Legge Regionale 22 dicembre 2017, n. 63 Norme per programmi d’area integrati
CAPO I Principi generali
Art. 1Finalità e oggetto della legge 1. La Regione Puglia in attuazione dell’articolo 8 dello Statuto al fine di accrescere l’integrazione fra gli enti locali, il coordinamento delle iniziative, l’impiego integrato delle risorse finanziarie, promuove la predisposizione e la realizzazione di programmi d’area integrati, di seguito denominati PdA. 2. I PdA sono un metodo di governo del territorio, per la costruzione, implementazione e attuazione della programmazione regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 11 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabi lità regionale e controlli), con il concorso dei cittadini, delle loro rappresentanze e delle forze sociali. 3. I PdA sono una modalità di programmazione negoziata, coerente con le previsioni indicate dagli strumenti regionali di programmazione al fine di accrescere l’attrazione e la competitività del sistema territoriale.
4. Il PdA viene promosso dalla Giunta regionale, nel caso in cui gli enti locali ricompresi nell’ambito territoria le indicato siano essi stessi i promotori di un modello di sviluppo locale integrato, per un esercizio associato delle funzioni non obbligatorie e di un processo di riorganizzazione e innovazione amministrativa.
Art. 2Programmi d’area integrati 1. Il PdA rappresenta un complesso di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree territoriali caratterizzate da peculiari situazioni economiche, sociali, culturali e ambientali, nonché di aree urbane per le quali appaiano necessari interventi rilevanti di riqualificazione o di recupero, per la cui realizzazione sia necessaria l’azione coordinata e integrata di soggetti pubblici o privati e l’utilizzo di strumenti finanziari diversificati. 2. Il PdA viene attuato secondo le modalità previste dall’articolo 12 della 1.r. 28/2001; si svolge tra Regione Puglia, enti locali e altri soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, delle parti sociali e dei soggetti privati interessati, ed è teso a raggiungere elevati livelli di integrazione progettuale nel territorio, per una sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo, per una crescita intelligente e inclusiva.
3. Il PdA può prevedere la stipula di Accordi per l’insediamento e lo sviluppo delle imprese aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi di imprese o aggregazioni di imprese per programmi di riconversione produttiva, o di riqualificazione di aree urbane o turistiche, che si caratterizzano per il valore degli investimenti, la crescita di capacità competitiva, la sostenibilità ambientale, di tutela e incremento dell‘occupazione. 4. Il PdA può prevedere altresì Accordi per lo sviluppo infra struttura le del territorio che necessitano per gli interventi prescelti, del coordinamento dei soggetti interessati, delle procedure previste, dell’integrazione con i programmi di sviluppo locale. 5. Il PdA promuove la partecipazione e la cultura della responsabilità dei cittadini e delle rappresentanze sociali alla definizione e realizzazione degli obiettivi previsti. 6. Il PdA è predisposto con risorse dei soggetti promotori, Regione Puglia, comuni e di altri livelli istituzionali, e realizzato con fondi comunitari, nazionali e regionali. 7. Il PdA può essere promosso anche al solo fine di un utilizzo efficace e integrato delle risorse ordinarie disponibili. 8. Gli investimenti e gli interventi che rispondono agli obiettivi di cui all’articolo 2 sono considerati d’interesse regionale. 9. Gli strumenti attuativi stabiliscono le modalità di finanziamento in coerenza con l’interesse regionale del programma adottato.
Art. 3Ambito territoriale 1. Le aree oggetto del programma d’area comprendono più comuni della Regione Puglia per un ambito territoriale non inferiore a sessantamila abitanti e/o parte del territorio di una città. 2. Nel caso in cui le finalità del programma siano da ricondurre a ragioni di marginalità territoriale, economica o sociale, dovrà essere motivato dal carattere periferico dell’area, oltre a indici di invecchiamento e disoccupazione, inferiori alla media regionale. 3. Qualora l’obiettivo del programma sia rappresentato da ragioni di innovazione e competitività, di infrastrutturazione o riqualificazione, da obiettivi ambientali o di salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, le motivazioni devono trovare fondamento nella specificità e particolare interesse che rivestono gli obiettivi perseguiti, nelle priorità della programmazione regionale.
