Legge Regionale 20 dicembre 2017, n. 59 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorsefaunistico-ambientali e per il prelievo venatorio
CAPO 1DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1Finalità
della legge 1. La Regione Puglia, in
attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio), della direttiva 2009/147/CE, della direttiva
92/43/CEE e delle misure di conservazione disciplinate dagli articoli 4 e 6 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1977 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/ CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche), nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, emana la presente legge per la gestione programmata
delle risorse faunistico-ambientali ai fini della salvaguardia di un generale
equilibrio ambientale.
2. Le finalità della
presente legge sono:
a) proteggere e tutelare la fauna selvatica
sull’intero territorio regionale, mediante l’istituzione e la gestione delle
zone di protezione, con specifico riferimento a quelle aree poste lungo le
rotte di migrazione dell’avifauna o che presentano l’habitat idoneo a favorire
l’incremento naturale della fauna selvatica e la sosta,
prioritariamente delle specie di cui all’allegato 1 della direttiva
2009/147/CE, secondo i criteri ornitologici previsti dall’articolo 4 della
stessa direttiva; b) programmare, ai fini di una corretta
gestione faunistico-venatoria, una razionale utilizzazione dell’intero territorio
agro-silvo-pastorale pugliese;
c) disciplinare l’esercizio venatorio in modo
da non contrastare con l’esigenza di conservazione del patrimonio faunistico e
non arrecare danno effettivo alle produzioni agricole;
d) salvaguardare le esigenze produttive
agricole mediante la regolamentazione dell’attività venatoria e un efficace
controllo della fauna selvatica;
e) creare, migliorare e/o ripristinare gli
ambienti che presentano specifico interesse naturalistico ed ecologico- ambientale,
con particolare riferimento alle zone umide;
f) adottare le misure necessarie per
mantenere o adeguare le popolazioni di fauna selvatica stanziale e di tutte le specie di uccelli di cui
all’articolo 1 della direttiva 2009/147/CE, a un livello corrispondente all’esigenze
ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze
economiche e ricreative. Tali misure sono adottate in modo da non provocare un
deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat,
fatte salve le finalità di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e
secondo trattino della predetta direttiva;
g) promuovere e adottare studi e indagini di
interesse faunistico-ambientale, con particolare riguardo per lo sviluppo della
conoscenza del patrimonio faunistico e i modi per la sua tutela;
h) valorizzare gli aspetti ricreativi
culturali e turistici collegati all’esercizio venatorio e all’allevamento
amatoriale, purché atti a favorire un rapporto ottimale
uomo-ambiente-territorio;
i) assicurare con una costante vigilanza la
difesa delle acque, dell’aria e del terreno dall’inquinamento, onde eliminare o
ridurre i fattori di squilibrio o di degrado ambientale nel terreni
agro-forestali e consentire una maggiore presenza della fauna selvatica
sull’intero territorio regionale.
3. La Regione Puglia
comunica allo Stato tutte le informazioni riguardanti la protezione, la gestione
e
l’utilizzazione delle
specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 2009/147/CE, con
particolare attenzione agli argomenti elencati nell’allegato V, con le modalità
previste dal decreto del Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del
mare e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF),
di cui all’articolo 1, comma 7-bis, della l. 157/1992.
Art. 2Oggetto
della tutela - esercizio venatorio 1. Il patrimonio
faunistico, costituito da tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi,
stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, dalle loro uova e
dai loro nidi, costituisce bene ambientale e come tale è tutelato e protetto
dalla presente legge, nell’interesse della comunità internazionale, nazionale e
regionale.
2. Sono particolarmente protette, anche
sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
a) mammiferi: Lupo (Canis lupus), Lontra
(Lutra lutra), Gatto Selvatico (Felis Sylvestris), Lince (Lynx lynx), Foca
monaca (Monachus monachus), Puzzola (Mustela putorius), tutte le specie di
cetacei (Cetacea) e, inoltre, Cervo sardo (Cervus, e laphus corsicanus),
Camoscio d’Abruzzo (Rupicapra pyrenaica), Orso (Ursus arctos), Sciacallo dorato
(Canis aureus), Martora (Martes martes), Capriolo (Capreolus capreolus), Istrice
(Hystrix cristala), Tasso (Meles Meles);
b) uccelli: tutte le specie di rapaci diurni
(Accipitriformes e falconiformes), tutte le specie di rapaci notturni (Stringiformes),
tutte le specie di Cicogne (Ciconiidae), tutte le specie di Pellicani
(Pelecanidae), tutte le specie di Picchi (Picidae), Gallina prataiola (Tetrax
tetrax), Gru (Grus grus), Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus),
Mignattaio (Plegadis falcinellus), Fenicottero (Pfigbenicopterus ruber),
Fistione turco (Netta rufina), Cigno reale (Cygnus olor) Cigno selvatico
(Cygnus cygnus), Volpoca (Tadorna tadorna), Piviere tortolino (Eudromias
morinellus), Gabbiano corso (Larus audouinii), Gabbiano corallino (Larus
melanocephalus), Gabbiano roseo (Larus genei), Ghiandaia marina (Coracias
garrulus), Occhione (Burhinus oedicnemus), Pernice di mare (Coriacias
garrulus), Sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), Sterna maggiore (Sterna
caspia), Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), Marangone minore
(Phaeacrocorax pigmeus), Marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis),
Tarabuso (Botaurus steilaris), Spatola (Platalea leucorodia), Gobbo rugginoso
(Oxyura leucocephala), Pollo sultano (Porphirio porphirio), Otarda (Otis
tarda), Avocetta (Recurvirostra avosetta), Chiurlottello (Numenius
Tennirostris);
c) tutte le altre specie che direttive
comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.
3. Le norme della presente
legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle
nutrie e alle arvicole.
4. Ai fini dei commi 1, 2
e 3, il territorio regionale è sottoposto a regime di caccia programmata;
l‘esercizio venatorio è consentito con le modalità e i limiti previsti dalla
presente legge.
5. Il controllo del
livello delle popolazioni degli uccelli negli aeroporti, ai fini della
sicurezza aerea, è affidato al Ministero dei trasporti.
CAPO 2FUNZIONI
AMMINISTRATIVE — PARTECIPAZIONI
Art. 3Esercizio
delle funzioni amministrative 1. La Regione Puglia
esercita le funzioni di legislazione, regolamentazione, programmazione e
coordinamento, ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché
funzioni di controllo e sostitutive nelle materie di cui alla presente legge.
2. Le funzioni
amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna di
cui alla presente legge, ivi compresi la vigilanza, il controllo delle relative
attività nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative spettano alla
Regione Puglia, che istituisce, per esercitarle, appositi uffici, articolandosi
anche mediante strutture tecnico-faunistiche territoriali.
3. La Regione Puglia può
avvalersi delle province e della Città metropolitana di Bari e/o degli ambiti territoriali
di caccia (ATC), mediante forme di avvalimento e convenzione.
4. Le funzioni in materia
di vigilanza sono esercitate dalla competente struttura organizzativa regionale
di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione
regionale di vigilanza della Regione Puglia).
Art. 4Organismi
di consulenza, partecipazione, ricerca e gestione 1. La Regione Puglia,
nell’esercizio delle funzioni concernenti le materie di cui alla presente
legge, si avvale della consulenza e
di proposte e/o pareri del Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale di
cui all’articolo 5.
2. La Regione Puglia può
avvalersi, altresì, della consulenza e di proposte e/o pareri dell’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonché della
collaborazione di altri enti, associazioni, organismi, istituti specializzati
di studio e ricerca.
3. I pareri dell’ISPRA
saranno richiesti nei casi in cui la presente legge e/o la normativa statale in
materia di caccia ne prevedono l’acquisizione.
Art. 5Comitato
tecnico regionale faunistico-venatorio 1. Con decreto del
presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni e/o revoche
dei vari
organismi, è istituito il
Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio per la tutela faunistico-ambientale,
organo tecnico-consultivo-propositivo della Regione Puglia.
2. Il Comitato tecnico
regionale faunistico-venatorio ha sede presso gli uffici della Regione Puglia.
3. Il Comitato tecnico
regionale faunistico-venatorio è composto:
a) dall’assessore regionale competente in
materia di caccia o suo delegato, che lo presiede;
b) dal presidente della Commissione
consiliare competente in materia venatoria e da due consiglieri regionali eletti
dal Consiglio regionale, di cui uno della minoranza;
c) da un rappresentante per ciascuna
associazione venatoria operante a livello regionale, regolarmente riconosciute
ai sensi della I. 157/1992 o dalla presente legge, designati dalle stesse a
livello regionale;
d) da un rappresentante per ciascuna delle
organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli operanti a livello
regionale, regolarmente riconosciute, designati dalle stesse a livello
regionale;
e) fino a otto rappresentanti delle
associazioni naturalistiche e protezionistiche più rappresentative, operanti a
livello regionale e riconosciute dal Ministero dell’ambiente ai sensi
dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale);
f) da un rappresentante
dell’Ente nazionale per la cinofilia italiana CENCI), designato dallo stesso a
livello regionale;
g) da un rappresentante
dei comuni, designato dalla delegazione regionale dell’Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI);
h) da un rappresentante del
raggruppamento interregionale Appulo Lucano di ornitologia - organo della Federazione
ornicoltori italiani. Partecipa alle riunioni del Comitato il dirigente della
Sezione regionale competente in materia di caccia e, ove necessario, il
responsabile dell’Osservatorio faunistico regionale.
4. Il Comitato elegge un
vice presidente, scelto fra i membri di cui al comma 3, lettera b), che
esercita le funzioni di presidente in caso di assenza o impedimento del
presidente designato, e del suo delegato.
5. Le funzioni di
segretario sono svolte da un dipendente regionale appartenente al servizio
competente in materia di prelievo venatorio, designato dal presidente del
Comitato.
6. La durata in carica
dei membri del Comitato è di cinque anni, salvo che per i membri di cui al
comma 3, lettere a) e b), i quali decadono con la decadenza del loro mandato e
sono automaticamente sostituiti dai nuovi titolari dell’incarico.
7. Il Comitato si
riunisce, su convocazione del presidente, per esprimere pareri e formulare
proposte in
relazione all’attività
della Regione nelle materie di cui alla presente legge.
8. I pareri e/o le
proposte possono essere espressi a maggioranza di voti. I componenti di cui
alle lettere
c), d) ed e), esprimono
un solo voto per rappresentanza, secondo le modalità e i criteri stabiliti con
il relativo regolamento interno. In caso di parità prevale quello espresso dal
presidente.
9. Le riunioni del
Comitato sono convocate in prima e in seconda convocazione. In seconda
convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
10. Ai membri del Comitato è dovuto un gettone di presenza per giornata di seduta
pari a 30 euro, unitamente al rimborso delle spese di viaggio ai sensi delle
vigenti norme regionali in materia.(1)
11. Le designazioni
devono pervenire entro trenta giorni dalla data della notificazione della
richiesta; trascorso detto termine, il presidente della Giunta regionale
provvede a istituire il Comitato, tenendo conto delle designazioni pervenute e
che comunque abbiano raggiunto i 2/3 dei componenti assegnati.
12. I membri del Comitato
decadono dall’incarico dopo tre assenze ingiustificate consecutive e sono
sostituiti con le modalità di cui al comma 11, da componente nominato da altra
associazione appartenente allo stesso settore. Non possono fare parte del
Comitato i componenti dei comitati di gestione degli (ATC) pugliesi.
13. I componenti del
Comitato in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano
in carica ed esercitano le proprie funzioni fino all’insediamento del nuovo
Comitato costituito ai sensi del comma 3.
Art. 6Struttura
tecnica regionale Osservatorio faunistico - Centro recupero fauna selvatica in
difficoltà 1. Struttura tecnica
della Regione Puglia, con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento,
è l’Osservatorio faunistico regionale, con sede a Bitetto (Ba).
2. Nella struttura
dell’Osservatorio faunistico regionale opera il Centro recupero regionale fauna
selvatica in difficoltà.
3. Le finalità
prioritarie dell’Osservatorio faunistico regionale sono le seguenti:
a) coordinamento di tutte le attività delle
strutture territoriali dell’Osservatorio faunistico regionale;
b) coordinamento, indirizzo per il
funzionamento ottimale dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica,
di cui all’articolo 10;
c) raccolta di tutti i dati del territorio e
della fauna selvatica, censiti anche dagli Osservatori faunistici territoriali,
per gli opportuni indirizzi diretti al miglioramento dell’habitat e relativa
consistenza della fauna selvatica, sulla base delle linee guida dell’ISPRA;
d) censimento, con la
collaborazione delle strutture territoriali dell’Osservatorio faunistica
regionale, della fauna selvatica a fini statistici;
e) raccolta dati sui prelievi annuali di fauna
selvatica attraverso l’elaborazione dei tesserini regionali;
f) istituzione di corsi,
d’intesa con l’ISPRA, ai fini della cattura e dell’inanellamento a scopo
scientifico
della fauna selvatica;
g) attività di sperimentazione sui
riproduttori, per il rifornimento dei centri pubblici territoriali, ai fini
istituzionali degli stessi;
h) attività di studio e sperimentazione sulla
protezione della fauna autoctona e relativo habitat;
i) sperimentazione sul territorio, ai fini di
un miglioramento dell’habitat, per opportuni interventi agricoli per
l’alimentazione della fauna selvatica sia stanziale che migratoria;
j) piani di intervento pluriennale, di
concerto con l’ISPRA, e programmi annuali di attuazione e funzionamento;
k) supporto tecnico nella redazione del
programma e calendario venatorio;
l) attività di consulenza e collaborazione
agli ATC e Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale.
4. Le finalità
prioritarie del Centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà sono le
seguenti:
a) coordinamento di tutte
le attività dei centri territoriali di prima accoglienza;
b) ricezione, per cure e
riabilitazione, di fauna selvatica proveniente dai centri territoriali di prima
accoglienza;
c) inanellamento dei
soggetti recuperati, prima della reimmissione in libertà;
d) detenzione e
riproduzione in cattività o allo stato naturale di soggetti appartenenti a
particolari specie, di cui non è stata possibile la riabilitazione al volo;
e) raccolta di tutti i
dati e la documentazione, anche con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli
esemplari pervenuti presso il Centro recupero regionale fauna selvatica in
difficoltà;
f) attività di
collegamento e concreta collaborazione con i Centri recupero di altre regioni,
allo scopo di migliorare gli interventi di tutela, le tecniche di
riabilitazione e di riproduzione.
5. La struttura tecnica
regionale è dotata delle seguenti figure professionali:
a) agronomo;
b) biologo;
c) laureato in scienze
naturali esperto in ornitologia;
d) veterinario;
e) inanellatore
autorizzato.
6. La struttura tecnica
regionale è dotata di regolamento interno per il funzionamento della stessa,
approvato dalla Giunta regionale.
7. L’Osservatorio faunistico - Centro recupero fauna selvatica in difficoltà è
struttura tecnica dell’Assessorato all’agricoltura, risorse agroalimentari,
alimentazione, riforma fondiaria, caccia e pesca e foreste che opera nel
rispetto del regolamento di polizia veterinaria di cui all’articolo 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di
polizia veterinaria).(2)
CAPO 3PIANIFICAZIONE
FAUNISTICO-VENATORIA ISTITUTI DI GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA
Art. 7Piano
faunistico venatorio regionale - Programma annuale di intervento 1. Il territorio
agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria
finalizzata, per quanto attiene le specie carnivore, alla conservazione delle
effettive capacità riproduttive della loro popolazione e, per le altre specie,
al conseguimento delle densità ottimali e alla loro conservazione, mediante la
riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo
venatorio.
2. La Regione Puglia
adotta la pianificazione di cui al comma 1 mediante destinazione differenziata
del territorio, come previsto dalle disposizioni del presente articolo, dotata
di rapporto ambientale secondo quanto previsto dalla vigente normativa in
materia ambientale.
3. Il territorio
agro-silvo-pastorale della Regione Puglia su base provinciale è destinato, per
una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento, a
protezione della fauna selvatica. In dette percentuali sono compresi i
territori ove è comunque vietata l’attività venatoria, anche per effetto di
altre leggi, ivi comprese la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle
aree protette) e relative norme regionali di recepimento o altre disposizioni.
