Anno 2020
Numero 18
Data 07/07/2020
Abrogato No
Materia Sanità;
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Legge Regionale 7 luglio 2020, n. 18

Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria



CAPO 1

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI





Art. 1

Modifiche e integrazioni alla l.r. 9/2017


1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) è aggiunta la seguente:
 
 “a bis) applica le sanzioni di cui all’articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio.


2.  Il comma 2 dell’articolo 7 della  l.r. 9/2017 è sostituito dal seguente: “2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.



3.   Il comma 4 dell’articolo 7 della  l.r. 9/2017 è sostituito dal seguente: “4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.



4.   Al comma 5 dell’articolo 7 della  l.r. 9/2017  dopo la parola: “comune” aggiungere la seguente: “inderogabilmente.



5.   Al comma 5 dell’articolo 7 della  l.r. 9/2017 aggiungere infine il seguente periodo: “In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 si intende calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di 1centoventi giorni dalla data del ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.



6.   Il comma 6 dell’articolo  7  della  l.r. 9/2017 è sostituito dal seguente: “6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell’opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore di lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.



7.   All’articolo 7 della  l.r. 9/2017 è aggiunto il seguente comma: “6 bis. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.



8.   Il comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 9/2017 è sostituito dal seguente: “4. Nelle strutture ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali le funzioni del responsabile sanitario sono svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente, o affine, rispetto a quella della struttura, ancorché in quiescenza, nei limiti di quanto disposto dal comma 8.


9.   Il comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 9/2017 è sostituito dal seguente: “5. Negli ambulatori che svolgono esclusivamente attività di medicina di laboratorio, le funzioni del responsabile sanitario possono essere svolte anche da personale sanitario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 1984 (Indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio.) con almeno cinque anni di attività prestata presso struttura pubblica o privata accreditata, certificata dalla direzione sanitaria presso cui l’attività è stata svolta, ancorché in quiescenza, nei limiti di quanto disposto dal comma 8.



10.  Il comma 6 dell’articolo 12 della l.r. 9/2017 è sostituito dal seguente: “6. Non è consentito svolgere le funzioni di responsabile sanitario in più di una struttura sanitaria, fatta eccezione per le strutture specialistiche ambulatoriali non residenziali e per quelle territoriali monospecialistiche residenziali e semiresidenziali, a condizione che il totale dei posti letto complessivi di queste ultime non sia superiore a cinquanta, e per le strutture socio-santarie. I soggetti che erogano servizi sanitari, anche in branche diverse, in regime autorizzativo o di accreditamento attraverso più strutture o sedi operative, possono nominare un unico responsabile sanitario. Fermo restando, per tutte le ipotesi di cui sopra, l’obbligo di garantire il debito orario previsto dai regolamenti sia per il responsabile sanitario, sia per il responsabile delle attività cliniche.



11.  Il comma 8 dell’articolo 12 della l.r. 9/2017 è sostituito dal seguente: “8. Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per gli ambulatori specialistici non accreditati.



12.  Il comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 9/2017  è sostituito dal seguente: “3. L’Organismo tecnicamente accreditante, nell’espletamento dell’attività di controllo sulle strutture già accreditate, verifica i requisiti ulteriori di accreditamento e segnala ogni eventuale violazione ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.



13.  Il comma 2 dell’articolo 24 della  l.r. 9/2017  è sostituito dal seguente:



“2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale.



14.   L’articolo 25 della  l.r. 9/2017  è sostituito dal seguente:



“Art. 25. Autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale a seguito di unica istanza.



1. Nei casi previsti dall’articolo 24, comma 2, ove la struttura sia accreditabile, la Regione conferisce contestuale incarico al dipartimento di prevenzione della ASL competente per territorio e all’Organismo tecnicamente accreditante, rispettivamente ai fini della verifica del possesso dei requisiti minimi e della verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento.
2.. Nei casi di ampliamento o trasformazione, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettere k) e l), le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 5, comma 1, già autorizzate e accreditate, su apposita istanza e previa acquisizione di autorizzazione alla realizzazione, possono richiedere con unica istanza il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale delle nuove attività o funzioni, ove accreditabili, in tale ultima ipotesi, trova applicazione il comma 1.


