Regolamento Regionale 31 marzo 2020, n. 5 “Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici”.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali; VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”; VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7“Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 330 del 10/03/2020 di adozione del Regolamento; EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, in attuazione della Legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” e ss.mm.ii. (d’ora in avanti, L.R. n. 9/2017), individua: a) le prestazioni erogabili negli studi odontoiatrici di cui all’art . 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017; b) le prestazioni erogabili negli studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017; c) le prestazioni erogabili nelle strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017; d) i requisiti richiesti ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio in funzione della tipologia di struttura.
Art. 2Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
a) studio professionale: la sede di espletamento dell’attività del professionista abilitato, il quale la esercita personalmente in regime di autonomia. Lo studio professionale è caratterizzato dalla prevalenza dell’apporto professionale ed intellettuale del professionista abilitato rispetto alla disponibilità di beni, strumenti e accessori. Lo studio professionale non è un locale aperto al pubblico, nel senso che i pazienti del professionista che con il medesimo abbiano un rapporto contrattuale basato sull’intuitu personae vi accedono previo appuntamento. In ragione della prevalenza dell’apporto professionale ed intellettuale, lo studio professionale può essere gestito in forma individuale, associata o societaria, ma in tale ultima ipotesi solo in conformità alla disciplina della società tra professionisti (S.T.P.) di cui alla Legge n. 183/2011 ed al D.M. 34/2013; a1) studio odontoiatrico di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.: lo studio professionale in cui vengono erogate prestazioni odontoiatriche considerate a minore invasività, corrispondenti alle prestazioni di chirurgia ovvero alle procedure diagnostiche e terapeutiche che non siano di particolare complessità, ovvero che non comportino un rischio per la sicurezza del paziente individuate dall’Allegato 1A del presente provvedimento. Lo studio odontoiatrico di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. deve essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti nell’Allegato 3B del presente provvedimento e deve essere in possesso, ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L.R. n. 9/2017e s.m.i., della figura del Responsabile sanitario, coincidente con il professionista (in caso di gestione individuale) o con uno dei professionisti (in caso di gestione in forma associata o di S.T.P.); a2) studio odontoiatrico di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.: lo studio professionale attrezzato per erogare prestazioni odontoiatriche considerate a media invasività, corrispondenti alle prestazioni di chirurgia, ovvero alle procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente individuate dall’Allegato 2A al presente provvedimento, con la possibilità di erogare anche le prestazioni di cui all’Allegato 1A del presente provvedimento. Lo studio odontoiatrico di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. deve essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti nell’Allegato 2B del presente provvedimento e deve essere in possesso, ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., della figura del Responsabile sanitario, coincidente con il professionista (in caso di gestione individuale) o con uno dei professionisti (in caso di gestione in forma associata o di S.T.P.); b) struttura di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.: presidio sanitario caratterizzato da una complessa organizzazione di lavoro, beni e servizi che opera in regime di impresa attrezzato per l’erogazione delle prestazioni a maggiore invasività di cui all’Allegato 3A del presente provvedimento. Fermo restando che il Responsabile Sanitario (i.e., il Direttore sanitario) deve essere iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo in cui insiste la sede operativa della struttura de qua, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 1, comma 536 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, l’apporto del professionista sanitario abilitato non è l’elemento prevalente rispetto all’organizzazione dei beni, strumenti ed accessori che ne fanno parte e, pertanto, il titolare dell’ambulatorio può essere sia una persona fisica che una persona giuridica, e nel caso di persona fisica può anche non avere il titolo di odontoiatra. L’esercizio dell’attività sanitaria sotto forma di impresa, sia come ditta individuale sia nelle forme societarie, anche in forma cooperativa, in conformità ai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile, è consentito esclusivamente nell’ambito di tale tipologia di struttura caratterizzata da una complessità organizzativa maggiore rispetto allo studio professionale. In tale tipologia di strutture rientrano gli ambulatori odontoiatrici collocati presso strutture pubbliche (i.e., presso strutture ospedaliere, PTA, ambulatori e poliambulatori distrettuali). Le strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica si rivolgono alla generalità dei cittadini e, pertanto, sono considerate locali aperti al pubblico. Le prestazioni individuate dall’Allegato 3A sono erogabili in via esclusiva nell’ambito delle anzidette strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica, ferma restando la possibilità per tali strutture di erogare anche le prestazioni di cui agli Allegati 1A e 2A del presente provvedimento. Le strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti nell’Allegato 1B del presente provvedimento.
