Legge Regionale 28 marzo 2024, n. 13

Disposizioni varie urgenti.



Art. 1

Integrazione all’articolo 5 della l.r. 36/2008


1.  Dopo la lettera f bis) del comma 8 bis dell’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), come modificato dall’articolo 7 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014) e dall’articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)), è aggiunta infine la seguente: 
“f ter) pozzo artesiano -Toritto (Bari). 



Art. 2

Integrazione all’articolo 64 della l.r. 24/2015 


1.  Dopo il comma 8 dell’articolo64  della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), sono inseriti i seguenti:

 “8 bis. Per far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, le autorizzazioni all’apertura delle grandi strutture di vendita in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche per effetto di proroghe già concesse, sono ulteriormente prorogate di due anni. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell’interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell’autorizzazione al Comune competente prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso.

 8-ter. Si intendono altresì prorogate di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 8-bis, le autorizzazioni per le quali sia stata presentata istanza di proroga alla data di entrata in vigore della presente disposizione.




Art. 3

Integrazioni alla legge regionale 30 aprile 2019 n. 19


1.  Dopo l’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 (Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), commissariamento dell’Agenzia per le attività irrigue e forestali (ARIF) e abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia)), è aggiunto il seguente:

             “Art. 2 bis. (Norme transitorie urgenti per la gestione commissariale ARIF a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19)


1. Per fronteggiare gli effetti pregiudizievoli prodotti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 in termini di rallentamento delle rilevanti attività attribuite alla competenza ARIF e della procedura di rinnovo dell’organo di amministrazione, la gestione commissariale di cui all’articolo 2, comma 1, prosegue fino al 30 settembre 2020 ovvero, se anteriore, fino al termine di definizione della suddetta procedura di rinnovo dell’organo.




Art. 4

Stabilizzazione del personale ARIF 


1.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Direttore generale dell’ARIF, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e tenuto conto del Piano triennale dei fabbisogni, attua le stabilizzazioni del personale dipendente precario, in possesso dei requisiti di legge. 



Art. 5

Benefici e servizi agli studenti fuori sede 


1.  Ai fini della concessione per l’anno accademico 2020/2021 dei benefici e servizi riservati agli studenti e gestiti dall’Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario (ADISU), sono considerati fuori sede gli studenti che risiedono in un comune di provincia diversa da quella della sede del corso frequentato. 



Art. 6

Strade ricadenti nei comuni pugliesi 


1.  Tutte le strade ricadenti nei comuni pugliesi, non classificate statali, provinciali e comunali, vengono classificate quali strade comunali e assunte direttamente al patrimonio dello stesso comune per l’interesse pubblico che rivestono. 



Art. 7

Attività erogate dagli enti di formazione 


1.  Al fine di riconoscere le attività effettivamente erogate dagli enti di formazione accreditati, ai sensi della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), ai destinatari disoccupati di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), privi di ulteriori requisiti di accesso definiti dagli enti di formazione medesimi nei propri cataloghi, purché non finanziati da altra fonte di finanziamento, nel bilancio autonomo, nell’ambito della missione 15, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione di euro 200 mila con corrispondente riduzione dello stanziamento nella missione 1, programma 4, titolo 1, per l’esercizio finanziario 2020, in termini di competenza e cassa. 



Art. 8

Modifica alla l.r. 13/2020


1. L’articolo4 della legge regionale 15 maggio 2020, n. 13 (Misure straordinarie di sostegno al settore lattiero-caseario) è così sostituito:

“Art.4 (Norma finanziaria)


1  Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale vincolato, nell’ambito della missione 14, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2020, in termini di competenza e cassa, di euro 2 milioni.


2  Alla copertura finanziaria si provvede mediante lo stanziamento nel bilancio di previsione 2020-2022 in parte spesa sul capitolo “Patto per la Puglia FSC 2014-2020 Sviluppo e competitività delle imprese” collegato in parte entrata al capitolo 4032420 “FSC 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Puglia”.




Art. 9

Modifiche alla l.r. 16/2010 


1.  Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 2 novembre 2010, n. 16 (Norme in materia di formazione professionale), sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. Gli enti di formazione professionale di cui al comma 1 possono destinare i proventi dell’alienazione di immobili al rientro dell’esposizione debitoria, anche eventualmente conferendo mandato alla competente struttura regionale per l’adozione degli atti finalizzati all’alienazione. In caso di esito positivo delle procedure, il ricavo effettivamente realizzato è imputato, nei limiti dell’esposizione debitoria, alla riduzione della medesima, con conseguente rideterminazione del piano di rientro.

