Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019



TITOLO 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE





Art. 1

Spesa a carattere pluriennale


 1.         Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.
 



Art. 2

Cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020


1.         L’esigibilità del finanziamento Banca europea investimenti (BEI) autorizzato dall’articolo 11 legge regionale del 19 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016–2018 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2016) è rideterminata in euro 57.510.640,78 per l’esercizio finanziario 2019 ed euro 39.423.652,44 per l’esercizio finanziario 2020 in relazione alle esigenze di liquidazione delle spese di investimento relative alla quota di cofinanziamento regionale degli interventi concernenti la programmazione comunitaria 2014-2020, secondo il dettaglio riportato nell’allegato n. 1 alla presente legge.
2.         L’incidenza finanziaria del mutuo BEI, definita dal comma precedente in termini di esigibilità, è stabilita in corrispondenza della seguente programmazione della spesa di investimento sul bilancio pluriennale 2019-2021:
a)         nell’ambito della missione 4, programma 8, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro 4.339.152,03; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 368.500,07;
b)         nell’ambito della missione 5, programma 3, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro 5.379.924,12; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 3.888.180,74;
c)         nell’ambito della missione 8, programma 3, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro 2.346.081,18; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 2.893.592,70;
d)         nell’ambito della missione 9, programma 9, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro 11.128.201,25; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 9.562.147,94;
e)         nell’ambito della missione 10, programma 6, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro 16.658.700,15; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 2.448.481,70;
f) nell’ambito della missione 12, programma 10, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro 405.331,73; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 378.696,65;
g)         nell’ambito della missione 13, programma 8, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa 8.053.582,14; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 7.949.359,61;
h)         nell’ambito della missione 14, programma 5, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro 4.480.490,93; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 7.382.405,10;
i) nell’ambito della missione 17, programma 2, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro 4.719.177,25; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 4.552.287,92.
3.         La Giunta regionale è autorizzata a operare le variazioni di bilancio che dovessero rendersi necessarie per rimodulazioni di programmazione della spesa finanziata dalla BEI per cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020.
4.         L’onere presunto derivante dall’ammortamento a tasso fisso per quindici anni del debito erogabile ai sensi del precedente comma 1, valutato in euro 6 milioni 380 mila nell’esercizio finanziario 2019, euro 10 milioni 880 mila nell’esercizio finanziario 2020 ed euro 10 milioni 880 mila nell’esercizio finanziario 2021, è posto a carico del bilancio regionale autonomo, bilancio pluriennale 2019–2021, con imputazione della rata annuale, per sorte capitale nell’ambito della missione 1, programma 12, titolo 4, e per interessi nell’ambito della missione 1, programma 12, titolo 1. Per le annualità successive al periodo temporale del bilancio pluriennale 2019-2021 di cui alla presente legge si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.
 




TITOLO 2

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIOE DIVERSE





CAPO 1

Disposizioni di rilievo finanziario e diverse





Art. 3

Disposizioni in ordine all’aumento di capitale sociale di Aeroporti di Puglia S.p.A


1.         Al fine di provvedere all’aumento di capitale sociale della Società controllata Aeroporti di Puglia S.p.A., per adeguarlo all’importo previsto dalla normativa vigente, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 1, programma 3, titolo 3, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 8.331.082,73.
 



Art. 4

Disposizione in ordine all’acquisizione di azioni di Aeroporti di Puglia S.p.A


1.         Al fine di provvedere all’acquisto di quote azionarie della Società controllata Aeroporti di Puglia S.p.A., per un’interessenza pari allo 0,159 per cento del capitale sociale, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 1, programma 3, titolo 3, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, euro 33.300,00.
 



Art. 5

Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale per l’esercizio 2018


1.         Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti per l’anno 2018 al Servizio sanitario regionale per il rinnovo del contratto del personale dipendente e convenzionato, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 50 milioni.



Art. 6

Risorse per le gestioni liquidatorie del Servizio sanitario regionale


1.         Al fine di far fronte agli oneri derivanti al Servizio sanitario regionale per la copertura delle posizioni debitorie afferenti le gestioni liquidatorie delle cessate ex UU.SS.LL., nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 3 milioni.



Art. 7

Disposizioni in materia contabile sanitaria


1.         Le disponibilità, in conto residui, del finanziamento sanitario corrente e capitale, impegnate nel rispetto dell’articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 delle legge 5 maggio 2009, n. 42), modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, possono essere ridestinate alle finalità sanitarie per garantire l’integrale utilizzo delle risorse.
 



Art. 8

Revisione delle indennità di residenza in favore delle farmacie rurali e modifiche alle leggi regionali5 agosto 2013, n. 22 e 18 febbraio 2014, n. 5


1.         L’indennità di residenza a carico della Regione di cui all’articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 22 (Provvidenze a favore delle farmacie rurali) a decorrere dall’anno 2019 è rideterminata nella misura annua di:
            a)         euro 12 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione fino a mille abitanti;
            b)         euro 8 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra milleuno e duemila abitanti;
            c)         euro 6 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra duemilauno e tremila abitanti.
 
2.         Al fine dell’attuazione di quanto previsto al comma 1, nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
3.         L’articolo 2 della l.r. 22/2013 è sostituito dal seguente:
“Art. 2
Compiti delle aziende sanitarie locali (ASL)
1.         Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità e le tempistiche con cui sono erogate da parte delle aziende sanitarie locali le indennità di residenza in favore delle farmacie rurali, a condizione che le stesse risultino essere state aperte e funzionanti durante l’anno solare cui dette indennità si riferiscono.”.
4.         Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2014, n. 5 (Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale) è sostituito dal seguente:
“3.    Agli effetti della presente legge per “chiamata” si intende:
a)         la chiamata formulata dal cittadino munito di regolare ricetta, sulla quale il medico abbia fatta esplicita menzione dei caratteri di urgenza della prescrizione;
b)         la chiamata formulata dal cittadino per i farmaci per i quali ai sensi della normativa vigente non vi è obbligo di prescrizione e comunque nei casi di effettiva necessità.”.
 




Art. 9

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18


1.         All’articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
“1 bis.  Al fine di contribuire al mantenimento dei livelli occupazionali, in deroga a quanto previsto al comma 1, per gli anni 2020 e 2021, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la Regione concorre in favore della Città metropolitana di Bari, delle province e dei comuni all’eventuale maggiore onere riveniente dall’istituzione dei servizi di trasporto aggiuntivi rispetto a quelli definiti minimi, affidati in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, fermo restando l’intesa con la Regione ai fini della compatibilità con gli obiettivi della programmazione regionale.
1 ter.   Per l’attuazione della disposizione di cui al comma 1 bis., nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 10, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza, di euro 11 milioni 500 mila per l’esercizio 2020 e di euro 23 milioni per l’esercizio 2021.
1 quater.   Gli stanziamenti di cui al comma 1 ter. sono ripartiti tra gli enti locali sopra richiamati, con criteri stabiliti in successivi provvedimenti della Giunta regionale, sulla base degli effettivi oneri contrattuali sostenuti, al netto di qualsiasi ulteriore concorso e/o contributo. Le eventuali risorse non assegnate dalla Giunta regionale agli enti locali sono destinate al Fondo regionale dei trasporti (FRT) - esercizio dei servizi automobilistici. Nessun altro onere finanziario deve gravare sul bilancio regionale.”.
 



Art. 10

Contributi per investimenti in attività estrattive


1.         Allo scopo di concorrere alle spese di investimento in favore del settore attività estrattive previste dall’articolo 8, commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 22 maggio 1985 n. 37 (Norme per la disciplina dell’attività delle cave), il 90 per cento degli introiti derivanti dalla tariffa delle attività estrattive è destinato alla predetta finalità con imputazione al bilancio autonomo regionale nell’ambito della missione 14, programma 1, titolo 2.
 



Art. 11

Sostegno ai comuni per le spese di rimozione di rifiuti presenti sulle aree costiere


1.         Al fine di sostenere i comuni nelle attività volte alla rimozione di rifiuti presenti su aree costiere, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, è assegnata, a valere sulle entrate del tributo speciale di cui all’articolo 3, commi 24-41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e quale contributo straordinario, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 4 milioni. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021. 
 



Art. 12

Disposizioni di esecuzione dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549


1.         Al fine di accelerare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea e dalla normativa nazionale in materia di riduzione di produzione dei rifiuti e di riciclo, all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, per finanziare con criteri di proporzionalità i progetti predisposti dai comuni, coerenti con le finalità prescritte dall’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è assegnata, a valere sulle entrate del tributo speciale di cui all’articolo 3, commi 24 e 41 della legge l. 549/1995, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, pari a euro 3 milioni con imputazione alla missione 9, programma 8, titolo 2, capitolo 611087 economie vincolate.
 



Art. 13

Spese di gestione connesse all’aggiornamento del Piano energetico ambientale regionale (PEAR)


1.         Al fine di acquisire specifici servizi professionali volti ad eseguire studi necessari a completare gli scenari di piano, l’ulteriore implementazione delle azioni di piano, nonché lo scenario attuativo e la contabilità energetica ed emissiva correlata, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 8, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
 




Art. 14

Misure a sostegno di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici


1.         Nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (missione 20, programma 3, titolo 1) la somma di euro 100 mila è destinata alla copertura degli oneri derivanti da proposta di legge in materia di politiche regionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
 



Art. 15

Ulteriori contesti paesaggistici. Sistema sanzionatorio(•) 


1.         Fatte salve le eventuali sanzioni penali applicabili, chiunque realizzi interventi in aree individuate ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come ulteriori contesti senza la previa sottoposizione agli strumenti di controllo preventivo previsti nel medesimo piano paesaggistico o in difformità al provvedimento autorizzativo rilasciato dall’autorità competente all’esperimento della procedura di verifica, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria. L’entità della sanzione è determinata sulla base della maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito, da calcolare ai sensi del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 26 settembre 1997.
2.         All’accertamento degli illeciti amministrativi di cui al comma 1 concorre la Sezione vigilanza ambientale della Regione Puglia.
3.         La Regione, ai fini dell’accertamento degli illeciti amministrativi di cui al comma 1, può avvalersi del supporto, previa stipula di specifica convenzione, del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dei Carabinieri.
4.         All’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede il Presidente della Regione Puglia, ovvero il legale rappresentante dell’ente delegato a norma della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), ove individuato.
5.         I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono destinati alla salvaguardia nonché alla realizzazione di interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino.
6.         Le somme introitate dalla Regione a seguito dell’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono iscritte nel bilancio regionale autonomo, parte entrata, nell’ambito del titolo 3, tipologia 200, e destinate nel bilancio regionale autonomo, parte spesa, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 2, alla salvaguardia nonché alla realizzazione di interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino.
7.         Per il triennio 2019-2021, nel bilancio regionale autonomo, parte entrata, nell’ambito del titolo 3, tipologia 200 e parte spesa, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 5 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
 



(•) La Corte costituzionale con sentenza  9 - 27 luglio 2020, n. 166 ha dichiarato  l'illegittimità costituzionale del presente articolo.


Art. 16

Sorveglianza nelle aree naturali protette regionali


1.         Al fine di sostenere gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali di cui alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per la pianificazione paesaggistica) nelle funzioni di sorveglianza previste dall’articolo 24 della stessa legge, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
2.         Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le specifiche caratteristiche delle attività e le modalità di collaborazione tra Regione Puglia, enti di gestione e il Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dei Carabinieri
 



Art. 17

Gestione e manutenzione della ciclovia dell’Acquedotto pugliese


1.         Al fine di concorrere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della ciclovia dell’Acquedotto pugliese, in relazione all’articolo 10 della legge regionale 23 gennaio 2013 n. 1 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 10, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 30 mila per l’esercizio finanziario 2019 e, in termini di competenza, di euro 50 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021 e, nell’ambito della missione 10, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 70 mila per l’esercizio finanziario 2019 e, in termini di competenza, di euro 50 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
 



Art. 18

Programmi d’Area integrati


1.         Al fine di garantire il più rapido sviluppo e la più efficace predisposizione dei programmi in adempimento a quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2017, 63(Norme per Programmi d’Area Integrati) per i programmi d’area integrati e l’elaborazione dei progetti preliminari e delle attività di informazione e partecipazione previsti, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 18, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di competenza di cassa, di euro 500 mila.
2.      Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.
 



Art. 19

Progetti integrati di paesaggio


1.           Per indirizzare e sostenere la rigenerazione dei paesaggi compromessi e degradati per effetto della espansione della Xylella nell’Area interna del sud Salento Capo di Leuca, è promossa la redazione di un Progetto integrato di paesaggio in attuazione dell’articolo 21 del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR).
2.         Nell’ambito del Progetto integrato di paesaggio, la Giunta regionale è autorizzata a individuare nei piccoli proprietari i beneficiari di un contributo pubblico per la sperimentazione di progetti integrati di recupero dei paesaggi spogli e compromessi.
3.         La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con dipartimenti universitari e istituti di ricerca scientifica per la realizzazione del progetto di cui al comma 1.
4.         Per i progetti sperimentali previsti al comma 2, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 200 mila.
5.         Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 3, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 100 mila.
 



Art. 20

Costi relativi a riuso e manutenzione di servizi per lo sviluppo dell’e-government e dell’agenda digitale


1.         Per l’espletamento delle attività collegate al riuso di sistemi informativi e/o prodotti software a vantaggio della Regione Puglia (attività di manutenzione evolutiva e/o manutenzione che l’Amministrazione cedente sopporta per conferire alla Regione Puglia un prodotto utilizzabile), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 1, programma 8, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
 



Art. 21





Art. 22

Disposizioni in materia di certificazione delle competenze. Modifiche alla legge regionale7 agosto 2002, n. 15


1.         L’articolo 29 della legge regionale7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale) è sostituito dal seguente:
                                                            “Art. 29 Certificazione delle competenze
           
1.         La certificazione delle competenze è una procedura di formale accertamento e riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, o di quelle validate acquisite anche in contesti non formali e informali, che prevede il rilascio di un’attestazione avente valore di atto pubblico, di parte terza.
2.         Sono oggetto di certificazione le singole unità di competenza e le figure professionali comprese nel Repertorio regionale delle figure professionali (RRFP) e ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.).
3.         La certificazione può riguardare singole unità di competenze di una figura professionale o tutte le unità di competenza di una figura professionale.
4.         La certificazione prevede un’attestazione di parte terza ai sensi del d.lgs. 13/2013 ed ha valore sull’intero territorio nazionale.
5.         Le prove di esame per l’accertamento delle competenze si svolgono innanzi a commissioni d’esame nominate dalla Regione, su conformi criteri deliberati dalla Giunta regionale.
6.         La commissione per il rilascio di certificazione è composta da:
            a)         un esperto alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative;
            b)         un esperto alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale;
            c)         un funzionario/a pubblico nominato dalla amministrazione regionale con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni.
 
