Anno 2020
Numero 5
Data 27/02/2020
Abrogato No
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 27 febbraio 2020, n. 5

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale)”.



Art. 1

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37


1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37  (Ordinamento della polizia locale), le parole: “quindici addetti” sono sostituite dalle parole: “sette addetti”.
 




Art. 2

Modifica dell’articolo 8 della l r. 37/2011


*(1) 2 . L’articolo 8 della l r. 37/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 (Configurazione del corpo o servizio di polizia locale) 

1.  Il corpo o servizio di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né può essere posto alle dipendenze del dirigente o del responsabile di diverso settore amministrativo.
2.  I corpi e i servizi di polizia locale sono i destinatari e i titolari della funzione di polizia locale che esercitano in forma esclusiva ai sensi della normativa vigente.
3.  Il comandante del corpo o il responsabile del servizio di polizia locale ha piena autonomia organizzativa e operativa nello svolgimento delle funzioni di direzione e di coordinamento dei servizi e del personale del rispettivo corpo o servizio.”.


(1) * Comma così erroneamente numerato dal BUR n. 26 suppl. del 28/02/2020.


Disposizioni finali


La presente legge è  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” . E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.