Anno 2018
Numero 13
Data 10/09/2018
Abrogato No
Materia Partecipazione;
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Regolamento Regionale 10 settembre 2018, n. 13

Regolamento attuativo della L.R. 13 luglio 2017 n. 28, “Legge sulla Partecipazione



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:


VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 Statuto della Regione Puglia;
VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 Statuto del Regione Puglia così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1429 del 02/08/2018 di adozione del Regolamento;
 
 
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO




Art. 1

Oggetto


1. In attuazione dell’articolo 2 comma 3 della Legge regionale 13 luglio 2017 n. 28 Legge sulla partecipazione (di seguito legge), il presente regolamento disciplina:
                 a) le azioni di coordinamento con la comunicazione istituzionale della presidenza a sostegno dei processi partecipativi;
                 b) l’attivazione della piattaforma web dedicata alla partecipazione;
               c) le modalità di svolgimento delle attività di formazione da destinare ad enti locali e dipendenti regionali e le necessarie forme di collaborazione tra le strutture regionali competenti;
                d) le attività dell’Osservatorio per la partecipazione dei cittadini;
                e) le modalità di esercizio del diritto di tribuna;
               f) le modalità di finanziamento e di cofinanziamento dei processi partecipativi di cui all’articolo 14 della Legge e delle attività di promozione della cultura della partecipazione di cui al successivo articolo 16.
2. Esso disciplina, inoltre, la procedura di redazione ed approvazione del bando di cui all’art. 16 comma 1 della Legge, finalizzato a selezionare soggetti e attività culturali da finanziare in ambito culturale e formativo.




Art. 2

Coordinamento con la comunicazione istituzionale


1. Il piano annuale di comunicazione approvato dalla Giunta regionale deve prevedere, nell’ambito delle risorse disponibili, le attività e gli strumenti più idonei al raggiungimento degli obiettivi di comunicazione concernenti i processi partecipativi e le altre iniziative previste dalla Giunta regionale ai sensi della legge n. 28/2017. A tal fine, l’Ufficio della Partecipazione, in collaborazione con il Servizio Comunicazione istituzionale, individua le iniziative di informazione e di comunicazione a supporto dei processi partecipativi da inserire nel piano predisposto annualmente dal Servizio Comunicazione istituzionale.
2. Il Servizio Comunicazione istituzionale cura la gestione e l’attuazione del piano di comunicazione sentito, per la parte di competenza, l’Ufficio della Partecipazione.


Art. 3

Attivazione della piattaforma web


1.In attuazione della Legge, per rafforzare la trasparenza ed il dialogo con i cittadini e gli stakeholder, la Regione Puglia realizza la piattaforma informatica PUGLIAPARTECIPA attraverso cui veicolare documenti, rapporti, analisi e informazioni sui processi partecipativi in atto, oltre che abilitare la rete degli enti locali, lo scambio di informazioni e proposte e la consultazione dei soggetti titolari del diritto di partecipazione e, in generale, degli stakeholder.
2. La piattaforma è lo strumento informatico attraverso cui l’Ufficio della Partecipazione gestisce:
           ° i processi di partecipazione individuati nel programma annuale della partecipazione adottato dalla Giunta Regionale;
           ° il bando per l’erogazione dei contributi regionali a sostegno dei processi di partecipazione di cui all’art. 14 della Legge;
           ° il bando annuale per il finanziamento di attività e soggetti operanti in ambito culturale e formativo di cui all’art. 16 della Legge.




Art. 4

Attività di formazione per gli enti locali e i dipendenti regionali


1. La Giunta Regionale, nell’ambito del programma annuale della partecipazione o con separata deliberazione, sentito l’Osservatorio regionale per la partecipazione dei cittadini, previa istruttoria dell’Ufficio della Partecipazione anche in collaborazione con le strutture regionali competenti, promuove e organizza attività formative sui temi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. I) della Legge, in favore degli enti locali e/o dei dipendenti regionali.
2. Le attività di formazione sono finalizzate alla promozione della cultura della partecipazione all’interno delle amministrazioni regionali e locali e alla formazione, all’interno di tali amministrazioni, di personale specializzato in grado di progettare, organizzare e gestire un processo partecipativo. Esse hanno ad oggetto in via prevalente:
           ° la normativa in materia di partecipazione
           ° le programmazione, progettazione e gestione dei processi partecipativi
           ° i bandi regionali di cui agli articoli 14 e 16 della Legge
          ° la redazione del regolamento sulla partecipazione da adottarsi da parte dell’ente locale nel rispetto della L.R. n. 28/2017 e del presente regolamento.
3. Le attività formative sono organizzate dall’Ufficio della Partecipazione in collaborazione con le strutture regionali competenti in relazione all’oggetto e/o ai destinatari della formazione. Dette attività sono promosse, di norma, attraverso la piattaforma web e sono prevalentemente articolate in: corsi di formazione, anche a distanza, messa a disposizione di materiali di studio, incontri e scambi finalizzati alla diffusione delle buone pratiche.
4. Gli enti locali possono proporre alla Regione specifiche iniziative formative nelle materie sopraelencate per i propri territori. A tal fine segnalano periodicamente, anche singolarmente, alla Regione le esigenze formative presenti nel proprio territorio, in collaborazione con le associazioni di volontariato e promozione sociale. Per la realizzazione di dette iniziative, gli enti locali partecipano ai bandi ed avvisi regionali per l’attribuzione di risorse finanziarie secondo la modalità del cofinanziamento.