CAPO II Predisposizione approvazione e attuazione del programma d’area integrato
Art. 4Atto d’indirizzo 1. La Giunta Regionale delibera e definisce con proprio atto:a) le modalità di individua zione dell’ambito territoriale del programma, la costituzione del tavolo tecnico per la predisposizione del documento programmatico e il procedimento di approvazione; 1bis. Al fine di promuovere il concorso degli enti locali alle misure di
rilancio dell’economia per contrastare la crisi derivante dalla pandemia, la
Giunta regionale adotta entro trenta giorni dalla data di approvazione della
legge di bilancio gli atti di indirizzo di cui al comma 1.(1) 2. i contenuti dell’accordo e le competenze dei soggetti partecipanti, gli interventi oggetto del programma e le risorse finanziarie occorrenti, i soggetti attuatori con modalità e tempi di attuazione;
3. le funzioni dell’autorità di programma per il monitoraggio sui livelli di prestazione e qualità degli interventi, i criteri per l’istituzione della conferenza di programma, i compiti, gli obblighi dei contraenti, la tempistica di attuazione e dei risultati raggiunti.
(1) Comma aggiunto dalla l.r.
35/2020, art. 45,
comma 1.
CAPO III Partecipazione regionale ai programmi d’area integrati, norme finanziarie e finali
Art. 5Approvazione e attuazione del programma d’area integrato 1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale l’approvazione dei programmi d’area integrati e il relativo programma finanziario. 2. La delibera di approvazione del programma ha la medesima efficacia degli atti settoriali di programmazione economico-finanziaria ai fini dell’individuazione degli interventi e delle risorse da impegnare. 3. L’attività necessaria alla predisposizione e coordiname nto dei PdA è in capo alla Sezione regionale programmazione unitaria, Dipartimento per lo sviluppo economico. 4. Per il supporto tecnico organizzativo la Regione Puglia può avvalersi di Puglia Sviluppo SpA. 5. La realizzazione e la gestione degli interventi, per le parti di competenza regionale, spetta alle singole direzioni generali responsabili, che predispongono i provvedimenti attuativ i necessari. 6. Ai fini dell’attuazione del PdA, la Giunta regionale nomina il responsabile del programma, il quale coordina i destinatari del procedimento per i settori d’intervento.
Art. 6Programma d’area integrati interregionali 1. Il programma d’area può coinvolgere enti locali di altre regioni i cui territori siano limitrofi alla Puglia. L’area oggetto del programma comprende comuni i cui territori siano contigui l’uno con l’altro e siano caratterizzati da contesti ambientali, economici o socioculturali omogenei, fatto salvo il rispetto dei requisiti dimensionali dell’ambito territoriale di cui all’articolo 3, comma 1.
2. Nei casi di cui al comma 1 la Giunta regionale promuove la costituzione di un tavolo tecnico interregionale con l’altra regione interessata, finalizzato alla sottoscrizione di accordi e/o intese attraverso cui dovranno essere definiti: a) l’ambito territoria le del programma d’area; b) gli obiettivi del programma, gli interventi, le modalità, i tempi di attuazione e le forme di gestione; c) l’esercizio coordinato delle funzioni, le competenze dei soggetti istituzionali coinvolti e dei soggetti attuatori; d) le azioni, le misure e le risorse finanziarie dedicate all’attuazione del programma; e) i responsabili del programma di cui all’articolo 5, comma 6
Art. 7Procedura e copertura finanziaria 1. La Giunta regionale provvede con proprie deliberazioni ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia -Legge di stabilità regionale 2016) a iscrivere le quote di finanziamento nelle pertinenti missioni, programmi e titoli dei fondi comunitari, e/o degli accordi nazionali. Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro trenta giorni.
2 Nel caso in cui l’accordo sia in attuazione a quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, e preveda l’assunzione di obbligazioni finanziarie a carico del bilancio regionale, tali impegni sono trasmessi preventivamente alle strutture regionali competenti in materia di ragioneria e credito per la necessaria verifica della copertura finanziaria e le conseguenti registrazioni. 3 Il responsabile del programma e le strutture regionali competenti in materia di finanza e contabilità, verificano lo stato di avanzamento della spesa derivante dall’attuazione dei programmi d’area, ai fini delle necessarie determinazioni da assumere in sede di approvazione delle leggi di bilancio o dei programmi attuativi. 4. Agli oneri derivanti alla Regione dal concorso con i comuni alle spese tecniche per la predisposizione dei PdA si fa fronte con la missione/titolo a sostegno dell’assistenza tecnica previsto dai fondi comunitari; per l’attivazione della progettazione definitiva degli interventi si fa fronte con il fondo di competenza dei lavori pubblici di cui all’articolo 12, commi 5 e 6 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici). [ 5. La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 Statuto della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.] (2)
(2) Comma Soppresso a seguito di rettifica , pubblicato nel B.U.R. n.9,
del 18/01/2018
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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