15.  Il comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 9/2017  è sostituito dal seguente:



“4. La revoca dell’accreditamento può essere disposta immediatamente, senza invito alla rimozione previsto al comma 3, qualora nei casi previsti dal medesimo comma la violazione o la carenza sia grave e continuativa, oppure sia stata reiterata.



16.  All’articolo 29 della  l.r. 9/2017  il comma 6 è sostituito dal seguente:



 “6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:
  a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);
  b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);
  c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);
  d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);
  e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);
  f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);
  g) articolo 66 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per anziani);
  h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali); i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata).


 Continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”), fino alla data di entrata in vigore dell’apposito regolamento che individua:




1) il fabbisogno regionale di strutture;
2) i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio;
3) i requisiti per l’accreditamento istituzionale; sino al completamento delle procedure di accreditamento di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti -Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento -Centro diurno per soggetti non autosufficienti) e al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 5 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili -Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili -Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili), alle RSA e alle RSSA già contrattualizzate continuano ad applicarsi esclusivamente gli standard di personale previsti dal r.r. n. 3/2005 e dal r.r. n. 4/2007 art. 66).




Art. 2

Modifiche alla l.r. 53/2017


1.  L’articolo 7 bis della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale) è sostituito dal seguente:



“Art. 7 bis. Norma Transitoria finale
1. Le RSAA di cui all’articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 -Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), entro trenta giorni dall’emanazione della presente norma, ai fini del fabbisogno per l’autorizzazione all’esercizio di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti -Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento -Centro diurno per soggetti non autosufficienti), possono richiedere di essere qualificate quali strutture di mantenimento. In caso contrario continuano a esercitare l’attività mantenendo esclusivamente natura di struttura socio-assistenziale.



2.  La Giunta regionale provvede, conseguentemente, a modificare l’articolo 67 del r.r. 4/2007 adeguando tale tipologia di struttura, dandole valenza e natura di struttura esclusivamente socio-assistenziale.



3.  Ai fini della istanza di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio come RSA di mantenimento ai sensi del r.r. 4/2019 e del regolamento regionale 21 febbraio 2019 n. 5 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili -Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili -Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.), le strutture di cui all’articolo 7 bis, possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, fermo restando il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi specifici previsti dai regolamenti attuativi.



4.  Le strutture autorizzate ex articolo 67 del r.r. 4/2007  possono ospitare persone con deficit funzionali, in età superiore ai sessantaquattro anni, in possesso di riconoscimento previsto dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) a condizione che gli stessi non necessitino di prestazioni sanitarie continue e complesse.



5.  La Regione Puglia provvede al momento della data di pubblicazione della presente legge a riattivare le procedure informatiche per la ricezione delle istanze finalizzate alla realizzazione di strutture autorizzate in base all’articolo 67 del r.r. 4/2007 . Le stesse sono valutate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della modifica del regolamento regionale da adottare entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge.






CAPO 2

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI REQUISITI DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE





Art. 3

Disposizioni in materia di requisiti strutturali


1.   Ferma restando l’applicazione della metratura minima prevista dalle disposizioni regolamentari in materia di standard edilizi e igienico-sanitari relativi alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, e salva diversa specifica previsione regolamentare, ai fini dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento sono consentite difformità dalla metratura minima totale prevista, nonché dalla metratura minima prevista in relazione a singoli locali e ambienti, contenute nel margine del 10 per cento in caso di immobili esistenti alla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione.


2.   Ai fini dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio come RSA di mantenimento ai sensi del r.r. 4/2019 e del r.r. 5/2019, le strutture rientranti nell’ambito di applicazione del comma 7 bis dell’art. 29 della l.r. 9/2017, possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, fermo restando il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi specifici, previsti dai regolamenti relativamente ai nuclei di mantenimento per soggetti non autosufficienti o per disabili.




Art. 4

Disposizioni in materia di area socio-sanitaria nelle aziende sanitarie locali


1.  L’area di coordinamento dei servizi sociali nell’ambito delle aziende sanitarie locali viene ridenominata “area socio-sanitaria”.


2.   L’incarico di responsabile dell’area socio-sanitaria viene affidato ad un dirigente appartenente all’area contrattuale sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (SPTA), al ruolo amministrativo o tecnico-profilo sociologo o profilo equipollente dell’area socio-psico-pedagogica.


