Legge Regionale 29 giugno 2018, n. 29 Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato.
CAPO 1Disposizioni generali
Art. 1Finalità 1. La presente legge disciplina le funzioni e i compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e nel rispetto degli indirizzi generali di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nonché in attuazione delle norme di cui agli articoli 4 e5 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare) e dell’articolo 8 della legge 29 ottobre 2016 n. 199 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo). 2. Le azioni, le strategie e l’organizzazione amministrativa previste dalla presente legge sono attivate in coerenza con le linee di sviluppo individuate dai piani operativi per l’occupazione della Unione europea, dello Stato e della Regione per conseguire l’obiettivo finale della parità dei cittadini in materia di diritto al lavoro e alla crescita professionale. 3. La Regione si avvale della rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro per promuovere le opportunità di lavoro, formazione e crescita professionale in attuazione degli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione e il diritto di ogni individuo ad accedere ai servizi di collocamento gratuito, di cui all’articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, mediante interventi volti a migliorare, attraverso l’azione dei centri per l’impiego e dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, il raccordo tra i fabbisogni di competenze espressi dai datori di lavoro e le necessità di inserimento, reinserimento, sviluppo professionale, dichiarate dai soggetti in cerca di nuova o diversa occupazione.
4. Al fine di dare attuazione ai principi di cui al comma 3, la Regione
riconosce il diritto al lavoro come diritto fondamentale della persona e in
particolare:
a) promuove l’occupazione di qualità, anche in forma di autoimpiego;
b) sostiene l’arricchimento e l’acquisizione di competenze spendibili
nel mercato del lavoro, anche attraverso la promozione del sistema della
formazione;
c) supporta lo sviluppo di esperienze formative mirate
all’orientamento professionale, all’acquisizione, in contesti applicativi, di
competenze tecnico-specialistiche, all’inserimento e al reinserimento
lavorativo, realizzate anche ricorrendo alla forma del tirocinio;
d) sostiene l’acquisizione di qualifiche professionali o di specifici
titoli di studio e realizza percorsi di formazione e lavoro dedicati
all’acquisizione di competenze professionali;
e) garantisce l’accesso al mercato del lavoro, senza alcun tipo di
discriminazione riferibile al sesso o alla cittadinanza degli individui;
f) facilita la mobilità e lo sviluppo delle professionalità attraverso
il sostegno alla crescita e alla riconoscibilità delle competenze;
g) supporta l’inserimento e il reinserimento lavorativo e lo sviluppo
professionale dei soggetti svantaggiati, così come identificati dalla normativa
europea e nazionale;
h) favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro attraverso
l’accompagnamento al lavoro e l’efficace funzionamento della rete regionale dei
servizi per le politiche attive del lavoro;
i) promuove condizioni di lavoro idonee a consentire l’invecchiamento
attivo delle persone;
I) assicura alle imprese servizi finalizzati a facilitare l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro, ad accedere agli incentivi e alle misure di
politica attiva per prevenire, gestire e superare le situazioni di crisi;
m) supporta lo svolgimento di attività di pubblica utilità a beneficio
della comunità territoriale di appartenenza, anche attraverso il coinvolgimento
di lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di
rapporto di lavoro, così come previsto dall’articolo 26 del d.lgs. 150/2015;
n) promuove la regolarità e la sicurezza delle condizioni di lavoro, in
piena tutela dei diritti del lavoratore;
o) attiva servizi e promuove politiche di contrasto all’illegalità e a
qualsiasi forma di sfruttamento del lavoro;
p) promuove la sussidiarietà attraverso il riconoscimento del ruolo
ricoperto da tutte le parti sociali e la valorizzazione del sistema della
bilateralità;
q) realizza programmi mirati per il miglioramento della condizione di
vita dei lavoratori e delle donne vittime di violenza;
r) promuove intese con gli organismi di controllo territoriali
dell’INPS, dell’INAIL e delle articolazioni dell’Ispettorato del lavoro.
Art. 2Sistema regionale per il lavoro 1. Il sistema regionale per il lavoro è costituito dalla rete delle strutture organizzate, di cui al capo II, per l’esercizio integrato delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 1 e per la gestione dei relativi servizi. 2. Sono definiti servizi per il lavoro tutte quelle attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuti, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo dell’occupazione.