Art. 3Classificazione delle strutture odontoiatriche ai fini del regime autorizzativo applicabile
1. Al fine di individuare il regime autorizzativo applicabile alle strutture che erogano prestazioni odontoiatriche, si fa riferimento alla seguente tripartizione:
a) gli studi odontoiatrici di cui all’art. 5,, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., i quali non sono sottoposti ad autorizzazione all’esercizio ma all’obbligo di comunicazione di apertura dello studio all’ASL territorialmente competente. Il Servizio di igiene pubblica incardinato presso il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, entro novanta giorni dalla sopramenzionata comunicazione, rilascia il nulla osta allo svolgimento dell’attività professionale; b) gli studi odontoiatrici di cui all’art. 5 comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., i quasono sottoposti ad autorizzazione all’esercizio di competenza comunale ai sensi dell’art. 8, comma 4 della sopracitata legge; c) le strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., le quali sono sottoposte ad autorizzazione alla realizzazione comunale, previo parere di compatibilità al fabbisogno regionale, e ad autorizzazione all’esercizio di competenza regionale.
2. Alla luce della individuazione della tripartizione di cui al comma precedente, si riporta nella tabella che segue il procedimento amministrativo richiesto in relazione alla tipologia di struttura:
Classificazione per | Prestazioni | Requisiti | Regime | livello di complessità | erogabili | strutturali, | autorizzativo | delle prestazioni e | | organizzativi e | | della complessità | | tecnologici | | organizzativa | | Struttura di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1 punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. | prestazioni di cui agli Allegati 1A, 2A e 3A | cfr. Allegato 1B | - autorizzazione alla realizzazione di competenza comunale, previo parere regionale di compatibilità al fabbisogno; - autorizzazione all’esercizio di competenza regionale. | Studio odontoiatrico di cui all’art. 5 comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. | prestazioni di cui agli Allegati 1A e 2A | cfr. Allegato 2B | -autorizzazione all’esercizio di competenza comunale. | | prestazioni di cui all’Allegato 1A | cfr. Allegato 3B | - comunicazione di inizio attività alla ASL territorialmente competente e rilascio del nulla osta da parte del SISP competente. |
Art. 4Criteri per la distinzione tra prestazioni a minore, media e maggiore invasività
1. Qualora siano indispensabili specifici standard di sicurezza per i pazienti fragili (i.e., con disabilità psicomotoria o con disturbi del comportamento) e/o più complessi clinicamente -quindi nelle ipotesi in cui sussista un rischio statisticamente non trascurabile di complicanze post-intervento che richiedano un periodo di osservazione di oltre 24 ore dal termine della procedura -sia le prestazioni di cui all’Allegato 3A sia le prestazioni di cui agli Allegati 1A e 2A del presente provvedimento possono essere erogate esclusivamente in strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. che, inoltre, siano attrezzate secondo gli standard di sicurezza dell’ambulatorio “protetto” (corrispondenti alle strutture ambulatoriali collocate all’interno di presidi di ricovero per acuti, di presidi periferici di strutture di ricovero per acuti e di PTA). 2. Si individuano i seguenti criteri per la distinzione delle prestazioni a minore, media e maggiore invasività: 2.1 Sono considerate a minore invasività le procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che soddisfano tutti i criteri di seguito indicati: a) non apertura chirurgica delle sierose; b) rischio statisticamente trascurabile di complicazioni infettive; c) rischio statisticamente trascurabile di complicanze immediate; d) interventi che non comportano sedazione farmacologica profonda.
