Anno 2019
Numero 17
Data 26/08/2019
Abrogato No
Materia Servizio farmaceutico e veterinario;
Note
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Nessun allegato

Regolamento Regionale 26 agosto 2019, n. 17

Regolamento regionale di Attuazione L.R. 18 ottobre 2016 n. 24. Interventi assistiti con gli animali”.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:


 

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art.42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 Statuto della Regione Puglia;
VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 Statuto del Regione Puglia così come modificato dallaL.R. 20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1413 del 30/07/2019 di adozione del Regolamento;
 
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

 




Art. 1

Procedure per la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori di TAA, AAA ed EAA


1. Possono realizzare corsi di formazione esclusivamente gli organismi formativi accreditati o riconosciuti della Regione Puglia a seguito di riconoscimento e autorizzazione del corso da parte della Sezione Formazione Professionale sulla base delle disposizioni vigenti.
2. Le modalità di accreditamento, di riconoscimento dell’ente e dei corsi, di svolgimento degli esami e di rilascio degli attestati finali seguono le disposizioni previste dalla predetta Sezione Formazione Professionale e dalle norme di riferimento.
3. All’atto di iscrizione degli allievi, l’organismo formativo è tenuto a verificare ed a trattenere in copia la seguente documentazione per ogni iscritto:
  1. documento di identificazione e, qualora si tratti di stranieri, i documenti attestanti la regolarità del soggiorno secondo la normativa nazionale e/o comunitaria vigente e la conoscenza della lingua italiana di livello A2 (dimostrata con certificazione rilasciata da enti autorizzati o dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti CPT/CPIA) o tramite verifica di ingresso da parte dell’organismo formativo);
  2. titolo di studio previsto dallo specifico percorso formativo; qualora il titolo sia stato acquisito all’estero, occorre allegare la dichiarazione di valore e/o la traduzione asseverata secondo la normativa vigente;
  3. possesso dei requisiti di accesso previsti per i relativi corsi di formazione indicati nell’Allegato 1 del presente regolamento e dalle Linee Guida nazionali.
4. I formatori che svolgono le docenze nell’ambito dei percorsi indicati nell’Allegato 1 del presente Regolamento, devono essere in possesso di adeguata formazione specifica e/o comprovata esperienza pluriennale nel settore.
Nel corpo docenti devono essere presenti almeno:
  1. - un medico con formazione specifica e/o comprovata esperienza;
  2. - uno psicologo o psicoterapeuta con formazione specifica e/o comprovata esperienza;
  3. - un medico veterinario con formazione specifica e/o comprovata esperienza in IAA, anche correlata con le diverse specie animali su cui si eroga formazione;
  4. - un pedagogista/educatore/insegnante con esperienza specifica;
  5. - un tecnico/esperto per la conduzione e la preparazione dell’animale coinvolto nello specifico corso, con esperienza almeno quinquennale;
È consentito che un docente possa rappresentare più di una delle professionalità sopra descritte, dandone concreta e documentata attestazione nel curriculum vitae.
5. Le segreterie scientifiche dei singoli corsi devono essere costituite da almeno tre membri che devono avere i seguenti requisiti minimi:
  1. diploma di laurea congruo all’area formativa oppure esperienza quinquennale adeguata all’area formativa;
  2. percorso formativo IAA oppure esperienza come formatore in corsi il cui programma preveda i contenuti formativi previsti dal corso di cui si è membro della segreteria scientifica.
6. I contenuti della formazione sono indicati nell’Allegato 1 del presente Regolamento nonché dalle precitate Linee Guida Nazionali. Il materiale didattico relativo alla formazione è fornito direttamente dal soggetto che le eroga.
7. La parte teorica della formazione non deve essere inferiore al 60% della durata complessiva del corso; tale specifica non sia applica a tutte le tipologie di corso di cui all’Allegato 1.
La parte pratica potrà essere svolta presso Centri specializzati in TAA, AAA ed EAA, oppure presso strutture pubbliche e private, anche non specializzate, purché rispondenti alle esigenze dei contenuti formativi previsti nel corso.
Sulla base di quanto disposto dalla nota esplicativa del Ministero della Salute DGSAF 7028 -P del 20/03/2018, che proroga i termini previsti dalla precedente nota DGSAF 12894-P del 25/05/2016, sul riconoscimento della formazione pregressa, qualora sussistano i requisiti previsti, può essere richiesto l’accesso diretto ad un corso base oppure al corso avanzato, ma non può essere più richiesto il rilascio diretto dell’Attestato di idoneità entro 12 mesi dalla pubblicazione sul BURP del presente regolamento.
Secondo quanto disposto, poi, dalla nota esplicativa del Ministero della Salute DGSAF 17243 del 12/07/2018, coloro che ne hanno i requisiti, possono essere ammessi direttamente a sostenere l’esame per il rilascio del certificato di idoneità, a condizione che abbiano presentato regolare domanda entro il 30/09/2018.
8. Per ogni percorso formativo è prevista una verifica finale sui contenuti del percorso stesso che viene effettuata davanti ad una Commissione d’esame all’uopo nominata. La Commissione d’esame, per il corso propedeutico e i corsi base, è nominata direttamente dal soggetto accreditato, è costituita da almeno tre membri: un Presidente, un docente del corso -che devono rispondere ai requisiti sui formatori previsti al precedente punto 3. - e un referente dell’ente competente in materia di progettazione formativa e valutazione per competenze. Il Presidente, al fine di garantire il principio di terzietà, è scelto tra quelli che non hanno, nell’annualità di riferimento del percorso formativo, partecipato alle attività di direzione, progettazione e realizzazione del percorso stesso.
La Commissione d’esame, per il corso avanzato, è nominata dalla struttura Regionale di cui al comma 1 su richiesta dell’organismo formativo ed è così composta:
           - Presidente - Funzionario Regionale di categoria non inferiore alla D, esperto in processi formativi o operante nel settore di riferimento del corso, oppure un docente o un ricercatore universitario, ovvero un preside o un docente di ruolo nella scuola media superiore di indirizzo coerente con la tipologia di idoneità da conseguire;
           - un docente del corso designato dall’organismo formativo in possesso di idoneità per gli IAA;
           - un esperto nominato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, in possesso di attestato di idoneità agli IAA o di formazione pregressa.
L’Attestato di Idoneità agli IAA con valore di abilitazione, viene rilasciato per quella figura professionale o operatore per il quale si è completato il percorso formativo specifico previsto dai corsi propedeutico, base ed avanzato.
I candidati dichiarati non idonei, al fine di colmare le carenze evidenziate in sede di colloquio, e potersi ripresentare ad un’altra prova d’esame per il rilascio dell’Attestato di Idoneità agli IAA, dovranno frequentare parte del percorso formativo previsto sulla base di quanto sarà indicato nel verbale conclusivo della prova d’esame.
 



