Anno 2019
Numero 8
Data 25/02/2019
Abrogato No
Materia Cultura;
Note
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Regolamento Regionale 25 febbraio 2019, n. 8

Regolamento regionale recante criteri modalità e termini per l’inserimento nel registro dei rituali festivi legati al fuoco nonché per l’erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 25 Gennaio 2018 n. 1



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:



VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 204 del 05/02/2019 di adozione del Regolamento;
 
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
 



Art. 1

Definizioni, finalità


 1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 5 della l.r. n.1 del 25 gennaio 2018definisce criteri, modalità e termini per l’inserimento dei soggetti aventi titolo nel registro dei rituali festivi legati al fuoco, nonché per l’erogazione dei contributi, la presentazione delle domande, le tipologie di spese ammissibili e la rendicontazione delle spese sostenute.
 



Art. 2

Criteri, modalità e termini per l’inserimento nel registro dei rituali festivi legati al fuoco


1. Possono chiedere l’iscrizione al registro dei rituali festivi legati al fuoco i Comuni della Regione Puglia nonché i soggetti svolgenti attività senza scopo di lucro che organizzano ed eseguono sul territorio regionale della Puglia:
            a) le rappresentazioni rievocative di rilevanti avvenimenti storici e religiosi, incentrati sulla unicità del fuoco, come elemento identitario, le cui origini sono comprovate da fonti documentali;
            b) le celebrazioni che ripropongono, esaltano e sponsorizzano usi, costumi e tradizioni proprie dell’immagine e della identità regionale, che evidenziano la centralità del rituale del fuoco, caratterizzate da particolare valore storico, religioso e culturale, strutturate e organizzate in maniera ricorrente, secondo la periodicità che le contraddistingue, da almeno venti anni.
      2.   La domanda d’iscrizione è presentata telematicamente alla Sezione Turismo della Regione Puglia. Alla domanda è allegata dettagliata relazione recante tutte le indicazioni e tutta la documentazione utili a delineare elementi e caratteristiche del rituale festivo legato al fuoco cui la domanda medesima si riferisce. All’esito positivo dell’istruttoria, l’iscrizione è disposta entro 45 giorni dalla presentazione della domanda con determinazione del Dirigente della Sezione Turismo.
    3.     I rituali festivi legati al fuoco, iscritti nel registro regionale, concorrono a formare il calendario annuale delle manifestazioni storiche della Puglia e sono contraddistinti dal logo “PUGLIA” utilizzato dalla Regione Puglia per la comunicazione turistica.
 



Art. 3

 Criteri, modalità e termini per la concessione di contributi


1.   La Regione concede contributi a copertura delle spese sostenute per le manifestazioni inserite nel registro di cui all’articolo precedente nei limiti delle dotazioni finanziarie stanziate in bilancio.
     2.    A seguito dall’assegnazione della dotazione finanziaria, il dirigente della Sezione Turismo della Regione emana un bando per l’assegnazione dei contributi.
     3.    Le relative domande, da presentarsi entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e devono contenere tutte le indicazioni e tutta la documentazione, utili al conseguimento del punteggio che sarà attribuito ai sensi del successivo comma 5, nonché le previsioni di spesa con l’indicazione dei contributi percepiti o percipiendi da altri enti pubblici e privati in relazione alla manifestazione in oggetto, con l’esatta indicazione della causale del contributo.
     4.    Con distinto provvedimento il dirigente della Sezione Turismo della Regione, sentito il competente Direttore di Dipartimento, nomina una commissione giudicatrice composta dal dirigente stesso o suo delegato con funzioni di presidente, e da 2 funzionari regionali, oltre che da impiegato con funzione di segretario.
     5.    La commissione, entro 30 giorni dalla nomina, prorogabili di altri 30 giorni nel caso in cui vengano richiesti chiarimenti ai soggetti richiedenti, forma una graduatoria assegnando ad ogni domanda: 1) max punti 30 per l’attinenza alle finalità dell’art.1 della legge. 2) max 30 punti per il seguito della manifestazione (misurato in base all’afflusso di pubblico risultante dagli atti autorizzativi/dichiarativi previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza). 3) max 30 punti per l’attinenza ai criteri di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) e b) della legge.
   6.      Il contributo è riconosciuto a chi consegue un punteggio minimo di 50. L’assegnazione dei contributi è commisurata al punteggio conseguito in base al criterio di proporzionalità. Con determinazione del dirigente della Sezione Turismo è approvata la graduatoria unitamente al piano di distribuzione delle risorse disponibili e sono impegnate le somme corrispondenti.
 



Art. 4

Modalità e termini per la rendicontazione delle spese sostenute


1.     Entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello in cui si svolge la manifestazione, il legale rappresentante del soggetto ammesso al contributo presenta alla Sezione Turismo della Regione una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante l’avvenuta realizzazione della manifestazione medesima. Alla dichiarazione è allegata dettagliata relazione dell’avvenuta manifestazione con relativo bilancio consuntivo e rendicontazione delle spese sostenute, completa di documentazione fiscalmente valida ai sensi di legge.
   2.      Il dirigente della Sezione Turismo con proprio provvedimento liquida il contributo, verificata la regolarità della documentazione prodotta ai sensi del comma 1.
 




Art. 5

 Spese ammissibili


1.      Le spese sostenute, per essere considerate ammissibili, devono essere strettamente connesse con la manifestazione.
  2.       Sono considerate ammissibili: 
      ·       le spese generali.
      ·         le spese di pubblicità e promozione
      ·         le spese per la gestione spazi, esclusivamente quelle necessarie per le attività di spettacolo;
·         i costi per il personale e compensi professionali direttamente imputabili alla realizzazione  del progetto
·         i costi di ospitalità (i rimborsi spese per viaggio, vitto e alloggio, sono imputati nei limiti degli importi previsti per il personale dirigenziale in missione, dal Regolamento regionale n. 746/2011 e  ss.mm.ii .).



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.