Legge Regionale 15 maggio 2020, n. 13 Misure straordinarie di sostegno al settore lattiero–caseario
Art. 1Finalità
1. La Regione in considerazione dell’emergenza Covid-19 con le presenti disposizioni adotta misure straordinarie di sostegno alle attività produttive, ubicate sul territorio regionale, del settore lattiero – caseario che versa in una situazione di oggettiva difficoltà.
Art. 2Misure straordinarie per gli allevatori
1. La Regione eroga in favore degli allevatori con sede in Puglia, a compensazione del danno derivante dal calo del fatturato per effetto dell’emergenza Covid-19, un aiuto a fondo perduto calcolato in base alla consistenza dei capi grossi presenti in allevamento alla data del 29 febbraio 2020.
2. Gli aiuti disciplinati dalla presente legge sono concessi con le modalità e nei limiti del mutato quadro delle misure di aiuti di Stato, a sostegno dell’economia, nell’attuale emergenza del Covid-19. 3. La Giunta regionale adotta, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita deliberazione per la definizione delle modalità attuative dellaiuto.
Art. 3Misure straordinarie per i caseifici
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è consentito fino al 30 settembre 2020, il conferimento di siero e dei sottoprodotti a base di latte derivanti dalle lavorazioni lattiero-casearie, quali sottoprodotti di origine alimentare (SOA) presso gli impianti termoelettrici alimentati a biogas con nesso agricolo già autorizzati in Puglia alla fermentazione o co fermentazione anaerobica ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003,n.387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), in deroga alla composizione delle matrici in ingresso ai medesimi impianti contenuta nelle singole autorizzazioni rilasciate ai sensi del d.lgs. 387/2003,a condizione che questi abbiano ricevuto dall’autorità sanitaria competente il riconoscimento condizionato ai sensi del regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/CE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)), ai fini dello smaltimento di cui all’articolo 14, lettera f), del medesimo regolamento.
2. Per il conferimento del siero e dei sottoprodotti della lavorazione del latte di cui al comma 1, il gestore dell’impianto termoelettrico è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria di riconoscimento condizionato ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009, secondo le modalità che verranno definite con apposito provvedimento della Giunta regionale. 3. Sono fatte salve la potenzialità energetica e le prescrizioni già contenute nelle singole autorizzazioni uniche con nesso agricolo rilasciate ai sensi del d.lgs. 387/2003. 4. Per le modalità operative indicate all’articolo 3, il di gestato prodotto dagli impianti autorizzati rientra nella classificazione di “digestato agroindustriale”, prevista dall’articolo 22, comma 3, del decreto del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue,nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato). Per lo spandimento agronomico devono pertanto essere rispettate tutte le condizioni prescritte dalla norma di settore attualmente in vigore. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non comportano spesa a carico del bilancio regionale. 6. La Regione eroga un aiuto a fondo perduto in favore dei trasformatori con sede in Puglia che ritirano il latte pugliese, sulla base dei prezzi praticati sino a febbraio 2020, esclusivamente dagli allevatori con attività ubicate sul territorio regionale. 7. Per la concessione dei contributi di cui al comma 6, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2,commi 2 e 3.
Art. 4Norma finanziaria 1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della missione16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2020, in termini di competenza e cassa,
di euro 2 milioni.
2. Alla copertura finanziaria, si provvede mediante variazione
al bilancio di esercizio 2020 con la reiscrizione di risorse in parte entrata
sul capitolo 4032420 “FSC 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Puglia”
e in parte spesa sul capitolo 1405003 “Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi produttivi. Contributi agli
investimenti a altre imprese”, non accertate ed impegnate entro la fine
dell’esercizio 2017.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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