7.         In casi particolari, dovuti alla complessità delle UC/Figure di riferimento per la certificazione, nella commissione possono essere individuati più esperti alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, secondo le modalità che saranno definite dalla Regione.
8.         I componenti di cui al comma 6 sono inseriti in specifici elenchi regionali, periodicamente aggiornati e che prevedono una verifica dei requisiti richiesti per l’inserimento nei citati elenchi.
9.         Nella procedura di certificazione viene garantito il rispetto dei principi di collegialità, terzietà, oggettività ed indipendenza.
10.       Le modalità specifiche di svolgimento degli esami e le tipologie di attestati conseguibili sono adottati con apposita deliberazione della Giunta regionale con cui vengono altresì definite, in via transitoria, le modalità di individuazione dei componenti di cui al comma 6, nelle more della costituzione degli elenchi di cui al comma 8 che avverrà entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma.
11.       La composizione della commissione relativa a percorsi formativi afferenti al “Repertorio regionale delle qualificazioni professionali e dei percorsi disciplinati sulla base di specifiche norme di settore” (RRQPN) o regolamentati da leggi statali e/o accordi Stato-regioni finalizzati al conseguimento di competenze, per lo svolgimento delle attività lavorative e professionali disciplinate da specifiche normative di settore, seguono quanto disposto dalla regolamentazione di riferimento.
12.       In caso di assenza di specificazione, la composizione di esame segue quanto stabilito per la certificazione delle competenze di cui al comma 6.
13.       Sono fatte salve modalità e composizioni particolari, definite da norme specifiche.
14.       Nel caso di attività formative previste da norme nazionali o regionali che definiscono specifiche modalità di accertamento delle competenze si applica quanto in esse previsto.
15.       Ai componenti delle commissioni d’esame è corrisposto un compenso nella misura stabilita nelle direttive della Giunta regionale, di cui al comma 10.”.
 




Art. 23

Contributi straordinari alle accademie di belle arti per migliorare la qualità dell’alta formazione artistica


1.         Al fine di sostenere e potenziare l’alta formazione artistica sul territorio, è concesso un contributo straordinario alle accademie d’arte presenti sul territorio regionale.
2.         Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
3.         La Giunta regionale provvede ad assegnare in parti eguali le risorse di cui al comma 1, a condizione che il progetto di finanziamento presentato dagli assegnatari preveda la destinazione di almeno il 50 per cento delle risorse assegnabili per produzioni artistiche da presentare sul territorio regionale.
 



Art. 24

Risorse per la promozione della cultura e della pratica teatrale per i minori a rischio esclusione sociale


1.       Nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (missione 20, programma 3, titolo 1), la somma di euro 100 mila è destinata alla copertura degli oneri derivanti da proposta di legge in materia di integrazione dei minori in situazione di disagio economico e sociale, riconoscendo il valore della cultura e della pratica teatrale come strumento d’inclusione sociale e nella lotta alla povertà educativa, per il rafforzamento delle competenze chiave europee e per il pieno sviluppo della persona umana. Il predetto stanziamento è assegnato, per il tramite dei comuni, alle compagnie teatrali pugliesi che abbiano ottenuto il riconoscimento del Ministero per i beni e le attività culturali (MIBACT), specializzate nell’uso di linguaggi artistici dedicati ai ragazzi.
 




Art. 25

Sostegno alle iniziative per l’interazione tra scuole, istituzioni, imprese e terzo settore per la transizione al mondo del lavoro


1.         Per sostenere le azioni sperimentali della rete Startnet in Puglia finalizzate a promuovere la transizione scuola-lavoro e facilitare un equo accesso dei giovani pugliesi al mondo del lavoro è concesso un contributo straordinario per il finanziamento di progetti proposti da scuole, istituzioni, imprese, e terzo settore, anche in rete tra loro, coerenti con le predette finalità.

2.         Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 6, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.




Art. 26

Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei consorzi di bonifica commissariati


1.         Il contributo regionale straordinario di cui all’articolo 12, capo VI, della legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati) è confermato, nei limiti di euro 15 milioni, anche per l’esercizio finanziario 2019. (1) 

2.         Il contributo straordinario di cui al comma 1 è utilizzato per le finalità di cui all’articolo 12, comma 2 della l.r. 1/2017.

3.         Per gli adempimenti di cui al presente articolo si provvede secondo le modalità indicate all’articolo 12, comma 3, della l.r. 1/2017. , così come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 20 settembre 2017, n. 38.



(1) Parole sostituite  dalla l.r. 52/2019, art.13, comma 1.


Art. 27

Gestione specie esotiche invasive


1.         Al fine di garantire l’applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 230 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive), le cui norme attribuiscono alle regioni compiti di monitoraggio, gestione e contenimento degli effetti negativi prodotti dalla diffusione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui al medesimo regolamento, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 60 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
 



Art. 28

Contributo straordinario in favore della Cooperativa C.R.I.S.I. S.c.a.r.l. Onlus


1.         Al fine di concorrere alla realizzazione di un servizio di aiuto alle vittime di reato e alla creazione di un centro di giustizia riparativa, è concesso alla Cooperativa C.R.I.S.I. S.c.a.r.l. Onlus un contributo straordinario finalizzato alla prosecuzione e implementazione delle attività erogate in favore delle vittime.
 
2.         Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 3, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.
 



Art. 29

Interventi per l’integrazione socio-culturale degli immigrati


1.         Al fine di fornire ai migranti presenti in Puglia espulsi dai centri di accoglienza straordinaria (CAS) gli strumenti e le competenze necessarie per l’inserimento nel territorio, la Regione si fa carico dei servizi di accompagnamento sociale, psicologico e legale, oltre che dell’alfabetizzazione, istituendo appositi corsi. Si impegna altresì al recupero di situazioni abitative per l’accoglienza notturna degli uomini single. Per le predette finalità, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.
2.         La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1.
 



Art. 30

Disposizioni in materia di promozione e tutela delle attività di panificazione


1.         Nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, la somma di euro 120 mila è destinata alla copertura degli oneri derivanti da proposta di legge in materia di promozione e tutela delle attività di panificazione (atto consiliare n.1038/A).
 



Art. 31

Disposizioni in materia di modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 luglio 2014, n. 29(Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne)


1.         Nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, la somma di euro 200 mila è destinata alla copertura degli oneri derivanti da proposta di legge in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne (atto consiliare n. 1064/A).
 




Art. 32

Contributo associazioni protezione civile per bando triennio 2016-2018


1.         Alle associazioni pugliesi di protezione civile partecipanti al bando “Potenziamento dei mezzi e delle attrezzature delle associazioni di Protezione civile triennio 2016-2018”, è concesso un contributo pari alla quota di cofinanziamento sostenuta.
2.         Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 11, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 79.454,07.
 



Art. 33

Interventi per esplorazione fenomeni carsici


1.         In relazione al programma esplorativo di cui all’articolo 45, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia), ulteriormente sviluppato con l’articolo 44 della legge regionale 10 agosto 2018, n. 44 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020), al fine di sostenere l’esplorazione di fenomeni carsici rinvenuti nel territorio comunale è concesso al Comune di Martina Franca un contributo straordinario.
2.         Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.
 



Art. 34

Completamento percorso di studi altomedievali


1.         Al fine di completare il percorso di studi altomedievali avviati con la ricerca “Bizantini, Longobardi e Arabi in Puglia nell’alto medioevo”, è concesso al Centro italiano di studi sull’alto medioevo (CISAM) un contributo straordinario di euro 30 mila per la ricerca su “Arabi, Ebrei, Normanno-Svevi in Puglia nell’alto medioevo”. La predetta spesa trova copertura nell’ambito dello stanziamento appostato sul “Fondo speciale per la cultura ed il patrimonio culturale”, di cui all’articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017).
 



Art. 35

Ulteriori modifiche all’articolo della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14


1.         All’articolo  comma 1, della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14“Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”), le parole: “nonché gli edifici non residenziali o misti, limitatamente a quelli di volumetria massima pari a 1000 m3”, sono sostituite dalle seguenti: “e non residenziali o misti”.
2.         All’articolo 5, comma 3 bis., della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), come integrato dall’articolo  comma 1, lettera b), della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 59  le parole: “La realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 è subordinata alla verifica dell’adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti a sostenere l’incremento del carico urbanistico. Qualora tale verifica abbia esito negativo”, sono sostituite dalle seguenti: “Qualora l’area interessata agli interventi di cui all’articolo 4 risulti priva di urbanizzazioni primarie.”.
 



Art. 36

Ulteriori disposizioni in materia di potabilizzazione delle acque affinate - articolo 25 dellalegge regionale 15 febbraio 2016, n. 1


1.         Al fine di trasferire in piena scala tecnologica il processo di riuso potabile, attivato con l’articolo 25  della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016–2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016), e rendere fruibile a scopi ambientali e didattici il sito interessato,  nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 4, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.
2.         Le somme destinate alla fruibilità del sito a scopi ambientali e didattici non possono essere superiori a un quinto della dotazione finanziaria assegnata.
 



Art. 37

Progetto di recupero del germoplasma olivicolo pugliese - Re.Ger.O.P.


1.         Nell’ambito del progetto di recupero del germoplasma olivicolo pugliese (Re.Ger.O.P.), finanziato dal programma di sviluppo rurale Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) 2014-2020 e assegnato all’Università degli studi di Bari, è concesso un ulteriore contributo finalizzato ad ampliare l’attività di ricerca sulla caratterizzazione genica, e in particolare sull’analisi della variabilità genetica e dell’espressione genica in genotipi di olivo.
2.         Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 80 mila.
 



Art. 38

Reimpianto ulivi nelle aree infette da Xylella


.         Nell’ambito delle risorse del Fondo sviluppo e coesione assegnate con delibera CIPE per la lotta al batterio Xylella fastidiosa, la Giunta regionale eroga congrui finanziamenti finalizzati, compatibilmente con la declaratoria dell’assegnazione, al reimpianto delle specie arboree di ulivo eradicate a causa del disseccamento provocato dal batterio Xylella fastidiosa o della prescrizione di eradicazione al fine del contenimento delle aree di contagio.
2.         I finanziamenti di cui al comma 1 sono alternativi e non cumulabili con quelli previsti dalla sottomisura 5.2 del Piano di sviluppo rurale Puglia 2014-2020.
 



Art. 39

Contributi per l’acquisto e l’installazione di strutture per la vendita di prodotti alimentari itticisulle aree pubbliche - Mercato ittico diffuso


1.         La Regione promuove e supporta la vendita di prodotti ittici a chilometro zero concedendo ai comuni un contributo straordinario finalizzato all’acquisto e alla installazione di strutture amovibili adeguatamente attrezzate che assicurino, attraverso la delineazione dì un mercato ittico diffuso, la continuazione di antichi mestieri, il mantenimento delle tradizioni locali, il contrasto all’abusivismo, l’adeguamento alle norme igieniche previste nel settore e la tutela del decoro urbano. Le installazioni possono essere assegnate attraverso bandi pubblici comunali a cittadini residenti che abbiano regolare licenza per la pesca marittima e siano soci di cooperative di categoria; il contributo straordinario non deve essere inferiore al 75 per cento della spesa prevista nel progetto.
2.         Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione e di rendicontazione dei contributi, riconoscendo priorità alle strutture presenti in città costiere che abbiano più di 50.000 abitanti, che siano capoluogo di provincia e siano prive di mercati ittici organizzati.
3.         Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, i termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.  La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
 



Art. 40

Contributi a sostegno dei Comuni di Sava e Porto Cesareo per interventi in materia di reflui


1.         In relazione ai lavori di realizzazione degli impianti di depurazione a servizio dei Comuni di Sava e di Porto Cesareo, al fine di concorrere alle spese sostenute dai cittadini per il servizio di svuotamento dei reflui, è concesso ai predetti comuni un contributo straordinario di euro 150 mila per il Comune di Sava e di euro 60 mila per il Comune di Porto Cesareo. A tal fine, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 210 mila.
 



Art. 41

Disposizioni in materia di promozione della cultura dell’abitare sociale


1.         Nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, la somma di euro 250 mila è destinata alla copertura degli oneri derivanti dalla proposta di legge in materia di “Promozione della cultura dell’abitare sociale” (atto consiliare n. 875/A). 




Art. 42

Modifiche all’articolo della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42


1.         All’articolo della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell’agriturismo), dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
“3 bis.   In deroga alla capacità ricettiva autorizzata e ai limiti di cui alla lettera a) nelle camere delle strutture agrituristiche è consentita, su esclusiva richiesta del cliente e in via temporanea, la sistemazione di un ulteriore posto letto destinato al soggiorno dei minori di età inferiore a quindici anni. L’utilizzazione in deroga cessa al momento della partenza del cliente, col relativo obbligo di ristabilire il numero di posti letto previsti.
3 ter.  Previa comunicazione al comune, da inviare almeno sette giorni prima, è possibile superare i limiti di cui al comma 3, lettera c), nel rispetto delle normative vigenti in materia di idoneità dei locali e per un numero massimo di dieci volte l’anno. La comunicazione dovrà indicare il giorno per il quale si intende derogare e i posti tavola che verranno impiegati, nonché l’indicazione di misure compensative per ristabilire entro trenta giorni, attraverso una limitazione dei posti tavola o giorni di chiusura, il limite di cui al comma 3, lettera c).
3 quater. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i criteri di cui ai commi 3 bis. e 3 ter., deve essere data comunicazione al comune, in cui ha sede l’impresa, che verificato il fatto e sentita la Regione, autorizza temporaneamente l’esercizio dell’attività e comunque per un massimo di anni tre.
 



Art. 43

Disposizioni per l’attuazione degli articoli 17 e 18 della legge regionale 2 agosto 2010, n. 9


1.         I Consorzi per l’Area di sviluppo industriale (ASI) destinatari dei fondi di rotazione per l’attuazione dei piani di risanamento istituiti con gli articoli 17 e 18 della legge regionale 2 agosto 2010, n. 9 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010), rifinanziato con l’articolo 39 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), che hanno intrapreso un programma di risanamento economico e che siano in grado di relazionare il positivo avvio del programma di risanamento, restituiscono alla Regione gli importi ancora dovuti, relativi ai fondi di rotazione: in ventiquattro rate annuali con scadenza 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2019 per ciascun consorzio ASI e per ciascun fondo.
2.         In ragione dello stato di criticità finanziaria in cui versano i consorzi interessati, la Regione Puglia rinuncia a ogni accessorio maturato e/o maturando sulle rate scadute dei fondi istituiti con l’articolo 17 della l.r. 9/2010, e rifinanziati con l’articolo 39 della l.r. 45/2012.
3.         Il mancato pagamento di una rata entro i termini di cui al comma 1, determina la decadenza del beneficio della rateizzazione e della rinuncia di cui al comma 2.
 



