Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 30 Promozione e
valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia” 
  Art. 1Finalità 1.                  La Regione Puglia promuove la conoscenza e la 
valorizzazione delle attività commerciali e artigianali aventi valore storico, 
artistico, architettonico e ambientale, che costituiscono testimonianza della 
storia, dell’arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale e 
regionale. 
  
2.                  Al fine di promuovere la valorizzazione delle attività 
che costituiscono testimonianza storico culturale tradizionale del territorio 
pugliese, la Regione riconosce e sostiene, in collaborazione con i comuni, le 
camere di commercio e le articolazioni regionali delle associazioni di categoria 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le attività storiche e 
di tradizione. 
  
  Art. 2Definizioni 1.                  Ai fini delle presenti disposizioni sono considerate 
attività storiche e di tradizione quelle caratterizzate da una combinazione di 
fattori legati alla continuità nel tempo dellattività, dell’insegna e delle 
tipologie di prodotti offerti, alla collocazione in strutture architettoniche, 
artistiche e decorative di pregio, nonché in contesti urbani di particolare 
interesse, al mantenimento di attrezzature storiche, alla espressività sociale, 
economica e culturale dell’offerta e dell’ambientazione in stretta coerenza con 
il contesto locale.  
  
2.                  Si distinguono: 
a)   
i negozi storici, intesi 
quali unità locali che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa 
o all’interno dei mercati su aree pubbliche; 
b)   
le botteghe artigiane 
storiche, intese quali unità locali artigianali che svolgono la produzione, la 
vendita diretta al dettaglio di beni o servizi; 
c)   
i locali storici, intesi 
quali unità locali esclusivamente o prevalentemente dedite alla ristorazione o 
alla somministrazione di alimenti e bevande. 
  
3.                  Ai fini delle presenti 
disposizioni: 
a)   
per insegna si intende non 
necessariamente l’elemento fisico, ma la denominazione aziendale comunemente 
utilizzata nei confronti della clientela e identificativa 
dellimpresa; 
b)   
la sospensione o 
l’interruzione dell’attività per un periodo continuativo non superiore a un 
anno, le variazioni nella proprietà aziendale o nella forma d’impresa non 
configurano interruzione di continuità purché sia possibile riscontrare la 
sostanziale costanza dell’insegna nell’accezione di cui alla lettera a) e 
nellattività svolta. 
 
  Art. 3Categorie e requisiti delle attività
storiche e di tradizione 1.                  In ragione delle loro specifiche caratteristiche, i 
negozi storici si suddividono in tre categorie: 
a)   
attività storica: punto 
vendita al dettaglio come definito dalla legge 
regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del Commercio), caratterizzato da 
una documentata e accertata continuità nel tempo dell’insegna, dell’attività e 
della merceologia offerta, possibilmente anche nella stessa sede fisica, 
altrimenti in sedi diverse nell’ambito dello stesso quartiere. Sono richiesti 
almeno trenta anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come 
specificato allarticolo 2, comma 3, lettera b); 
b)   
negozio storico: punto 
vendita al dettaglio come definito dalla l.r. 
24/2015, caratterizzato da una documentata e accertata continuità nel tempo 
dell’insegna, dell’attività e della merceologia offerta nella stessa sede 
fisica. Sono richiesti almeno quarant’anni di attività svolta senza interruzione 
di continuità, come specificato allarticolo 2, comma 3, lettera b), nonché 
l’ubicazione del negozio in contesti urbani di pregio o di particolare interesse 
storico o culturale per la comunità locale, in centri storici o nellambito di 
una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio. È inoltre 
richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti che renda manifesto e 
riconoscibile il radicamento nel tempo dellattività: 
1.   
attività e merceologia 
offerta specificamente legate alla tradizione, al territorio e all’economia 
locale;  
2.   
presenza di arredi, 
attrezzature e strumenti di lavoro originali, storici o di particolare pregio e 
valore storico, artistico e culturale; 
3.   
presenza nel punto vendita di 
elementi architettonici, finiture originali o di pregio, interni e/o 
esterni; 
4.   
il punto vendita o l’insegna 
o l’impresa che lo possiede siano citati o oggetto di particolare menzione in 
opere d’ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche; 
 