3. Il sistema regionale per il lavoro si articola in ambiti territoriali
e funzionali. La relativa organizzazione si ispira al principio della
sussidiarietà istituzionale favorendo in particolare:
a) la concertazione e il dialogo con le parti sociali;
b) l’integrazione tra i servizi per il lavoro, le politiche attive
del lavoro, le politiche formative;
c) la collaborazione fra pubblico e privato, avvalendosi degli
strumenti di osservazione;
d) il coordinamento e l’integrazione degli osservatori regionali di
settore, pubblici e privati, per quanto di loro competenza, con particolare
attenzione all’interconnessione del Sistema informativo lavoro - Puglia (SILP) e
con il sistema degli enti bilaterali;
e) l’attribuzione di funzioni e compiti con il pieno coinvolgimento e
titolarità degli enti locali.
4. Costituiscono articolazioni organizzative del
sistema regionale per l’impiego Agenzia regionale per le politiche attive per il
lavoro (di seguito denominata ARPAL), istituita ai sensi dell’articolo 7, i
centri per l’impiego e i soggetti pubblici e privati accreditati che erogano
servizi per il lavoro di qualità.
Art. 3Funzioni e compiti della Regione 1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo,
coordinamento, vigilanza e monitoraggio dei servizi e delle politiche per
l’occupazione regionali ed in particolare:
a) identifica la strategia regionale per l’occupazione e lo
sviluppo, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell’articolo
2 del d.lgs. 150/2015;
b) approva e attua il piano strategico triennale regionale delle
politiche attive del lavoro e il piano attuativo annuale regionale delle
politiche attive del lavoro ai sensi dell’articolo 4;
c) garantisce il funzionamento dell’osservatorio regionale del
mercato del lavoro nell’azione di raccolta e analisi dei dati funzionali alla
programmazione e alla valutazione delle politiche attive del lavoro regionali;
d) realizza, indirizza e supporta la rete regionale dei servizi per
le politiche attive del lavoro;
e) garantisce l’esistenza e la funzionalità di uffici territoriali
aperti al pubblico, denominati centri per l’impiego;
f) definisce gli standard qualitativi e le linee guida di sviluppo
del sistema di monitoraggio e valutazione comparativa della rete regionale dei
servizi per le politiche attive del lavoro in coerenza con quanto previsto dal
d.lgs. 150/2015, con particolare riguardo ai livelli essenziali delle
prestazioni;
g) promuove l’interazione tra i soggetti accreditati ai servizi per
il lavoro e tra questi e i centri per l’impiego;
h) definisce l’offerta formativa regionale, riservando una congrua
quota di accesso alle persone in cerca di occupazione identificate e selezionate
dai centri per l’impiego, ai sensi del d.lgs. 150/2015;
i) svolge in forma integrata le attività previste dall’articolo 18
del d.lgs. 150/2015, nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari
di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a
rischio di disoccupazione;
j) garantisce l’erogazione dei servizi per il collocamento dei
disabili, di cui alla legge del 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al
lavoro dei disabili);
k) cura l’avviamento a selezione nei casi previsti dall’articolo
16 della legge del 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del
mercato del lavoro);
I) individua misure di attivazione dei beneficiari di
ammortizzatori sociali residenti nel territorio regionale, ai sensi degli
articoli 11, comma 1, lettera b), 21 e 22 del d.lgs. 150/2015;
m) realizza e cura l’aggiornamento continuo del sistema informativo
regionale per il lavoro.
2. Spetta alla Regione il raccordo con gli organismi
nazionali e il coordinamento dei rapporti con l’Unione europea, nonché ogni
altra funzione non espressamente richiamata dalla presente legge e che, comunque
disciplinata da norme statali, sia riconducibile alle competenze in materia di
lavoro.
Art. 4Piano pluriennale e annuale per l’occupazione 1. La Regione attua la strategia regionale a sostegno dell’occupazione di cui all’articolo 3, attraverso la adozione di piani strategici triennali e di piani attuativi annuali per le politiche del lavoro. 2. Il Piano pluriennale per l’occupazione, in coerenza con quanto previsto dalla programmazione comunitaria e da tutti gli strumenti di sviluppo, assicurando la piena complementarietà tra le politiche dell’occupazione, della formazione, dell’istruzione, dell’inclusione sociale e dello sviluppo, prevede al proprio interno:
a) l’indicazione delle risorse finanziarie, del loro riparto tra le
azioni proposte e della loro destinazione su base provinciale;
b) i tempi di realizzazione delle attività e degli interventi;
c) le modalità di verifica e di monitoraggio.