4. I proprietari o
conduttori di fondi, pubblici o privati, che intendessero escludere gli stessi
dall’attività venatoria, fermo restando le quote di cui al comma 3, possono
presentare istanza alla Regione Puglia per la relativa autorizzazione.
L’autorizzazione è rilasciata secondo le modalità e le prescrizioni indicate
nel Piano faunistico regionale. Le autorizzazioni hanno validità per un
quinquennio e possono essere rinnovate a richiesta. I perimetri dei fondi
esclusi dall’attività venatoria, individuati mediante georeferenziazione,
dovranno essere dotati di apposita tabellazione.
5. Nei territori di
protezione sono vietati l’abbattimento e la cattura di fauna selvatica a fini
venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna
selvatica, la riproduzione, la cura della prole.
6. Il territorio
agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella percentuale massima
globale del 15 per cento, a caccia riservata a gestione privata ai sensi
dell’articolo 14, a centri privati di riproduzione della
fauna selvatica allo
stato naturale ai sensi dell’articolo 12 e a zone di addestramento cani ai
sensi dell’articolo 15.
7. Sul rimanente
territorio agro-silvo-pastorale la Regione Puglia promuove forme di gestione
programmata della caccia alla fauna selvatica, ai sensi dell’articolo 11.
8. Il piano
faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei
territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di
aziende agro-turistico-venatorie e di centri privati di produzione della fauna
selvatica allo stato naturale.
9. La Regione Puglia con
il piano faunistico venatorio regionale istituisce gli ATC, le oasi di
protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le zone di
addestramento cani.
10. In deroga a quanto
previsto dal comma 9, le zone addestramento cani, i centri privati di
produzione selvaggina allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le
aziende agri-turistico-venatorie possono essere istituite dalla Regione Puglia,
su richiesta degli interessati, sino al raggiungimento delle percentuali previste
dal piano faunistico regionale, anche successivamente all’approvazione dello
stesso.
11. Ad avvenuta
pubblicazione del provvedimento approvativo del Piano faunistico-venatorio
regionale, il proprietario o il conduttore di un fondo, su cui si intende
vietare l’esercizio dell’attività venatoria, deve inoltrare, entro trenta
giorni dalla precitata pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione
Puglia (BURP), al presidente della Giunta regionale richiesta motivata, che
sarà esaminata entro sessanta giorni. La richiesta è accolta se non ostacola
l’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all’articolo 10
della I. 157/1992; è altresì accolta, in casi specificatamente individuati
dalla presente legge, quando l’attività venatoria è in contrasto con l’esigenza
di salvaguardia di colture agricole specializzate o a fini di ricerca
scientifica. Trascorso il termine di trenta giorni per l’opposizione, il
proprietario o conduttore del fondo ricadente nell’ATC sarà ritenuto
consenziente all’accesso dei cacciatori per lo svolgimento della sola attività
venatoria.
12. Nelle zone non
vincolate per l’opposizione manifestata dai proprietari o dai conduttori di
fondi interessati ai sensi dell’articolo 7, comma 11, resta in ogni caso
precluso l’esercizio della attività venatoria. La Regione Puglia può destinare
le suddette aree ad altro uso nell’ambito della pianificazione
faunistico-venatoria. La Regione Puglia, in via eccezionale e in vista di
particolari necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oasi
di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.
13. Il piano ha durata
quinquennale; sei mesi prima della scadenza, la Giunta regionale, previa
acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale, e del parere della
commissione consiliare permanente, approva il piano valevole per il quinquennio
successivo.
14. Il piano
faunistico-venatorio regionale pluriennale stabilisce altresì:
a) indirizzi per l’attività di vigilanza;
b) misure di salvaguardia dei boschi e pulizia
degli stessi al fine di prevenire gli incendi e di favorire la sostae
l’accoglienza della fauna selvatica;
c) misure di salvaguardia
della fauna e relative adozioni di forma di lotta integrata e guidata per
specie,
per ricreare giusti
equilibri, seguendo le indicazioni dell’ISPRA;
d) modalità per la
determinazione dei contributi regionali rivenienti dalle tasse di concessione
regionale, dovuti ai proprietari e/o conduttori agricoli dei fondi rustici,
compresi negli ambiti territoriali per la caccia programmata, in relazione
all’estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla valorizzazione
dell’ambiente;
e) criteri di gestione
per la riproduzione della fauna allo stato naturale nelle zone di ripopolamento
e cattura;
f) criteri di gestione
delle oasi di protezione;
g) criteri, modalità e
fini dei vari tipi di ripopolamento.
15. In attuazione del
piano pluriennale, la Giunta regionale approva il programma annuale entro il 30
aprile di ogni anno, sentito il parere del Comitato tecnico regionale di cui
all’articolo 5.
16. Il programma
provvede:
a) al finanziamento dei
programmi di intervento su base provinciale, al coordinamento e controllo degli
stessi;
b) alla ripartizione
della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale di
cui alla presente legge annualmente assegnata a ogni provincia e Città
metropolitana di Bari e/o ATC, in caso di avvali mento o convenzione;
c) alla indicazione del
numero massimo dei cacciatori che potrà accedere in ogni ATC per il prelievo di
fauna selvatica, nel rispetto degli indici di densità venatoria di ogni ambito
territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere
diversa da quella stabilita dal MIPAAF;
d) alla determinazione
della quota richiesta al cacciatore di fauna selvatica, quale contributo di
partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori
ricadenti nell’ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta
quota, fino al 300 per cento della tassa di concessione regionale,
non può superare il 50 per cento per i residenti nella Regione Puglia. I
relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale, che
stabilisce, altresì, il costo dei permessi giornalieri.(3)
Art. 8Oasi
di protezione 1. Le oasi di protezione
sono destinate alla sosta, al rifugio, alla riproduzione naturale della fauna
selvatica attraverso la difesa e il ripristino degli habitat per le specie
selvatiche dei mammiferi e uccelli di cui esistano o siano esistiti in tempi
storici popolazioni in stato di naturale libertà nel territorio regionale.
2. Le oasi di protezione,
in particolare:
a) assicurano la sopravvivenza delle specie
faunistiche in diminuzione o particolarmente meritevoli di conservazione;
b) consentono la sosta e la produzione della
fauna selvatica, con particolare riferimento alla fauna migratoria lungo le
principali rotte di migrazione.
3. Nelle oasi di
protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio e ogni altro atto che
rechi danno alla fauna selvatica.
4. Le oasi sono di norma
delimitate da confini naturali e sono segnalate con tabelle recanti la scritta
nera su fondo bianco “Oasi di protezione - Divieto di caccia”, con onere a
carico della Regione Puglia.
5. Le oasi di protezione
hanno durata decennale, salvo revoca.
6. La costituzione delle
oasi di protezione è deliberata dalla Regione Puglia, in attuazione del Piano
faunistico- venatorio regionale. Con le stesse modalità l’istituzione di oasi
può essere revocata qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le
condizioni idonee al conseguimento delle finalità specificate.
7. La Regione Puglia
nella gestione delle oasi di protezione può avvalersi della collaborazione dei
comitati di gestione degli ATC, delle associazioni venatorie, protezionistiche
e agricole regolarmente riconosciute.
8. La Regione Puglia, con
i programmi annuali, predispone azioni mirate per raggiungere le finalità di cui
al comma 2, identificando gli interventi più adeguati per ogni singola zona ed eliminando
ogni fattore di disturbo o di danno per la fauna selvatica.
Art. 9Zone
di ripopolamento e cattura 1. Le zone di
ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica
allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti e alla cattura
della stessa mediante piani previsti nel programma annuale di intervento per
l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento, fino
alla costituzione e stabilizzazione della densità faunistica ottimale per
territorio.
2. Le zone di
ripopolamento e cattura sono lo strumento di base della programmazione
regionale in materia di produzione, incremento, irradiamento e ripopolamento
della fauna selvatica, in particolare di quella stanziale.
3. Le zone devono essere
costituite su territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della fauna
e non destinati a coltivazioni specializzate o particolarmente danneggiabili da
rilevante concentrazione della fauna stessa.
4. Nelle zone di
ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di esercizio venatorio.
5. Le zone di
ripopolamento e cattura devono avere una superficie non inferiore ai ettari 500
e comunque commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche
principalmente interessate, come da documento orientativo dell’ISPRA, e sono
segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco “Zona di
ripopolamento e cattura - Divieto di caccia”.
6. Nelle zone di
ripopolamento e cattura sono autorizzate catture ai fini dei ripopolamenti
integrativi negli ambiti territoriali per la caccia programmata di cui
all’articolo 11, secondo le indicazioni contenute nel Piano
faunistico-venatorio regionale. Le catture devono essere compiute in modo da
consentire la continuità della riproduzione della fauna selvatica.
7. Le zone di
ripopolamento e cattura hanno durata decennale, salvo revoca qualora non
sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento
delle finalità specifiche.
8. La costituzione delle
zone di ripopolamento e cattura è deliberata dalla Regione Puglia in attuazione
del Piano faunistico-venatorio regionale.
9. La Regione Puglia
nella gestione delle zone di ripopolamento e cattura può avvalersi della
collaborazione degli organismi di gestione degli ATC, delle associazioni
venatorie, protezionistiche e agricole regolarmente riconosciute.
10. La Regione Puglia con
i programmi annuali, predispone azioni mirate per raggiungere le finalità di
cui al comma 1, identificando gli interventi più adeguati per ogni singola zona
e limitando ogni fattore di disturbo o di danno per la fauna selvatica.
11. Le zone di
ripopolamento e cattura possono comprendere centri pubblici di sperimentazione
di cui all’articolo 10.
Art. 10Centri
pubblici di riproduzione della fauna selvatica 1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica che operano nel rispetto
del regolamento di polizia veterinaria di cui all’articolo 24 del d.p.r.
320/1954, (•)sono aree destinate a riprodurre, con
metodi sperimentali, esemplari di fauna stanziale allo stato libero al fine
della ricostituzione delle popolazioni autoctone, conservandone la naturale
selvatichezza.
2. Nel centri pubblici è
vietata ogni forma di esercizio venatorio.
3. I centri pubblici,
delimitati naturalmente o opportunamente recintati in modo da impedire la
fuoriuscita della fauna selvatica, sono segnalati con tabelle recanti la
scritta nera su fondo bianco “Centro pubblico per la riproduzione della fauna -
Divieto di caccia”.
4. La costituzione dei
centri pubblici, in attuazione del Piano faunistico regionale, è deliberata
dalla Regione Puglia, che stabilisce i criteri per la gestione.
5. Nei centri pubblici
possono essere autorizzate in ogni tempo catture delle specie stanziali
protette.
6. Per comprovate
esigenze di funzionalità nei centri può essere autorizzato il prelievo della
sola selvaggina che risulti non idonea alle azioni di ripopolamento.
7. I centri pubblici allo
stato naturale devono utilizzare prioritariamente ambiti protetti di estensione
non inferiore a ettari 30.
8. I centri pubblici
hanno durata decennale, salvo revoca.
Art. 11Ambiti
territoriali di caccia - ATC 1. La Regione Puglia,
sentiti il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio e i comuni
interessati, con il Piano faunistico venatorio regionale ripartisce il
territorio agrosilvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi
dell’articolo 7, comma 7, in ambiti territoriali di caccia (ATC) di dimensioni
sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali,
nonché rispondenti a esigenze specifiche di conservazione e gestione delle
specie di fauna selvatica indicate nel Piano faunistico-venatorio regionale.
Gli ATC di dimensioni sub-provinciali possono altresì interessare territori
amministrativi di province diverse.
2. Gli ATC sono strutture
associative senza scopo di lucro, assimilati agli enti riconosciuti, a cui sono
affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all’organizzazione del prelievo
venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza, finalizzati
al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano faunistico- venatorio.
3. Ogni ATC è denominato
con riferimento alla collocazione geografica. La perimetrazione degli ATC è soggetta
a conferma o a revisione quinquennale con la stessa cadenza del Piano
faunistico-venatorio regionale e secondo i criteri previsti al comma 1. Detta
perimetrazione può essere modificata anche nel corso del quinquennio per
motivate esigenze gestionali. La conformazione degli ATC deve tendere a
preservare l’unità delle zone umide e delle altre realtà ambientali, ad
assicurare una equilibrata fruizione delle opportunità
venatorie del territorio
di riferimento, nonché una equilibrata efficienza gestionale e amministrativa,
in funzione delle attività e dei compiti da realizzare nel rispetto degli
obiettivi regionali della pianificazione faunistico- venatoria e della tutela
delle risorse faunistico-ambientali.
4. Negli ATC l’attività
venatoria è consentita nei limiti della capienza di cui all’articolo 7, comma
16, lettera c), previo versamento della quota di partecipazione. La stessa può
essere derogata limitatamente ai cacciatori residenti nel territorio di
riferimento. Le richieste di ammissione annuali all’esercizio venatorio devono
indicare obbligatoriamente l’ATC prescelto.
5. Previa verifica di disponibilità sono ammessi cacciatori ospiti residenti nei
comuni di altri ATC della Regione Puglia e in altre regioni, questi ultimi per
un numero massimo di quindici giornate. I cacciatori ospiti non possono superare
la misura del 100 per cento dei cacciatori residenti nell’ATC di riferimento,
così come rinvenienti dal dato storico dell’anno precedente, e hanno priorità di
ammissione i cacciatori residenti nella Regione Puglia; la ulteriore
disponibilità sarà riservata ai cacciatori ospiti residenti in altre regioni,
con priorità ai cacciatori nativi della regione Puglia. Eventuali posti non
utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri. I cacciatori
ospiti versano agli ATC di riferimento una quota di partecipazione, così come
determinata nel programma venatorio annuale, pari fino al 50 per cento e fino al
300 per cento della tassa di concessione regionale, rispettivamente se residenti
nei comuni di altri ATC della Regione o in altre regioni.(4)
6. Le modalità di
rilascio delle autorizzazioni, ove previste, sono riportate nel regolamento di
attuazione.
7. La Giunta regionale
approva il nuovo regolamento di attuazione degli ATC sentito il Comitato
tecnico regionale faunistico venatorio, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Nel regolamento devono essere, fra
l’altro, previsti:
a) le modalità di costituzione del comitato
di gestione degli ATC, la durata in carica, nonché le norme relative alla loro
elezione o designazione e ai successivi rinnovi;
b) i compiti per la gestione del territorio
destinato alla caccia programmata;
c) le modalità di accesso per l’esercizio
venatorio alla fauna migratoria e stanziale per i cacciatori regionali;
d) le modalità di accesso per l’esercizio
venatorio alla fauna migratoria per i cacciatori extraregionali;
e) l’osservanza delle norme del calendario
venatorio regionale.
8. La durata dei comitati
di gestione degli ATC è quinquennale, analogamente al Piano faunistico
venatorio regionale. Il comitato di gestione degli ATC è composto da 10 membri.
9. Il comitato di
gestione degli ATC garantisce idonee forme di pubblicità dei provvedimenti
approvati, compresi i bilanci, mediante pubblicazione on-line.
10. La Regione Puglia ha
potere di vigilanza, controllo e coordinamento sull’attività del Comitato di
gestione, di cui si avvale per la gestione degli ATC.
11. Al fine di agevolare
la realizzazione del nuovo disegno organizzativo degli ATC di cui al presente
articolo, il presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, dispone con decreto, su conforme
deliberazione della Giunta regionale, lo scioglimento dei comitati di gestione degli
attuali ATC e nomina, contestualmente, su proposta dell’assessore all’agricoltura,
un commissario straordinario unico per ogni ATC tra il personale regionale o
provinciale.
Art. 12Centri
privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale 1. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica che operano nel rispetto
del regolamento di polizia veterinaria di cui all’articolo 24 del d.p.r.
320/1954 (•) sono destinati alla produzione, allo stato
naturale, di fauna appartenente alle specie cacciabili per fini di ripopolamento
e attività cinofile. I centri devono essere localizzati in ambienti idonei alla
specie oggetto di allevamento e devono avere dimensioni tali da assicurare il
soddisfacimento delle esigenze biologiche dei selvatici.
2. L’attività di
produzione esercitata dal titolare di impresa agricola nell’azienda stessa,
organizzata in forma singola, consortile o cooperativa, è considerata agricola
a tutti gli effetti.
