Regolamento Regionale 20 luglio 2020, n. 11 L.R.
16 aprile 2015, n.24 s.m.i.: Regolamento attuativo ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lett. b): “Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture
di venditaL.R.
16 aprile
TITOLO 1DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1Oggetto del regolamento e definizioni(1) [1. Oggetto del presente regolamento è l’attuazione di quanto
previsto dall’art. 3, comma 1, lettera b) della legge
regionale n. 24 del 16 aprile 2015 come modificata dalla legge
regionale 9 aprile 2018, n. 12, d’ora innanzi, per brevità, citata nel testo
come legge.
2. Le presenti norme attuano altresì quanto contenuto nel
regolamento
regionale 10 settembre 2018, n. 11, “Requisiti e procedure per
l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita”, approvato ai sensi delle
lettere a), c) ed h) del comma 1 dell’art. 3
della legge.
3. Le definizioni contenute nel presente regolamento fanno
riferimento a quanto previsto dalla legge
ed in particolare:
a. la superficie di vendita di un esercizio commerciale è
definita dall’art. 4,
comma 1, lettera e) della legge
; b. i parametri di cui agli artt. 6, 7 e 8 del presente regolamento sono
riferiti ai settori merceologici alimentare e non alimentare in applicazione
dell’art. 16,
commi 2 e 3 della legge c.
le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali sono definite dall’art.16,
comma 5, della leggeche
ne fissa i limiti massimi di superficie di vendita; d. le modalità
insediative delle grandi strutture di vendita sono definite dall’art. 16,,
comma 6 della legge
4. Nel presente regolamento per struttura complessa si
intende una grande struttura di vendita formata da più esercizi commerciali e
cioè: il centro commerciale, l’area commerciale integrata e il parco permanente
attrezzato.
5. In applicazione dell’art. 17,
comma 1, del regolamento
n. 11/2018 è considerata non alimentare la struttura che includa il settore
merceologico alimentare e misto nei limiti della media struttura e comunque in
misura non superiore al 10% della superficie di vendita complessiva.
6. La dotazione di servizio di cui all’art. 6 è valutata
con riferimento all’area territoriale costituita dal comune oggetto di
intervento e dai comuni contermini.
7. Le disposizioni del presente regolamento tengono conto
delle finalità previste dal r.r.
n. 15 del 15/07/2011 concernente “I Distretti urbani del commercio”.]
(1) Regolamento abrogato dall' art. 19, comma 1, del R.R. 4/2024.
Art. 2Obiettivi e strumenti della programmazione(2) [1. La programmazione delle grandi strutture di vendita persegue le finalità
previste dall’art. 2
della legge
e, in particolare:
-rendere sostenibile l’impatto delle grandi strutture di
vendita sul territorio in termini: ambientali, urbanistici e sociali;
-consentire le modifiche delle strutture esistenti, anche attraverso la
possibilità di riallocazione in aree all’interno del comune, in cui possano
sviluppare una maggiore capacità di servizio; -favorire gli insediamenti
nelle aree territoriali che presentano deficit di servizio; -tener conto
delle specificità territoriali e del livello di servizio all’utente presente e
atteso; -tener conto della mobilità determinata dal progetto, con
particolare riguardo agli effetti sulla rete stradale e sull’uso di mezzi di
trasporto pubblici e privati; -favorire iniziative che presentino una
particolare valenza di riqualificazione del territorio, di innovazione della
rete distributiva, di sviluppo dei livelli occupazionali, di recupero di aree
dismesse o degradate; -tutelare il diritto del consumatore ad avvalersi di
una rete distributiva effettivamente articolata per tipologia e prossimità;
-favorire il risparmio del consumo di suolo, preferendo le aree già
urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate, da riqualificare o
rigenerare, anche al fine di non compromettere l’ambiente e il paesaggio.
2. Le norme del presente regolamento, nel rispetto del
principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, individuano
e tengono conto delle esigenze imperative di interesse generale,
costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario, ai
fini della valutazione delle domande e degli interventi previsti dagli articoli
che seguono.]
(2) Regolamento abrogato dall' art. 19, comma 1, del R.R. 4/2024.
Art. 3Periodo di validità e procedure per il rinnovo(3) [1. Le norme del presente regolamento hanno validità tre anni dalla data della
sua entrata in vigore e rimangono comunque valide fino all’approvazione del
provvedimento successivo.
2. Ai fini della redazione del successivo documento di
programmazione la Regione verifica gli effetti del presente regolamento e la sua
rispondenza alle finalità di legge e predispone eventuali proposte di
aggiornamento che vengono approvate con le modalità previste dalla legge.
3. La proposta di nuovo regolamento viene predisposta
centoventi giorni prima della scadenza dei tre anni e approvata con le modalità
previste dalla legge, avvalendosi anche degli studi predisposti
dall’Osservatorio regionale sul commercio.]