 3 ter. La restituzione delle somme dovute potrà avvenire oltre che attraverso la cartolarizzazione delle proprietà immobiliari degli enti di formazione professionale, agli stessi pervenuti da parte di enti pubblici, anche a mezzo di finanziamenti pubblici, per il tramite della società regionale di cartolarizzazione puglia valore immobiliare s.r.l. che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotterà, ove necessario, le consequenziali modifiche statutarie.




Art. 10

Modifiche alla l.r. 55/2018


1.  L’articolo 7 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 55 (Disposizioni per il trasferimento tecnologico, la ricerca, la formazione e la qualificazione professionale in materia di agricoltura di precisione), è sostituito dal seguente:


“Art. 7 Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 4, nell’ambito delle risorse disponibili della missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 111158 è destinata la dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2020, in termini di competenza e cassa di euro 500 mila.




Art. 11

Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 


1.  Alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, dei locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), sono apportate le seguenti modifiche:

  a) all’articolo 1, comma 3, lettera a), le parole: “30 giugno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2019”;
  b) all’articolo 4, comma 1, le parole: “30 giugno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2019”. 




Art. 12

Sospensione procedure concorsuali in costanza delle elezioni regionali 


1.  Dalla data di entrata in vigore della presente norma e sino al 30 settembre 2020 sono sospese tutte le procedure concorsuali e selettive indette, e da indire, con riferimento all’assunzione di personale attraverso il servizio di somministrazione di lavoratori a tempo determinato nell’ambito delle Agenzie regionali.


2 La presente disposizione non si applica relativamente al settore sanitario, di protezione civile e di tutela delle attività irrigue e forestali. 




Art. 13

Modifiche e integrazioni alla l.r. 1/2011 


1. Alla legge regionale 4 gennaio 2011, n.1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:


 a) dopo il comma 1 dell’articolo 7 è aggiunto il seguente: “1 bis. Gli obblighi che, ai sensi del comma 1, derivano alla Regione Puglia dall’articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
 n. 122, cessano a partire dal 1° gennaio 2020 in forza di quanto disposto dall’articolo 57, comma 2, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.”;
  b) al comma 2 dell’articolo 7 infine è aggiunto il seguente periodo: “I vincoli di spesa previsti dall’articolo 9, comma 1, dall’articolo 10, commi 1 e 3, dall’articolo 11, commi 1 e 8, e dall’articolo 12, comma 1, della presente legge cessano di applicarsi alla Regione, alle agenzie, agli enti strumentali, agli enti dei servizio sanitario e alle società interamente partecipate dalla Regione Puglia a decorrere dal 1° gennaio 2020.”;
  c) al comma 2, dell’articolo 9, le parole: “l’Area Organizzazione e riforma dell’amministrazione regionale”, sono sostituite dalle seguenti: “la struttura dipartimentale competente ratione materiae”;
  d) al comma 2, dell’articolo 10, le parole: “il Servizio comunicazione istituzionale”, sono sostituite dalle seguenti: “la struttura competente ratione materiae”;
  e) dopo il comma 1 dell’articolo 13 è aggiunto il seguente: “1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il vincolo di spesa di cui al comma 1, in forza di quanto disposto dal comma 545, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (legge di stabilità 2020 -finanziaria)., cessa di applicarsi ove la Regione Puglia sia in regola con l’obbligo di riduzione delle spese del personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007) nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che la spesa complessiva non può comunque superare quella sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità.




Art. 14

Proroga termini di durata in carica degli organi consortili dei Consorzi di bonifica 


  1.  I termini di durata in carica del Consiglio di amministrazione dei Consorzi di bonifica di cui all’articolo 31, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica), in scadenza nell’anno 2020, sono prorogati di dodici mesi a causa dello stato di emergenza derivante dal rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19), dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 1° febbraio 2020, n. 26.


  2. In base a quanto previsto dal comma 1, devono intendersi prorogati di dodici mesi anche:


  a) i termini di durata in carica del Presidente del Consiglio di amministrazione, di cui all’articolo32, comma 4, della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica) e del Vice Presidente;
  b) i termini di durata in carica del Revisore unico, in deroga a quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, della l.r. 4/2012, le cui funzioni, comunque, cesseranno alla scadenza del termine di durata in carica degli altri organi consortili.


3.   La proroga dei termini di durata della carica degli organi consortili indicati nei commi 1 e 2 deve considerarsi eccezionale in quanto limitata alla situazione di emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del Covid-19 e a quegli organi le cui funzioni cesseranno nell’anno 2020. 