3. Nei centri privati è
vietata ogni forma di esercizio venatorio. È tuttavia consentita la cattura,
che può essere compiuta dall’imprenditore o dai suoi dipendenti, fissi o
temporanei, per la commercializzazione per fini di ripopolamento e attività
cinofile.
4. I centri privati sono
segnalati con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco “Centro privato
per la riproduzione della fauna selvatica - Divieto di caccia”, poste a cura e
a spese dei titolari dei centri.
5. I centri privati hanno
durata di cinque anni, salvo rinnovo.
6. La costituzione dei
centri privati è autorizzata dalla Regione Puglia in attuazione del piano
faunistico- venatorio regionale e sulla base degli indirizzi regionali in
materia. Non possono estendersi, comunque, su una superficie complessivamente
superiore all’1 per cento del territorio agro-silvo-pastorale del territorio provinciale
interessato e sono soggetti a tassa di concessione regionale.
7. Le domande di
autorizzazione sono presentate alla Regione dai possessori o conduttori,
singoli o associati, ovvero, in mancanza di essi, dai proprietari dei fondi
rustici su cui si intende realizzare il centro.
8. Le domande di cui al
comma 7 devono essere corredate della planimetria del territorio interessato, dell’atto
comprovante il titolo di possesso del fondo rustico, di una relazione illustrativa
del programma produttivo che si intende realizzare.
9. I capi prodotti nei
centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, prima
dell’immissione nel territorio regionale, devono essere muniti di contrassegni
di riconoscimento forniti dalla struttura
regionale competente e
delle certificazioni sanitarie necessarie.
10. I danni causati dalla
fauna selvatica prodotta alle colture agricole all’interno dei centri privati e
nelle zone limitrofe sono a carico dei concessionari, senza diritto al rimborso
o indennizzo.
11. Il provvedimento di
costituzione dei centri privati è revocato con effetto immediato qualora la
gestione e il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni contenute
nel regolamento o per mancato funzionamento del centro stesso per un anno
continuativo.
12. Le modalità di
gestione e di funzionamento sono determinate da apposito regolamento.
13. Il controllo
sull’attività di gestione spetta alla Regione.
Art. 13Allevamenti
e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo
ornamentale
e amatoriale, richiami vivi per la caccia da appostamento 1. La Regione Puglia
regolamenta nel rispetto del regolamento di polizia veterinaria di cui all’articolo 24 del
d.p.r. 320/1954 :(5)
a) gli allevamenti di fauna selvatica a scopo
alimentare;
b) gli allevamenti di fauna selvatica con fini
di ripopolamento, attività cinofile e richiami per la caccia da appostamento
consentito;
c) gli allevamenti e/o la detenzione di fauna
selvatica, [ esotica ] a scopo ornamentale ed amatoriale;(6)
d) gli allevamenti dei cani da caccia, nel
rispetto delle competenze dell’Ente nazionale della cinofilia italiana.
2. Le autorizzazioni per
gli allevamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), soggetti a tassa di
concessione regionale sono rilasciate dalla Regione Puglia; gli allevamenti di
cui alle lettere c) e d) sono oggetto di mera segnalazione alla Regione Puglia.
3. La Regione Puglia
regola menta, inoltre, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, la vendita e la detenzione di uccelli allevati
appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami
della caccia da appostamento. Nella predetta normativa la Regione Puglia deve
prevedere la regolamentazione per l’acquisto e l’allevamento del falco, quale
mezzo di caccia anche proveniente dall’estero.
Art. 14Aziende
faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie 1. La Regione Puglia, su
richiesta degli interessati e sentito il parere dell’ISPRA, può, nel limite
massimo del 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale, di
cui il 5 per cento per le aziende faunistico- venatorie e il 5 per cento per le
aziende agrituristiche venatorie:
a) autorizzare l’istituzione di aziende
faunistico-venatorie senza fini di lucro, soggette a tasse di concessione regionale,
per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare
riferimento alla tipica fauna acquatica ed appenninica. Dette autorizzazioni
devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino
ambientale al fine di garantire l’obiettivo naturalistico e faunistico. Nelle
aziende faunistico-venatorie, l’esercizio venatorio è consentito solo al
titolare o a chi da questo autorizzato all’abbattimento di fauna selvatica
cacciabile ai sensi della presente legge e nelle giornate indicate nel calendario
venatorio secondo i piani di assestamento e abbattimento. Nelle aziende
faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica
successivamente alla data del 31 agosto. La richiesta di concessione per
l’istituzione deve essere accompagnata da una relazione tecnica recante il programma
di conservazione e di ripristino ambientale;
b) autorizzare l’istituzione di aziende
agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tasse di
concessione regionale, nelle quali sono consentite l’immissione e l’abbattimento
per tutta la stagione venatoria di fauna di allevamento.
Nelle aziende
agri-turistico-venatorie l’abbattimento è consentito solo al titolare o a chi
da questi autorizzato.
2. Le aziende
agri-turistico-venatorie devono:
a) essere preferibilmente situate nei
territori di scarso rilievo ambientale e faunistico;
b) coincidere preferibilmente con il
territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata
oppure dismesse da interventi agricoli.
3. La domanda di
concessione per l’istituzione di aziende agri-turistico-venatorie è presentata
da un imprenditore agricolo dei fondi rustici su cui si intende costruire
l’azienda.
4. Le aziende
agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate
se comprendono bacini artificiali e utilizzano per l’attività venatoria fauna
acquatica di allevamento nel rispetto delle convenzioni internazionali.
5. Nelle aziende
agri-turistico-venatorie sono consentite, anche dopo la stagione venatoria,
prove cinofile con o senza abbattimento di fauna allevata delle specie
cacciabili, previa autorizzazione della Regione Puglia.
6. L’esercizio
dell’attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel
rispetto della presente legge, con esclusione dei limiti di cui all’articolo
19, comma 6; per quanto riguarda le aziende agri-turistico- venatorie è vietato
l’abbattimento di fauna selvatica, mentre sono esclusi i limiti di capi
abbattibili trattandosi di fauna delle specie cacciabili, allevate in batteria.
7. La Regione Puglia, con
apposito regolamento, disciplina le relative modalità di costituzione, gestione
e funzionamento nel rispetto, per i casi dovuti, del regolamento di polizia veterinaria di cui
all’articolo 24 del d.p.r. 320/1954.(7)
8. Le aziende
faunistico-venatorie di cui al comma 1 non possono avere una superficie
inferiore a ettari 100 per le vallive e a ettari 300 per le altre e superiore a
ettari 1500 e hanno una durata di nove anni, salvo revoca o richiesta di
rinnovo o disdetta. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono avere una
superficie inferiore a ettari 100 per le vallive e a ettari 300 per le altre e
superiore a ettari 1500 e hanno una durata di cinque anni, salvo revoca o
richiesta di rinnovo o disdetta.
9. Le aziende di cui al
comma 8 devono essere distanti almeno metri 500 tra loro; le distanze dalle
zone protette (oasi di
protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione)
devono essere di metri 300 per le aziende faunistico-venatorie e di metri 500
per le aziende agri-turistico-venatorie. Le aziende faunistico-venatorie già
istituite alla data di entrata in vigore della presente legge sono esentate dal
rispetto delle suddette distanze.
10. La tabellazione delle
aziende di cui al comma 1 è a cura e spese delle stesse.
11. Nelle aziende di cui
al comma 1 la vigilanza venatoria è affidata al personale dipendente dalle
stesse, nonché al personale regionale preposto alle attività di vigilanza.
Art. 15Zone
per l’addestramento, l’allenamento e le gare cinofile 1. La Regione Puglia
istituisce, nei limiti del 4 per cento del territorio agro-silvo-pastorale
determinato su base provinciale, le zone di cui all’articolo 7, comma 6,
destinate all’allenamento, all’addestramento e alle gare di cani da caccia. Le
gare di cani da caccia possono svolgersi sia su fauna selvatica senza
abbattimenti sia su fauna di allevamento, appartenente a specie cacciabili, con
abbattimento.
2. La Regione Puglia
stabilisce i periodi delle attività previste al comma 1 con il piano faunistico
venatorio regionale di cui all’articolo 7.
3. La Regione Puglia
affida la gestione delle zone ad associazioni cinofile riconosciute e ad
associazioni venatorie o a imprenditori agricoli singoli o associati.
4. Le zone di cui al
comma 1 si suddividono in zone di tipo A e di tipo B.
5. Le zone di tipo A, di
estensione ricompresa tra ettari 100 ed ettari 1000 e in terreni non soggetti a
coltura intensiva, sono destinate
esclusivamente all’addestramento in presenza di fauna immessa senza
abbattimento per tutto il periodo dell’anno. Nelle stesse, inoltre, si
svolgono, sempre senza abbattimento, le prove cinofile a livello nazionale ed
internazionale.
6. Le zone di tipo B, di
estensione ricompresa tra ettari 10 ed ettari 100 e in terreni non soggetti a
coltura intensiva, sono destinate all’addestramento o a gare cinofile con
abbattimento di fauna riprodotta in batteria e che non sia prole di fauna
selvatica e limitatamente alle specie cacciabili: quaglia, fagiano, starna,
lepre e ungulati per tutto l’anno, anche nel periodo di caccia chiusa.
7. Le prove cinofile, nel
rispetto dei regolamenti dell’ENCI, a livello nazionale e internazionale, senza
l’abbattimento di fauna, sono consentite, inoltre, previo nulla-osta dell’organo
di gestione competente e contestuale comunicazione alla Regione Puglia:
a) negli ATC;
b) nelle aziende
faunistico-venatorie;
c) nelle zone demaniali. c bis) nelle zone di ripopolamento e cattura.(8)
Le prove cinofile del
presente comma possono essere espletate solo in tempo di caccia chiusa e fuori dal periodo da
aprile a luglio.(9)
8. Nelle aziende
agri-turistico-venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è
consentito svolgere tutte le prove cinofile
su fauna allevata in batteria e con le modalità di cui al comma 7, ivi comprese
le gare con abbattimento.
9. L’allenamento dei cani
da caccia in periodo di pre-apertura dell’attività venatoria è consentito in
periodo previsto dal calendario venatorio regionale.
10. Le concessioni delle
zone di cui al presente articolo hanno durata quinquennale, salvo rinnovo,
revoca o disdetta.
11. La Regione Puglia,
con regolamento, disciplina le modalità di costituzione e gestione delle zone
di addestramento cani nel rispetto, per i casi dovuti, del regolamento di polizia veterinaria di cui
all’articolo 24 del d.p.r. 320/1954; (10)
(10) Parole aggiunte dalla l.r.
41/2018, art.1
comma 1, lett. ì).(8) Lettera aggiunta dalla l.r.
67/2017, art. 68,
comma 1, lett. a).(9) Parole sostituite dalla l.r.
67/2017, art. 68,
comma 1, lett. b). in origene le parole erano : Le
prove cinofile del presente comma non devono essere espletate nel periodo da
aprile a giugno.
Art. 16Terreni
del demanio 1. I terreni del demanio
regionale, qualora presentino favorevoli condizioni, possono essere adibiti, in
ordine prioritario, in centri pubblici per la produzione della fauna, oasi di
protezione, zone di ripopolamento e cattura.
2. L’utilizzazione ai
fini di cui al comma 1 è definita dalla Regione Puglia.
3. La ge stione tecnica
dei terreni demaniali per quanto concerne gli aspetti faunistico-ambientali
spetta alla Regione Puglia che può avvalersi della collaborazione delle
riconosciute associazioni venatorie e ambientalistiche, nonché degli ATC.
4. La Regione Puglia può
inoltrare richiesta allo Stato o ad altri enti pubblici per ottenere
concessioni in uso di terreni in loro possesso per i fini di cui al presente
articolo.
Art. 17 Tabellazione 1. Le tabelle menzionate
nella presente legge, da apporre al fine della identificazione delle zone
sottoposte a particolare vincolo, devono essere predisposte e collocate con le
seguenti modalità:
a) devono essere delle
dimensioni di centimetri 25 x 33;
b) devono avere scritta
nera sul fondo bianco per la delimitazione delle zone in cui è disposto un
divieto di caccia e scritta rossa su fondo bianco in tutti gli altri casi;
c) devono essere
collocate lungo tutto il perimetro della zona interessata su pali a una altezza
non inferiore a metri 2 e a una distanza di metri 100 l’una dall’altra e
comunque in modo che siano visibili le due contigue. Devono essere comunque
visibili da almeno metri 30 di distanza;
d) devono essere
collocate anche nei confini perimetrali interni quando nelle zone interessate
si trovano terreni che non sono in esso compresi o le medesime sono
attraversate da strade pubbliche di larghezza superiore a metri 3; ove la
larghezza della strada sia inferiore a tale misura è sufficiente l’apposizione di
una tabella agli ingressi;
e) quando si tratta di
terreni vallivi, laghi o specchi d’acqua le tabelle possono essere collocate su
natanti ancorati al fondo e devono emergere almeno centimetri 50 dal livello
dell’acqua;
f) quando il confine
coincide con un corso d’acqua l’apposizione delle tabelle deve essere attuata
in modo tale da comprendere il corso d’acqua stesso;
g) quando segnalano
divieti temporanei di caccia devono contenere l’indicazione precisa della data
d’inizio e termine del divieto;
h) devono essere
mantenute sempre in buono stato di conservazione e leggibilità.
Art. 18Introduzione
di fauna selvatica dall’estero - immissioni faunistiche 1. L’introduzione di
fauna selvatica viva dall’estero, solo se appartenente a specie autoctone, può
effettuarsi a scopo di ripopolamento e miglioramento genetico.
2. Le autorizzazioni per
l’introduzione di fauna selvatica dall’estero sono rilasciate dal MIPAAF su
parere dell’ISPRA e nel rispetto delle convenzioni internazionali e di quanto
previsto dall’articolo 20, comma 3, della I. 157/1992.
3. Dette autorizzazioni possono essere rilasciate unicamente a ditte che dispongono
di adeguate strutture e attrezzature per ogni singola specie, al fine di
garantire i controlli sanitari ufficiali (• e i periodi
di ambientamento.)
4. I ripopolamenti devono
avere carattere transitorio per far posto progressivamente a una gestione faunistico-
venatoria, basata sul prelievo oculato di risorse faunistico-naturali, incentivando
la produzione della fauna.
5. I criteri, le modalità
e i fini dei vari tipi di ripopolamento sono stabiliti dal piano
faunistico-venatorio regionale di cui all’articolo 7, comma 14, lettera g). Le
immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo tempi e modalità
idonei a consentire la sopravvivenza e la riproduzione e a evitare danni alle
produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo.
6. I programmi di cattura
nelle zone protette e per i ripopolamenti in altri ambiti sono previsti nel
piano faunistico venatorio regionale programma annuale di cui all’articolo 7.
7. L’immissione di fauna
a scopo di ripopolamento può essere compiuta dal comitato di gestione dell’ATC e
dal titolare dell’azienda faunistico-venatoria, limitatamente ai terreni in concessione,
esclusivamente con esemplari delle specie previste nel piano
faunistico-venatorio regionale, previa autorizzazione della Regione Puglia,
entro il 30 aprile. In deroga a detto termine, sulla base di specifici piani
debitamente motivati, gli ATC o titolari di azienda faunistico-venatoria
potranno essere autorizzati all’immissione di fauna a scopo di reintroduzione entro
il 30 giugno.
8. Al fine di prevenire
la diffusione di malattie infettive e di garantire l’idoneità della fauna selvatica
destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti
dall’estero devono essere sottoposti al controllo sanitario, all’origine, a
cura del servizio veterinario della azienda sanitaria locale (ASL) competente,
il quale rilascia l’autorizzazione all’immissione. Qualora la liberazione non
avvenga nel territorio della ASL, di prima destinazione degli animali, il servizio
veterinario di tale ASL, provvede a dare comunicazione alla ASL, competente per
l’area di liberazione dell’inoltro della fauna, al fine di consentire i
controlli veterinari. Il servizio veterinario della ASL competente per il
territorio di liberazione trasmette ai responsabili dell’immissione in libertà
della fauna l’autorizzazione corredata delle eventuali specifiche disposizioni.
CAPO 4ATTIVITÀ
VENATORIA
Art. 19Esercizio
venatorio - limiti e modi 1. L’attività venatoria,
svolta in base a una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la
richiedono, non deve contrastare con l’esigenza di conservazione delle specie
di fauna selvatica e non deve arrecare danno effettivo alle produzioni
agricole.
