Regolamento Regionale 14 marzo 2019, n. 9 Regolamento in materia di riconoscimento, conduzione, promozione e tutela dell’Attività Fisica Adattata (AFA) e standard organizzativi delle “Palestre Etiche”, in attuazione della Legge Regionale 18 maggio 2017, n. 14 e della Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 40 art. 53
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali; VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 306 del 21/02/2019 di adozione del Regolamento; EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1(Oggetto e finalità) 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione, accesso, fruizione e valutazione delle Attività Fisiche Adattate (AFA) e alla promozione e tutela del suo esercizio in accordo con le disposizioni Di cui alla L.R. n° 33/2006 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti)” e s.m.i. 3. La finalità del presente regolamento è di attivare una rete di palestre e centri sportivi riconosciuti dalle Istituzioni Pubbliche, in grado di svolgere programmi, anche prescrivibili, di attività fisica a favore di soggetti che presentano l’esigenza di attività motorie ed esercizio fisico appropriato nel mantenimento e nel miglioramento dello stato di benessere.
Art. 2(Riconoscimento dell’Attività Fisica Adattata - Acronimo AFA) 1. Ai fini del presente regolamento si intende per Attività Fisica Adattata (acronimo AFA) ogni attività fisica o sportiva che può essere praticata da individui limitati nelle loro capacità fisiche e/o mentali o da alterazioni delle grandi funzioni. 2. L’attività fisica adattata si rivolge sia a soggetti con bisogni educativi speciali, sia affetti da patologie croniche non trasmissibili in condizioni cliniche stabili e comprende le attività fisiche e/o sportive proposte attraverso differenti modalità organizzative e strategie didattiche, finalizzate alla prevenzione, al ri-adattamento, alla ri-funzionalizzazione, alla post-riabilitazione, rieducazione, educazione delle persone con bisogni speciali e diversamente abili e/o anziane. L’attività fisica adattata, inoltre, contribuisce a ridurre iniquità e svantaggi socioculturali, rivolgendosi a gruppi o popolazioni che richiedono azioni di inclusione sociale, interculturale, interetnica ed interreligiosa.
Art. 3(Ambiti dell’Attività Fisica Adattata e modalità di accesso) 1. L’AFA è condotta negli abituali ambiti della comunità sociale, sotto forma di attività individuali o di gruppo. Può essere praticata in luoghi deputati ad attività di educazione, socializzazione, fitness, in piscine, palestre e altri impianti preposti sotto la supervisione di personale specializzato secondo quanto definito dal presente Regolamento. 2. I percorsi di AFA non sono compresi nei livelli essenziali di assistenza assicurati dal Servizio Sanitario Regionale. 3. Gli utenti che intendono fruire delle suddette attività accedono, previo pagamento di contributi, corrispettivi o quote associative, ai programmi promossi ed organizzati da amministrazioni locali, enti, associazioni, soggetti pubblici e privati, che promuovono e realizzano programmi di Attività Fisica Adattata secondo le disposizioni del presente regolamento.
Art. 4(Presa in carico dell’utenza) 1. I programmi di Attività Fisica Adattata non possono sostituire la presa in carico della persona nei periodi di riacutizzazione delle patologie e/o dei problemi di salute. 2. La presa in carico dell’utente, per la programmazione, conduzione, valutazione e svolgimento dell’AFA, presso strutture certificate, sarà affidata ad un laureato magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (classe di laurea LM67) o un laureato in Scienze e tecniche dello sport (classe di laurea LM68) in qualità di Responsabile Tecnico.