Art. 2

Requisiti dei soggetti, persone fisiche o giuridiche che possono esercitare le attività di TAA, AAA ed EAA


1. Possono esercitare le attività di TAA, AAA ed EAA le figure professionali ed operatori in possesso di conoscenze e competenze specifiche acquisite attraverso un percorso formativo previsto dalle Linee Guida Nazionali sugli IAA, di cui all’Accordo Stato Regioni e Province autonome (60/CSR) del 25 marzo 2015, che comprende un corso propedeutico, un corso base ed un corso avanzato.
2. L’iter formativo di ogni singolo soggetto deve essere completato in un arco di tempo non superiore a quattro anni secondo le modalità previste dall’Allegato 1) al presente regolamento, ed al suo termine viene rilasciato un attestato di idoneità agli IAA con valore di abilitazione a condizione che il discente abbia:
  1. frequentato tutti i corsi previsti dal percorso formativo scelto (propedeutico + base + avanzato) e conseguito i relativi attestati di frequenza finali;
  2. partecipato alle visite guidate;
  3. svolto i previsti periodi di stage presso una struttura operante negli IAA;
  4. prodotto un elaborato finale.
3. L’attestato di frequenza al solo corso propedeutico consente di operare in qualità di Responsabile di Attività limitatamente alle AAA.