2. Ai fini dell’esercizio
dell’attività venatoria è altresì necessario il possesso di apposito tesserino
rilasciato dalla regione di residenza, con i criteri di cui all’articolo 22,
ove sono indicate le specifiche norme inerenti al calendario regionale nonché
le forme di cui al comma 6 del presente articolo e gli ambiti territoriali di
caccia ai quali poter accedere e praticare l’attività venatoria.
3. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all’abbattimento o alla
cattura di fauna selvatica mediante l’impiego dei mezzi di cui all’articolo 29
[e, comunque, con armi pronte per l’uso e cariche.] (11) 4.
E’ considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i
mezzi di cui all’articolo 29 o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o
di attesa della medesima per abbatterla.; (12)
5. Ogni altro modo di
abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza
maggiore.
6. Fatto salvo
l’esercizio venatorio con l’arco o con il falco, l’esercizio venatorio può
essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
a) da appostamento fisso;
b) nell’insieme delle
altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate
nel rimanente territorio destinato all’attività venatoria programmata.
7. La fauna selvatica
abbattuta durante l’esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della
presente legge appartiene a colui che l’ha cacciata. Il cacciatore che per
primo ha scovato la fauna ha diritto di inseguirla senza interferenze da parte
di altri cacciatori.
8. È vietata la cattura
della fauna con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente
legge.
9. Le norme di cui al
presente articolo e successivi si applicano anche per l’esercizio della caccia
mediante l’uso dell’arco e del falco.
10. Non costituisce
esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, un’ora prima dell’inizio
dell’attività venatoria o un’ora dopo la chiusura degli orari di caccia, per
attendere ai lavori preparatori all’esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso
(appostamento temporaneo), sempre che l’arma sia scarica e in custodia nel
fodero.
11. Non costituisce
esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo
l’orario consentito se l’arma in possesso del cacciatore risulta scarica e in
custodia nel fodero.
Art. 20Documenti
venatori 1. L’attività venatoria è
consentita, a parità di diritti e di doveri, a chiunque abbia compiuto il
diciottesimo anno di età e sia munito dei seguenti documenti:
a) licenza di porto di
fucile per uso caccia, rilasciata dall’Autorità di Polizia di Stato (PS);
b) tesserino regionale;
c) attestato di
versamento della tassa di concessione governativa;
d) attestato di
versamento della tassa di concessione regionale;
e) polizza di
assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dall’uso delle
armi o degli arnesi utili all’attività venatoria, nonché polizza assicurativa
per infortuni correlata all’esercizio dell’attività venatoria con i massimali
previsti dal vigente articolo 12, comma 8, della I. 157/1992, e successivi aggiornamenti.
In caso di sinistri, colui che ha subito il danno può procedere ad azione
diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui
che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.
Art. 21Licenza
di porto di fucile per uso caccia 1. La licenza di porto di
fucile per uso di caccia, necessaria anche per praticare l’attività venatoria
mediante uso dell’arco o del falco, è rilasciata in conformità delle leggi di
PS; ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l’esercizio
venatorio nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.
2. Il primo rilascio
avviene dopo che il richiedente ha conseguito l’abilitazione all’esercizio
venatorio.
3. L’abilitazione
all’esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della
licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
4. La licenza di porto
d’armi per uso di caccia ha durata di sei anni e può essere rinnovata su
domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di
data non anteriore a novanta giorni dalla domanda stessa.
5. Nei dodici mesi
successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare
l’esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza
rilasciata da almeno tre anni prima e che non abbia commesso violazione alle
norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della
licenza.
Art. 22Tesserino
venatorio regionale 1. Ai fini dell’esercizio
dell’attività venatoria è necessario il possesso del tesserino venatorio
regionale,
stampato a cura della
Regione Puglia in conformità di un modello predisposto dal competente
Assessorato regionale.
2. Il tesserino, valido
su tutto il territorio nazionale, esente da marca da bollo, è distribuito a
titolo gratuito dalla Regione Puglia, tramite il comune di residenza del
richiedente, dietro esibizione dei seguenti documenti in originale o fotocopia
degli stessi non autenticata, che sarà acquisita dal precitato comune:
a) licenza di porto di
fucile per uso caccia;
b) certificato di
residenza in carta libera o altro documento legale certificante la residenza;
c) attestazione dei
versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;
d) attestazione da cui
risulti l’avvenuta stipulazione delle polizze di assicurazione di cui
all’articolo 20, lettera e);
e) eventuale attestazione
di versamento della quota di partecipazione alla gestione dei territori
compresi nell’ATC in cui si intende esercitare l’attività venatoria ai sensi
del comma 4.
3. Il tesserino regionale
ha validità per una stagione venatoria ed è sospeso o revocato in caso di
sospensione o revoca della licenza di porto d’armi per uso di caccia.
4. Il comune di residenza
preposto alla consegna del tesserino regionale compila la parte di propria
competenza. Il tesserino è personale e riporta l’indicazione della forma di
caccia prescelta fra quelle di cui all’articolo 19, comma 6 e dell’ATC a cui il
cacciatore è iscritto, previa presentazione, in originale o fotocopia, del versamento
e relativa autorizzazione.
5. Ai cittadini stranieri
e italiani residenti all’estero può essere rilasciato il tesserino regionale
purché in regola con le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 giugno
1978 {Modalità per l’introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto
all’interno dello Stato di armi temporaneamente importate e determinazione del
numero massimo di armi di cui è ammessa l’importazione temporanea) e successive
modificazioni e/o integrazioni e previo pagamento dell’intera tassa di
concessione regionale e dell’assicurazione per la responsabilità civile nelle
forme e nei modi di cui all’articolo 20.
6. I cacciatori sono
tenuti a riconsegnare al comune competente entro il 20 marzo il tesserino
venatorio regionale della stagione ultimata, previo rilascio di ricevuta,
condizione questa per richiedere il nuovo tesserino.
7. In caso di
deterioramento o smarrimento, il titolare, per ottenere il duplicato, deve
rivolgersi al comune di residenza. In caso di smarrimento deve dimostrare di
aver provveduto alla denuncia dell’avvenuta perdita all’Autorità di PS.
8. Il titolare deve
annotare in modo indelebile, negli appositi spazi, i giorni di caccia e i capi
di fauna abbattuti, secondo le modalità previste dal calendario venatorio
regionale.
9. I comuni, entro trenta
giorni dalla raccolta dei tesserini regionali, provvedono all’inoltro degli
stessi all’Osservatorio faunistico regionale.
Art. 23Abilitazione
venatoria 1. L’abilitazione
all’esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza di
porto di fucile nonché per il rinnovo in caso di revoca.
2. L’aspirante cacciatore
consegue l’attestato di abilitazione all’esercizio venatorio a seguito di esami
pubblici dinanzi a una apposita commissione composta da esperti qualificati, ritenuti
tali dal soggetto che li designa, in ciascuna delle materie di cui all’articolo
24, dopo aver presentato domanda all’ufficio regionale territorialmente competente,
con allegati i seguenti documenti:
a) certificato di
residenza;
b) certificato medico di
idoneità all’esercizio venatorio, rilasciato ai sensi della normativa vigente,
in data non anteriore a sessanta giorni rispetto alla data della domanda;
c) ricevuta di versamento
della quota di partecipazione di cui al comma 3.
3. Ogni candidato è
tenuto a versare alla Regione Puglia, quale rimborso spese di esame, un importo
fissato dalla stessa medesima in misura non superiore a euro 50. In caso di
ripetizione dell’esame, il candidato deve versare, per ogni seduta, un importo
di euro 20. Detti importi sono utilizzati dalla Regione Puglia anche per far
fronte alle spese per l’esame, ivi compresi gli ausili didattici nonché il
rilascio dell’attestato di abilitazione all’esercizio venatorio.
Art. 24Esame
di abilitazione venatoria 1. Gli esami di
abilitazione venatoria devono riguardare nozioni nelle seguenti materie:
a) legislazione
venatoria;
b) zoologla applicata
alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
c) armi e munizioni da
caccia, loro uso e relativa legislazione;
d) tutela della natura e
principi di salvaguardia della produzione agricola;
e) norme di pronto
soccorso.
2. Al fine di favorire la
preparazione dei candidati, la Regione Puglia provvede alla stampa di apposito testo
di esame da consegnare ai candidati al momento della presentazione della
domanda.
Art. 25Prove
d’esame e ripetizione dell’esame 1. L’aspirante cacciatore
per essere ammesso all’esame di abilitazione deve superare una prova
preliminare consistente nel rispondere per iscritto a un questionario di trenta
domande sotto forma di quiz predisposto dal competente Assessorato della
Regione Puglia.
2. L’aspirante cacciatore
deve indicare le risposte esatte.
3. Qualora commetta oltre
sei errori, l’aspirante cacciatore dovrà ripetere la prova preliminare non
prima che siano trascorsi due mesi.
4. Superata positivamente
la prova preliminare, l’aspirante cacciatore deve dimostrare, nel corso di un
colloquio con la commissione esaminatrice, di aver assimilato il programma
d’esame e deve superare, altresì, una prova pratica di riconoscimento della
fauna stanziale e migratoria cacciabile e relativa modalità di caccia, nonché una
prova pratica sulle armi comprendente lo smontaggio, il rimontaggio e il
maneggio del fucile da caccia.
5. La commissione,
collegialmente, esprime la propria valutazione di idoneità; il relativo
attestato viene rilasciato a firma del presidente e del segretario della
commissione.
6. La valutazione della
commissione è definitiva e inappellabile.
7. Il candidato non
idoneo potrà sostenere un nuovo esame non prima di due mesi.
Art. 26Commissioni
per l’abilitazione all’esercizio venatorio 1. Le commissioni per
l’abilitazione all’esercizio venatorio di cui all’articolo 25 sono istituite
con decreto del presidente della Giunta regionale, su base provinciale. Esse
hanno sede presso gli uffici regionali territorialmente competenti.
2. Ciascuna commissione è
composta da:
a) un componente nominato
dalla Regione Puglia - esperto in legislazione venatoria - che assume la
presidenza della commissione;
b) un laureato in scienze
biologiche o scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, nonché un supplente
designati dal presidente della Regione Puglia;
c) un esperto in armi e
munizioni da caccia e relativa legislazione, nonché un supplente, designati dal
presidente della Giunta regionale;
d) un esperto in norme di
pronto soccorso, nonché un supplente, designati dal presidente della Giunta regionale;
e) sei esperti in
legislazione venatoria, regole comportamentali del cacciatore, nozioni di
zoologia applicata alla caccia, designati dalle associazioni venatorie
maggiormente rappresentative sul territorio provinciale;
f) un esperto in
cinofilia venatoria, designato dalla delegazione ENCI provinciale, nonché un
supplente;
g) un esperto in tutela dell’ambiente, nonché un supplente, designati dalle
associazioni naturalistiche-protezionistiche a livello provinciale.(13)
h) un esperto in tutela
dell’ambiente, designati dalle associazioni naturalistiche e protezionistiche a
livello provinciale, più un supplente.
3. Svolge le funzioni di
segretario di ciascuna commissione un dipendente amministrativo designato dalla
Regione Puglia appartenente alla sezione competente in materia di caccia.
4. I componenti delle
commissioni rimangono in carica cinque anni.
5. In caso di dimissioni,
vacanza di posto o sostituzione da parte dell’associazione designante, il
componente nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del periodo
di nomina del membro che ha sostituito.
6. Ai componenti delle
commissioni per l’abilitazione all’esercizio venatorio è dovuto, a carico della
Regione Puglia, un gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60,
unitamente al rimborso delle spese di viaggio.
7. Le Commissioni sono validamente insediate dal Presidente con la presenza di almeno sei componenti che rappresentino tutte le categorie di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f) e g). (14)
8. In caso di assenza o
impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età.
9. Ciascuna commissione
può articolarsi in due commissioni paritetiche presiedute dal presidente.
10. Gli esperti previsti al comma 2, lettere e), f) e g) sono designati dalle
associazioni venatorie, agricole e naturalistiche-protezionistiche,regolarmente
riconosciute e maggiormente rappresentative sul territorio provinciale.(15)
(13) Comma sostituito dalla. l.r. 67/2017. art.
68. comma 1, lett. c).(14) Comma sostituito dalla. l.r. 67/2017. art.
68. comma 1, lett.
d).(15) Comma sostituito dalla. l.r. 67/2017. art.
68. comma 1, lett.
e).
Art. 27Registro
dei cacciatori 1.
Presso la Regione Puglia viene tenuto un registro dei cacciatori operanti
annualmente in Puglia. (16)
2.
Su apposite schede, [compilate sulla base dei dati trasmessi dagli organi
dello Stato abilitati al rilascio e
al rinnovo delle licenze di porto d’armi per uso di caccia, ] (•) sono riportati tutti i dati relativi al rilascio del
tesserino venatorio regionale,e dei permessi rilasciati ai cacciatori
extraregionali (17) nonché le eventuali sanzioni in
materia venatoria comminate al titolare, ai fini della graduazione delle stesse
in caso di recidiva.
Art. 28Specie
cacciabili e periodi di caccia 1. L’esercizio venatorio
è consentito per le specie di fauna selvatica e nei periodi indicati
dall’articolo 18 della I.157/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Con il calendario
venatorio, i termini temporali di cui al comma 1 possono essere modificati per
determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà
territoriali.
3. I termini devono
essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio dell’anno, nel
rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1. La Regione Puglia,
sulla base di preventiva predisposizione dei piani faunistico-venatori e, ferme
restando le disposizioni relative agli ungulati, può posticipare, non oltre la
prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a
specie determinate, con l’obbligo di acquisire il preventivo parere espresso
dall’ISPRA, al quale deve uniformarsi. Tale parere, sentito l’Osservatorio
faunistico regionale, è reso entro e non oltre trenta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta.
4. Sulla base di piani di
abbattimento selettivi approvati dalla Regione Puglia, la caccia di selezione
agli ungulati può essere autorizzata secondo i termini e le modalità riportate
nel relativo regolamento regionale.
5. Il prelievo venatoria
della specie cinghiale, effettuato con la modalità della caccia in forma
collettiva, è disciplinato da apposito regolamento regionale, i cui termini
sono vincolanti per i successivi provvedimenti degli ATC.
6. L’esercizio venatorio
è vietato per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione,
durante il periodo della nidificazione e durante le fasi della riproduzione e
della dipendenza degli uccelli.
Art. 29Mezzi
di caccia 1. L’attività venatoria è
consentita con l’uso di:
a) fucile con canna ad
anima liscia, fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in
canna e caricatore contenente, tramite anche un apposito accorgimento tecnico fisso,
non più di due cartucce, di calibro non superiore al dodici;
b) fucile con canna ad anima
rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non
inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a
millimetri 40;
c) fucile combinato, a
due e tre canne, di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al
dodici e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6.
2. È consentito, altresì,
l’uso dell’arco e del falco.
3. Per la caccia con il
falco devono essere utilizzati solo esemplari riprodotti o allevati in cattività
in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali, alle
direttive comunitarie e allo specifico regolamento regionale.
4. L’allenamento e
l’addestramento dei falchi in periodi di caccia chiusa può avvenire previo
rilascio di apposito permesso da parte della Regione Puglia ed esclusivamente
su fauna di allevamento e secondo le modalità indicate nel già citato
regolamento.
5. Chi esercita la caccia
con l’arco o con il falco deve essere munito del porto darmi.
6. La caccia con l’arco è
consentita soltanto per l’abbattimento di ungulati e deve essere effettuata con l’arco di libraggio non
inferiore a libbre 45 e con frecce autofrenanti nei tiri in elevazione e per i
tiri non in elevazione la lama deve avere una larghezza minima di millimetri 22
e in ogni caso corrispondente a gradi 145.
7. Il titolare della
licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, durante l’esercizio
venatorio, a portare, oltre le armi da sparo, l’arco o il falco, anche utensili
da punta e da taglio, atti alle esigenze venatorie nonché ad avvalersi
dell’ausilio del cane e dei richiami vivi consentiti dalla presente legge per
la caccia da appostamento.
8. È vietato, durante
l›esercizio venatorio, usare, a fini di richiamo acustico, registratori o
strumenti elettromagnetici e similari con o senza amplificazione del suono.
