Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 Codice del commercio
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I Principi generali
Art. 1Oggetto 1. Con la presente legge la Regione Puglia disciplina l’esercizio
dell’attività commerciale, in tutte le sue forme.
2. Ai fini della
presente legge costituiscono attività commerciale:
a) il
commercio al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa; b) la vendita della
stampa quotidiana e periodica; c) il commercio su aree pubbliche; d) la
somministrazione di alimenti e bevande e) la distribuzione dei carburanti;
f) le forme speciali di commercio al dettaglio.
3. La
presente legge non si applica:
a) ai
farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l’impianto e
l’esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il
servizio farmaceutico) e successive modifiche e integr1604azioni e della legge 8
novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) e successive
modifiche e integrazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici,
specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici; b) ai
titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente
generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione
dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al relativo
regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica
14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modifiche; c) ai produttori agricoli,
singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli
nei limiti di cui all’articolo 2135 del codice civile e nei limiti di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5
marzo 2001, n. 57); d) agli artigiani iscritti nell’albo di cui alla legge
regionale 5 agosto 2013, n. 24 (Norme per lo sviluppo, la promozione e la
tutela dell’artigianato pugliese) per la vendita nei locali di produzione o nei
locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la
fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla
prestazione del servizio; e) ai pescatori e ai cacciatori, singoli o
associati, che vendano al dettaglio, i prodotti provenienti esclusivamente
dall’esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei
prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti a usi
civici nell’esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti
similari; f) alle attività disciplinate dalla legge
regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell’agriturismo) e dalla legge
regionale 7 agosto 2013, n. 27 (Disciplina dell’attività ricettiva di Bed
and Breakfast - B&B); g) alle attività disciplinate dal “regolamento
recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione
alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”,
emanato con decreto Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235; h)
alle attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente
gratuita; i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte,
nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie
pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante
supporto informatico; j) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai
sensi dell’articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e
successive modifiche; k) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche
private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano
pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di
propria o altrui elaborazione, concernenti l’oggetto della loro attività; l)
alla vendita effettuata a favore degli spettatori nei cinema, teatri e altri
luoghi di pubblico spettacolo, durante le rappresentazioni.
Art. 2Finalità 1. La presente
legge, nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni legislative
dello Stato in materia di tutela della concorrenza, persegue le seguenti
finalità:
a) la tutela dei
consumatori, in riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge
29 luglio 2003, n. 229), e dalla legge
regionale 15 maggio 2006, n. 12 (Norme per l’attuazione delle politiche in
favore dei consumatori e degli utenti) e in particolare:
1) la tutela della
salute; 2) la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi; 3) una
adeguata informazione e una corretta pubblicità; 4) l’esercizio delle
pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;
5) l’educazione al consumo; 6) la correttezza, trasparenza ed equità nei
rapporti contrattuali concernenti beni e servizi; 7) la possibilità di
usufruire di una rete distributiva articolata per tipologia e modalità di
approvvigionamento;
b) la trasparenza
del mercato, la concorrenza, la libertà d’impresa e la libera circolazione delle
merci; c) lo sviluppo della capacità di servizio della rete distributiva
secondo criteri di efficienza e modernizzazione, con particolare riguardo al
riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
d) tener conto delle esigenze imperative di interesse generale,
costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario, con
particolare riferimento alla corretta articolazione del servizio sul territorio
e al contemperamento della libertà di iniziativa economica privata con l’utilità
sociale della stessa, ex articolo 41 della Costituzione; e) l’equilibrio
funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l’uso del
suolo e delle risorse territoriali, in raccordo con le disposizioni della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) e della legge
regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio)
e più in generale alla mitigazione degli impatti ambientali e sociali; f) il
concorso alla valorizzazione delle produzioni tipiche pugliesi, dell’artigianato
anche nelle sue diverse espressioni territoriali, tradizionali produttive e
artistiche, delle attività turistiche e del patrimonio storico e culturale
regionale; g) il mantenimento e la valorizzazione della funzione
commerciale, sulla base delle specificità dei diversi territori, con riferimento
ai centri storici e alle aree urbane; alle aree periferiche e di nuova
urbanizzazione; alle aree rurali e ai comuni con minore dotazione di servizio;
h) la qualificazione e l’aggiornamento delle imprese che vendono al
dettaglio e somministrano alimenti e bevande, con particolare riguardo ai
titolari d’impresa commerciale al dettaglio e dei lavoratori del settore; i)
la creazione di un sistema di monitoraggio riferito all’entità e all’efficienza
della rete distributiva regionale, attraverso il coordinamento operativo tra
Regione, comuni e camere di commercio per la gestione dei flussi informativi;
j) la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi,
anche attraverso un sistema decisionale coordinato tra Regione e comuni; k)
l’articolazione del servizio sul territorio al fine di minimizzare gli
spostamenti generati dalla funzione commerciale con particolare riguardo agli
effetti delle strutture commerciali sulla rete stradale e sull’uso di mezzi di
trasporto pubblici e privati; l) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato
dei livelli occupazionali nel rispetto dei CCNL e della contrattazione
territoriale; m) favorire iniziative che presentino una particolare valenza
di riqualificazione del territorio, di innovazione della rete distributiva, di
sviluppo dei livelli occupazionali, di recupero di aree dismesse o degradate e/o
che siano oggetto di accordi territoriali che vedano il coinvolgimento della
Regione e degli enti locali; n) favorire l’ammodernamento della rete
distributiva dei carburanti garantendo una sufficiente articolazione del
servizio, incrementando anche qualitativamente i servizi resi all’utenza e
promuovendo la diffusione dei carburanti eco-compatibili; o) garantire il
diritto di informare ed essere informati attraverso una rete di vendita dedicata
all’informazione, articolata in maniera omogenea ed equilibrata sull’intero
territorio regionale.
Art. 3Articolazione dell’intervento regionale(1) 1. La Regione provvede all’attuazione della presente legge con uno o più
provvedimenti attuativi che definiscono:
a) i requisiti e
le procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita; b)
gli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita;
c) le modalità di verifica dell’influenza sovracomunale delle previsioni
relative a grandi strutture di interesse locale, medie strutture di vendita di
tipo M3 e, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore ai 10 mila
abitanti, di tipo M2; d) le modalità di organizzazione, la durata e le
materie delle attività di qualificazione e di aggiornamento professionale
necessarie per l’esercizio dell’attività; e) tipologia e modalità di
effettuazione delle vendite straordinarie; f) le modalità per
l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio regionale; g) le
modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica
(CAT); h) i documenti regionali di indirizzo e programmazione di cui al capo
III del titolo I; i) i requisiti e le procedure per l’installazione e
l’esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale
ordinaria e autostradale; j) i criteri e le procedure per la concessione dei
posteggi su aree pubbliche incluse le modalità attraverso le quali, anche
avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni previste al comma
3, i comuni verificano la sussistenza della regolarità contributiva e fiscale;
k) le modalità e procedure per la realizzazione dei distretti urbani del
commercio.
2. I provvedimenti
di cui al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale a seguito di parere
obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e previa consultazione della
Consulta regionale consumatori e utenti (CRCU), delle associazioni delle imprese
del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori.
3. Si intendono associazioni
delle imprese e organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a
livello regionale quelle che sottoscrivono il Contratto collettivo nazionale di
lavoro (CCNL) di settore.
4. E’ vietata la partecipazione diretta o
indiretta alla decisione, anche in seno a organi consultivi, di operatori
concorrenti ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori o dell’adozione di
altri provvedimenti rilevanti per l’esercizio dell’attività di servizi. Tale
divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le camere di commercio
o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione
né la consultazione del grande pubblico.
5. Con le stesse procedure e
nei termini di cui ai precedenti commi, la Giunta regionale provvede ad
adottare, di concerto con le camere di commercio e sentito l’Osservatorio del
commercio, le disposizioni necessarie affinché per le comunicazioni,
segnalazioni certificate di inizio attività, dichiarazioni di inizio attività e
le autorizzazioni di cui alla presente legge, venga utilizzata una modulistica
univoca.
Art. 4Definizioni
generali 1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) commercio
all’ingrosso: l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in
nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al
dettaglio, o a utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;
b) commercio al dettaglio: l’attività svolta da chiunque professionalmente
vende prodotti direttamente al consumatore finale operando su aree private o
pubbliche, in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione; c) impresa
commerciale al dettaglio: l’impresa che acquista e rivende o somministra merci
in nome e per conto proprio direttamente al consumatore finale; d) settori
merceologici: il settore alimentare (che consente anche la vendita di prodotti
non alimentari) e il settore non alimentare (che comprende la vendita dei soli
prodotti non alimentari); e) superficie di vendita di un esercizio
commerciale: la misura dell’area o delle aree destinate alla vendita, comprese
quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali
frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati
direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita
quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi
igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri
servizi nei quali non è previsto l’ingresso dei clienti; f) superficie di
somministrazione: l’area attrezzata per il consumo di alimenti o bevande,
compresa l’area occupata da banchi, mobili e altre attrezzature allestite per il
servizio al cliente. Non costituisce superficie di somministrazione l’area
destinata a cucina, depositi, servizi igienici, uffici e simili; g)
superficie di vendita di un centro commerciale e di una area commerciale
integrata: quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli
esercizi al dettaglio in essi presenti; h) SCIA: la segnalazione certificata
di inizio attività, come prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e successive modificazioni; i) SUAP, lo sportello unico
delle attività produttive di cui al regolamento per la semplificazione ed il
riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai
sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160: soggetto pubblico di
riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano a oggetto azioni
di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o
riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione
delle attività previste dalla presente legge; j) motivi imperativi
d’interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l’ordine
pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, la
sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei
lavoratori, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza
sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori,
l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela
dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà
intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico,
gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale; k)
somministrazione: la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli
acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico
attrezzati a tal fine; l) domicilio del consumatore: non solo la privata
dimora, ma anche i locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro o
di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni, congressi e simili;
m) pastigliaggi: i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da
vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da
caramelle, gomme, cioccolatini, patatine, snack e similari incluse le bevande
pre-confezionate e pre-imbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi
derivati.
Art. 5Requisiti di
accesso ed esercizio dell’attività
1. I requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali sono
definiti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
(Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)
e successive modificazioni.
2. La vendita di pastigliaggi negli esercizi
commerciali al dettaglio e nelle rivendite di quotidiani e periodici è
consentita anche senza il possesso dei requisiti di cui all’articolo 71, comma
6, del d.lgs. 59/2010. I requisiti igienico-sanitari sono attestati con una
dichiarazione di attività sanitaria semplificata la cui modulistica viene
approvata con le modalità previste all’articolo 3, comma 5.
Art. 6Subentro nella
gestione 1. Il
trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo di
azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al
subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività
commerciale.
2. Il subentro nell’attività è soggetto a SCIA da
presentare al SUAP entro sei mesi dalla data della morte del titolare o entro
sessanta giorni dalla data di acquisizione del titolo con indicazione degli
estremi della SCIA o dell’autorizzazione interessata, del contratto di cessione
d’azienda e con l’attestazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5.
La mancata comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le
sanzioni previste all’articolo 61, comma 6.
3. In caso di morte del
titolare, il titolo abilitativo è re-intestato all’erede o agli eredi che ne
facciano richiesta, nelle modalità di cui al comma 2, purché gli stessi abbiano
nominato, con la maggioranza indicata dall’articolo 1105 del codice civile, un
solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano
costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui
all’articolo 5. In mancanza dei requisiti, gli stessi possono chiedere al comune
la prosecuzione dell’attività per un anno.
4. Per il
trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione di carburante, le
parti, congiuntamente, entro quindici giorni dalla data dell’atto di cessione
dello stesso, ne danno comunicazione al SUAP, alla Regione e all’Ufficio delle
dogane. Il SUAP verifica gli atti comprovanti per legge il trasferimento della
titolarità dell’impianto, accerta i requisiti soggettivi del subentrante, prende
atto del trasferimento entro i trenta giorni dandone comunicazione a tutti gli
enti e uffici interessati al procedimento amministrativo.
5. In caso di
subentro in attività di commercio su aree pubbliche, i titoli di priorità
acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario compresa l’anzianità di
iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. La disposizione si
applica anche al conferimento in società.
6. Per le autorizzazioni di
tipo A, come definite all’articolo 29, non è ammessa la cessione dell’attività
relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l’uso
del posteggio. In caso di cambiamento di residenza, il titolare ne dà
comunicazione entro trentagiorni al comune sede di posteggio, che provvede alle
necessarie annotazioni ivi compresa l’anzianità di frequenza in un mercato o in
una fiera.
