Anno 2021
Numero 6
Data 02/07/2021
Abrogato No
Materia
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Regolamento Regionale 2 luglio 2021, n. 6

Modifica Regolamenti Regionali 31 marzo 2020, n. 5 e 21 settembre 2020, n. 17 relativi alla attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. ed alla individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici



Art. 1

Modifica art. 1 del R.R. n. 17/2020


1.           L’art. 1, comma 2 del Regolamento Regionale 21 settembre 2020, n. 17, di modifica dell’art. 10 del Regolamento Regionale 31 marzo 2020, n. 5, è così sostituito:
I legali rappresentanti delle strutture autorizzate dai Comuni quali ambulatori odontoiatrici ai sensi della L.R. n. 8/2004 e della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017, devono presentare al Comune territorialmente competente istanza di aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio come studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 entro il termine del 30/09/2021, allegandovi apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall’Allegato 2B del presente regolamento. Nelle ipotesi in cui l’autorizzazione all’esercizio di cui al presente comma sia stata rilasciata in capo a società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P., le strutture di cui al presente comma, se gestite in forma societaria alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, possono continuare ad essere gestite in tale forma in deroga all’art. 2, comma 1, lett. a) del presente provvedimento, fermo restando l’obbligo di inviare istanza di aggiornamento dell’autorizzazione entro e non oltre il 30/09/2021 e di comunicare eventuali variazioni del nominativo del direttore responsabile all’Ordine dei Medici della provincia in cui è presente la struttura odontoiatrica. Le forme societarie dovranno essere autorizzate secondo la tipologia prevista dal presente regolamento.”.
 
2.           L’art. 1, comma 3 del Regolamento Regionale 21 settembre 2020, n. 17, di modifica dell’art. 10 del Regolamento Regionale 31 marzo 2020, n. 5, è così sostituito:
I legali rappresentanti degli studi odontoiatrici autorizzati all’esercizio ai sensi dell’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017, come modificata dalla L.R. n. 65/2017, devono presentare istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio al Comune territorialmente competente come studi odontoiatrici ai sensi del sopracitato articolo entro il termine del 30/09/2021, allegandovi apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall’Allegato 2B del presente regolamento. Nelle ipotesi in cui l’autorizzazione all’esercizio di cui al presente comma sia stata rilasciata in capo a società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P., le strutture di cui al presente comma, se gestite in forma societaria alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, possono continuare ad essere gestite in tale forma in deroga all’art. 2, comma 1, lett. a) del presente provvedimento, fermo restando l’obbligo di inviare istanza di conferma dell’autorizzazione entro e non oltre il 30/09/2021 e di comunicare eventuali variazioni del nominativo del direttore responsabile all’Ordine dei Medici della provincia in cui è presente la struttura odontoiatrica. Nelle ipotesi in cui i legali rappresentanti di società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P., anteriormente alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2020 abbiano presentato istanza di autorizzazione all’esercizio al Comune territorialmente competente ovvero abbiano ottenuto il parere preventivo favorevole alla realizzazione da parte della ASL territorialmente competente, tali strutture sono autorizzabili quali studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., fermo restando il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall’Allegato 2B del presente regolamento.”.
 
3.           L’art. 1, comma 10 del Regolamento Regionale 21 settembre 2020, n. 17, di modifica dell’art. 10 del Regolamento Regionale 31 marzo 2020, n. 5, è così sostituito:
Gli ambienti dedicati ad attività degli studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. e degli studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. devono essere distinti da quelli dedicati ad attività specialistica ambulatoriale e devono essere tenute distinte le rispettive titolarità nonché le relative responsabilità di gestione, anche in fase di controllo e vigilanza. Non è ammessa, pertanto, la coesistenza nel medesimo immobile dello studio odontoiatrico di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. o dello studio di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. con un ambulatorio o un poliambulatorio specialistico, salvo che non sia possibile separare fisicamente gli ambienti afferenti a dette attività, senza alcuna condivisione degli spazi. Nelle ipotesi di ambulatori odontoiatrici già autorizzati ai sensi della L.R. n. 8/2004 e della L.R. n. 9/2017, anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017, e di studi odontoiatrici già autorizzati all’esercizio ai sensi dell’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. è consentito mantenere la condivisione degli spazi con ambulatori/poliambulatori autorizzati per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in branche diverse dall’odontoiatria, limitatamente agli spazi dedicati ad accettazione/attività amministrativa, sala d’attesa e servizi igienici. Nell’ipotesi di strutture per le quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2020, sia stata presentata istanza di autorizzazione all’esercizio o parere preventivo favorevole alla realizzazione da parte della ASL territorialmente competente, è consentita la condivisione degli spazi con ambulatori/poliambulatori per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in branche diverse dall’odontoiatria, limitatamente agli spazi dedicati ad accettazione/attività amministrativa, sala d’attesa e servizi igienici, qualora i predetti spazi risultino già condivisi secondo il progetto con le relative planimetrie già allegate all’istanza di autorizzazione all’esercizio o al  parere preventivo alla realizzazione. Nell’ipotesi di studi odontoiatrici ex art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. per i quali è stato già rilasciato il nulla osta, è consentito mantenere la condivisione degli spazi con ambulatori/poliambulatori autorizzati per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in branche diverse dall’odontoiatria, limitatamente agli spazi dedicati ad accettazione/attività amministrativa, sala d’attesa e servizi igienici. Nell’ipotesi di strutture per le quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2020, sia stata comunicata l’apertura dello studio  oppure sia stato rilasciato parere preventivo favorevole alla realizzazione da parte della ASL territorialmente competente, è consentita la condivisione degli spazi con ambulatori/poliambulatori per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in branche diverse dall’odontoiatria, limitatamente agli spazi dedicati ad accettazione/attività amministrativa, sala d’attesa e servizi igienici, qualora i predetti spazi risultino già condivisi secondo il progetto con le relative planimetrie in allegato all’istanza di autorizzazione all’esercizio.”.
 



