Legge Regionale 28 marzo 2024, n. 13 Disposizioni varie urgenti.
Art. 1Integrazione all’articolo 5
della l.r.
36/2008 1. Dopo la lettera f bis) del comma 8 bis dell’articolo 5
della legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni
e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), come modificato
dall’articolo 7
della legge
regionale 1° agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2014) e dall’articolo 55
della legge
regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione
Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)), è aggiunta infine la seguente: “f ter) pozzo artesiano -Toritto (Bari).
Art. 2Integrazione all’articolo 64
della l.r.
24/2015 1. Dopo il comma 8 dell’articolo64
della legge
regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), sono inseriti i
seguenti:
“8 bis. Per far fronte alle attuali condizioni della
congiuntura economica, le autorizzazioni all’apertura delle grandi strutture di
vendita in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, anche per effetto di proroghe già concesse, sono ulteriormente
prorogate di due anni. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla
comunicazione dell’interesse ad avvalersene, presentata dal titolare
dell’autorizzazione al Comune competente prima della scadenza del termine di
validità attualmente in corso.
8-ter. Si intendono altresì prorogate di due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 8-bis, le
autorizzazioni per le quali sia stata presentata istanza di proroga alla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
Art. 3Integrazioni alla legge
regionale 30 aprile 2019 n. 19 1. Dopo l’articolo 2
della legge
regionale 30 aprile 2019, n. 19 (Integrazioni alla legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività
irrigue e forestali), commissariamento dell’Agenzia per le attività irrigue e
forestali (ARIF) e abrogazione dell’articolo 11
della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella
fastidiosa nel territorio della Regione Puglia)), è aggiunto il seguente:
“Art. 2 bis. (Norme transitorie urgenti per la
gestione commissariale ARIF a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19)
1. Per fronteggiare gli effetti pregiudizievoli prodotti
dall’emergenza epidemiologica Covid-19 in termini di rallentamento delle
rilevanti attività attribuite alla competenza ARIF e della procedura di rinnovo
dell’organo di amministrazione, la gestione commissariale di cui all’articolo 2,
comma 1, prosegue fino al 30 settembre 2020 ovvero, se anteriore, fino al
termine di definizione della suddetta procedura di rinnovo dell’organo.
Art. 4Stabilizzazione del personale ARIF 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Direttore generale dell’ARIF, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera
a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e tenuto conto del Piano
triennale dei fabbisogni, attua le stabilizzazioni del personale dipendente
precario, in possesso dei requisiti di legge.
Art. 5Benefici e servizi agli studenti fuori sede 1. Ai fini della concessione per l’anno accademico 2020/2021 dei benefici e
servizi riservati agli studenti e gestiti dall’Agenzia regionale per il diritto
allo studio universitario (ADISU), sono considerati fuori sede gli studenti che
risiedono in un comune di provincia diversa da quella della sede del corso
frequentato.
Art. 6Strade ricadenti nei comuni pugliesi 1. Tutte le strade ricadenti nei comuni pugliesi, non classificate statali,
provinciali e comunali, vengono classificate quali strade comunali e assunte
direttamente al patrimonio dello stesso comune per l’interesse pubblico che
rivestono.
Art. 7Attività erogate dagli enti di formazione 1. Al fine di riconoscere le attività effettivamente erogate dagli enti di
formazione accreditati, ai sensi della legge
regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), ai
destinatari disoccupati di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia
di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), privi di ulteriori requisiti di
accesso definiti dagli enti di formazione medesimi nei propri cataloghi, purché
non finanziati da altra fonte di finanziamento, nel bilancio autonomo,
nell’ambito della missione 15, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione
di euro 200 mila con corrispondente riduzione dello stanziamento nella missione
1, programma 4, titolo 1, per l’esercizio finanziario 2020, in termini di
competenza e cassa.
Art. 8Modifica alla l.r.
13/2020 1. L’articolo4
della legge
regionale 15 maggio 2020, n. 13 (Misure straordinarie di sostegno al settore
lattiero-caseario) è così sostituito:
“Art.4 (Norma finanziaria)
1 Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio
regionale vincolato, nell’ambito della missione 14, programma 5, titolo 2, è
assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2020, in
termini di competenza e cassa, di euro 2 milioni.