(3) Regolamento abrogato dall' art. 19, comma 1, del R.R. 4/2024.
Art. 4Norme di carattere generale(4) [1. I centri commerciali di interesse locale di cui all’art. 16,
comma 10, della legge
e le piccole aree commerciali integrate con superficie di vendita massima di mq
4.000 sono previsti dai comuni all’interno degli strumenti di programmazione
comunale delle medie strutture di vendita e sono subordinati ai parametri 7 e 8.
2. L’autorizzazione di aree commerciali integrate, anche
se formate esclusivamente da esercizi di vicinato e medie strutture di vendita
non è consentita al di fuori delle esplicite previsioni del presente documento.
3. Il rilascio dell’autorizzazione per il Parco
permanente attrezzato deve essere contestuale o successivo al rilascio del
permesso di costruire per l’intero parco. Non è consentita l’attivazione in
tempi diversi della superficie commerciale rispetto a quella destinata alle
altre attività del parco.]
(4) Regolamento abrogato dall' art. 19, comma 1, del R.R. 4/2024.
TITOLO 2OBIETTIVI DI SVILUPPO DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
Art. 5Obiettivi di sviluppo delle nuove strutture(5) [1. Il presente titolo definisce i parametri di sostenibilità degli interventi
e fissa la soglia minima per la loro compatibilità ed ammissibilità. Il rilascio
dell’autorizzazione è comunque subordinato al possesso dei requisiti di legge.
2. I parametri e la soglia minima garantiscono il
conseguimento delle finalità dell’art. 2
della legge
e degli obiettivi previsti dall’art. 2 del presente regolamento, con particolare
riferimento: alla corretta articolazione del servizio sul territorio ed al
contemperamento della libertà di iniziativa economica privata con l’utilità
sociale della stessa ex art. 41 Cost., all’equilibrio funzionale e insediativo
delle strutture in rapporto con l’uso del suolo e del territorio e alla
mitigazione degli impatti ambientali.
3. Il rilascio dell’autorizzazione per una nuova grande
struttura di vendita avviene a condizione che l’impatto della struttura sul
territorio sia classificato sostenibile e quindi è accoglibile a condizione che
siano ridotti a zero gli impatti generati dall’insediamento.
4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al
presente articolo si procede a valutazione integrata degli impatti, volta ad
esaminare in concreto gli impatti generati dalla struttura commerciale,
attraverso le verifiche di compatibilità e sostenibilità e le eventuali misure
compensative e di mitigazione.]
(5) Regolamento abrogato dall' art. 19, comma 1, del R.R. 4/2024.
Art. 6Parametro n. 1: Impatto socioeconomico
Razionalizzazione del servizio agli utenti e
contemperamento della libertà di iniziativa economica con l’utilità
sociale (6) [1. Dimensioni: superficie di vendita complessiva dell’insediamento:
a. superiore a 20.000 mq punti 0
b. superiore a 10.000 mq., ma inferiore/uguale a 20.000 mq
punti 5 c. superiore a 5.000 mq., ma inferiore/uguale a 10.000 mq. punti
8 d. fino a 5.000 mq. punti 10
2. Presenza di strutture commerciali impattanti:
a. grandi strutture alimentari di tipo
G2
punti 0 b. grandi strutture alimentari di tipo
G1
punti 5 c. solo strutture non alimentari, con eventuale presenza di una
media struttura alimentare punti 10
3. Modalità insediative:
a. Struttura
isolata punti 15 b. Centro
commerciale punti 10 c. Area
Commerciale Integrata punti 5 d. Parco permanente
attrezzato punti 0
4. Coerenza fra insediamento commerciale e dimensioni dell’area,
rapporto fra superfici di vendita esistenti nell’area, articolato per settore
merceologico alimentare o non alimentare, inclusa la struttura da autorizzare, e
popolazione complessiva residente nell’area (comune sede di insediamento e
comuni contermini):
a. rapporto >1 punti 0 b. rapporto >=0,4 e
<= 1 punti 2 c. rapporto compreso tra >=0,2 e <0,4 punti 5 d.
rapporto compreso tra >=0,1 e <0,2 punti 8 e. rapporto inferiore a
0,1 punti 10
4.1 Il dato anagrafico previsto al precedente comma 3 è
quello risultante dall’ultima rilevazione ISTAT disponibile. Non si considerano
nel computo i comuni contermini di altre regioni.
5. Riduzione di tempi di percorrenza per i
consumatori.
5.1 I tempi vanno calcolati, con riferimento alla velocità
massima consentita dal Codice della Strada agli autoveicoli calcolata sul
percorso stradale più veloce, rispetto alla distanza dell’insediamento di cui è
richiesta l’autorizzazione da altre grandi strutture analoghe per tipologia e
settore merceologico (alimentare, non alimentare) esistenti o autorizzate,
tenendo conto degli ingressi principali delle due strutture. Il parametro assume
i seguenti valori:
a. da 0 a 10 minuti punti 2 b. da 10 a
20 minuti punti 3 c. da 20 a 30 minuti
punti 4 d. oltre 30 minuti punti 5
5.2 Il tempo di percorrenza deve essere incluso nella relazione
prevista dall’art. 12 comma 1, lett. f) del regolamento
n. 11/2018, ed essere asseverato dal tecnico che sottoscrive la relazione
medesima.