9. Sono vietate, altresì,
le armi ad aria o altri gas compressi nonché tutte le armi e tutti i mezzi per
l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
10. I bossoli delle
cartucce devono essere recuperati dal cacciatore prima di lasciare il luogo di
caccia.
Art. 30Calendario
venatorio regionale 1. La Regione Puglia
regola menta l’esercizio dell’attività venatoria con il calendario venatorio
regionale, pubblicato entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno. In caso di
mancata pubblicazione entro il 15 giugno, resta in vigore quello dell’annata
venatoria precedente finché non viene pubblicato il nuovo calendario venatorio.
2. Il calendario
venatorio regionale, predisposto sulla base delle proposte formulate dal
Comitato tecnico faunistico regionale di cui all’articolo 5, è deliberato dalla
Giunta regionale, sentito l’ISPRA ed è pubblicato sul BURP.
3. Il calendario
venatorio stabilisce, in particolare:
a) le specie di mammiferi
e uccelli cacciabili nei periodi consentiti;
b) il numero massimo di
giornate di caccia settimanali e nei diversi periodi;
c) il carniere massimo
giornaliero di fauna migratoria e stanziale;
d) il carniere massimo
stagionale per particolari specie di fauna stanziale gestita nell’ATC;
e) i periodi e i
territori di allenamento dei cani da caccia nei giorni che precedono la
stagione venatoria;
f) le modalità di impiego
dei cani da caccia durante la stagione venatoria.
4. Il numero delle
giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre.
5. Può essere consentita
la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei
quali l’esercizio venatorio è in ogni caso sospeso.
6. Fermo restando il
silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Regione Puglia, sentito
l’ISPRA e tenuto conto delle consuetudini locali, può, anche in deroga ai commi
4 e 5, regolamentare diversamente l’esercizio venatorio da appostamento fisso o
temporaneo alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1°
ottobre e il 30 novembre.
7. In ciascuna giornata
di caccia è consentito l’abbattimento, per ogni titolare di licenza, del
seguente numero massimo di capi: a) selvaggina stanziale: due capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per
gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale; per la specie
cinghiale è consentito l’abbattimento di un capo per giornata di caccia nonché
secondo le disposizioni di cui allo specifico regolamento regionale;
b) selvaggina
migratoria: venti capi, di cui al massimo dieci colombacci. Dieci fra palmipedi
trampolieri e rallidi, tre beccacce. (18)
8. La caccia è consentita
da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione
agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto.
9. La Regione Puglia,
sentite le proposte di cui al comma 2, con il calendario venatorio può
autorizzare una o più ATC ad anticipare l’esercizio venatorio a norma dell’articolo
28, commi 2 e 3, in base alla predisposizione di adeguati piani
faunistico-venatori che comprendano:
a) numero capi
abbattibili per ogni specie e per ogni giornata di caccia;
b) individuazione dei
territori ove la caccia è consentita;
c) caratteristiche dei
cacciatori ammissibili;
d) modalità di caccia.
10. Il calendario
venatorio regionale può contenere norme che prevedano il divieto, anche
temporaneo, dell’esercizio venatorio in zone caratterizzate da intenso fenomeno
turistico, nonché norme che prevedano il divieto temporaneo di praticare
particolari attività escursionistiche che arrechino disturbo alla riproduzione di
specie particolarmente protette.
(18) Lettere a e b reintrodotte dalla l.r.
41/2018, art.1
comma 1, lett. o).
Art. 31Controllo
della fauna e divieti temporanei di caccia
1. La Regione Puglia
provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate
alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di
norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’ISPRA. L’attività
di controllo della fauna non costituisce esercizio venatorio.
2. La Regione Puglia
attua le variazioni all’elenco delle specie cacciabili emanate dal presidente
del Consiglio dei ministri, come previsto dall’articolo 18, comma 3, della I.
157/1992.
3. La Regione Puglia può
vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di
fauna selvatica per ragioni motivate e importanti connesse con la consistenza
faunistica per la fauna stanziale, su segnalazione dell’Osservatorio faunistico
regionale, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali o climatiche o
altre calamità anche per fauna migratrice.
4. Il presidente della
Giunta regionale, su parere dell’ISPRA, può autorizzare il controllo di
qualsiasi specie di fauna selvatica, che, moltiplicandosi eccessivamente, arreca
danno alle colture agricole, al patrimonio faunistico, alle attività e
produzioni zoo-agroforestali e ittiche, ai beni storico-artistici. Il controllo
può essere autorizzato anche ai fini di una migliore gestione del patrimonio
zootecnico per la tutela del suolo, per motivi sanitari e per la tutela della
salute pubblica nonché per la selezione biologica.
5. Le operazioni di
controllo di cui al comma 4 possono essere previste anche nelle zone vietate
alla caccia e in periodi di divieto di caccia.
6. Tale controllo,
esercitato elettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di
metodi ecologici sulla base delle indicazioni fornite dall’ISPRA.
7. Qualora l’Istituto
verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, la Regione Puglia può autorizzare piani
di abbattimento o di cattura finalizzati alla limitazione numerica di esemplari
appartenenti alla popolazione responsabile del danno.
8.
I piani di cui al comma 7 devono essere attuati su indicazione della Regione
Puglia mediante gli agenti venatori. La Regione Puglia può, altresì, avvalersi
dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi,
purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, degli agenti del corpo dei
carabinieri-forestali e dei soggetti di cui all’articolo 41, purché in possesso
di licenza di caccia, [nonché di altro personale idoneo al tipo di
intervento selettivo da effettuarsi, munito, anch’esso di porto d’armi e
compreso in appositi elenchi o albi istituiti dalla Regione Puglia
e/o dagli ATC. ] (19)
9.
Nel caso il controllo debba essere effettuato esclusivamente per motivi sanitari
o per la tutela del patrimonio storico-artistico all’interno dei centri urbani,
lo stesso può essere eseguito dalla Regione, previo parere dell’ISPRA e della
ASL competente, avvalendosi, sotto il proprio coordinamento, del comune
interessato. (20)
10.
Nel caso in cui il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi
naturali nazionali o regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre
squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato dal personale dipendente del
parco o da persone residenti nel territorio dei comuni interessati,
nominativamente designato dall’ente gestore, purché munito di licenza di porto
di fucile per uso di caccia e sotto il controllo degli agenti dipendenti del
parco.
11.
[La Regione Puglia, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e
degli allevamenti, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite
le loro strutture provinciali, su parere dell’ISPRA, piani di abbattimento,
attuati dalle guardie venatorie con la collaborazione dei proprietari o
conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle forme
inselvatichite di specie domestiche.] (21)
12. Per il controllo
dell’avifauna la Regione Puglia opera nel rispetto di quanto previsto dall’articolo
19 della I. 157/1992 e, per l’esercizio delle deroghe previste dall’articolo 9
della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
novembre 2009, opera nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19-bis della
1. 157/1992.
Art. 32Uccellagione
- cattura a scopi scientifici e per l’utilizzo nell’attività venatoria 1. In tutto il territorio
regionale è vietata ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di
mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, salvo
quanto previsto nei successivi commi.
2. La Regione Puglia, su
parere dell’ISPRA, può autorizzare, a scopo di studio e ricerca scientifica,
esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio
nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale a effettuare la cattura e
l’utilizzazione di mammiferi e uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e
piccoli nati.
3. L’attività di cattura
temporanea per l’inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata
e coordinata sull’intero territorio nazionale dall’ISPRA; tale attività funge
da schema nazionale di inanellamento in seno all’Unione europea per
l’inanellamento (EURING). Detta attività di cattura temporanea per l’inanellamento
può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione
rilasciata dal presidente della Giunta regionale su parere dell’ISPRA.
L’espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici
corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto e al superamento del
relativo esame finale. L’autorizzazione del presidente della Giunta regionale è
subordinata a una richiesta dettagliata, contenente il tipo di fauna selvatica
interessata all’inanellamento, i mezzi di cattura previsti dall’ISPRA, i
periodi di effettuazione e i luoghi in cui sarà effettuata, dando comunicazione
alla Regione Puglia trenta giorni prima dell’inizio dell’attività ai fini dei
controlli necessari.
4. La Regione Puglia,
quale titolare di impianti, autorizza i richiedenti all’attività di cattura per
l’inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo.
5. Le autorizzazioni sono
rilasciate su parere dell’ISPRA; l’espressione di tale parere è subordinata
alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, da parte del personale
impiegato in detti impianti, organizzati dallo stesso ISPRA e al superamento
del relativo esame.
6. L’ISPRA svolge altresì
compiti di controllo e di certificazione dell’attività svolta dagli impianti
stessi e ne determina il periodo di attività.
7. La cattura per la
cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle
seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo,
pavoncella e colombaccio, utilizzati per l’attività venatoria da appostamento.
Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere
inanellati e immediatamente liberati.
8. È fatto obbligo a chi
abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia alla Regione
Puglia-Osservatorio faunistico regionale, che provvederà a informare l’ISPRA.
9. Il soccorso, la
detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in
difficoltà sono affidati al Centro recupero fauna selvatica previsto
dall’articolo 6.
10. È fatto obbligo, a chi rinviene [o uccide
accidentalmente] (22) esemplari in difficoltà o morti (23) di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna protetta o
particolarmente protetta, di darne notizia alla Regione Puglia - Osservatorio
faunistico regionale, nonché a consegnare l’esemplare alle guardie venatorie o
al Centro recupero di fauna selvatica in difficoltà più prossimo.
11. La Regione Puglia con
apposito regolamento disciplina, secondo quanto indicato dall’articolo 1, comma
7-bis, della I. 157/1992, l’attività di studio e monitoraggio della fauna selvatica.
Dette attività saranno espletate sulla base di specifiche direttive tecniche
rilasciate dall’ISPRA e con il coordinamento dell’Osservatorio faunistico
regionale
Art. 33Appostamenti
fissi e temporanei 1. L’autorizzazione per
l’esercizio dell’attività venatoria da appostamento fisso, ai sensi
dell’articolo 19, comma 6, è rilasciata dalla Regione Puglia in numero non
superiore a quelle rilasciate nell’annata venatoria 1989/1990. Dette
autorizzazioni possono essere richieste da coloro che ne erano in possesso
nell’annata venatoria citata. In deroga a quanto sopra previsto,
l’autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni, da invalidi o
portatori di handicap nella misura massima dell’1 per cento del numero dei
cacciatori ammissibili in ogni ATC. L’autorizzazione è richiesta alla Regione
Puglia e all’ATC di residenza, allegando pianta planimetrica scala 1:10.000
indicante l’ubicazione dell’appostamento con gli ettari utili all’attività
venatoria, compresa la zona di rispetto di metri 150, il titolo di proprietà o
il consenso scritto del conduttore o possessore, ovvero del proprietario del
terreno nonché il certificato catastale in carta semplice. L’autorizzazione ha
durata quinquennale ed è soggetta a tassa di concessione regionale; detto appostamento
è delimitato tutto l’anno con tabelle poste all’altezza di metri 1,50, di
dimensioni di centimetri 25 x 33 e riportanti la scritta rossa su fondo bianco:
“Appostamento fisso - autorizzazione della Regione Puglia ...........n.
......... del ...”.(24)
2. Si considera attività
venatoria da appostamento fisso ai fini dell’articolo 19, comma 6, solo quella
con l’utilizzo di richiami vivi e precisamente con esemplari di cattura ed
elencati all’articolo 32, comma 7, ovvero uccelli allevati, articolo 13, comma
1, lettera b}, appartenenti alle specie cacciabili.
3. La Regione Puglia, in
riferimento all’articolo 32, comma 4, emana un regolamento per la cessione, a ogni
cacciatore che esercita l’attività venatoria da appostamento, di esemplari vivi
da richiamo previsti dall’articolo 32, comma 7, e la relativa gestione,
consentendo la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie,
fino a un massimo complessivo di quaranta unità per chi caccia da appostamento
fisso. Per i cacciatori che esercitano l’attività venatoria da appostamento
temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il
numero massimo complessivo di dieci unità.
4. È vietato l›uso di
richiami che non siano identificati mediante anello inamovibile e numerato.
5. La sostituzione di un
richiamo di cattura può avvenire soltanto dietro presentazione, da parte del legittimo detentore,
all’ente competente, del richiamo morto da sostituire identificato mediante
anello inamovibile e numerato.
6. È vietata la vendita di
uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l›attività venatoria.
7. È vietato usare
richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici.
8. Sono previsti gli
appostamenti temporanei di caccia. Tale appostamento, usato dal cacciatore che
per primo ha occupato il
terreno sul quale questo viene approntato, è inteso come caccia vagante ed è
consentito a condizione che non si produca modifica di sito.
9. Si considerano
appostamenti temporanei quelli costituiti da ripari di fortuna e da
attrezzature smontabili che non abbiano comunque durata superiore a una
giornata di caccia.
10. L’autorizzazione per
gli appostamenti fissi rilasciata secondo quanto previsto dal comma 1
costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e
l’istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all’attività
venatoria, che possono permanere fino a scadenza dell’autorizzazione stessa
senza la necessità di atto autorizzativo di natura edilizia, a condizione che
non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura
precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o
tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in
prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e
siano facilmente e immediatamente rimuovibili alla scadenza
dell’autorizzazione.
11. I titolari
dell’autorizzazione di cui al presente articolo che abbiano provveduto alla
sistemazione del sito e all’installazione degli appostamenti strettamente
funzionali all’attività venatoria prima dell’entrata in vigore dell’articolo 7
della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di
risorse naturali) possono mantenerli in essere fino a scadenza
dell’autorizzazione stessa, a condizione che tali interventi presentino le
caratteristiche di cui al comma 10.
12. Gli strumenti della
pianificazione urbanistica comunale possono contenere disposizioni riferite ai
manufatti di cui al comma 10, esclusivamente al fine di assicurare la tutela di
aree di rilevante interesse paesaggistico e ambientale.
13. i manufatti
realizzati con caratteristiche diverse dalle disposizioni del comma 10 sono
soggetti a segnalazione certificata di inizio attività e necessitano di
autorizzazione paesaggistica, secondo la disciplina vigente.
14. Sono anche
considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni
comunque ancorate negli stagni o sui margini di specchi di acqua naturali o
artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, destinati
all’esercizio venatorio agli acquatici. Il recupero della fauna acquatica è consentito
con l’utilizzo del natante non a motore.
15. Non sono considerati
fissi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19, comma 6, gli appostamenti
fissi per la caccia agli ungulati, ai colombacci e agli acquatici senza
richiami vivi. La Regione autorizza detti appostamenti, la cui ubicazione non
deve comunque ostacolare l’attuazione del piano faunistico-venatorio e i cui manufatti
devono rispettare le caratteristiche costruttive di cui al comma 10.
16. La caccia dagli
appostamenti di cui al comma 15 può essere esercitata dai titolari della
concessione regionale o da chi da questi espressamente autorizzato per
iscritto.
17. Per gli appostamenti
fissi senza richiami vivi di cui al comma 15 che richiedano preparazione del
sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il
consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato.
Detti appostamenti hanno durata quinquennale. La richiesta dell’autorizzazione effettuata
alla Regione Puglia deve essere corredata dell’autorizzazione autenticata del
proprietario e/o del conduttore del fondo, lago o stagno. L’autorizzato può
tabellare, durante lo svolgimento giornaliero dell’attività venatoria, con
tabelle poste a metri 100 quale zona di rispetto recante la scritta rossa sul
fondo bianco “appostamento temporaneo ai sensi della presente legge art. 33,
comma 16, autorizzazione della Regione Puglia…... n ...... del ....”. Le
tabelle, di dimensioni di centimetri 25 x 33, poste su sostegni smontabili con
altezza minima di metri 1,50, devono essere poste in modo da rendere visibile
il perimetro del territorio interessato. Le stesse devono essere tolte nel
periodo non utilizzato per l’appostamento.
18. È vietato costituire
appostamenti fissi e temporanei a distanza inferiore a metri 150 dagli
immobili, da vie di comunicazione ferroviaria nonché da strade carrozzabili,
eccettuate quelle poderali e interpoderali.
19. A ciascun
appostamento temporaneo compete una zona di rispetto di 100 metri; per gli
appostamenti fissi la zona di rispetto non può essere inferiore a metri 150.
20. La distanza tra gli
appostamenti fissi non può essere inferiore a metri 300 e quella tra gli
appostamenti temporanei a metri 200.
