Regolamento Regionale 18 dicembre 2018, n. 19 Regolamento “Scuola Regionale di Polizia Locale” in applicazione all’art. 20 l.r. 37/2011.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE: VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali; VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”; VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44; VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 2092 del 21/11/2018 di adozione del Regolamento; EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1REGOLAMENTAZIONE(1) [È regolamentata la Scuola regionale di Polizia Locale prevista dall’art. 20 comma 2 della legge regionale n. 37/2011, con sede legale in Bari presso la sede della Regione Puglia, in via G. Gentile, 52, quale organo istituente di indirizzo politico-amministrativo. Le iniziative e gli interventi della Scuola sono organizzati in maniera decentrata, al fine di garantire una più vasta distribuzione delle opportunità di formazione tra le diverse realtà territoriali. Il Comando di Polizia Locale di Bari e Lecce costituiscono sedi operative della Scuola di formazione, per i distretti rispettivamente di Bari, Foggia e BAT e di lecce, Brindisi e Taranto, in funzione della distribuzione delle Corti D’Appello.]
(1) Regolamento abrogato dal R.R. n. 2/2023, art. 17, comma 1.
Art. 2DEFINIZIONI(2) [Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni: a) Per Scuola si intende la Scuola regionale di Polizia Locale, ovvero l’organismo interno alla Regione Puglia che si occupa di promuovere e coordinare le attività di formazione, qualificazione e aggiornamento degli operatori di polizia locale; b) Per operatori di Polizia Locale si intendono gli Agenti, Sovrintendenti, Ispettori, Commissari non comandanti, Comandanti di Corpo/Responsabili del Servizio con o senza qualifica dirigenziale. Tra gli operatori di polizia locale è compreso anche il personale assunto a tempo determinato ed il personale di cui all’art 13 della l.r. 37/2011. c) Per Dirigente regionale si intende il dirigente pro-tempore della sezione regionale competente in materia. d) Per Struttura di supporto si intende un gruppo di lavoro permanente costituito dal personale dipendente dell’amministrazione regionale, individuato con apposito atto dirigenziale. e) Per Comitato didattico – scientifico si intende un gruppo di lavoro individuato dalla Commissione, di cui all’art. 19 della Legge regionale n. l.r. 37/2011. , tra i suoi componenti. f) I Comandanti delle città capoluogo in cui si trovano le sedi della Scuola (Bari e Lecce) svolgono le funzioni di Responsabili delle rispettive sedi. g) Per Attività formative si intendono i corsi di formazione/aggiornamento, i seminari di approfondimento (incontri informativi e divulgativi) e le giornate di studio (incontri con dibattiti). h) Per Piano annuale si intende il Piano annuale delle attività formative per gli operatori di Polizia Locale rappresenta il documento programmatico delle attività formative approvato dalla Giunta regionale/Dirigente i) Per Enti di area vasta di si intendo gli enti di cui all’art. 1, commi 2 e 3, Legge n. 56/2014.]
(2) Regolamento abrogato dal R.R. n. 2/2023, art. 17, comma 1.
Art. 3FINALITÀ(3) [3.1 Il presente regolamento ha l’obiettivo di disciplinare le attività di formazione rivolte agli operatori di polizia locale, al fine di garantire l’adeguatezza e l’uniformità dei processi formativi nell’ambito regionale e interregionale. In considerazione della rapidità dei mutamenti normativi e della loro crescente complessità, la formazione mirata e l’aggiornamento costante costituiscono “condicio sine qua non” per la valorizzazione del ruolo, per la progressione e la crescita al servizio delle comunità locali. La formazione di base e il continuo aggiornamento degli operatori di Polizia Locale svolgono un ruolo fondamentale consentendo di potenziare le competenze professionali. Presupposto essenziale affinché si raggiunga l’obiettivo di omogeneità di comportamento nell’operare e applicare le disposizioni normative è l’uniformità della preparazione professionale, che si concretizza attraverso lo scambio di esperienze, il confronto nelle modalità di intervento, la diffusione di linee interpretative condivise e, quindi, la formazione uniforme. 3.2 L’accesso alle attività di cui al presente regolamento è consentito agli operatori di polizia locale, le cui amministrazioni di appartenenza abbiano adottato o adeguato i propri regolamenti al regolamento regionale n. 11/2017, in BURP n. 44 del 12/04/2017]
(3) Regolamento abrogato dal R.R. n. 2/2023, art. 17, comma 1.