2 Alla copertura finanziaria si provvede mediante lo
stanziamento nel bilancio di previsione 2020-2022 in parte spesa sul capitolo
“Patto per la Puglia FSC 2014-2020 Sviluppo e competitività delle imprese”
collegato in parte entrata al capitolo 4032420 “FSC 2014-2020. Patto per lo
sviluppo della Regione Puglia”.
Art. 9Modifiche alla l.r.
16/2010 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1
della legge
regionale 2 novembre 2010, n. 16 (Norme in materia di formazione
professionale), sono aggiunti i seguenti:
“3 bis. Gli enti di formazione professionale di cui al comma 1
possono destinare i proventi dell’alienazione di immobili al rientro
dell’esposizione debitoria, anche eventualmente conferendo mandato alla
competente struttura regionale per l’adozione degli atti finalizzati
all’alienazione. In caso di esito positivo delle procedure, il ricavo
effettivamente realizzato è imputato, nei limiti dell’esposizione debitoria,
alla riduzione della medesima, con conseguente rideterminazione del piano di
rientro.
3 ter. La restituzione delle somme dovute potrà avvenire oltre
che attraverso la cartolarizzazione delle proprietà immobiliari degli enti di
formazione professionale, agli stessi pervenuti da parte di enti pubblici, anche
a mezzo di finanziamenti pubblici, per il tramite della società regionale di
cartolarizzazione puglia valore immobiliare s.r.l. che, entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, adotterà, ove necessario,
le consequenziali modifiche statutarie.
Art. 10Modifiche alla l.r.
55/2018 1. L’articolo 7
della legge
regionale 17 dicembre 2018, n. 55 (Disposizioni per il trasferimento
tecnologico, la ricerca, la formazione e la qualificazione professionale in
materia di agricoltura di precisione), è sostituito dal seguente:
“Art. 7 Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
all’articolo 4, nell’ambito delle risorse disponibili della missione 16,
programma 1, titolo 1, capitolo 111158 è destinata la dotazione finanziaria, per
l’esercizio finanziario 2020, in termini di competenza e cassa di euro 500 mila.
Art. 11Modifiche alla legge
regionale 15 novembre 2007, n. 33 1. Alla legge
regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati,
dei locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non
autorizzate), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 3, lettera a), le parole: “30 giugno
2018” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2019”; b) all’articolo 4,
comma 1, le parole: “30 giugno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno
2019”.
Art. 12Sospensione procedure concorsuali in costanza delle elezioni regionali 1. Dalla data di entrata in vigore della presente norma e sino al 30 settembre
2020 sono sospese tutte le procedure concorsuali e selettive indette, e da
indire, con riferimento all’assunzione di personale attraverso il servizio di
somministrazione di lavoratori a tempo determinato nell’ambito delle Agenzie
regionali.
2 La presente disposizione non si applica relativamente al
settore sanitario, di protezione civile e di tutela delle attività irrigue e
forestali.
Art. 13Modifiche e integrazioni alla l.r.
1/2011 1. Alla legge
regionale 4 gennaio 2011, n.1 (Norme in materia di ottimizzazione e
valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi
degli apparati amministrativi nella Regione Puglia) sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 7 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Gli obblighi che, ai sensi del comma 1, derivano alla Regione Puglia
dall’articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, cessano a partire dal 1° gennaio 2020 in forza di quanto disposto
dall’articolo 57, comma 2, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.”; b)
al comma 2 dell’articolo 7 infine è aggiunto il seguente periodo: “I vincoli di
spesa previsti dall’articolo 9, comma 1, dall’articolo 10, commi 1 e 3,
dall’articolo 11, commi 1 e 8, e dall’articolo 12, comma 1, della presente legge
cessano di applicarsi alla Regione, alle agenzie, agli enti strumentali, agli
enti dei servizio sanitario e alle società interamente partecipate dalla Regione
Puglia a decorrere dal 1° gennaio 2020.”; c) al comma 2, dell’articolo 9,
le parole: “l’Area Organizzazione e riforma dell’amministrazione regionale”,
sono sostituite dalle seguenti: “la struttura dipartimentale competente ratione
materiae”; d) al comma 2, dell’articolo 10, le parole: “il Servizio
comunicazione istituzionale”, sono sostituite dalle seguenti: “la struttura
competente ratione materiae”; e) dopo il comma 1 dell’articolo 13 è
aggiunto il seguente: “1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il vincolo di
spesa di cui al comma 1, in forza di quanto disposto dal comma 545,
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022 (legge di stabilità 2020 -finanziaria)., cessa di applicarsi ove la
Regione Puglia sia in regola con l’obbligo di riduzione delle spese del
personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (finanziaria 2007) nell’ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente. Resta fermo che la spesa complessiva non può comunque
superare quella sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità.