Art. 44

Modifiche al comma 9 dell’articolo 14 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24


1.         Al comma 9 dell’articolo 14 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24(Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali), come sostituito dall’articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2016, n. 20, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il comune nel quale si verificano varie e reiterate inadempienze contrattuali sanzionate da penalità seriali o nel quale si accerta una deficitaria sostenibilità economico-finanziaria del nuovo gestore unitario tale da compromettere la regolare esecuzione del contratto, esercita il diritto/dovere di intimare all’autorità dell’ARO di procedere alla risoluzione del contratto con il nuovo gestore unitario per inadempimento secondo i principi del codice civile e dell’articolo 203 del codice dell’Ambiente.”.
 



Art. 45

Misure per il diritto allo studio per gli studenti iscritti agli istituti tecnici superiori. Integrazioni alla legge regionale 27 giugno 2007 n. 18


1.         Al fine di garantire il diritto allo studio agli studenti iscritti agli istituti tecnici superiori con sede nella Regione, quanto previsto per le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale agli articoli 12346,7202224252630 e 32, della legge regionale 27 giugno 2007 n. 18(Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione), è esteso anche agli istituti tecnici superiori pugliesi.
2.         Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
 




Art. 46

Attuazione del programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell’intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici


1.         Al fine di consentire l’attuazione dei progetti correlati all’attuazione di quanto previsto dal “Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell’intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, finanziato con trasferimenti statali “Progetti CEM” del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in favore della Regione, nel bilancio vincolato regionale, nell’ambito della missione 9, programma 8, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 571.023,43.
 



Art. 47

Disposizione a sostegno delle imprese di pesca


1.         In conformità al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione Europea del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura, e al fine di sostenere, quale misura di aiuto in regime “de minimis”, le imprese pugliesi armatrici di unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 18, che osservano periodi di interruzione temporanea dell’attività di pesca stabiliti da legge dello Stato con apposito decreto, allo scopo di proteggere le zone di crescita e riproduzione degli stock di piccoli pelagici, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
2.         Con l’avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico di cui al comma 1 devono essere specificati i requisiti soggettivi e oggettivi per ottenere il contributo, il suo ammontare nel massimo e i titoli di preferenza.
 



Art. 48

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34


1.         Alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34(Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri), dopo l’articolo 14 è aggiunto il seguente:
“Art. 14 bis
Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri
1.         Al fine di favorire la riduzione dei tempi di mineralizzazione dei cadaveri tumulati in loculi o tombe è consentita la costruzione di loculi aerati o l’utilizzazione di sistemi innovativi e tecnologici naturali, che consentano il recupero di manufatti preesistenti, in assenza di modifiche strutturali, e permettano l’aerazione e la riduzione dei tempi di mineralizzazione dei cadaveri sia nella tumulazione stagna con controcassa in zinco che nella tumulazione aerata, nel rispetto dei profili igienico-sanitari e ambientali.
2.         Nella realizzazione di loculi stagni o aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi all’interno del loculo.”.
 



Art. 49

Valorizzazione e fruizione dei luoghi della memoria del Novecento e degli archivi storici pugliesi


1.         Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio storico, culturale e politico rappresentato da luoghi o beni del territorio pugliese connessi a eventi o accadimenti che hanno segnato, nel corso del Novecento, la storia della Puglia o che hanno avuto rilevanza nazionale o internazionale, nonché dagli archivi storici che ne conservino documentazione, quali elementi di rilevante valore sociale educativo e formativo per la comunità regionale, la Regione concede contributi a enti pubblici o a enti di diritto privato non a scopo di lucro partecipati da enti pubblici, che siano proprietari, titolari o che gestiscano a qualunque titolo i predetti luoghi, beni o archivi, per progetti di conservazione, recupero, valorizzazione e fruizione.
2.         Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione e la successiva rendicontazione dei contributi di cui al comma 1.
3.         Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 350 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
 



Art. 50

Interventi di promozione e sostegno della Street Art


1.         Al fine di favorire percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, la Regione promuove e sostiene, con l’assegnazione di specifici contributi, la Street Art, quale forma espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di divenire strumento a disposizione delle amministrazioni pubbliche per contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare in chiave culturale luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche.
2.         Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per l’assegnazione dei contributi di cui al comma 1 a favore di amministrazioni pubbliche, riconoscendo priorità a interventi di Street Art realizzati da giovani artisti under 40, che siano espressione di percorsi partecipativi con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati e che promuovano principi di qualità della proposta, in termini di valenza sociale e artistica del messaggio da veicolare, di longevità conservativa dell’opera e di capacità di restituire alla fruizione collettiva spazi urbani marginali.
3.         Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
 



Art. 51

Misure in materia di recupero e valorizzazione del patrimonio di archeologia e architettura industriale e rurale e modifica alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40


1.         Al fine di favorire il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio di archeologia e architettura industriale e rurale, la Regione concede contributi in conto capitale per la riqualificazione e il riuso di beni immobili di proprietà pubblica non più utilizzati per i processi produttivi.
2.         In via sperimentale, con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per l’assegnazione dei contributi di cui al comma 1, da destinare a favore di amministrazioni comunali per la riqualificazione e il riuso di beni immobili non più utilizzati per i processi produttivi peculiari dei territori dei comuni ricompresi nell’area del Parco nazionale dell’Alta Murgia e limitrofi alla Città di Matera, riconoscendo priorità ai beni pubblici oggetto delle proposte progettuali candidate al concorso di idee regionale “La Murgia abbraccia Matera”, nonché ai siti già destinati all’attività estrattiva di bauxite nelle località di Spinazzola, San Giovanni Rotondo e Otranto.
3.         Sono abrogati gli articoli 20 e 21 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia- legge di stabilità regionale 2017).
4.         Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 400 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
5.         La Giunta regionale aggiorna, alla luce del contenuto del presente articolo, gli atti di programmazione già assunti negli anni precedenti in attuazione dei predetti articoli 2021della l.r. 40/2016.
 




Art. 52

Voucher per la fruizione di spazi Coworking e Makerspace/FabLab


1.         Al fine di supportare la creazione di percorsi di auto-imprenditorialità e di sostenere lo svolgimento del lavoro autonomo e delle attività professionali e imprenditoriali in spazi di Coworking e Makerspace/FabLab della Puglia, presenti nell’apposito elenco regionale, incentivando in tal modo l’attivazione di reti e collaborazioni tra i medesimi soggetti, nonché favorendo l’integrazione di competenze del territorio con le più recenti innovazioni digitali, la Regione concede contributi a soggetti titolari di partita IVA o iscritti alla gestione separata dell’INPS, a microimprese, startup innovative, nonché a enti di diritto privato senza scopo di lucro, da utilizzare per sostenere il costo per la fruizione di spazi di Coworking e Makerspace/FabLab.
2.         Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione e la successiva rendicontazione dei contributi di cui al comma 1, riconoscendo priorità nell’accesso al beneficio ai soggetti di età inferiore a quaranta anni.
3.         Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 15, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
 



Art. 53

Contributi straordinari per il pieno utilizzo degli spazi scolastici


1.         Al fine assicurare il diritto allo studio, contrastare fenomeni di abbandono scolastico e valorizzare appieno gli spazi e le strutture disponibili nelle scuole, favorendone l’interazione con il territorio, la Regione assegna un contributo straordinario agli istituti scolastici secondari di secondo grado per progetti di carattere culturale e sociale, da svolgersi in orari extracurricolari, presentati anche su proposta di associazioni studentesche.
2.         Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la richiesta, l’assegnazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1, riconoscendo priorità ai progetti presentati da istituti scolastici situati in territori con maggior livello di disagio socioeconomico e con maggiori tassi di dispersione scolastica.
3.         Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, pari a euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
 



Art. 54

Servizi sperimentali e innovativi rivolti a studenti con disabilità


1.         Al fine di migliorare la qualità della vita degli studenti con disabilità e potenziare la rete di servizi a essi rivolti, la Regione, anche attraverso l’Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario, concede, previo avviso pubblico, contributi a enti di diritto privato non a scopo di lucro per progetti innovativi finalizzati a favorire la socializzazione e l’integrazione dei predetti studenti con la comunità scolastica e locale, agevolando la loro partecipazione alle opportunità culturali, sportive, artistiche e forme di autonomia, inclusione e imprenditoria sociale.
2.         Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la richiesta, l’assegnazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1, riconoscendo priorità ai progetti da svolgersi in contesti territoriali caratterizzati da carenza di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze degli studenti con disabilità.
3.         Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.



Art. 55

Modifiche e integrazioni all’articolo della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25


1.         All’articolo della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), come modificato dalla legge regionale 16 luglio 2018, n. 38 e dalla legge regionale 10 agosto 2018, n. 44, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Qualora gli interventi disciplinati al comma 1 ricadano nei territori di due o più comuni, la dichiarazione di cui al comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), è presentata al comune nel cui territorio l’intervento prevede:
a)         nel caso di impianti eolici, l’installazione del maggior numero di aerogeneratori;
b)         nel caso di impianti fotovoltaici, il maggior numero di pannelli;
c)         nel caso di impianti idroelettrici, la derivazione d’acqua di maggiore entità;
d)         nel caso di impianti geotermoelettrici, il maggior numero di pozzi di estrazione di calore;
e)         negli altri casi, la collocazione del gruppo turbina alternatore ovvero i sistemi di generazione di energia elettrica.”.
 




Art. 56

Contributi in conto capitale per costruzione, completamento, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi - articolo 8 della legge regionale 4 dicembre, 2006, n. 33. Scorrimento graduatorie


1.         Al fine di dare piena attuazione alle finalità e principi previsti dall’articolo 8 della legge regionale 4 dicembre, 2006, n. 33.  (Norme per lo sviluppo dello Sport per Tutte e per Tutti) e sostenere la qualificazione del patrimonio impiantistico-sportivo sull’intero territorio regionale, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 6, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 950 mila finalizzata a dare copertura ai progetti ammissibili e non finanziabili nell’ambito dell’Avviso E “Concessione di contributi per adeguamento degli impianti sportivi comunali” – pubblicato sul BURP n. 137 del 5 dicembre 2018.
 



Art. 57

Integrazione all’articolo1 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11


1.         All’articolo1 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11(Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
“2 bis. La Regione, nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’ambito della programmazione territoriale, socio-economica e ambientale finalizzata al perseguimento dello sviluppo sostenibile, garantisce che le decisioni amministrative, anche quelle istruttorie o endoprocedimentali, relative ai progetti e agli interventi che soggiacciono alle disposizioni recate dalla parte II del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), siano assunte nel rispetto delle esigenze di salvaguardia e di tutela:
a) della salute umana;
b) della conservazione delle risorse;
c) del miglioramento della qualità della vita;
d) della resilienza degli ecosistemi incisi.
2 ter.  La Regione, nelle decisioni medesime, garantisce, altresì, che la tutela dell’ambiente sarà oggetto di un miglioramento costante, tenuto conto delle conoscenze scientifiche e tecniche del momento.
2.         Al comma dell’articolo 1 della l.r. 11/2001, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a)  la salute dell’uomo;”.
 




Art. 58

Integrazioni all’articolo 14 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24


1.         All’articolo 14 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali,) dopo il comma 9, è inserito il seguente:
“9 bis.  L’autorità dell’ARO ha l’obbligo di predisporre la Carta dei Servizi e il sistema di valutazione della qualità del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità prevedendo la valorizzazione del punto di vista del cittadino/contribuente e la rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.”.
 



Art. 59

Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9


1.         All’articolo 29 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), dopo il comma 10 ter. è aggiunto il seguente:
“10 quater. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 4, nelle ipotesi di cui al comma 3 del medesimo articolo, i provvedimenti di revoca dell’accreditamento istituzionale adottati ai sensi del previgente articolo 27 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), senza previo invito alla rimozione delle carenze o della violazione, per i quali siano pendenti giudizi non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente norma, devono intendersi revocati.”.
 



Art. 60

Contributi a sostegno dell’acquisto di strumentazione tecnico-diagnostica per le cure sanitariepresso le case circondariali pugliesi


1.         Al fine di potenziare l’assistenza sanitaria nelle carceri pugliesi, è concesso nell’anno 2019 un contributo straordinario finalizzato all’acquisto di strumentazione tecnico diagnostica per la cura e la prevenzione all’interno delle case circondariali pugliesi. Per la predetta finalità, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.
 



Art. 61

Disposizioni in materia di Servizio sanitario regionale(•) 


1.         Nell’ambito del Fondo sanitario regionale, con l’adozione del D.I.E.F. è destinata una dotazione finanziaria di euro 400 mila per assicurare il rimborso delle spese delle associazioni di volontariato impegnate nei centri di orientamento oncologico (COrO) della Rete oncologica regionale.



(•) La Corte costituzionale con sentenza  9 - 27 luglio 2020, n. 166 ha dichiarato  l'illegittimità costituzionale del presente articolo.


Art. 62

Modifiche all’articolo della legge regionale 3 ottobre 2018, n. 48


1.         L’articolo della legge regionale 3 ottobre 2018, n. 48 (Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili) è sostituito dal seguente:
“Art. 2
Oggetto
1.         In attuazione delle finalità indicate all’articolo 1 e a garanzia dell’effettiva applicazione delle esistenti disposizioni normative in materia richiamate nell’articolo 1, la Regione eroga incentivi alle amministrazioni comunali per la realizzazione di interventi volti ad assicurare una migliore fruibilità e accessibilità delle spiagge destinate alla libera balneazione ai soggetti diversamente abili.
2.         Tali interventi devono prevedere:
a)         parcheggi riservati alle persone diversamente abili;
b)         abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso alla spiaggia;
c)         la dotazione delle spiagge di servizi igienici e spogliatoi accessibili, realizzati in legno, o in altro materiale eco-compatibile e docce esterne, con maniglioni, supporti e pavimentazione tattile unicamente per il raggiungimento della battigia; dette strutture devono essere amovibili e, necessariamente, non infisse stabilmente nel terreno;
d)         segnaletica e indicazioni (corrimano e mappe tattili) per persone affette da disabilità sensoriale;
e)         appositi ausili speciali adatti al mare, come la sedia per il trasporto dei diversamente abili e degli anziani, destinati esclusivamente all’uso da parte delle persone con disabilità e ai propri accompagnatori.”.
 