21. Durante l’esercizio
della caccia da appostamento è vietato usare e detenere più di due fucili da
parte di ciascun cacciatore.
22. Il percorso di andata
e ritorno dagli appostamenti fissi deve avvenire con il fucile smontato o
chiuso in apposita custodia.
23. Gli appostamenti
fissi sono segnalati con apposite tabelle a cura e spese del titolare.
24. Il titolare
dell’autorizzazione dell’appostamento fisso di caccia, previo accordo con il
proprietario o conduttore del fondo, provvede di norma, durante il corso
dell’anno, al mantenimento delle caratteristiche naturali dell’ambiente
circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio
di metri 100 dall’impianto, in
relazione allo svolgimento dell’esercizio venatorio.
Art. 34Utilizzazione
dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia 1. Per l’utilizzazione
dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della
gestione programmata della caccia è dovuto, ai proprietari o conduttori, un
contributo da determinarsi a cura della Regione Puglia in relazione alla
estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla
valorizzazione dell’ambiente.
2. All’onere derivante
dalla erogazione del contributo di cui al comma 1 si provvede con il finanziamento
regionale annuale di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a).
3. Il proprietario o
conduttore di un fondo che intende vietare l’esercizio della attività venatoria
deve inoltrare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del piano
faunistico venatorio regionale, richiesta motivata al presidente della Regione
Puglia.
4. La Regione Puglia,
sentito il parere tecnico del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale,
entro sessanta giorni accoglie la richiesta se non ostacola l’attuazione della
pianificazione faunistico-venatoria di cui all’articolo 7. È altresì accolta in
casi specificatamente individuati e cioè quando l’attività venatoria è in
contrasto
con l’esigenza di
salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole
condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca scientifica, ovvero
quando è motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse
economico, sociale o ambientale.
5. Il divieto è reso noto
mediante l’apposizione di tabelle con modalità e criteri previsti dall’articolo
17, esenti da tasse regionali, a cura del proprietario o conduttore del fondo,
le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell’area
interessata. Le tabelle devono riportare la scritta nera su fondo bianco:
“Divieto di caccia ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. ... dal
….. al ………. autorizzazione regionale n…….. del ………”.
6. Nei fondi sottratti
alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il
proprietario o il conduttore, esercitare l’attività venatoria fino al venir
meno delle ragioni del divieto.
Art. 35Fondi
chiusi 1. Nei fondi chiusi
l’esercizio venatorio è vietato.
2. Sono considerati fondi
chiusi quelli recintati con muro o rete metallica o altra effettiva chiusura,
di altezza non inferiore a metri 1,20, o circondati da corsi o specchi di acqua
perenni il cui letto abbia la larghezza di almeno metri 3 e la profondità di
almeno metri 1,50.
3. I fondi chiusi sono
segnalati con tabella recante la scritta nera su fondo bianco: “Fondo chiuso –
Divieto di caccia autorizzazione regionale n. ........... del ...............”,
apposta a cura dei proprietari dei fondi senza alcun gravame di tasse o
sopratasse regionali. Per i fondi chiusi esistenti dalla data di entrata in
vigore della presente legge e per quelli che si intenderà successivamente
istituire, i proprietari devono chiedere l’autorizzazione alla Regione Puglia
che, dopo le relative verifiche, provvede al rilascio del provvedimento finale.
4. Gli addetti alla
vigilanza ambientale-venatoria possono in ogni tempo accedere ai fondi chiusi.
Gli stessi devono chiedere la preventiva autorizzazione di accesso al
proprietario e/o al conduttore quando il fondo chiuso costituisca pertinenza
della privata dimora.
5. La superficie dei
fondi chiusi entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del
territorio agro-silvo- pastorale di cui all’articolo 7, comma 3.
Art. 36Terreni
in attualità di coltivazione 1. Nei terreni in
attualità di coltivazione è vietata ogni forma di esercizio venatorio.
2. Ai fini di cui al
comma 1 sono da ritenersi in attualità di coltivazione e danneggiabili:
a) i vivai, gli orti, i terreni destinati a
campi sperimentali di qualsiasi genere e le coltivazioni floreali, dal momento
della preparazione del suolo per la semina o il trapianto fino al raccolto;
b) le colture erbacee da seme, dalla
germinazione fino al raccolto;
c) i prati naturali e artificiali, dalla
ripresa della vegetazione al termine del taglio;
d) le foraggiere mature per lo sfalcio;
e) i frutteti, i mandorleti, gli agrumeti,
coltivati in forma intensiva, dal momento della germogliazione o fioritura fino
al raccolto;
f) gli uliveti con piante a forma di palmetta,
cespuglio, vaso basso, coltivate in forma intensiva;
g) i pioppeti;
h) i vigneti e i
carciofeti, dal momento della germogliazione o fioritura fino al raccolto;
i) i terreni coltivati a
soia e a riso nonché a mais per la produzione di seme, fino alla data del
raccolto;
j) i terreni rimboschiti,
compresi i reimpianti di boschi distrutti, dalla data dell’impianto fino al
compimento del quindicesimo anno di età e comunque fino a che gli alberi non
abbiano raggiunto l’altezza di 3 metri; detto divieto si applica a condizione
che il rimboschimento riguardi l’intera superficie o comunque la parte
prevalente;
k) i terreni coltivati a
tabacco.
3. Sui terreni di cui al
comma 1 i conduttori o, in mancanza di essi, i proprietari dei fondi devono
apporre, a salvaguardia delle colture, apposite tabelle recanti la scritta nera
su fondo bianco: “Fondo in attualità di coltivazione - divieto di caccia ai
sensi della legge regionale n. …….. art. 36, dal ……… al ……… - Autorizzazione regionale
del ……. n...........” La richiesta di apposizione delle tabelle va inoltrata
alla Regione Puglia che, dopo aver effettuato gli appositi accertamenti,
rilascerà la relativa autorizzazione.
Art. 37Presenza
di bestiame 1. L’esercizio venatorio
nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado è vietato
purché delimitati da muretti, recinzioni intere o da steccati, fili metallici e
plastificati, siepi o altre barriere naturali.
2. I fondi sono
delimitati con tabelle poste a cura e spese del proprietario recanti la
dicitura nera su fondo bianco “Divieto di caccia - presenza bestiame pascolo
brado e/o semibrado dal ….... al……... autorizzazione della Regione Puglia n……..
del …….... ” esenti da tasse.
3. La richiesta di
apposizione delle tabelle per il periodo di presenza del bestiame e utilizzo
del territorio agro-silvo-pastorale va comunicata alla Regione Puglia per la
relativa autorizzazione.
4. La Regione Puglia
concede l’autorizzazione dopo aver accertato quanto richiesto con l’istanza
avanzata, tenendo conto dei carichi ottimali di bestiame per ettaro a seconda
che trattasi di pascolo brado assoluto o pascolo semibrado e cioè, in questo
caso, che il bestiame non viva esclusivamente allo stato libero vagando, ma è
soggetto a stabulazione in parte della giornata con il foraggiamento aggiuntivo.
In caso di pascolo brado assoluto in territorio silvo-pastorale boschivo, il
carico ottimale viene indicato, in caso dei bovini o equini, in un capo di
bestiame per ogni cinque ettari, e, in caso di pascolo misto o semibrado, in
cinque capi per ettaro.
L’ampiezza di territorio
silvo-pastorale che si intenderà recintare dovrà rispettare i parametri
indicati. Per gli ovini e i caprini con pascolo in movimento continuato si
osserverà il divieto di caccia e di sparo in una zona di rispetto di metri 150
dal gregge.
Art. 38Accensione
delle stoppie 1. Nel territorio della
Regione Puglia è vietato bruciare nei campi le stoppie delle colture graminacee
e leguminose, le erbe di prato e le erbe palustri e infestanti, anche negli
incolti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e
statali, lungo autostrade e ferrovie, secondo la specifica normativa regionale
vigente in materia.
Art. 39Impiego
dei cani - cani vaganti 1. È consentito l›uso dei
cani da cerca e da ferma con abbattimento del selvatico per tutta l›annata
venatoria.
2. L’uso dei cani da
seguito e da tana con abbattimento del selvatico è consentito dalla terza
domenica di settembre al 31 dicembre. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e
il 31 gennaio è 63onsentito l’uso dei cani succitati, limitatamente alla
volpe, in battute organizzate, autorizzate dalla Regione Puglia e previo nulla
osta dei comitati di gestione, nel rispetto del regolamento regionale; invece
per la caccia al cinghiale nei giorni consentiti sino a fine gennaio.
3. In particolari
località la Regione Puglia può limitare o proibire l’uso dei cani da seguito
ove ricorra la necessità di proteggere determinata fauna selvatica.
4. I cani di qualsiasi
razza incustoditi, trovati a vagare nelle campagne in periodi o in aree non
consentite o nelle zone di protezione della fauna, sono catturati ai sensi
della normativa vigente. Durante i periodi e nelle aree nei quali non è
permesso l’uso del cane da caccia, la cattura ha luogo solo quando il medesimo
non è accompagnato o non si trova sotto la sorveglianza del proprietario o di
chi ne ha l’obbligo.
5. I cani da caccia
devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di
divieto, devono essere tenuti al guinzaglio.
6. I cani da guardia non
possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di metri 50 dal
bestiame e dai recinti in cui esso è ricoverato.
7. I cani catturati
devono essere dati in custodia ai servizi comunali territorialmente competenti
che ne dispongono a norma della vigente normativa.
8. Per quanto
applicabili, le norme del presente articolo valgono anche per gli animali
domestici inselvatichiti.
9. Gli interventi di cui
sopra saranno effettuati nel rispetto della normativa vigente.
Art. 40Divieti 1. È vietato a chiunque:
a) l’esercizio venatorio
nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici
e nei terreni adibiti ad attività sportive, nonché sparare nelle zone comprese
nel raggio di cento metri purché
opportunamente tabellate;
b) l’esercizio venatorio
nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali
conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali,
nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di metri 100 purché
opportunamente tabellate;
c) l’esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e
cattura, nei fondi chiusi, nei centri di riproduzione di fauna selvatica allo
stato naturale, nelle foreste demaniali fatto salvo quanto previsto dalla
lettera c), comma 1, dell’articolo 21 della l. 157/1992 (••) nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di
cinquanta metri dagli stessi purché opportunamente tabellate. (25)
d) l’esercizio venatorio
ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a
giudizio insindacabile dell’Autorità militare o dove esistano beni monumentali,
purché dette zone siano delimitate da tabelle autorizzate ai sensi della
presente legge, esenti da tasse, indicanti il divieto;
e) l’esercizio venatorio
nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone
comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad
abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie
di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade
poderali ed interpoderali;
f) sparare da distanza
inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima
liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata
massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e
stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione
ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e
interpoderali; di funivie, filovie e altri impianti di trasporto a sospensione;
di stabbi, stazzi, recinti e altre aree delimitate destinate al ricovero e
all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione
agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto
all’interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l’attività
venatoria dalla presente legge, delle armi da sparo per uso venatorio ovvero a
bordo di veicoli di qualunque genere e, comunque, nei giorni non consentiti per
l’esercizio venatorio, che non siano scariche e in custodia;
h) cacciare a rastrello
in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute
impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d’acqua;
i) cacciare sparando da
veicoli o da imbarcazioni o da natanti, a motore, o da aeromobili;
j) cacciare a distanza
inferiore a metri 100 da macchine operatrici agricole in funzione;
k) cacciare qualsiasi
specie di fauna selvatica quando i terreni sono coperti in tutto o nella
maggior parte di neve, a esclusione dei corsi e specchi d’acqua limitatamente
agli argini e sponde che li delimitano e per le specie acquatiche consentite;
I) cacciare negli stagni,
nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali in tutto o nella maggior parte
coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
m) prendere e detenere
uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna
selvatica, salvo che nei casi previsti all’articolo 32, comma 2, o nelle zone
di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e
nelle oasi di protezione oppure feriti o in difficoltà per sottrarli a sicura
distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso,
nelle ventiquattro ore successive, alla Regione Puglia, che provvederà al
successivo invio degli stessi al Centro recupero della fauna selvatica in
difficoltà. Distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova nonché
disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le
attività previste dalla legge;
n) esercitare la caccia
sparando in direzione dei pioppeti, a distanza inferiore a metri 100;
o) usare richiami vivi
non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
p) usare durante
l’esercizio venatorio, al fine di richiamo, uccelli vivi accecati o mutilati
ovvero legati per le ali nonché richiami acustici a funzionamento meccanico,
elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono, ivi
compresi i registratori ovvero abbandonare gli stessi in terreni atti all’esercizio
venatorio;
q) cacciare negli specchi
di acqua ove si esercita l’industria della pesca o dell’acquacoltura, nonché
nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle
con dicitura nera su fondo bianco “Autorizzazione regionale n. ........ del
..........”, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
r) commerciare fauna
selvatica morta se non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere
gastronomico;
s) usare munizione
spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio
o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti congegni
similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o
impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
t) vendere a privati e
detenere da parte di questi reti di uccellagione;
u) produrre, vendere e
detenere trappole per la fauna selvatica;
v) l’esercizio in
qualunque forma del tiro al volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 15, comma 6;
w) vendere, detenere per
vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti
o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall’estero,
appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato
selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea, a
eccezione delle seguenti: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris
rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano
(phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus);
x) il commercio di
esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi
naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri
dell’Unione europea, anche se importati dall’estero;
y) rimuovere, danneggiare
o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai
sensi della vigente legislazione nazionale e regionale a specifici ambiti
territoriali, ferma restando l’applicazione dell’articolo 635 del codice
penale;
z) detenere, acquistare e
vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione:
1) dei capi usati come
richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge;
2) della fauna selvatica
lecitamente abbattuta la cui detenzione viene regolamentata anche con le norme
sulla tassidermia e imbalsamazione;
aa) usare esplosivi a
esclusione delle cartucce da caccia, i cui bossoli devono, comunque, essere
recuperati dal cacciatore prima di allontanarsi dal posto di caccia e non
abbandonati sul terreno;
bb) usare i segugi per la
caccia agli ungulati, con eccezione del cinghiale;
cc) cacciare e/o
addestrare i cani nei terreni in attualità di coltivazione di cui all’articolo
36 e nei fondi chiusi di cui all’articolo 35;
dd) cacciare negli oliveti in forma di rastrello, nei limiti di cui alla precedente
lettera h), nel periodo dal 15 ottobre al 31 gennaio; (26)
ee) effettuare la posta e
l’appostamento, sotto qualsiasi forma, alla beccaccia e al beccaccino;
ff) apporre tabelle, in
modo illegittimo, indicanti il divieto di caccia.
CAPO 5VIGILANZA
VENATORIA —SANZIONI
Art. 41Vigilanza
venatoria 1. La vigilanza venatoria
è demandata al competente servizio regionale ed è disciplinata da normativa
regionale di settore e
dai relativi regolamenti attuativi.
2. La vigilanza
sull’applicazione della presente legge e dei regolamenti regionali è affidata:
a) agli agenti dipendenti della Regione Puglia preposti a tale funzione. Per tali
agenti può essere richiesto agli organi statali competenti il riconoscimento
della (27) qualifica di agenti di polizia giudiziaria e
di pubblica sicurezza e vigilano su tutto il territorio regionale. Detti agenti
possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da
caccia di cui all’articolo 29, nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi
di cui sopra sono portate e detenute in conformità dell’articolo 5, comma 5,
della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull’ordinamento della Polizia
Municipale);
b) alle guardie
volontarie delle associazioni, regolarmente riconosciute, venatorie, agricole e
di protezione ambientale, all’uopo opportunamente formate, alle quali sia
riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
3. La vigilanza di cui al
comma 1 è altresì affidata agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo
dei Carabinieri forestali (Unità per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare), alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate private
riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è
affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi
regionali.
4. Gli agenti faunistici
svolgono le proprie funzioni sull’intero territorio regionale. Le guardie
faunistiche volontarie svolgono le proprie funzioni, ai fini della presente
legge, nell’ambito del territorio assegnato dalla struttura organizzativa
regionale competente di cui all’articolo 3, comma 4. La qualifica di guardia
volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla
Regione Puglia, previo superamento di apposito esame come previsto dall’articolo
42.