Art. 14Proroga termini di durata in carica degli organi consortili dei Consorzi di
bonifica 1. I termini di durata in carica del Consiglio di amministrazione dei
Consorzi di bonifica di cui all’articolo 31,
comma 1, della legge
regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale
e di riordino dei consorzi di bonifica), in scadenza nell’anno 2020, sono
prorogati di dodici mesi a causa dello stato di emergenza derivante dal rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili (Covid-19), dichiarato con deliberazione del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 1° febbraio
2020, n. 26.
2. In base a quanto previsto dal comma 1, devono
intendersi prorogati di dodici mesi anche:
a) i termini di durata in carica del Presidente del
Consiglio di amministrazione, di cui all’articolo32,
comma 4, della legge
regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale
e di riordino dei consorzi di bonifica) e del Vice Presidente; b) i
termini di durata in carica del Revisore unico, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 33,
comma 2, della l.r.
4/2012, le cui funzioni, comunque, cesseranno alla scadenza del termine di
durata in carica degli altri organi consortili.
3. La proroga dei termini di durata della carica degli
organi consortili indicati nei commi 1 e 2 deve considerarsi eccezionale in
quanto limitata alla situazione di emergenza epidemiologica derivante dalla
diffusione del Covid-19 e a quegli organi le cui funzioni cesseranno nell’anno
2020.
Art. 15Modifica alla l.r.
24/2016 1. Il comma 2 dell’articolo 12
della legge
regionale 18 ottobre 2016, n. 24 (Interventi assistiti con gli animali) è
sostituito dal seguente:
“2. Le figure professionali e gli operatori che, prima della
data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 10, abbiano
completato il percorso formativo nell’ambito degli IAA, nel rispetto dei criteri
fissati dalle linee guida nazionali, presso gli organismi formativi e superato
positivamente l’esame finale al termine del corso avanzato, acquisiscono
l’idoneità per quella figura professionale o operatore per il quale si è
completato il percorso formativo specifico previsto dai corsi propedeutico, base
e avanzato con positivo superamento dell’esame finale.
Art. 16Norme a sostegno della relazione genitoriale tra detenuti e figli minori 1. La Regione Puglia, al fine di tutelare i diritti e la dignità delle persone
sottoposte, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, a misure di
detenzione negli istituti penitenziari presenti sul territorio regionale,
promuove e supporta la realizzazione di progetti e attività, intramurari ed
extramurari, finalizzati a preservare, sostenere e rafforzare i legami dei
detenuti con la famiglia d’origine, con particolare attenzione alla tutela del
ruolo genitoriale e della relazione genitori-figli minori.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui
al comma 1, la Regione Puglia concede, previo apposito avviso pubblicato
annualmente sulla base degli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale,
sentiti il Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale e il Garante regionale dei diritti dei
minori, contributi finanziari a enti no profit del Terzo settore, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106) al fine di realizzare interventi destinati a:
a) migliorare le
condizioni e le modalità di incontro tra i minori e i genitori detenuti
all’interno degli istituti di pena; b) potenziare l’allestimento degli
spazi dedicati all’attesa all’interno degli istituti di pena; c)
promuovere la realizzazione di spazi neutri, anche all’esterno degli istituti di
pena, per gli incontri tra minore e persona sottoposta a misure restrittive
della libertà personale; d) supportare la relazione affettiva tra il
detenuto e il minore attraverso l’educazione e il sostegno alla genitorialità.