Art. 63

Città di Grottaglie – Città europea dello sport 2020


1.         In relazione al riconoscimento alla Città di Grottaglie del titolo di European City of Sport (Città Europea dello Sport) 2020, in considerazione dell’eccezionale rilevanza di tale riconoscimento che avrà un grande impatto per lo sviluppo della pratica sportiva, oltre che mediatico e turistico economico sull’intero territorio pugliese, e in particolare nella provincia di Taranto, al fine di sostenere l’Amministrazione comunale di Grottaglie nel programma di ammodernamento e riqualificazione degli impianti sportivi della città, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 6, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per l’esercizio finanziario 2020.
2.         Al fine di sostenere l’Amministrazione comunale di Grottaglie nella realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi legati al riconoscimento di cui al comma 1, oltre che per la diffusione della pratica sportiva, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 6, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per l’esercizio finanziario 2020.




Art. 64

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59


1.         Al comma 1, articolo 57, della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), alla lettera c), la parola: “dodicesimo”, è sostituita dalla seguente: “quindicesimo”.
 



Art. 65

Attività dell’Osservatorio faunistico regionale


1.         Al fine di sostenere gli obiettivi previsti dalla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59  (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), che all’articolo 6 prevede che l’Osservatorio faunistico regionale coordini le attività di proprie strutture territoriali dedicate alle funzioni di supporto nel censimento e nella raccolta dei dati inerenti la fauna selvatica (articolo 6, comma 3, lettera d), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 100 mila, al fine, in particolare, di:
a) supportare studio, censimento e monitoraggio delle specie appartenenti alla fauna omeoterma, con  priorità per le specie inserite sia nella direttiva 79/409 CEE, detta “Direttiva Uccelli”, sia nella direttiva 92/43 CEE, detta “Habitat”;
b)         migliorare le strutture dedicate e implementare l’attrezzatura e le macchine utilizzate;
c)         organizzare eventi, manifestazioni e laboratori didattici mirati alla diffusione della migliore conoscenza dei temi inerenti la fauna selvatica.
 



Art. 66

Sostegno ai comuni per la costruzione o il risanamento dei canili sanitari(•) 


1.         Al fine di dare piena attuazione, in aderenza alle previsioni dell’articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), alle finalità e ai principi previsti dagli articoli 8 e della legge regionale 5 aprile 1995, n. 12 (Norme per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo), e in ragione della necessità di potenziare la lotta al randagismo attraverso la realizzazione e/o ristrutturazione da parte dei comuni di canili sanitari, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 2,  è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.
2.         Il finanziamento regionale potrà essere concesso ai comuni che ne faranno richiesta per procedere alla realizzazione e/o ampliamento di canili sanitari, di proprietà comunale nell’ambito del proprio territorio comunale.
 


(•) La Corte costituzionale con sentenza  9 - 27 luglio 2020, n. 166 ha dichiarato  l'illegittimità costituzionale del presente articolo.


Art. 67

Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9


1.         All’articolo 29 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), dopo il comma 5, è inserito il seguente:
“5 bis. Alle strutture sanitarie, ivi comprese quelle disciplinate dal regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 10 (Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno) e a quelle socio sanitarie di cui al successivo comma 6, già contrattualizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano interessate da un processo di adeguamento ai nuovi requisiti minimi e ulteriori previsti da sopravvenute norme regionali, sono rilasciati o confermati l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale, previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi, fatto salvo l’obbligo di adeguamento dei requisiti strutturali nei termini previsti dalle predette norme e comunque non oltre tre anni dalla data di presentazione dell’istanza congiunta di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della presente legge, e salve diverse disposizioni, anche in deroga, dei rispettivi regolamenti.”.
 



Art. 68

Realizzazione studio sulla risorsa idrica nei territori delle province di Lecce, Brindisi e Taranto


1.         Al fine di realizzare uno studio sullo stato delle risorse idriche nel territorio delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, compromesso dall’avanzata del processo di disseccamento da Xylella, attraverso l’Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali (IPRES), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 6, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila.
 



Art. 69

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24


1.         All’articolo 15 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), il comma 2, è sostituito dal seguente:
“2. Ai fini del comma 1, possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese (CAT) costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio a livello provinciale e di Città metropolitana di Bari purché aventi sede legale nel territorio regionale. L’istituzione può essere richiesta, anche con riferimento a un’unica provincia, da associazioni maggiormente rappresentative, di cui all’articolo 3, comma 3, della presente legge, purché aventi sede legale nella medesima provincia.”.
 



Art. 70

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42


1.         All’articolo 3  della l.r. 42/2013, al comma 1, infine, sono aggiunte le seguenti parole: “, ivi compresi locali siti all’interno di centri abitati o posti all’interno dell’abitazione dell’imprenditore agricolo, purché abbiano un rapporto di connessione con l’attività agricola”.
 




Art. 71

Contributo straordinario per la costituzione del Polo formativo di eccellenza per la Blue Economy,la nautica e la marineria a Taranto


1.         Al fine di sostenere il processo di costituzione del “Polo Formativo di eccellenza per la Blue Economy, la nautica e la marineria a Taranto”, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.
 



Art. 72

Disposizioni in materia di inquadramento(•) 


 1. Le aziende sanitarie, per far fronte alle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 - allegato 1 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nel rispetto del Piano triennale di fabbisogno di personale approvato da ciascun ente, attivano procedure selettive concorsuali finalizzate all’assunzione nei ruoli del personale dirigente medico/veterinario e dirigente sanitario non medico, valorizzando nei relativi bandi di concorso il possesso di comprovate competenze acquisite nel corso del rapporto convenzionale di cui alla legge regionale del 3 agosto 2007, n. 25  (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), nonché le esperienze del personale dirigente di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16  (Norme organiche per l’integrazione scolastica degli handicappati), che presta servizio a convenzione a tempo indeterminato ad esaurimento nell’ambito del servizio sanitario nazionale.
2. Rientrano nelle previsioni di cui al comma 1 coloro che, alla data del 31 dicembre 2018, siano titolari da almeno cinque anni d’incarico convenzionale a tempo indeterminato non inferiore a trentotto ore settimanali nella disciplina messa a bando.
3. L’ingresso nei ruoli determina l’automatica eliminazione dei relativi rapporti convenzionali e pertanto non comporta riflessi diretti o indiretti a carico del bilancio dell’ente.



(•) Articolo sostituito dalla l.r. 52/2019, art.10, comma 1.


Art. 73

Contributo straordinario in favore della Scuola cani guida di Limbiate


1.         Al fine di agevolare la dotazione ai non vedenti di un cane guida, alla Scuola cani guida di Limbiate è concesso, per l’anno 2019, un contributo straordinario di euro 50 mila a titolo di partecipazione alle spese per sostenere i costi dell’addestramento dei cani guida.
2.         Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 50 mila.
 



Art. 74

Adesione della Regione Puglia all’Agenzia per l’occupazione e sviluppo dell’Area nord Barese – Ofantina


1.         La Regione, per le finalità di cui all’articolo 11 dello Statuto, aderisce all’Agenzia per l’Occupazione e sviluppo dell’Area nord Barese - Ofantina.
2.         La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari al perfezionamento dell’adesione alla società consortile a totale capitale pubblico.
3.         In sede di prima adesione, la Regione partecipa alla società consortile a totale capitale pubblico con una quota iniziale onnicomprensiva pari a euro 100 mila, di cui euro 10 mila per capitale sociale. Gli oneri di partecipazione per ciascuna delle annualità successive al 2019 sono determinati sulla base di quanto deliberato dall’assemblea consortile.
4.         Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 15, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 90 mila e, nell’ambito della missione 15, programma 1, titolo 3, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 10 mila.
 



Art. 75

Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33


1.         Alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, dei locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), sono apportate le seguenti modifiche:
a)         alla lettera a), del comma 3, dell’articolo 1, le parole: “30 giugno 2017, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2018”;
b)         al comma 1 dell’articolo 4, le parole: “30 giugno 2017”, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2018”.
 



Art. 76

Tutela dei cittadini, in particolare dei minori, dalle cons


1.         La Regione sostiene progetti di sensibilizzazione e di contrasto al fenomeno dell’abuso di alcol, attraverso iniziative finalizzate a coinvolgere soprattutto i giovani e le famiglie nelle politiche di prevenzione delle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche. Per la predetta finalità, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.
 



Art. 77

Ulteriore differimento termini


1.         Il termine del 31 dicembre 2018, di cui ai commi 2 bis. e 2 ter. dell’articolo 33 della legge regionale 28 dicembre 2012, 45 (Disposizione per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), come da ultimo modificato dall’articolo 79 della legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67, è differito al 31 dicembre 2019.




Art. 78

Interventi finanziari in materia di progetti di turismo sanitario


1.         Al fine di promuovere e finanziare progetti di turismo sanitario da attivare in Capitanata che coniughino le bellezze naturali, architettoniche e paesaggistiche del territorio con un’offerta sanitaria attrattiva, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 7, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
 



Art. 79

Fondo a sostegno del trasporto ferroviario delle merci


1.         Al fine di promuovere il trasporto ferroviario sia intermodale che tradizionale delle merci aventi origine o destinazione nel territorio regionale, è istituito un apposito fondo denominato “Fondo per il sostegno del trasporto ferroviario delle merci”.
2.         Il fondo di cui al comma 1 concorre alle finalità e allo strumento di incentivazione di cui all’articolo 1, commi 648 e 649, della l. 208/2015.
3.         La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del fondo, sentita la commissione consiliare competente, nonché il riconoscimento, la determinazione, l’assegnazione e la liquidazione del contributo in conformità con la disciplina nazionale.
4.         Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 10, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila.
 




Art. 80

Promozione delle Ecofeste


1.         Al fine di favorire la realizzazione di manifestazioni ed eventi ambientalmente sostenibili, denominati Ecofeste, per conseguire gli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti e di incremento della raccolta differenziata, creando occasioni per veicolare la sensibilizzazione e l’informazione ambientale, la Giunta regionale, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico, concede contributi per sostenere l’organizzazione di sagre e altre manifestazioni che si svolgono minimizzando gli impatti ambientali generati durante gli eventi ed evitando l’utilizzo di prodotti in plastica.
2.         Possono beneficiare del contributo i comuni e gli organizzatori di eventi quali feste, sagre, raduni e altre manifestazioni di tipo ricreativo, culturale, sportivo o di animazione sociale. Sono oggetto di contributo le Ecofeste che presentino almeno i seguenti requisiti:
a)         esclusivo utilizzo di stoviglie lavabili riutilizzabili o compostabili e/o biodegradabili e la dispensazione di bevande alla spina;
b)         designazione di un responsabile per la gestione dei rifiuti prodotti nel corso della manifestazione che provveda a organizzare la formazione degli operatori sulle modalità di conferimento dei rifiuti e a coordinarne le attività;
c)         attivazione della raccolta differenziata per tutta la durata di svolgimento dell’evento in accordo con il gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e relativo monitoraggio;
d)         previsione di momenti educativi, di informazione e sensibilizzazione sui temi della riduzione della produzione dei rifiuti, della raccolta differenziata e della sostenibilità ambientale.
3.         Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi, nonché gli obblighi di comunicazione dei beneficiari.
4.         Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 250 mila.
 




Art. 81

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8


1.         All’articolo 4 , comma 2, primo periodo, della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8(Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109), le parole: “assicurando priorità ai residenti in tali ambiti”, sono soppresse.
 



Art. 82

Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32


1.         La lettera d), comma 6, dell’articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32(Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia), come sostituita dall’articolo 1 della legge regionale 5 ottobre 2018, n. 51, è sostituita dalla seguente:
“d) esprimere pareri in ordine alla dislocazione dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) di nuova istituzione.”.
2.         Il comma 4, dell’articolo 8, della l.r. 32/2009, come sostituito dall’articolo 3, della l.r. 51/2008, è sostituito dal seguente:
“4. La Regione si avvale dell’Osservatorio nell’esercizio dell’attività consultiva in ordine alla dislocazione dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) di nuova istituzione.”.
 




Art. 83

Disposizioni in materia di Rete assistenziale territoriale


1.         Nel regolamento regionale 8 luglio 2016, n. 9 (Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali), la figura del medico specialista in Neuropsichiatria infantile è sostituita con quella di medico specialista in Neuropsichiatria infantile e discipline equipollenti e affini.
2.         La Giunta regionale provvede alla modifica di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 




Art. 84

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67


1.         All’articolo 78 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020. Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:
a)         alla rubrica, dopo la parola: “dismesse”, sono aggiunte le seguenti: “o sottoutilizzate”;
b)         al comma 1, dopo la parola: “sospese”, sono aggiunte le seguenti: “o sottoutilizzate”.
 




Art. 85

Modifiche alla  l.r. 42/2013


1.         Alla lettera c), comma 3, dell’articolo 4, della l.r. 42/2013, la parola: “mensile”, è sostituita dalla seguente: “annuale”.
 



Art. 86

Disposizioni in materia di assistenza psicologica(•) 


1.         Al fine di fronteggiare l’aumento della prevalenza dell’incidenza di patologie, disturbi e disagi psicosociali, la Regione impegna i direttori generali delle ASL a potenziare l’assistenza psicologica nei dipartimenti salute mentale (DSM), nei distretti, nei dipartimenti delle dipendenze patologiche, nella riabilitazione dei deficit fisici, psichici e sensoriali e nelle aree ospedaliere critiche.
2.         A tal fine la Giunta regionale destina nel D.I.E.F. una somma pari a euro un milione nell’ambito dell’utilizzo del Fondo sanitario regionale.
 


(•) La Corte costituzionale con sentenza  9 - 27 luglio 2020, n. 166 ha dichiarato  l'illegittimità costituzionale del presente articolo.


Art. 87

Contributo ai comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA


1.         Al fine di sostenere i comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 8, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
2.         Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e le modalità di assegnazione delle risorse previste al comma 1.
 



Art. 88

Valorizzazione di cavità ipogeiche - legge regionale 4 dicembre 2009, n. 33 (Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico)


1.         Al fine di valorizzare il sistema di cavità ipogeiche della Puglia, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
2.         Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e le modalità di assegnazione delle risorse previste al comma 1.
 




Art. 89

Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 10 agosto 2018, n. 44


1.         All’articolo 39 della legge regionale 10 agosto 2018, n. 44 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020), dopo il comma 4, è inserito il seguente:
“4 bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di recupero e integrazione sociale negli oratori che necessitano di interventi di riqualificazione strutturali, la competente struttura regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, emana un avviso pubblico finalizzato alla concessione di contributi diretti agli oratori richiedenti.”.
2.         Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.
 



Art. 90

Contributi a sostegno degli interventi di recupero e restauro dell’edificio “Casa Paisiello” di Taranto


1.         Al fine di dare attuazione agli interventi di recupero finalizzati alla messa in sicurezza, al restauro e alla conservazione dell’edificio storico “Casa Paisiello” di Taranto, è concesso al Comune di Taranto un contributo straordinario di euro 500 mila. Per la predetta finalità, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.
2.         Il contributo di cui al comma 1 è erogato a condizione che il Comune di Taranto impegni la somma di euro 300 mila a titolo di cofinanziamento.
 