6. Dotazione di servizio al consumatore.
6.1 Il criterio mira a favorire gli insediamenti di nuove
strutture nelle aree con minore dotazione di servizio in rapporto ai residenti.
L’obiettivo di servizio è calcolato in relazione alla dotazione di superficie di
vendita di grandi strutture esistenti nei comuni contermini rapportato ai
residenti dei medesimi comuni e articolato per tipologia e settore merceologico.
6.2 L’obiettivo di servizio regionale è fissato a 50 mq
ogni 1000 abitanti per il settore alimentare e 100 mq ogni 1000 abitanti per il
settore non alimentare.
6.3 Ai fini della valutazione dei progetti il punteggio
viene assegnato tenendo conto della sola superficie di vendita non alimentare,
qualora la struttura includa una media struttura alimentare:
a) valore dell’area a seguito dell’insediamento proposto
superiore all’obiettivo di servizio punti 0 b) valore
dell’area a seguito dell’insediamento proposto inferiore all’obiettivo di
servizio regionale punti 10
6.4 La dotazione di servizio al consumatore viene calcolata
sulla base della ricognizione prevista dall’articolo 9, comma 4, del presente
regolamento e dell’ultima rilevazione demografica disponibile dell’ISTAT.
7. Il presente parametro viene attuato nel rispetto delle
disposizioni sulla concorrenza tra le domande fissate dai successivi articoli 11
e 12.
8. La soglia minima del parametro n. 1 è di 40 punti su
60.
9. Ai soli fini della valutazione del presente parametro
viene considerata non alimentare anche la struttura che includa una media
struttura alimentare. Nel caso la superficie di vendita del settore merceologico
alimentare sia superiore al 10% della superficie complessiva la struttura è
classificata alimentare ai fini delle norme sulla concorrenza dei successivi
artt. 11 e 12.]
(6) Regolamento abrogato dall' art. 19, comma 1, del R.R. 4/2024.
Art. 7Parametro n. 2: Impatto territoriale(7) [1. Aree di insediamento, criteri di preferenza:
a. intervento previsto in area
urbana
punti 5 b. intervento che preveda un progetto finalizzato alla
valorizzazione della rete commerciale definito dal piano commerciale punti
10 c. intervento previsto all’interno dell’accordo di DUC (Distretto
Urbano del Commercio)
punti 15
1.1 I punteggi di cui al precedente comma 1 sono alternativi e
non cumulabili.
2. Presenza di alternative di accessibilità esistenti o
realizzate a carico del proponente:
a. fermata di mezzi pubblici su rotaia collocata a meno di un
chilometro dall’ingresso della struttura
commerciale
punti 2 b. servizio di mezzi di trasporto collettivo su gomma con fermata
collocata a meno di 500 metri dall’ingresso della struttura
commerciale punti 2 c. presenza di
percorsi ciclabili e pedonali che colleghino l’area con il centro urbano più
vicino e le eventuali fermate ferroviarie in modo rapido, comodo e sicuro. punti
2 d. accessibilità autostradale: casello a meno di un chilometro
dall’ingresso della struttura
commerciale
punti 2
2.1 I punteggi previsti dal precedente comma sono cumulabili
fra loro.
3. Ottimizzazione dell’uso del territorio:
a. parcheggi a raso che garantiscano la permeabilità dei
suoli punti 0 b. prevalenza di parcheggi
multipiano (almeno 50% dei posti auto) punti 5 c.
prevalenza di parcheggi interrati (almeno 50% dei posti
auto) punti 10
3.1 I punteggi di cui al precedente comma non sono fra loro
cumulabili.
4. Impatto sui sistemi urbani esistenti. Impegni assunti
dal proponente per ridurre l’impatto della nuova struttura rispetto ai sistemi
urbani esistenti, favorendone la riqualificazione e la dotazione di servizi.