Art. 4STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SCUOLA E COMPITI DEL DIRIGENTE REGIONALE(4) [4.1 La Scuola regionale di Polizia Locale, istituita con DGR n. 1701/2018, è coordinata dal Dirigente della sezione regionale di cui all’art. 18 della l.r. n. 37/2011 e si avvale di: a) un Comitato didattico – scientifico; b) n. 2 Responsabili; c) una struttura amministrativo-contabile di supporto. 4.2 Al Dirigente regionale compete: a) sovrintendere a tutte le attività della Scuola; b) nominare la Commissione Giudicatrice nel caso il programma didattico preveda un esame finale. Le Commissioni sono sempre presiedute dal Dirigente regionale o suo delegato, e dai docenti del corso stesso; c) avviare, sospendere o annullare le attività formative, con apposito atto; d) nominare e revocare i componenti del Comitato didattico-scientifico; e) conferire l’incarico ai docenti e alle sedi delle attività formative; f) informare la Giunta regionale delle attività erogate attraverso apposito resoconto annuale; g) stipulare convenzioni, protocolli d’intesa con altre istituzioni pubbliche o loro organismi; i) convoca il Comitato didattico-scientifico; l) predisporre o modificare la modulistica da utilizzarsi per le attività formative, ivi compresi gli attestati di frequenza e superamento del corso di formazione. 4.3 La Regione Puglia, fatte salve le attività svolte dalle scuole di formazione di Bari e Lecce, potrà stipulare specifiche convenzioni, a titolo gratuito, cui delegare l’organizzazione delle attività formative, anche mediante le modalità della formazione a distanza, ai Comuni/Enti di Area vasta e/o Associazioni di categoria riconosciute, anche in forma associata, o loro organismi interni. 4.4 Per le attività di cui al punto 4.2, il Dirigente regionale può delegare personale interno dell’amministrazione regionale.]
(4) Regolamento abrogato dal R.R. n. 2/2023, art. 17, comma 1.
Art. 5IL COMITATO DIDATTICO – SCIENTIFICO(5) [Il Comitato didattico-scientifico è nominato con atto dirigenziale del Dirigente regionale. E’ composto da 3 a 5 membri che la Commissione tecnico-consultiva di cui all’art. 19 della Legge regionale n. 37 del 2011 individua tra i propri componenti. Non sono previsti compensi o indennità’ per i componenti del comitato e della struttura di supporto - tranne il rimborso delle spese sostenute (documentate) per il raggiungimento della sede del corso. Il Comitato si riunisce su convocazione del Dirigente regionale; la validità delle sedute e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti: in caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Dirigente regionale. Di ciascuna seduta viene redatto apposito verbale che viene sottoscritto dal segretario verbalizzante e dal Dirigente regionale. Il componente del Comitato che non fa più parte della Commissione viene automaticamente a decadere dalla carica nel Comitato stesso.]
(5) Regolamento abrogato dal R.R. n. 2/2023, art. 17, comma 1.
Art. 6FUNZIONI DEL COMITATO DIDATTICO – SCIENTIFICO(6) [Al Comitato didattico-scientifico compete: a) redigere ed aggiornare i programmi formativi del sistema permanente di formazione di cui al successivo art. 7; b) effettuare la rilevazione annuale dei fabbisogni formativi attraverso specifico questionario da inviare, entro il 30 settembre di ogni anno, ai Comandi/Servizi di Polizia Locale dei comuni e degli enti di area vasta pugliesi;successivamente elabora la proposta del Piano annuale delle attività formative per gli operatori di Polizia Locale che saranno erogate nel corso dell’anno successivo, rispettando le priorità, il principio di rotazione. Ai fini delle verifica della congruità della dotazione finanziaria, il Piano viene sottoposto all’approvazione del Dirigente regionale/ Giunta e rappresenta un mero documento di programmazione. Il Comitato ha la facoltà di valutare, sia in itinere che ex-post, le attività formative attraverso apposito questionario di gradimento/soddisfazione da somministrare ai partecipanti; c) il coordinamento didattico e metodologico delle attività formative, anche attraverso la proposta dell’individuazione dei docenti dei corsi, dei libri di testo e delle pubblicazioni; d) la relazione di reporting degli obiettivi realizzati, secondo gli indicatori di risultato definiti con l’approvazione del piano biennale delle attività formative, da sottoporre all’Assessore regionale di riferimento; e) approvare il materiale didattico delle attività formative, ovvero i libri di testo o le dispense fornite dai docenti del corso; f) individua le attività formative per i quali è necessario istituire la Commissione giudicatrice dell’esame finale del corso.]