Art. 91

Modifiche all’articolo28 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9


1.         Al comma 2, dell’articolo 28 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), le parole: “nell’ambito dello stesso distretto socio sanitario dell’azienda sanitaria locale”, sono soppresse.
 



Art. 92

Modifiche all’articolo 31 ter della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19


1.         All’articolo 31 ter della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)         alla lettera a), del comma 2, dopo le parole: “nel lavoro e nella società”, sono aggiunte le seguenti: “e ponendo in essere azioni di contrasto ai fenomeni discriminatori”;
b)         al comma 2, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:
“i bis)  iniziative nei confronti dei media e dell’opinione pubblica per accrescere sensibilità e attenzione collettiva verso le tematiche della disabilità, anche attraverso partnership e patrocini onerosi in favore di iniziative del terzo e quarto settore; promuovere inoltre la partecipazione a sovvenzioni in favore dei progetti finalizzati, nonché l’organizzazione di iniziative proprie, entro i limiti di spesa assegnata all’ufficio.”;
c)         la lettera e), del comma 3, è sostituita dalla seguente:
  “e) collabora e opera in sinergia con l’Assessorato regionale competente e con le reti regionali, nazionali ed europee di contrasto ai fenomeni discriminatori per l’avvio di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione per favorire l’integrazione sociale dei disabili e per la promozione del ruolo genitoriale;”.
 




Art. 93

Contributi straordinari per la sterilizzazione dei cani patronali(•) 


1.         Al fine di potenziare la lotta al randagismo sono concessi contributi straordinari ai comuni per la realizzazione di campagne di sterilizzazione di cani patronali. Per la predetta finalità, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa di euro 100 mila.
2.         Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’accesso e la rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.
 


(•) La Corte costituzionale con sentenza  9 - 27 luglio 2020, n. 166 ha dichiarato  l'illegittimità costituzionale del presente articolo.


Art. 94

Contributi per il finanziamento di corsi RBT e corsi di aggiornamento per il personale dei centri CAT e per progetti pilota nel campo della gestione dell’autismo


1.         La Regione, al fine di ottimizzare il servizio di assistenza ai pazienti autistici nelle varie fasce di età favorendo la specializzazione delle figure necessarie, assegna alle aziende sanitarie contributi straordinari per il finanziamento di corsi di formazione per RBT e corsi di aggiornamento destinato a medici, psicologi, educatori professionali e tecnici della riabilitazione psichiatrica, logopedisti, infermieri, OSS e per l’attivazione di progetti pilota in tema di gestione domiciliare dell’autismo.
2.         La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce i criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma 1, assicurando una omogenea distribuzione territoriale delle risorse.
3.         Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 250 mila.
 



Art. 95

Modifiche alla legge regionale 11 giugno 2018, n. 22


1.         Al comma 1, dell’articolo 3, della legge regionale 11 giugno 2018, n. 22 (Norme sulla concessione in comodato d’uso di immobili regionali a enti no-profit che operano in campo socio-sanitario), le parole: “le imprese sociali, incluse le cooperative sociali”, sono soppresse.




Art. 96

Modifiche all’articolo 12 della l.r. 9/2017


1.         Al comma 6, dell’articolo 12, della l.r. 9/2017, come modificato dall’articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modifiche:
a)         al primo capoverso, le parole: “specialistiche ambulatoriali non residenziali”, sono sostituite dalle seguenti: “per le strutture socio-sanitarie e per quelle sanitarie territoriali mono-specialistiche residenziali e semiresidenziali”;
b)         alla fine del primo capoverso, è aggiunto il seguente periodo: “Resta fermo, per tutte le ipotesi di cui sopra, che deve essere garantito il debito orario previsto dai regolamenti per la funzione di responsabile sanitario”.
 



Art. 97

Modelli e sistemi innovativi a sostegno di un’archivistica partecipativa


1.         Al fine di favorire approcci integrati per la salvaguardia e la fruizione innovativa dei beni culturali, la Regione promuove progetti sperimentali, anche finalizzati all’applicazione di modelli e sistemi tecnologici a sostegno di un’archivistica di tipo partecipativo, in grado di mobilitare una partecipazione attiva e diffusa e di generare conoscenza e analisi dei valori materiali e immateriali del bene, con risultati a favore delle attività coinvolte nel recupero e conservazione di beni così come nella produzione di materiali per il restauro.
2.         I progetti di cui al comma 1, orientati alla sperimentazione dell’archivistica partecipativa, saranno realizzati attraverso la collaborazione tra i poli biblio-museali presenti sul territorio regionale e il Centro di datazione e diagnostica dell’Università del Salento (CEDAD), con l’obiettivo di analizzare e studiare, in via sperimentale, i dati relativi ai reperti archeologici del territorio di Brindisi.
3.         I progetti di cui al comma 1, volti a favorire una mobilitazione territoriale, saranno sperimentati in una prima attuazione nei territori della provincia della BAT, in ragione dell’attuale carenza di un polo biblio-museale regionale territoriale, ma avvalendosi della partnership dei poli biblio-museali regionali limitrofi.
4.         Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per l’assegnazione dei contributi di cui al comma 1, da destinare a favore dei poli biblio-museali presenti sul territorio regionale.
5.         Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
 



Art. 98

Misure per concorrere all’integrazione socio-culturale dei bracciantiagricoli stagionali


1.         Nell’ambito delle azioni già avviate dal governo regionale in materia di accoglienza dei lavoratori stagionali e in particolare ai programmi in corso relativi alla realizzazione e gestione di foresterie per l’accoglienza dignitosa di braccianti ed ai programmi di contrasto al caporalato con l’utilizzo di fondi “AMIF-EMAS to Italy” dalla “CE DG Migration and Home Affairs” e con i fondi PON Inclusione, per l’acquisto di biciclette, da parte dei comuni e/o delle associazioni di volontariato e di cittadinanza attiva, da fornire ai lavoratori stagionali, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019,  in termini di competenza e di cassa, di euro 50 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
 



Art. 99

Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4


1.         Alla legge legge regionale 29 marzo 2017, n. 4(Tutela del patrimonio paesaggistico e ripristino dell’equilibrio economico nelle zone infette), sono apportate le seguenti modifiche:
            a)         all’articolo 8, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
 
“7 bis.  La Regione Puglia tutela la Piana degli olivi secolari, così come definita dal PPTR di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, sottoponendola a monitoraggio per la verifica della presenza di Xylella fastidiosa. Laddove consentito dalla normativa vigente, i proprietari di olivi monumentali di cui all’articolo della l.r. 14/2007, risultati infetti da Xylella fastidiosa possono essere autorizzati dall’Osservatorio fitosanitario regionale a non procedere all’estirpazione bensì ad adottare misure fitosanitarie alternative consistenti nella capitozzatura delle branche principali, nell’innesto di coltivar resistenti e nell’applicazione delle misure di controllo del vettore. Tale autorizzazione è subordinata all’adozione di un dettagliato protocollo di intervento da parte della Giunta regionale.”;
            b)         all’articolo 8, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
 
“9 bis. Le proposte di interventi di estirpazione di olivi riconosciuti infetti da Xylella fastidiosa, richiesti ai sensi della legge 14 febbraio 1951 n. 144 (Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo) e della deliberazione della Giunta regionale  14 dicembre 1989, n. 7310, che prevedano la ricostituzione del patrimonio olivicolo, con il contestuale impianto sulla medesima particella, di almeno pari numero di piante di olivo di varietà riconosciuta resistenti, sono autorizzate anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e regolamentari della Regione Puglia, in materia di vincoli forestali, ambientali, idrogeologici e paesaggistici.”;
            c)         all’articolo 10, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
 
“5 bis. La Regione Puglia tutela i vivai e i poli vivaistici presenti nelle zone delimitate, mediante azioni mirate di monitoraggio dell’area di 100 m. circostante il sito produttivo, in attuazione della lettera b), del comma 2, dell’articolo 9 della decisione (UE) 2015/789. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP), siti nell’area delimitata e non autorizzati all’emissione de! passaporto, possono essere autorizzati dall’Osservatorio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare, esclusivamente all’interno dell’area delimitata, le piante specificate, con esclusione delle piante ospiti, prodotte all’interno di tale area. Tali soggetti garantiscono la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle piante specificate su un sistema informativo dedicato della Regione Puglia. I soggetti richiedenti garantiscono che le piante specificate prodotte e commercializzate siano esenti da patogeni da quarantena, da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale. L’Osservatorio fitosanitario regionale svolge controlli a campione, anche avvalendosi dei Carabinieri forestali, per verificare lo stato fitosanitario delle produzioni e l’avvenuto tracciamento della commercializzazione rispetto alla produzione. Qualora vengano verbalizzate più di una inadempienza, l’Osservatorio fitosanitario regionale potrà procedere a revocare l’autorizzazione di cui al decreto legislativo 14 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).”.     
 




Art. 100

Ulteriori modifiche alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11


1.         L’articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), come modificato da ultimo dall’articolo 1 della legge regionale del 7 agosto 2017, n. 31, è così ulteriormente modificato:
a)         dopo la lettera d), del comma 1 bis., è aggiunta la seguente:
“d bis)  nei casi di particolare complessità, ove ritenuto dal dirigente della Sezione competente, il comitato fornisce un contributo tecnico scientifico giuridico in materia di A.I.A. (Autorizzazione integrata ambientale);”;
b)         alla fine del comma 2 ter., sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché dal capitolo del bilancio regionale di cui alla missione 9, programma 8, titolo 1, capitolo 641025, nel quale confluiscono le tariffe istruttorie versate per le istanze di autorizzazione integrata ambientale;”.



Art. 101

ncentivazione per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggioe degli obiettivi di raccolta differenziata e riciclo


1.         La riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio costituisce il criterio principale per la valutazione di efficienza nella gestione dei rifiuti.
2.         Al fine di incentivare la riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, viene costituito presso l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Ager) il Fondo d’ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, di seguito denominato Fondo, alimentato a decorrere dall’anno 2019 con un importo di euro 1 milione, a valere sul capitolo di spesa 611087, e per gli anni successivi dal contributo derivante dalla quota parte del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché dagli eventuali contributi pubblici specificatamente finalizzati.
3.         Il Fondo è destinato:
a)         a ridurre il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei comuni che nell’anno precedente l’applicazione hanno prodotto quantitativi di rifiuti pro-capite per abitante equivalente, come definito dal comma 7, non inviati a riciclaggio inferiori al 70 per cento della media regionale registrata; l’incentivo ai comuni è calcolato in maniera progressiva ed automatica rispetto ai quantitativi non inviati a riciclaggio;
b)         a ridurre il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei comuni che nell’anno precedente hanno raggiunto obbiettivi di raccolta differenziata maggiori al 65 per cento;
c)         a ridurre i costi di avvio della trasformazione del servizio dei comuni che intendono applicare una raccolta porta a porta che comprenda almeno il rifiuto urbano indifferenziato e il rifiuto organico o sistemi equipollenti, che portino allo stesso risultato in quantità e qualità di riduzione di rifiuti non destinati a riciclaggio, finalizzati anche all’implementazione di sistemi di tariffazione puntuale;
d)         alla realizzazione dei centri comunali per il riuso ed a progetti comunali di riduzione della produzione di rifiuti.
4.         Agli incentivi di cui al comma 3 possono accedere i comuni previa valutazione da parte di Ager dell’integrale copertura dei costi del servizio.
5.         Con regolamento approvato da Ager, recepito dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di ambiente, sono definiti i criteri per l’attivazione e la ripartizione del Fondo nel rispetto di quanto previsto al comma 3.
6.         L’Ager individua il meccanismo per trasformare in abitanti/equivalenti le diverse utenze non domestiche e le utenze domestiche non residenti, nonché i coefficienti correttivi degli abitanti/equivalenti che tengano conto delle maggiori difficoltà per il raggiungimento degli obiettivi per determinati comuni, a causa di dispersione territoriale, flussi turistici o pendolarismo.
7.         Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, Ager provvede all’individuazione del meccanismo di cui al comma 6. In sede di prima applicazione, qualora i coefficienti correttivi non siano stati individuati nei termini previsti, il meccanismo di incentivazione è calcolato in via suppletiva sulla base degli abitanti residenti, degli studenti universitari e delle presenze turistiche, salvo successivo conguaglio sulla base degli abitanti equivalenti.
8.         Il meccanismo di incentivazione e quello di calcolo degli abitanti/equivalenti sono oggetto di verifica annuale fino al 2020, biennale a partire da detta data, da parte di Ager.  I risultati di tale verifica devono essere trasmessi alla struttura regionale competente in materia di rifiuti e alla Commissione consiliare competente in materia di ambiente.
 




Art. 102

Ulteriori disposizioni in materia di rifiuti(2) 


[1.         I rifiuti urbani e quelli speciali provenienti da fuori regione destinati allo smaltimento nei siti discarica, ubicati nel territorio regionale pugliese, soggiacciono al riconoscimento in favore della Regione Puglia di oneri finanziari nella misura pari ad un incremento del 20 per cento della tariffa applicata dal soggetto gestore, a titolo di ristoro e compensazione ambientale. Il gettito andrà a finanziare un fondo per la realizzazione di interventi di piano volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e monitoraggio ambientale, nonché alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti.]
 


(2) Articolo abrogato dalla l.r. n.54/2019, art. 1, comma 1.


Art. 103

Disposizioni in materia di Osservatorio regionale dei rifiuti


1.         Al fine di sostenere le attività della segreteria tecnica dell’Osservatorio regionale dei Rifiuti (O.R.R.), per le quali l’AGER è tenuta a garantire il supporto attraverso la gestione operativa, sono trasferiti annualmente alla medesima AGER euro 200 mila.
2.         Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
 




Art. 104

Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l’anno 2019


1.         Per l’anno 2019 l’ammontare del tributo speciale per il trasporto in discarica di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 27 marzo 2018, n. 8 (Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi), per i solidi urbani (RSU) e per l’incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia, è determinato in euro 17,24 a tonnellata.
2.         Ai comuni, ovvero agli ambiti territoriali ottimali, ove costituiti, che non abbiano conseguito gli obiettivi minimi previsti dall’articolo 205, comma 1, del d.lgs. 152/2006, è applicata l’addizionale del 20 per cento, prevista dall’articolo 205, comma 3, del medesimo d.lgs. 152/2006.
 