Art. 5(Standard organizzativi e professionali) 1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f) della Legge regionale n.33 del 2006 il presente regolamento definisce i requisiti e gli standard organizzativi e professionali delle “Palestre Etiche” o “Strutture AFA”. 2. All’interno delle strutture di cui al comma 1 è obbligatoria la figura del Responsabile Tecnico. Il ruolo di Responsabile Tecnico potrà essere rivestito esclusivamente da soggetto in possesso di adeguato titolo di studio, Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive ed Adattate (classe di laurea lm 67) o Laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport (classe di laurea lm 68). 3. Al Responsabile Tecnico è affidata la supervisione e il coordinamento delle attività. Il Responsabile Tecnico organizza specifiche attività formative su norme di comportamento tecnico professionale al fine di elevare il livello professionale o di riqualificazione degli operatori in servizio, facilita e promuove iniziative di formazione continua dei tecnici anche utilizzando canali istituzionali di formazione, Enti, Università, Federazioni sportive, per far fronte all’evoluzione normativa, scientifica ed organizzativa dei programmi in materia di attività fisico-motorie e sportive adattate. 4. All’interno delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sarà possibile affidare la conduzione delle attività didattiche ad Istruttori in possesso di Laurea Triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive o Diploma ISEF. Gli Istruttori opereranno sotto la supervisione del Responsabile Tecnico. 5. Per la conduzione di esercitazioni specifiche di avviamento allo sport adattato o sport agonistico adattato, che saranno effettuate all’interno delle strutture di cui al comma 1 e svolte secondo le norme tecniche e i regolamenti previste dalle Federazioni, Enti ed organismi sportivi italiani, sarà possibile utilizzare Tecnici in possesso di specifiche qualifiche rilasciate da organismi Federali o Enti sportivi in ambito adattato. I Tecnici opereranno sotto la responsabilità e la supervisione del Responsabile Tecnico a tutela del praticante per la corretta conduzione delle esercitazioni previste dai programmi sportivi ad essi assegnati. 6. Ai fini dell’accertamento della rispondenza agli standard definiti dal presente Regolamento, l’esercente o gestore (delle strutture di cui al comma 1) è tenuto a rendere al Comune nel quale si intende effettuare l’attività, prima dell’avvio della medesima, apposita segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) in cui si attesti l’impiego di almeno un Laureato in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (classe di laurea LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (classe di laurea LM68) in qualità di Responsabile Tecnico. Il Responsabile tecnico potrà essere assunto ovvero stipulare con la struttura interessata apposito accordo di collaborazione professionale intellettuale. Il contratto di lavoro o di collaborazione professionale è condizione necessaria per l’esercizio dell’attività. 7. Per garantire l’efficacia dell’intervento e la tutela dei praticanti, il numero dei Responsabili Tecnici laureati dovrà essere proporzionato al numero di utenti che accedono ai programmi AFA. Il numero dei Responsabili Tecnici dovrà essere in rapporto di n° 1 Responsabile Tecnico per ogni 100 utenti presi in carico. 8. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del comma 1 del presente articolo le attività per l’educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero. 9. Ai sensi del comma 1 dell’art. 5 della LR 14/2017, sono incluse nell’ambito di applicazione del presente regolamento, anche le attività motorie e sportive disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italia), dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) dalle discipline associate e dalle associazioni benemerite riconosciute dal CONI, praticate nell’ambito di associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.
Art. 6(Certificazione di “Struttura AFA” o Palestra Etica) 1. Per l’erogazione dell’Attività Fisica Adattata che avviene in struttura attrezzata come palestre, piscine e centri sportivi pubblici e privati definita “Struttura AFA” o “Palestra etica”, organizzate anche in forma di associazioni sportive o di volontariato, viene richiesta, previa segnalazione al Comune in cui si svolge l’attività, agli uffici regionali competenti per materia, apposita certificazione detta “Certificazione Regionale AFA” (CRAFA) che avrà durata annuale ex L.R. n°14/2017. Il rinnovo sarà concesso previa specifica richiesta e mantenimento degli standard previsti dal presente regolamento. 2. Per l’erogazione dell’AFA organizzata e promossa da Enti, Istituzioni, Associazioni ricreative o di promozione sociale o altre organizzazioni che non siano titolari di “struttura AFA” è fatto obbligo di attenersi al presente regolamento anche per mezzo di collaborazioni, convenzioni, protocolli d’intesa con “Strutture AFA” certificate. 3. Il rilascio della certificazione regionale AFA, nonché la verifica della sicurezza e qualità dei programmi AFA, sono compiute dagli uffici preposti della Regione, in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva. 4. Al fine di ottenere la certificazione, l’esercente/conduttore dovrà esibire adeguata documentazione allegata all’apposita modulistica predisposta dagli uffici regionali competenti, per attestare il possesso dei requisiti richiesti per l’erogazione delle attività secondo i seguenti criteri di qualità: a) Adesione al “Codice Etico” b) Competenza Professionale (Art. 5 del presente regolamento) 5. Al di fuori dell’ambito sanitario, al fin di attivare una rete di palestre e centri sportivi in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di programmi AFA in favore di soggetti per i quali è dimostrata l’utilità di un esercizio fisico appropriato e funzionale al mantenimento e al miglioramento dello stato di salute, è tenuto dagli Uffici regionali competenti l’elenco delle “Palestre Etiche” certificate. 6. Il rinnovo della certificazione regionale AFA, nonché la verifica della sicurezza e qualità dei programmi AFA, sono compiute dagli uffici preposti della Regione, in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva. 7. La verifica dell’inosservanza delle prescrizioni contenute nel “Regolamento AFA” o dell’inesistenza anche di una sola delle condizioni richieste per il rilascio e il mantenimento della certificazione di “Palestra etica”, comporta l’irrogazione di una sanzione pari alle spese amministrative e gestionali sostenute dall’Amministrazione competente per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000,00 euro che, nei casi più gravi, potranno consistere nella cancellazione della struttura sede di erogazione dell’Attività fisica adattata dall’elenco delle “Palestre etiche” e il consequenziale divieto di utilizzo, in qualsiasi forma e maniera, della certificazione di “Palestra etica” da parte del suo titolare.