(6) Regolamento abrogato dal R.R. n. 2/2023, art. 17, comma 1.
Art. 7FUNZIONI E COMPITI DEI RESPONSABILI(7) [I direttori si avvalgono della struttura amministrativo-contabile regionale per il funzionamento didattico ed istituzionale della Scuola, curando in particolare:
- coordinamento logistico ed amministrativo delle attività di (allestimento della sede, raccolta delle iscrizioni, acquisizione e riproduzione materiale didattico, registrazione delle presenze, ecc.) formazione, di documentazione, ricerca ed approfondimento svolte dalla Scuola e tutti gli aspetti organizzativi;
- la gestione degli adempimenti contabili e finanziari connessi alla rendicontazione delle entrate ed uscite;
- l’istruttoria dell’iter procedurale riferito alle forniture di materiale, alla erogazione dei compensi dovuti per le attività di docenza o consulenza svolte;
- il monitoraggio dell’andamento organizzativo e logistico dei corsi e della qualità degli stessi in modo da fornire un report bimestrale al Comitato Didattico -scientifico;
- la sottoscrizione della proposta di bilancio preventivo e dello schema di conto consuntivo;
- l’adozione degli atti necessari per la gestione della scuola compresa la stipulazione dei contratti di fornitura e di prestazione d’opera;
- il regolare svolgimento dell’attività programmata secondo le finalità stabilite dalla normativa in vigore e le indicazioni ricevute dagli organi della Scuola. ]
(7) Regolamento abrogato dal R.R. n. 2/2023, art. 17, comma 1.
Art. 8CLASSIFICAZIONE E PROCEDURA AVVIO DELLE ATTIVITÀ(8) [8.1 Il sistema permanente di formazione degli operatori di Polizia Locale è rivolto esclusivamente agli
operatori di polizia locale e si compone di corsi di formazione di gruppo con lezioni di tipo frontale e/o a distanza, e si articola in: a) corso di formazione per i neo assunti nei ruoli della Polizia Locale; b) corso di formazione al ruolo; c) corso di formazione avanzata; d) corso di qualificazione e di aggiornamento riservato a tutti gli operatori della Polizia Locale. Il corso di formazione di cui alla lettera a) è rivolto esclusivamente agli operatori neo assunti, che dovranno obbligatoriamente frequentarli entro il primo anno dalla data di assunzione in servizio. Ai corsi di formazione e di aggiornamento possono partecipare anche gli appartenenti alla polizia locale di altre Regioni, previo accordo di programma tra le Regioni interessate. La Scuola, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni e/o di concerto con le Amministrazioni di appartenenza, promuove azioni di formazione integrata tra la Polizia Locale e le varie forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio, azioni sperimentali di formazione, anche congiunta, con operatori sociali e della sicurezza; promuove, inoltre, in collaborazione con altre Regioni, con organismi associativi degli Enti locali nazionali e comunitari, sperimentazioni in relazione a nuove professionalità connesse alle politiche di sicurezza. Ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui al presente articolo può partecipare anche il personale di cui all’art. 13 della l.r. n. 37/2011. 8.2 PROCEDURA PER L’AVVIO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
Sulla base del Piano annuale e delle disponibilità finanziarie, la Struttura di Supporto, su impulso dei Comandi/Servizi di PL o dei soggetti appositamente convenzionati, avvia la procedura attivazione delle attività che prevede: • redazione di una scheda progetto dell’attività contenente: la sede del corso, la durata, l’elenco dei partecipanti, i costi dei docenti, il materiale didattico occorrente e tutto necessario per la realizzazione dell’attività stessa. L’individuazione dei docenti e del materiale didattico spetta al Comitato didattico-scientifico. • sulla base della scheda progetto, il Dirigente regionale autorizza l’avvio del corso, attestando la copertura finanziaria per la sua realizzazione, indicando le modalità e le tempistiche delle attività, dando comunicazione al comitato scientifico. Si occupa della contrattualizzazione dei docenti e della sede del corso. Non potrà essere autorizzato il corso di formazione che abbia un numero di iscritti inferiore a 20 (tranne per i corsi per i neo assunti). Potranno essere autorizzati all’avvio le attività formative non inserite nel Piano annuale che saranno finanziate con risorse che non gravano sul bilancio autonomo regionale.