Art. 105

Gestione informatica dei dati ambientali inerenti alle installazioni soggette adautorizzazione integrata ambientale


1.         Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29 decies, commi 2 e 8, del d.lgs. 152/2006 sulle comunicazioni obbligatorie inerenti ai dati dei controlli richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e sulla relativa messa a disposizione del pubblico nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale), per l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni in materia di AIA di competenza della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bari, la Giunta regionale promuove, mediante specifici provvedimenti amministrativi, la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informatici interoperabili per l’elaborazione e la gestione dei dati ambientali derivanti dalle attività di controllo di competenza di Arpa Puglia e dalle attività di controllo delle emissioni richieste dalle AIA.
2.         Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 90 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
 



Art. 106

Disposizioni finanziarie per la ricerca operativa in materia di monitoraggio e controllo ambientale


1.         Al fine di mitigare le forti pressioni antropiche connesse all’utilizzo del carbone nel territorio ricompreso tra Brindisi e Taranto, è concesso un contributo straordinario al Comune di Mesagne, territorio in cui insiste l’attività della “Cittadella della Ricerca e Parco Scientifico Tecnologico Ionico Salentino”, al fine di riattivare l’attività di ricerca operativa in materia di monitoraggio e controllo ambientale a tutela della salute umana.
2.         Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.
 



Art. 107

Prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio


1.         Al fine di favorire gli interventi di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e di implementare il fondo di rotazione per le anticipazioni concesse ai comuni per l’esecuzione di interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, di cui alla legge regionale 11 giugno 2012, n. 15 (Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 8, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.
 



Art. 108

Contributi in favore dei Comuni di Leporano, Pulsano, Lizzano e Sava e/o dei comuni associati per la redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile “PUMS”


1.         Al fine  di sostenere i Comuni di Leporano, Pulsano, Lizzano e Sava e/o i comuni associati nella redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS), in modo da soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico, la riduzione dei consumi energetici, l’aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell’uso individuale dell’automobile privata e la moderazione del traffico, sono concessi specifici contributi straordinari. Per la predetta finalità, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 10, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 80 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
 



Art. 109

Disposizioni attuative della legge regionale 25 gennaio 2018, n. 2


1.         In attuazione della legge regionale 25 gennaio 2018, n. 2 (Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto), e al fine di sostenere un processo di trasformazione del tessuto socio-economico della Città di Taranto attraverso iniziative finalizzate: alla valorizzazione del potenziale di sviluppo e delle risorse locali, mediante la promozione e l’integrazione di filiere produttive legate alla blue economy per la realizzazione di una fiera del mare nella Città di Taranto, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 18, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
 



Art. 110

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24


1.         Al comma 1, dell’articolo 2della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), la lettera a), è sostituita dalla seguente:
“a) per le testate poste in vendita deve essere garantito un adeguato spazio espositivo che, per gli esercizi autorizzati in vigenza della presente legge, non può essere inferiore a metri quadrati 7;”.




Art. 111

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2018, n. 44


1.         All’articolo 38 della legge regionale 10 agosto 2018, n. 44 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020), le parole: “Per le esigenze didattiche indispensabili al fine di consentire l’attivazione, presso il Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari - sede di Taranto, di un Corso di Laurea magistrale in ‘Scienze e tecniche dello sport per il turismo’, attraverso il finanziamento di due ricercatori universitari a tempo determinato per il settore scientifico disciplinare ‘Metodi e didattiche delle attività sportive’”, sono sostituite dalle seguenti: “Per le esigenze didattiche e di ricerca indispensabili per l’attivazione presso il Polo Jonico dell’Università degli Studi Aldo Moro Bari - sede di Taranto, del Corso di Laurea Magistrale (LM68) in ‘Scienze e Tecniche dello Sport orientato al turismo’, attraverso il finanziamento al Dipartimento di ‘Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed Organi di Senso’ dell’Università degli Studi Aldo Moro Bari di due ricercatori universitari a tempo determinato di tipo A, del settore scientifico disciplinare ‘Metodi e didattiche delle attività sportive’ M-EDF/02.”.
 



Art. 112

Fondo di rotazione per la promozione, il consolidamento e lo sviluppo dell’occupazione nella cooperazione


1.         Al fine di salvaguardare e incrementare l’occupazione attraverso la promozione, lo sviluppo e il consolidamento di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, la Regione istituisce un fondo di rotazione finalizzato a sostenerne la capitalizzazione mediante l’assunzione di partecipazioni temporanee di minoranza.
2.         Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità di funzionamento del fondo di rotazione di cui al comma 1.
3.         Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 1, titolo 3, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
 



Art. 113

Disposizioni in materia di demanio(•) 


[]]1.         Al comma 8, dell’articolo 14, della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese), la lettera d), come aggiunta dall’articolo2 della legge regionale 21 novembre 2016, n. 31, è abrogata.]
   



(•) Articolo abrogato dalla l.r. 52/2019, art. 25, comma 1.


Art. 114

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3


1.         Il comma 10, dell’articolo 4 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari), è sostituito dal seguente:
“10. Le risorse finanziarie trasferite ai sensi del presente articolo sono assoggettate all’obbligo di rendicontazione da parte dei Gruppi consiliari e non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità. Le risorse eventualmente non utilizzate nell’anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi fino al termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi vengono restituiti al bilancio regionale per essere destinati al finanziamento aggiuntivo del trasporto e dell’assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori.”.
 



CAPO 2

Disposizioni finali





Art. 115

Norma di rinvio


1.         La copertura delle spese previste dal titolo I e titolo II, capo I e capo II della presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021.
 