Art. 3

Requisiti strutturali e organizzativi delle strutture e le modalità operative per lo svolgimento di TAA, AAA ed EAA


1. Gli IAA possono essere erogati sia presso Centri specializzati che presso altre strutture pubbliche o private che, oltre ad essere in regola con tutte le norme vigenti (amministrative, edilizie, sanitarie, ecc.), rispondono a requisiti strutturali e gestionali correlati alla tipologia di intervento erogato e alla specie animale impiegata. Inoltre, requisiti specifici sono richiesti in relazione alla presenza di animali residenziali e al loro numero.
2. Si definiscono centri specializzati tutte le strutture in possesso di nulla osta, rilasciato dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti, individuate nei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL , in conformità alla normativa vigente ed alle procedure di cui all’Allegato 2, per l’erogazione di TAA/EAA sulla base dei requisiti previsti dalle Linee Guida, nonché in possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti dall’Allegato 2 al presente Regolamento.
3. In relazione alla presenza degli animali, i centri specializzati si distinguono in:
       a) Centri specializzati con animali residenziali
       b) Centri specializzati con animali non residenziali.
4. Gli IAA possono essere svolti anche presso strutture non specializzate di vario tipo e, nell’ambito di programmi di assistenza domiciliare integrata, presso il domicilio dell’utente. Tali strutture possono essere di tipo sanitario (ospedali, poliambulatori, studi professionali, ecc.), sociale e socio-sanitario residenziale e diurno (case di riposo, istituti di accoglienza per minori, case famiglia, istituti di pena, ecc.), educativo (istituti scolastici, centri educativi, ecc.), ricreativo (maneggi, ecc.), aziende agricole ecc.
5. Le strutture non specializzate presso le quali sono erogate TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali devono essere in possesso di nulla osta, rilasciato dalle Autorità sanitarie precedentemente dette, sulla base dei criteri sotto riportati. Nelle strutture che non ospitano gli animali in maniera permanente particolare attenzione deve essere data alle procedure operative volte a garantire la tutela sanitaria e la sicurezza degli utenti nonché la tutela della salute e del benessere degli animali impiegati e si deve tener conto, per quanto possibile, dei requisiti relativi alle aree per l’erogazione degli interventi previsti per i centri specializzati in TAA/EAA;
6. Le strutture non specializzate che ospitano animali residenziali devono essere provviste di ricoveri e adeguate aree per l’ospitalità degli animali e soddisfare i requisiti gestionali indicati per i Centri specializzati con animali residenziali.
7. Le figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori che erogano IAA presso strutture non riconosciute, ad esempio presso il domicilio del paziente o presso istituti scolastici, e quelli che non operano stabilmente all’interno di un Centro specializzato o di una struttura riconosciuta, devono registrarsi presso l’Azienda sanitaria territorialmente competente.
8. L’elenco dei centri specializzati, delle strutture riconosciute, delle figure professionali e degli operatori, di cui al successivo art. 5, deve essere reso pubblico e trasmesso al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA per la pubblicazione sul relativo sito.
9. Chiunque intenda avviare iniziative o progetti di IAA all’interno della struttura di cui è responsabile deve verificare che le figure professionali e gli operatori coinvolti siano nell’elenco precedentemente indicato.
10. I centri specializzati, le strutture riconosciute e i responsabili di progetti che erogano TAA e/o EAA devono trasmettere l’elenco dei progetti attivati nell’anno, entro il 31 dicembre alla Regione e al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA, ex art. 7 L.R. 24/16.
 