• L’individuazione della sede delle attività formative spetta ai Comandi/Servizi di PL. I corsi di formazione saranno erogati presso strutture a norma messe a disposizione, per il tramite di apposita convenzione sottoscritta dal Dirigente regionale, dalla Regione e/o dai Comuni/Enti di Area vasta/Comandi, per i quali sono previsti esclusivamente rimborsi spese secondo le disposizioni regolamentari delle amministrazioni di appartenenza.
• Preventivamente all’avvio delle attività, il Servizio di Supporto fornisce al Comando/Servizio di PL che ha richiesto il corso, il registro d’aula che sarà compilato giornalmente a cura dei docenti e controfirmato dal Comandante/Responsabile del Servizio. • Il Comando/Servizio richiedente sovrintende alle attività giornaliere delle attività formative, segnalando tempestivamente al Dirigente regionale le anomalie o problematiche che dovessero verificarsi.
• Al termine del corso tutta la documentazione, in originale, viene trasmessa dal Comando/Servizio di P.L. al Dirigente regionale, per gli adempimenti e verifiche consequenziali.
• La Commissione giudicatrice per l’esame finale, se previsto dal programma formativo, è composta dal dirigente regionale o suo delegato e dai docenti del corso. Posso avere accesso alla valutazione finale tutti i corsisti che hanno frequentato almeno il 75% delle ore complessive del corso. • L’attestato di partecipazione è rilasciato, a cura della Sezione regionale, a tutti i corsisti che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore complessive del corso (teoria e pratica).]
(8) Regolamento abrogato dal R.R. n. 2/2023, art. 17, comma 1.
Art. 9FORMAZIONE PER I NEO ASSUNTI(9) [La Scuola organizza il corso di formazione riservato agli operatori di polizia locale neo assunti, a cui sono obbligati a partecipare entro il primo anno dalla data di assunzione. La durata di un corso di formazione per i neo assunti va da un minimo di 180 ad un massimo 240 ore, suddivise tra teoria e pratica. La valutazione di fine corso, effettuata da apposita Commissione giudicatrice, concorre alla valutazione dello stesso operatore da parte dell’Ente di appartenenza. I Comuni e gli enti di area vasta adeguano i bandi di concorso alle previsioni del presente articolo. Le macro aree disciplinari per la formazione dei neo-assunti sono:
- Area delle competenze tecnico – professionali
- Sicurezza stradale e Codice della strada
- Infortunistica stradale e rilievo degli incidenti stradali
- Addestramento personale
- Area delle competenze giuridiche
- Ordinamento degli Enti Locali
- Diritto Amministrativo
- Diritto Civile
- Diritto costituzionale
- Diritto Penale e Procedura Penale
- Funzioni e tecniche di Polizia Giudiziaria
- Testo unico sulle Leggi di Pubblica sicurezza
- Legislazione edilizia e funzioni di controllo
- Diritto dell’ambiente
- Legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e urbanistica
- Legislazione nazionale e regionale in materia di polizia amministrativa
- Legislazione nazionale e regionale in materia ambientale e di sicurezza urbana
- Testo Unico delle leggi sul Pubblico Impiego
- Area delle competenze relazionali
- La comunicazione interpersonale ed interculturale
- La gestione dei Conflitti
- Sociologia della comunicazione
- Sociologia della devianza
- Interculturalità
- Area delle competenze economico – manageriali
- Economia del crimine
- Organizzazione
- Gestione delle risorse umane
- Gestione delle risorse economiche e finanziarie
- Comportamento organizzativo
- • Area tecnica - specialistica
- Addestramento e difesa personale
- Informatica
- Contraffazione di marchi e falso documentale
- Addestramento operativo all’uso delle armi e degli strumenti di autodifesa
- Tecniche di gestione T.S.O. e A.S.O.
- Studio approfondito di primo soccorso, di infortunistica stradale,
- Guida sicura
- Approfondimento delle lingue straniere
- Legislazione nazionale e regionale in materia ambientale e di sicurezza urbana
- Legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e urbanistica
- Legislazione nazionale e regionale in materia di polizia amministrativa
Tra i principali obiettivi del Percorso di formazione rivolta in particolare agli Agenti di polizia locale si evidenziano:
• acquisizione delle principali novità normative e regolamentari entrate in vigore in Regione Puglia riguardo ai servizi e alle competenze della Polizia Locale;
- lo sviluppo della consapevolezza di ruolo richiesta all’Agente di Polizia locale;
- la corretta messa in pratica delle conoscenze normative e procedurali;
- l’acquisizione delle competenze tecniche/operative e trasversali;
- la crescita personale in relazione alla conoscenza del territorio e al servizio rivolto al cittadino;
- lo sviluppo della capacità di utilizzare i contenuti acquisiti con la formazione nell’attività lavorativa quotidiana.
