Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 25 Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10
della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione
e delle associazioni senza scopo di lucro) e disposizioni varie.
CAPO 1Modifiche alla legge
regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex
artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad
uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo
di lucro)
Art. 1Modifica all’articolo 39
della l
.r. 11/1999 1. L’articolo 39
della legge
regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex
artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad
uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo
di lucro) è sostituito dal seguente:
“Art. 39 (Ostelli)
1. Sono ostelli le strutture ricettive attrezzate per il
soggiorno e il pernottamento di giovani, di gruppi di giovani e dei loro
accompagnatori, di gruppi organizzati, gestite da soggetti pubblici o privati
per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali, religiose,
sportive ed educative.
2. Negli ostelli deve essere garantita, oltre alla prestazione
deiservizi di base (alloggio e prima colazione), la disponibilità di strutture e
servizi che consentono di perseguire le finalità di cui al comma 1.
3. La somministrazione di alimenti e bevande è consentita,
sussistendo i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, nel
rispetto del regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 29 aprile 2004 (sull’igiene dei prodotti alimentari), limitatamente alle
sole persone alloggiate e ai loro accompagnatori.
4. Gli ostelli possono essere dotati di particolari strutture
e attrezzature che consentono il soggiorno di gruppi autogestiti secondo
autonome modalità organizzative, sotto la responsabilità del gestore della
struttura.
5.
Gliostellidevonopossedereirequisitiminimiobbligatoriegarantireiserviziminimiprevistidallatabella
“F” allegata alle presenti disposizioni e osservare la normativa vigente in
materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, prevenzione
incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche nonché in materia e di
tutela dei lavoratori e dei clienti nonché quella sulla destinazione d’uso dei
locali e degli edifici.
6. I titolari degli ostelli esistenti alla data di entrata in
vigore delle presenti disposizioni adeguano le proprie strutture a quanto
previsto dalla tabella “F” entro un anno dalla medesima data, fatta eccezione
per gli adeguamenti relativi alle caratteristiche costruttive e
dimensionali.
7. Per gli ostelli da insediare o già insediati in edifici
costruiti prima dell’introduzione del certificato di agibilità o in edifici
sottoposti a tutela e censiti dalle Soprintendenze come di interesse storico o
monumentale ovvero sottoposti ad altre forme di tutela ambientale o
architettonica è ammessa deroga motivata ai soli requisiti strutturali e
dimensionali.
Art. 2Integrazione dell’articolo 39
bis alla l
.r. 11/1999
“Art. 39 bis (Ostelli per
escursionisti)
1. Sono ostelli per
escursionisti le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il
pernottamento di escursionisti ubicate in aree rurali, riserve e parchi
nazionali e regionali, ovvero ubicati lungo cammini e itinerari escursionistici
di interesse internazionale, nazionale o regionale, destinati a svolgere anche
funzioni di punto tappa, gestite da soggetti pubblici o privati per il
conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali, religiose, sportive e
educative.
2. Negli ostelli deve essere
garantita, oltre alla prestazione dei servizi di base (alloggio e prima
colazione), la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire
le finalità di cui al comma 1.
3. La somministrazione di
alimenti e bevande è consentita, sussistendo i requisiti igienico-sanitari
previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (sulligiene dei prodotti
alimentari), limitatamente alle sole persone alloggiate e ai loro
accompagnatori.
4. Gli ostelli possono essere
dotati di particolari strutture ed attrezzature che consentano il soggiorno di
gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, sotto la
responsabilità del titolare dellautorizzazione.
5. Gli ostelli per
escursionisti devono possedere i requisiti minimi obbligatori e garantire i
servizi minimi previsti dalla tabella F allegata alle presenti disposizioni e
osservare la normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico
sanitaria, di sicurezza, prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere
architettoniche nonché in materia di tutela dei lavoratori e dei clienti nonché
quella sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 40.
Art. 3Modifiche all’articolo 40
della l
.r. 11/1999
“Art. 40 (Destinazione e
classificazione degli immobili adibiti ad ostelli)
1. L’esercizio di
ostelli per escursionisti è finalizzato soprattutto al recupero del patrimonio
edilizio esistente garantendo la continuità storica, sociale e culturale
dell’ambito ambientale, naturalistico e urbanistico in cui la struttura è
collocata, nonché il rispetto dello stile architettonico e decorativo
originario.