2.2 Sono considerate a media invasività tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche per le quali non ricorrono i criteri indicati nei punti 2.1. e 2.3 di cui al presente comma. 2.3. Sono considerate a maggiore invasività le procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che soddisfino i seguenti criteri:
a) complessità tecnica delle prestazioni; b) tecniche e complessità dell’atto anestesiologico; c) rischio statisticamente trascurabile di complicanze post-intervento che richiedano, di regola un periodo di osservazione entro le 24 ore dal termine della procedura.
2.4. Ai fini della presa in carico del paziente, la valutazione della situazione clinica del paziente medesimo è di competenza esclusiva dell’odontoiatra. È di responsabilità esclusiva dell’odontoiatra la valutazione delle ipotesi di cui al comma 1 in cui siano indispensabili specifici standard di sicurezza per i pazienti fragili (i.e., con disabilità psicomotoria o con disturbi del comportamento) e/o più complessi clinicamente, quindi nei casi in cui si configuri un rischio statisticamente non trascurabile di complicanze post-intervento che richiedano un periodo di osservazione di oltre 24 ore dal termine della procedura.
Art. 5Produzione emocomponenti per uso non trasfusionale
1. La produzione degli emocomponenti per uso non trasfusionale deve rispettare le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015 “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”.
2. Gli emocomponenti per uso non trasfusionale possono essere prodotti dalle strutture odontoiatriche di cui al presente regolamento, previa sottoscrizione di apposita convenzione con l’Azienda sanitaria territorialmente competente, secondo il modello riportato nell’allegato della deliberazione di Giunta regionale n. 932 del 5 giugno 2018.
Art. 6Individuazione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici in funzione della tipologia di struttura odontoiatrica
1. Alla luce della classificazione delle strutture che erogano prestazioni odontoiatriche di cui all’art. 2 del presente provvedimento, si individuano:
a) gli studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. che erogano le prestazioni odontoiatriche a minore invasività individuate nell’Allegato 1A del presente provvedimento e che devono essere in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici di cui all’Allegato 3B del presente provvedimento; b) gli studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. che possono erogare, oltre alle prestazioni odontoiatriche a minore invasività individuate nell’Allegato 1A, anche le prestazioni a media invasività individuate nell’ Allegato 2A provvedimento e che devono essere in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici di cui all’Allegato 2B del presente provvedimento; c) le strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1 punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. che, oltre alle prestazioni odontoiatriche a minore invasività individuate nell’Allegato 1A ed a quelle a media invasività individuate nell’Allegato 2A del presente provvedimento, possono erogare le prestazioni odontoiatriche a maggiore invasività individuate nell’Allegato 3A del presente provvedimento e che devono essere in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici di cui all’Allegato 1B del presente provvedimento.
2. La sottosezione B.01.10 (“Odontoiatria”) della Sezione “B” (“Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi specifici per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale”) del Regolamento Regionale 5 febbraio 2010, n. 3 è abrogata. 3. Con provvedimento di Giunta Regionale possono essere stabilite eventuali modifiche e/o integrazioni agli elenchi di prestazioni di cui agli Allegati 1A, 2A e 3°, sentiti gi Ordini provinciali.