Nei percorsi di formazione di base i contenuti in ogni caso verranno aggiornati sulla base dell’evoluzione delle normative e dello sviluppo del contesto di riferimento regionale. ]
(9) Regolamento abrogato dal R.R. n. 2/2023, art. 17, comma 1.
Art. 10FORMAZIONE AL RUOLO(10) [La formazione al ruolo è riservata agli operatori di polizia locale che hanno un avanzamento secondo Le macro aree disciplinari per la formazione al ruolo sono le stesse previste per il corso di formazione per i neo assunti, con diversa modulazione delle ore stabilita dal Comitato didattico-scientifico. La durata di un corso di formazione al ruolo va da un minimo di 90 a un massimo di 120 ore, suddivise tra teoria e pratica.]
(10) Regolamento abrogato dal R.R. n. 2/2023, art. 17, comma 1.
Art. 11FORMAZIONE AVANZATA(11) [La formazione avanzata è riservata agli ufficiali, ai comandanti responsabili del servizio di polizia locale con o senza qualifica dirigenziale. Mira a perseguire la sviluppo di competenze trasversali, quali le competenze gestionali, comunicative e negoziali oggi sempre più necessarie nella gestione del delicato ruolo della Polizia locale all’interno degli Enti locali, in particolar modo riferite alla gestione di emergenze e ai nuovi fenomeni sociali. Per quanto attiene la formazione avanzata, i contenuti minimi standard saranno attinenti alle seguenti aree disciplinari: A. competenze di ruolo: leadership, assertività; B. competenze gestionali di risorse umane, risorse economiche, risorse strumentali; C. capacità comunicative e relazionali: ascolto, comunicazione, gestione dei media; D. competenze tecnico-specialistiche su normative e materie innovative.
La durata di un corso di formazione avanzata va da un minimo di 90 ad un massimo di 120 ore, suddivise tra teoria e pratica. La Scuola regionale di formazione promuove collaborazioni, attraverso la stipulazione di protocolli d’intesa con l’Università al fine di integrare l’offerta formativa in specifiche aree di intervento.]
(11) Regolamento abrogato dal R.R. n. 2/2023, art. 17, comma 1.
Art. 12ALBO REGIONALE DEI DOCENTI(12) [Ai fini del conferimento degli incarichi di docenza nei corsi è istituito l’Albo regionale dei docenti in materia di Polizia Locale. All’albo possono essere iscritti soggetti in possesso di diploma di laurea magistrale o conseguita con il vecchio ordinamento, oppure dotati di particolare qualificazione e specializzazione nelle materie oggetto di insegnamento dei corsi, in relazione ai titoli di studio conseguiti e all’esperienza professionale acquisita. ai vari livelli di responsabilità, disponibili all’insegnamento e qualificati a trattare le singole materie per curriculum formativo e di esperienze, unitamente ad esperti e docenti universitari o specializzati, magistrati, funzionari pubblici e professionisti Il Comitato didattico – scientifico, per la predisposizione del piano biennale di formazione, attinge all’albo regionale dei docenti, che va aggiornato con periodicità biennale. I Direttori, sentito il Dirigente Regionale, hanno facoltà, previo parere del Comitato didattico – scientifico, di affidare incarichi a soggetti esperti non iscritti all’Albo regionale dei docenti per singole giornate studio o seminari brevi, qualora lo richieda la specificità della materia trattata. L’albo regionale è disciplinato da specifico regolamento cui esplicitamente si rinvia.]
(12) Regolamento abrogato dal R.R. n. 2/2023, art. 17, comma 1.
