Anno 2019
Numero 43
Data 09/08/2019
Abrogato No
Materia
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 9 agosto 2019, n. 43

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale) e interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia)”.



Art. 1

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1998, n. 20


1. All’articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2: 1) la parola: “consentiti”, è sostituita dalla seguente: “consentite”;

    2) sono soppresse le seguenti parole: “, immutata la volumetria fuori terra esistente”;

    3) le parole: “e fatti salvi”, sono sostituite dalle seguenti: “e fatte salve”;

    4) prima della parola: “caratteristiche”, sono soppresse le seguenti: “i prospetti originari e”.

b) al comma 3, dopo la parola: “ampliamento,”sono soppresse le seguenti:“, da effettuarsi esclusivamente mediante la realizzazione di volumi interrati,”; c) i commi 6 e 7 sono abrogati.





Art. 2

Integrazioni alla l.r. 20/1998


1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 20/1998 è aggiunto il seguente:
“Art. 1 bis.
Ristrutturazione e ampliamenti strutturali
1.         I locali e gli alloggi destinati al turismo rurale devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti e dei relativi indici sono ammesse deroghe in funzione delle caratteristiche strutturali, architettoniche e della tipologia rurale dell’edificio esistente.
2.         Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia dei locali da adibire a turismo rurale devono consentire di conservare gli elementi architettonici tipici della zona in conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le specifiche autorizzazioni paesaggistico-ambientali di cui alla normativa vigente. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi a esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali, fino a un massimo del 20 per cento della volumetria esistente, comunque nel rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti urbanistici.
3.         Nel caso di demolizione e ricostruzione di parte dei fabbricati esistenti, deve essere ripristinata la tipologia architettonica originaria.”.
 



Art. 3

Interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38


1.     Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia), la parola: “ringrano” si interpreta come “coltivazione di frumento o altro cereale in un campo in cui l’anno precedente sia stato coltivato lo stesso o altro cereale”.


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.