Anno 2019
Numero 24
Data 09/12/2019
Abrogato No
Materia
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Regolamento Regionale 9 dicembre 2019, n. 24

Regolamento Regionale in materia di pescaturismo e di ittiturismo, di cui alla Legge Regionale n. 13/2015 e ss.mm.ii”.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:


ISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale  N° 2252 del 02/12/2019 di adozione  del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO




Art. 1

Finalità


1. Il presente regolamento disciplina le modalità con cui la Regione Puglia sostiene la promozione nazionale e internazionale delle attività di pescaturismo e ittiturismo, favorisce l’adesione a reti, circuiti, protocolli e percorsi di qualità e organizza corsi di formazione rivolti agli imprenditori ittici che vogliono intraprendere le attività di pescaturismo e ittiturismo, di cui alla legge regionale n. 13 del 23 marzo 2015 “Disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo”.



Art. 2

Definizioni


1. Pescaturismo: attività di pesca professionale esercitata dagli imprenditori ittici, in forma singola, societaria o cooperativa, consistente nell’imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su unità da pesca per finalità turistico ricreative.
2. Ittiturismo: l’attività di pesca professionale esercitata dagli imprenditori ittici, in forma singola, societaria o cooperativa, consistente in attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresa la ristorazione, di ospitalità, attività didattico-ricreativa, eventi culturali e servizi, finalizzati alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità, a qualunque titolo, degli imprenditori stessi.
3. Ospitalità: offerta di pernottamento e alloggio correlata all’attività di pesca professionale esercitata dagli imprenditori ittici, in forma singola, societaria o cooperativa, attraverso l’utilizzo della propria imbarcazione, se adeguata, o della propria abitazione o di struttura nella disponibilità, a qualunque titolo, degli imprenditori stessi.
 



Art. 3

Promozione delle attività di pescaturismo e ittiturismo


1. La Regione Puglia, attraverso la Sezione competente, promuove a livello nazionale e internazionale le attività di pescaturismo e ittiturismo. 
2. Per gli scopi di cui al precedente comma, la Regione valorizza e sostiene le attività di pescaturismo e ittiturismo, in particolare attraverso:

  a) interventi di promozione del pescaturismo e dell’ittiturismo;
  b) attività di studio, ricerca e sperimentazione;
  c) progetti pilota per il sostegno alla diversificazione della pratica di pesca o di acquacoltura tradizionali;
  d) interventi di recupero per la riqualificazione di fabbricati esistenti (ivi compresi trabucchi, fari e torri costiere) e relative pertinenze e di aree per ittiturismo, nonché l’acquisto di attrezzature e arredi;
  e) interventi di riqualificazione o recupero di imbarcazioni da pesca per l’adeguamento alle attività di pescaturismo purché non comportino incremento della capacità di cattura o dello sforzo di pesca;
  f) organizzazione e/o partecipazione a fiere delle imprese ittiche che praticano pescaturismo e ittiturismo;
  g) presentazione dei pacchetti di prodotti/servizi del pescaturismo e dell’ittiturismo.

  
2.  Le attività di cui al precedente comma possono essere svolte in collaborazione con le Associazioni di categoria, possono essere inserite nel Piano regionale della pesca e dell’acquacoltura e negli altri strumenti previsti nell’art. 2 della L.R. n. 43/2017.
 



Art. 4

Adesione a reti, circuiti, protocolli e percorsi di qualità


1. Le imprese ittiche esercenti le attività di cui al presente regolamento, possono assumere forme di aggregazione, aderire a reti o circuiti regionali, nazionali e comunitarie oltre che associazioni o consorzi, che promuovono o valorizzano i prodotti e i servizi del pescaturismo e dell’ittiturismo.
2. I soggetti di cui al precedente comma possono adottare e sottoscrivere protocolli, percorsi e certificazioni di qualità che siano finalizzati a migliorare l’offerta in un’ottica di specializzazione e di valorizzazione dei servizi e dei prodotti offerti.
3. La Regione incoraggia, promuove e sostiene collegamenti in rete e scambi di esperienze e buone pratiche tra imprese che praticano pescaturismo e ittiturismo, comprese le iniziative che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne e il ruolo delle donne nelle comunità di pescatori e nel settore della pesca artigianale.




Art. 5

Corsi di formazione


1. La Regione Puglia promuove e sostiene il capitale umano, la creazione di posti di lavoro e il dialogo sociale per la creazione e il mantenimento di imprese di pescaturismo e ittiturismo.
2. Le iniziative di cui al precedente comma sono attuate mediante la formazione professionale, l’apprendimento permanente, il tirocinio a bordo e a terra, l’attuazione di progetti comuni, la diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo e scientifico e delle pratiche innovative, nonché l’acquisizione di nuove competenze professionali, connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, all’igiene, alla salute, alla sicurezza, all’innovazione e all’imprenditoria.
3. La Regione Puglia attiva il circuito regionale delle attività di accoglienza didattico-formativa delle attività di pescaturismo e ittiturismo, come stabilito all’art. 8 dellaL.R. n. 13/2015.
4. Le attività di cui ai precedenti commi, vengono esercitate attraverso gli enti di formazione riconosciuti dalla Regione Puglia, dagli istituti nautici e dalle Università.




Art. 6

Uso del logo regionale


1.Gli imprenditori ittici inseriti nell’elenco regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici, di cui al comma 4 dell’art. 8 della L.R. n. 13/2015, possono utilizzare il logo che contraddistingue tutti gli ittiturismo e pescaturismo riconosciuti dalla Regione.
2. L’uso del logo regionale di cui al precedente comma è concesso dalla Regione alle imprese che ne facciano richiesta ed è riportato su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico.
3. La concessione di cui al precedente comma può essere revocata in caso di uso improprio o nel caso siano accertate le condizioni di esclusione di cui all’art. 136 del Reg. (UE) n. 1046/2018.
 
4. La Regione, coerentemente con il proprio programma di divulgazione e promozione, provvede a diffondere la conoscenza di tali attività dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Le iniziative di cui al presente Regolamento possono ricevere la concessione del patrocino della Regione Puglia e dell’uso del logo della Regione, coerentemente con le disposizioni della L.R. n. 34 del 30/04/1980 e della D.G.R. n. 1803 del 06/08/2014.




Art. 7

Risorse finanziarie


1. La Regione Puglia supporta le attività di cui al precedente comma anche con l’erogazione di contributi finanziari, in relazione alle risorse finanziarie messe a disposizione dal bilancio regionale o dalle programmazioni comunitarie della pesca e dell’acquacoltura.
2. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere svolte anche in collaborazione con le agenzie regionali, con i gruppi d’azione locale, con i Fishery Local Action Group (FLAG) e le loro reti nazionali e comunitarie, anche nell’ambito dei loro piani d’azione.




Art. 8

Norme transitorie


1. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, gli imprenditori ittici che esercitano attività di pescaturismo e ittiturismo devono adeguarsi alle disposizioni previste dallo stesso.




Art. 9

Rinvio


1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla L.R.  n. 13/2015 e ss.mm.ii. e alla L.R.  n. 43/2017.
2. Per quanto non disciplinato dalla normativa di cui al precedente comma, si applicano le vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.




Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.