Art. 13ATTIVITA’ DI DOCUMENTAZIONE, RICERCA ED ORIENTAMENTO(13) [La Scuola di formazione favorisce altresì l’attività di ricerca al fine di acquisire elementi di conoscenza e di approfondimento in ordine ad argomenti di particolare interesse per gli operatori ai vari livelli di responsabilità, affrontare le problematiche di concreta attivazione degli istituti normativi connessi, mettere a punto e divulgare schede di orientamento che consentano di definire una sostanziale uniformità di comportamento a livello regionale. E’ data facoltà ai Responsabili della Scuola di attivare gruppi di lavoro monotematici, i cui componenti sono scelti tra i membri appartenenti ai Corpi o Servizi di Polizia Locale, per approfondimenti di materie e proposte di argomenti da trattare. Tali gruppi di lavoro possono contribuire all’attività di formazione, interagendo con le attività formative della Scuola, coordinati dal Comitato didattico-scientifico con eventuale pubblicazione di monografie.]
(13) Regolamento abrogato dal R.R. n. 2/2023, art. 17, comma 1.
Art. 14CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO(14) [La Scuola può organizzare corsi di approfondimento, seminari di approfondimento e giornate di studio. I corsi possono vertere, a titolo esemplificativo: su argomenti che richiedono un approfondimento della conoscenza teorica e dell’operatività connessa per effetto della introduzione di nuove disposizioni nel quadro legislativo di riferimento, al fine di orientare in modo omogeneo l’interpretazione delle medesime e di conformare le modalità di intervento conseguente degli operatori impegnati;
• su questioni sollecitate dall’esigenza di una rimodulazione dell’organizzazione e di una ridefinizione della figura professionale rispetto ad una crescente domanda sociale di sicurezza manifestata dalle comunità locali per un miglioramento della qualità della vita dei cittadini; Nei corsi per i quali il Comitato didattico-scientifico prevede un esame finale, la frequenza di almeno il 75% delle lezioni del corso ed il conseguimento dell’idoneità a seguito della prova d’esame conclusiva, costituisce titolo idoneo per la progressione di carriera di cui all’art. 8, prospetto d) e art. 9, prospetto e) del Regolamento regionale n. 11 del 2017. L’area tematica dei corsi riguarderanno competenze specialistiche, quali a titolo esemplificativo: Addestramento e difesa personale Informatica Contraffazione di marchi e falso documentale Addestramento operativo all’uso delle armi e degli strumenti di autodifesa Tecniche di gestione T.S.O. e A.S.O. Studio approfondito di primo soccorso, di infortunistica stradale, Guida sicura Approfondimento delle lingue straniere Legislazione nazionale e regionale in materia ambientale e di sicurezza urbana Legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e urbanistica Legislazione nazionale e regionale in materia di polizia amministrativa
La formazione continua intende affrontare principalmente temi strategici e per questo individua i seguenti obiettivi: seguire le evoluzioni normative d’interesse e fornire, di conseguenza, un aggiornamento delle relative conoscenze/competenze; esaminare le innovazioni richieste nelle modalità operative a seguito dell’entrata in vigore di nuove norme o rispetto a nuovi compiti assegnati alla Polizia locale; strutturare opportunità di confronto sulle politiche regionali strategiche e sulle ricadute nelle attività operative. Su questi punti si innesta anche la progettazione di giornate formative su tematiche specifiche.
Nell’ambito dei progetti strategici di formazione continua i contenuti sono nettamente specialistici e declinano temi di particolare interesse per la Polizia locale e per le politiche di Regione Puglia. ]
(14) Regolamento abrogato dal R.R. n. 2/2023, art. 17, comma 1.
Art. 15PROGRAMMI DIDATTICI(15) [Il Comitato Didattico – Scientifico predispone ed aggiorna i programmi minimi standard per ognuna delle diverse tipologie di formazione previste all’art. 7, con l’obiettivo di formalizzare l’uniformità e garantire la qualità degli interventi, mediante un’equilibrata segmentazione delle materie delle aree tematiche di riferimento, connessa ad un numero di ore minimo di lezione per ogni argomento in modo tale da assicurare la completezza dei temi trattati, rispetto ad ogni tipo di corso.]
(15) Regolamento abrogato dal R.R. n. 2/2023, art. 17, comma 1.
Art. 16RISORSE FINANZIARIE(16) [Le attività della Scuola sono finanziate attraverso:
a) i fondi appositamente individuati nel bilancio autonomo regionale;
b) le risorse complessivamente destinate dagli enti locali alla formazione degli operatori di Polizia Locale anche in base alle disposizioni contrattuali in vigore, che vengono riconosciute alla Regione Puglia sotto forma di contributi volontari;
c) fonti di finanziamento comunitarie, statali, regionali, interregionali e degli enti locali, anche in forma associata. ]
(16) Regolamento abrogato dal R.R. n. 2/2023, art. 17, comma 1.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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