Art. 15

Modifica alla l.r. 24/2016 


1.  Il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 18 ottobre 2016, n. 24 (Interventi assistiti con gli animali) è sostituito dal seguente:

“2. Le figure professionali e gli operatori che, prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 10, abbiano completato il percorso formativo nell’ambito degli IAA, nel rispetto dei criteri fissati dalle linee guida nazionali, presso gli organismi formativi e superato positivamente l’esame finale al termine del corso avanzato, acquisiscono l’idoneità per quella figura professionale o operatore per il quale si è completato il percorso formativo specifico previsto dai corsi propedeutico, base e avanzato con positivo superamento dell’esame finale.




Art. 16

Norme a sostegno della relazione genitoriale tra detenuti e figli minori 


1.  La Regione Puglia, al fine di tutelare i diritti e la dignità delle persone sottoposte, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, a misure di detenzione negli istituti penitenziari presenti sul territorio regionale, promuove e supporta la realizzazione di progetti e attività, intramurari ed extramurari, finalizzati a preservare, sostenere e rafforzare i legami dei detenuti con la famiglia d’origine, con particolare attenzione alla tutela del ruolo genitoriale e della relazione genitori-figli minori.

2.  Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui al comma 1, la Regione Puglia concede, previo apposito avviso pubblicato annualmente sulla base degli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, sentiti il Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e il Garante regionale dei diritti dei minori, contributi finanziari a enti no profit del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) al fine di realizzare interventi destinati a:


  a) migliorare le condizioni e le modalità di incontro tra i minori e i genitori detenuti all’interno degli istituti di pena;
  b) potenziare l’allestimento degli spazi dedicati all’attesa all’interno degli istituti di pena;
  c) promuovere la realizzazione di spazi neutri, anche all’esterno degli istituti di pena, per gli incontri tra minore e persona sottoposta a misure restrittive della libertà personale;
  d) supportare la relazione affettiva tra il detenuto e il minore attraverso l’educazione e il sostegno alla genitorialità.

3.  Il presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 2021. Per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è stanziata per l’anno 2021 la somma di euro 200 mila, sul capitolo di spesa di nuova istituzione “Spese per sostenere la relazione genitoriale tra detenuti negli istituti di pena pugliesi e figli minori”, nell’ambito della missione 12, programma 5, con prelevamento dallo stanziamento del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio missione 20, programma 3, titolo 1. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con le risorse annualmente stanziate nelle leggi di bilancio. 




Art. 17

Modifica all’articolo 1 della l.r. 18/2020 


1.   All’articolo 1, comma 16, della legge regionale 7 luglio 2020, n. 18 (Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria) dopo le parole: “già contrattualizzate” inserire le seguenti: “e alle RSA e RSSA non contrattualizzate”. 



Art. 18

Modifiche ai r.r. n. 4 e n. 5 del 21 gennaio 2019


1. Il fabbisogno di posti per le RSA e i Centri diurni, di cui ai regolamenti regionali 21 gennaio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti


-Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti ) e n. 5 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili -Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili -Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili), è incrementato in misura pari a consentire alle strutture autorizzate di poter completare l’accreditamento e la contrattualizzazione dei nuclei che sono risultati incompleti nei diversi atti di ricognizione approvati dalla Giunta regionale per carenza di fabbisogno distrettuale e provinciale. 




Art. 19

Ripristino condizioni contrattuali ASL BA-Comune di Poggiorsini 


1.  In deroga al fabbisogno calcolato di posti letto di RSA ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale) e relativi regolamenti attuativi e in attuazione del contratto ASL-Comune è ripristinato in sessanta la dotazione di posti letto della RSA di proprietà ASL BA insistente nel comune di Poggiorsini. 



Art. 20

 Deroga temporanea agli standard strutturali delle strutture residenziali socio sanitarie


1.  Durante il periodo emergenziale dovuto al Covid-19, gli standard strutturali delle strutture socio¬sanitarie, genericamente intese, possono essere temporaneamente derogati al fine di garantire il previsto isolamento e distanziamento sociale dei pazienti. Tale deroga è consentita solo ed esclusivamente nei limiti della ricettività autorizzata alla struttura. 



Art. 21

Norme per l’utilizzo dei farmaci 


1.  Negli istituti di ricovero, presso i servizi per le tossicodipendenze, e nelle case di cura pubbliche e private, ove sono utilizzati i farmaci, l’approvvigionamento, la conservazione, l’allestimento e la distribuzione deve avvenire sotto la responsabilità di personale farmacista in possesso di abilitazione all’esercizio professionale e iscritto al relativo ordine. 



Art. 22

Integrazione all’articolo 10 della l.r. 10/2014 


1.  Dopo il comma 2 dell’articolo 10  della legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è inserito il seguente:


“2 bis. Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie abitabile, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo di cui al comma 2.




