Regolamento Regionale 2 luglio 2021, n. 6 Modifica Regolamenti Regionali 31 marzo 2020, n. 5 e 21 settembre 2020, n. 17 relativi alla attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. ed alla individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici
Art. 1Modifica art. 1
del R.R.
n. 17/2020 1. L’art. 1, comma 2 del Regolamento
Regionale 21 settembre 2020, n. 17, di modifica dell’art. 10 del Regolamento
Regionale 31 marzo 2020, n. 5, è così sostituito:
“I legali
rappresentanti delle strutture autorizzate dai Comuni quali ambulatori
odontoiatrici ai sensi della L.R. n. 8/2004 e della L.R. n. 9/2017 anteriormente
alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017, devono presentare al Comune
territorialmente competente istanza di aggiornamento dell’autorizzazione
all’esercizio come studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2.
della L.R. n. 9/2017 entro il termine del 30/09/2021, allegandovi apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
previsti dall’Allegato 2B del presente regolamento. Nelle ipotesi in cui
l’autorizzazione all’esercizio di cui al presente comma sia stata rilasciata in
capo a società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P., le strutture di
cui al presente comma, se gestite in forma societaria alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, possono continuare ad essere gestite in tale
forma in deroga all’art. 2, comma 1, lett. a) del presente provvedimento, fermo
restando l’obbligo di inviare istanza di aggiornamento dell’autorizzazione entro
e non oltre il 30/09/2021 e di comunicare eventuali variazioni del nominativo
del direttore responsabile all’Ordine dei Medici della provincia in cui è
presente la struttura odontoiatrica. Le forme societarie dovranno essere
autorizzate secondo la tipologia prevista dal presente regolamento.”.
2. L’art. 1, comma 3 del Regolamento
Regionale 21 settembre 2020, n. 17, di modifica dell’art. 10 del Regolamento
Regionale 31 marzo 2020, n. 5, è così sostituito:
“I legali
rappresentanti degli studi odontoiatrici autorizzati all’esercizio ai sensi
dell’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017, come modificata dalla
L.R. n. 65/2017, devono presentare istanza di conferma dell’autorizzazione
all’esercizio al Comune territorialmente competente come studi odontoiatrici ai
sensi del sopracitato articolo entro il termine del 30/09/2021, allegandovi
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi previsti dall’Allegato 2B del presente regolamento. Nelle ipotesi
in cui l’autorizzazione all’esercizio di cui al presente comma sia stata
rilasciata in capo a società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P., le
strutture di cui al presente comma, se gestite in forma societaria alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento, possono continuare ad essere
gestite in tale forma in deroga all’art. 2, comma 1, lett. a) del presente
provvedimento, fermo restando l’obbligo di inviare istanza di conferma
dell’autorizzazione entro e non oltre il 30/09/2021 e di comunicare eventuali
variazioni del nominativo del direttore responsabile all’Ordine dei Medici della
provincia in cui è presente la struttura odontoiatrica. Nelle ipotesi in cui i
legali rappresentanti di società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P.,
anteriormente alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2020 abbiano
presentato istanza di autorizzazione all’esercizio al Comune territorialmente
competente ovvero abbiano ottenuto il parere preventivo favorevole alla
realizzazione da parte della ASL territorialmente competente, tali strutture
sono autorizzabili quali studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto
3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., fermo restando il possesso dei requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall’Allegato 2B del presente
regolamento.”.
3. L’art. 1, comma 10 del Regolamento
Regionale 21 settembre 2020, n. 17, di modifica dell’art. 10 del Regolamento
Regionale 31 marzo 2020, n. 5, è così sostituito:
“Gli ambienti
dedicati ad attività degli studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto
3.2. e degli studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017
e s.m.i. devono essere distinti da quelli dedicati ad attività specialistica
ambulatoriale e devono essere tenute distinte le rispettive titolarità nonché le
relative responsabilità di gestione, anche in fase di controllo e vigilanza. Non
è ammessa, pertanto, la coesistenza nel medesimo immobile dello studio
odontoiatrico di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i. o dello studio di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.