Art. 2

Modifica dell’art. 2 del R.R. n. 5/2020


1.           All’art. 2Definizioni”,comma 1, lett. a1) e lett. a2) del R.R. n. 5/2020 è aggiunto il seguente periodo:
La disciplina generale di cui all’art. 10, comma 4, lett. b)  della Legge n. 183/2011 sulle S.T.P. deve necessariamente essere applicata nel senso che il numero dei soci professionisti / la partecipazione al capitale sociale dei professionisti, tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, non può che essere riferita a soci professionisti nella branca di odontoiatria.”.
2.           All’art. 2 “Definizioni”, comma 1, lett. a1) del R.R. n. 5/2020 è aggiunto il seguente periodo:
In caso di gestione associata o societaria (S.T.P.), dovranno essere indicati nella comunicazione e nel nulla osta i nominativi degli intestatari del medesimo provvedimento.”.
3.           All’art. 2 “Definizioni”, comma 1, lett. a2) del R.R. n. 5/2020 è aggiunto il seguente periodo:
In caso di gestione associata o societaria (S.T.P.), dovranno essere indicati nell’istanza e nel provvedimento di autorizzazione all’esercizio i nominativi degli intestatari della medesima autorizzazione.”.
4.           All’art. 2 “Definizioni”, comma 1, lett. a1) e lett. a2) del R.R. n. 5/2020 è aggiunto il seguente periodo:
“Qualora per particolari patologie o interventi, il medico/odontoiatra titolare dello studio professionale decida di avvalersi dell’ausilio di altro professionista anche di altra branca medica e sanitaria, dovrà prevederlo direttamente nel piano di cura, informandone preventivamente il paziente”.



Art. 3

Modifica dell’art.3 del R.R. n. 5/2020


1.           All’art. 3  del R.R. n. 5/2020 sono aggiunti i seguenti commi:
1.1         I legali rappresentanti delle strutture autorizzate dai Comuni quali ambulatori odontoiatrici ai sensi della L.R. n. 8/2004 e della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017, e degli studi odontoiatrici operanti in possesso del mero nulla osta della ASL di appartenenza ai sensi del comma 6  dell’art. 5 della L.R. n. 9/2017 che intendono trasformarsi in  studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017, devono presentare al Comune territorialmente competente istanza di dell’autorizzazione all’esercizio per trasformazione come studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017, allegandovi apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall’Allegato 2B del presente regolamento.
1.2         Gli ambulatori odontoiatrici autorizzate dai Comuni quali ambulatori odontoiatrici ai sensi della L.R. n. 8/2004 e gli studi odontoiatrici autorizzati all’esercizio ai sensi dell’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nei casi in cui siano stati autorizzati per l’erogazione di prestazioni ricomprese nell’Allegato 3A del presente regolamento o, in ogni caso, eroghino di fatto le sopracitate prestazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non possono continuare ad erogare le predette prestazioni se non previa acquisizione dell’autorizzazione regionale all’esercizio di attività specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1 punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Tali strutture, previo adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall’Allegato 1B del presente regolamento e presentazione da parte dei relativi legali rappresentanti al Comune territorialmente competente dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., corredata dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dal sopracitato Allegato 1B, possono richiedere al Comune territorialmente competente l’autorizzazione alla realizzazione per trasformazione ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. A seguito del rilascio del parere favorevole di compatibilità da parte della competente Sezione regionale e della conseguente autorizzazione comunale alla realizzazione per trasformazione, i legali rappresentanti delle strutture di cui trattasi presentano alla competente Sezione regionale istanza di autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
1.3         Nei casi in cui l’autorizzazione comunale rilasciata agli ambulatori odontoiatrici ai sensi della L.R. n. 8/2004 e agli studi  odontoiatrici ai sensi dell’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., escluda l’erogazione di prestazioni ricomprese nell’Allegato 2A del presente regolamento, le strutture de quibus possono erogare in regime privatistico tutte le prestazioni comprese negli Allegati 1A e 2A del R.R. n. 5/2020,  previo rilascio del provvedimento comunale di aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’esercizio come studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. Le strutture di cui trattasi, qualora accreditate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni comprese negli Allegati 1A e 2A, previo rilascio da parte della Sezione regionale competente del provvedimento di aggiornamento dell’accreditamento istituzionale.”.



Art. 4

Modifica requisiti organizzativi del R.R. n. 5/2020 e s.m.i.


1.           I requisiti organizzativi di cui all’Allegato 3B “Requisiti dello studio odontoiatrico di cui all’art.5, comma 6 della L.R. n. 9/2017” del R.R. n. 5/2020 sono modificati per la sola parte che di seguito si riporta:
La presenza di n. 1 segretario, di n. 1 igienista dentale e di massimo  n. 2 assistenti alla poltrona in caso di gestione in forma individuale e di n. 1 segretario, n. 1 igienista dentale e di massimo n. 2 assistenti alla poltrona per ogni professionista intestatario del nulla osta (in caso di gestione in forma associata o di S.T.P.), a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata per tali figure professionali, non modifica la natura di “studio privato d’odontoiatria” di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..”.



Art. 5

Abrogazione disposizioni R.R. n. 17/2020


1.           Con il presente Regolamento regionale sono abrogati i commi 8 e 9 dell’art. 1 del Regolamento Regionale 21 settembre 2020, n. 17, di modifica dell’art. 10 del Regolamento Regionale 31 marzo 2020, n. 5.


Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.