Art. 5

Osservatorio per la partecipazione dei cittadini


1. L’Osservatorio per la partecipazione dei cittadini di cui all’art. 11 della Legge, di seguito denominato Osservatorio, svolge funzioni di promozione e garanzia dell’attuazione della legge sulla partecipazione e del programma annuale della partecipazione.
2. L’Osservatorio dura in carica tre anni ed è composto da cinque consiglieri regionali eletti dall’assemblea nel rispetto della parità di genere, di cui 3 proposti dalla maggioranza e 2 dalle forze di opposizione. Le funzioni di Presidente sono attribuite dall’assemblea ad uno degli eletti. Alle riunioni dell’Osservatorio partecipano il dirigente dell’Ufficio della Partecipazione e il dirigente del Servizio Trasparenza e Anticorruzione della Giunta regionale, con funzioni referenti e di assistenza.
3. L’Osservatorio ha sede presso il Consiglio regionale, ove si riunisce.
4. L’Osservatorio valuta il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi e redige annualmente una relazione sul programma annuale della partecipazione che invia, prima della sessione annuale prevista all’art. 8 comma 2 della Legge, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta. La relazione è pubblicata sulla piattaforma web.
5. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l’Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali assegnate dal Consiglio regionale nonchè dello spazio informativo/comunicativo dedicato sulla piattaforma web; si avvale altresì dell’Ufficio della Partecipazione per acquisire documenti e informazioni riguardanti i processi partecipativi e le procedure amministrative di competenza dell’Ufficio. L’Osservatorio può avvalersi anche della collaborazione di altre strutture regionali, in relazione alle esigenze legate all’esercizio delle sue funzioni.