Art. 4

Programma individuale TAA


Per gli utenti in carico a strutture sanitarie e socio-sanitarie, in regime ambulatoriale, semiresidenziale o residenziale, il programma individualizzato di TAA deve essere espressamente previsto dal Progetto riabilitativo personalizzato redatto dal Servizio territorialmente competente della ASL in collaborazione con un esperto con idoneità per le TAA. Il programma individualizzato di TAA deve specificare, in rapporto alla patologia, alle disabilità, alle potenzialità ed alle aspettative del paziente, gli obiettivi di miglioramento della qualità della vita da perseguire, i tempi di verifica e la prevedibile durata dell’attività.




Art. 5

Individuazione delle disposizioni attuative concernenti l’iscrizione dei centri specializzati, delle strutture non specializzate, delle figure professionali e degli operatori


1. La formazione di elenchi regionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA), cui sono tenuti ad iscriversi i centri specializzati, le strutture pubbliche e private non specializzate, le figure professionali e gli operatori che erogano IAA, viene attribuita ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, i quali hanno la responsabilità di accogliere e valutare le istanze di iscrizione relative:
      a) all’elenco regionale dei centri specializzati e non specializzati
      b) all’elenco regionale delle figure professionali e degli operatori
2. Ogni Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, valutate le istanze e concesso il nulla osta secondo le modalità previste nell’Allegato 5, inoltra l’elenco al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che, previo parere della Commissione Regionale ex art. 8 L.R. 24/2016, lo approva e lo pubblica sul portale regionale. Tale nulla osta deve essere obbligatoriamente esposto al pubblico al fine di meglio garantire l’utente finale.
3. Eventuali ulteriori disposizioni operative e/o di natura esplicativa in merito a quanto già determinato possono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie Locali con note al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti.



Art. 6

Specie animali ammesse ai programmi di TAA, AAA ed EAA e i criteri e le modalità di formazione e educazione degli stessi


1. Gli animali impiegati negli interventi assistiti appartengono a specie domestiche in grado di instaurare relazioni sociali con l’uomo. Le specie maggiormente impiegate sono il cane, il cavallo, l’asino, il gatto ed il coniglio.
2. I progetti che prevedono l’impiego di specie diverse da quelle sopra indicate, previa autorizzazione da parte della Commissione Regionale, saranno valutati dal Centro di Referenza Nazionale sugli IAA sentito il Ministero della Salute, dietro presentazione, per il tramite della stessa Commissione, di un progetto che ne individui e descriva la motivazione e la metodologia d’impiego.
3. L’idoneità di specie e del singolo animale, ai fini dell’Intervento, viene valutata dal Veterinario dell’équipe congiuntamente al responsabile di progetto. Negli IAA non è consentito l’impiego di animali che abbiano un’anamnesi di abbandono e/o maltrattamento recenti, ivi compresi quelli ospitati nei canili e nei rifugi, a meno che non seguano un percorso di rieducazione e socializzazione coordinato da un Medico Veterinario esperto in comportamento animale (ai sensi del DM 26/11/2009) che può avvalersi di personale, anche volontario, adeguatamente formato.
4. Gli animali coinvolti devono essere adulti e le femmine non possono essere impiegate durante la fase estrale, la lattazione o lo stato di gravidanza avanzata.
5. Secondo le specificità dell’Intervento, il Medico Veterinario dell’équipe può decidere ulteriori limitazioni o esclusioni in base a esigenze o condizioni particolari degli animali impiegati al fine di salvaguardare il benessere e la salute dell’utente/paziente e dell’animale stesso.
6. Il mantenimento e la gestione degli animali impegnati negli IAA devono rispondere alle norme vigenti in materia di polizia veterinaria, salute e benessere degli animali e agli obblighi di identificazione e registrazione nelle corrispondenti anagrafiche nazionali, nonché essere conformi a quanto statuito nell’Allegato 3 al presente regolamento.
 