Art. 7Requisiti previsti ai fini dell’accreditamento
1. I requisiti di accreditamento di cui al presente comma si riferiscono alle strutture in possesso di autorizzazione all’esercizio, corrispondenti alle strutture di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2 ed a quelle di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Gli studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., soggetti a mero nulla osta da parte del Servizio di igiene pubblica dell’ASL territorialmente competente, non sono accreditabili, in quanto i medesimi non sono soggetti ad autorizzazione all’esercizio. 2. In conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 3 del R.R. n. 16/2019 (Disposizioni in materia di accreditamento – approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie), sino a conclusione del processo di revisione dei requisiti minimi per l’autorizzazione all’esercizio previsti dal R.R. n. 3/2010, con riferimento alle strutture di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2 ed a quelle di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., unitamente ai requisiti ulteriori previsti dai Manuali di accreditamento, costituiscono requisiti di accreditamento i requisiti ulteriori organizzativi, tecnologici e strutturali di tipo quantitativo/dimensionale, ovvero richiedenti specifiche condizioni organizzative, status giuridici o professionali previsti dal R.R. n. 3/2010, ai fini dell’accreditamento nella colonna di destra della Sezione “A” (Requisiti generali) e della Sezione “B” (Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi specifici per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale) -Sottosezione B.01.01 (Assistenza specialistica ambulatoriale), applicabili in quanto compatibili e per quanto non diversamente disciplinato dal presente regolamento. 3. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del R.R. n. 16/2019 si applicano i requisiti previsti dai Manuali di accreditamento nei tempi e modi stabiliti dall’art. 2 del R.R. n. 16/2019 e, fatto salvo quanto stabilito nel precedente comma del presente articolo, ai sensi dell’art. 4 del medesimo regolamento sono abrogate le norme statuenti i requisiti ulteriori di qualità e di processo previsti ai fini dell’accreditamento nella colonna di destra della Sezione A (Requisiti generali) del R.R. n. 3/2010,
Art. 8Fabbisogno
1. Gli studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 non sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione e, pertanto, non sono sottoposti alla verifica di compatibilità al fabbisogno ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale all’esercizio. Ai fini dell’accreditamento istituzionale, gli studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono sottoposti a fabbisogno. Fino alla determinazione del fabbisogno ai fini dell’accreditamento rispetto alle strutture già accreditate alla data di entrata in vigore del presente regolamento (da definirsi con successivo provvedimento di giunta regionale entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, sentite le Commissioni Albo Odontoiatri provinciali), sono sospesi nuovi accreditamenti ai sensi dell’art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007.2. Ai fini dell’autorizzazione all’esercizio, in fase di prima applicazione il fabbisogno di prestazioni da erogare in regime privatistico relativo alle strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017e s.m.i. deve ritenersi corrispondente ad una struttura ogni 500.000 abitanti (o frazione superiore a 250.000 abitanti) per ASL. Con provvedimento di giunta regionale potranno essere approvate eventuali modifiche ai fini della determinazione del succitato fabbisogno. 3. Gli ambulatori di odontostomatologia da autorizzare ai sensi dell’art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. nell’ambito di strutture pubbliche (i.e., presso strutture ospedaliere, PTA, ambulatori e poliambulatori distrettuali) non sono soggetti al fabbisogno; pertanto i suddetti ambulatori non scontano la verifica di compatibilità con il fabbisogno regionale ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione (propedeutica all’autorizzazione all’esercizio) e sono esclusi dal calcolo del fabbisogno residuo ai fini del rilascio ai soggetti privati dell’autorizzazione all’esercizio di cui al precedente comma 2 nonché dell’accreditamento istituzionale. 4. Le strutture autorizzate quali ambulatori odontoiatrici ai sensi della L.R. n. 8/2004 e della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017, ovvero quali studi odontoiatrici autorizzati all’esercizio ai sensi dell’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 come modificata dalla L.R. n. 65/2017 in entrambi i casi senza previa autorizzazione alla realizzazione e verifica di compatibilità al fabbisogno regionale, non concorrono alla determinazione del fabbisogno previsto ai fini dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale degli ambulatori odontoiatrici di cui all’ art. 5, comma 1, punto 1.6.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. nelle seguenti ipotesi: a) se attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento nell’ambito di strutture pubbliche; b) se collocate presso strutture di ricovero per acuti private che siano state accreditate per l’erogazione delle prestazioni odontoiatriche alla data di entrata in vigore del presente regolamento; c) se collocate presso strutture di ricovero per acuti private che siano state accreditate per la disciplina di Chirurgia Maxillo-facciale alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 9Criteri per la valutazione delle richieste di verifica di compatibilità
1. Le richieste di verifica di compatibilità presentate dai Comuni ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017, nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L. L.R. n. 9/2017 R. n. 9/2017, sono valutate, conformemente a quanto stabilito nella D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, nell’arco temporale di volta in volta maturato comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando in primo luogo i criteri del fabbisogno (vale a dire l’accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell’ambito territoriale interessato dalle richieste di autorizzazione alla realizzazione) e della localizzazione (vale a dire la maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale). Il criterio della localizzazione è verificato, in conformità all’art. 7 comma 3 della L.R. n. 9/2017 sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale. 2. In caso di rispondenza in eguale misura di due o più di tali richieste ad entrambi i sopra definiti criteri del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste, il Servizio regionale competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la migliore valutazione numerica sulla base dei parametri e dei relativi punteggi stabiliti al punto 6) della citata D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013.