CAPO II Norme generali sulla vendita
Art. 7Pubblicità
dei prezzi 1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o
all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree
pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo
chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un
cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Per i prodotti
realizzati in tutto o in parte in metallo prezioso di cui alla normativa vigente
in materia, degli oggetti d’antiquariato esposti nelle vetrine esterne
dell’attività di vendita al dettaglio, l’obbligo di cui al comma 1 è da
ritenersi rispettato anche attraverso l’utilizzo, sul singolo prodotto e
oggetto, di un cartellino a esso collegato, recante l’indicazione del prezzo per
esteso leggibile dall’interno dei locali di vendita. Tale disposizione non si
applica ai prodotti esposti nelle vetrine site all’interno dell’esercizio.
3. Quando sono esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è
sufficiente l’uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti
di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio,
l’obbligo dell’indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per
tutte le merci comunque esposte al pubblico.
4. Restano salve le
disposizioni vigenti circa l’obbligo dell’indicazione del prezzo di vendita al
dettaglio per unità di misura.
5. Per i prodotti destinati alla
somministrazione, l’obbligo di esposizione dei prezzi è assolto, anche per
categorie omogenee di prodotti:
a) per tutte le
attività di somministrazione mediante esposizione, all’interno dell’esercizio,
di apposita tabella; b) per le attività di ristorazione si aggiunge
l’obbligo di esposizione della tabella anche all’esterno dell’esercizio o
comunque leggibile dall’esterno; c) per le attività con servizio al tavolo,
il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima
dell’ordinazione e deve indicare l’eventuale componente del servizio.
6. Le modalità
prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente
comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte
attribuibili al servizio.
7. Le disposizioni di cui al comma 5 non si
applicano ai circoli di cui al d.p.r. 235/2001, nonché alle altre attività di
cui al all’articolo 41, comma 2, della presente legge.
8. I prezzi dei
prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli
impianti di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli
praticati ai consumatori. E’ fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla
carreggiata stradale e separatamente per le diverse modalità di rifornimento, i
prezzi praticati al consumo secondo le modalità previste dalla normativa
vigente.
Art. 8Vendite
straordinarie 1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite nelle quali l’esercente
dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei
propri prodotti.
2. La Regione, ai fini di una corretta informazione del
consumatore, disciplina nell’ambito dei provvedimenti e con le modalità previste
all’articolo 3, le modalità di svolgimento, la pubblicità, i periodi e la durata
delle vendite straordinarie.
3. Si intendono per vendite straordinarie:
a) le vendite di
liquidazione effettuate al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie
merci, a seguito, di cessazione dell’attività commerciale, di cessione
dell’azienda, di trasferimento dell’azienda in altro locale, di trasformazione o
rinnovo dei locali. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate, previa
comunicazione al SUAP dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti; b)
le vendite di fine stagione (saldi) riguardanti i prodotti, di carattere
stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono
venduti entro un certo periodo di tempo; c) le vendite promozionali
effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti
merceologici e per periodi di tempo limitati; d) le vendite in negozi
temporanei ovvero in punti vendita destinati alla vendita per un periodo di
tempo limitato; e) le vendite di prodotti del settore non alimentare,
identificati da un marchio, che sono stati prodotti almeno dodici mesi prima
della vendita stessa o presentano lievi difetti non occulti di produzione
“Outlet”.
4. Nelle vendite
disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere
espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque
esposto.
Art. 9Orari di apertura e
di chiusura 1. Gli orari di
apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono
rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle
disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le
associazioni e organizzazioni di cui all’articolo 3.
2. Il Comune, in
accordo con le associazioni e organizzazioni di cui all’articolo 3, definisce
anche attraverso provvedimenti organici:
a) le modalità per
garantire il servizio minimo in caso di più festività consecutive e di periodi
di ferie, con particolare riferimento ai punti vendita alimentari, ai pubblici
esercizi, agli impianti di distribuzione di carburanti e alle rivendite di
giornali e riviste; b) per gli impianti di distribuzione carburanti per uso
di autotrazione sulla rete stradale ordinaria, l’orario minimo settimanale di
apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore. Tutti gli impianti
devono comunque rimanere aperti nella fascia antimeridiana dalle ore otto alle
ore dodici e nella fascia pomeridiana dalle ore sedici alle ore diciannove;
c) l’eventuale monte ore minimo giornaliero per i pubblici esercizi; d)
gli orari per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, tenendo conto delle
caratteristiche delle diverse manifestazioni (fiere e mercati), delle esigenze
di approvvigionamento, della presenza di attività di somministrazione, nonché
della opportunità di evitare la sovrapposizione fra le manifestazioni e la
vendita itinerante; e) le zone del comune e/o le fasce orarie in cui è
limitata l’apertura di esercizi commerciali e l’esercizio di attività su aree
pubbliche o di pubblici esercizi per motivi di ordine pubblico, di sicurezza,
igienico sanitari, di compatibilità acustica o altre motivazioni di interesse
generale.
3. Gli esercenti
devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l’orario
di effettiva apertura o chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di
informazione.
4. La Regione e i comuni promuovono accordi volontari fra
operatori volti a garantire che gli orari delle attività commerciali concorrano
al rispetto e all’attuazione delle disposizioni di cui ai capi I e VII della
legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei
tempi della città) e dell’articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali). (2)
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, non si
applicano ai circoli di cui al d.p.r. 235/2001, nonché alle altre attività di
cui all’articolo 41, comma 2.
(2) La Corte Costituzionale con sentenza n. 236/2016 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale degli artt. 9, comma 4, 13, comma 7, lettere a) e c), 17, commi 3
e 4, e 45 della presente legge
Art. 10Gestione di reparto 1. Il titolare di
un esercizio commerciale o di un pubblico esercizio organizzato in più reparti,
ferma restando l’applicazione del contratto nazionale di lavoro e il rispetto
delle norme vigenti in materia, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o
alle tecniche di vendita, può affidare uno o più reparti, perché lo gestisca in
proprio per il periodo di tempo convenuto, a un soggetto in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 5, dandone comunicazione al SUAP competente.
2. Qualora non abbia provveduto alle comunicazioni di cui al comma 1, il
titolare risponde dell’attività del soggetto stesso. Questi, a sua volta, deve
dare comunicazione al SUAP. La fattispecie non costituisce caso di sub-ingresso.
CAPO III Programmazione della rete distributiva
Art. 11Contenuti dei
documenti regionali di indirizzo e programmazione 1. Gli indirizzi
di programmazione della rete distributiva e gli interventi volti alla
qualificazione e allo sviluppo del commercio sono redatti in conformità a quanto
stabilito dall’articolo 41 della Costituzione, dei principi della legge 10
ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato)e del
d.lgs. 59/2010.
2. In attuazione delle finalità di cui all’articolo 2,
la Regione definisce, attraverso appositi provvedimenti approvati con le
modalità di cui all’articolo 3, direttive e indicazioni ai comuni per la
redazione degli strumenti comunali di programmazione e incentivazione delle
diverse tipologie di attività commerciali. Tali provvedimenti definiscono:
a) i criteri di
autorizzazione delle attività che, per motivi imperativi di interesse generale,
per scarsità di risorse naturali o delle capacità tecniche, possono avere una
limitazione numerica, ivi comprese le medie e le grandi strutture di vendita,
identificando:
1) le attività
assoggettabili ad autorizzazione; 2) i requisiti e le procedure per
l’insediamento e il trasferimento di tali attività anche con riferimento alle
diverse zone del territorio; 3) la definizione dei processi autorizzativi e
delle eventuali modalità di partecipazione della Regione; 4) durata e
modalità di aggiornamento degli strumenti di programmazione;
b) misure di
incentivo e promozione alle attività commerciali, di formazione degli operatori
e di promozione della collaborazione fra operatori ed enti locali.
3. In ogni caso,
resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico,
storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica
di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico
o sulla prova di una domanda di mercato.
Art. 12Strumenti comunali di programmazione e incentivazione 1. I comuni per
l’esercizio delle funzioni di loro competenza, consultate le organizzazioni di
cui all’articolo 3, si dotano attraverso un atto unico o con più provvedimenti
fra loro coordinati, del documento strategico del commercio e delle norme
previste dal presente articolo.
2. Il Documento strategico del commercio
ha i seguenti contenuti minimi:
a) un’analisi
dello stato del commercio costituita almeno da:
1) una
quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato
suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la classificazione di
ciascuna media e grande struttura esistente, la consistenza dei mercati, dei
posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la
dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei
distributori di carburante; 2) la mappatura delle possibilità di
insediamento di strutture commerciali e dei distributori di carburante, delle
relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli
strumenti urbanistici vigenti;
b) una valutazione
dei problemi del commercio, con riferimento alle diverse zone del comune e alle
diverse tipologie di attività e dell’adeguatezza delle previsioni di
insediamento di medie e grandi strutture di vendita; c) l’individuazione
delle eventuali aree da sottoporre a misure di incentivo di cui all’articolo 13;
d) le linee di intervento per la soluzione delle criticità individuate.
3. Il documento
strategico del commercio è inviato alla Regione e costituisce elemento di
valutazione necessario per la conferenza dei servizi per il rilascio
dell’autorizzazione per grandi strutture di vendita. In assenza di tale
provvedimento la Regione valuta l’autorizzazione sulla base delle finalità di
cui all’articolo 2, dei provvedimenti di cui all’articolo 3 e delle norme
generali contenute nella presente legge.
4. Il comune definisce:
a)
i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita
e le strutture di interesse locale, i parametri per la graduazione e le modalità
attuative delle aree urbanisticamente idonee per l’insediamento di medie
strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono
articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le
modalità insediative; b) gli strumenti di promozione e sviluppo del
commercio definiti all’articolo 13; c) le direttive e gli indirizzi per
l’insediamento e il funzionamento delleattività di somministrazione di alimenti
e bevande, di rivendite giornali e riviste e di distributori di carburante;
d) i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:
1)
le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di
nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il
numero e le dimensioni dei posteggi; 2) le eventuali determinazioni di
carattere merceologico; 3) la definizione di eventuali priorità integrative
nelle assegnazioni dei posteggi; 4) la definizione di disposizioni a favore
di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di
categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro
controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi
alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del
servizio erogato; 5) le determinazioni in materia di posteggi per gli
operatori appartenenti a categorie particolari di cui al all’articolo 30, comma
8, della presente legge e per i produttori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001;
6) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa
l’individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale
nelle quali l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a
condizioni particolari; 7) la determinazione delle giornate di svolgimento
delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli
orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei
mercati straordinari; 8) le determinazioni per il pagamento dei canoni per
l’occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in
materia di tributi ed entrate;
e)
i comuni emanano inoltre regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:
1)
la cartografia dei posteggi con l’indicazione del loro numero progressivo e
dell’eventuale destinazione merceologica; 2) le modalità di accesso degli
operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e
veicolare; 3) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi
occasionalmente liberi o comunque non assegnati; 4) le modalità tecniche di
assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto; 5) le modalità e
i divieti da osservarsi nell’esercizio dell’attività di vendita; 6) le norme
atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei consumatori;
f)
per mercati con oltre cinquanta posteggi e per le fiere con oltre cento posteggi
è obbligatoria:
1)
l’approvazione del regolamento di cui alla lettera d).
CAPO IV Strumenti di promozione del commercio
Art. 13Sviluppo e
promozione del commercio 1. All’interno del Documento strategico di cui all’articolo 12, comma 2, i
comuni individuano, anche facendo riferimento alla delimitazione degli strumenti
urbanistici comunali, le zone del territorio da sottoporre a misure di incentivo
e di sostegno al commercio.
2. Sono soggetti interessati tutti gli
operatori del settore commercio, sia in sede fissa che su aree pubbliche,
compresi gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli
esercenti attività di artigianato di servizio e di valore storico e
tradizionale, operanti all’interno delle aree individuate dal comune.
3.
In relazione alle problematiche rilevate il comune può:
a) promuovere la
creazione di distretti urbani del commercio; b) attivare progetti di
valorizzazione commerciale; c) individuare strumenti di promozione di
servizi di prossimità;
4. I distretti
urbani del commercio prevedono accordi fra amministrazione comunale,
associazioni di operatori, associazioni di categoria maggiormente
rappresentative e altri soggetti interessati, volti a sviluppare una gestione
coordinata delle aree commerciali in grado di sviluppare sinergie con attività
paracommerciali ed extracommerciali, nonché con altre funzioni urbane di natura
pubblica e privata.