2. La conversione e
l’utilizzo di unità immobiliari destinate a ostelli per escursionisti non
comporta, ai fini urbanistici, la destinazione d’uso alberghiera.
3. L’adeguamento delle
strutture da destinare a ostelli per escursionisti alle norme in materia
disicurezza e accessibilità avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla
vigente disciplina legislativa per le strutture residenziali relativamente alle
unità o parti abitative, e per gli esercizi commerciali relativamente alle unità
immobiliari o parti di esse destinate ai servizi comuni.
4. Gli ostelli e gli ostelli
per escursionisti non sono soggetti a classificazione.
Art. 4Integrazione dell’articolo 40 bis alla l
.r. 11/1999
“Art. 40 bis
(Contrassegni identificativi)
1. I contrassegni
identificativi degli ostelli hanno i seguenti elementi costitutivi:
a) logo distintivo della
tipologia di struttura; b) logo della Regione Puglia; c) logo
dell’Agenzia PugliaPromozione; d) logo eventuale della zona o del
percorso.
2. I contrassegni
identificativi di cui al comma 1 devono essere riprodotti a cura dei titolari
dell’attività su supporti grafici con le dimensioni, le forme, i colori e le
immagini approvati con delibera di Giunta regionale.
3. I contrassegni
identificativi di cui al comma 1 devono essere esposti all’esterno dell’ingresso
principale delle strutture ricettive in modo da essere ben visibili al pubblico
e non costituiscono messaggio pubblicitario.
Art. 5Modifica all’articolo 41
della l
.r. 11/1999 1. Al comma 3 dell’articolo 41
della l
.r. 11/1999 è aggiunto infine il seguente periodo: “Si intende gestione
imprenditoriale e non occasionale la gestione di almeno tre case o appartamenti
per vacanza.”
Art. 6Modifica all’articolo 46
della l
.r. 11/1999 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 46
della l
.r. 11/1999 è aggiunto il seguente:
“2 bis.
L’attività di ristoro è destinata esclusivamente agli ospiti
dell’affittacamere.”
Art. 7Modifica all’articolo 48
della l
.r. 11/1999 1. Al comma 2 dell’articolo 48
della l
.r. 11/1999 dopo le parole:su aree di proprietà privata sono aggiunte le
seguenti: “o esclusivamente su aree private adiacenti al demanio.
Art. 8Modifiche all’articolo 49
della l
.r. 11/1999 1. All’articolo 49
della l
.r. 11/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole:
“deve essere autorizzata dal Comune” sono sostituite dalle seguenti: “è
consentita previa presentazione di SCIA al Comune ai sensi dell’articolo 59
della presente legge”;
b) il comma 2 è sostituito
dal seguente: “2. L’esercizio annuale dell’attività balneare è subordinato
all’ottenimento del parere del Servizio di igiene pubblica che può avvalersi
degli organi competenti in materia di tutela ambientale.
Art. 9Modifiche all’articolo 49
bis della l
.r. 11/1999
a) al comma 2 la parola:
“decorrerà” è sostituita dalla seguente: “decorre” e le parole: “in fase di
prima applicazione della presente legge” sono soppresse;
b) il comma 5 è sostituito
dal seguente:
“5. Il sistema di
classificazione degli stabilimenti balneari è definito con regolamento approvato
dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare,
al fine di garantire la qualità dei servizi e il loro miglioramento, tenuto
conto anche degli orientamenti a livello internazionale.
Art. 10Abrogazione dell’articolo 49
ter della l
.r. 11/1999 1. L’articolo 49
ter è abrogato.
Art. 11Modifiche all’articolo 59
della l
.r. 11/1999 1. All’articolo 59
della l
.r. 11/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 è
sostituito dal seguente: “5. Comparto ostelli. L’attività di gestione degli
ostelli è subordinata alla presentazione di SCIA al comune territorialmente
competente.”;
b) il comma 6 è
abrogato;
c) alla lettera f) del comma
10 è aggiunto il seguente: “da destinarsi esclusivamente agli ospiti
dell’affittacamere”
Art. 12Modifiche alla tabella “F” allegata alla l
.r. 11/1999 1. Alla tabella “F” sono
apportate le seguenti modifiche:
a) la tabella “F” è
sostituita dalla tabella “F” allegata;
b) la tabella “F” potrà
essere modificata e/o integrata con provvedimento di Giunta regionale.