Art. 10Disciplina transitoria(1) 1. Ai sensi dell’art. 5,
comma 7 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., gli studi odontoiatrici operanti in possesso del mero
nulla osta della ASL di appartenenza ai sensi del comma 6 del medesimo articolo,
ove effettuino prestazioni di cui all’Allegato 2A del presente provvedimento
possono continuare ad erogare anche le predette prestazioni entro il 31/12/2020,
salvo adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
previsti dall’Allegato 2B del presente regolamento e la presentazione, entro lo
stesso termine, da parte dei relativi legali rappresentanti dell’istanza di
autorizzazione all’esercizio quali studi odontoiatrici di cui all’art. 5,
comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. al Comune territorialmente competente, corredata
dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del possesso dei
requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dall’allegato 2B del
presente regolamento, fatta salva la deroga in relazione ai requisiti
strutturali prevista dal comma 6 del presente articolo.
2. I legali rappresentanti delle strutture autorizzate dai
Comuni quali ambulatori odontoiatrici ai sensi della L.R.
n. 8/2004 e della L.R.
n. 9/2017,anteriormente alla modifica di cui alla L.R.
n. 65/2017, devono presentare al Comune territorialmente competente istanza
di aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio come studi odontoiatrici di
cui all’art. 5,comma
3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia del presente regolamento, allegandovi apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
previsti dall’Allegato 2B del presente regolamento. Nelle ipotesi in cui
l’autorizzazione all’esercizio di cui al presente comma sia stata rilasciata in
capo a società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P., le strutture di
cui al presente comma, se gestite in forma societaria alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, possono continuare ad essere gestite in tale
forma in deroga all’art. 2, comma 1 lett. a) del presente provvedimento.
3. I legali rappresentanti degli studi odontoiatrici
autorizzati all’esercizio ai sensi dell’art. 5,comma
3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 come modificata dalla L.R. n. 65/2017, devono presentare istanza
di conferma dell’autorizzazione all’esercizio al Comune territorialmente
competente come studi odontoiatrici ai sensi del sopracitato articolo entro il
termine di 6 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia del presente regolamento, allegandovi apposita dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall’Allegato 2B
del presente regolamento. Nelle ipotesi in cui l’autorizzazione all’esercizio di
cui al presente comma sia stata rilasciata in capo a società non inquadrabili
nella disciplina della S.T.P., le strutture di cui al presente comma, se gestite
in forma societaria alla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
possono continuare ad essere gestite in tale forma in deroga all’art. 2, comma 1
lett. a) del presente provvedimento. Nelle ipo¬tesi in cui i legali
rappresentanti di società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P. abbiano
presentato, anteriormente alla data di entrata in del R.R. n. 5/2020, istanza di
autorizzazione all’esercizio al Comune ter-ritorialmente competente, tali
strutture sono autorizzabili quali studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma
3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i..
4. Ai fini della verifica dei requisiti previsti per
l’aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’eserci¬zio, nelle ipotesi
previste dai commi 2 e 3 del presente articolo, il Comune conferisce incarico al
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente. Qualora il
Dipartimento di Prevenzione incaricato rilevi la carenza dei requisiti
strutturali, tecnologici e/o organizzativi di cui all’Allegato 2B, fatta salva
la deroga in relazione ai requisiti strutturali prevista dal comma 6 del
presente articolo, il Comune avvia le procedure di cui all’art. 14
(Sanzioni) della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i..