CAPO 3

Riconoscimento debiti fuori bilancio 





Art. 116

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126


1.         Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 delle legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti fuori bilancio di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) ed m):
a)         il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 18.585,85, derivante da provvedimento giudiziario esecutivo inerente il contenzioso 1215/18/GA collegato al contenzioso 85/1991 REG.R, Tribunale di Taranto, D.I. 2179/2018, D.B. c/Regione Puglia, competenze professionali avvocato Bruno Decorato. Al finanziamento della spesa di cui alla lettera a), si provvede come segue: per euro 17.987,16 mediante variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento di pari importo sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 a carico del bilancio regionale in corso; per euro 15,45 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1 capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi” a carico del bilancio regionale in corso; per euro 583,24 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” a carico del bilancio regionale in corso;
b)         il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 27.614,04, derivante dalle ordinanze n. 45 del 23 settembre 2010 e n. 57 del 6 febbraio 2014 del Garante della Privacy. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b), si provvede come segue: per euro 24.000,00 mediante variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento di pari importo, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1330 a carico del bilancio regionale in corso; per euro 3.614,04 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1 capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi” a carico del bilancio regionale in corso; 
c)         il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 329.252,08, relativo alla sentenza Corte d’appello di Lecce, prima Sezione civile, n. 930 del 24 settembre 2018, per risarcimento danni, interessi e spese e competenze del giudizio, in favore dei signori Marra Vincenza, Baccaro Maddalena e Baccaro Donato.  Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c), si provvede con imputazione come segue: per euro 106,11 alla missione 1, programma 11, piano dei conti finanziario 1.10.05.04, codice UE 08, CRA 66.03, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota Interessi”; per euro 85.555,50 alla missione 1, programma 11, piano dei conti finanziario 1.10.05.04, codice UE 08, CRA 66.03, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; per euro 243.590,47 alla missione 1, programma 11, piano dei conti finanziario 1.10.05.04, codice UE 08, CRA 66.03, capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievi dal capitolo 1110090. Fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse” mediante prelievo dal capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse” e contestuale iscrizione in termini di competenza e cassa alla missione 1, programma 11, codifica economica 1.3.2.99, codice UE 08, capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievi dal capitolo 1110090. Fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse”; 
d)         il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 2.488,68, relativo alla sentenza esecutiva del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione seconda, n. 779/2017, in favore dell’avvocato Vincenzo Capuano. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, piano dei conti finanziario 1.10.05.04, codice UE 08, CRA 66.03, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
e)         il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 2.071,89, derivante dalla sentenza n. 12471/2007 emessa dalla Suprema Corte di cassazione l’8 marzo 2007, munita di formula esecutiva, autenticata ai sensi degli articoli 16 bis, commi 2 e 9 bis, 16 decies e 16 undecies del DL n. 179/2012, in favore dell’Avvocatura di Stato di Lecce, quali spese processuali. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e), si provvede mediante imputazione per il pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.071,89 per spese processuali, posti a carico della Regione Puglia, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
f) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 8.470,90, in favore di Prisciandaro Michele, nonché in favore dell’avvocato Goffredo Leonardo, derivante dalla sentenza esecutiva della Corte di appello di Bari, Sezione lavoro, n. 1258/2018. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f), si provvede: per la sorte capitale con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 3.757,75 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e con contestuale variazione in aumento di pari importo sulla missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4120 “Spese per il pagamento degli operai forestali di cui alla legge regionale n. 9/2000, articolo 19”; per l’IRAP con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 323,60 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e con contestuale variazione in aumento di pari importo sulla missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4123 “Spesa per competenza agli operai impiegati direttamente per lavori forestali. l.r. 22/1982 e articolo 19 l.r. 19/2000. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”; per gli interessi legali sulla sorte capitale, pari ad euro 11,78, con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; per la rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, pari ad euro 37,58, con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria”; per le spese procedimentali e legali, pari ad euro 4340,19, con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; 
g)         il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 23.865,61, derivante dalla sentenza esecutiva n. 2006 emessa dal Tribunale di Bari, pubblicata l’8 aprile 2016, da corrispondere alla Unipolsai Assicurazioni S.p.A.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g), si provvede con imputazione: per euro 19.890,59 alla missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 003860 “Rimborso di entrate e proventi diversi erroneamente riscossi s.o.” del bilancio corrente; per euro 3.975,02 alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio corrente;
h)         il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 8.306,93, derivante dal decreto ingiuntivo n. 757 emesso 6 aprile 2018 dal Tribunale di Foggia, R.G. 2290/2018, dichiarato esecutivo l’11 giugno 2018 e spedito in forma esecutiva il 14 settembre 2018, in favore di Pasquale Salvatore. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h), si provvede con imputazione: per la sorte capitale di euro 6.896,86 alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 3, piano dei conti finanziario 1.3.2.99, capitolo 1318 del bilancio regionale 2018 “Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 - Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”, previa variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della missione 20, programma 3, titolo 1, macroaggregato 10, piano dei conti finanziario 1.10.1.99, capitolo 1110090 “Fondo per la definizione delle partite potenziali”, della somma di euro 6.896,86 e pari variazione in aumento in termini di competenza e cassa della missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 3, capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”; per gli interessi di euro 352,19 alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, piano dei conti finanziari 1.10.05.04, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti, Quota interessi”; per le spese procedimentali e spese legali, pari ad euro 1.057,88 alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, piano dei conti finanziari 1.10.05.04, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti, Spese procedimentali e legali”;
i)         il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 2.730,34, derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato n.4842/2018, in favore dell’ingegnere Maria Laura De Bellis. AI finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i), si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, CRA 26.04, capitolo 1317 ”Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali“;
j)         i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 5.415,33, derivanti da sentenze di condanna e successive azioni esecutive, che hanno condotto alla formazione dei sospesi di tesoreria n.n. 1242/2018, 2363/2018, 2364/2018, 2365/2018, 2366/2018, 2388/2018, e 2413/2018, e nel dettaglio: procedura esecutiva n. 819/2018, ordinanza di assegnazione del Tribunale di Bari repertorio n. 1973/18 in favore di Spinazzola Magdala, per euro 1.205,28; procedura esecutiva n. 859/2018, ordinanza di assegnazione repertorio n. 1964/18 del Tribunale di Bari, in favore di Bongermino Maria, per euro 928,78; procedura esecutiva n. 4053/2017, ordinanza di assegnazione repertorio n. 839/2018 del Tribunale di Bari, in favore di Dilallo Michele, per euro 1.168,49; procedura esecutiva n. 71/2018, ordinanza di assegnazione repertorio n. 1174/18 del Tribunale di Bari, in favore di Salzo & Figli e Spinazzola Magdala, per euro 2.112,78. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera j), si provvede con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
k)         il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 10.213,84, derivante dalla sentenza n. 1389/2016 emessa dalla Corte d’appello di Bari, Prima Sezione civile, nella causa iscritta al R.G. n. 581/2014, repertorio n. 2259/2016 del 29 dicembre 2016, in favore della signora Gesualdi Maria. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera k), si provvede con imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, piano dei conti finanziari 1.10.05.04., capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti - Spese procedimentali e legali”; DDL 275/2018
l)         il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo di euro 3.455,00, da corrispondere all’avvocato Antonio Carrara, quale procuratore della signora Bitetto Anna Maria, derivante dalla sentenza esecutiva n. 2220/2018 emessa dal Tribunale di Bari, pubblicata il 22 maggio 2018, corretta con ordinanza n. 9510 del 4 settembre 2018. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera l), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio corrente; (DDL281/2018)
m)        il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo di euro 3.455,00, da corrispondere all’avvocato Antonio Carrara, quale procuratore del signor Bitetto Alberto, derivante dalla sentenza esecutiva n. 2221/2018 emessa dal Tribunale di Bari, pubblicata il 22 maggio 2018, corretta con ordinanza n. 9509 del 4 settembre 2018. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera m), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio corrente.
2.         Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, sono riconosciuti i debiti fuori bilancio di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):
a)         i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014 per una somma complessiva pari ad euro 542.451,34, concernenti i compensi professionali da corrispondere ai sottoindicati avvocati dell’Avvocatura regionale ai sensi dell’articoli 7, comma 4, del Regolamento regionale n. 2/2010, per l’attività defensionale svolta in giudizi conclusi con esito favorevole all’Amministrazione nell’anno 2013, con riferimento a controversie dichiarate dalla Giunta regionale “di particolare interesse o di straordinaria importanza”, in assenza di preventivo impegno di spesa di seguito elencati: avvocato Sabina O. Di Lecce, compenso, comprensivo di oneri riflessi, ed IRAP, euro 63.870,36; avvocato Maria Grimaldi, compenso, comprensivo di oneri riflessi, ed IRAP, euro 28.812,33; avvocato Leonilde Francesconi, compenso, comprensivo di oneri riflessi, ed IRAP, euro 108.351,70; avvocato Maria Liberti, compenso, comprensivo di oneri riflessi, ed IRAP, euro 70.941,71; avvocato Maddalena Torrente, compenso, comprensivo di oneri riflessi, ed IRAP, euro 10.392,21; avvocato Marco Carletti, compenso, comprensivo di oneri riflessi, ed IRAP, euro 12.015,64; avvocato Lucrezia Girone, compenso, comprensivo di oneri riflessi, ed IRAP, euro 23.283,96; avvocato Marina Altamura, compenso, comprensivo di oneri riflessi, ed IRAP, euro  17.144,10; avvocato Anna Bucci, compenso, comprensivo di oneri riflessi, ed IRAP, euro 66.973,49; avvocato Mariangela Rosato, compenso, comprensivo di oneri riflessi, ed IRAP, euro 140.665,84. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a), si provvede mediante variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e consequenziale impinguamento dei capitoli di seguito indicati secondo la ripartizione che segue: euro 409.728,10 da imputarsi alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1324 “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale. Spese compensate e transazioni”; euro 97.896,33 da imputarsi alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1323 “Spese per pagamento competenze professionali ai legali interni. Art. 7 l.r. 18/2006. Contributi sociali effettivi a carico dell’Ente”; euro 34.826,91 da imputarsi alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1322 “Spese per pagamento competenze professionali ai legali interni. Art, 7 l.r. 18/2006. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”;
b)         i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 46.920,13, compresi oneri di legge e spese esenti, oltre euro 3.599,18 già registrati nel bilancio regionale, da reiscrivere con separato atto della Giunta regionale a seguito di perenzione amministrativa, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: n. 2869/99/N, Corte di appello di Bari, G.M.L. c/ Regione Puglia, competenze professionali avvocato Emilio Toma, Studio Associato euro 3.274,99; n. 9288/01/CA, Tribunale civile di Lecce, D.A.M. c/ Regione Puglia, competenze professionali, avvocato Luca Bruni, euro 8.746,21; n. 4304/99/CO, Consiglio di Stato, Regione Puglia c/R.R. s.r.l., competenze professionali avvocato Gennaro Notarnicola, euro 2.096,61; n. 05/03/P, TAR Puglia Bari, T. scarl c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Aldo Loiodice, euro 4.843,50; n. 620/11/GI, TAR Puglia Lecce, C.G. ed altri c/ Regione Puglia, competenze professionali avvocato Mauro Finocchito, euro 2.180,89, oltre euro 3.599,18 mediante la reiscrizione del residuo passivo perento 2011; n.2330/04/GI, Tribunale di Bari, C.M. ed altri c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Andrea Violante, euro 25.777,93. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b), si provvede, per euro 46.920,13, mediante variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento di pari importo sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del corrente bilancio, e, per euro 3.599,18, mediante la reiscrizione del residuo passivo perento 2011, AD 505/2011, da effettuarsi con separato atto della Giunta regionale;
c)         i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un importo complessivo di euro 41.971,43, di seguito elencati: delibera Giunta regionale incarico n. 192, anno 2014, contenzioso n. 2911 più 7, anno 1999, avvocato interno FO, importo euro 31.973,76, avvocato esterno creditore Ida Maria Dentamaro; delibera Giunta regionale incarico 1849, anno 2018, contenzioso n. 1422, anno 2008, avvocato interno BU, importo euro 5.515,47, avvocato esterno creditore Francesco Silvestri; delibera Giunta Regionale incarico n.1770, anno 2015, contenzioso n. 1260, anno 2014, avvocato interno SC, importo euro 4.482,20, avvocato esterno creditore Nunzio Trabace. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute ai professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi”, mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”; 
d)         i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 15.568,61, compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi numero 745, 756, 769, 765, 741, 754, 763, 755, 757, 760, 761/04/SC, Tribunale civile di Lecce, avvocato Nicolò de Marco, Associazione tra professionisti. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d), si provvede mediante variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 ”Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento di pari importo  sia in termini di competenza che di cassa della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze  professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, del corrente bilancio;
e)         i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 59.632,02, compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: n. 498/07/L, Consiglio di Stato, Ciullo s.n.c. c/ R.P., integrazione, avvocato Annamaria Angiuli euro 892,27; n. 616/08/B, Tribunale, UIL FP più 2 c/RP, avvocato Ettore Sbarra, euro 2.550,28; n. 3431/07/B, TAR Puglia, G.M.C. c/RP, avvocato Ettore Sbarra, euro 1.415,49; da n. 2159/07/GA a n. 2163/07/GA, Tribunale , C.G. c/RP, avvocato Ettore Sbarra, euro 14.725,67; da n. 2778/07/B a n. 2782/07/B, Tribunale, C.G. c/RP, avvocato Ettore Sbarra, euro 13.580,90; da n. 2164/07/GA a n. 2167/07/GA, Tribunale, S.A. c/RP, avvocato Ettore Sbarra, euro 8.248,46; Direzione Provinciale del Lavoro di Bari. Tentativo obbligatorio di conciliazione ex artt. 65 e 66 d.lgs. 165/01, CA più 4 c/RP, avvocato Ettore Sbarra, euro 10.263,60; n. 1226/09/RM, Tribunale, RP c. S.G. più altri, avvocato Giuseppe Losapio, euro 3.428,93; n. 971/85/M, Consiglio di Stato, C.M. c/RP, Avvocatura generale dello Stato, euro 3.187,83; n. 4623/00/SI, TAR, C.A. più altri c/RP, Avvocatura distrettuale dello Stato, euro 1.338,59. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e), si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”; 
f) i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014 ammontanti a complessivi euro 222.666,10, compresi oneri di legge, inerenti a compensi professionali spettanti al professore avvocato Piernicola De Leonardis per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: n. 634/04/CA, Consiglio di Stato, M.M. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 448,98; n. 634/04/CA, TAR Puglia Bari, M.M. c/ Regione Puglia, competenze professionali, professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.382,42; n. 1960/03/CA, TAR Puglia Bari, A.A.M.D.L. c/Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 675,42; n. 2066/04/CA, Consiglio di Stato, Regione Puglia c/ Ditta Ta, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 2.886,07; n. 2067/04/CA, Consiglio di Stato, Regione Puglia c/ Ditta Tec, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 2.886,07; n.2068/04/CA, Consiglio di Stato, Regione Puglia c/Ditta R., competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 2.886,07; n. 2068/04/CA, TAR Puglia Bari, Ditta R. c/Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 8.568,30; n. 2069/04/CA, TAR Puglia Bari, Ditta S. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 5.824,84; n. 2070/04/CA, TAR Puglia Bari, A.A. S. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 4.797,11; n. 2103/04/CA, Consiglio di Stato, Regione Puglia c/ F.lli S., competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 2.367,76; n. 2120/04/CA, Consiglio di Stato, Regione Puglia c/ B.F., competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 2.886,07; n. 2132/04/CA, Consiglio di Stato, Regione Puglia c/ M.V.R., competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 2.886,07; n. 2133/04/CA, TAR Puglia Bari, C.F. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 6.424,00; n. 2134/04/CA, TAR Puglia Bari, S.G. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 6.423,98; n. 2136/04/CA, TAR Puglia Bari, M.O. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 6.423,98; n. 2249/03/CA, TAR Puglia Bari, M.A. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 2.685,28; n. 2398/03/CA, TAR Puglia Bari, M.F. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 610,74; n. 2399/03/CA, TAR Puglia Bari, G.S. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 610,74; n. 2918/98/TO, Consiglio di Stato, Regione Puglia c/ G.I., competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 201,96; n. 2918/98/TO, TAR Puglia Bari, G.I. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 2.730,53; n. 3054/03/CA, TAR Puglia Bari, D.P.M. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.923,77; n. 3352/03/CA, TAR Puglia Bari, N.S. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 2.199,21; n. 3364/03/CA, TAR Puglia Bari, G.D. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 2.052,82; n. 3369/03/CA, TAR Puglia Bari, S.A. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.884,85; n. 3370/03/CA, TAR Puglia Bari, M.D. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.889,74; n. 3371/03/CA TAR Puglia Bari, A.S. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 648,07; n. 3435/03/CA, TAR Puglia Bari, A.P. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.285,74; n. 3458/03/CA, TAR Puglia Bari, F.G. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.851,22; n. 3459/03/CA, TAR Puglia Bari, D.S.G. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.833,90; n. 3460/03/CA, TAR Puglia Bari, A.C. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.649,33; n. 3461/03/CA, TAR Puglia Bari, M.M. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.833,90; n. 3463/03/CA, TAR Puglia Bari, B.V. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.829,08; n. 3464/03/CA, TAR Puglia Bari, V.O. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.833,90; n. 3465/03/CA, TAR Puglia Bari, C.G. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.833,90; n. 3466/03/CA, TAR Puglia Bari, S.M. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.833,90; n. 3467/03/CA, TAR Puglia Bari, R.M. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.654,14; n. 3468/03/CA, TAR Puglia Bari, S.V. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.838,78; n. 3469/03/CA, TAR Puglia Bari, D.L.L. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.833,90; n. 3470/03/CA, TAR Puglia Bari, B.G. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.449,73; n. 3766/98/TO, TAR Puglia Bari, Regione Puglia c/ G.N.M., competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.116,53; n. 138/05/CA TAR Puglia Bari, L.V. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis,  euro 2.805,96; n. 287/03/CA, Consiglio di Stato, Regione Puglia c/ O.F., competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.039,92; n. 1220/98/CO, Consiglio di Stato, Regione Puglia c/ S.E., competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 2.798,77; n. 1282/99/FR, Consiglio di Stato, F.d.G. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.331,14; n. 1840/03/CA, Tribunale di Brindisi, AGR.V. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis,  euro 647,16; n. 1911/04/GR, TAR Puglia Bari, A.M. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis,  euro 7.640,33; n. 1915/04/TO, Consiglio di Stato, Bari M.P. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 5.764,98; n. 1993/03/GR, TAR Puglia Bari, L.A.R. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 2.600,68; n. 2064/04/CA, TAR Puglia Bari, A.A.S.P. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 5.804,37; n. 2102/04/CA, TAR Puglia Bari, L.D. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 5.742,27; n. 2104/03/FR, Consiglio di Stato, Regione Puglia c/ F.d.G., competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 7.143,87; n. 2132/04/CA, TAR Puglia Bari, B. F. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 7.542,59; n. 2135/04/CA, TAR Puglia Bari, M. F. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 6.366,41; n. 2205/03/GI, Consiglio di Stato, A. M. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 2.946,24; n. 2212/03/GR, TAR Puglia Bari, F.G. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 3.121,58; n. 2249/03/CA, Consiglio di Stato, Regione Puglia c/ M.A., competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 744,44; n. 2348/03/CA, Tribunale di Lecce, P.F.N. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.442,08; n. 2666/98/TO, TAR Puglia Bari, D.A.F. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 2.996,05; n. 3054/04/CA, Consiglio di Stato, D.P.M. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.882,45; n. 3110/03/CA, TAR Puglia Bari, D.P.G. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis,  euro 1.410,28; n. 3111/03/CA, TAR Puglia Bari, C.G. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.615,19; n. 3115/03/CA, TAR Puglia Lecce, M.G. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis,  euro 1.340,23; n. 3116/03/CA, TAR Puglia Lecce, M.F. c/ Regione Puglia, competenze professionali, professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 4.394,94; n. 3340/04/CA, TAR Puglia Bari, A.F. c/ Regione Puglia, competenze professionali, professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 3.743,20; n. 3341/04/CA, TAR Puglia Bari, V.V. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 3.728,22; n. 3397/04/CA, TAR Puglia Bari, C.F. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro  3.999,05; n. 3446/03/CA, Consiglio di Stato, B.E. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 896,74; n. 3455/03/RM, Tribunale di Roma, Regione Puglia c/ D.B.C. s.r.l., competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 10.019,34; n. 3517/04/CA, TAR Puglia Bari, M.A. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 5.221,33; n. 3523/04/CA, Consiglio di Stato, Regione Puglia c/ S.M., competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.287,37; n. 3525/04/CA, Consiglio di Stato, Regione Puglia c/ S.R., competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.287,37; n. 3525/04/CA, TAR Puglia Bari, S.R. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 5.311,26; n. 3593/04/CA, TAR Puglia Bari, I.A.M. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 2.310,67; n. 9834/02/P, Consiglio di Stato, D.A.M. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 2.636,44; n. 9834/02/P, TAR Puglia Bari, D.A.M. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 2.212,90; n. 10804/02/CA, Ricorso al Capo dello Stato, B.M. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 669,16; n. 11264/02/CA, Ricorso al Capo dello Stato, S.M. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 669,16; n. 11335/02/CA, Ricorso al Capo dello Stato, P.E. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 669,16. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f), di complessivi euro 222.666,10 si provvede mediante variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento di pari importo sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del corrente bilancio; 
g)         i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un importo lordo complessivo di euro 72.918,42, relativo ai compensi professionali al legale esterno avvocato Corrado Magistro, per l’attività svolta in favore della Regione nel giudizio di opposizione n. 4095/04 R.G. innanzi al Tribunale di Avellino. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g), si provvede con imputazione alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 “Gestione liquidatoria ex ERSAP – Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all’art. 2 l.r. n. 18/97 ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo – spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali”;
h)         i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 2.504,57, a favore dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, derivanti dai contenziosi di seguito elencati: n.2759/96 GM, Branco Leonardo c/ INPDAP /Regione Puglia, ERSAP, per euro 1.472,57; n. 3375/90 SL, Tommasi Stella c/ERSAP, per euro 1.032,00. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h), si provvede con imputazione alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 “Gestione liquidatoria ex ERSAP, Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all’art. 2 l.r. n. 18/97 ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo – spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali”; 
i)         il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un importo lordo complessivo di euro 634,50, relativo al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate per l’attività di consulenza estimale svolta per la Regione, ai sensi dell’accordo di collaborazione n. 7405/2015. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i), si provvede con imputazione alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 112052 “Spese per la conservazione, manutenzione e dismissione del patrimonio ex ERSAP l.r. 18/97”.




Art. 117

Ulteriore riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.