Art. 13Modifiche all’articolo 5
della l.r.
25/2018
a) il comma 2 è
abrogato;
b) il comma 3 è abrogato;
Art. 14Disposizioni urgenti in materia di presidi di riabilitazione funzionale dei
soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste 1. Il fabbisogno di prestazioni residenziali e semiresidenziali dei presidi
territoriali di recupero e di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori
di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste, disciplinato dagli
articoli 12
e 15
del regolamento
regionale 16 aprile 2015, n. 12 comprende ai fini dell’autorizzazione
all’esercizio e dell’accreditamento, altresì, i posti residenziali e
semiresidenziali per i quali, a seguito di istanza di autorizzazione alla
realizzazione, alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento regionale
sia stata richiesta dal Comune la verifica di compatibilità al fabbisogno alla
Regione e, anche successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo
regolamento regionale, sia stato rilasciato il relativo parere favorevole di
compatibilità.
Art. 15Modifica all’articolo 2
della l.r.
10/2021 1. Al comma 2 dell’articolo 2
della legge
regionale 26 maggio 2021, n. 10 (Interventi a favore deisoggetti fragili per
l’accesso all’istituto di Amministrazione di sostegno e dei tutori volontari di
minori stranieri non accompagnati) le parole: “, così come quantificato dal
Giudice tutelare,” sono soppresse.
Art. 16Modifiche alla l.r.
12/1980 1. Alla legge
regionale 28 gennaio 1980, n. 12 (Costituzione dell’Istituto regionale
pugliese per la storia dell’antifascismo, della resistenza e della Costituzione)
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma numero
2) dell’articolo 2 dopo le parole: “altre iniziative culturali” sono aggiunte le
seguenti: “anche su indicazione del Consiglio regionale”;
b) dopo il primo comma
dell’articolo 3 è aggiunto il seguente: “Il Consiglio regionale è socio di
diritto dell’Istituto.”;
c) al primo comma
dell’articolo 7 le parole: “La regione” sono sostituite dalle seguenti: “Il
Consiglio regionale”.
Art. 17Modifica all’articolo 13
della l.r.
49/2017 1. Al comma 3 bis dell’articolo 13
della legge
regionale 1° dicembre 2017,n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi
e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività
turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della
rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici), dopo le parole:
“l’annualità 2020 sono aggiunte le seguenti: “e 2021, poste in essere nel
perdurare dello stato di emergenza dichiarato con provvedimenti normativi
statali,
Art. 18Interventi di demolizione e ricostruzione su immobili non residenziali(•) [1. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione su immobili non
residenziali e quali condizioni di cui al comma 3 dell’articolo 5
della legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno
dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residenziale), la determinazione della dotazione minima degli standard
deve avvenire ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro peri lavori
pubblici, di concerto con il Ministro per l’interno, 2 aprile 1968, n. 1444
(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali
e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde
pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17
della legge 6 agosto 1967, n. 765),solo qualora la destinazione finale sia
diversa da quella iniziale. La cessione delle aree standard deve essere
calcolata sulla complessiva volumetria dell’intervento da realizzare. Non è
consentita la monetizzazione degli standard e gli stessi devono essere reperiti
nel lotto d’intervento.]
(•) Articolo abrogato dalla l.r. 39/2021,art. 6, comma 1.