5. In deroga ai requisiti strutturali previsti dall’Allegato
2B del presente regolamento, per le strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo, la superficie minima di 12 metri quadrati per il locale che contiene
l’unità operativa (riunito) può essere ridotta ad almeno 9 metri quadrati e lo
spazio aggiuntivo o il locale se-parato da utilizzare per la decontaminazione,
pulizia, disinfezione, sterilizzazione dei dispositivi medici può anche essere
inferiore ai 3 metri quadrati ivi previsti, purché siano stati rispettati i
requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa (colonna di sinistra
della sottosezione B.01.10 – ODONTOIATRIA della Sezione B.01 “Strutture che
erogano prestazioni di assistenza specialistica” del Regolamento Regionale 5
febbraio 2010, n. 3). I requisiti strutturali previsti dall’Allegato 3B del
presente regolamento non si applicano agli studi che alla data di entrata in
vigore del presente regolamento siano in possesso del nulla osta della ASL di
appar¬tenenza. Posto che il nulla osta si intende rilasciato esclusivamente al
soggetto e per la sede della struttura risultante nella comunicazione di
apertura dello studio di cui all’art. 5, comma
6 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., in caso di trasferimento di sede degli studi già in
possesso del nulla osta alla data di entrata in vigore del pre¬sente
regolamento, deve essere richiesto apposito nulla osta ai sensi dell’art. 5, comma
6 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. in relazione alla nuova sede, in relazione alla quale
trovano applicazione i requisiti strutturali previsti dall’Allegato 3B del
presente regolamento. In deroga ai requisiti strutturali previsti dall’Allegato
1B del pre-sente regolamento, per le strutture ambulatoriali collocate presso
strutture pubbliche (i.e., presso strutture ospedaliere, PTA, ambulatori e
poliambulatori distrettuali) che siano già autorizzate alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, la superficie minima di 16 metri quadrati per
il locale che contiene l’unità operativa (riunito) può essere ridotta ad almeno
9 metri quadrati e lo spazio aggiuntivo o il locale separato da utilizzare per
la decontaminazione, pulizia, disinfezione, sterilizzazione dei dispositivi
medici può anche essere inferiore ai 3 metri quadrati ivi previsti, purché siano
stati rispettati i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa
(colonna di sinistra della sottosezione B.01.10 – ODONTOIATRIA della Sezione
B.01 “Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica” del Regolamento
Regionale 5 febbraio 2010, n. 3).
6. La mancata presentazione dell’istanza di cui ai commi 2 e
3 entro i termini previsti dal presente re¬golamento è da intendersi quale
ipotesi di rinuncia all’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 9,
comma 4, lett. c) della L.R.
n. 9/2017 comportante la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio che è
dichiarata dal Comune territorialmente competente con apposito provvedimento. In
ogni caso, a far data dal 31/12/2020 è vietata l’erogazione delle prestazioni
previste nell’Allegato 2A agli studi odontoiatrici operanti in possesso del
mero nulla osta della ASL territorialmente competente che non abbiano
presentato entro la medesima data istanza di autorizzazione all’esercizio quali
studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma
3, punto 3.2 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. al Comune territorialmente competente.
7. I legali rappresentanti delle strutture accreditate di cui
ai commi 2 e 3 trasmettono per conoscenza alla competente Sezione regionale
l’istanza di aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’esercizio di cui ai
sopramenzionati commi. A seguito del rilascio del provvedimento comunale di
aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’esercizio, i legali
rappresentanti delle strutture di cui ai commi 2 e 3 presentano alla competente
Sezione regionale istanza di aggiornamento/conferma dell’accreditamento
istituzionale, allegan-dovi il propedeutico provvedimento comunale di
aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’esercizio.