5. Agli agenti di cui al
comma 2, lettera a), con compiti di vigilanza è vietato l’esercizio venatorio
nell’ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie
venatorie volontarie è vietato l’esercizio venatorio durante l’esercizio delle
loro funzioni.
6. I corsi di
preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni
di vigilanza sull’esercizio venatorio, sulla tutela dell’ambiente e della fauna
e sulla salvaguardia delle produzioni agricole sono organizzati dalla struttura
regionale competente in materia di vigilanza ambientale nonché dalle
associazioni di cui al comma 2, lettera b), sotto il controllo della Regione
Puglia.
7. L’appartenenza al
servizio volontario di vigilanza da parte delle guardie non dà luogo a
costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a
titolo gratuito.
8. I cittadini in
possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della
qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della
presente legge, non necessitano dell’attestato di idoneità di cui al comma 4,
ma di partecipazione ad apposito corso di aggiornamento organizzato dalla
Regione
Puglia. Nelle more
dell’attivazione di detti corsi, i cittadini in possesso della qualifica di
guardia venatoria volontaria continuano a svolgere le relative funzioni di
vigilanza.
9. Ai sensi dell’articolo
163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) la
Regione Puglia, attraverso la competente struttura di cui all’articolo 3, comma
4, riconosce la nomina a guardia giurata delle guardie venatorie volontarie
delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e di protezione ambientale
riconosciute dal Ministero dell’ambiente, in possesso di regolare decreto di
nomina rilasciato ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
istituendo un apposito registro e attribuendo loro un numero di matricola.
10. La Regione Puglia
coordina l’attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole,
venatorie e ambientalistiche mediante il precitato competente servizio
regionale.
Art. 42Attività
di vigilanza - corsi di formazione 1. L’attività di
vigilanza è disciplinata dalla vigente normativa regionale di settore e
riguarda l’applicazione della normativa nazionale e della presente legge
regionale.
2. La Giunta regionale,
con apposito regolamento da emanarsi nei sei mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, detta norme per uniformare le divise,
gli strumenti, l’armamento degli agenti faunistici su tutto il territorio
regionale e per disciplinare l’utilizzazione delle guardie volontarie, fatta
salva la competenza del prefetto di approvare le uniformi delle guardie giurate
come da vigente regolamento di Pubblica sicurezza.
3. Il riconoscimento e/o
lo svolgimento dell’incarico di guardia volontaria è subordinato alla frequenza
dei corsi di qualificazione di cui all’articolo 41, comma 6, nonché al
conseguimento di un attestato di idoneità previo esame scritto e orale da parte
di una commissione, proposta dal competente servizio regionale e nominata dal
presidente della Giunta regionale, in cui devono essere garantite in modo
paritario le presenze dei rappresentanti delle associazioni venatorie,
ambientali e agricole integrate dai docenti che hanno svolto il corso.
Art. 43Poteri
e compiti degli addetti alla vigilanza 1. I soggetti preposti
alla vigilanza venatoria ai sensi dell’articolo 41 possono chiedere a qualsiasi
persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o
in attitudine di caccia, tutti i documenti venatori di cui all’articolo 20 nonché
della fauna selvatica abbattuta.
2. In ogni caso di
contestazione delle infrazioni amministrative e penali previste dalla presente
legge, i soggetti preposti alla vigilanza procedono a redigere apposito
processo verbale, rilasciando copia immediatamente al contravventore, ove sia
possibile.
3. Nei casi previsti
dall’articolo 45, gli ufficiali e agenti che esercitano funzioni di polizia
giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei
mezzi di caccia, compresi i richiami acustici di cui all’articolo 40, comma 1,
lettera p), con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati e al
deposito degli oggetti sequestrati presso i competenti uffici specificatamente
individuati dalla Regione Puglia.
4. La Regione Puglia, per
la custodia dei mezzi sequestrati, può stipulare apposite convenzioni con ditte
autorizzate alla custodia ai sensi delle vigenti disposizioni di pubblica
sicurezza.
5. Quando è sequestrata
fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti di cui al comma 3
provvedono, nel caso di fauna viva, a liberarla in loco oppure, se ferita, a
depositarla presso il proprio centro di recupero fauna per le prime cure, per
poi trasferirla presso il Centro recupero fauna di cui all’articolo 6 per le cure,
la riabilitazione e la successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale. Nel
caso di fauna morta, la Regione Puglia provvede alla sua vendita ove possibile,
tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è stata contestata
l’infrazione ove si accerti, successivamente, che l’illecito non sussiste; se,
al contrario, l’illecito sussiste, l’importo viene incassato sull’apposito
capitolo di entrata dell’Amministrazione regionale di cui all’articolo 53,
comma 2.
6. Della consegna o della
liberazione di cui al comma 5, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito
verbale, nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari
sequestrati e quant’altro possa avere rilievo ai fini penali. I mezzi
sequestrati devono essere ritirati dai proprietari, in caso di dissequestro,
entro un anno dalla notificazione del relativo provvedimento. Decorso
inutilmente tale termine gli oggetti sono confiscati.
7. I mezzi e gli oggetti
confiscati sono distrutti a cura del competente servizio regionale in materia
di vigilanza ambientale, secondo le vigenti disposizioni in materia.
8. Gli organi di
vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria i quali accertano,
anche a seguito di denuncia, violazioni in materia di attività venatoria,
redigono verbale di accertamento e di contestazione, conforme alla legislazione
vigente, nel quale devono essere specificate le circostanze del fatto e le
eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono, entro quarantotto
ore dalla contestazione, all’ufficio competente dell’Amministrazione regionale
quale organo accertatore e alla più vicina sede di autorità di polizia giudiziaria.
9. Il competente servizio
in materia di vigilanza ambientale provvede alla stampa dei blocchetti per i
verbali, ciascuno dei quali deve essere in quadruplice copia, ricalcanti,
numerati progressivamente; all’atto della contestazione del verbale e/o
notifica, la prima copia è consegnata al verbalizzato, l’originale e la seconda
copia alla Regione Puglia, la terza copia resta allegata al blocchetto. In caso
di errore nel verbalizzare, deve
essere apposta
dall’addetto alla vigilanza la dizione “annullato” sull’originale che,
unitamente alla copia, non deve essere staccato dal blocchetto. Ciascun
blocchetto deve essere numerato e consegnato alla guardia volontaria, che potrà
ricevere il nuovo blocchetto da parte della Regione Puglia previa restituzione
di quello esaurito.
10. Gli agenti venatori
dipendenti dagli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi
della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento
dell’obiezione di coscienza) e successive modifiche e integrazioni, non sono
ammessi all’esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto
di cui all’articolo 9 della medesima legge.
Art. 44Agenti dipendenti dagli
enti locali(•) 1. Ferme restando le
altre disposizioni della I. 65/1986, gli agenti dipendenti dagli enti locali,
cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia
giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell’attività
di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell’ambito territoriale
dell’ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare
servizio e portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti
e in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.
2. Gli stessi agenti
possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti
amministrativi previsti dalla presente legge e gli altri atti indicati
dall’articolo 46 anche fuori dell’orario di servizio.
(•) Numerazione
articolo aggiunto a seguito di rettifica , pubblicato nel B.U.R. n.9, del
18/01/2018
Art. 45Sanzioni
penali(••) 1.
Alle violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano, nei casi
previsti, le sanzioni penali di cui all’articolo 30 della l. 157/1992 ;
Art. 46Sanzioni
amministrative 1. Per le violazioni
delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto sia previsto dalla
legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione
amministrativa da euro 206 a euro 1.239 per chi esercita la caccia in forma
diversa da quella prescelta ai sensi dell’articolo 19, comma 6;
b) sanzione
amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia senza avere
stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa,
la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;
c) sanzione
amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia senza aver
effettuato il versamento della tassa di concessione governativa e/o della tassa
di concessione regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è
da euro 258 a euro 1.549;
d) sanzione
amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia all’interno
dei centri pubblici o privati di riproduzione e senza autorizzazione negli
ambiti destinati alla caccia programmata e nelle aziende faunistico-venatorie e
agro-turistico-venatorie; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è
da euro 258 a euro 1.549; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro
361 a euro 2.169. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di
un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ambito
territoriale di caccia vicino a quello autorizzato;
e) sanzione
amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in zone di divieto
non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la
sanzione è da euro 258 a euro 1.549;
f) sanzione
amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in fondo
chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente
legge in materia di protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è
nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;
g) sanzione
amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in violazione
degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero
inferiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da
euro 206 a euro 1.239;
h) sanzione
amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi si avvale di richiami di allevamento
non autorizzati ai sensi dell’articolo 33, comma 7; se la violazione è
nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;
i) sanzione
amministrativa da euro 77 a euro 464 per chi non esegue le prescritte
annotazioni sul tesserino regionale;
j) sanzione
amministrativa da euro 77 a euro 464 per ciascun capo per chi importa fauna
selvatica senza
l’autorizzazione di cui
all’articolo 18; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell’articolo 18 per altre introduzioni;
k) sanzione
amministrativa da euro 26 a euro 154 per chi, pur essendone munito, non
esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione,
il tesserino regionale, le ricevute di versamento delle rispettive tasse di
concessione governativa e/o regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l’interessato
esibisce il documento entro cinque giorni;
l) sanzione
amministrativa da euro 26 a euro 154 per chi arreca danno, rimuove o manomette
le tabelle previste dalla presente legge o ne abbatte i pali di sostegno, oltre
a euro 26 per ogni tabella o palo danneggiato, rimosso o manomesso;
m) sanzione
amministrativa da euro 51 a euro 516 per chi colloca tabelle al di fuori dei
casi consentiti dalla presente legge, ovvero violando le modalità previste,
oltre a euro 5 per tabella apposta abusivamente;
n) sanzione
amministrativa da euro 26 a euro 154 per chi viola le disposizioni della
presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo. Resta salva
l’applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle
armi e in materia fiscale e doganale;
o) sanzione
amministrativa da euro 154 a euro 929 per i trasgressori di cui all’articolo
38, salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 59 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza e successive modificazioni;
p) sanzione
amministrativa da euro 450 a euro 1.500 per chi viola le disposizioni di cui
all’articolo 40, comma 1, lettera ee), nonché per chi preleva la specie
“beccaccia” al di fuori degli orari consentiti indicati nel calendario
venatorio regionale;
q) sanzione
amministrativa da euro 100 a euro 400 per chi esercita la caccia a rastrello in
numero, luoghi e periodi diversi da quelli previsti dalla presente legge e dal
calendario venatorio regionale.(28)
2. Gli addetti alla
vigilanza di cui all’articolo 41 provvedono al sequestro dei richiami acustici
a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, i registratori
con o senza amplificazione del suono, incustoditi.
3. Nei casi previsti dal
presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice
penale.
(28) Parole alfanumeriche sostituite dalla l.r.
44/2018, art.22,
comma 1, lett. d).
Art. 47Sospensione,
revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di
caccia. Chiusura o sospensione
dell’esercizio
1. Oltre alle sanzioni
penali previste dall’articolo 45, nei confronti di chi riporta sentenza di
condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una
delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l’Autorità
amministrativa dispone:
a) la sospensione della
licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni,
nei casi previsti dall’articolo 45, comma 1, lettere a), b), d) e i), nonché,
relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h),
limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all’articolo 99, comma 2, n. 1
del codice penale;
b) la revoca della
licenza di porto di fucile per uso di caccia e il divieto di rilascio per un
periodo di dieci anni nei casi previsti dall’articolo 45, comma 1, lettere c)
ed e), nonché relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) e
i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all’articolo 99, comma 2, n.
1 del codice penale;
c) l’esclusione
definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia
nei casi previsti dall’articolo 45, comma 1, lettere a), b) ed e),
limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all’articolo 99, comma 2, n. 1,
del codice penale;
d) la chiusura
dell’esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per
un periodo di un mese, nel caso previsto dall’articolo 45, comma 1, lettera l);
nelle ipotesi di recidiva di cui all’articolo 99, comma 2, n. 1, del codice
penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro
mesi.
2. I provvedimenti
indicati nel comma 1. sono adottati dal competente questore del luogo di
residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente
ufficio giudiziario, quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.
3. Se l’oblazione non è
ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all’accertamento,
l’organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma
dell’articolo 45, comma 1, lettere a), b), c), e) e i), al questore, il quale
può disporre la sospensione cautelare e il ritiro temporaneo della licenza a
norma delle leggi di pubblica sicurezza.
4. Oltre alle sanzioni
amministrative previste dall’articolo 46, si applica il provvedimento di
sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei
casi indicati dallo stesso articolo 46, comma 1, lettera a) e dall’articolo 40,
lettera ee), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, la
sospensione è disposta per un periodo di tre anni.
5. Il provvedimento di
sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma
4 è adottato dal competente questore del luogo di residenza di chi ha commesso
l’infrazione, previa comunicazione dell’autorità amministrativa competente che
è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o
che non è stata proposta opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione, ovvero
che è stato definito il relativo giudizio.
6. L’organo accertatore
dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il
quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo
della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
7. La sospensione del
tesserino venatorio regionale di cui all’articolo 22, con relativo ritiro, è
prevista nei casi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
8. Al fine dell’aumento
dell’importo delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 46, nonché
dell’applicazione delle altre sanzioni di cui al presente articolo, le
violazioni si intendono nuovamente commesse nel caso in cui si ripetano nel
corso del quinquennio; in caso contrario debbono ritenersi prescritte.
Art. 48Procedimento
sanzionatorio amministrativo 1. L’Amministrazione
competente in materia di procedimento sanzionatorio è la Regione Puglia.
2. I verbali di
accertamento delle infrazioni, di cui alla presente legge, devono essere
trasmessi al competente servizio regionale nei termini e con le modalità di cui
all’articolo 43, comma 8.
3. Il verbale di cui al
comma 2 deve contenere:
a) l’indicazione
dell’ora, del giorno, del mese, dell’anno, nonché del luogo di accertamento;
b) il nome e cognome del
verbalizzante, nonché l’ente, l’istituto o l’associazione di appartenenza;
c) le generalità
anagrafiche del trasgressore e ogni altra indicazione desunta dalla
documentazione necessaria per l’esercizio dell’attività venatoria, nonché il
tipo del mezzo di caccia, il relativo numero di matricola e la proprietà dello
stesso;
d) la descrizione
sommaria dei fatti oggetto dell’infrazione, e l’articolo della norma violata;
e) le eventuali
osservazioni e/o controdeduzioni del trasgressore;
f) le generalità di
eventuali testimoni presenti all’atto della violazione;
g) la dichiarazione di
avvenuta consegna al trasgressore del verbale o i motivi della non contestazione
e/o notifica.
4. La violazione, quando
è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore. In tal
caso, la Regione Puglia notifica con raccomandata A/R l’importo da
corrispondere per l’infrazione ai sensi dell’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Ove non fosse possibile
contestare l’infrazione immediatamente all’interessato, vi provvede la Regione
Puglia mediante il competente servizio entro il termine perentorio di novanta
giorni dall’infrazione per i residenti nel territorio della Repubblica Italiana
e di trecentosessanta giorni per i residenti all’estero, con l’indicazione
dell’importo da corrispondere per la definizione ai sensi dell’articolo 16
della I. 689/1981. La notifica di cui sopra deve essere effettuata con raccomandata
A/R o con le modalità previste dal codice di procedura civile da un funzionario
della Regione Puglia.
5. L’obbligazione di
pagare la somma dovuta per la violazione si estingue ove siano trascorsi i
termini di notifica di cui al comma 4 ovvero quando quest’ultima non sia stata
effettuata nei tempi dovuti con le modalità previste nel presente articolo. Con
le raccomandate A/R di cui al comma 4, che indicano l’importo da versare per
l’infrazione, deve essere indicato il competente servizio regionale a cui gli
interessati possono far pervenire scritti difensivi con i termini e le modalità
di cui al comma 6.
6. Entro trenta giorni
dalla ricezione delle raccomandate A/R di cui al comma 5, il verbalizzato può
far pervenire all’Ufficio del contenzioso dell’Amministrazione regionale
competente per territorio scritti difensivi a mezzo lettera raccomandata A/R,
ivi compresa la richiesta di essere udito personalmente. La presentazione dell’opposizione
da parte del verbalizzato sospende il procedimento sanzionatorio amministrativo
sino all’emissione dell’ordinanza di cui al comma 7.
