Legge Regionale 21 marzo 2007, n. 6 Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale(•)
(•) Vedi anche il Reg. reg. 11/2009, art. 13
Art. 11.
Il Consiglio regionale, nell’esercizio delle sue funzioni e nell’espletamento
delle sue attività, ha piena autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria,
contabile, patrimoniale e negoziale, che esercita a norma dello Statuto, delle
leggi e dei regolamenti interni.
Art. 2(Bilancio
del Consiglio regionale) 1.
Il Consiglio regionale è dotato di un proprio bilancio, destinato al
finanziamento delle spese relative agli organi, agli uffici e alle attività
consiliari volte alla valorizzazione dell’immagine e del ruolo del Consiglio.
2.
Il Consiglio approva il proprio bilancio di previsione, le relative variazioni e
il conto consuntivo secondo le procedure previste dal regolamento di contabilità
del Consiglio stesso e dalle vigenti disposizioni di legge.
3.
Le risorse necessarie per il funzionamento del Consiglio sono costituite da
trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione e da propri introiti. Gli
stanziamenti relativi ai trasferimenti al Consiglio costituiscono spese
obbligatorie per la Regione.
4.
Lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso
nel bilancio della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono
ricomprese nel rendiconto generale della Regione.
4 bis. Gli avanzi di amministrazione, risultanti all’approvazione
del conto consuntivo, sono acquisiti tra le entrate del bilancio del Consiglio
regionale dell’esercizio finanziario successivo per far fronte a sopravvenienze
impreviste e/o obbligatorie o a spese per motivate esigenze di pubblico interesse individuate dall’Ufficio
di Presidenza con apposito provvedimento.(1) (2)
5.
Il Consiglio regionale disciplina, con apposito regolamento, le procedure e le
modalità di amministrazione e gestione del proprio bilancio e le procedure di
rilevazione e controllo dei costi di gestione, nel rispetto dei principi
previsti dalla vigente legislazione.
(1) Comma inserito dalla l.r. 45/2012, art. 2 (2) Parole inserite dalla l.r.
35/2020, art.46,
comma 1.
Art. 3(Ruolo
del personale del Consiglio regionale) 1.
In attuazione del comma 2 dell’articolo 23 dello Statuto della Regione Puglia è
istituito il ruolo del personale del Consiglio regionale, distinto da quello
della Giunta regionale.
2.
Alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale regionale
assegnato ai Settori facenti capo al Consiglio regionale è inquadrato nel
relativo ruolo, con apposito provvedimento dell’Ufficio di Presidenza.
Art. 4(Competenze
dell’Ufficio di Presidenza in materia di organizzazione) 1.
L’Ufficio di Presidenza adotta, sulla base di quanto previsto dalle vigenti
disposizioni legislative sulla dirigenza e sull’ordinamento degli uffici
regionali, i provvedimenti relativi all’assetto organizzativo del Consiglio
regionale di competenza dell’organo politico, provvedendo alla assegnazione
delle relative risorse.
2.
Ai fini di quanto stabilito dal comma 1 l’Ufficio di Presidenza provvede
all’approvazione di un apposito atto di organizzazione.
Art. 5(Organizzazione) 1.
L’organizzazione degli uffici del Consiglio regionale è ispirata ai modelli
delle Assemblee parlamentari e ai principi definiti dallo Statuto e dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e
integrazioni.
2.
Al sistema organizzativo del Consiglio è preposto il Segretario generale del
Consiglio.
Art. 6(Segretario
Generale) 1.
L’incarico
di Segretario generale viene conferito dall’Ufficio di Presidenza su proposta
del Presidente del Consiglio.
2.
L’incarico è rinnovabile ed è conferito a dirigenti regionali o a soggetti
esterni all’amministrazione. I requisiti sono quelli previsti dal d.lgs.
165/2001.
3.
La durata dell’incarico non può eccedere quella della legislatura regionale. Al
termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità
nell’esercizio delle funzioni, il rapporto con il Segretario generale è
prorogato fino alla nomina del successore e, comunque, per un periodo non
superiore a novanta giorni dall’insediamento dell’Ufficio di Presidenza. In caso
di cessazione dalla carica, per qualunque causa, del Presidente del Consiglio
regionale, cessa anche l’incarico del Segretario generale.
4.