-contribuzione aggiuntiva, rispetto agli importi previsti
dall’art. 18 comma 1 del presente regolamento, in favore dei comuni contermini
con il comune di insediamento, proporzionalmente alla popolazione residente, per
la riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete commerciale: 1
punto ogni 30 euro a mq di superficie di vendita fino ad un massimo di punti 4
5. Impatto occupazionale. Impegni assunti dal proponente
sui livelli occupazionali diretti (con l’esclusione dell’indotto), garantiti,
con applicazione di regolare contratto di lavoro, previsti all’avvio e valutati
in proporzione alle ore lavorate: il numero degli occupati corrisponde al numero
di unità-lavorativa-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti
occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli
stagionali rappresentano frazioni di ULA.
a. impegno all’assunzione di personale nella struttura
commerciale nel rispetto del CCNL, di almeno 25 ULA per strutture non alimentari
e almeno 50 ULA per strutture alimentari punti 1 b. impegno al
riassorbimento di mano d’opera nel settore a rischio di disoccupazione nel
rispetto del CCNL di almeno 25 ULA per strutture non alimentari e almeno 50 ULA
per strutture alimentari punti 1 c. intervento proposto all’interno di un
progetto di più ampio sviluppo del territorio che complessivamente, insieme agli
interventi di natura non commerciale, garantisca almeno 800 (ULA) nuovi occupati
nel rispetto del CCNL punti 2
6. I punteggi di cui al precedente comma sono tra loro
cumulabili per un massimo di punti 3.
7. Qualora, in fase di attivazione dell’autorizzazione,
il Comune verifichi il mancato rispetto dell’impegno assunto ai sensi del punto
sub) 5 il proponente è tenuto a compensare con la contribuzione aggiuntiva
prevista al punto sub 4).
8. La soglia minima del presente parametro è di 20 punti
su 40.
9. Il punteggio conseguito è elevato di 10 punti qualora
il progetto includa una struttura dismessa già esistente e con destinazione
commerciale alla data di entrata in vigore del regolamento.]
(7) Regolamento abrogato dall' art. 19, comma 1, del R.R. 4/2024.
Art. 8Parametro n. 3: impatto ambientale(8) [1. Gli elementi per la valutazione del presente parametro devono essere
contenuti nella documentazione della procedura di verifica di assoggettabilità
degli interventi a valutazione di impatto ambientale prevista dall’articolo, 12
comma 1, lett. d) e lettere a), b) c) ed e) del regolamento
11/2018.
2. Impatto paesaggistico e ambientale
a. molto impattante: con criticità evidenziate dalle
valutazioni d’impatto e non completamente risolvibili risolte a livello:
ì. paesaggistico: presenza o vicinanza di beni paesaggistici
e/o ulteriori contesti paesaggistici come individuati nel vigente Piano
paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ovvero di elementi di pregio
storico, ambientale, urbanistico/architettonico individuati dagli strumenti
urbanistici comunali o provinciali;
ii. di criticità della rete stradale già esistenti o
previste a seguito della nuova apertura (probabilità di congestione della rete,
innesti sulla rete pubblica);
iii. sensibilità dell’area all’incremento di inquinamento
(atmosferico o acustico) derivante dall’insediamento della struttura, anche per
la presenza di insediamenti particolari (ospedali, scuole, residenze protette
ecc.);
iv. rischi idrogeologici o per le falde acquifere. punti 0
b. poco impattante: senza criticità rilevanti ovvero con
soluzioni progettuali che eliminino le criticità già esistenti di cui alla
lettera a) punti 10
3. Impatto energetico e sulle risorse
3.1 Consumi idrici - Obiettivo: riduzione dei consumi
idrici attraverso:
a. realizzazione di una rete duale per
l’approvvigionamento idrico: per l’acqua potabile ed per usi non potabili
(scarico wc, irrigazione, lavaggio, raffrescamento, antincendio, etc.)
alimentata con acque di recupero o impiegando acque meteoriche raccolte da
“tetti verdi”; b. adozione di dispositivi tecnologici per la riduzione del
consumo di acqua. Valutazione:
se viene realizzato almeno uno dei punti sopra riportati punti
1 se vengono realizzati entrambi i punti punti 2
3.2 Acque sotterranee - Obiettivo: Riduzione dello scarico
delle acque reflue attraverso:
a. reti fognarie separate (acque nere, acque bianche,
acque grigie), b. idonei interventi per la gestione delle acque di prima
pioggia e separazione e conferimento a fogne acque nere o depurazione; c.
realizzazione di impianti di fitodepurazione.
3.2.1 I sistemi per la laminazione delle acque meteoriche
e gli eventuali impianti di fitodepurazione, devono essere integrati nel
territorio dal punto di vista paesaggistico.
