Regolamento Regionale 22 giugno 2018, n. 7 Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale di Valutazione d’Impatto Ambientale.
(1) VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti
regionali; VISTO l’art. 44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 Statuto del Regione Puglia così come modificato
dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44; VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 836 del
22/05/2018 di adozione del Regolamento;
Premesso che: − l’art. 28
della legge
regionale del 12 aprile 2001, n. 11 recante Norme sulla valutazione
dell’impatto ambientale prevede la costituzione del Comitato Regionale di
Valutazione d’Impatto Ambientale (di seguito Comitato VIA), quale organo
tecnico-consultivo dell’Amministrazione Regionale in detta materia;
− tale articolo è stato modificato dalla l.r.
del 7 agosto 2017, n. 31 e dalla successiva l.r.
29 dicembre 2017, n. 67 (precisamente l’art. 51
della legge citata) prevedendo una composizione mista del citato Comitato
tecnico (attualmente composto da personale interno all’Amministrazione regionale
ed esperti esterni alla stessa). Considerato che:
− in esito a dette modifiche normative, con D.G.R. n.
486 del 27 marzo 2018, è stato adottato dalla Giunta Regionale il regolamento
regionale disciplinante il funzionamento di detto organo, prevedendo la
procedura d’urgenza ai sensi dell’art. 44
co. 2 della l .r.
n. 7/2004 (ai fini della acquisizione del parere da parte della competente
Commissione consiliare), in quanto ricorrenti le presupposte ragioni di
necessità ed urgenza; − nella seduta del 18 aprile 2018 la V Commissione
Consiliare competente ha espresso parere favorevole con tre raccomandazioni di
seguito riportate:
1.introduzione del co. 5-bis dopo il co. 5 dell’art. 10
nei seguenti termini: Il Presidente può consentire, altresì, l’audizione dei
soggetti che hanno presentato osservazioni o pareri dando al proponente il
progetto la possibilità di replica;
2.introduzione del co. 5-ter nei seguenti termini: Il
Comitato pudeliberare di far partecipare ai lavori, senza diritto di voto,
ulteriori esperti esterni appositamente incaricati della valutazione di
specifici aspetti, scelti dall’elenco di idonei, in particolare laddove si renda
necessario integrare l’esame in materie per le quali non siano presenti
specifiche professionalità all’interno del Comitato;
3. eliminazione dal co. 4 dell’art. 8 delle seguenti
parole: e, solo per la parte recepita da quest’ultimo, saranno considerati
utili ai lavori della Conferenza di Servizi.
Rilevato che:
− tali raccomandazioni non possono trovare
accoglimento per le seguenti ragioni:
Sul co. 5 bis: si ritiene non accoglibile la
proposta raccomandazione (volta a consentire l’audizione dei soggetti che hanno
presentato osservazioni o pareri) in quanto sia la norma nazionale che quella
regionale già contemplano appositi meccanismi partecipativi per i Soggetti
Competenti in Materia Ambientale quali, a titolo di esempio, l’inchiesta
pubblica, la facoltà di inoltrare contodeduzioni ad osservazioni pervenute
nell’ambito del periodo di consultazione previsto ex lege. Inoltre per
quel che concerne i pareri espressi nel corso del procedimento, il luogo
naturale ai fini della composizione degli interessi (eventualmente contrastanti)
è la conferenza di servizi: alla luce di questo si ritiene dunque non
accoglibile la proposta finalizzata a concedere al proponente la facoltà di
replica, anch’essa già garantita nella varie fasi e scansioni del procedimento
amministrativo (osservazioni ai pareri, partecipazione alle sedute di CdS).
Peraltro l’istituto dell’audizione assolve primariamente alla funzione di
consentire al proponente di esporre dinanzi all’organo tecnico-consultivo le
caratteristiche progettuali dell’intervento sottoposto a valutazione e,
pertanto, è preclusa la partecipazione a coloro che hanno presentato
osservazioni.