3. Il Piano strategico triennale è approvato dal
Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale nella sessione dedicata
al bilancio. Il Piano annuale, declinazione operativa del Piano pluriennale, è
adottato con delibera della Giunta regionale.
4. I piani di cui al comma 3 sono predisposti
dall’ARPAL, di concerto con la Commissione regionale per le politiche del lavoro
di cui all’articolo 16 della presente legge e devono acquisire il preventivo
parere dell’Assessorato regionale al lavoro.
5. Sulla base della programmazione triennale,
l’Assessorato regionale al lavoro, acquisiti i dati dell’ARPAL, previo confronto
con le parti sociali e sentita la Commissione regionale per le politiche attive
del lavoro e il Partenariato economico e sociale, propone alla Giunta regionale,
il Piano annuale regionale delle politiche attive del lavoro.
6. Il Piano annuale regionale delle politiche attive
del lavoro è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale, entro il 30 novembre dell’anno precedente l’annualità di riferimento.
7. Il Piano annuale deve essere sviluppato in coerenza
e in piena complementarietà con quanto previsto dal Piano triennale.
CAPO 2Rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro
Art. 5Soggetti della Rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro 1. La Rete regionale dei servizi per le politiche
attive del lavoro è composta da:
a) l’ARPAL;
b) i centri per l’impiego (CpI) di cui all’articolo 18 del d.lgs.
150/2015, che costituiscono articolazioni operativo-funzionali dell’ARPAL;
c) i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
2. La rete regionale dei servizi per le politiche
attive del lavoro opera in raccordo con il sistema regionale degli organismi
accreditati a erogare attività di orientamento e formazione.
Art. 6Istituzione, funzioni e compiti dei centri per l’impiego 1. Allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per
l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, la Regione, ai sensi
del d.lgs. 150/2015, istituisce gli uffici territoriali, denominati centri per
l’impiego (CpI), di cui all’articolo 5, lettera b). In particolare, i CpI
svolgono le seguenti attività:
a) presa in carico, la determinazione del
profilo personale di occupabilità, analisi delle competenze in relazione alla
situazione del mercato del lavoro locale e orientamento di base;
b) stipula del patto di servizio personalizzato;
c) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche con sessioni di
gruppo, entro novanta giorni dalla registrazione;
d) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio
delle competenze e analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione,
proposte di lavoro o altre misure di politica attiva, con riferimento
all’adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro;
e) orientamento e assistenza all’autoimpiego e all’attività di
lavoro autonomo e tutoraggio per le fasi successive all’avvio dell’impresa e
gestione, anche in forma indiretta, dei relativi incentivi;
f) avviamento alla formazione ai fini della qualificazione e
riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e dell’inserimento lavorativo;
g) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l’utilizzo di
strumenti messi a disposizione dal Ministero del lavoro e/o dall’Agenzia
nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL);
h) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle
competenze, l’apprendistato e le iniziative di mobilità nazionale e
transnazionale anche avvalendosi della rete EURES - European Employment
Services;
i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
j) promozione di prestazioni di pubblica utilità ai sensi
dell’articolo 30 del d.lgs. 150/2015;
k) attivazione di servizi mirati a favore delle fasce deboli;
I) fornitura di servizi per la facilitazione dell’incontro tra
domanda e offerta di lavoro, l’assistenza alla preselezione in ragione dei
fabbisogni professionali, l’accesso agli incentivi e la rilevazione e l’analisi
dei fabbisogni occupazionali e formativi;
m) tutti gli altri compiti in materia di servizi per il lavoro e
politiche attive a essi affidati dall’ARPAL, ivi comprese le misure di contrasto
al lavoro nero, con particolare riferimento al mercato del lavoro agricolo;
n) promozione di servizi e azioni di politiche attive di contrasto
al lavoro nero e al caporalato con particolare riferimento al mercato del lavoro
agricolo per l’inclusione di lavoratori stranieri.