Art. 6

Diritto di tribuna


1. Ai sensi dell’art. 12 della legge, in aderenza ai principi sanciti dal titolo III dello Statuto e al fine di promuovere e favorire la dialettica democratica e partecipativa in seno all’Amministrazione regionale, anche col contributo di aree politiche non presenti in Consiglio regionale, è riconosciuto il diritto di tribuna ai candidati Presidenti della Regione dell’ultima tornata elettorale, la/le cui lista/liste collegata/e non abbia/abbiano ottenuto rappresentanti in Consiglio, che abbiano raggiunto la soglia dei 5000 voti individuali, e che non rivestano altri incarichi istituzionali, anche con l’assegnazione di un ufficio presso la sede del Consiglio.
2. Il diritto di tribuna, che si inserisce nel contesto della partecipazione popolare all’attività del Consiglio regionale, consiste nella richiesta al Presidente del Consiglio regionale di convocare, presso l’Ufficio stampa dell’assemblea, una conferenza pubblica di presentazione della petizione proposta dal titolare del diritto di tribuna, previa verifica di ammissibilità svolta ai sensi dell’art. 63 del regolamento consiliare.
3. Oggetto della petizione è la richiesta intesa a promuovere o a sollecitare una decisione o un intervento della Regione su questioni ed argomenti di rilevante interesse o a promuovere una iniziativa legislativa da parte della Giunta o dei Consiglieri regionali. La petizione avente ad oggetto la richiesta di promuovere una iniziativa di tipo legislativo deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio e contenere il testo del progetto di legge elaborato dal titolare del diritto di tribuna con la formale richiesta rivolta alla Giunta regionale, a uno o più Consiglieri ovvero a uno o più Gruppi di attivare il procedimento legislativo loro riservato nel rispetto delle previsioni dello Statuto e del regolamento del Consiglio regionale; essa è disciplinata ai commi 8 e 9.
4.   Fatto salvo quanto previsto ai commi 8 e 9, a seguito della verifica di ammissibilità e regolarità sotto i profili tecnico-amministrativo e contabile, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale autorizza il diritto di tribuna e convoca la conferenza pubblica. Contestualmente il Presidente del Consiglio regionale ne dà comunicazione al Consiglio e trasmette la petizione alla Commissione consiliare permanente competente per materia.
5. Alla conferenza partecipano il Presidente del Consiglio, il Governo regionale, i rappresentanti dei Gruppi consiliari e i rappresentanti dei mezzi di informazione.
6. Durante la conferenza pubblica, il titolare del diritto di tribuna illustra, e rende di dominio pubblico, la sua richiesta e le ragioni che lo hanno portato a rivolgersi all’Amministrazione regionale. Sul sito istituzionale del Consiglio regionale è pubblicato un resoconto della conferenza pubblica.
7. Successivamente, ai sensi dell’art. 63 cit., la petizione oggetto del diritto di tribuna viene discussa dalla Commissione consiliare competente per materia, alla presenza del presentatore della petizione che può illustrarla ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24 del regolamento del Consiglio. Entro 60 giorni, la Commissione trasmette al Consiglio regionale e, per conoscenza, al titolare del diritto di tribuna una proposta motivata di risoluzione sul merito della petizione o sulla sua archiviazione.
8. Se la petizione ha ad oggetto la richiesta di promuovere una iniziativa di tipo legislativo, a seguito della sua presentazione da parte del titolare del diritto di tribuna, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la trasmette alla Giunta regionale, ai Consiglieri o ai Gruppi consiliari cui è rivolta, i quali - entro 90 giorni dalla ricezione - sono tenuti a comunicare al presentatore, e per conoscenza all’Ufficio di Presidenza, la decisione motivata di farla propria e conseguentemente di avviare il procedimento di formazione della legge nella forma, rispettivamente, del Disegno di legge di iniziativa del Governo (d.d.l.) ovvero della Proposta di Legge di iniziativa consiliare (p.d.l.), ovvero il mancato accoglimento della richiesta anche con riferimento alle nuovi o maggiori spese o minori entrate derivanti dall’iniziativa proposta.
9. La convocazione da parte dell’Ufficio di Presidenza della conferenza pubblica di presentazione della petizione avente ad oggetto una iniziativa legislativa è subordinata alla comunicazione della decisione motivata di cui al comma 8. Entro sei mesi dalla data della conferenza pubblica deve essere avviato il procedimento di discussione del Disegno o Proposta di Legge.
10. I soggetti titolari del diritto di tribuna possono presentare fino a 3 (tre) richieste durante il medesimo anno solare.




Art. 7

Modalità di finanziamento e cofinanziamento dei processi partecipativi di cui all’articolo 14 L.R. 28/2017


1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della Legge, il programma annuale della partecipazione è integrato con le proposte di processi partecipativi (di seguito, proposte) presentate dai soggetti indicati dall’art. 15 della Legge (di seguito, soggetti proponenti) selezionate a mezzo di apposito Avviso di selezione delle proposte di processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia (di seguito, Avviso) approvato dalla Giunta regionale e pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
2. L’Avviso può essere articolato in più sezioni con riferimento, tra l’altro:
                     a) al tipo di sostegno regionale previsto;
                     b) al periodo previsto di svolgimento del processo partecipativo;
                    c) alla tipologia di soggetto proponente;
                   d) alla tipologia di oggetto del processo partecipativo.
3. Con riferimento al tipo di sostegno regionale, esso può comprendere anche uno soltanto dei seguenti interventi:
                  a) sostegno finanziario;
                  b) supporto metodologico;
                  c) supporto logistico e organizzativo, con particolare riferimento alle tecnologie della informazione e della comunicazione.
4. L’Avviso può prevedere, in relazione alle finalità e agli obiettivi perseguiti dal Governo regionale con il programma annuale della partecipazione, requisiti di ammissione delle proposte ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 14 comma 3 della Legge. A titolo indicativo e non esaustivo:
                a) con riferimento al requisito di ammissione di cui alla lettera a) comma cit., le proposte devono indicare le motivazioni e gli obiettivi del processo partecipativo proposto;
               b) con riferimento al requisito di ammissione di cui alla lettera c) allorquando il proponente sia un ente locale, le proposte devono contenere l’impegno formale dell’ente a tenere conto dei risultati del processo partecipativo o comunque a motivarne il mancato o parziale accoglimento in modo puntuale, nonchè a rendere accessibile tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo;
              c) con riferimento al requisito di ammissione di cui alla lettera d), le proposte devono contenere la previsione di massima dei costi del processo partecipativo proposto e l’impegno al cofinanziamento in misura non inferiore al 20 per cento del totale del suo costo di realizzazione, nelle forme e con le modalità previste dall’Avviso. Nel caso in cui il soggetto proponente sia un ente locale o altra pubblica amministrazione, la proposta deve indicare le risorse finanziarie eventualmente già destinate alla realizzazione del progetto, opera o intervento oggetto del processo partecipativo proposto, nonché i documenti programmatici e/o amministrativi dai quali risulti l’impegno del soggetto pubblico proponente a realizzare il progetto, l’opera o l’intervento oggetto del processo partecipativo.
5. L’Avviso può fissare ulteriori criteri di selezione delle proposte rispetto a quelli previsti dall’art. 14 comma 5 della Legge.
6. Gli enti locali, anche quando non sono promotori dei processi partecipativi, possono mettere a disposizione dei processi partecipativi ammessi a sostegno regionale risorse proprie, in particolare la disponibilità di luoghi e locali per il loro svolgimento e di altri supporti logistici.