Valutazione:
se viene realizzato almeno uno dei punti sopra
riportati punti 1
se vengono realizzati tutti i
punti punti 2
3.3 Energia - Obiettivo: ridurre i consumi attraverso
interventi per:
a. ridurre i consumi di energia primaria per riscaldamento
e/o raffrescamento e garantire il comfort termoigrometrico negli ambienti
interni, mediante l’adozione di sistemi naturali di climatizzazione (es. free
cooling) in grado, anche di consentire una significativa riduzione delle
emissioni di CO2. Dovranno comunque essere assicurati i requisiti energetici
stabiliti dal D.Lgs. n.311 del 29/12/2006 e s.m.i., con riferimento ai parametri
indicati per la zona climatica C. b. garantire almeno il livello
energetico a) di cui al D.Lgs n.311/06 e s.m.i. c. ridurre l’utilizzo
delle fonti non rinnovabili per l’approvvigionamento energetico e massimizzare
l’utilizzo di fonti rinnovabili. Soddisfare con fonti rinnovabili almeno il 70%
del fabbisogno di acqua calda sanitaria. Predisporre l’edificio ad ospitare
pannelli solari termici e fotovoltaici adeguata struttura della copertura e
necessarie dotazioni impiantistiche o altre soluzioni di risparmio energetico
(geotermico, micro eolico, biomassa). Realizzare impianti centralizzati, con
generatori termici ad alta efficienza modulari. Per l’illuminazione artificiale,
per le insegne e luci di arredo, utilizzare sistemi ad alto rendimento, basso
consumo e risparmio di energia rispetto a convenzionali lampade alogene (es.
lampade a iuduri metallici; tecnologia a LED colorati.) d. ottimizzare le
prestazioni dei sistemi di illuminazione naturale e artificiale negli ambienti
interni ai fini del risparmio energetico e del comfort visivo. Garantire un
adeguato livello di illuminazione naturale per contenere al massimo l’uso della
luce artificiale nelle ore diurne. Adottare dispositivi che permettano di
controllare/razionalizzare i consumi di energia elettrica per illuminazione
e. perseguire il risparmio energetico e il contenimento dell’inquinamento
luminoso negli ambienti esterni pubblici e privati. Realizzare impianti di
illuminazione pubblica con tecnologie a basso consumo e possibilmente alimentati
con fonti rinnovabili e utilizzare corpi illuminanti che non consentano la
dispersione dei flussi luminosi verso l’alto.
Valutazione:
se vengono realizzati almeno tre dei punti sopra
riportati punti 1
se vengono realizzati tutti i
punti punti 2
4. Gestione dei Rifiuti
4.1 Rifiuti - Obiettivo: ridurre l’impatto dei rifiuti
prodotti in fase di realizzazione della struttura:
a. Garantire la qualità ambientale e la salubrità dei
materiali da costruzione utilizzati; b. Ridurre il consumo di materia e la
produzione di rifiuti tendendo alla chiusura del ciclo: ridurre, recuperare e
riutilizzare i rifiuti inerti risultanti da demolizioni o scarti di lavorazione;
stabilire e definire le modalità attraverso cui dovrà essere effettuata la
raccolta e la gestione dei rifiuti internamente all’area di cantiere; c.
Ridurre i rischi e garantire la sicurezza nella gestione rifiuti realizzando
adeguate aree per il deposito temporaneo e differenziato dei rifiuti prodotti;
d. Scegliere i materiali da costruzione, i rivestimenti e gli arredi che
più rispondono ai concetti della bio-edilizia, facilmente riciclabili e privi di
pericolosità e tossicità; e. Garantire il corretto ed efficace recupero
-riciclo degli sfridi e scarti di costruzione e dei rifiuti inerti derivanti da
scavi e demolizioni; assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, lo
smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, derivanti da tutte le
attività di cantiere; f. Massimizzare il riutilizzo delle terre e rocce da
scavo generate durante la realizzazione dell’opera, in applicazione del DPR
120/2017.
Valutazione:
se vengono realizzati almeno quattro dei punti sopra
riportati punti 1
se vengono realizzati tutti i
punti punti 2
4.2 Rifiuti - Obiettivo: ridurre l’impatto dei rifiuti
prodotti durante la gestione della struttura:
a. Organizzare un corretto sistema di raccolta
differenziata e intercettazione- separazione almeno delle seguenti tipologie di
rifiuto prodotte: carta e cartone, plastica e metalli, vetro, frazione organica.
Garantire l’avvio a recupero della frazione dei rifiuti solidi urbani e
assimilati su indicati in misura almeno pari alla percentuale-obiettivo del 65%
dei rifiuti prodotti, in conformità alle previsioni del D. Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii. b. Impegnarsi attraverso specifici accordi di fornitura / forme
di cooperazione ad attuare le seguenti misure di prevenzione della produzione
dei rifiuti:
1. Riduzione degli sprechi alimentari e del consumo di risorse
naturali attraverso il recupero dei prodotti alimentari prossimi alla scadenza
invenduti o dei prodotti che hanno perso il loro valore commerciale e la
loro distribuzione per il sostentamento alimentare delle fasce pideboli della
popolazione.
2. Dotazione di auto-compostiere per effettuare il
trattamento e recupero di rifiuti organici prodotti dai reparti ortofrutticoli e
dalle attività di ristorazione, trasformandoli in compost.
3. Riduzione della produzione di rifiuti costituiti da
carta minimizzando la produzione di cataloghi e volantini pubblicitari cartacei
e sostituendo gli stessi con azioni di pubblicità digitale (posta elettronica,
sms e mms, spot televisivi o radiofonici, ecc.).