5. I progetti di valorizzazione commerciale sono
elaborati d’iniziativa del comune in accordo con i soggetti pubblici, i privati
interessati, le associazioni del commercio maggiormente rappresentative anche in
sede locale, le organizzazioni dei consumatori e sindacali.
6.
Nell’elaborazione del progetto di valorizzazione commerciale, il comune esamina
le politiche pubbliche riferite all’area, la progettualità privata e l’efficacia
degli strumenti normativi e finanziari in atto, al fine del rilancio e della
qualificazione dell’area stessa e dell’insieme di attività economiche in essa
presenti.
7. Il progetto di valorizzazione commerciale può prevedere:
a) il divieto di
vendita di particolari merceologie o settori merceologici; (3) b) interventi in
materia merceologica e qualitativa, anche prevedendo incentivi a marchi di
qualità o di produzione regionale; c) interventi in materia di orari
d’apertura, vendite straordinarie e di occupazione di suolo pubblico; (4) d)
disposizioni a tutela del patrimonio storico, artistico o ambientale; e)
misure di agevolazione tributaria e sostegno finanziario; f) la
realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano o di riorganizzazione
della logistica urbana; g) l’attivazione o la modifica di servizi urbani;
h) il riuso di contenitori esistenti per l’insediamento di nuove attività o
il potenziamento di quelle esistenti anche attraverso l’insediamento di medie
strutture di vendita; i) l’attuazione di azioni di promozione dell’area;
j) l’individuazione di una struttura per la gestione coordinata degli
interventi sul territorio.
8. Il comune,
sulla base del progetto, può inoltre:
a) incentivare la
qualificazione delle attività economiche esistenti o il loro addensamento anche
attraverso l’utilizzo della fiscalità locale, la monetizzazione o la
ridefinizione dei requisiti urbanistici, facilitando, anche attraverso apposite
disposizioni urbanistiche o regolamentari, l’utilizzazione commerciale dei
locali degli edifici esistenti, anche dal punto di vista dei requisiti
igienico-edilizi; b) vietare i cambi di destinazione d’uso da attività
commerciale, artigianale o pubblico esercizio ad altri usi che comportino la
cessazione delle attività.
9. Nelle aree a
rischio di degrado e desertificazione commerciale, i comuni possono dotarsi di
strumenti di promozione di servizi di prossimità, comprendenti la realizzazione
di centri polifunzionali di servizio.
10. I centri polifunzionali
possono prevedere la presenza in unica struttura, o complesso unitario comunque
rientrante entro i limiti delle medie strutture di tipo M1, come definite
dall’articolo 16, di:
a) attività di
vendita di prodotti vari con valorizzazione delle produzioni agroalimentari e
artigianali pugliesi; b) servizi per la promozione del territorio; c)
attività di pubblico esercizio, di vendita di giornali, di servizi di
informazione e telecomunicazione, compresi servizi pubblici e di interesse
pubblico da affidare in convenzione.
11. I comuni
possono prevedere provvidenze per lo sviluppo dei servizi di prossimità e dei
centri polifunzionali sotto forma di semplificazioni, esenzione da tributi e
contributi alle attività e provvedono a comunicarne la creazione alla Regione
per l’eventuale erogazione di contributi regionali.
12. Nell’ambito dei
provvedimenti di cui all’articolo 3, la Regione definisce gli adempimenti
necessari all’applicazione del presente articolo e le modalità di finanziamento
degli interventi.
13. La Regione coordina gli interventi di cui al
presente articolo con quelli previsti da altre leggi regionali che possono
applicarsi ai medesimi progetti, al fine di assicurare le sinergie fra i diversi
canali di finanziamento.
(3) La Corte Costituzionale con sentenza n. 236/2016 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale degli artt. 9, comma 4, 13, comma 7, lettere a) e c), 17, commi 3
e 4, e 45 della presente legge.
(4) La Corte Costituzionale con sentenza n. 236/2016 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale degli artt. 9, comma 4, 13, comma 7, lettere a) e c), 17, commi 3
e 4, e 45 della presente legge.
Art. 14Osservatorio
regionale del commercio 1. È istituito l’Osservatorio regionale del commercio.
2. L’Osservatorio
regionale opera al fine di garantire la realizzazione del sistema coordinato di
monitoraggio riferito all’entità e all’efficienza della rete distributiva.
3. L’Osservatorio regionale persegue le seguenti finalità:
a) realizzare un
sistema informativo della rete distributiva con la collaborazione dei comuni,
per l’utilizzazione dei dati contenuti nella modulistica relativa alle
comunicazioni, alle autorizzazioni e alle denunce all’Ufficio del registro delle
imprese; b) valutare l’andamento delle problematiche della distribuzione
commerciale nella Regione, con particolare riguardo ai processi di
trasformazione e di innovazione in atto; c) fornire le basi conoscitive per
la programmazione regionale nel settore del commercio; d) valutare il grado
di attuazione e l’efficacia degli interventi regionali in materia di commercio;
e) promuovere l’acquisizione, l’elaborazione e la diffusione delle
statistiche per una migliore conoscenza del settore della distribuzione
commerciale, con particolare riferimento alla struttura dell’offerta, alla
diffusione delle forme associative e alla consistenza e articolazione delle
associazioni di categoria; f) diffondere l’informazione sui programmi
comunitari e nazionali che contemplino il coinvolgimento di imprese commerciali
o loro forme consortili.
4. Il sistema
informativo regionale del commercio è finalizzato alla valutazione della
consistenza e della evoluzione delle caratteristiche strutturali della rete
distributiva al dettaglio, alla comparazione del fenomeno distributivo tra le
varie parti del territorio e con la rete distributiva nazionale.
5. In
particolare l’osservatorio monitora:
a) il commercio in
sede fissa e le rivendite di giornali e riviste; b) il commercio su aree
pubbliche; c) i pubblici esercizi; d) la rete distributiva dei
carburanti.
6. Le modalità per
l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio regionale, nonché le
procedure, i criteri e le modalità di partecipazione dei rappresentanti degli
enti locali, delle autonomie funzionali, delle organizzazioni dei consumatori,
delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, sono stabilite con
apposito provvedimento attuativo. La partecipazione all’Osservatorio avviene a
titolo gratuito.
7. I Comuni sono tenuti a fornire alla struttura
regionale competente, entro il 30 marzo di ogni anno, la situazione dell’offerta
commerciale del comune al 31 dicembre dell’anno precedente, sulla base delle
procedure anche telematiche definite dalla Regione, nonché gli strumenti di
programmazione approvati dai comuni.
8. I titolari delle autorizzazioni
di distribuzione di carburante, i gestori, i comandi provinciali dei vigili del
fuoco (VVF), l’ente nazionale per le strade (ANAS), le province, la Città
metropolitana di Bari e gli Uffici delle Dogane trasmettono alla Regione i dati
relativi alle principali informazioni sulla rete distributiva dei carburanti.
9. L’Osservatorio regionale cura la raccolta e l’aggiornamento di tali
dati promuovendo indagini, studi e ricerche per realizzare strumenti
d’informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni sindacali
e professionali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche.
Art. 15Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali 1. La Regione
favorisce le iniziative volte a promuovere nelle imprese della distribuzione, e
in particolare nelle piccole e medie imprese, la diffusione di strumenti,
metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento
della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali anche attraverso
l’ottenimento di certificazioni di qualità e l’incremento del livello
tecnologico. La Regione persegue inoltre la semplificazione del rapporto tra
amministrazioni pubbliche e imprese.
2. Ai fini del comma 1, possono
essere istituiti centri di assistenza alle imprese (CAT) costituiti, anche in
forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative
del settore commercio a livello provinciale e di Città metropolitana di Bari
purché aventi sede legale nel territorio regionale. L’istituzione può essere
richiesta, anche con riferimento a un’unica provincia, da associazioni che siano
presenti nel relativo consiglio camerale con propri consiglieri in
rappresentanza del commercio. La presenza deve risultare dal decreto di
assegnazione di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) per i rappresentanti
del settore commercio, o che rappresentino almeno il 10 per cento della
consistenza delle imprese commerciali risultanti attive nei dati di Unioncamere
dell’ultimo anno disponibile.
3. I centri svolgono a favore delle
imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in
materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e
finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e
tutela dei consumatori, tutela dell’ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e
altre materie eventualmente previste dallo statuto, nonché attività finalizzate
alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.
4. Le
amministrazioni pubbliche possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, dei
CAT autorizzati dalla Regione, allo scopo di facilitare il rapporto con le
imprese utenti.
5. Attraverso i provvedimenti di cui all’articolo 3 sono
definiti:
a) i requisiti,
affinché centri istituiti anche in forma consortile dalle associazioni di
categoria del commercio possano essere autorizzati a svolgere attività di
assistenza tecnica; b) le modalità di autorizzazione regionale ai centri le
cui attività di assistenza tecnica devono essere svolte a favore di tutti gli
operatori commerciali che ne facciano richiesta; c) l’individuazione delle
attività di assistenza tecnica considerate prioritarie in relazione alle
esigenze delle piccole e medie imprese commerciali; d) ogni altra
disposizione necessaria alla sollecita istituzione e funzionamento dei CAT;
e) le modalità con le quali la Regione opera il controllo sui dati di cui al
comma 2 e i requisiti minimi delle sedi dei CAT.
TITOLO II COMMERCIO IN SEDE FISSA
Art. 16Classificazione delle strutture commerciali 1. Il presente
articolo definisce la classificazione delle strutture commerciali in sede fissa.
Nell’ambito dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 3, possono essere
determinate specificazioni alle classificazioni, alla loro applicazione, nonché
fissati i limiti massimi di superficie di vendita articolandoli per le diverse
classificazioni merceologiche anche in funzione di specifici obiettivi di
sviluppo.
2. La programmazione della rete di vendita viene effettuata
sulla base della suddivisione dei settori merceologici alimentare e non
alimentare.
3. Ai fini della definizione dell’impatto urbanistico e dei
relativi standard, il settore non alimentare viene suddiviso in:
a) beni per la
persona: comprendenti i prodotti non alimentari dei settori commercio al
dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi
specializzati, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi
specializzati, commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in
esercizi specializzati; b) altri beni a basso impatto urbanistico:
comprendenti i prodotti non alimentari dei settori commercio di autovetture e di
autoveicoli leggeri, commercio di altri autoveicoli, commercio al dettaglio di
parti e accessori di autoveicoli, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici,
vetro piano e materiale elettrico e termo idraulico, limitatamente ai prodotti e
materiali termoidraulici, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari,
commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle,
commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura,
macchine e attrezzature per il giardinaggio, commercio al dettaglio di natanti e
accessori; c) altri beni: comprendenti tutti i settori non alimentari non
inclusi nelle precedenti lettere a) e b).
4. Nel caso in cui
siano commercializzati solo i prodotti del settore beni a basso impatto
urbanistico, la superficie di vendita dell’esercizio è calcolata nella misura di
1/10 della superficie di vendita come definita all’articolo 4.
5. Le
tipologie dimensionali degli esercizi commerciali sono le seguenti:
a) esercizi di
vicinato con superficie di vendita fino a 250 metri quadrati; b) medie
strutture di vendita con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri
quadrati così articolate:
1) M1. medie
strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 fino a 600 metri
quadrati; 2) M2. medie strutture intermedie con superficie di vendita da 601
a 1.500 metri quadrati; 3) M3. medie strutture attrattive con superficie di
vendita da 1.501 a 2.500 metri quadrati;
c) grandi
strutture di vendita con superficie di vendita superiore ai 2.500 metri quadrati
così articolate:
1) G1 grandi
strutture inferiori con superficie di vendita da 2.501 a 4.500 metri quadrati;
2) G2 grandi strutture superiori con superficie di vendita maggiore di 4.500
metri quadrati fino a 15.000 metri quadrati.
