Legge Regionale 11 ottobre 2019, n. 46 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione).”
Art. 1Modifiche e integrazioni all’articolo 12, del titolo II, della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 1. All’articolo 12, della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: “impegnati”, aggiungere le seguenti: “, per favorire un contesto organizzativo scolastico teso a tutelare e promuovere la qualità di vita e lavoro degli attori coinvolti”;
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
“2 bis. L’Unità di cui al comma 1:
a) promuove le abilità emotive, relazionali e cognitive di tutti gli attori della comunità scolastica anche al fine di prevenire forme di disagio;
b) interviene, anche in collaborazione con equipe multidisciplinari, a supporto psicologico di situazioni di disturbo e di disagio psicosociale;
c) favorisce ambienti di apprendimento e contesti organizzativi inclusivi;
d) favorisce la cooperazione tra scuola e famiglie e tra scuola, comunità locale, servizi sanitari e sociali;
e) promuove l’integrazione culturale nel rispetto delle differenze di genere, culturali, politiche e religiose.”.
Art. 2Modifiche e integrazioni all’articolo 13, del titolo II, della l.r. 31/2009 1. All’articolo 13, della l.r. 31/2009 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
“ b bis) consulenza e sostegno psicologico – individuale e/o di gruppo, anche sotto forma di sportelli di ascolto - a docenti, alunni e genitori;
b ter) lettura e rilevazione dei fabbisogni, progettazione, erogazione, valutazione e monitoraggio di interventi tesi a soddisfare le finalità di cui all’articolo 12.”
Art. 3Integrazione alla l.r. 31/2009 1. Dopo l’articolo 13,, come novellato dall’articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:
“Art. 13 bis.
Tavolo tecnico istituzionale permanente
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attiva un tavolo tecnico istituzionale permanente per la programmazione annuale degli interventi regionali e attività relative all’Unità regionale di psicologia scolastica e a quella di pedagogia e formazione del personale della scuola, al fine di creare sinergie tra i vari operatori competenti per poter meglio indirizzare le misure di supporto e promozione.
2. Il tavolo di cui al comma 1 è composto dagli assessori competenti, dal Garante regionale dei diritti dei minori, da un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale, da un rappresentante dell’Ordine degli psicologi della regione, da uno neuropsichiatra infantile, da un rappresentante psicologo dell’ISS (Istituto Superiore sanità), da un rappresentante psicologo e da un rappresentante pedagogista che opera nei servizi educativi, da un mediatore/mediatrice interculturale e un mediatore/mediatrice familiare, da un rappresentante delle associazioni professionali di categoria dei pedagogisti della regione.
3. Ai componenti del tavolo tecnico, nominati sulla base del regolamento di cui all’articolo 14 della presente legge, non è corrisposto alcun gettone di presenza.
Art. 4Modifiche e integrazioni all’articolo 14 della l.r. 31/2009 1. All’articolo 14 della l.r. 31/2009 dopo le parole: “funzionamento dell’Unità”, sono inserite le seguenti: “, insieme ai criteri e modalità di concessione dei finanziamenti da attuarsi con avviso pubblico,”.
Disposizioni finali La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” . E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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