2. I CpI, inoltre:
a) svolgono i compiti e le funzioni previste dalla I. 68/1999,
garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità,
secondo le modalità previste dall’articolo 19 d.lgs. 150/2015;
b) provvedono, ai sensi dell’articolo 16 della I. 56/1987,
all’avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche del personale in
possesso di qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola
dell’obbligo; la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la
Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui
all’articolo 7, definisce le modalità per la formazione delle graduatorie e le
relative procedure di scorrimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento
recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento
ordinario dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo
1997, n. 59).
3. Ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. 150/2015, la
Regione svolge le attività di cui al comma 1 tramite l’ARPAL, i CpI, e anche
mediante il coinvolgimento dei soggetti accreditati sulla base dei costi
standard definiti dall’ANPAL e garantendo in ogni caso all’utente facoltà di
scelta.
Art. 7Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL 1. È istituita l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL). 2. L’ARPAL ha personalità giuridica e piena autonomia e, con propri regolamenti adottati dal proprio direttore generale e approvati dalla Giunta regionale, disciplina le modalità di esercizio della propria autonomia organizzativa, finanziaria, patrimoniale, gestionale e contabile nel rispetto dei principi di cui all’articolo 51 dello Statuto della Regione Puglia. 3. La Giunta Regionale approva lo statuto dell’ARPAL. 4. L’ARPAL è sottoposta, nei limiti specificati dagli articoli 8 e 12, all’indirizzo e alla vigilanza della Regione Puglia.
Art. 8Finalità e competenze dell’ARPAL 1. L’ARPAL è un ente tecnico-operativo e strumentale
che opera a supporto della Regione nell’ambito delle competenze assegnate
all’Assessorato regionale al lavoro e provvede a:
a) garantire il raccordo con l’ANPAL di cui all’articolo 4 del
d.lgs. 150/2015;
b) gestire il sistema informativo regionale del lavoro in raccordo
con il sistema nazionale;
c) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai livelli
essenziali delle prestazioni, di cui all’articolo 2 comma 1 del d.lgs. 150/2015;
d) proporre alla Regione standard qualitativi
aggiuntivi per l’accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti
pubblici e privati e gestire il sistema regionale di accreditamento e
autorizzazione ivi compresa la tenuta dell’albo dei soggetti accreditati e
autorizzati, monitorando il mantenimento degli standard e dei requisiti definiti
dalla disciplina di riferimento;
e) attuare gli standard qualitativi regionali di cui alla lettera c),
monitorarne gli scostamenti e intervenire al fine di garantire il raggiungimento
dei risultati qualitativi attesi nei tempi previsti;
f) proporre alla Regione gli ambiti territoriali ottimali per
l’organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro;
g) governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro,
coordinandone l’attività;
h) proporre alla Regione le modalità di raccordo tra i soggetti
pubblici e privati accreditati e realizzare la rete delle politiche attive del
lavoro;
i) organizzare, coordinare e valorizzare le sinergie riguardanti i
servizi per il lavoro gestiti dai soggetti pubblici e privati accreditati;
j) supportare la programmazione regionale tramite proposte per
l’attuazione delle politiche del lavoro;
k) dare attuazione a progetti attribuiti dalla Regione nell’ambito
delle politiche attive per il lavoro;
I) promuovere e attuare interventi in materia di politiche attive
per il lavoro anche nei confronti dei lavoratori stranieri finanziati anche con
risorse comunitarie;
m) promuovere interventi che aumentino il numero di imprese
disponibili a ospitare i giovani assunti con i contratti di apprendistato e, in
generale, tesi a favorire la diffusione dell’istituto;
n) attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità
e con fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei comuni
e i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali;
o) svolgere funzioni di supporto all’osservatorio del mercato del
lavoro;
p) curare il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei
servizi per il lavoro;
q) supportare la programmazione dell’offerta formativa con
riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro;
r) redigere la relazione annuale dell’attività da presentare alla
Giunta regionale;
s) svolgere tutte le altre funzioni di gestione assegnate con la
presente legge.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, all’ARPAL
possono essere attribuite ulteriori attività gestionali rispetto a quelle
conferite dalla presente legge, di natura tecnica, strumentali alle politiche
per il lavoro.