6. Le modalità
insediative degli esercizi commerciali sono le seguenti:
a) struttura
isolata: esercizio che non condivide spazi, accessibilità e servizi con altre
strutture commerciali; b) centro commerciale: costituito da un insieme di
più esercizi commerciali inseriti in una struttura a destinazione specifica,
ovvero di una struttura architettonica unitaria, che usufruiscono di
infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente la cui
superficie di vendita almeno per il 20 per cento è destinata a esercizi di
vicinato e/o medie strutture di vendita; c) area commerciale integrata: uno
spazio unitario, omogeneo e circoscritto che può comprendere più esercizi
commerciali di diversa tipologia e dimensione, ivi compresi i centri
commerciali, e attività diverse da quelle commerciali, anche insediati in unità
edilizie autonome realizzate contestualmente o in tempi diversi, dotato di
servizi esterni comuni quali parcheggi e percorsi pedonali. L’area commerciale
integrata deve essere collocata in ambito extraurbano e può essere attraversata
anche da viabilità pubblica con l’esclusione delle seguenti tipologie di
viabilità, così come già definite dall’articolo 3 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 1° aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro
stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri
abitati, di cui all’articolo 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765):
1) autostrade;
2) strade di grande comunicazione o di traffico elevato; 3) altre strade
statali e strade provinciali o comunali aventi larghezza della sede superiore o
uguale a metri 10,50;
d) parco
permanente attrezzato: area con superficie superiore a 20 ettari comprendente
strutture stabili per il tempo libero, ricreative, culturali e attività
complementari. Il parco permanente attrezzato può includere strutture come
definite alle lettere b) e c) a condizione che siano articolate esclusivamente
con esercizi di vicinato e medie strutture. La superficie complessiva occupata
dalle strutture commerciali non deve essere superiore alla superficie
complessiva occupata dagli impianti e dalle attrezzature stabili destinate alle
attività ludiche, ricreative e culturali.
7. Le aree
commerciali integrate, la cui superficie complessiva di vendita non può comunque
superare il limite di superficie di vendita stabilito dai provvedimenti di cui
all’articolo 3 devono essere ubicate in aree urbanisticamente idonee e sono così
classificate:
a) piccole:
ubicate in un’area con superficie territoriale non superiore a 2 ettari; b)
intermedie: composte da esercizi di qualsiasi dimensione con esclusione delle
strutture di tipo G2 del settore alimentare, ubicate in un’area con una
superficie territoriale tra 2 e 5 ettari; c) di interesse provinciale:
composte da esercizi di qualsiasi dimensione e centri commerciali che occupano
più di 5 ettari di superficie territoriale.
8. Le aree
commerciali integrate di cui alla lettera a) del comma 7 sono programmate dai
comuni con i criteri di cui all’articolo 12.
9. Le aree commerciali di
cui alle lettere b) e c) del comma 7 devono essere previste nella programmazione
regionale e dagli strumenti urbanistici dei Comuni ed autorizzate secondo le
modalità previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3.
10. Sono
definiti di interesse locale i centri commerciali che hanno una superficie di
vendita massima di metri quadrati 4.000 e in cui la superficie di un singolo
esercizio non è superiore alla categoria M3. e sono programmati dai comuni con i
criteri di cui all’articolo 12.
11. Gli insediamenti di cui ai commi 8 e
10, qualora la superficie di vendita totale superi i metri quadrati 2.500, sono
comunque grandi strutture di vendita e vengono autorizzati dal comune con le
procedure di cui all’articolo 17, comma 7.
Art. 17Modalità di apertura, trasferimento e ampliamento degli esercizi 1. L’apertura, il
trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di un esercizio di
vicinato sono soggetti a previa SCIA al SUAP competente per territorio.
2. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 5; b) di avere rispettato i
regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i
regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle
destinazioni d’uso; c) il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e
la superficie di vendita dell’esercizio; d) l’impegno al rispetto del CCNL.
3. L’apertura, il
trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l’ampliamento
della superficie di una media o grande struttura di vendita sono soggetti ad
autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. (5) 4.
L’apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e
l’ampliamento della superficie di un centro commerciale e di un’area commerciale
integrata necessitano di:
a) autorizzazione
per il centro come tale, in quanto media o grande struttura di vendita, che è
richiesta dal suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari
degli esercizi commerciali che vi danno vita, purché associati per la creazione
del centro commerciale; b) autorizzazione o SCIA, a seconda delle
dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro. (6)
5. Nella domanda
per il rilascio delle autorizzazioni di cui commi 3 e 4, l’interessato dichiara:
a) di essere in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 5; b) il settore o i settori
merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio; c)
l’eventuale documentazione richiesta ai sensi del comma 8; d) l’impegno al
rispetto del CCNL.
6. Il comune
adotta le norme sul procedimento concernenti le domande relative alle medie
strutture di vendita, stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta
giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi
accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte
le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione
amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della l. 241/1990 e
s.m. e i.
7. La domanda di autorizzazione per grandi strutture di
vendita è inoltrata al SUAP competente per territorio e alla Regione ed è
esaminata da una conferenza di servizi indetta dalla Regione, composta dai
rappresentanti della Regione, della provincia e del comune competente per
territorio. Le deliberazioni della conferenza di servizi sono adottate a
maggioranza dei componenti e il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al
parere favorevole del rappresentante della Regione. Copia dell’autorizzazione
deve essere trasmessa alla Regione.
8. Le norme sulle procedure di
valutazione delle domande, anche nel caso di domande concorrenti, e sulla
documentazione necessaria alla presentazione, sono contenute nella normativa di
cui all’articolo 3 e sono coordinate con quanto previsto dalle norme sulla
valutazione dell’impatto ambientale.
9. Le procedure di valutazione sono
volte a:
a) garantire la
trasparenza del procedimento e snellezza dell’azione amministrativa e la
partecipazione al procedimento ai sensi della l. 241/1990 e s.m.i.; b)
garantire l’insediamento in aree adeguate dal punto di vista urbanistico e
ambientale; c) garantire la concorrenza tra diverse aree di insediamento al
fine di assicurare la migliore qualità degli insediamenti; d) definire il
termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla richiesta, entro il
quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il
provvedimento di diniego.
10.
L’autorizzazione per le aperture, gli ampliamenti e le trasformazioni per grandi
strutture di vendita è subordinata a obblighi, impegni e condizioni inclusi in
un atto unilaterale d’obbligo nei confronti del comune e della Regione,
sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente, che contiene
l’analitica elencazione degli obblighi, nonché l’impegno del proponente a
contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a
rischio di tenuta della rete distributiva.
11. Su richiesta del soggetto
proponente la conferenza di servizi, in caso di eccezionale e comprovata
necessità, concede, nei limiti di tempo di validità dell’autorizzazione, la
rateizzazione delle somme volte a contribuire alla realizzazione di iniziative
di riqualificazione delle aree a rischio, previa presentazione di regolare
fidejussione.
12. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in
seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni
contermini e le associazioni e organizzazioni di cui all’articolo 3. Ove il
bacino d’utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante,
la conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non
vincolante ai fini del rilascio dell’autorizzazione.
13. La chiusura o
la riduzione di superficie di un esercizio commerciale sono soggetti a
comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio. Nel caso di
grandi strutture di vendita copia della comunicazione deve essere inviata anche
alla Regione.
14. L’attivazione dell’autorizzazione deve essere
effettuata integralmente entro un anno dal rilascio per le medie strutture di
vendita ed entro due anni per le grandi strutture di vendita, salvo proroga in
caso di comprovata necessità. La proroga viene concessa per non più di due volte
dal comune competente per territorio, per le grandi strutture di vendita previa
riunione della conferenza dei servizi di cui al comma 7, secondo le procedure
previste dai provvedimenti attuativi di cui all’articolo 3.
15. Il
cambiamento merceologico dell’esercizio o di parte della sua superficie di
vendita è subordinato:
a) a SCIA, se si
tratta di cambiamento di settore o di merceologia in un esercizio di vicinato,
di un cambiamento merceologico all’interno del settore non alimentare in una
media o grande struttura di vendita. La SCIA necessità di asseverazioni solo per
medie e grandi strutture di vendita. Nel caso di inserimento di una fattispecie
con maggiore carico urbanistico il cambiamento comporta l’adeguamento degli
standard di parcheggio pertinenziale; b) ad autorizzazione, se si tratta di
un cambiamento in medie e grandi strutture di vendita da settore alimentare a
non alimentare o da non alimentare ad alimentare.
16. Nell’ambito
dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 3, possono essere introdotte
semplificazioni ai regimi di cui al comma 15.
(5) La Corte Costituzionale con sentenza n. 236/2016 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale degli artt. 9, comma 4, 13, comma 7, lettere a) e c), 17, commi 3
e 4, e 45 della presente legge.
(6) La Corte Costituzionale con sentenza n. 236/2016 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale degli artt. 9, comma 4, 13, comma 7, lettere a) e c), 17, commi 3
e 4, e 45 della presente legge.
Art. 18Pianificazione
territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali 1. I comuni individuano le aree idonee all’insediamento di strutture commerciali
attraverso i propri strumenti urbanistici, in conformità alle finalità di cui
all’articolo 2, con particolare riferimento al dimensionamento della funzione
commerciale nelle diverse articolazioni previste all’articolo 16.
2.
L’insediamento di grandi strutture di vendita e di medie strutture di vendita di
tipo M3. è consentito solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto
di piani urbanistici attuativi anche al fine di prevedere le opere di
mitigazione ambientale, di miglioramento dell’accessibilità e/o di riduzione
dell’impatto socio economico, ritenute necessarie.
Art. 19Dotazione di aree a parcheggio 1. I comuni, in
sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o nella revisione di
quelli vigenti, provvedono a definire, previa analisi dello stato di fatto e
delle previsioni di nuovi insediamenti commerciali, le dotazioni di aree private
destinate a parcheggio oltre quelli di legge statale.
2. La dotazione di
aree private destinate a parcheggio è stabilita dai provvedimenti di cui
all’articolo 3, tenendo conto della dimensione, del settore merceologico e della
tipologia insediativa nonché delle specificità dei centri storici e delle zone
urbanizzate.
3. I requisiti relativi alle aree destinate a parcheggio
devono sussistere anche a seguito di modifiche della superficie di vendita e del
settore merceologico, a qualunque titolo intervenute. Il venire meno di tali
requisiti determina la revoca dell’autorizzazione commerciale.
4. Al
fine di promuovere l’insediamento di attività commerciali nei centri storici e
nelle zone urbanizzate, i provvedimenti di cui all’articolo 3, dettano
disposizioni particolari per tali aree in merito alla dotazione di parcheggio.
5. Per gli esercizi di vicinato non sono previste dotazioni di aree
private a parcheggio.
Art. 20Correlazione tra
concessione edilizia e autorizzazione commerciale 1. La presentazione della domanda di autorizzazione per medie o grandi strutture
di vendita deve avvenire in maniera coordinata alla richiesta del relativo
titolo edilizio. I provvedimenti di cui all’articolo 3, definiscono le modalità
di coordinamento tra i due procedimenti.
2. Il rilascio del titolo
edilizio avviene in maniera contestuale o successiva al rilascio
dell’autorizzazione commerciale.
3.
L’autorizzazione amministrativa per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento
delle medie e grandi strutture di vendita può essere rilasciata soltanto in
conformità degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e
urbanistica e previa verifica delle condizioni di compatibilità e delle
dotazioni di standard urbanistici in relazione alla tipologia dell’esercizio
insediato o risultante dall’ampliamento.
Art. 21Commercio
all’ingrosso 1. L’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso, ivi compreso quello
relativo ai prodotti alimentari è subordinato esclusivamente al possesso dei
requisiti di onorabilità di cui al all’articolo 71, comma 1, del d.lgs. 59/2010.
2. L’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita
all’ingrosso e al dettaglio è assoggettato al regime abilitativo previsto per
l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti
dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.
3.
Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’attività di
cui al comma 2, la superficie di vendita dell’esercizio viene determinata dalla
somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate
alla vendita all’ingrosso.
TITOLO III VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Art. 22Esercizio dell’attività 1. La vendita
della stampa quotidiana e periodica è subordinata ad autorizzazione rilasciata
dal comune territorialmente competente nel rispetto dei principi e criteri
fissati nei provvedimenti previsti all’articolo 12.
Art. 23Provvedimenti comunali 1. Il comune,
nell’ambito dei provvedimenti di cui all’articolo 12, definisce le modalità di
apertura e trasferimento di sede degli esercizi di vendita della stampa
quotidiana e periodica. In particolare il comune definisce:
a) i criteri ed i
parametri qualitativi per il mantenimento e lo sviluppo della capacità di
servizio della rete distributiva di quotidiani e periodici; b) servizi
aggiuntivi che possono essere erogati dalle rivendite anche in convenzione con i
comuni stessi, nell’ambito dell’accoglienza turistica o dei servizi al
territorio.
Art. 24Esenzione
dall’autorizzazione 1. E’ soggetta alla sola comunicazione al comune competente per territorio:
a) la vendita
nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati,
associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; b) la vendita in
forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che
ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e
religiosa; c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro
redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi; d) la
vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui
al presente titolo III; e) la consegna porta a porta e la vendita in forma
ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti; f) la vendita
di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, ove questa
costituisca un servizio ai clienti; g) la vendita di quotidiani e periodici
all’interno di strutture pubbliche o private, l’accesso alle quali sia soggetto
al pagamento di un titolo di ingresso ovvero di abbonamenti periodici e
riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato
con qualsiasi modalità; h) la vendita di quotidiani e periodici nei centri
polifunzionali di cui all’articolo 13.