Il Segretario generale assicura:
a)
l’unitarietà
dell’azione amministrativa delle strutture consiliari, indirizzando e
coordinando l’azione delle stesse anche mediante adozione di autonomi atti e
verificandone i risultati;
b)
il
raccordo con le strutture organizzative dei diversi livelli di governo e della
Giunta regionale e degli organi e organismi dello Stato e di altri enti a
carattere nazionale e internazionale;
c)
la
realizzazione degli indirizzi e dei programmi adottati dall’Ufficio di
Presidenza.
5.
Il Segretario generale è sovraordinato al restante personale dirigenziale.
6.
Le funzioni di cui al comma 4 sono disciplinate con l’atto di organizzazione di
cui all’articolo 7 e con eventuali altri atti adottati dall’Ufficio di
Presidenza.
Art. 7(Atto
di organizzazione del Consiglio regionale) 1.
L’Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, approva, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’atto di
organizzazione del Consiglio regionale che definisce, in particolare:
a)
la
ripartizione delle competenze fra Ufficio di Presidenza e dirigenza nel rispetto
del principio della distinzione tra compiti di indirizzo politico e compiti di
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
b)
la
dotazione organica, l’articolazione e il numero delle strutture del Consiglio;
c)
la
regolamentazione per l’accesso al ruolo del personale del Consiglio regionale;
d)
il
sistema del controllo interno;
e)
l’ordinamento
del personale non dirigenziale, i profili professionali e le disposizioni che
regolano l’attività del personale in servizio presso il Consiglio regionale.
2.
Fino all’adozione dell’atto di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni vigenti in materia.
3.
Nelle materie di cui al comma 1, è garantito il confronto con le Organizzazioni
sindacali nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni contenute nei
contratti collettivi nazionali e decentrati.
Art. 8(Stato
giuridico e trattamento economico) 1.
Al personale inquadrato nel ruolo del Consiglio regionale compete lo stato
giuridico e il trattamento economico previsti dai contratti collettivi di
lavoro.
2.
In fase di prima applicazione e sino all’approvazione da parte dell’Ufficio di
Presidenza dell’atto di organizzazione di cui all’articolo 7 si applicano al
personale del Consiglio regionale le vigenti disposizioni relative allo stato
giuridico del personale regionale.
3.
I Contratti collettivi decentrati integrativi e i documenti oggetto di
concertazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad avere efficacia anche per i dipendenti del Consiglio regionale
sino alla naturale scadenza e, comunque, sino alla sottoscrizione di nuovi.
Art. 9(Reclutamento
del personale) 1.
Il reclutamento del personale e l’accesso al ruolo è disposto dall’Ufficio di
Presidenza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 sulla base delle norme
vigenti in materia.
Art. 10(Mobilità
tra strutture di Consiglio e Giunta) 1.
In
relazione ai fabbisogni, all’ottimale distribuzione delle risorse umane e
all’esigenza di riconversione professionale, è attuata la mobilità del personale
tra le strutture organizzative del Consiglio e della Giunta regionale.
2.
La disciplina della mobilità del personale è definita d’intesa tra la Giunta e
l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, previa concertazione con le
Organizzazioni sindacali nei modi e nei termini previsti dal Contratto
collettivo nazionale di lavoro e da quello decentrato.
3.
L’immissione nel ruolo del Consiglio regionale è subordinata alla disponibilità
della dotazione organica.
Art. 11(Formazione
del personale) 1.
La formazione e l’aggiornamento del personale dirigenziale e di comparto sono
assunti quale metodo permanente per la valorizzazione delle capacità individuali
e per un qualificato svolgimento dell’attività legislativa e amministrativa.
Esse sono attuate secondo le modalità e le procedure stabilite dal Contratto
collettivo nazionale di lavoro e da quello decentrato.
Art. 12(Norme
transitorie e di rinvio) 1.
In fase di prima applicazione e, comunque, sino a diversa determinazione
dell’Ufficio di Presidenza, gli adempimenti esclusivamente gestionali relativi
alla corresponsione del trattamento economico spettante al personale del
Consiglio regionale e quelli connessi al relativo trattamento previdenziale,
assicurativo e fiscale vengono svolti dalla competente struttura della Giunta
regionale. 2.
Previa intesa tra Ufficio di Presidenza e Giunta regionale può essere disposta
la gestione unica di attività e istituti attinenti allo stato giuridico,
economico e funzionale del personale. 3.
Sono abrogate le disposizioni recate da leggi e regolamenti regionali
incompatibili con la presente legge.
4.
Per quanto non disposto dalla presente legge si applica la normativa statale e
regionale in materia di personale e organizzazione.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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