Art. 23

Programma di alienazione degli immobili del patrimonio regionale assegnati alle forze dell’ordine 


1.  Le Agenzie regionali per la casa e l’abitare (ARCA) della Regione Puglia avviano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di alienazione, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture 24 febbraio 2015 (Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.) e dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.), degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell’ordine finanziati, in tutto o in parte, secondo la disciplina dell’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 in attuazione dell’articolo 13, comma 1-ter, del decreto-legge 47/2014.


2. Il programma di alienazione, previa acquisizione della disponibilità degli aventi diritto, dovrà applicare ai beneficiari le condizioni riconosciute e i valori immobiliari definiti dalla disciplina statale e regionale per l’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 




Art. 24

 Modifiche alla l.r. 59/2017 


1.  Alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico–ambientali, e per il prelievo venatorio), sono apportate le seguenti modifiche:


  a) alla lettera c) del comma 5 dell’articolo 6 dopo le parole: “scienze naturali” aggiungere le seguenti: “o biologiche”;
  b) il comma 5 dell’articolo 11, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera d), della l.r. 41/2018, dall’articolo 22, comma 1, lettera b), della l.r. 44/2018 e dall’articolo 7, comma 1, della l.r. 9/2020, è sostituito dal seguente comma: “5. Previa verifica di disponibilità sono ammessi cacciatori ospiti residenti nei comuni di altri ATC della Regione Puglia e in altre regioni, quest’ultimi per un numero massimo di quindici giornate. I cacciatori ospiti non possono superare la misura del 100 per cento dei cacciatori residenti nell’ATC di riferimento, così come rivenienti dal dato storico dell’anno precedente e hanno priorità di ammissione i cacciatori residenti nella Regione Puglia; la ulteriore sarà riservata ai cacciatori ospiti residenti in altre regioni, con priorità ai cacciatori nativi della Regione Puglia, in una percentuale massima del 5 per cento da riservarsi nella predetta soglia del 100 per cento. Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri. I cacciatori ospiti versano agli ATC di riferimento una quota di partecipazione, così come determinata nel programma venatorio annuale, pari fino al 50 per cento e fino al 300 per cento della tassa di concessione regionale, rispettivamente se residenti nei comuni di altri ATC della Regione o in altre regioni.”;
  c) al comma 6 bis dell’all’articolo 11, inserito dalla legge regionale 5 luglio 2019 n. 33 (Integrazioni all’articolo 11 alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59), dopo le parole: “calendario venatorio annuale” aggiungere le seguenti: “, fermo restando il previo consenso degli organi di gestione degli ATC.”;
  d) al comma 7 dell’articolo 15, come modificato dall’articolo 68, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)), sono soppresse le parole: “solo in tempo di caccia chiusa e”.
  e) il comma 7 dell’articolo 18, come modificato dalla legge regionale 7 luglio 2020, n.16 (Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri), modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018), disposizioni varie in materia di lavori pubblici e modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico – ambientali e per il prelievo venatorio), è sostituito dal seguente:

 “7. L’immissione di fauna a scopo di ripopolamento può essere compiuta dal comitato di gestione dell’ATC e dal titolare dell’azienda faunistico-venatoria, limitatamente ai terreni in concessione, esclusivamente con esemplari delle specie previste nel piano faunistico-venatorio regionale, previa autorizzazione della Regione Puglia, entro il 30 aprile. In deroga a detto termine, sulla base di specifici piani debitamente motivati, gli ATC o titolari di azienda faunistico-venatoria potranno essere autorizzati all’immissione di fauna a scopo di reintroduzione entro il 30 giugno. Il termine del 30 aprile previsto dal primo periodo è prorogato per l’anno 2020 al 30 luglio.

 




Art. 25

Modifica all’articolo 30 dellal.r. 44/2018


1.  Al comma 1 dell’articolo 30  della legge regionale 10 agosto 2018, n. 44 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020), le parole: “l’allestimento degli arredi urbani per la fruibilità” sono sostituite dalle seguenti: “lavori straordinari sui piloni del Ponte Romano”. 



Art. 26

 Modifica all’articolo 10 bis della l.r. 49/2017 


1.  Al comma 1 dell’articolo 10  bis della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico ai fini statistici) è aggiunto infine il seguente periodo: “ubicate nei territori in cui l’amministrazione pubblica ha realizzato le opere di urbanizzazione primaria e ha adempiuto agli ulteriori obblighi di sua competenza. L’obbligo decorre trascorsi due mesi dall’adempimento della pubblica amministrazione.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.