Art. 9Organi dell’ARPAL 1. Sono organi dell’ARPAL il direttore generale e il revisore unico. 2. Gli organi dell’ARPAL durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. In nessun caso la durata in carica potrà essere complessivamente superiore a sei anni. 3. Il direttore generale è nominato con deliberazione della Giunta regionale, che ne determina il compenso e le modalità di valutazione annuale, fra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza in materia di diritto del lavoro, che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private con le modalità e secondo le procedure previste per i direttori di dipartimento dell’amministrazione regionale. La Giunta regionale, può disporre la revoca del direttore generale nell’ipotesi di inosservanza, da parte di quest’ultimo, delle previsioni di cui ai commi 4 e 5. 4. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’ARPAL e garantisce la coerenza dell’azione della stessa Agenzia con gli indirizzi strategici e gli atti di vigilanza della Giunta regionale ai sensi degli articoli 8 e 12. 5. Al direttore generale sono attribuite le competenze in materia di gestione dell’ARPAL, ferme le previsioni di cui agli articoli 7, 8 e 12.
6. Il direttore generale, oltre agli specifici compiti indicati
all’articolo 8, provvede:
a) all’adozione e attuazione del Piano annuale e del Piano
triennale delle attività dell’ARPAL;
b) all’adozione del bilancio preventivo pluriennale e annuale
dell’ARPAL;
c) all’adozione del bilancio di esercizio e della relazione
annuale sui risultati conseguiti;
d) all’adozione dei regolamenti e degli atti di organizzazione
dell’ARPAL;
e) sovraintende all’organizzazione e al funzionamento delle attività
dell’ARPAL, assicurandone l’imparzialità, l’economicità e l’efficienza;
f) alla predisposizione della proposta della dotazione organica e
delle relative modifiche;
g) alla cura dei rapporti con l’Amministrazione regionale e a
rappresentare I’ARPAL nei tavoli di lavoro con gli organismi regionali,
nazionali e internazionali;
h) a presentare annualmente alla Giunta
regionale una relazione sull’attività svolta dall’ARPAL.
7. La Giunta regionale stabilisce la misura del
compenso e delle eventuali ulteriori indennità spettanti al direttore generale;
l’entità degli stessi non deve in ogni caso superare la retribuzione prevista
per i direttori di dipartimento regionale, in base ai vigenti atti
amministrativi regionali.
8. Il revisore unico è nominato dalla Giunta regionale,
che ne stabilisce il compenso secondo i parametri fissati con decreto del
Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la
determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal
Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), ed
è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE).
9. Il revisore unico esamina tutti gli atti adottati
dall’ARPAL ai fini della verifica della regolare tenuta della contabilità e del
controllo della gestione economica e finanziaria della stessa Agenzia.
Art. 10Personale dell’ARPAL 1. L’ARPAL si avvale, oltre che del personale delle Province, di personale trasferito, distaccato o comandato dalla Regione. Nell’ambito del processo di potenziamento della propria struttura, I’ARPAL può dotarsi di personale assunto tramite pubblica selezione in possesso di specifiche e comprovate esperienze maturate nei servizi per il lavoro. 2. L’organico complessivo di personale dell’ARPAL è definito nella dotazione organica adottata ai sensi dell’articolo 9, lettera f), la quale è sottoposta all’approvazione della Giunta regionale, compatibilmente con la dotazione finanziaria assegnata dalla legge di bilancio vigente. 3. In attuazione dell’articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il personale a tempo indeterminato della Città metropolitana di Bari e delle Province pugliesi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i centri per l’impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell’articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, è trasferito nei ruoli della Regione Puglia, con il contestuale vincolo dell’assegnazione in servizio presso I’ARPAL. Al predetto personale continuano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto Regioni e Autonomie locali. 4. A decorrere dalla data del trasferimento del personale ad ARPAL, l’Agenzia medesima subentra nelle funzioni attribuite alle Province pugliesi e alla Città metropolitana di Bari nella materia dei servizi per l’impiego. Da tale data sono trasferite ad ARPAL le risorse finanziarie precedentemente attribuite dalla Regione Puglia alle Province pugliesi e alla Città metropolitana di Bari per la corresponsione del trattamento economico dei rispettivi dipendenti addetti ai centri per l’impiego. 5. Il personale transitato nei ruoli dell’ARPAL conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative corrisposte dall’amministrazione di provenienza al momento del trasferimento. 6. Nell’ipotesi di soppressione dell’ARPAL, il personale ivi trasferito sarà assorbito nei ruoli della Regione Puglia. 7. Fino alla data di effettivo esercizio delle funzioni da parte dell’ARPAL, da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale, le attività di gestione del personale sono assicurate dalle competenti strutture della Regione Puglia. 8. Il personale di cui alla legge regionale 21 dicembre 1998, n. 32 (Trasferimento all’Amministrazione Provinciale di Lecce del Centro di formazione professionale CNOS - Polivalente di Lecce) è trasferito alla Regione Puglia in apposito ruolo soprannumerario, mantiene il trattamento economico in godimento ed è di seguito assegnato all’ARPAL.
