.01 “Finanziamento per borse di studio per il D.S.”
c)
capitolo
915010 UPB 11.02.01 “Spesa per interventi in attuazione delle leggi regionali 2 dicembre 2005, n. 17 e 30 dicembre 2005, n. 20”
Art. 38(Norme
transitorie) 1. Il
Presidente della Giunta regionale emana il decreto di nomina del Consiglio di
amministrazione dell’Agenzia di cui all’articolo 10 entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con il
decreto di cui al comma 1 è dichiarata la soppressione degli EDISU regionali con
i relativi organi e il subentro dell’Agenzia ADISU-PUGLIA in tutti i rapporti
giuridici in atto.
3. Sino alla
data di insediamento del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia i Commissari
straordinari e i Collegi dei revisori dei conti di cui alla legge regionale 26 marzo 2007, n. 9 (Proroga della
nomina dei Commissari e dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli
EDISU della Regione Puglia), restano in carica per gli atti di ordinaria
amministrazione, nonché per gli atti urgenti e indifferibili.
Art. 39(Abrogazione) 1. La
legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto
agli studi universitari) e le successive integrazioni e modifiche sono abrogate.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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