Sul co. 5 ter: tale raccomandazione risulta di
difficile applicazione pratica sia sotto il profilo della qualificazione da dare
alla partecipazione di un altro esperto esterno ai lavori del Comitato (atteso
oltretutto che stessi coloro che vengono nominati percepiscono un compenso) sia
considerando che lo stesso non concorre ad integrare il numero legale (non
essendo quello nominato ma soltanto idoneo), non partecipando all’espressione
del parere collegiale: non si comprende pertanto l’utilità della sua
partecipazione (ancorché in veste di uditore). Inoltre la scelta del numero
massimo di 6 esperti (che possono essere chiamati ad esprimersi per ciascuna
pratica) nell’ambito di 23 materie previste dalla legge, già assolve alla
funzione di garantire una valutazione specifica degli argomenti da trattare e
correlati alla singola pratica in discussione. Tale raccomandazione risulta
dunque non accoglibile nel rispetto del principio secondo il quale chi valuta si
deve assumere anche la responsabilità della sua valutazione (e ciò avviene
attraverso il voto). Sul co. 4 dell’art. 8: la raccomandazione di
eliminare le parole e, solo per la parte recepita da quest’ultimo, saranno
considerati utili ai lavori della Conferenza di servizi, non è accoglibile
in quanto i rappresentanti designati dell’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale Puglia, dell’Autorità di Bacino Distrettuale e dell’Azienda Sanitaria
Locale territorialmente competente si esprimono in seno al Comitato con proprio
contributo, il quale però è da intendersi come tale e non alla stregua di un
parere. Il risultato ultimo del Comitato sarà il parere (l’unico) frutto delle
valutazione espresse collegialmente (dalla maggioranza), sulla scorta di tutti i
contributi pervenuti e della istruttoria tecnica esperita dal GDL.
Viste infine:
− la D.G.R. n. 1099 del 16/05/2011;
− la D.G.R. n. 2484/2010;
− la D.G.R. n. 486 del 27 marzo 2018 di adozione del
regolamento regionale.
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
(1) Regolamento abrogato e sostituito dal R.R. n.7/2022, art. 20, comma 1.
Art. 1OGGETTO DEL REGOLAMENTO(2)
(2) Regolamento abrogato e sostituito dal R.R. n.7/2022, art. 20, comma 1.
Art. 2COMPOSIZIONE DEL COMITATO(3) [1. Il Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto
Ambientale, di seguito denominato Comitato, è formato da:
a) una parte costitutiva a composizione fissa, così
come individuata dall’art. 28
comma 2, lettera a) della legge
regionale n. 11/2001 e s.m.i..
− In base alla natura della pratica da esaminare,
qualora ritenuto necessario dal Presidente del Comitato, alle sedute possono
essere invitati a partecipare anche rappresentanti ai altre articolazioni
regionali, senza diritto di voto e previa autorizzazione della competente
Sezione di provenienza;
− n. 2 rappresentanti dell’Agenzia Regionale Protezione
Ambientale Puglia (ARPA), n. 1 rappresentante dell’Autorità di Bacino
Distrettuale e n. 1 rappresentante dell’Azienda Sanitaria Locale
territorialmente competente, così come individuati dall’art. 28
, comma 2, lettera c) della legge
regionale n. 11/2001 e s.m.i..
b) una parte costitutiva a composizione variabile, fino
ad un massimo di sei componenti esperti nelle materie di cui all’art. 28
, comma 2, lettera b) della legge
regionale n. 11/2001 e s.m.i..
2. I componenti esterni del Comitato vengono nominati
dal Direttore del Dipartimento sulla base degli esiti della valutazione
comparativa delle candidature pervenute.