4. Riduzione dell’utilizzo degli imballaggi a vantaggio
per esempio della “vendita alla spina” di detersivi, bevande, legumi, zucchero,
farina, cereali ecc.
5. Selezione di fornitori che garantiscano una maggiore
eco-compatibilità degli imballaggi nella fase di fabbricazione (attraverso la
riduzione della quantità e dello spessore del materiale utilizzato e
l’utilizzo di materiali riciclati), e nella fase di consumo (promuovendo il loro
riutilizzo).
6. Adesione alla campagna “plastic free” negli esercizi di
ristorazione attraverso la sostituzione della plastica con materiale
biodegradabile e/o con materiali durevoli.
c. Promuovere la filiera corta tramite l’offerta di prodotti
agricoli “dal produttore al consumatore”, favorendo la riduzione delle emissioni
legata ai trasporti e la riduzione della produzione di rifiuti associata agli
imballaggi e alle confezioni.
Valutazione:
Punto a: obbligatorio
Punto b: se vengono realizzati almeno quattro dei punti sopra
riportati punti 4
Punto
c:
punti 1
5. Rumore - Obiettivo: garantire un buon clima acustico:
5.1 In coerenza con la disciplina della legge quadro
sull’inquinamento acustico L. n. 447 del 26 ottobre, 1995, come modificata dal
D. Lgs. 42 del 17-02-2017 deve essere assicurato un “buon clima acustico”:
a. esternamente all’area (sorgenti interne/esterne,
ricettori esterni) (fatta salva la presenza di sorgenti esterne di inquinamento
acustico); b. all’interno dell’area (sorgenti interne, ricettori interni);
c. all’interno degli edifici, con particolare attenzione agli ambienti
sensibili presenti.
5.2 Per “buon clima acustico” si fa riferimento alle soglie
normate dal DPCM 14/11/1997 e precisamente:
a. III classe per le residenze, interne ed esterne
all’area; b. IV classe per aree, spazi, unità con permanenza per motivi di
lavoro e non (uffici, mense bar, ecc.), interni ed esterni all’area; c.
3dB (A) in meno rispetto ai limiti di emissione stabiliti dal DPCM 14/11/1997,
in corrispondenza dei confini di ogni struttura
Valutazione:
se vengono realizzati almeno due dei punti sopra riportati
punti 1
se vengono realizzati tutti i
punti punti 2
6. La soglia minima del presente parametro è di 18 punti su
24.]
(8) Regolamento abrogato dall' art. 19, comma 1, del R.R. 4/2024.
Art. 9Disposizioni relative agli obblighi, impegni e condizioni
attestate(9) [1. Le condizioni di sussistenza dei parametri oggetto di valutazione sono
attestate dal proponente, in sede di presentazione della domanda, nelle
relazioni di cui al comma 1 art. 12
del regolamento
regionale 11/2018 e sono asseverate dal comune all’interno delle valutazioni
di conformità di cui all’art. 12, commi 5 e 6, del medesimo regolamento.
2. Le informazioni per il calcolo dei parametri di cui ai
precedenti artt. 6, 7 e 8 sono desunte:
a. dall’ultima rilevazione regionale, prevista al successivo
comma 4, che risulta pubblicata alla data di presentazione della domanda;
b. dalla valutazione di conformità prevista dall’art.12,
comma 5, del regolamento
n. 11/2018.
3. A fini ricognitivi e conoscitivi il proponente,
all’atto di presentazione della domanda, è tenuto a produrre dettagliata
rilevazione delle grandi strutture esistenti sul territorio provinciale di
riferimento. La rilevazione dovrà tener conto di tutte le strutture aventi
superficie di vendita complessiva superiore a mq 2500 previste dall’art. 16
comma 5 lett. c) e art. 16
comma 6 lett. a), b), c) e d) della legge.
4. La Regione aggiorna al 30 giugno e al 31 gennaio di ogni
anno i dati riferiti alla presenza di grandi strutture di vendita a seguito
delle aperture, degli ampliamenti, delle cessazioni o trasformazioni
intervenute.
5. Gli impegni dei proponenti al rispetto dei requisiti di
cui ai precedenti artt. 6, 7 e 8 devono essere dimostrati anche attraverso un
atto unilaterale d’obbligo di cui all’art. 17
comma 10 della legge .
6. Il mancato rispetto di quanto sottoscritto con il predetto
atto d’obbligo, costituisce causa di non conformità dell’autorizzazione
rilasciata e comporta l’applicazione dei commi 4, 5, 6 dell’art. 62
della legge
previa riconvocazione della conferenza dei servizi per esprimersi sulle
difformità o sugli inadempimenti individuati.
7. L’attivazione dell’autorizzazione è subordinata alla
trasmissione, da parte del Comune sede di insediamento, della relazione prevista
dall’art. 14,
comma 9, del Reg.
Reg. n.11/2018.]