7. L’Ufficio del
contenzioso della Regione Puglia sentito il parere della commissione di cui al
comma 11, emette ordinanza di accoglimento della opposizione con conseguente
archiviazione della pratica, ovvero ordinanza motivata di non accoglimento,
determinando la somma dovuta per la violazione entro i limiti previsti dalla
presente legge, con conseguente ingiunzione, nei confronti del trasgressore, di
pagamento degli importi dovuti.
8. La Regione Puglia
trasmette agli enti competenti la documentazione di rito ove risultino
ulteriori sanzioni accessorie.
9. Il pagamento delle
somme dovute deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica, con raccomandata
A/R, all’interessato dell’ingiunzione di pagamento. In caso di mancato
pagamento nel termine prescritto, la Regione Puglia procede alla riscossione
forzata. L’ingiunzione del pagamento costituisce titolo esecutivo e avverso
essa è proponibile opposizione al giudice di pace competente per territorio.
L’atto con cui è proposta l’azione davanti al competente tribunale deve essere
anche notificato al Servizio regionale del contenzioso che ha emesso
l’ordinanza di ingiunzione per la rappresentanza e difesa in giudizio. In caso
di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni
semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è diventata esigibile.
10. Presso il competente
servizio regionale è istituito un apposito casellario per la conservazione di
schede nominative relative ai procedimenti sanzionatori di cui alla presente
legge, al fine dell’esatta quantificazione dell’illecito amministrativo e della
graduazione delle sanzioni.
11. Nell’ipotesi di cui
al comma 6, presso il competente servizio regionale è istituita una commissione
per il contenzioso, composta:
a) dal responsabile del
competente servizio regionale, che la presiede;
b) da un esperto in
materia di legislazione venatoria, laureato in Giurisprudenza, nominato dalla
Regione Puglia;
c) dal responsabile
dell’Ufficio del contenzioso regionale;
d) dal funzionario
tecnico del Settore di vigilanza regionale, che svolge le funzioni di
segretario della commissione.
12. Le sanzioni
amministrative sono irrogate dal presidente della Regione Puglia e i relativi
proventi sono incamerati dalla stessa e confluiscono interamente su apposito
capitolo del bilancio di previsione, avente per oggetto: “Progetto finalizzato
alla tutela e vigilanza del territorio per la conservazione della fauna selvatica,
da attuarsi da parte degli agenti faunistici dipendenti della Regione Puglia e
dalle guardie venatorie volontarie.
Art. 49Procedimento
sanzionatorio penale 1. In caso di violazione
della norma di cui all’articolo 45, gli ufficiali e gli agenti che esercitano
funzioni di polizia giudiziaria redigono verbale di infrazione e/o di sequestro
delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, trasmettendoli entro
quarantotto ore, unitamente alla notizia di reato, alla procura della Repubblica
competente per territorio, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura
penale.
2. Una copia del verbale
di infrazione deve essere trasmessa all’Amministrazione regionale, con le
modalità e i termini di cui all’articolo 48.
3. Qualora la notizia di
reato venga verbalizzata dalle guardie volontarie che non esercitano funzioni
di polizia giudiziaria, le stesse devono recarsi, immediatamente, alla più
vicina sede di autorità di polizia giudiziaria e presso l’Amministrazione
regionale, a cui consegneranno copia del verbale per il seguito di competenza.
4. L’originale del
verbale è trasmesso all’Amministrazione regionale con le modalità e i termini
di cui all’articolo 48.
5. L’Amministrazione
regionale, ad acquisizione del verbale di cui ai precedenti commi, procede alla
iscrizione del trasgressore nell’apposito casellario di cui all’articolo 48.
6. Ove sia prevista, nei
casi di cui ai commi precedenti, anche la sanzione amministrativa,
l’Amministrazione regionale richiede all’Autorità giudiziaria se sussiste
connessione obiettiva tra la sanzione amministrativa e quella penale, ai fini
della non attivazione del procedimento sanzionatorio.
7. A emissione della
sentenza definitiva da parte dell’Autorità giudiziaria, è fatto obbligo a
quest’ultima di trasmettere all’Amministrazione regionale copia della sentenza
per i successivi provvedimenti di competenza.
8. Nel caso non sussista
connessione obiettiva, l’Amministrazione regionale attiva le procedure del
procedimento sanzionatorio amministrativo di cui all’articolo 48.
CAPO 6DISPOSIZIONI
FINANZIARIE
Art. 50Tasse
di concessione regionale 1. Per conseguire i mezzi
finanziari necessari alla realizzazione dei fini previsti dalla presente legge,
è istituita la tassa di concessione regionale per il rilascio dell’abilitazione
all’esercizio venatorio.
2. La tassa di
concessione regionale di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale. Essa
deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter
esercitare l’attività venatoria.
3. L’importo della tassa
di concessione regionale per il rilascio o il rinnovo della licenza è pari al
50 per cento dell’importo vigente della tassa di concessione erariale per il
rilascio o il rinnovo annuale della licenza di caccia di cui al numero 26,
sottonumero 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni
governative) e successive modificazioni.
4. Agli effetti delle
tasse annuali, governative e regionali, si intende per anno il periodo di
dodici mesi decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire
dall’anno successivo a quello di rilascio o rinnovo della licenza per uso
caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale
devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere
anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio o rinnovo della
licenza, conservando le ricevute dell’anno precedente al fine di esibirle in corso
di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza
di rilascio della licenza di caccia. Nel caso in cui i versamenti vengono
effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità
non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data
di rilascio della licenza.
5. La tassa di
concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci
all’assegnazione dell’ambito territoriale di caccia prima dell’inizio della
stagione venatoria.
6. La tassa non è dovuta
qualora durante l’anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente
all’estero.
7. La tassa di rinnovo
non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l’anno.
8. Sono altresì
assoggettati al pagamento di tasse di concessione regionale, da effettuare
entro il 31 gennaio dell’anno cui si riferiscono:
a) i centri privati di
riproduzione della fauna selvatica di allevamento o allo stato naturale;
b) le aziende
faunistico-venatorie;
c) le aziende
agri-turistico-venatorie;
d) gli appostamenti fissi,
ai sensi dell’articolo 19, comma 6.
Il versamento è
effettuato a mezzo bonifico bancario, su conto corrente intestato alla
tesoreria unica della Regione Puglia.
9. Dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le tasse di concessione regionale, ai sensi del
decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle
tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della legge 16 maggio
1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e
successive modifiche e della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1 (Esercizio
provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1994) da
corrispondersi entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sono stabilite
nella seguente misura:
a) abilitazione venatoria
- tassa di rilascio: euro 50;
b) centri privati di
riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - tassa di rilascio: euro
557; tassa annuale: euro 557;
c) centri privati di
riproduzione di fauna di allevamento di cui all’articolo 13, comma 1, lettere
a) e b) - tassa di rilascio: euro 557; tassa annuale: euro 557;
d) aziende
faunistico-venatorie per ogni ettaro o frazione di esso - tassa di rilascio:
euro 12,50; tassa annuale: euro 12,50;
e) autorizzazione di
appostamento fisso ai sensi dell’articolo 19, comma 6, per ogni anno - tassa di
rilascio: euro 112; tassa annuale: euro 112.
10. A carico delle
aziende agri-turistico-venatorie rimane confermata la tassa di concessione in
euro 5,20 per ettaro per il rilascio e/o il rinnovo annuale.
11. Per quanto non
previsto dal presente articolo si fa esplicito rinvio al d.lgs. 230/1991 e
successive modifiche e integrazioni.
Art. 51Riparto
dei proventi delle tasse regionali 1. La Giunta regionale,
con apposito provvedimento da adottarsi precedentemente alla approvazione del
calendario venatorio, utilizza l’80 per cento dei proventi rivenienti dalla
riscossione delle tasse di concessione regionale introitati entro il 31
dicembre di ciascun anno, per gli adempimenti previsti dalla presente legge.
2. La destinazione delle
somme di cui al comma 1, in rapporto ai territori degli ATC individuati dal
Piano faunistico venatorio regionale, sarà effettuata secondo i seguenti
parametri:
a) 20 per cento in
rapporto al numero dei cacciatori residenti sul territorio di ciascun ATC;
b) 40 per cento in
rapporto al territorio agro-silvo-pastorale di ciascun ATC;
c) 40 per cento in
rapporto all’estensione di territorio di ciascun ATC sul quale sono stati
istituiti ambiti protetti riguardanti: oasi di protezione, zone di
ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione.
3. La ripartizione del
rimanente 20 per cento dell’ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione
delle tasse regionali sarà effettuata secondo i seguenti parametri:
a) il 6 per cento per la
gestione del fondo di tutela istituito per la prevenzione e per gli indennizzi
relativi ai danni non altrimenti risarcibili e i cui residui annuali sono
cumulabili nelle annate successive;
b) il 4 per cento per
spese proprie inerenti la stampa del calendario venatorio, tesserini regionali
e materiale didattico-divulgativo inerente le finalità della presente legge;
c) il 10 per cento da
destinare agli osservatori faunistici territoriali e centri territoriali di
prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà per le loro attività, come da
previsioni riportate nella presente legge.
4. Gli importi
introitati, relativi alla quota di cui al comma 1, sono utilizzati dalla
Regione Puglia, anche mediante apposita convenzione con gli ATC e le province
con obbligo di rendicontazione annuale, così come stabilito da programma
venatorio annuale, secondo la seguente ripartizione:
a) 15 per cento, quale
contributo ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia
programmata di cui all’articolo 34 e salvaguardia degli habitat, di cui
all’articolo 7, comma 14, lettera b);
b) 20 per cento, quale
contributo danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette e
dall’attività venatoria e della fauna selvatica stanziale in territori caccia
programmata;
c) 30 per cento, per
gestione zone protette di iniziativa pubblica di cui agli articoli 8, 9, e 10
per tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da
riproduzione, sostegno alle attività di vigilanza volontaria sulla base di
specifici progetti;
d) 20 per cento, quale
contributo per acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette
all’ambientamentodelle stesse, suddiviso per ogni ATC;
e) 15 per cento, per
spese riguardanti le attività delle commissioni esami per il conseguimento
dell’abilitazione venatoria e attività dei revisori dei conti degli ATC.
5. Agli impegni di spesa
e alle relative liquidazioni provvede con propri provvedimenti la Giunta
regionale in sede di approvazione del programma venatorio annuale.
Art. 52Istituzione
del fondo di tutela per la protezione agro-zootecnica 1. Per far fronte alle
misure di prevenzione e ai danni non altrimenti risarcibili, arrecati alla
produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo
nonché al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica stanziale e dall’attività
venatoria, è costituito a cura della Regione Puglia un fondo destinato alla prevenzione
e agli indennizzi, al quale affluisce una percentuale dei proventi rivenienti
dalla riscossione delle tasse di concessione regionale di cui agli articoli 50
e 51, comma 3, salvo ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale
da determinarsi annualmente e finalizzati a far fronte ai danni provocati dalla
fauna selvatica.
2. Il risarcimento per
danni provocati nei territori destinati a gestione privatistica: aziende
faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, centri privati di
riproduzione fauna selvatica allo stato naturale, zone addestramento cani e per
le gare cinofile, è a totale carico degli organismi preposti alla gestione.
Art. 53Norme
finanziarie 1. I tributi disciplinati
nella presente legge confluiscono in apposito capitolo di bilancio di entrata e
sono utilizzati, per gli scopi di cui alla presente legge, mediante iscrizione
negli appositi collegati capitoli di spesa. Tali somme potranno essere
ulteriormente integrate dalla Regione Puglia nei limiti delle proprie
disponibilità di bilancio o a seguito di finanziamenti o contributi comunitari.
2. Le somme introitate a
seguito dell’irrogazione di sanzioni sono iscritte in apposito capitolo di
entrata di nuova istituzione nel bilancio regionale autonomo di previsione,
titolo 3, tipologia 202, categoria 01, e sono destinate, previa iscrizione in
nuovo collegato capitolo di spesa, missione 16, programma 02, titolo 1, alle attività
di formazione e aggiornamento degli agenti e delle guardie volontarie di cui
all’articolo 41.
3. Al finanziamento degli
interventi di cui alla presente legge concorrono eventuali finanziamenti dell’Unione
europea, statali o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e
secondo le modalità indicati dalle normative vigenti.
CAPO 7NORME
TRANSITORIE FINALI. TASSIDERMIA E IMBALSAMAZIONE
Art. 54Zone
protette ex lege 157/1992 1. Gli ambiti protetti,
le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura sono riportate nel
piano faunistico regionale e la loro gestione rimane di competenza della
Regione Puglia o di ente appositamente delegato.
2. La tabellazione di
altri ambiti che indicano un divieto deve adeguarsi, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore delle disposizioni della presente legge, ai sensi
dell’articolo 7, comma 4.
Art. 55Disposizioni
transitorie sulle aziende faunistico-venatorie.
Trasformazione
in aziende agro-turistico-venatorie 1. Le aziende
faunistico-venatorie autorizzate dalla Regione Puglia ai sensi della precedente
normativa restano confermate sino alla scadenza della concessione, sempre che
la loro istituzione non sia in contrasto con le disposizioni della presente
legge. Dette concessioni sono disciplinate dal relativo regolamento regionale.
2. A richiesta del
concessionario, la Regione Puglia può trasformare le aziende
faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agrituristico-venatorie, sentito
il parere del Comitato tecnico regionale, se non in contrasto con la presente
legge.
Art. 56Tassidermia
e imbalsamazione
Art. 57Riconoscimento
regionale delle associazioni venatorie 1. In deroga a quanto
sancito dagli articoli 5 e 26, le associazioni venatorie riconosciute dalla
Regione
Puglia partecipano alla
composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale e concorrono Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia - n. 144 suppl. 50 del 21-12-2017 alla
composizione delle commissioni per l’abilitazione all’esercizio venatorio e
degli organismi di gestione degli ATC. Le associazioni venatorie costituite per
atto pubblico possono richiedere il riconoscimento alla Regione Puglia se:
a) hanno finalità
ricreative, formative e tecnico-venatorie;
b) hanno ordinamento
democratico e possiedono una stabile organizzazione a carattere regionale con
adeguati organi periferici;
c) dimostrano di avere un
numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo (••) dei cacciatori residenti nella
Regione Puglia, producendo libro soci firmato e timbrato dal legale
rappresentante.
2. Le associazioni di cui
al comma 1 sono riconosciute con decreto del presidente della Giunta regionale,
su istanza documentata dell’interessato.
Art. 58Abrogazioni
e/o rinvio a norme esistenti 1. Dalla data di entrata
in vigore della presente legge speciale cessano di avere applicazione le norme della
legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria), della
legge regionale 29 luglio 2004, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 13 agosto
1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la
tutela e la programmazione delle risorse faunistico- ambientali e per la
regolamentazione dell’attività venatoria”) e ogni altra normativa in contrasto
con la presente legge.
2. Restano in vigore i
regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la parte non in
contrasto cori la presente legge, nelle more dell’approvazione della nuova
regolamentazione.
3. In deroga a quanto
previsto dal comma 1, limitatamente all’annata venatoria 2017/2018, il
programma venatorio regionale e il calendario venatorio regionale sono redatti,
approvati e attuati ai sensi della precedente normativa.
4. Per quanto non
espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla
I. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e quelle delle leggi
citate con la presente normativa. I regolamenti attuativi della presente legge sono
emanati, ovvero sono confermati dalla Regione Puglia nei sei mesi successivi alla
data di entrata in vigore della stessa.
5. Il limite per la
detenzione delle armi da caccia di cui all’articolo 10, comma 6, della legge 18
aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il
controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), come modificato
dall’articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85 (Norme in materia di armi per
uso sportivo) e all’articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove norme
sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni
assimilati) è soppresso.
6. Le guardie venatorie
volontarie esercitano la vigilanza sull’applicazione della presente legge in
materia di caccia a norma dell’articolo 41, comma 2, lettera b).
7. Le autorizzazioni di
cui all’articolo 32, comma 3 e rilasciate ai sensi della precedente normativa
sono revocate se in contrasto con quanto sancito dalla presente legge.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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