8. Gli ambulatori odontoiatrici di cui al comma 2 e gli studi
odontoiatrici di cui al comma 3 del presente articolo, nei casi in cui siano
stati autorizzati per l’erogazione di prestazioni ricomprese nell’Allegato 3A
del presente regolamento o, in ogni caso, eroghino di fatto le sopracitate
prestazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non
possono continuare ad erogare le predette prestazioni se non previa acquisizione
dell’autorizzazione regionale all’esercizio di attività specialistica
ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5,
comma 1 punto 1.6.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i.. Tali strutture, previo adeguamento ai requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall’Allegato 1B del presente
regolamento e presentazione da parte dei relativi legali rappresentanti al
Comune territorialmente competente dell’istanza di autorizzazione alla
realizzazione per trasformazione in strutture di specialistica ambulatoriale
odontoiatrica di cui all’art. 5,
comma 1, punto 1.6.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., corredata dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici
previsti dal sopracitato Allegato 1B, possono richiedere al Comune
territorialmente competente l’autorizzazione alla realizzazione per
trasforma-zione ai sensi dell’art. 7
della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i.. A seguito del rilascio del parere favorevole di
compatibilità da parte della competente Sezione regionale e della conseguente
autorizzazione comunale alla realizzazione per trasformazione, i legali
rappresentanti delle strutture di cui trattasi presentano alla competente
Sezione regionale istanza di autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 8
della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i..
9. Nei casi in cui l’autorizzazione comunale rilasciata agli
ambulatori odontoiatrici di cui al comma 2 e agli studi odontoiatrici di cui al
comma 3 del presente articolo escluda l’erogazione di prestazioni ricomprese
nell’Allegato 2A del presente regolamento, le strutture de quibus possono
erogare in regime privatistico tutte le prestazioni comprese negli Allegati 1A e
2A del presente regolamento, previo rilascio del provvedimento comunale di
aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’esercizio come studi
odontoiatrici di cui all’art. 5,
comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. Le strutture di cui trattasi, qualora accreditate alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, possono erogare in regime di
accreditamento tutte le prestazioni comprese negli Allegati 1A e 2A, previo
rilascio da parte della Sezione regionale competente del provvedi-mento di
aggiornamento dell’accreditamento istituzionale.
10. Gli ambienti dedicati ad attività degli studi
odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. e degli studi odontoiatrici
di cui all’art. 5,
comma 6 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. devono essere distinti da quelli de¬dicati ad attività
specialistica ambulatoriale e devono essere tenute distinte le rispettive
titolarità nonché le relative responsabilità di gestione, anche in fase di
controllo e vigilanza. Non è ammessa, pertanto, la coesistenza nel medesimo
immobile dello studio odontoiatrico di cui all’art. 5, comma
3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. o dello studio odontoiatrico di cui all’art. 5,
comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. con un ambulatorio o un poliambulatorio
specialistico, salvo che non sia possibile sepa-rare fisicamente gli ambienti
afferenti a dette attività, senza alcuna condivisione degli spazi. Nelle ipotesi
di ambulatori odontoiatrici già autorizzati ai sensi della L.R. n. 8/2004 e
della L.R.
n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R.
n. 9/2017 e di studi odontoiatrici già autorizzati all’esercizio ai sensi
dell’art. 5, comma
3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. è consentito mantenere la condivisione degli spazi con
ambulatori/poliambulatori autorizzati per l’erogazione di prestazioni di
specialistica ambulatoriale in branche diverse dall’odontoiatria, limitatamente
agli spazi dedicati ad accettazione/attività amministrativa, sala d’attesa e
servizi igienici. Nell’ipotesi di strutture per le quali, anteriormente alla
data di entrata in vigore del R.R.
n. 5/2020, sia stata presentata istanza di autorizzazione all’esercizio è
consentita la condivisione degli spazi con ambulatori/poliambulatori per
l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in branche diverse
dall’odontoiatria, limitatamente agli spazi dedicati ad accettazione/attività
amministrativa, sala d’atte-sa e servizi igienici, qualora i predetti spazi
risultino già condivisi secondo il progetto con le relative planime¬trie in
allegato all’istanza di autorizzazione all’esercizio.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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