1.         Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 delle legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), o), p), q), r) e  s):
            a)         il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 12.850,47, di cui euro 9.690,85 a titolo di differenze retributive ed euro 3.159,62 per interessi, rivalutazione e spese legali, derivante dalla sentenza n. 1106/2018 emessa dal Tribunale di Taranto, Sezione lavoro, a favore del dipendente R.P. 723065. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 “Differenze retributive personale dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari” per euro 9.690,85, e con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge”, per euro 3.159,62, per interessi, rivalutazione e spese legali, comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità; 
            b)         il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo totale di euro 824,72, derivante dal decreto liquidazione competenze CTU, numero cronologico 3642/2018, Corte d’appello di Roma, Sezione lavoro, R.G. 4202/2012. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b), si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “interessi e rivalutazione, spese legali e procedimentali relativi processi di legge” che presenta la dovuta disponibilità;
            c)         il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo totale di euro 4.304,56, di cui euro 656,76 a titolo di differenze retributive ed euro 3.647,80 per spese legali, derivante dalla ordinanza n. 27371 dell’11 ottobre 2018 del Tribunale di Lecce, Sezione lavoro, a favore del dipendente R.P. 604135. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c), si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 “Differenze retributive personale dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari”, per euro 656,76, e con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge”, per euro 2.500,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie, quindici per cento, per le spese del procedimento, per un totale di euro 3.647,80;
            d)         il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo totale di euro 6.493,45, derivante dalla sentenza n. 34153/2018 del giudice del Tribunale di Lecce, Sezione lavoro, da corrispondere in favore di De Mitri Pierluigi. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d), si provvede mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
            e)         il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ai fini della regolarizzazione dei sospesi di tesoreria, derivante dalla sentenza esecutiva n. 4272/2014, emessa dal Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Napoli e successivi atti di esecuzione, per complessivi euro 331.305,44 come di seguito specificato: in favore del creditore PO. MERAGRI S.r.l., per un totale di euro 309.404,91 di cui, euro 303.174,33 sorte capitale, euro 439,78 per interessi, ed euro 5.790,80 per spese legali e procedimentali; in favore del creditore avvocato Gilberto Mercuri euro 21.900,53 di cui, 20.295,20 per somme precettate, euro 7,47 per notifica precetto, ed euro 1.597,86 per spese di esecuzione ed accessori. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e), si provvede come segue: le somme dovute a titolo di sorte capitale di euro 303.174,33 sono imputate sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090” previa variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa sulla missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 1110090 per pari importo; gli importi dovuti a titolo di interessi sulla sorte capitale sono imputati, per un importo complessivo pari ad euro 439,78, sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; le ulteriori somme dovute a titolo di spese procedimentali e legali sono imputate, per un importo complessivo pari a euro 28.131,11, sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
            f)         il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo totale di euro 1.562,50, derivante dal decreto di liquidazione di pagamento di acconto, a carico dei procedente salvo rivalsa, in favore del CTU Giovanni De Pasquale, nominato dal giudice dell’esecuzione, Tribunale di Taranto, nella procedura R.G.E. n. 218/2016, in danno di Lapesa Candida. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, piano dei conti finanziario 1.10.5.4, CRA 66.03, capitolo 1317 ”Oneri per ritardati pagamenti spese legali e procedimentali”;
            g)         il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo totale di euro 12.552,97, derivante dal pignoramento presso terzi n. 1738/2018 a seguito di sentenza del TAR Lecce n. 784/2016 e dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 04088/2017, in favore dell’avvocato Marco Campa, dell’avvocato Francesco G. Romano e della Valandre Vacanze S.r.l.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, piano dei conti finanziario 1.10.5.4, CRA 55.03, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese legali e procedimentali”;
            h)         il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo totale di euro 1.300,00, derivante dalla sentenza del TAR Puglia, Bari n. 272/2018, in favore del Comune di Orta Nova. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, piano dei conti 1.10.5.4., capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese legali e procedimentali”;
            i)         il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 1.879,86, derivante da ordinanza di assegnazione R.G.E. n. 893/2018, resa dal Tribunale di Bari il 24 luglio 2018, nel giudizio promosso dall’avvocato Ulderico Aiello c/Regione Puglia, relativo alla regolarizzazione carte contabili, provvisori d’uscita n. 2218 e 2219 del 31 luglio 2018. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i), si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “1.10.01.03.02.99.002 - Interessi, rivalutazione spese legali e procedimentali e relativi accessori di legge” che presenta la dovuta disponibilità;
            j)         il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 5.074,34, di cui 908,54 a titolo di differenze retributive, euro 3.647,80 per spese legali ed euro 518,00 per contributo unificato, derivante dalla ordinanza del Tribunale di Lecce, Sezione lavoro, n. 27376 del 5 giugno 2018, e dalla ordinanza del Tribunale di Lecce, Sezione lavoro, del 10 ottobre 2018, R.G. n. 12969/2017, a favore del dipendente R.P. 604136. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera j), si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 “Differenze retributive personale dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari” per euro 908,54, e con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge” per euro 2.500,00 oltre accessori e rimborso spese forfettarie, quindici per cento, per le spese del procedimento, per complessivi euro 3.647,80, e contributo unificato di euro 518,00, per un totale di euro 4.165,80;
            k)         il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 44.171,75, di cui euro 34.111,47 per sorte capitale, euro 4.054,50 per interessi ed euro 6.005,78 per competenze e spese liquidate in decreto ingiuntivo, e derivante dalla sentenza n. 3257/2018, Tribunale di Bari, Sezione lavoro, contenzioso 1084/15/GA, per l’importo riferito alle competenze professionali spettanti all’avvocato G.C., dirigente regionale in quiescenza, per l’attività svolta in favore della Regione Puglia come legale interno, nonché per l’importo dovuto al legale di controparte a titolo di spese e competenze legali liquidate in decreto ingiuntivo ed a seguito della citata sentenza. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera k), si provvede come segue: per euro 34.111,47 mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1309 “Spese per competenze professionali ai legali interni in servizio presso il soppresso Settore Legale ora in quiescenza”; per euro 4.054,50 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; per euro 6.005,78 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
            l)         i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 5.075,94, compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni a seguito di provvedimenti giudiziari esecutivi, contenzioso n. 349/09/DL, connesso al contenzioso n. 69/96/N, sentenza n. 2592/2017 del Tribunale di Bari, avvocato Violante Giuseppe. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera l), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 ”Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi” per un importo di euro 3,02, e alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 ”Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” per un importo di euro 5.072,92;
            m)        il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, pari ad euro 93.056,08, relativo alla sentenza esecutiva, Corte d’appello di Lecce, Prima sezione civile, n. 16 del 9 gennaio 2018, per risarcimento danni, interessi e spese e competenze del giudizio, in favore di Anna Maria Cavallo. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera m), si provvede con imputazione come segue: alla missione 1, programma 11, piano dei conti finanziario 1.10.05.04, codice UE 08, CRA 66.03, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota Interessi” per euro 175,30; missione 1, programma 11, piano dei conti finanziario 1.10.05.04, codice UE 08, CRA 66.03, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” per euro 18.046,15; missione 1, programma 11, piano dei conti finanziario 1.10.05.04, codice UE 08, CRA 66.03, capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievi dal Capitolo 1110090. Fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse” mediante prelievo dal capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse” e contestuale iscrizione in termini di competenza e cassa al capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievi dal Capitolo 1110090. Fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse”, missione 1, programma 11, codifica economica 1.3.2.99, codice UE 08, per euro 74.834,63;
            n)         il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, pari a euro 3.918,00, derivante da sentenza del TAR Puglia, Sezione seconda di Lecce, n. 937/2018, in favore della Farmacia Martina della dottoressa Martina Velia. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera n), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio corrente;
            o)         il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, pari ad euro 5.530,01, derivante dalla sentenza n. 3917/2018, emessa dal Tribunale di Bari, Terza sezione civile, pubblicata il 25 settembre 2018, da corrispondere in favore della UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera o), si provvede, con imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
            p)         il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 5.382,03, in favore della Città Metropolitana di Bari e di Fragnelli Anna Grazia con gli avvocati Crisci Mariangela e Massimino, derivante rispettivamente dalla sentenza del giudice di pace di Gravina in Puglia n. 375 del 13 novembre 2017 e dalla sentenza del giudice di pace di Martina Franca n. 303 del 23 giugno 2018. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera p), si provvede: per la sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 1.960,00 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e con contestuale variazione di pari importo in aumento sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090”; per le spese procedimentali e legali pari ad euro 3.422,03 sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
            q)         il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 2.664,48, dovuto in favore di Mazzoccoli Ruggero, derivante dalla sentenza del Tribunale di Bari, Sezione lavoro, n. 3090 pubblicata il 4 ottobre 2018. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera q), si provvede con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
            r)         il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, di euro 35.486,68, in favore di Lamuraglia Michele, Cafaro Giuseppe, Cicolecchia Domenico, D’Amato Antonino, D’Ambrosio Giovanni, Del Vecchio Angelo e Lagreca Giuseppe, e dell’avvocato Goffredo Leonardo, derivante dalla sentenza esecutiva della Corte di appello di Bari, Sezione lavoro n. 1248 pubblicata il 19 luglio 2018. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera r), si provvede: per la sorte capitale con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 24.170,47 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e con contestuale variazione in aumento di pari importo sulla missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4120 “Spese per il pagamento degli operai forestali di cui alla legge regionale n. 9/2000, articolo 19”; per l’IRAP con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 2.081,24 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e con contestuale variazione in aumento di pari importo sulla missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4123 “Spesa per competenza agli operai impiegati direttamente per lavori forestali. l.r. 22/1982 e articolo 19 l.r. 19/2000. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”; per gli interessi legali sulla sorte capitale rivalutata complessivamente pari ad euro 70,55, con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; per la rivalutazione monetaria sulla sorte capitale rivalutata complessivamente pari ad euro 244,12, con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria”; per le spese procedimentali e legali complessivamente pari ad euro 8.920,30, con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
            s)         il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, di euro 37.993,96, dovuto in favore di Di Santo Savino, Olanda Domenico, Lomanuto Francesco, Fucci Michele, Erminio Antonio, Pistillo Cosimo e Lomanuto Riccardo, e dell’avvocato D’Addabbo Roberto, derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Bari, Sezione lavoro, n. 3090 pubblicata il 4 ottobre 2018. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera s), si provvede: per la sorte capitale con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 30.498,91 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e con contestuale variazione in aumento di pari importo sulla missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4120 “Spese per il pagamento degli operai forestali di cui alla legge regionale n. 9/2000, articolo 19”; per l’IRAP con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 2.592,41 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e con contestuale variazione in aumento di pari importo sulla missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4123 “Spesa per competenza agli operai impiegati direttamente per lavori forestali. l.r. 22/1982 e articolo 19 l.r. 19/2000. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”; per le spese procedimentali e legali complessivamente pari ad euro 4.902,64, con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”.
 
2.         Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, sono riconosciuti i debiti fuori bilancio di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), ed f):
            a)         i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 4.779,68, compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa, in relazione ai contenziosi di seguito indicati: n. 235/05/GR, giudice adito TAR Bari, avvocato Francesco Muscatello, somma da liquidare euro 2.389,84; n. 262/05/GR, giudice adito TAR Bari, avvocato Francesco Muscatello, somma da liquidare euro 2.389,84. I debiti fuori bilancio sopra elencati sono inerenti a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni, antecedenti la fine dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a), si provvede mediante variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 ”Fondo di riserva per la definizione della partite potenziali” e contestuale variazione in aumento di pari importo sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti” del bilancio corrente;
            b)         debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014,  ammontanti a complessivi euro 4.451,07, compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa in relazione ai contenziosi di seguito indicati: n. 1984/06/B, GA, giudice adito Tribunale Bari, Sezione lavoro, avvocato Domenico Garofalo, euro 2.951,07; 367/14/SI, giudice adito Tribunale di Lecce, avvocato Vincenzo D’Amato, euro 1.000,00; n. 246/14/SI, giudice adito giudice di pace di Lizzano, avvocato Vincenzo D’Amato, euro 500,00. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b), si fa fronte con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute ai professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi” previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090  “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”;
            c)         i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 162.788,32, derivanti dalla determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi di seguito elencati: n. 189/90/M., TAR Puglia Lecce, Gestor S.p.A. c/Regione Puglia, compensi professionali avvocato Giovanni Pellegrino, euro 10.581,39; n. 189/90/M., Consiglio di Stato, Gestor S.p.A. c/Regione Puglia, compensi professionali avvocato Giovanni Pellegrino, euro 12.647,61; n. 2754/03/FR., TAR Puglia Bari, Provincia di Foggia c/ Regione Puglia, compensi professionali avvocato Roberto G. Marra, euro 12.082,90; n. 897/94/L, Tribunale civile di Lecce, Comune di Nardò c/ Regione Puglia, compensi professionali avvocato Roberto G. Marra, euro 35.301,58; n. 631/00/CO, CA., Consiglio di Stato, Duo Salus s.r.l. c/ Regione Puglia, compensi professionali avvocato Roberto G. Marra, euro 8.205,81; n. 439/09/RM, Tribunale di Trani, costituzione parte civile nel procedimento penale contro P. F., compensi professionali avvocato Francesco Marzullo, euro 46.411,72; n. 3543/03/FR., TAR Puglia Lecce, C.I.F. c/ Regione Puglia, compensi professionali avvocato Roberto G. Marra, euro 8.145,68; n. 175/01/GU., TAR Puglia Lecce, Ilva S.p.A. c/ Regione Puglia, compensi professionali avvocato Roberto G. Marra, euro 10.548,53; n. 2743/03/FR., TAR Puglia Bari, S.T.P. di Terre d’Otranto c/ Regione Puglia, compensi professionali avvocato Roberto G. Marra, euro 18.853,10. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa  di cui alla lettera c), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Compensi avvocati, e oneri accessori, spettanti ad avvocati del libero foro per l’attività svolta quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa” previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”;
            d)         i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 49.461,99, compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa, relativi ai contenziosi di seguito indicati: n.9219/02/GU, Tribunale Taranto, avvocato Vito Guglielmi, euro 3.085,56; n.798/09/SC, Consiglio di Stato, avvocato Ida Maria Dentamaro, euro 19.787,20; nn.7439, 7440, 7441, 7443/2002/GU, Tribunale Taranto, Sezione Manduria, avvocato Vito Guglielmi, euro 8.647,86; nn.8491/2002/GU più 22, Tribunale di Lecce, avvocato Vito Guglielmi, euro 14.736,37; n.1207/99/N, TAR Bari, avvocato Enzo Monterisi, euro 3.205,00. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d), si provvede  mediante variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 ”Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento di pari importo  sia in termini di competenza che di cassa della missione  1, programma 11, titolo 1,  capitolo 1312 “Spese per competenze  professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, del corrente bilancio;
            e)         i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un totale complessivo pari ad euro 96.518,86, di seguito indicati: contenzioso n.3476/98/CA, Corte di cassazione, N.A. c/ Regione Puglia, competenze professionali avvocato Annalisa Agostinacchio, importo euro 11.484,36; contenziosi nn. 1617/00/C ed altri n.31, competenze professionali avvocato Giuseppe Cipriani, importo euro 85.034,50. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e), si provvede mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento: quanto ad euro 11.484,36 della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”; quanto ad euro 85.034,50 della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1309 “Spese per competenze professionali ai legali interni in servizio presso il soppresso Settore Legale ora in quiescenza”;
            f)         i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 10.437,82, compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa in relazione ai contenziosi di seguito indicati: n.7929/02/SI, giudice adito Corte di appello Lecce, avvocato Arnaldo Sala, somma da liquidare euro 2.809,34; n. 7929/02/SI, giudice adito Tribunale di Taranto, avvocato Arnaldo Sala, euro 7.628,48. I debiti fuori bilancio sopra elencati sono inerenti a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla lettera f), si provvede mediante variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 ”Fondo di riserva per la definizione della partite potenziali” e contestuale variazione in aumento di pari importo sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, Programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti” del bilancio corrente.
 
                                                                                                               T A B E L L A
                            IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
(in milioni di euro)
Settori di intervento   2019    2020    2021
Ragioneria (mutui)     120                 106                         105



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.