Art. 7

Esercizio IAA Comunicazione di inizio attività


1. l soggetti che intendono esercitare gli IAA, di cui alla Legge regionale 24/2016,, devono inoltrare alla Direzione del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti apposita comunicazione di inizio attività, secondo le modalità, contenuti ed allegati definiti nell’Allegato 4.
2. I Rappresentati Legali e gli Amministratori non devono, obbligatoriamente, aver riportato condanni penali definitive per delitti contro la Pubblica Amministrazione.
3. Il Rappresentante Legale ha l’obbligo della verifica del possesso dei requisiti professionali di legge degli operatori della struttura; egli, inoltre, dovrà sempre essere in possesso dei requisiti soggettivi che riguardano la sua natura giuridica e la sua organizzazione secondo la normativa vigente.
4. Per i soggetti che già esercitano gli IAA vale quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
 




Art. 8

Attività Istruttoria


1. Il Dipartimento regionale Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, verifica la completezza e la coerenza della comunicazione di inizio attività
2. In ottemperanza al presente Regolamento, a seguito della comunicazione di inizio attività, le Strutture del Dipartimento si riservano di presentare eventuali motivi ostativi al proseguimento della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.




Art. 9

Criteri, modalità di nomina e di funzionamento nonché durata in carica della Commissione Regionale per gli IAA


1. La Commissione regionale per gli IAA è istituita con delibera della Giunta regionale in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge Regionale n° 24 del 18 ottobre 2016  Interventi Assistiti con gli Animali all’Articolo 8, primo comma, ed è composta secondo quanto disposto al comma 2 dello stesso articolo da:
  1. un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica, con funzione di coordinamento;
  2. un rappresentante dell’assessorato competente in materia di formazione e lavoro;
  3. un medico specialista, con percorso formativo o, in mancanza, in possesso del titolo di idoneità per gli IAA;
  4. uno psicologo - psicoterapeuta, iscritto all’albo professionale, con percorso formativo, in possesso del titolo di idoneità per gli IAA;
  5. un medico veterinario zooiatra, iscritto all’albo professionale, con percorso formativo, in possesso del titolo di idoneità per gli IAA;
  6. un medico veterinario, iscritto all’albo professionale, con formazione e/o esperienza nelle scienze comportamentali applicate, in possesso del titolo di idoneità per gli IAA;
  7. un professionista della riabilitazione in possesso del titolo di idoneità per gli IAA e abilitato per la specifica compromissione funzionale;
  8. un educatore professionale, in possesso del titolo di idoneità per gli IAA;
  9. un tecnico di riabilitazione equestre in possesso del titolo di idoneità per gli IAA;
  10. un educatore cinofilo in possesso del titolo di idoneità per gli IAA;
2. Con provvedimento del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, saranno individuati, mediante avviso pubblico, i componenti della Commissione tra i professionisti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, ovvero, in caso di assenza di specifica esperienza, laddove richiesta, tra soggetti esterni, salvo quanto già indicato al comma 3 dell’art. 8 L.R. 24/2016, per i professionisti di cui alle lettere c), d), e) ed f).
3. La scadenza dell’incarico di componente della Commissione è fissata in prima applicazione al 31.12.2021, avendo i successivi incarichi durata triennale rinnovabile per una sola volta.
4. La partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito.
5. E’ prevista la decadenza dall’incarico di componente della Commissione, per le figure professionali di cui alle lettere da c) a j) del precedente comma, in caso di assenza ingiustificata per tre convocazioni di seguito.
6. La commissione suddetta ha il compito di verificare periodicamente il rispetto del presente regolamento in tutti i suoi punti, di monitorare tutti gli elenchi che sono previsti e di ricevere e valutare le relazioni di cui all’art. 8 dell’Accordo Stato Regioni n. 6 del 25/03/2015.
7. Nell’ambito delle sue funzioni consultive propone miglioramenti ed aggiornamenti periodici dello stesso regolamento al fine di garantire il continuo rispetto del singolo individuo e della comunità, nonché la tutela del benessere di tutti gli animali coinvolti negli interventi.



Art. 10

Pubblicazione e abrogazioni


1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della Legge Regionale 12 maggio 2004, n. 7 Statuto della Regione Puglia. Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.


Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.