5.   
il punto vendita o l’insegna 
o l’impresa abbiano ispirato e siano da tempo in modo indissolubile legati alla 
toponomastica locale. 
c)   
negozio storico patrimonio di 
Puglia: qualora l’attività abbia titolo per il riconoscimento di negozio 
storico ma vanti almeno settant’anni di attività svolta senza interruzione di 
continuità, come specificato allarticolo 2, comma 3, lettera 
b). 
  
2.                  ln ragione delle loro specifiche caratteristiche, le 
botteghe artigiane storiche si suddividono in tre 
categorie: 
a)   
attività artigiana storica: 
unità locale artigianale ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente 
che si occupa di produzione, vendita di beni o servizi caratterizzata da una 
documentata e accertata continuità nel tempo dell’insegna, dell’attività e della 
merceologia offerta o prodotta, possibilmente anche nella stessa sede fisica, 
altrimenti anche in sedi diverse nell’ambito dello stesso quartiere. Sono 
richiesti almeno trentanni di attività svolta senza interruzione di continuità, 
come specificato all’articolo 2, comma 3, lettera b); 
b)   
bottega artigiana storica e 
di tradizione: unità locale artigianale ai sensi della normativa regionale e 
nazionale vigente che si occupa di produzione,vendita di beni o servizi caratterizzata da una documentata e accertata 
continuità nel tempo dell’insegna, dell’attività e della merceologia offerta o 
prodotta nella stessa sede fisica. Sono richiesti almeno quarantanni di 
attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato allarticolo 
2, comma 3, lettera b), nonché lubicazione della bottega in contesti urbani di 
pregio o di particolare interesse storico o culturale per la comunità locale, in 
centri storici o nellambito di una struttura architettonica, artistica e 
decorativa di pregio. È inoltre richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti 
requisiti che renda manifesto e riconoscibile il radicamento nel tempo 
dellattività:  
1.   
attività e merceologia 
offerta specificamente legate alla tradizione, al territorio e all’economia 
locale;  
2.   
presenza di arredi, 
attrezzature e strumenti di lavoro originali, storici o di particolare pregio e 
valore storico, artistico e culturale;  
3.   
presenza nella bottega di 
elementi architettonici, finiture originali o di pregio, interni o esterni; 
 
4.   
la bottega o linsegna o 
limpresa che lo possiede siano citati o oggetto di particolare menzione in 
opere dingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche; 
 
5.   
la bottega o l’insegna o l’impresa abbiano ispirato e 
siano da tempo legati in modo indissolubile alla toponomastica 
locale. 
c)     
bottega artigiana storica 
patrimonio di Puglia: qualora lattività abbia titolo e richieste per il 
riconoscimento di bottega artigiana storica e di tradizione ma possa vantare 
almeno settant’anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come 
specificato allarticolo 2, comma 3, lettera b). 
  