(9) Regolamento abrogato dall' art. 19, comma 1, del R.R. 4/2024.
Art. 10Presentazione delle domande(10) [1. Le domande per autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento possono
essere presentate esclusivamente dal 1° al 31 maggio e dal 1° al 31 dicembre di
ogni anno. Le domande presentate al di fuori dei predetti periodi sono da
considerarsi irricevibili.
2. Le domande di autorizzazione per le quali non è
prevista l’applicazione dei parametri di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 8,
possono essere liberamente presentate nel rispetto di quanto previsto dalla
legge, dal regolamento
n.11/2018 e dal presente regolamento.
3. La dotazione di servizio per la valutazione
dell’impatto socioeconomico è quella di cui art. 9 comma 4.]
(10) Regolamento abrogato dall' art. 19, comma 1, del R.R. 4/2024.
Art. 11Concorrenza tra le domande(11) [1. Le domande riferite a strutture analoghe per settore merceologico
(alimentare, non alimentare) presentate nel medesimo periodo di tempo e nella
medesima area vengono considerate concorrenti e valutate congiuntamente.
2. Ai fini della valutazione congiunta i punteggi di cui
ai punti 5 e 6 (riduzione dei tempi di percorrenza e dotazione di servizio al
consumatore) dell’art. 6 del presente regolamento, vengono assegnati
prioritariamente alla domanda che raggiunge il punteggio più elevato nei
parametri di valutazione previsti dagli artt.7 e 8 e tenendo conto, in caso di
parità di punteggio, dei criteri di cui all’art. 12.]
(11) Regolamento abrogato dall' art. 19, comma 1, del R.R. 4/2024.
Art. 12Priorità tra domande concorrenti(12) [1. A parità di punteggio, ai fini della valutazione delle domande concorrenti si
tiene conto dei criteri sotto indicati che sono posti in ordine di prevalenza
dal primo al sesto punto:
I. domanda che contiene l’impegno del proponente alla
sottoscrizione di convenzioni con le associazioni di categoria del settore per
la commercializzazione di prodotti locali alimentari o non alimentari con
riferimento al settore merceologico della struttura oggetto di domanda; II.
domanda che contiene l’impegno al riassorbimento di un maggior numero di
lavoratori del settore a rischio di disoccupazione nel rispetto del CCNL;
III. domanda che contiene l’impegno ad attivare un servizio navetta o altre
soluzioni di accesso “car free” alla struttura; IV. domanda che contiene
l’impegno alla promozione di servizi e di politiche attive a favore
dell’attività commerciale all’interno dei centri storici urbani (presentazione,
e impegno alla sua realizzazione, di un progetto di promozione delle attività
commerciali nei centri storici e urbani, che contempli una partnership con
l’amministrazione comunale e gli altri operatori economici, sul modello dei
distretti del commercio di cui al regolamento
n. 15/2011; V. domanda che contiene misure volte a favorire il
riutilizzo ed evitare la produzione dei rifiuti;
VI. domanda che contiene la promozione di misure di welfare
territoriale o aziendale.]
(12) Regolamento abrogato dall' art. 19, comma 1, del R.R. 4/2024.
Art. 13Esame delle domande in conferenza dei servizi(13) [1. Le domande vengono presentate con i contenuti e le modalità previste dal
presente regolamento e dal regolamento
n. 11/2018.
2. I comuni provvedono a trasmettere alla regione le
proprie valutazioni sulle domande presentate sul proprio territorio, in
conformità con quanto previsto dall’art. 12
del regolamento
n. 11/2018, in caso di mancato inoltro del parere questo si intende
positivo.
3. L’esame delle domande avviene in sede di conferenza ai
sensi dell’art. 17
comma 7 della legge.
4. In caso ricorrano le condizioni di concorrenza di cui
all’art. 12, la comparazione delle diverse alternative avviene in sede
conferenza dei servizi.
5. Le domande considerate ammissibili vengono poi
ordinate dalla regione sulla base del punteggio complessivo ottenuto applicando
i parametri di cui agli artt. 6, 7 ed 8 e nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 13.]
(13) Regolamento abrogato dall' art. 19, comma 1, del R.R. 4/2024.
TITOLO 3MODIFICHE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
Art. 14Norme generali(14) [1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 18
comma 5 del regolamento
n.11/2018, gli ampliamenti e le modifiche delle grandi strutture di vendita
sono soggette alle procedure della conferenza di servizi prevista dall’art. 17
comma 7 della legge, sono subordinate al possesso dei requisiti di legge, alle
disposizioni dell’art. 18
della legge e
sono soggette ai parametri di cui agli artt. 6, 7 e 8, ad eccezione delle
fattispecie disciplinate dal successivo art. 15.
2. Per le modifiche che non comportino variazioni di
superficie di vendita e complessive si applica l’art. 18
comma 5 del regolamento
n. 11/2018.