Art. 8

Individuazione delle proposte di processi partecipativi che integrano il Programma annuale della partecipazione


1. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione delle proposte, prorogabile di trenta giorni per motivate esigenze istruttorie, ovvero entro il termine maggiore o minore stabilito dall’Avviso di cui all’articolo precedente, la Giunta regionale, con atto motivato, sulla base dell’istruttoria svolta da apposita Commissione interna nominata dal Capo di Gabinetto, individua le proposte di processi partecipativi ammesse a sostegno regionale ed integra il programma annuale della partecipazione.
2. La Giunta, nell’individuazione delle proposte di processo partecipativo da ammettere a sostegno regionale e da inserire nel programma annuale della partecipazione, ha facoltà di:
                 a) condizionare il sostegno regionale a modifiche della proposta finalizzate a renderla più compiutamente rispondente ai requisiti di ammissione e ai criteri di selezione stabiliti dall’Avviso;
                b) indicare modalità di svolgimento integrative, anche con riferimento ai territori e agli abitanti da coinvolgere;
                c) richiedere il coordinamento di proposte simili o analoghe, indicandone le modalità;
               d) differenziare o combinare le diverse tipologie di sostegno regionale di cui al precedente art. 7 comma 3, tenendo conto delle richieste;
              e) nei casi di progetti validi o innovativi che, tuttavia, non sono rientrati nella lista delle proposte finanziate a seguito della valutazione comparativa, concedere il patrocinio gratuito, con autorizzazione all’uso del logo della Regione.
3. Il sostegno finanziario può essere rateizzato, anche con la concessione di una quota di anticipo non superiore al 20% ed è subordinato alla presentazione dei rapporti periodici e finali del processo partecipativo e della documentazione analitica dei costi. La relazione finale del processo partecipativo e la documentazione analitica dei costi sono presentate entro e non oltre tre mesi dalla conclusione del processo partecipativo.
4. La mancata presentazione della relazione finale entro tali termini comporta la perdita del diritto al pagamento dell’ultima rata del finanziamento e impedisce al soggetto proponente di presentare nuove proposte e richieste di finanziamento ai bandi successivi. Eventuali inadempimenti o irregolarità nell’adempimento degli obblighi assunti dal proponente possono dar luogo alla sospensione dell’erogazione del contributo sino all’avvenuta regolarizzazione ovvero alla sua revoca con ripetizione degli importi erogati.



Art. 9

Modalità di finanziamento e di cofinanziamento delle attività di promozione della cultura della partecipazione (art. 16 L.R. 28/2017)


1. In riferimento all’articolo 16 della Legge e per le finalità ivi previste, la Giunta regionale, sentito l’Ufficio della Partecipazione, approva e pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia un Avviso di selezione dei soggetti e delle attività da finanziare in ambito culturale e formativo indicante i requisiti necessari per accedere al contributo regionale.
2. Le attività culturali e formative finalizzate alla promozione della cultura della partecipazione, per essere ammesse al contributo regionale, devono prevedere l’impegno al cofinanziamento nelle forme e con le modalità previste dall’Avviso.
3. L’Avviso è predisposto in collaborazione con le strutture regionali competenti in relazione alla tipologia di soggetti o di attività da finanziare.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito dall’Avviso, prorogabile di trenta giorni per motivate esigenze istruttorie, ovvero entro il termine maggiore o minore stabilito dal l’Avviso, le attività culturali o formative sono selezionate dalla Giunta regionale, con atto motivato, sulla base dell’istruttoria svolta da apposita Commissione interna nominata dal Capo di Gabinetto, in base al criterio di coerenza e coordinamento con le finalità e gli obiettivi perseguiti con il programma annuale della partecipazione del quale costituiscono parte integrante.
5. L’Avviso può fissare criteri di selezione ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 16 della Legge e prevedere criteri di preferenza o attribuzione di punteggi aggiuntivi ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.
6. L’Avviso può essere articolato in più sezioni, con riferimento, tra l’altro, alla tipologia di soggetto proponente o alla tipologia di attività culturale o formativa proposta.
7. Per quanto non previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni degli articoli 7 e 8.



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.