Art. 25Modalità di vendita
della stampa 1. La vendita
della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti
modalità:
a) per le testate
poste in vendita deve essere garantito un adeguato spazio espositivo che per gli
esercizi autorizzati in vigenza della presente legge non può essere inferiore a
metri quadrati 25; b) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e
periodica è stabilito dall’editore e non può subire variazioni in relazione ai
punti vendita che effettuano la rivendita; c) le condizioni economiche e le
modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma
di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per tutti i
punti di vendita; d) è vietata l’esposizione al pubblico di giornali,
riviste e di altro materiale a contenuto pornografico; e) gli edicolanti
possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la
vigente normativa; f) nella vendita di quotidiani e periodici, i punti
vendita assicurano parità di trattamento fra le diverse testate; g) gli
edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore
del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di
permanenza in vendita stabilito dall’editore, a compensazione delle successive
anticipazioni al distributore; h) fermi restando gli obblighi previsti per
gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata
fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto
alla domanda da parte del distributore, costituiscono casi di pratica
commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in
materia; i) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti,
contrarie alle disposizioni sono nulle per contrasto con norma imperativa di
legge e non viziano il contratto cui accedono.
Art. 26Diffusione gratuita
della stampa 1. La diffusione manuale e gratuita della stampa quotidiana e periodica è
consentita in zone non adiacenti alle rivendite.
2. L’editore o altro
soggetto giuridico che intende distribuire manualmente e in forma gratuita un
prodotto editoriale proprio o altrui, ne dà comunicazione contestualmente
all’inizio dell’attività,all’Amministrazione comunale territorialmente
competente.
TITOLO IV COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
CAPO I Norme generali
Art. 27Definizioni e tipologia delle autorizzazioni 1. Per quanto
riguarda il commercio su aree pubbliche si intendono per:
a) aree pubbliche:
le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di
pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso
pubblico; b) commercio su aree pubbliche: le attività di vendita di merci al
dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree
pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali
il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; c)
posteggio: la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la
disponibilità che viene data in concessione all’operatore autorizzato
all’esercizio dell’attività commerciale; d) concessione di posteggio:l’atto
comunale che consente l’utilizzo di un posteggio nell’ambito di un mercato o di
una fiera; e) mercato: l’area pubblica o privata della quale il comune abbia
la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata
all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del
mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di
alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi; f) mercato
straordinario: l’edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi
e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
g) fiera: la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni
stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la
disponibilità di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree
pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; h)
fiera straordinaria: la fiera realizzata eccezionalmente in occasione di eventi
non ricorrenti; i) presenza in un mercato: il numero delle volte che
l’operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia
potuto o meno svolgere l’attività; j) presenze effettive in una fiera: il
numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività.
2. Il commercio
sulle aree pubbliche può essere esercitato:
a) su posteggi
dati in concessione: tipo A; b) in forma itinerante: tipo B.
3. In caso di
assenza del titolare del titolo abilitativo, l’esercizio dell’attività è
consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che siano in
possesso di atto di delega, attestante il rapporto con l’impresa da poter
esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo.
Art. 28Caratteristiche e articolazione merceologica delle manifestazioni 1. I comuni possono prevedere l’articolazione merceologica dei posteggi delle
fiere e dei mercati, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate
categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell’autorizzazione,
nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il 60 per cento
dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti
affini.
2. Al fine di consentire, nell’ambito dell’Osservatorio
regionale del commercio, un monitoraggio sull’andamento del commercio su aree
pubbliche, la ripartizione merceologica dei posteggi di cui al comma 1 è
effettuata con riferimento alle categorie di prodotti indicate nell’allegato A.
3. Al fine di promuovere o valorizzare specifiche tradizioni, produzioni
locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore
storico o artistico, i comuni possono istituire fiere promozionali con la
partecipazione degli operatori su aree pubbliche e alle quali possono
partecipare anche altri soggetti purché iscritti nel Registro delle imprese o
all’Albo artigiani previsto dalla l.r.
24/2013.
4. Le disposizioni di cui al titolo IV non si applicano
alle grandi manifestazioni fieristiche aventi preminenti finalità di promozione
su vasta scala e sviluppo di interi comparti e settori economici, alle quali
detta qualifica sia espressamente riconosciuta e che risultino inserite nel
calendario annuale delle manifestazioni.
Art. 29Autorizzazione
all’esercizio dell’attività con posteggio (tipo A) 1. L’esercizio del
commercio su aree pubbliche mediante l’uso di posteggio è soggetta ad
autorizzazione rilasciata dal comune dove è ubicato il posteggio. Ciascun
singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2.
L’autorizzazione è rilasciata a persone fisiche, a società di capitali, di
persone o cooperative regolarmente costituite e in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 5. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate
direttamente a queste.
3. Il rilascio dell’autorizzazione comporta il
contestuale rilascio della concessione del posteggio. La durata della
concessione è di dodici anni. La Regione nell’ambito dei provvedimenti di cui
all’articolo 3 individua le tipologie di posteggio che possono avere una durata
delle concessioni minore, ma comunque non inferiore ai sette anni.
4.
L’autorizzazione di tipo A, oltre all’esercizio dell’attività con uso di
posteggio, consente la partecipazione alle fiere e la vendita in forma
itinerante nel territorio nazionale.
5. Nello stesso mercato un medesimo
soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di due
autorizzazioni nel medesimo settore merceologico. Se il numero delle
autorizzazioni del mercato è superiore a cento, il numero di autorizzazioni è
elevato a tre. Sono fatti salvi, fino alla scadenza della concessione, le
autorizzazioni in essere. La Regione individua con le modalità di cui
all’articolo 3, le modalità di gestione del regime transitorio.
6. È
ammesso in capo a uno stesso soggetto, il rilascio di più autorizzazioni di tipo
A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.
7. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché
dei limiti di carattere merceologico disposti dai comuni, l’operatore ha facoltà
di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua
autorizzazione.
Art. 30Procedura di
rilascio delle autorizzazioni di tipo A 1. Le domande di
rilascio dell’autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio
all’interno di mercati e fiere incluse nella programmazione comunale di settore
sono inoltrate al comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle
indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l’indicazione dei
posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di
carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, i comuni fanno
pervenire i propri bandi al Servizio regionale competente che provvede all’esame
e alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro i
successivi trenta giorni.
3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni
possono essere inoltrate ai comuni a partire dalla data di pubblicazione dei
bandi sul Bollettino ufficiale e devono pervenire ai comuni nel termine massimo
dei successivi sessanta giorni. Le domande eventualmente pervenute ai comuni
fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in
futuro. L’esito dell’istanza è comunicato agli interessati nel termine non
superiore a novanta giorni, a tal fine fissato dai comuni e decorso il quale la
stessa istanza deve considerarsi accolta.
4. Il comune esamina le
domande regolarmente pervenute e rilascia l’autorizzazione e la contestuale
concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria
formulata, tenendo conto nell’ordine, dei seguenti criteri:
a) maggiore
professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del
commercio su aree pubbliche con riferimento all’anzianità di esercizio, ivi
compresa quella acquisita nel posteggio oggetto del bando. L’anzianità di
impresa è comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva al registro delle
imprese dal soggetto titolare dell’impresa al momento della partecipazione alla
selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato
nella titolarità del posteggio medesimo; b) l’assunzione di impegni da parte
del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio erogato con le
condizioni poste dal comune in relazione alla tutela del territorio nei centri
storici o in altre aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico
o ambientale. Tali impegni possono prevedere condizioni particolari nelle
merceologie commercializzate o nelle strutture utilizzate; c) in caso di
parità fra gli operatori valgono i criteri di priorità fissati dal comune negli
strumenti di programmazione previsti all’articolo 12.
5. La ripartizione
per merceologia dei posteggi nelle fiere e nei mercati può essere disposta
esclusivamente dai provvedimenti di cui all’articolo 12.
6. Qualora il
comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in
relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell’istanza specificano
uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo
ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il comune redige distinte
graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che,
in ciascuna di esse, risultino averne diritto.
7. Nel caso di
soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno
priorità assoluta nell’assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili,
quale che sia la merceologia trattata.
8. Sono escluse dall’applicazione
della procedura di cui al presente articolo e rilasciate dai comuni, secondo
propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative
ai:
a) produttori
agricoli; b) soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio
equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.
Art. 31Esercizio
dell’attività in forma itinerante di tipo B 1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a SCIA da
presentarsi al SUAP del comune in cui il richiedente inizia l’attività.
2. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 5; b) il settore o i settori
merceologici; c) l’impegno al rispetto del CCNL.
3. La SCIA di cui
al comma 1, abilita:
a) all’esercizio
del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale; b)
all’esercizio del commercio nell’ambito delle fiere; c) all’esercizio del
commercio nell’ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o
provvisoriamente non occupati; d) alla vendita a domicilio, come definita
all’articolo 4.
4. L’esercizio del
commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo
necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare la merce sul
terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico
sanitarie.
5. L’esercizio del commercio in forma itinerante può essere
interdetto solo in aree previamente determinate dal comune nell’ambito del
documento di cui all’articolo 12, comma 4, lettera d) e per motivi di tutela del
patrimonio storico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione
stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale
rispetto all’arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse.
6.
I singoli comuni, anche mediante accordi con altri comuni, possono individuare
appositi percorsi e aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è
sottoposta a vincoli temporali, o a determinate condizioni o in particolari
orari.
CAPO II Programmazione del commercio su aree pubbliche
Art. 32Criteri generali 1. Attraverso il
documento di cui all’articolo 12, il comune può istituire nuovi mercati e fiere
ovvero provvedere alla loro modifica e soppressione dopo aver prioritariamente
valutato:
a) il riordino, la
riqualificazione, il potenziamento e l’ammodernamento di mercati e fiere già
esistenti compreso il loro ampliamento dimensionale, in presenza di idonee aree;
b) l’aumento, ove è possibile, della frequenza di svolgimento delle fiere e
mercati, promuovendo, in particolare, anche la creazione di mercati giornalieri.
2. In deroga al
disposto del comma 1, l’istituzione di nuovi mercati è senz’altro ammessa:
a) nei
comuni del tutto privi di mercato; b) nelle maggiori frazioni e nuclei
abitati dei comuni, con almeno mille abitanti, privi di mercato.
Art. 33Istituzione di nuovi mercati e fiere 1. Ai fini
dell’individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, i
comuni tengono conto:
a) delle
previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a
vocazione turistica; b) dell’esigenza di riequilibrio dell’offerta del
commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio, promuovendo in
particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino
la necessità di mobilità degli utenti; c) delle esigenze di tutela e
valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;
d) delle esigenze di sicurezza stradale, con particolare riguardo alla
facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori,
favorendo il decongestionamento delle aree problematiche; e) delle dotazioni
di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi
e fermate di autolinee; f) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e
della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché
della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici in proporzione al
numero dei posteggi e all’afflusso dell’utenza; g) degli spazi a
disposizione, in relazione all’obiettivo di conseguire la dimensione di metri
quadrati 32 per posteggio.
2. La
scelta del giorno o della data di svolgimento di nuove fiere e mercati è
effettuata evitando sovrapposizioni con le iniziative dei Comuni contermini.
3. Per l’istituzione di fiere promozionali, in relazione al presumibile
maggiore afflusso dei consumatori, deve tenersi particolare conto delle
condizioni di accesso e della presenza di parcheggi.
4. I comuni possono
istituire fiere o mercati specializzati.
5. La Regione nell’ambito dei
provvedimenti e con le modalità previste all’articolo 3, definisce i criteri di
rilascio delle concessioni per mercati e le fiere di nuova istituzione.
Art. 34Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati e
delle fiere 1. La variazione della giornata del mercato, la soppressione definitiva di
mercati o fiere può essere disposta dai comuni in presenza delle seguenti
condizioni:
a) numero
troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità e
attrattività verificatasi con la decadenza del 70 per cento delle concessioni
esistenti; b) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non
altrimenti eliminabili.
2. Il
comune può disporre lo spostamento definitivo dei mercati e delle fiere o la
loro sostituzione con altri mercati o fiere di maggiore o minore numero di
posteggi, contestualmente istituiti, esclusivamente nell’ambito dei
provvedimenti di cui all’articolo 12. In tale evenienza, l’assegnazione dei
nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti nei mercati,
con scelta effettuata sulla base dei criteri di cui all’articolo 30, comma 4, e
senza necessità di esperimento della procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 del
medesimo articolo 30.