Art. 7(Codice Etico) 1. Il Codice Etico Contiene principi generali e impegni specifici caratterizzanti la missione delle strutture che realizzano e promuovono programmi di Attività Fisica Adattata. 2. I soggetti che aderiscono al Codice Etico si impegnano a: a) svolgere la propria attività in base a principi generali di comportamento orientati alla promozione della Salute b) attenersi ai principi di equità e non discriminazione degli utenti, offrendo modalità di accesso che facilitino l’inclusione di tutti i cittadini c) operare in rete con le altre strutture e Associazioni Sportive che promuovono Salute per programmi, progetti e iniziative connessi alla promozione della Salute d) non esporre i cittadini a prodotti o messaggi in contrasto con la promozione della Salute (non pubblicizzano, incoraggiano l’uso o commercializzano - all’interno della struttura sportiva o in altri locali – comunque riconducibili alla stessa gestione - bevande a contenuto alcolico, integratori proteici, energy drink, né collocano dispositivi automatici per il gioco d’azzardo; incoraggiano il consumo di acqua e bevande a base di frutta e verdura, senza zuccheri aggiunti. e) astenersi dal promuovere o incoraggiare tra gli utenti l’utilizzo in ambito sportivo di farmaci o sostanze con possibile valenza dopante, psicostimolanti e anoressizzanti f) rispettare le regole del fair play e promuovere un’attività motoria con modalità di gioco e occasione di benessere, di tipo inclusivo e non discriminatorio g) offrire, qualora siano previste delle attività di tipo agonistico, opportunità per consentire la prosecuzione dell’attività sportiva ai ragazzi e persone meno dotate h) promuovere un’attività sportiva agonistica per bambini e ragazzi che rispetti l’età evolutiva senza essere precoce, corredata da informazioni adeguate alle famiglie e prevedendo l’adempimento a quanto riportato nella Carta dei diritti dei bambini e dei ragazzi nello Sport i) attuare iniziative che promuovono la pratica dell’Attività fisica nella vita quotidiana, in ambiente naturale e all’aperto, creando occasioni di attività motoria per tutta la popolazione e non solo per i praticanti abituali e gli agonisti j) conformare il contenuto del materiale promozionale, pubblicitario e di descrizione dei servizi e delle attività offerte secondo quanto previsto dal Codice Etico. 3. Il Comune e l’Azienda USL territorialmente competenti vigilano sul rispetto di quanto previsto dal Codice Etico e, in caso di violazioni, segnalano agli uffici regionali competenti la sospensione o la cancellazione dall’elenco regionale delle “palestre etiche”.
Art. 8(Prescrivibilità dell’Attività Fisica Adattata nelle patologie stabilizzate e in fase non acuta) 1. Allo scopo di individuare le patologie che in fase non acuta e stabilizzata possono richiedere specifici interventi di Attività Fisica Adattata e l’eventuale prescrizione da parte di medici specialisti, con atto del Direttore del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello Sport per tutti, sarà istituito un Gruppo di Coordinamento Regionale, con competenze multidisciplinari, interdisciplinari e multiprofessionali, sulla prescrizione medica dell’Attività Fisica Adattata. 2. Sulla base delle evidenze raccolte, del monitoraggio delle progettualità in corso e delle Linee Guida riconosciute a livello internazionale (*), ed europee sull’AFA a (**) il Gruppo ha il mandato di: a) elaborare protocolli organizzativi regionali di riferimento, declinando le evidenze di letteratura nel contesto del Servizio Sanitario Regionale e promuovere modalità operative omogenee sull’intero territorio regionale; b) predisporre percorsi di formazione anche in collaborazione con le Università; c) garantire il necessario raccordo con i Medici di Medicina Generale. 3. Il Gruppo di Coordinamento Regionale si raccorda con le AA.SS.LL per le necessarie attività di controllo e l’eventuale attivazione di ulteriori percorsi, oltre a quelli previsti dagli specifici protocolli, in ambiti in cui sussistano già riconosciute prove di efficacia. I percorsi valutati come efficaci potranno essere successivamente tradotti in protocolli organizzativi a valenza regionale. 4. Il Gruppo di Coordinamento Regionale si raccorda con le AA.SS.LL per: a) individuare le patologie, in fase non acuta e stabilizzate, cui orientare gli interventi di prevenzione e trattamento attraverso interventi non sanitari di attività fisica adattata b) definire un cronoprogramma regionale di studi ed interventi, c) attuare le necessarie attività di controllo, d) procedere all’eventuale attivazione di ulteriori percorsi, oltre a quelli previsti dagli specifici protocolli, in ambiti in cui sussistano già riconosciute prove di efficacia. I percorsi valutati come efficaci potranno essere successivamente tradotti in protocolli organizzativi a valenza regionale.
Art. 9(Costi del servizio di Attività AFA) 1. La partecipazione a ciascuna tipologia di programma AFA può prevedere costi a carico dell’utente secondo la tipologia, la durata e le forme dell’attività.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
|