3. Ai fini della prefata valutazione comparativa,
concorrono i titoli posseduti alla data di scadenza dei termini per la
presentazione dell’istanza di partecipazione ad avviso pubblico, che sono
assoggettati al seguente criterio di calcolo e che dovranno superare il valore
minimo di punti 6/15:
• Titoli accademici e formazione:
• laurea quinquennale secondo l’ordinamento previgente
al D.M. n. 509/99 o specialistica, master universitario di II livello e
dottorato di ricerca attinente la materia scelta: 1 punto per ognuno, per un
massimo di 3 punti
° corsi di formazione professionale (corsi di
aggiornamento professionale e corsi abilitanti): 1 punto per ogni corso
attinente la materia scelta, fino ad un massimo di 2 punti
• Esperienze maturate nel settore pubblico e privato
nell’ambito della materia indicata:
• massimo punti 10 (Il punteggio è attribuito per ogni
anno di esperienza professionale maturata alla data di scadenza dei termini per
la presentazione dell’istanza di partecipazione dell’avviso pubblico. Nel caso
di periodi uguali o inferiori a sei mesi non sarà attribuito alcun punteggio.
Nel caso di periodi superiori a 6 mesi sarà considerato l’anno intero. Potranno
essere considerati solo gli ultimi quindici anni e il numero massimo di anni
conteggiabili è pari a 5. Il punteggio unitario è raddoppiato qualora il
rapporto di committenza sia diretto, ovvero il candidato sia il diretto
affidatario/aggiudicatario dell’incarico professionale, nominalmente o in forma
associata).
4. L’elenco degli esterni recherà i nominativi di
coloro che, per ciascuna materia prescelta, hanno superato il valore minimo di 6
punti su 15, con l’indicazione del punteggio complessivo conseguito.
5. All’esito delle operazioni di valutazione a parità
di punteggio, si ricorre al criterio dell’età con preferenza del candidato più
giovane. L’incarico di componente esterno nel Comitato è incompatibile con
qualsiasi ruolo nei Comitati Tecnici Provinciali. Qualora la suddetta
incompatibilità si determini in epoca successiva alla nomina, l’accettazione
dell’incarico nei Comitati Tecnici Provinciali comporta la decadenza
dall’incarico di componente esterno del Comitato Regionale.
6. Il ruolo di componente esterno del Comitato
Regionale è incompatibile con qualsiasi altro ruolo rivestito all’interno
dell’Amministrazione Regionale.
7. Fanno parte del Comitato il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, che svolge le funzioni di Presidente, ed il Dirigente
del Servizio Valutazione d’Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza
Ambientale, cui sono ascritte le relative funzioni, nonché un funzionario in
servizio presso la Sezione con funzioni di segretario, tutti senza diritto di
voto. ]
(3) Regolamento abrogato e sostituito dal R.R. n.7/2022, art. 20, comma 1.
Art. 3FUNZIONI DEL COMITATO(4) [1. Il Comitato svolge le funzioni di cui all’art. 28
, comma 1-bis della legge
regionale n. 11/2001 e s.m.i. e, qualora ritenuto necessario dal Presidente,
ovvero per questioni di particolare necessità, si esprime in merito ai progetti
sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA e sulla verifica di ottemperanza
delle condizioni ambientali apposte nei provvedimenti. ]
(4) Regolamento abrogato e sostituito dal R.R. n.7/2022, art. 20, comma 1.
Art. 4COMPITI DEL COMITATO(5) [1. I compiti del Comitato sono quelli necessari ad
assolvere alla funzioni di cui all’art. 3 e, in modo
esemplificativo, comprendono:
− l’esame tecnico del progetto ovvero delle diverse
alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione
tecnica a corredo pubblicata sul portale ambientale regionale;
− l’individuazione e la quantificazione degli impatti
diretti ed indiretti dei progetti sulle diverse componenti ambientali (il suolo,
il sottosuolo, le acque, l’aria, il paesaggio) e sugli elementi che ne fanno
parte (l’uomo, la fauna e la flora, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il
patrimonio culturale) e le interazioni tra questi; la proposizione di condizioni
ambientali per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti; la
valutazione degli eventuali sistemi di monitoraggio della compatibilità
ambientale dei progetti proposti dal proponente;
− l’analisi dei contenuti di tutte le osservazioni,
delle controdeduzioni, dei pareri e quant’altro afferente il progetto in esame,
e di tutta la documentazione messa a disposizione; − l’esposizione e la
discussione, in sede plenaria, dei profili tecnici di tale documentazione;
− la formulazione di un parere sull’impatto ambientale
del progetto, opera od intervento proposto. ]
(5) Regolamento abrogato e sostituito dal R.R. n.7/2022, art. 20, comma 1.