3. Il disposto del comma 2, non si applica al
trasferimento temporaneo di mercati.
4. La scelta delle aree per il
trasferimento di fiere e mercati è effettuata sulla base dei criteri di cui
all’articolo 12, tenuto conto dell’opportunità di favorire la graduale
riorganizzazione in aree attrezzate delle manifestazioni che si svolgono su vie
e piazze.
5. Lo spostamento di mercati che si svolgono in area urbana è
disposto preferibilmente in aree mercatali attrezzate, sempre ricadenti in area
urbana.
6. Qualora nell’ambito di un mercato venga a crearsi
disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il comune, avendo
garantito nelle forme più idonee, adeguata informazione agli operatori in esso
presenti, accoglie eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel
rispetto dei criteri di priorità di cui all’articolo 30, comma 4.
7. Per
la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi
particolare rilievo promozionale o turistico, i comuni possono stipulare
convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni
pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali,
consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, anche prevedenti
l’affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso
l’esclusiva competenza del comune per la ricezione delle istanze di
partecipazione e la definizione delle graduatorie.
8. Per favorire la
valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati con almeno trenta
posteggi devono prevedersi, ove non esistenti, almeno due ulteriori posteggi
destinati alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza
regionale o di artigianato tipico pugliese.
CAPO III Norme per l’esercizio dell’attività
Art. 35Concessioni
temporanee di posteggio 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle fiere non previste
negli strumenti di programmazione comunale, alle fiere straordinarie,
promozionali e ai soggetti alle stesse ammessi.
2. Il comune per le
manifestazioni di cui al comma 1, rilascia concessioni temporanee di posteggio
agli operatori autorizzati all’esercizio del commercio su aree pubbliche nonché,
nel caso di fiere promozionali a coloro che sono iscritti al registro delle
imprese. Le predette concessioni sono valide soltanto per i giorni in cui hanno
luogo tali manifestazioni.
3. Coloro che intendono partecipare alle
manifestazioni di cui al comma 1, devono far pervenire al comune ove le stesse
si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di
concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione,
indicando gli estremi del titolo con il quale s’intende partecipare e la
merceologia principale trattata.
4. I comuni, decorso il termine per
l’inoltro delle istanze, redigono la graduatoria degli aventi diritto, tenuto
conto di criteri analoghi a quelli previsti all’articolo 30 per le
autorizzazioni di tipo A.
5. Qualora il comune abbia fatto uso della
facoltà di ripartizione dei posteggi per merceologia è redatta una distinta
graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato.
6. La
graduatoria è affissa all’albo comunale almeno quattordici giorni prima della
data fissata per lo svolgimento della fiera.
Art. 36Assegnazione temporanea di posteggi 1. L’assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di
assegnazione nei mercati è effettuata dal comune, di volta in volta, tenendo
conto della maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al
numero di volte che l’operatore si è presentato entro l’orario d’inizio previsto
e dei criteri di cui all’articolo 30, comma 4, indipendentemente dai prodotti
trattati.
2. L’assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai
soggetti di cui all’articolo 30, comma 8, avviene, in primo luogo, a favore
delle medesime categorie di soggetti.
3. Non si fa luogo ad assegnazione
temporanea nel caso di posteggi occupati da box ed altre strutture fisse.
4. L’assegnazione nelle fiere di cui all’articolo 35 dei posteggi
rimasti liberi, decorsa un’ora dall’orario stabilito per il loro inizio, è
effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, sulla base, nell’ordine,
dei seguenti criteri:
a)
inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione, non
sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l’ordine di graduatoria; b)
inserimento degli altri operatori presenti, secondo i criteri di cui al comma 1.
Art. 37Esercizio
del commercio su aree particolari 1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche lungo il lido del mare e la
spiaggia, nelle rade e nei porti, è consentito ai titolari di autorizzazione per
il commercio su aree pubbliche solo previo permesso dell’autorità marittima
competente e alle condizioni da essa previste.
2. Senza permesso del
soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli
aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
3. Il permesso di cui al
comma 1, deve risultare da atto scritto datato e sottoscritto dal soggetto
autorizzante.
4. Qualora
uno o più soggetti mettano a disposizione del comune un’area privata, attrezzata
o meno, coperta o scoperta, per l’esercizio dell’attività di commercio su aree
pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere e
mercati. Coloro che cedono la disponibilità dell’area possono subordinare la sua
utilizzazione all’ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore
proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con
il comune. Il comune può accogliere la richiesta previa verifica dell’idoneità
dell’area e delle altre condizioni generalidi cui alla presente legge.
TITOLO V ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Art. 38Tipologia
degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da
un’unica tipologia che comprende la somministrazione di bevande alcoliche di
qualsiasi gradazione.
2. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno
facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell’attività.
Art. 39Apertura,
ampliamento e trasferimento degli esercizi 1. I comuni, nell’ambito degli strumenti di cui all’articolo 12, individuano le
aree in cui l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della
superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di
interesse generale. Negli altri casi l’apertura, l’ampliamento e il
trasferimento di un’attività di somministrazione è soggetta a SCIA.
2. È
fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di
alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni
e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di
inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici,
nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora
trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.
3. In caso
di esercizi soggetti ad autorizzazione, il rispetto delle disposizioni di cui al
comma 2, è richiesto ai fini dell’esercizio dell’attività che rimane precluso in
assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell’autorizzazione. Entro
centottanta giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga in
caso di comprovata necessità, e comunque prima di dare inizio all’attività di
somministrazione, il titolare deve porsi in regola con quanto previsto al comma
2. Il comune accerta l’adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto
di ampliamento o di modifiche strutturali. E’ fatta salva la possibilità per il
comune di prevedere l’obbligo del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5,
al momento del rilascio dell’autorizzazione.
4. Nella SCIA di cui al
comma 1, il soggetto interessato dichiara:
a) di
essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5; b) il rispetto di
quanto previsto al comma 2 del presente articolo; c) l’ubicazione e la
superficie di somministrazione dell’esercizio; d) l’impegno al rispetto del
CCNL; e) la tipologia di attività di somministrazione: bar, ristorante,
attività di trattenimento.
Art. 40Attività non soggette ad autorizzazione 1. Sono
comunque soggette a SCIA, e non ad autorizzazione, le attività di
somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
a) negli
esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi;
b) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento
e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti
balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in
tutti i casi in cui l’attività di somministrazione è esercitata all’interno di
strutture di servizio ed è in ogni caso a esse funzionalmente e logisticamente
collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia
riservata una superficie maggiore rispetto a quella in cui è svolta l’attività
cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di
spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e
compagnia; c) negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio
delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nelle
stazioni dei mezzi di trasporto pubblico (ferroviarie, marittime, aeroportuali,
autostazioni) e sui mezzi di trasporto pubblico; d) negli esercizi posti
nell’ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti; e) nelle
mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a
carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal
Ministero dell’interno e nelle altre attività di somministrazione non aperte al
pubblico individuate dai comuni; f) le attività svolte direttamente, nei
limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case
di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo,
caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture d’accoglienza per
immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno; g)
nei centri polifunzionali di cui all’articolo 13; h) nelle attività svolte
in forma temporanea di cui all’articolo 41; i) al domicilio del consumatore.
2. I
contenuti della SCIA sono quelli previsti all’articolo 39, comma 4.
Art. 41Attività di somministrazione stagionale e temporanea 1. I
comuni stabiliscono le condizioni per l’eserciziodell’attività di
somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l’attività svolta per
uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori
a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare.
2. In occasione di
fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l’attività
temporanea di somministrazione è soggetta a SCIA presentata nel comune in cui
l’attività si svolge. Essa può essere svolta soltanto per il periodo di
svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si
riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui
all’articolo 5, se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti,
incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.
3. Per l’esercizio dell’attività di somministrazione di cui al comma 2,
si osservano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 2, con esclusione di
quelle relative alla destinazione d’uso dei locali e degli edifici.
4.
Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma
temporanea, nell’ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico,
solidaristico, sociale o politico, non sono richiesti i requisiti di cui
all’articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010, nonché il rispetto delle norme
igienico-sanitarie e in materia di sicurezza.
5. Le attività di
somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quindici
giorni anche non consecutivi.
Art. 42Esercizio di attività accessorie
TITOLO VI RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI
CAPO I Disposizioni generali
Art. 43Definizioni 1. Ai fini dell’applicazione della legge e dei regolamenti si intendono per:
a) carburanti: le
benzine, i gasoli, anche miscelati con i biocarburanti secondo specifiche del
CEN (Comitato europeo di normazione), il gas di petrolio liquefatto (GPL) per
autotrazione, il gas metano per autotrazione, l’idrogeno, le miscele di
metano-idrogeno, gli altri carburanti originati da fonti energetiche rinnovabili
e tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio; b) distributore:
l’insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal
serbatoio dell’impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i
volumi o la quantità trasferiti, ed è composto da:
1) una o più pompe
o altro sistema di adduzione; 2) uno o più contatori o misuratori; 3)
una o più pistole o valvole di intercettazione; 4) le tubazioni che li
connettono;
c) impianto di
distribuzione dei carburanti per autotrazione: il complesso commerciale unitario
costituito da uno o più distributori e dai carburanti erogabili, con le relative
attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale
ordinaria e lungo le autostrade; d) self-service pre-pagamento: il complesso
di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per
l’erogazione automatica del carburante di cui l’utente si serve direttamente con
pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l’assistenza di
apposito personale; e) self-service post-pagamento: il complesso di
apparecchiature per l’erogazione automatica del carburante usato direttamente
dall’utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante
nelle mani di personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando
dell’erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;
f) accettatore di carta di credito: l’apparecchio per il pagamento
dell’importo relativo all’erogazione dei carburanti mediante carta di credito;
g) impianto di distribuzione di carburante per unità da diporto e avio a uso
pubblico: l’impianto ubicato all’interno delle aree portuali e aeroportuali,
destinato all’esclusivo rifornimento delle unità da diporto e degli aeromobili;
h) impianto di distribuzione di carburante schiavi accise per motovela e
motopesca: l’impianto ubicato all’interno delle aree portuali, destinato
all’esclusivo rifornimento di coloro che usufruiscono del gasolio a tassazione
agevolata; i) impianto a uso privato: l’impianto ubicato all’interno di aree
di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti,
cantieri, magazzini e depositi, destinato all’esclusivo rifornimento degli
automezzi dei soggetti che ivi esercitano l’attività. Tale impianto può erogare
gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oli lubrificanti in confezioni
regolamentari. L’erogazione del carburante avviene con apparecchiature
automatiche, per aspirazione, a caduta o con qualsiasi mezzo non automatico
comunque provvisto di un sistema di misurazione dell’erogato in litri o altra
unità di misura; j) superficie totale (ST): l’area occupata dall’impianto di
distribuzione dei carburanti per autotrazione; k) superficie coperta (SC):
la proiezione orizzontale delle superfici lorde dei fabbricati fuori terra;
l) indice di copertura: il rapporto tra SC e ST, con esclusione della SC
dalle pensiline poste a protezione dei distributori; m) altezza massima: la
massima tra le altezze delle diverse parti del prospetto in cui può essere
scomposto l’edificio, misurata dalla linea di terra a terreno sistemato alla
linea di copertura.
Art. 44Esercizio delle funzioni da parte dei comuni 1. I comuni
esercitano le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle
autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio per i nuovi impianti, nel
rispetto del titolo VI e di quanto previsto dai provvedimenti di cui
all’articolo 3.
2. Il SUAP è competente alla procedura per il rilascio
del provvedimento autorizzativo unico (PAU) che deve essere inviato in copia al
Servizio regionale competente.
3. I comuni, entro quindici anni dalla
data di autorizzazione o dalla precedente verifica, accertano l’idoneità tecnica
degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.
Art. 45Tipologie e
attività commerciali integrative (•) 1. Al fine del miglioramento delle condizioni ambientali attraverso la
promozione della diffusione dei carburanti ecocompatibili, tutti i nuovi
impianti devono essere dotati almeno di un prodotto eco-compatibile GPL o
metano, a condizione che non vi siano ostacoli tecnici o oneri economici
eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo, come definiti nei
provvedimenti di cui all’articolo 3.
2. Tutti gli impianti devono essere
dotati dell’apparecchiatura self-service pre-pagamento.