con un ambulatorio o un poliambulatorio specialistico, salvo che non sia
possibile separare fisicamente gli ambienti afferenti a dette attività, senza
alcuna condivisione degli spazi. Nelle ipotesi di ambulatori odontoiatrici già
autorizzati ai sensi della L.R. n. 8/2004 e della L.R. n. 9/2017, anteriormente
alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017, e di studi odontoiatrici già
autorizzati all’esercizio ai sensi dell’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. è consentito mantenere la condivisione degli spazi con
ambulatori/poliambulatori autorizzati per l’erogazione di prestazioni di
specialistica ambulatoriale in branche diverse dall’odontoiatria, limitatamente
agli spazi dedicati ad accettazione/attività amministrativa, sala d’attesa e
servizi igienici. Nell’ipotesi di strutture per le quali, anteriormente alla
data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2020, sia stata presentata istanza di
autorizzazione all’esercizio o parere preventivo favorevole alla realizzazione
da parte della ASL territorialmente competente, è consentita la condivisione
degli spazi con ambulatori/poliambulatori per l’erogazione di prestazioni di
specialistica ambulatoriale in branche diverse dall’odontoiatria, limitatamente
agli spazi dedicati ad accettazione/attività amministrativa, sala d’attesa e
servizi igienici, qualora i predetti spazi risultino già condivisi secondo il
progetto con le relative planimetrie già allegate all’istanza di autorizzazione
all’esercizio o al parere preventivo
alla realizzazione. Nell’ipotesi di studi odontoiatrici ex art. 5, comma 6 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. per i quali è stato già rilasciato il nulla osta, è
consentito mantenere la condivisione degli spazi con ambulatori/poliambulatori
autorizzati per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in
branche diverse dall’odontoiatria, limitatamente agli spazi dedicati ad
accettazione/attività amministrativa, sala d’attesa e servizi igienici.
Nell’ipotesi di strutture per le quali, anteriormente alla data di entrata in
vigore del R.R. n. 5/2020, sia stata comunicata l’apertura dello studio oppure sia stato rilasciato parere preventivo
favorevole alla realizzazione da parte della ASL territorialmente competente, è
consentita la condivisione degli spazi con ambulatori/poliambulatori per
l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in branche diverse
dall’odontoiatria, limitatamente agli spazi dedicati ad accettazione/attività
amministrativa, sala d’attesa e servizi igienici, qualora i predetti spazi
risultino già condivisi secondo il progetto con le relative planimetrie in
allegato all’istanza di autorizzazione all’esercizio.”.
Art. 2Modifica
dell’art. 2
del R.R.
n. 5/2020 1. All’art. 2
“Definizioni”,comma 1, lett. a1) e lett. a2) del R.R. n.
5/2020 è aggiunto il seguente periodo:
“La disciplina
generale di cui all’art. 10, comma 4, lett. b)
della Legge n. 183/2011 sulle S.T.P. deve necessariamente essere
applicata nel senso che il numero dei soci professionisti / la partecipazione al
capitale sociale dei professionisti, tale da determinare la maggioranza di due
terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, non può che essere riferita a
soci professionisti nella branca di odontoiatria.”.
2. All’art. 2 “Definizioni”,
comma 1, lett. a1) del R.R. n. 5/2020 è aggiunto il seguente
periodo:
“In caso di
gestione associata o societaria (S.T.P.), dovranno essere indicati nella
comunicazione e nel nulla osta i nominativi degli intestatari del medesimo
provvedimento.”.
3. All’art. 2 “Definizioni”,
comma 1, lett. a2) del R.R. n. 5/2020 è aggiunto il seguente
periodo:
“In caso di
gestione associata o societaria (S.T.P.), dovranno essere indicati nell’istanza
e nel provvedimento di autorizzazione all’esercizio i nominativi degli
intestatari della medesima autorizzazione.”.
4. All’art. 2 “Definizioni”,
comma 1, lett. a1) e lett. a2) del R.R. n. 5/2020 è aggiunto il seguente
periodo:
“Qualora per
particolari patologie o interventi, il medico/odontoiatra titolare dello studio
professionale decida di avvalersi dell’ausilio di altro professionista anche di
altra branca medica e sanitaria, dovrà prevederlo direttamente nel piano di
cura, informandone preventivamente il paziente”.