Art. 5COMPITI DEL PRESIDENTE(6) [1. Il Presidente rappresenta il Comitato, coordina i lavori e le sedute,
assicurandone il buon andamento e facendo osservare il presente regolamento. Per
le funzioni attribuitegli, il Presidente si avvale della segreteria del
Comitato. ]
(6) Regolamento abrogato e sostituito dal R.R. n.7/2022, art. 20, comma 1.
Art. 6COMPITI DELLA SEGRETERIA(7) [1. La segreteria supporta il Comitato nell’espletamento
dei compiti affidati dal presente Regolamento in assolvimento delle funzioni
previste dalla legge.
In particolare, anche sulla base delle indicazioni
fornite dal Presidente:
- assiste il Presidente nelle sedute del Comitato;
- predispone l’ordine del giorno delle sedute del Comitato;
- predispone la convocazione del Comitato e la trasmette ad ogni singolo
componente, mediante posta elettronica con valore di notifica, entro 5 giorni
dalla data della seduta;
- redige i verbali delle riunioni del Comitato e li custodisce agli atti con
numero progressivo annuale. Il verbale, redatto in forma sintetica, deve
riportare l’indicazione dei partecipanti, gli argomenti trattati, la discussione
e le conclusioni a cui il Comitato è pervenuto. Dà inoltre conto dell’intervento
di eventuali soggetti terzi ai lavori del Comitato, dell’assegnazione delle
istruttorie, delle osservazioni dei vari componenti, dell’esito delle votazioni;
- redige i verbali delle audizioni e di altre riunioni e li detiene;
- cura le modalità di redazione e trasmissione dei verbali inerenti ai
sopralluoghi e li detiene;
- riceve, predispone ed invia le comunicazioni relative alle attività del
Comitato;
- monitora il rispetto dei termini assegnati al Gruppi di Lavoro (di seguito
GdL) per l’espressione del relativo parere, notiziando il Presidente;
- quantifica i compensi spettanti ai componenti.]
(7) Regolamento abrogato e sostituito dal R.R. n.7/2022, art. 20, comma 1.
Art. 7ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO(8) - [Il Presidente assegna l’istruttoria delle singole istanze a specifici GdL,
individuando per ciascun gruppo un Referente, con funzioni di relatore e
coordinatore. Al momento dell’assegnazione i componenti del GdL dovranno
dichiarare eventuali cause di incompatibilità e indisponibilità nella
trattazione della/e pratiche.
- La nomina dei GdL viene decisa dal Presidente sulla base delle materie di
competenza.
- La nomina dei GdL viene decisa dal Presidente notiziando formalmente il
Comitato nella prima seduta utile o, nei casi di particolare necessità, anche
per via telematica con valore di notifica.
- Nell’atto di nomina è indicato il nominativo del Referente e degli altri
componenti del GdL, nonché il termine entro cui il GdL deve presentare una
proposta di parere da sottoporre alla valutazione collegiale del Comitato.
- In caso di inerzia o inattività di un GdL o di un componente dello stesso,
ovvero in caso di mancato rispetto dei termini previsti dal presente regolamento
nonché dalla legge, il Presidente, informato il referente del GdL, sostituisce
il GdL o il singolo componente. ]
(8) Regolamento abrogato e sostituito dal R.R. n.7/2022, art. 20, comma 1.
Art. 8FUNZIONAMENTO DEL COMITATO(9) - ]Il Gdl svolge l’attività istruttoria nei modi e nelle sedi di volta in volta
ritenute più opportune, eventualmente effettuando sopralluoghi preventivamente
autorizzati dal Presidente stesso.