3. I nuovi
impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono inoltre essere dotati,
oltre che di autonomi servizi all’automobile e all’automobilista, autolavaggio,
auto parking, officine, anche di autonome attività commerciali integrative su
superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato, di
attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di
rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e
periodica. L’esercizio delle rivendite di tabacco è subordinato al rispetto
delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di
tali attività presso impianti di distribuzione dei carburanti.
4. I
provvedimenti di cui all’articolo 3, possono prevedere ulteriori specificazioni
in ordine alle attrezzature dell’area di rifornimento, alla dotazione di
pensiline di copertura con sistemi idonei all’efficienza energetica e
all’utilizzo delle fonti rinnovabili, alla presenza di adeguati servizi
igienico-sanitari per gli utenti anche in condizioni di disabilità, di locali
necessari al ricovero del gestore, di sistemi di sicurezza pubblica
(videosorveglianza), nonché di aree a parcheggio per gli autoveicoli.
(•) La Corte Costituzionale con sentenza n. 236/2016 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale degli artt. 9, comma 4, 13, comma 7, lettere a) e c), 17, commi 3
e 4, e 45 della presente legge.
Art. 46Modifica e
ristrutturazione degli impianti 1. Costituisce
modifica all’impianto:
a) la variazione
del numero di colonnine; b) la sostituzione di distributori con altri a
erogazione doppia o multipla; c) l’aggiunta di prodotti non erogati con
installazione di nuove attrezzature; d) il cambio di destinazione dei
serbatoi e/o delle colonnine erogatrici; e) la variazione del numero e/o
della capacità di stoccaggio dei serbatoi; f) la ristrutturazione
comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive
dell’impianto; g) l’installazione di dispositivi self-service
post-pagamento; h) l’installazione di dispositivi self-service
pre-pagamento; i) la detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli
lubrificanti; j) la trasformazione delle modalità di rifornimento
dell’impianto di metano autotrazione da carro bombolaio a stazione di vendita
alimentata da metanodotto o viceversa.
2. Le modifiche
sono realizzate nel rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine
agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio,
urbanistici, di tutela dei beni storici e artistici, con le modalità previste
dai provvedimenti di cui all’articolo 3.
3. La detenzione e/o aumento
degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli
altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non
costituisce modifica all’impianto ma ne deve essere data comunicazione, ai fini
conoscitivi al comune, al Comando provinciale dei VV.F. e all’Ufficio delle
Dogane.
CAPO II Impianti autostradali, a uso privato, marini e di pubblica utilità
Art. 47Impianti
autostradali 1. Le funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione carburanti
lungo le autostrade e i raccordi autostradali sono di competenza della Regione.
Le relative concessioni sono rilasciate dalla Regione, nel quadro della
programmazione territoriale regionale, come definite all’articolo 3.
Art. 48Impianti di
distribuzione a uso privato e contenitori-distributori rimuovibili
1. L’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione carburanti per uso
autotrazione a uso privato sono autorizzati, esclusivamente per il rifornimento
di automezzi, mezzi da lavoro, di proprietà delle imprese produttive o di
servizi, a eccezione di quelli appartenenti ad amministrazioni dello Stato,
ubicati all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, nel rispetto
delle prescrizioni disposte dalla presente legge e dei criteri e parametri
definiti nei provvedimenti di cui all’articolo 3.
2. Sono individuati ed
autorizzati come impianti a uso privato anche quelli utilizzati dalle imprese
per il rifornimento di automotrici ferroviarie, di autovetture impiegate per
l’attività di autonoleggio e di veicoli alimentati a metano appartenenti a
flotte aziendali e impiegati per servizi di pubblica utilità.
3.
L’installazione ed esercizio di contenitori-distributori rimovibili a uso
privato per liquidi di categoria “C”, di cui ai decreti del Ministro
dell’interno 19 marzo 1990, n. 199000 (Norme per il rifornimento di carburanti,
a mezzo contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende
agricole, cave e cantieri) e 12 settembre 2003, n. 11849 (Approvazione della
regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di
depositi di gasolio per autotrazione a uso privato, di capacità geometrica non
superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di
automezzi destinati all’attività di autotrasporto), nel rispetto del regolamento
recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, inerenti il rifornimento di macchine e automezzi
all’interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di
cantieri stradali, ferroviari, edili e per il rifornimento di automezzi
destinati all’attività di autotrasporto, è soggetta ad apposita SCIA al comune
competente per territorio. L’utilizzo degli stessi non necessita di collaudo.
Art. 49Impianti marini 1. Gli impianti utilizzati esclusivamente per il rifornimento di unità da
diporto o per buncheraggio navi e motopesca sono autorizzati dal comune alle
medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti di
distribuzione sulla rete stradale in deroga ai requisiti di cui all’articolo 45.
2. Gli impianti sono adibiti all’esclusivo rifornimento delle unità da
diporto e devono essere ubicati in posizione tale da non consentire il
rifornimento ai veicoli stradali.
Art. 50Autorizzazione al
prelievo di carburanti 1. Gli operatori economici e gli altri utenti che hanno necessità di rifornire i
propri mezzi direttamente sul posto di lavoro devono essere in possesso
dell’autorizzazione di durata annuale, rinnovabile, rilasciata dal comune in cui
operano.
2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla
dichiarazione da parte del richiedente del numero e identificazione dei mezzi da
rifornire, degli impianti stradali da utilizzare per il rifornimento e
all’utilizzo di regolamentari contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza.
Art. 51Impianti di pubblica utilità in aree svantaggiate 1. Sono ritenuti di pubblica utilità:
a) l’impianto
ubicato in un comune montano, frazione o altra località la cui distanza da altri
impianti è tale da compromettere il servizio di erogazione della distribuzione
dei carburanti per uso autotrazione; b) l’impianto che costituisce l’unico
punto di rifornimento esistente nel comune.
2. II comune, per
esigenze di pubblica utilità e per il tempo strettamente necessario alla
realizzazione di un nuovo impianto, può autorizzare la prosecuzione
dell’attività di un impianto ricadente nella fattispecie di cui al comma 1,
anche se lo stesso risulta incompatibile.
CAPO III Collaudo stato di conservazione, vigilanza e controllo
Art. 52Collaudo
1. I nuovi
impianti e quelli totalmente ristrutturati non possono essere posti in esercizio
prima dell’effettuazione del collaudo da parte dell’apposita commissione
comunale. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.
2. Il collaudo è predisposto dal comune competente mediante costituzione
di una commissione composta da due rappresentanti del comune con funzioni di
presidente e segretario, da un funzionario regionale della struttura competente
in materia di carburanti, da un rappresentante del Comando provinciale VVF,
dell’Ufficio delle Dogane e può essere integrata con un rappresentante della ASL
e dell’ente proprietario della strada, competenti per territorio.
3. Ai
singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese
forfettario il cui importo è stabilito dai provvedimenti di cui all’articolo 3.
Le spese di collaudo sono a carico della ditta richiedente.
Art. 53Impianto ed
esercizio provvisorio 1. Il comune su richiesta del titolare, può rilasciare l’autorizzazione
all’esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni,
secondo i criteri e le modalità stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo
3.
Art. 54 Termine per
ultimazione dei lavori 1. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti, devono essere ultimati entro
il termine massimo di due anni dal rilascio dell’autorizzazione.
2. Il
termine di cui al comma 1, in presenza di comprovata e documentata necessità,
può essere prorogato per ulteriori mesi dodici, ovvero, in caso di documentata
causa di forza maggiore, per tutta la durata dell’impedimento.
3. Entro
il termine di ultimazione dei lavori deve essere presentata la domanda di
collaudo al comune competente.
Art. 55Stato di
conservazione degli impianti 1. Per assicurare e garantire la continuità e regolarità del servizio di
distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, le attrezzature
degli impianti devono essere mantenute in perfetto stato di efficienza e di
conservazione anche ai fini dell’estetica e del decoro.
Art. 56Vigilanza e
controllo 1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è esercitata dai comuni,
nonché da funzionari della struttura regionale competente in materia di
carburanti. I titolari delle autorizzazioni e i gestori devono consentire agli
stessi, il libero accesso agli impianti fornendo le informazioni del caso e la
necessaria documentazione.
2. La Regione, in caso di mancato rispetto o
violazione dei termini previsti per l’esercizio delle funzioni amministrative di
cui alla presente legge, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al
comma 1, può diffidare i comuni ad adottare i provvedimenti idonei ad assicurare
il rispetto dei termini e delle norme violate.
3. Restano fermi i
controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e
incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale
demandati alle amministrazioni competenti.
TITOLO VII FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO
Art. 57Spacci interni 1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o
privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli
privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore
di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita SCIA al comune
competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al
pubblico che non abbiano accesso dalla pubblica via.
2. Nella SCIA sono
dichiarati la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 5, la persona
preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di
idoneità dei locali, il settore merceologico, l’ubicazione e la superficie di
vendita.
Art. 58Apparecchi automatici 1. La vendita dei
prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita
SCIA al comune competente per territorio.
2. Nella SCIA sono dichiarati
la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, il settore
merceologico e l’ubicazione, nonché, se l’apparecchio automatico viene
installato sulle aree pubbliche, l’osservanza delle norme sull’occupazione del
suolo pubblico.
3. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata
in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime
disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita.
4. La
SCIA di cui al comma 1, è obbligatoria nel caso di inizio attività e prima
installazione di apparecchi nel comune. In caso di intervenute variazioni, il
titolare dell’attività, entro sei mesi dalle stesse, invia al comune un
prospetto aggiornato degli impianti installati con indicazione delle ubicazioni
e dei settori merceologici.
5. L’installazione di distributori
automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali
esclusivamente adibiti a tale attività e all’uopo attrezzati è soggetta alle
disposizioni concernenti l’autorizzazione degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande.
6. È vietata la somministrazione di bevande
alcoliche di qualsiasi gradazione.
Art. 59Vendita per
corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione 1. La vendita al
dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di
comunicazione e commercio elettronico è soggetta a previa SCIA al comune nel
quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di
specifica richiesta. È consentito l’invio di campioni di prodotti o di omaggi,
senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella SCIA di cui al comma
1, è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5
e il settore merceologico di attività.
4. Nei casi in cui le operazioni
di vendita siano effettuate tramite televisione, l’emittente televisiva accerta,
prima di metterle in onda, che il titolare dell’attività sia in possesso dei
requisiti prescritti dalla presente legge per l’esercizio della vendita al
dettaglio. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la
denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di
iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita IVA. Agli organi
di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del
venditore.
5. Le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo
della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6.
Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in
possesso della licenza prevista dall’articolo 115 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui all’articolo 59 si applicano altresì le
disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice di
consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).
Art. 60Vendite effettuate
presso il domicilio dei consumatori 1. La vendita al
dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei
consumatori è soggetta a previa SCIA al comune nel quale l’impresa ha la
residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società.
2. Nella
SCIA sono dichiarati la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 5 ed il
settore merceologico di attività.
3. L’impresa che intende avvalersi di
incaricati per l’esercizio dell’attività, ne comunica l’elenco all’autorità di
pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e
risponde agli effetti civili dell’attività dei medesimi. Gli incaricati devono
essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5.
4. L’impresa di
cui al comma 1, rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate,
che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti.
5. Il
tesserino di riconoscimento di cui al comma 4, deve essere numerato e aggiornato
annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell’incaricato,
l’indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell’attività
dell’impresa, nonché del nome del responsabile dell’impresa stessa e la firma di
quest’ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di
vendita.
6. Le disposizioni concernenti gli incaricati, si applicano
anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate
dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
7. Il
tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4 e 5, è obbligatorio anche per
l’imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal
presente articolo.
8. Alle vendite di cui al presente articolo, si
applicano altresì le disposizioni di cui al d.lgs. 206/2005.
9.
L’esibizione o illustrazione di cataloghi e l’effettuazione di qualsiasi altra
forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore, cosi come
definito all’articolo 4, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e
sul tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4, 5, 6 e 8.
TITOLO VIII Sanzioni e norme finali
Art. 61Sanzioni 1. La competenza per le violazioni di cui alla presente legge è del comune nel
quale hanno avuto luogo. Allo stesso comune pervengono i proventi derivanti dai
pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze di ingiunzioni di pagamento.
2. Il comune è competente alla vigilanza e al provvedimento
sanzionatorio di cui all’articolo 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
(Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno
1931-IX, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).
3. Chiunque
eserciti l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa, le forme speciali
di vendita, le vendite straordinarie e promozionali, l’attività di vendita della
stampa quotidiana e periodica, di somministrazione di alimenti e bevande, la
distribuzione di carburanti e di commercio su aree pubbliche senza
autorizzazione o altro titolo abilitativo previsto, ovvero senza i requisiti di
cui all’articolo 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro duemilacinquecento a euro 15 mila e alla chiusura immediata
dell’esercizio.