3. Il presente articolo entra in
vigore il 1° gennaio 2021. Per l’attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo è stanziata per l’anno 2021 la somma di euro 200 mila, sul
capitolo di spesa di nuova istituzione “Spese per sostenere la relazione
genitoriale tra detenuti negli istituti di pena pugliesi e figli minori”,
nell’ambito della missione 12, programma 5, con prelevamento dallo stanziamento
del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che
si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio missione 20, programma 3,
titolo 1. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con le risorse
annualmente stanziate nelle leggi di bilancio.
Art. 17Modifica all’articolo 1
della l.r.
18/2020 1. All’articolo 1,
comma 16, della legge
regionale 7 luglio 2020, n. 18 (Misure di semplificazione amministrativa in
materia sanitaria) dopo le parole: “già contrattualizzate” inserire le seguenti:
“e alle RSA e RSSA non contrattualizzate”.
Art. 18Modifiche ai r.r. n. 4
e n. 5
del 21 gennaio 2019 1. Il fabbisogno di posti per le RSA e i Centri diurni, di cui ai regolamenti
regionali 21 gennaio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull’Assistenza
residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti
-Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di
mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti ) e n. 5
(Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per
soggetti disabili -Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili -Centro
diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili), è incrementato in misura
pari a consentire alle strutture autorizzate di poter completare
l’accreditamento e la contrattualizzazione dei nuclei che sono risultati
incompleti nei diversi atti di ricognizione approvati dalla Giunta regionale per
carenza di fabbisogno distrettuale e provinciale.
Art. 19Ripristino condizioni contrattuali ASL BA-Comune di Poggiorsini 1. In deroga al fabbisogno calcolato di posti letto di RSA ai sensi della legge
regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture
socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non
autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale)
e relativi regolamenti attuativi e in attuazione del contratto ASL-Comune è
ripristinato in sessanta la dotazione di posti letto della RSA di proprietà ASL
BA insistente nel comune di Poggiorsini.
Art. 20 Deroga temporanea agli standard strutturali delle strutture residenziali socio
sanitarie 1. Durante il periodo emergenziale dovuto al Covid-19, gli standard strutturali
delle strutture socio¬sanitarie, genericamente intese, possono essere
temporaneamente derogati al fine di garantire il previsto isolamento e
distanziamento sociale dei pazienti. Tale deroga è consentita solo ed
esclusivamente nei limiti della ricettività autorizzata alla struttura.
Art. 21Norme per l’utilizzo dei farmaci 1. Negli istituti di ricovero, presso i servizi per le tossicodipendenze, e
nelle case di cura pubbliche e private, ove sono utilizzati i farmaci,
l’approvvigionamento, la conservazione, l’allestimento e la distribuzione deve
avvenire sotto la responsabilità di personale farmacista in possesso di
abilitazione all’esercizio professionale e iscritto al relativo ordine.
Art. 22Integrazione all’articolo 10
della l.r.
10/2014 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10
della legge
regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica), è inserito il seguente:
“2 bis. Non possono essere assegnati alloggi la cui
superficie abitabile, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard
abitativo di cui al comma 2.
Art. 23Programma di alienazione degli immobili del patrimonio regionale assegnati alle
forze dell’ordine 1. Le Agenzie regionali per la casa e l’abitare (ARCA) della Regione Puglia
avviano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un programma di alienazione, ai sensi del decreto del ministero delle
infrastrutture 24 febbraio 2015 (Procedure di alienazione del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica.) e dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della
legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l’emergenza
abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.), degli alloggi
assegnati agli appartenenti alle forze dell’ordine finanziati, in tutto o in
parte, secondo la disciplina dell’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991
n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 in
attuazione dell’articolo 13, comma 1-ter, del decreto-legge 47/2014.
2. Il programma di alienazione, previa acquisizione della
disponibilità degli aventi diritto, dovrà applicare ai beneficiari le condizioni
riconosciute e i valori immobiliari definiti dalla disciplina statale e
regionale per l’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Art. 24 Modifiche alla l.r.
59/2017 1. Alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico–ambientali, e per il prelievo venatorio), sono apportate le seguenti
modifiche:
a) alla lettera c) del comma 5 dell’articolo 6 dopo le
parole: “scienze naturali” aggiungere le seguenti: “o biologiche”; b) il
comma 5 dell’articolo 11, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera d),
della l.r.