- Il Referente ed il GdL all’uopo nominato sono responsabili dell’istruttoria
tecnica che si conclude con una proposta di parere da rendere sul modello in
calce (eventualmente modificabile con atto del Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali) che viene trasmesso almeno 3 giorni prima della
seduta indetta per la discussione della pratica.
- Sulla base dell’istruttoria svolta dal GdL, il Comitato conclude
l’istruttoria indicando le valutazioni tecniche finali.
- I rappresentanti dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia,
dell’Autorità di Bacino Distrettuale, dell’Azienda Sanitaria Locale
territorialmente competente si esprimono per gli aspetti di merito dell’Ente dal
quale sono designati, formalizzando il loro contributo in seno al Comitato. Tali
contributi concorreranno alle valutazioni tecniche finali del Comitato e, solo
per la parte recepita da quest’ultimo, saranno considerati utili ai lavori della
Conferenza di servizi.
- I componenti interni concorrono alla proposizione delle valutazioni tecniche
finali.
- L’atto che conclude l’istruttoria deve essere formulato entro 60 giorni
dalla data di assegnazione della pratica, fatte salve le eventuali sospensioni o
interruzioni dei termini del procedimento.]
(9) Regolamento abrogato e sostituito dal R.R. n.7/2022, art. 20, comma 1.
Art. 9RIUNIONI DEL COMITATO(10)
- [Il calendario delle riunioni del Comitato viene definito dal Presidente. Le
sedute non sono pubbliche e devono avere cadenza almeno quindicinale. Il
Presidente ha facoltà di procedere a convocazioni straordinarie in presenza di
particolari esigenze organizzative o di ragioni di urgenza ai fini della
definizione di talune pratiche.
- In caso di impedimento a partecipare alle sedute da parte dei singoli
componenti, questi devono darne avviso alla Segreteria del Comitato almeno 3
giorni prima della seduta indetta.
- Nelle riunioni plenarie:
− il Comitato tratta problemi di carattere generale e
di metodo relativi all’attività istruttoria e di valutazione;
− il Presidente provvede all’assegnazione
delle istruttorie;
− il Coordinatore del GdL o altro relatore da
lui indicato relaziona sugli esiti dell’attività istruttoria del GdL;
− si svolgono gli eventuali approfondimenti o
integrazioni istruttorie che si rendessero necessarie e si esaminano particolari
problematiche emerse nel corso dell’attività istruttoria, escludendo l’esame
documentale ed istruttorio. ]
(10) Regolamento abrogato e sostituito dal R.R. n.7/2022, art. 20, comma 1.
Art. 10REGOLAMENTAZIONE DELLE SEDUTE PLENARIE(11) - [L’esame istruttorio delle pratiche viene svolto conformemente all’ordine di
acquisizione al protocollo generale, salvo deroghe motivate da ragioni di
urgenza e di pubblico interesse, debitamente rappresentate.
- Il Comitato è costituito validamente con la presenza della maggioranza
assoluta dei convocati per ciascuna pratica, così come da composizione indicata
dal Presidente. Qualora il Comitato non sia validamente costituito, si procede
ad una nuova convocazione. In apertura della seduta si procede, di norma, alla
lettura ed alla approvazione del verbale della seduta precedente.
- I componenti devono assicurare la presenza alle sedute plenarie del
Comitato. In caso di assenza ingiustificata per oltre due riunioni il Presidente
del Comitato effettua un rilievo formale.
- Alla discussione di ogni argomento posto all’O.d.G. partecipa il funzionario
istruttore e/o RUP della Sezione Autorizzazioni Ambientali assegnatario della
pratica.
- Il Presidente può consentire l’audizione del soggetto proponente o di un suo
delegato, qualora l’interessato ne presenti richiesta ovvero il Comitato ravvisi
l’esigenza di approfondire taluni aspetti con lo stesso. L’intervenuto deve
lasciare la seduta prima del pronunciamento finale e di tale incontro deve
essere stilato apposito verbale.
- Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei convocati presenti per
ciascuna pratica. Nel caso di parità tra i pareri favorevoli e quelli contrari
il voto del relatore del GdL vale doppio. ]
(11) Regolamento abrogato e sostituito dal R.R. n.7/2022, art. 20, comma 1.
Art. 11SUPPLENZE(12) - [In caso di assenza del Presidente, ne assume le veci il Dirigente del
Servizio VIA e VIncA e, in caso di assenza anche di quest’ultimo, il componente
più anziano.
- Il referente del GdL, in caso di impedimento, può a sua volta delegare le
sue funzioni ad uno dei membri del medesimo GdL. ]
(12) Regolamento abrogato e sostituito dal R.R. n.7/2022, art. 20, comma 1.
Art. 12PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONFERENZE DI SERVIZI(13) - ]Qualora richiesto e ritenuto necessario dalla Sezione Autorizzazioni
Ambientali, il relatore del GdL o altro componente può assistere ai lavori della
seduta di Conferenza di Servizi.
- Ai fini del compenso degli esperti la partecipazione alla seduta della
Conferenza di Servizi equivale alla partecipazione ad una seduta plenaria. ]
(13) Regolamento abrogato e sostituito dal R.R. n.7/2022, art. 20, comma 1.
Art. 13DIMISSIONI E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI(14) - [Le dimissioni di un componente nominato sono presentate con pec o con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Direttore del Dipartimento ed
al Presidente del Comitato.
- Le dimissioni sono irrevocabili dal momento in cui vengono protocollate ed
hanno effetto dal 30° giorno successivo a quello del ricevimento da parte
dell’Ufficio.
- Ai fini della reintegrazione del componente, il Direttore del Dipartimento
procede alla nomina del nuovo, attingendo dall’elenco degli esterni idonei di
cui al co. 4 lett. b) dell’art. 2 del presente regolamento. ]
(14) Regolamento abrogato e sostituito dal R.R. n.7/2022, art. 20, comma 1.
Art. 14DECADENZA DALL’INCARICO(15) - [Il Comitato dura in carica per un periodo pari a cinque anni decorrenti
dalla data della nomina riportata nel provvedimento del Direttore del
Dipartimento ed esercita le sue funzioni fino alla costituzione ed
all’insediamento del nuovo Comitato, anche in regime di prorogatio, ove
necessario.
- I componenti del Comitato decadono dall’incarico nel caso in cui,
nell’esercizio delle loro funzioni emerga un conflitto, in essere o potenziale,
con interessi di natura personale o professionale, tale da compromettere
l’imparzialità e l’obiettività richieste nell’esercizio delle loro funzioni.
- Nei casi previsti dal presente comma, la decadenza è disposta con atto del
Direttore del Dipartimento, previa segnalazione del Presidente del Comitato. Il
Comitato può comunque continuare a svolgere la propria attività, anche in
assenza del plenum. Per tutti i componenti trovano in ogni caso applicazione le
disposizioni del d.lgs. n. 165/2001 e smi Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, del D.P.R. n.
62/2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici e quelle del d.lgs. n. 39/2013 Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. ]
(15) Regolamento abrogato e sostituito dal R.R. n.7/2022, art. 20, comma 1.
Art. 15REVOCA DELL’INCARICO(16) [1. Su proposta motivata del Presidente del Comitato, il
Direttore del Dipartimento può disporre, con provvedimento motivato, la revoca
dell’incarico di un componente nei seguenti casi:
a) a seguito di rilievi, anche non consecutivi ed accertati
nel numero massimo di due, correlati ad assenze ingiustificate di cui all’art.
10 comma 3 del presente Regolamento, a negligenza professionale o a gravi
inosservanze nell’adempimento dei doveri d’ufficio, ivi incluso il rispetto
delle tempistiche assegnate e delle norme deontologiche;
b) in caso di comportamenti non conformi a quanto previsto dal
successivo art. 16 accertati dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali e,
comunque, nei casi di violazione delle disposizioni di cui alla legge n.
190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione e del d.lgs. n. 39/2013
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e nei casi previsti dalla legge per la sospensione dai pubblici
uffici.