4. Nel caso di operatori su aree pubbliche la chiusura è
integrata dal sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla
successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi usati dai sanzionati,
ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5. Per i distributori di carburante a uso pubblico, il comune dispone
inoltre la rimozione delle attrezzature e il ripristino dei luoghi con spese a
carico dei trasgressori.
6. Le violazioni alle prescrizioni della
presente legge, diverse da quelle considerate ai commi 3, 4 e 5, sono punite con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro
3 mila.
7. In caso di particolare gravità o di recidiva, la competente
autorità comunale dispone, altresì, la sospensione dell’attività di vendita per
un periodo non inferiore a tre e non superiore a venti giorni lavorativi. La
recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due
volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante
oblazione.
8. Le attività di somministrazione di cui all’articolo 38,
possono essere sospese anche quando venga meno la sorvegliabilità dei locali.
L’attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a
novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata
necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l’attività,
ripristinati i requisiti mancanti.
9. L’attività è
sospesa fino a tre giorni, nel caso in cui l’esercente non rispetti gli orari e
le indicazioni operative decise dai comuni per la tutela degli abitati delle
aree limitrofe.
10. Per accertati motivi di pubblico interesse o per
evidenti ragioni di sicurezza, il comune può disporre la sospensione
dell’impianto di distribuzione di carburanti su strada.
11. Qualora le
fattispecie di cui ai commi 3 e 7, avvengano in un esercizio di
somministrazione, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 17 ter
e 17 quater del r.d. 773/1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Art. 62Sospensione,
decadenza e revoca delle autorizzazioni 1. Il titolare può sospendere volontariamente la propria autorizzazione dandone
comunicazione al comune, fino al periodo massimo di un anno, salvo proroga del
termine in caso di comprovata necessità e motivata richiesta dell’interessato.
2. I titolari degli impianti di distribuzione di carburanti su area
autostradale non possono sospendere l’attività dell’esercizio.
3.
L’autorizzazione è revocata:
a) qualora il
titolare:
1. chiuda
volontariamente l’attività; 2. non avvii l’attività entro sei mesi dalla
data del rilascio dell’autorizzazione; periodo esteso a un anno per le medie
strutture di vendita e due anni per le grandi strutture di vendita; 3. non
osservi i provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione o non ripristini i
requisiti mancanti nei termini previsti; 4. sospenda l’attività per un
periodo superiore al massimo previsto al comma 1; 5. in possesso di
autorizzazione su aree pubbliche di tipo A, non utilizzi il posteggio assegnato
all’interno di una fiera per due manifestazioni consecutive, fatti salvi i casi
di forza maggiore documentati dall’interessato; 6. in possesso di
autorizzazione su aree pubbliche di tipo A, non utilizzi il posteggio assegnato
per periodi superiori complessivamente a 1/3 delle giornate previste per ciascun
anno solare, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall’interessato;
7. rifornisca da un impianto marino il carburante a veicoli stradali; 8.
rifornisca da un impianto a uso privato il carburante a terzi;
b) nei
casi stabiliti dal comune per motivi di pubblico interesse; c) qualora
l’impianto di distribuzione di carburante non risulti adeguabile a seguito di
verifica di compatibilità da parte del comune.
4. La Regione può
richiedere al comune, la chiusura di un esercizio non in possesso
dell’autorizzazione per grande struttura di vendita ovvero la revoca
dell’autorizzazione rilasciata in maniera non conforme alla presente legge.
5. In caso di mancata attuazione di quanto previsto al comma 4, la
Regione decorsi novanta giorni dalla data della richiesta, nomina a carico del
comune inadempiente, un commissario ad acta per l’attuazione dei necessari
provvedimenti.
6. Il comune, avuta notizia di una delle fattispecie di
revoca, la comunica all’interessato fissando un termine di trenta giorni per le
eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento conseguente.
7. L’attivazione degli impianti di distribuzione carburanti resta
disciplinata dal capo III.
Art. 63Abrogazioni e
disapplicazioni 1. Sono abrogate le seguenti norme:
a) legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio); b) legge
regionale 24 luglio 2001, n. 18 (Disciplina del commercio su aree
pubbliche); c) legge
regionale 13 dicembre 2004, n. 23 (Razionalizzazione e ammodernamento della
rete distributiva dei carburanti).
2. A seguito
dell’entrata in vigore della presente legge, cessa di avere diretta applicazione
nella Regione Puglia la l. 287/1991, fatto salvo il comma 2, dell’articolo 4,
con riferimento alle autorizzazioni di cui all’articolo 41 della presente legge.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 152 del r.d.
635/1940, come modificato dall’articolo 2 del regolamento per la semplificazione
dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività
disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al
riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e
108, Allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, Allegato 1
della legge n. 50/1999) emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28
maggio 2001, n. 311, e le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali
adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande,
nonché ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e
sicurezza.
Art. 64Disposizioni
transitorie e finali 1. In attesa
dell’approvazione dei provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, rimangono in
vigore i regolamenti vigenti in quanto applicabili.
2. Fino alla data di
approvazione da parte del comune, dei criteri per il rilascio delle
autorizzazioni su aree pubbliche di cui all’articolo 12, non possono essere:
a) rilasciate nel
comune nuove autorizzazioni di tipo A; b) istituiti o ampliati di numero di
posteggi o trasferiti di luogo fiere e mercati; c) operate ripartizioni dei
posteggi per merceologia.
3. Ai fini della
commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di
prodotti previsti da leggi speciali.
4. Le domande di
autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione di
carburanti presentate prima della data di entrata in vigore della presente
legge, sono esaminate e decise sulla base delle disposizioni vigenti al momento
della presentazione.
5. I titolari di un’autorizzazione ai sensi
dell’articolo 3 della l. 287/1991, previo aggiornamento dell’autorizzazione
sanitaria, hanno diritto a estendere la propria attività secondo quanto previsto
all’articolo 38, senza che risulti necessaria la conversione del titolo
autorizzatorio.
6. Il titolare di autorizzazioni di cui all’articolo 5,
comma 1, lettere a) b) e d), della l. 287/1991, per uno stesso esercizio ha
diritto, sussistendone le condizioni, di attivare in locali diversi o cedere,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi
rami d’azienda e il subentrante ha diritto all’intestazione della relativa
autorizzazione.
7. Al rinnovo
delle autorizzazioni di concessione di posteggio in scadenza del periodo 2017 -
2020 si applicano i criteri previsti dalla deliberazione della Giunta regionale
28 marzo 2013, n. 568 “Indirizzi unitari delle Regioni e province autonome per
l’attuazione dell’Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex art. 70
comma 5 del D.L.gs. 59/2010 in materia di aree pubbliche - Presa d’Atto”.
8. Il comune rilascia l’autorizzazione di tipo A, con scadenza 5 luglio
2017, agli operatori che abbiano occupato negli ultimi tre anni lo stesso
posteggio nella fiera. Dopo la data del 5 luglio 2017 si applicano le procedure
previste all’articolo 30.
9. Sono confermate le disposizioni previste
dalla legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 41 (Ampliamento offerta prodotti nei punti
vendita esclusivi di stampa quotidiana e negli esercizi commerciali). ALLEGATO A
Categorie merceologiche utilizzabili per la
ripartizione dei posteggi nelle fiere e nei mercati
1) alimentari in
genere, carni e prodotti a base di carni; 2) prodotti alimentari tipici di
provenienza pugliese; 3) frutta e verdura; 4) pesci, crostacei e
molluschi; 5) pane, pasticceria e dolciumi; 6) bevande; 7) cosmetici
e articoli di profumeria; 8) prodotti tessili, biancheria; 9) articoli
di abbigliamento e pellicceria; 10) accessori dell’abbigliamento; 11)
calzature e articoli in cuoio; 12) mobili, articoli di illuminazione;
13) casalinghi; 14) elettrodomestici, radio TV; 15) dischi,
musicassette e strumenti musicali; 16) ferramenta, vernici, giardinaggio,
articoli igieni-co-sanitari e da costruzione; 17) libri, giornali,
cartoleria; 18) fiori e piante; 19) animali e articoli per
l’agricoltura; 20) accessori per auto-moto-cicli; 21) prodotti
dell’artigianato tipico pugliese; 22) altri prodotti.
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I - Principi generali Art. 1 Oggetto Art. 2 Finalità
Art. 3 Articolazione dell’intervento regionale Art. 4 Definizioni
generali Art. 5 Requisiti di accesso ed esercizio dell’attività Art. 6
Subentro nella gestione
Capo II - Norme generali sulla vendita Art.
7 Pubblicità dei prezzi Art. 8 Vendite straordinarie Art. 9 Orari di
apertura e di chiusura Art. 10 Gestione di reparto
Capo III -
Programmazione della rete distributiva Art. 11 Contenuti dei documenti
regionali di indirizzo e programmazione Art. 12 Strumenti comunali di
programmazione e incentivazione
Capo IV - Strumenti di promozione del
commercio Art. 13 Sviluppo e promozione del commercio Art. 14
Osservatorio regionale del commercio Art. 15 Assistenza tecnica alle piccole
e medie imprese commerciali
TITOLO II - COMMERCIO IN SEDE FISSA Art.
16 Classificazione delle strutture commerciali Art. 17 Modalità di apertura,
trasferimento e ampliamento degli esercizi Art. 18 Pianificazione
territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali Art. 19 Dotazione
di aree a parcheggio Art. 20 Correlazione tra concessione edilizia e
autorizzazione commerciale Art. 21 Commercio all’ingrosso
TITOLO III
- VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA Art. 22 Esercizio
dell’attività Art. 23 Provvedimenti comunali Art. 24 Esenzione
dall’autorizzazione Art. 25 Modalità di vendita della stampa Art. 26
Diffusione gratuita della stampa TITOLO IV - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Capo I - Norme generali Art. 27 Definizioni e Tipologia delle
autorizzazioni Art. 28 Caratteristiche e articolazione merceologica delle
manifestazioni Art. 29 Autorizzazione all’esercizio dell’attività con
posteggio (tipo A) Art. 30 Procedura di rilascio delle autorizzazioni di
tipo A Art. 31 Esercizio dell’attività in forma itinerante (tipo B)
Capo II- Programmazione del commercio su aree pubbliche Art. 32
Criteri generali Art. 33 Istituzione di nuovi mercati e fiere Art. 34
Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati e delle fiere
Capo III - Norme per l’esercizio dell’attività Art. 35 Concessioni
temporanee di posteggio Art. 36 Assegnazione temporanea di posteggi Art.
37 Esercizio del commercio su aree particolari
TITOLO V - ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Art. 38 Tipologia degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande Art. 39 Apertura, ampliamento e
trasferimento degli esercizi Art. 40 Attività non soggette ad autorizzazione
Art. 41 Attività di somministrazione stagionale e temporanea Art. 42
Esercizio di attività accessorie
TITOLO VI - RETE DISTRIBUTIVA DEI
CARBURANTI
Capo I - Disposizioni generali Art. 43 Definizioni
specifiche Art. 44 Esercizio delle funzioni da parte dei Comuni Art. 45
Tipologie e attività commerciali integrative Art. 46 Modifica e
ristrutturazione degli impianti
Capo II - Impianti autostradali, a uso
privato, marini e di pubblica utilità Art. 47 Impianti autostradali Art.
48 Impianti di distribuzione a uso privato e contenitori-distributori
rimuovibili Art. 49 Impianti marini Art. 50 Autorizzazione al prelievo
di carburanti Art. 51 Impianti di pubblica utilità in aree svantaggiate
Capo III - Collaudo stato di conservazione, vigilanza e controllo
Art. 52 Collaudo Art. 53 Impianto ed esercizio provvisorio Art. 54
Termine per ultimazione dei lavori Art. 55 Stato di conservazione degli
impianti Art. 56 Vigilanza e controllo
TITOLO VII - FORME SPECIALI
DI VENDITA AL DETTAGLIO Art. 57 Spacci interni Art. 58 Apparecchi
automatici Art. 59 Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi
di comunicazione Art. 60 Vendite effettuate presso il domicilio dei
consumatori
TITOLO VIII- SANZIONI E NORME FINALI Art. 61 Sanzioni
Art. 62 Sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni Art. 63
Abrogazioni e disapplicazioni Art. 64 Disposizioni transitorie e finali
ALLEGATO A Categorie merceologiche utilizzabili per la ripartizione dei
posteggi nelle fiere e nei mercati
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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