3. La domanda di qualsiasi modifica di aree commerciali
integrate può essere presentata o da un promotore comune oppure anche da singoli
esercenti presenti nell’area. La modifica delle strutture incluse nelle
strutture complesse comporta la verifica e l’adeguamento degli standard di
parcheggio dell’intera area.]
(14) Regolamento abrogato dall' art. 19, comma 1, del R.R. 4/2024.
Art. 15Ampliamenti e trasferimenti di strutture esistenti(15) [1. Il trasferimento di una grande struttura di vendita nello stesso territorio
comunale, anche all’interno di strutture complesse già esistenti, non modifica
l’impatto dell’esistente a condizione che la struttura trasferita sia stata
attiva per almeno tre anni, non è subordinata alla verifica del parametro di cui
all’art. 6 ed è esaminata in sede di conferenza dei servizi.
2. Il trasferimento di una grande struttura di vendita al
di fuori del territorio comunale segue le procedure previste per le nuove
autorizzazioni.
3. Gli ampliamenti delle strutture attive da almeno tre
anni, che siano contenuti nei limiti del 20% della superficie complessiva, sono
subordinati al possesso dei parametri di cui agli artt. 7 e 8. Oltre tale limite
l’ampliamento è subordinato anche al possesso del parametro di cui all’art.6.]
(15) Regolamento abrogato dall' art. 19, comma 1, del R.R. 4/2024.
Art. 16Trasformazioni e modifiche di modalità insediativa di strutture
esistenti(16) [1. La modifica della modalità insediativa ai sensi dell’art. 16
comma 6 della legge
è consentita a parità di superficie di vendita e con le condizioni previste per
la tipologia di trasformazione.]
(16) Regolamento abrogato dall' art. 19, comma 1, del R.R. 4/2024.
Art. 17Esercizi che commercializzano beni a basso impatto urbanistico(17) [1. La vendita, all’interno di esercizi del settore a basso impatto urbanistico
di cui all’art. 16,
comma 3 lett. b) della legge,
di prodotti complementari o accessori appartenenti al settore merceologico “non
alimentare altri beni” di cui all’art. 16, comma 3, lett. c), non comporta il
mutamento del settore merceologico della struttura, alla quale restano quindi
applicabili le procedure semplificate e le norme relative ai prodotti a basso
impatto, se avviene entro i seguenti limiti e condizioni:
a. la vendita interessi al massimo del 30% della
superficie di vendita, senza necessità di separazione o delimitazione per
merceologie; b. la superficie di vendita complessiva dell’esercizio non
superi gli 8.000 mq. c. il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti
a basso impatto sia prevalente; d. l’azienda si impegni a versare il
contributo di cui all’art. 18, con riferimento alla superficie di vendita
effettiva; e. siano garantiti gli standard di parcheggio previsti dalla
legge con riferimento alla superficie di vendita effettiva; f. l’esercizio
a basso impatto non sia incluso all’interno di strutture complesse.]
(17) Regolamento abrogato dall' art. 19, comma 1, del R.R. 4/2024.
TITOLO 4DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18Fondi destinati alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta
della rete distributiva(18) [1. L’importo del contributo previsto dall’art. 17
comma 10 della legge
deve essere almeno pari a € 40 per ogni mq di superficie di vendita ampliata,
trasferita o trasformata e di € 50 per ogni mq di nuova superficie autorizzata.
2. L’utilizzo delle risorse resesi disponibili a seguito
dell’attuazione del comma precedente avviene con le seguenti modalità:
a) i fondi vengono destinati alla creazione ed al
funzionamento dei distretti urbani del commercio di cui all’art.13
della legge.
b) Il versamento dei fondi previsti dall’art. 7, comma 4, e dal comma
precedente deve essere effettuato prima o contestualmente al rilascio
dell’autorizzazione a cui il versamento si riferisce.
3. I fondi vengono versati alla Regione sull’apposito capitolo
di spesa ed il 30% degli stessi è destinato alle attività dell’Osservatorio
Regionale del Commercio e al rafforzamento della governance dei DUC (Distretti
Urbani del Commercio).]
(18) Regolamento abrogato dall' art. 19, comma 1, del R.R. 4/2024.
Art. 19Disposizioni finanziarie e finali e disciplina transitoria(19) [1. È abrogato il regolamento
regionale 22 dicembre 2011, n.27. Tutti i procedimenti avviati prima
dell’entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere
disciplinati e sono definiti secondo le norme e la disciplina del r.r.
27/2011.
2. In fase di prima applicazione del presente
regolamento, la Regione, al fine di assicurare l’aggiornamento dei dati riferiti
alla presenza di grandi strutture di vendita a seguito delle aperture, degli
ampliamenti, delle cessazioni o trasformazioni intervenute fino alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, effettua nei successivi 30 giorni la
rilevazione di cui all’articolo 9 co.4.]
(19) Regolamento abrogato dall' art. 19, comma 1, del R.R. 4/2024.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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