2. La revoca ha effetto dalla data indicata nel
provvedimento che viene notificato all’interessato ed inviato, per conoscenza,
al Presidente del Comitato. Il Comitato può comunque continuare a svolgere la
propria attività, anche in assenza del plenum. ]
(16) Regolamento abrogato e sostituito dal R.R. n.7/2022, art. 20, comma 1.
Art. 16NORME DEONTOLOGICHE E DOVERI COMPORTAMENTALI(17)
- [Nello svolgimento dell’attività presso il Comitato i componenti si
conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni. In particolare essi sono tenuti al segreto d’ufficio sulle
attività oggetto degli incarichi affidati.
- I componenti del Comitato non possono svolgere consulenza professionale nei
confronti dei soggetti proponenti in relazione ai progetti sottoposti all’esame
della Commissione. Non possono inoltre chiedere documentazione direttamente ai
soggetti proponenti.
3. I componenti si impegnano a comunicare al
Presidente e al Direttore del Dipartimento, mediante comunicazione via pec
corredata da copia della relativa documentazione, l’emissione a proprio carico
di provvedimenti sanzionatori disciplinari, amministrativi e/o penali, ivi
inclusa l’eventuale ricezione di avvisi di garanzia anche relativi a fatti non
inerenti allo svolgimento dell’incarico affidato.
4. Gli esperti si attengono inoltre alle norme di
deontologia professionale. ]
(17) Regolamento abrogato e sostituito dal R.R. n.7/2022, art. 20, comma 1.
Art. 17COMPENSO PER I COMPONENTI(18) [1. A ciascuno dei componenti esterni del Comitato
assegnatari della pratica spetta il rimborso per le spese di missione per ogni
seduta di Comitato cui partecipa, nonché un compenso così quantificato:
a. Euro trecento/00 per ogni parere conclusivo reso nell’ambito
di procedure di Valutazione di Impatto Ambientale;
b. Euro centocinquanta/00 per ogni parere conclusivo reso
nell’ambito di procedure di Verifica di Assoggettabilità;
c. Euro cento/00 per ogni parere conclusivo reso nell’ambito di
procedure di riesame;
d. un importo lordo pari al gettone di presenza, così come
stabilito dalla norma regionale, per i sopralluoghi e le missioni all’interno
del territorio regionale, cui verrà aggiunto il rimborso delle spese di viaggio,
secondo le modalità e misure previste per le missioni dalle disposizione in
materia;
e. per le verifiche di ottemperanza relative alle prescrizioni
condizioni ambientali apposte dal Comitato non è previsto alcun compenso e le
stesse vengono esaminate dal medesimo GdL che ha istruito la pratica dalla quale
sono discese le prescrizioni.
2. Ai componenti rappresentanti degli enti spetta
il rimborso delle spese di missione per ogni seduta di Comitato cui partecipa ed
un compenso pari al gettone di presenza così come stabilito dalla norma
regionale.
3. Ai componenti che partecipano alle sedute di
Conferenze di Servizi spetta il rimborso delle spese di missione ed un compenso
pari al gettone di presenza così come stabilito dalla norma regionale. ]
(18) Regolamento abrogato e sostituito dal R.R. n.7/2022, art. 20, comma 1.
Art. 18DISPOSIZIONI FINALI(19) [Il presente regolamento potrà subire modifiche e/o integrazioni in conseguenza
della emanazione di direttive circa modalità e criteri di attuazione delle
diverse procedure di cui al d.lgs. n. 152/2006 come modificato dal d.lgs. n.
104/2017. ]
(19) Regolamento abrogato e sostituito dal R.R. n.7/2022, art. 20, comma 1.
Art. 19ABROGAZIONE ESPRESSA DEL REGOLAMENTO
17 MAGGIO 2011, N. 10(20) [Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente Regolamento
n. 10/2011. ]
(20) Regolamento abrogato e sostituito dal R.R. n.7/2022, art. 20, comma 1.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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