Art. 11Risorse dell’ARPAL 1. Le spese per il funzionamento dell’ARPAL sono
finanziate con i seguenti mezzi:
- a) trasferimenti statali;
- b) trasferimenti regionali;
- c) finanziamenti regionali finalizzati agli interventi e ai servizi di cui
alla presente legge;
- d) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione
degli scopi istituzionali;
- e) donazioni, eredità, legati.
Art. 12Controlli e vigilanza sull’ARPAL 1. La Giunta regionale approva i seguenti atti
dell’ARPAL:
a) i regolamenti adottai ai sensi dell’articolo 7, comma 2;
b) gli atti di cui all’articolo 9, comma 6, lettere b) e c);
c) la dotazione organica di cui all’articolo 10, comma 2.
2. Gli atti di cui al comma 1, devono essere inviati
alla Giunta regionale corredati del parere del revisore.
Art. 13Soggetti pubblici e privati accreditati all’erogazione dei servizi per il lavoro
- ARPAL 1. Fanno parte della Rete regionale dei servizi per le
politiche del lavoro i soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi per il
lavoro, ai sensi della legge
regionale del 29 settembre 2011, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione e
accreditamento per i servizi al lavoro) e del regolamento
regionale 27 dicembre 2012, n. 34 (Modifiche al regolamento regionale
recante Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per
l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla legge regionale 29 settembre
2011, n. 25), rientranti nell’albo regionale istituito con determinazione
dirigenziale 13 luglio 216, n. 270 della Sezione regionale politiche per il
lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 12 del d.lgs. 150/2015.
2. I ruoli e i compiti dei soggetti pubblici e privati
di cui al comma 1, fermo restando quanto già definito dalla normativa statale e
regionale vigente, saranno in ogni caso precisati nei singoli avvisi.
3. Per l’erogazione dei servizi si applicherà quanto
specificato nel regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione europea del
31 ottobre 2016, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi
unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli
Stati membri delle spese sostenute.
CAPO 3Monitoraggio, valutazione e sistema informativo
Art. 14Sistema informativo regionale delle politiche del lavoro 1. La Regione, nelle more dell’implementazione del sistema informativo unico di cui all’articolo 13 del d.lgs. 150/2015, realizza, per le parti di competenza, anche attraverso la valorizzazione e il riutilizzo delle componenti informatizzate esistenti, il nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e della formazione professionale. 2. Il sistema informativo regionale delle politiche del lavoro rappresenta uno strumento di erogazione e di accesso ai servizi previsti dalla presente legge, costituisce la base informativa per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore e persegue finalità statistiche e di monitoraggio delle politiche del lavoro. 3. Il sistema è realizzato con tecniche di interoperabilità e in un’ottica di scambio di dati e di integrazione con altri sistemi informativi regionali, statali e degli enti locali, al fine di costituire un patrimonio informativo comune in materia di lavoro. 4. L’Assessorato regionale al lavoro, in stretto coordinamento con ANPAL, definisce il sistema informativo regionale e ne garantisce la funzionalità; in relazione all’espletamento delle funzioni di cui alla presente legge, si avvale dell’ARPAL, che provvede alla gestione operativa, per quanto di competenza. 5. La Regione, ai fini del miglioramento qualitativo dei servizi regionali per il lavoro, monitora e valuta comparativamente i risultati attesi dai centri per l’impiego e dai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
Art. 15Clausola valutativa 1.Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, valutano i risultati e l’efficacia delle politiche attive del lavoro disciplinati dalla presente legge. 2. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta regionale, anche avvalendosi dell’Osservatorio del mercato del lavoro, presenta al Consiglio regionale, previo parere della commissione consiliare competente, una relazione che documenta e descrive:
a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge,
specificando le risorse stanziate e utilizzate, i soggetti coinvolti
nell’attuazione, il grado di partecipazione delle misure attivate, i beneficiari
raggiunti e le loro caratteristiche;
b) le eventuali criticità verificatesi, le soluzioni messe in atto
per farvi fronte, le possibili conseguenze degli obiettivi previsti;
c) i risultati conseguiti.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le
informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.
4. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti
che concludono l’esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.
CAPO 4Riordino e istituzione organi collegiali
Art. 16Commissione regionale per le politiche del lavoro 1. E’ istituita la Commissione regionale per le politiche del lavoro quale sede concertativa con funzioni di proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale. 2. La Commissione, oltre alle funzioni e alle competenze già svolte dalla Commissione regionale per l’impiego ai sensi della I. 56/1987, individua strumenti, procedure e modalità per l’omogeneizzazione e integrazione tra le attività di osservatorio, di orientamento, di formazione e di politiche attive del lavoro. 3. La Commissione è costituita su base tripartita, attesa la sua natura di sede di concertazione e dialogo sociale, ed è così composta:
a) l’Assessore regionale delegato in materia di lavoro, con
funzioni di presidente;
b) un consigliere di parità, nominato ai sensi della legge 10
aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità
uomo-donna nel lavoro);
c) sette componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
d) sette componenti designati dai datori di lavoro, di cui uno
quale espressione delle associazioni rappresentative delle imprese cooperative;
e) i soggetti rientranti nella Rete nazionale dei servizi per le
politiche del lavoro di cui al d.lgs. 150/2015.
4. Ai fini della determinazione della rappresentatività
delle organizzazioni di cui al comma 3, lettere d) ed e), valgono i criteri
stabiliti per la costituzione del Comitato nazionale economia e lavoro (CNEL).
5. Ai componenti della Commissione regionale per le
politiche del lavoro non spettano indennità, compensi o rimborsi a carico del
bilancio regionale per la partecipazione alle relative attività.
6. Ai lavori della Commissione partecipano, senza
diritto di voto, i dirigenti delle sezioni regionali competenti in materia di
lavoro e di formazione, nonché il direttore generale dell’ARPAL.
7. La Commissione approva, su proposta del presidente,
il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento
della medesima e si istituiscono apposite sottocommissioni. Le funzioni di
segreteria sono svolte dal personale degli uffici regionali appositamente
individuato.
CAPO 5Risorse umane, strumentali e finanziarie
Art. 17Gestione e valorizzazione delle risorse umane 1. La Regione organizza il pieno utilizzo delle risorse umane trasferite
attraverso la loro riallocazione nelle diverse strutture dei servizi integrati
per l’impiego, nel rispetto delle professionalità e delle competenze acquisite,
a norma della presente legge, nel rispetto delle pari opportunità. 2. Le risorse umane impegnate sono supportate con percorsi mirati di formazione
continua a valere nei piani ordinari e straordinari di formazione, aggiornamento
e riqualificazione. 3. Il trasferimento delle risorse umane sarà praticato con le procedure e nei
tempi previsti dalle disposizioni statali in materia.
Art. 18Norma finanziaria 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si
provvede con le risorse trasferite di cui all’articolo 1, comma 794, della I.
205/2017. A tale fine nella parte entrata del bilancio regionale vincolato,
nell’ambito del titolo 2, tipologia 101, è iscritto per l’esercizio finanziario
2018, in termini di competenza e cassa, lo stanziamento di euro 19.328.278,00.
La medesima dotazione finanziaria è iscritta in termini di competenza per
ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. Nella parte spesa del bilancio
regionale vincolato, nell’ambito della missione 15, programma 1, titolo 1, e
iscritto per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, lo
stanziamento di euro 19.328.278,00. La medesima dotazione finanziaria è iscritta
in termini di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020.
CAPO 6Disposizioni transitorie e finali
Art. 19Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogate le seguenti disposizioni:
ALLEGATO
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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