Tabella F TABELLA FDefinizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle
dotazioni minime obbligatorie degli ostelli.OSTELLISTANDARD MINIMI
OBBLIGATORI
Almeno un terzo delle camere deve
avere capacità ricettiva di 4 posti letto con un numero massimo di posti
letto per camera
|
max dieci posti letto per camera
|
|
Numero camere con relativo bagno,
attrezzate per i turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie
|
almeno una
|
|
Superficie minima delle camere
|
nove metri
quadrati
|
|
Cubatura minima per ogni posto letto
|
otto metri cubi, riducibili a sei nelle località
situate oltre i seicento metri di altitudine
|
|
Percentuale minima di camere con bagni privati
|
sessanta per
cento
|
|
E consentito sovrapporre ad ogni
posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare le dimensioni
delle camere, purché sia garantita la cubatura minima di mc. 8 a persona
|
|
|
Sale ad uso comune opportunamente
arredate e rapportate al numero dei posti letto, dotate di televisori, libri
o giornali multilingue e giochi da tavolo
|
|
|
Aria condizionata nelle sale ad uso
comune, fatta eccezione per le località situate oltre i seicento metri di
altitudine
|
|
|
Riscaldamento in tutto lesercizio
|
|
|
Almeno un punto ristoro attrezzato per la
fornitura della prima colazione
|
|
|
Servizio di custodia dei valori in cassaforte
|
|
|
Servizio Internet, almeno una stampante e una
fotocopiatrice
|
|
|
Disponibilità di sistemazione per biciclette e
motocicli
|
|
|
DOTAZIONI MINIME DELLE CAMERE E DEI
BAGNI
|
|
|
CAMERE
|
|
|
Ogni camera si intende
adeguatamente attrezzata se dotata, in base alla capienza, degli elementi di
arredo completi per ciascun ospite. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre,
ogni camera deve essere dotata di adeguato dispositivo per la chiamata di
emergenza, ove manchi il bagno privato.
|
|
|
BAGNI
|
|
|
I bagni privati e i bagni comuni
devono essere dotati di biancheria da bagno (telo da bagno, asciugamano e
salvietta) distinta per ciascun ospite ed essere completi di tutte le
apparecchiature igieniche e non, idonee a rispondere alle diverse esigenze.
Tali apparecchiature sono costituite, di norma, da lavabo, wc, bidet (o
soluzione analoga) vasca o doccia. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, i
bagni devono essere dotati di adeguato dispositivo per la chiamata di
emergenza e di cassetta di primo soccorso.
|
|
|
STATO DI MANUTENZIONE
Strutture, attrezzature e arredi
devono essere in condizioni impeccabili, funzionanti ed efficienti e devono
rispettare tutte le norme di sicurezza.
|
|
REQUISITI FUNZIONALI E STANDARD MINIMI DI QUALITA
DEI SERVIZI OFFERTI
|
|
Connessione internet gratuita (wi-fi) fatta salva
limpossibilità tecnica
|
almeno nelle zone comuni e preferibilmente anche
in tutti i locali
|
Le attività ricettive devono essere
esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in
materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di pubblica sicurezza,
nonché di quelle sulla destinazione duso dei locali e degli edifici
|
|
Periodo minimo di apertura
|
sei mesi
allanno
|
Cadenza servizio di pulizia
|
quotidiano
|
Biancheria:
• Lenzuola e federe ad ogni cambio di
cliente ed almeno una volta a settimana;
• Asciugamani nelle camere e nei bagni ad
ogni cambio di cliente ed almeno una volta a settimana.