3.   Con regolamento regionale sono individuate le funzioni e l’organizzazione dell’area socio-sanitaria.




Art. 5

 Disposizioni in materia di personale della riabilitazione


1.   In conformità alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), comma 517, l’educatore professionale socio-pedagogico opera nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali nonché, ai fini di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi.


2.   Nell’ambito dei servizi di cui al comma 1, sul numero totale della figura professionale degli educatori, possono operare, limitatamente agli aspetti socio-educativi, fino ad un massimo di un terzo di educatori professionali socio-pedagogici o psicologi o assistenti sociali. Nel computo si procede per arrotondamento in eccesso per frazioni superiori allo 0,5 e, in difetto, per frazioni inferiori allo 0,5.




CAPO 3

DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI FABBISOGNO DI PRESTAZIONI, DI PARERE DI COMPATIBILITÀ, DI ACCREDITAMENTO E PERSONALE





Art. 6

Disposizioni in materia di fabbisogno di prestazioni ambulatoriali dei presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste


1.   Il fabbisogno di prestazioni ambulatoriali dei presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste disciplinato dall’articolo 5, comma 1, del regolamento regionale 21 novembre 2019, n. 22 (Regolamento regionale sulle prestazioni ambulatoriali erogate dai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste -Modifica al regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12) comprende altresì le prestazioni ambulatoriali per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata alla Regione istanza di autorizzazione all’esercizio nell’ambito di presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale già autorizzati all’esercizio per prestazioni residenziali ovvero semiresidenziali.


2.   Nel caso in cui dall’atto di ricognizione di cui all’articolo 12.1, lettera a), del  r.r. 5/2019, dovesse risultare su base territoriale provinciale un fabbisogno per l’accreditamento di cui all’articolo 10, comma 1, del r.r. 5/2019, sufficiente a garantire l’accreditamento e la contrattualizzazione di tutti i posti letto di RSSA ex articolo 58 del r.r. 4/2007, esistenti nel territorio provinciale, è consentita, sin dal primo bimestre di presentazione delle istanze ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2013, n. 2037 (Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter d.lgs. n. 502/1992 e articolo 7 l.r. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, l.r. 8/2004,), la distribuzione di posti letto oltre il limite di venti e nel limite di posti letto oggetto di autorizzazione al funzionamento.




Art. 7

Disposizioni in materia di richieste di compatibilità relative ad istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di strutture socio-sanitarie


1.  Nell’arco temporale di ciascun bimestre calcolato ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 2037/2013, le richieste di compatibilità relative alle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di strutture socio-sanitarie autorizzate in altra tipologia di struttura socio-sanitaria hanno carattere prioritario rispetto alle richieste di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture.




Art. 8

Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private e degli hospice


1.   Le comunità riabilitative assistenziali psichiatriche e le comunità alloggio di cui al regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 7 (Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private) e i centri residenziali per cure palliative (hospice) ricompresi nel fabbisogno disciplinato dal regolamento regionale 2 marzo 2006, n. 3 (Art.3, comma 1, lettera a), punto 1) della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie), sono accreditabili ivi comprese le strutture, già autorizzate all’esercizio, ricadenti nel periodo di vigenza del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari).


2.   I gruppi appartamento e i centri diurni di cui al r.r. 7/2002, autorizzati all’esercizio dell’attività alla data di entrata in vigore della presente legge sono accreditabili.



3.   Sono ammesse a domanda, a valutazione ai fini del rilascio del parere di compatibilità le richieste presentate alla data del 31 dicembre 2019 purché rientranti nel fabbisogno.




Art. 9

Disposizioni in materia di fabbisogno di RMN grandi macchine e RMN a basso campo “dedicate” o “open di nuova generazione”


1.  L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 9/2017 è sostituito dal seguente: “Ferma restando la necessità di verificare la sussistenza dei requisiti di accreditamento, nelle soprariportate ipotesi l’autorizzazione all’esercizio produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale.




Art. 10

Norma in materia di incarichi a tempo determinato


1.  Nel limite dei posti vacanti nella dotazione organica e nel rispetto della spesa sanitaria derivante dalle norme vigenti, il personale già titolare di contratto, ovvero di incarico a tempo indeterminato, presso aziende o enti del servizio sanitario nazionale e in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2019, presso una azienda o ente del servizio sanitario della Regione Puglia è confermato nei ruoli di quest’ultima a tempo indeterminato, previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data in vigore della presente legge, di
apposita domanda di mobilità.




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.