Art. 3Modifica
dell’art.3
del R.R.
n. 5/2020 1. All’art. 3 del R.R. n. 5/2020 sono aggiunti i seguenti
commi:
1.1 “I legali rappresentanti
delle strutture autorizzate dai Comuni quali ambulatori odontoiatrici ai sensi
della L.R. n. 8/2004 e della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui
alla L.R. n. 65/2017, e degli studi odontoiatrici operanti in possesso del mero
nulla osta della ASL di appartenenza ai sensi del comma 6 dell’art. 5 della L.R. n. 9/2017 che
intendono trasformarsi in studi
odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017,
devono presentare al Comune territorialmente competente istanza di
dell’autorizzazione all’esercizio per trasformazione come studi odontoiatrici di
cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017, allegandovi apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
previsti dall’Allegato 2B del presente
regolamento.
1.2 Gli ambulatori odontoiatrici
autorizzate dai Comuni quali ambulatori odontoiatrici ai sensi della L.R. n.
8/2004 e gli studi odontoiatrici autorizzati all’esercizio ai sensi dell’art. 5,
comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nei casi in cui siano stati
autorizzati per l’erogazione di prestazioni ricomprese nell’Allegato 3A del
presente regolamento o, in ogni caso, eroghino di fatto le sopracitate
prestazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non
possono continuare ad erogare le predette prestazioni se non previa acquisizione
dell’autorizzazione regionale all’esercizio di attività specialistica
ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1 punto 1.6.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i.. Tali strutture, previo adeguamento ai requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi previsti dall’Allegato 1B del presente regolamento
e presentazione da parte dei relativi legali rappresentanti al Comune
territorialmente competente dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione
per trasformazione in strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di
cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., corredata
dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del possesso dei
requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dal sopracitato
Allegato 1B, possono richiedere al Comune territorialmente competente
l’autorizzazione alla realizzazione per trasformazione ai sensi dell’art. 7
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. A seguito del rilascio del parere favorevole di
compatibilità da parte della competente Sezione regionale e della conseguente
autorizzazione comunale alla realizzazione per trasformazione, i legali
rappresentanti delle strutture di cui trattasi presentano alla competente
Sezione regionale istanza di autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 8
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
1.3 Nei casi in cui l’autorizzazione
comunale rilasciata agli ambulatori odontoiatrici ai sensi della L.R. n. 8/2004
e agli studi odontoiatrici ai sensi
dell’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., escluda
l’erogazione di prestazioni ricomprese nell’Allegato 2A del presente
regolamento, le strutture de quibus possono erogare in regime privatistico tutte
le prestazioni comprese negli Allegati 1A e 2A del R.R. n. 5/2020, previo rilascio del provvedimento comunale di
aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’esercizio come studi
odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i. Le strutture di cui trattasi, qualora accreditate alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, possono erogare in regime di accreditamento
tutte le prestazioni comprese negli Allegati 1A e 2A, previo rilascio da parte
della Sezione regionale competente del provvedimento di aggiornamento
dell’accreditamento istituzionale.”.
Art. 4Modifica
requisiti organizzativi del R.R.
n. 5/2020 e s.m.i. 1. I requisiti organizzativi di cui
all’Allegato 3B “Requisiti dello studio odontoiatrico di cui all’art.5, comma
6 della L.R. n. 9/2017” del R.R. n. 5/2020 sono modificati per la sola parte
che di seguito si riporta:
“La presenza di n.
1 segretario, di n. 1 igienista dentale e di massimo n. 2 assistenti alla poltrona in caso di
gestione in forma individuale e di n. 1 segretario, n. 1 igienista dentale e di
massimo n. 2 assistenti alla poltrona per ogni professionista intestatario del
nulla osta (in caso di gestione in forma associata o di S.T.P.), a prescindere
dalla tipologia contrattuale utilizzata per tali figure professionali, non
modifica la natura di “studio privato d’odontoiatria” di cui all’art. 5, comma 6
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..”.
Art. 5Abrogazione
disposizioni R.R.
n. 17/2020 1. Con il presente Regolamento regionale
sono abrogati i commi 8 e 9 dell’art. 1 del Regolamento
Regionale 21 settembre 2020, n. 17, di modifica dell’art. 10 del Regolamento
Regionale 31 marzo 2020, n. 5.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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