|
|
Numero di ore minimo del servizio di ricevimento
|
sei su
ventiquattro
|
Conoscenza linguistica minima richiesta agli
addetti al ricevimento
|
lingua inglese
|
Personale disponibile a chiamata per gli ospiti
nelle ore notturne
|
|
Sistema di ricevimento a chiamata
attivabile nellarco temporale non coperto dal servizio di ricevimento
|
|
Possibilità di soggiorno anche per singoli ospiti
|
|
Possibilità di assegnazione di un posto letto
anche in camere multiple
|
|
Disponibilità di materiale utile a
promuovere le specificità del territorio regionale e locale, con particolare
attenzione allambito culturale, paesaggistico, ambientale, enogastronomico
|
|
Partecipazione a una rete di
relazioni tra gli Ostelli della Puglia e diffusione di ogni notizia utile
sulle possibilità di soggiorno presso gli stessi Ostelli
|
|
Indicazioni dei numeri telefonici per le emergenze
in italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo
|
|
OSTELLI PER ESCURSIONISTI
STANDARD MINIMI OBBLIGATORI
Capacità ricettiva massima (posti letto)
|
trenta
|
Almeno un terzo delle camere deve avere
capacità ricettiva di 4 posti letto con un numero massimo di posti letto per
camera
|
max dieci
posti letto per camera
|
Numero camere con relativo bagno,
attrezzate per i turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie
|
almeno una
|
Superficie minima delle camere
|
nove metri quadrati
|
Cubatura minima per ogni posto letto
|
Otto metri cubi, riducibili a sei nelle località
situate oltre i seicento metri di altitudine
|
Percentuale minima di camere con bagni privati
|
quaranta per cento
|
E consentito sovrapporre ad ogni
posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare le dimensioni
delle camere, purché sia garantita la cubatura minima di mc. 8 a persona
|
|
Sale ad uso comune opportunamente
arredate e rapportate al numero degli ospiti, dotate di televisore, libri o
giornali multilingue e giochi da tavolo
|
|
Aria condizionata nelle sale ad uso
comune, fatta eccezione per le località situate oltre i seicento metri di
altitudine
|
|
Riscaldamento in tutto lesercizio
|
|
Almeno un punto ristoro, anche con
distributori automatici, attrezzato per la fornitura della prima colazione
|
|
Servizio di custodia dei valori in cassaforte
|
|
Servizio Internet, almeno una stampante e una
fotocopiatrice
|
|
Disponibilità di sistemazione per biciclette e
motocicli
|
|
DOTAZIONI MINIME DELLE CAMERE E DEI
BAGNI
|
|
CAMERE
|
|
Ogni camera si intende
adeguatamente attrezzata se dotata, in base alla capienza, degli elementi di
arredo completi per ciascun ospite. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre,
ogni camera deve essere dotata di adeguato dispositivo per la chiamata di
emergenza, ove manchi il bagno privato.
|
|
BAGNI
|
|
I bagni privati e i bagni comuni
devono essere dotati di biancheria da bagno (telo da bagno, asciugamano e
salvietta) distinta per ciascun ospite ed essere completi di tutte le
apparecchiature, igieniche e non, idonee a rispondere alle diverse esigenze.
Tali apparecchiature sono costituite, di norma, da lavabo, wc, bidet (o
soluzione analoga) vasca o doccia. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, i
bagni devono essere dotati di adeguato dispositivo per la chiamata di
emergenza e di cassetta di primo soccorso.
|
|
STATO DI MANUTENZIONE
Strutture, attrezzature e arredi
devono essere in condizioni Impeccabili, funzionanti ed efficienti e devono
rispettare tutte le norme di sicurezza.
|
|
|
REQUISITI FUNZIONALI E STANDARD MINIMI DI QUALITA
DEI SERVIZI OFFERTI
|
|
|
Connessione internet gratuita (wi-fi) fatta salva
limpossibilità tecnica
|
almeno nelle
zone comuni e preferibilmente anche in tutti i locali
|
|
Le attività ricettive devono essere
esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in
materia igienico sanitaria e di pubblica sicurezza
|
|
|
Periodo minimo di apertura
|
quattro mesi
allanno
|
|
Cadenza servizio di pulizia
|
quotidiano
|
|
Biancheria:
• lenzuola e federe ad ogni cambio di
cliente e almeno una volta a settimana;
• asciugamani nelle camere e nei bagni a
ogni cambio di cliente ed almeno una volta a settimana.
|
|
|
Numero di ore minimo del servizio di ricevimento
|
sei su
ventiquattro
|
|
Conoscenza linguistica minima richiesta agli
addetti al ricevimento
|
lingua inglese
|
|
Personale disponibile a chiamata per gli ospiti
nelle ore notturne
|
|
|
Sistema di ricevimento a chiamata
attivabile nellarco temporale non coperto dal servizio di ricevimento
|
|
|
Possibilità di soggiorno anche per singoli ospiti
|
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Possibilità di assegnazione di un posto letto
anche in camere multiple
|
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|
Disponibilità di materiale utile a
promuovere le specificità del territorio regionale e locale, con particolare attenzione
allambito culturale, paesaggistico, ambientale, enogastronomico
|
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Partecipazione a una rete di
relazioni tra gli Ostelli della Puglia e diffusione di ogni notizia utile
sulle possibilità di soggiorno presso gli stessi Ostelli
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Indicazioni dei numeri telefonici
per le emergenze in italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo
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Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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