41/2018, dall’articolo 22,
comma 1, lettera b), della l.r.
44/2018 e dall’articolo 7, comma 1, della l.r.
9/2020, è sostituito dal seguente comma: “5. Previa verifica di
disponibilità sono ammessi cacciatori ospiti residenti nei comuni di altri ATC
della Regione Puglia e in altre regioni, quest’ultimi per un numero massimo di
quindici giornate. I cacciatori ospiti non possono superare la misura del 100
per cento dei cacciatori residenti nell’ATC di riferimento, così come rivenienti
dal dato storico dell’anno precedente e hanno priorità di ammissione i
cacciatori residenti nella Regione Puglia; la ulteriore sarà riservata ai
cacciatori ospiti residenti in altre regioni, con priorità ai cacciatori nativi
della Regione Puglia, in una percentuale massima del 5 per cento da riservarsi
nella predetta soglia del 100 per cento. Eventuali posti non utilizzati possono
essere trasformati in permessi giornalieri. I cacciatori ospiti versano agli ATC
di riferimento una quota di partecipazione, così come determinata nel programma
venatorio annuale, pari fino al 50 per cento e fino al 300 per cento della tassa
di concessione regionale, rispettivamente se residenti nei comuni di altri ATC
della Regione o in altre regioni.”; c) al comma 6 bis dell’all’articolo 11,
inserito dalla legge
regionale 5 luglio 2019 n. 33 (Integrazioni all’articolo 11
alla legge
regionale 20 dicembre 2017, n. 59), dopo le parole: “calendario venatorio
annuale” aggiungere le seguenti: “, fermo restando il previo consenso degli
organi di gestione degli ATC.”; d) al comma 7 dell’articolo 15, come
modificato dall’articolo 68,
comma 1, lettera b), della legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione
Puglia (legge di stabilità regionale 2018)), sono soppresse le parole: “solo in
tempo di caccia chiusa e”. e) il comma 7 dell’articolo 18,
come modificato dalla legge
regionale 7 luglio 2020, n.16 (Modifiche alla legge
regionale 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attività funeraria,
cremazione e dispersione delle ceneri), modifiche alla legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione
Puglia (legge di stabilità regionale 2018), disposizioni varie in materia di
lavori pubblici e modifiche alla legge
regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico
– ambientali e per il prelievo venatorio), è sostituito dal seguente:
“7. L’immissione di fauna a scopo di ripopolamento può essere
compiuta dal comitato di gestione dell’ATC e dal titolare dell’azienda
faunistico-venatoria, limitatamente ai terreni in concessione, esclusivamente
con esemplari delle specie previste nel piano faunistico-venatorio regionale,
previa autorizzazione della Regione Puglia, entro il 30 aprile. In deroga a
detto termine, sulla base di specifici piani debitamente motivati, gli ATC o
titolari di azienda faunistico-venatoria potranno essere autorizzati
all’immissione di fauna a scopo di reintroduzione entro il 30 giugno. Il termine
del 30 aprile previsto dal primo periodo è prorogato per l’anno 2020 al 30
luglio.
Art. 25Modifica all’articolo 30
dellal.r.
44/2018 1. Al comma 1 dell’articolo 30
della legge
regionale 10 agosto 2018, n. 44 (Assestamento e variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020), le parole:
“l’allestimento degli arredi urbani per la fruibilità” sono sostituite dalle
seguenti: “lavori straordinari sui piloni del Ponte Romano”.
Art. 26 Modifica all’articolo 10
bis della l.r.
49/2017 1. Al comma 1 dell’articolo 10
bis della legge
regionale 1° dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi
e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività
turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della
rilevazione dei dati sul movimento turistico ai fini statistici) è aggiunto
infine il seguente periodo: “ubicate nei territori in cui l’amministrazione
pubblica ha realizzato le opere di urbanizzazione primaria e ha adempiuto agli
ulteriori obblighi di sua competenza. L’obbligo decorre trascorsi due mesi
dall’adempimento della pubblica amministrazione.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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