3.                  ln ragione delle loro specifiche caratteristiche, i 
locali storici si suddividono in tre categorie: 
a)    attività storica: unità locale esclusivamente o 
prevalentemente dedita alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e 
bevande caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo 
dellinsegna, dellattività e della merceologia offerta, possibilmente anche 
nella stessa sede fisica, altrimenti anche in sedi diverse nellambito dello 
stesso quartiere. Sono richiesti almeno trentanni di attività svolta senza 
interruzione di continuità, come specificato allarticolo 2, comma 3, lettera 
b); 
b)   locale storico: unità locale esclusivamente o 
prevalentemente dedita alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e 
bevande caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo, 
dellinsegna dellattività e della merceologia offerta nella stessa sede fisica. 
Sono richiesti almeno quarantanni di attività svolta senza interruzione di 
continuità, come specificato allarticolo 2 comma 3 lettera b), nonché 
lubicazione dellattività in contesti urbani di pregio o di particolare 
interesse storico o culturale per la comunità locale, in centri storici o 
nellambito di una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio. È 
inoltre richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti che renda 
manifesto e riconoscibile il radicamento nel tempo 
dellattività: 
1.    attività e merceologia offerta specificamente legate 
alla tradizione, al territorio e alleconomia locale;  
2.    presenza di arredi, attrezzature e strumenti di lavoro originali, 
storici o di particolare pregio e valore storico, artistico e 
culturale; 
3.    presenza nel punto vendita di elementi architettonici 
e/o finiture originali o di pregio, interni e/o esterni; 
4.    il punto vendita o linsegna o limpresa che lo possiede 
siano citati o oggetto di particolare menzione in opere dingegno, letterarie, 
cinematografiche, artistiche;  
5.    il punto vendita o linsegna o limpresa abbiano 
ispirato e siano da tempo legati in modo indissolubile alla toponomastica 
locale. 
c)   
locale storico patrimonio di 
Puglia: qualora lattività abbia titolo per il riconoscimento di locale 
storico ma possa vantare almeno settant’anni di attività svolta senza 
interruzione di continuità, come specificato allarticolo 2, comma 3, lettera 
b). 
  
 
  Art. 4Riconoscimento delle attività storiche e
di tradizione e iscrizione nellElenco regionale 1.                  La Giunta regionale con proprio provvedimento da 
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti 
norme: 
a)    individua nel dettaglio i criteri necessari per ottenere 
il riconoscimento regionale delle attività storiche e di 
tradizione; 
b)   stabilisce le modalità per il riconoscimento delle 
attività storiche e di tradizione e le procedure da attivarsi a mezzo di 
apposito avviso pubblico che preveda il supporto tecnico e istruttorio della 
rete dei Centri di assistenza tecnica (CAT) e dei Centri di assistenza tecnica 
per l’artigianato (CATA) autorizzati dalla Regione Puglia; 
c)    istituisce l’Elenco regionale delle attività storiche e 
di tradizione (botteghe, negozi e locali storici della Puglia) e 
definisce i criteri e modalità per la sua tenuta e per il suo aggiornamento 
periodico, anche avvalendosi del supporto delle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura (CCIAA) ai fini dellannotazione del 
riconoscimento a margine della visura camerale; 
d)   istituisce i marchi regionali identificativi degli 
specifici riconoscimenti di cui allarticolo 3, definendone i contenuti minimi 
essenziali, le modalità, le forme e i limiti di utilizzo da parte delle imprese 
abilitate a esporli, provvede a registrarli mediante deposito nelle forme 
previste dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà 
industriale), individua gli organismi accreditati deputati a verificare il 
rispetto delle norme di cui alle presenti disposizioni da parte di coloro che 
utilizzano il marchio regionale. 
  
2.                  La struttura regionale competente (Sezione Attività 
economiche artigianali e commerciali) procede al riconoscimento delle attività 
storiche e di tradizione e alla loro iscrizione nellElenco regionale di cui al 
comma 1, che viene aggiornato e pubblicato sul Bollettino ufficiale della 
Regione Puglia entro il 31 dicembre di ogni anno. Per i riconoscimenti di cui 
allarticolo 3 a favore di attività artigianali, la struttura regionale 
competente può avvalersi del supporto tecnico e istruttorio della Commissione 
regionale per l’artigianato pugliese (CRAP) di cui alla legge regionale 5 agosto 
2013, n. 24 (Norme per lo sviluppo, la promozione e 
la tutela dell’artigianato pugliese). 
 
  Art. 5Misure di sostegno 1.                  La Regione promuove interventi anche a valere su fondi 
comunitari in favore delle attività iscritte nellElenco regionale di cui 
allarticolo 4 diretti a:   
a)   sostenere interventi di restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all’attività storica. A tal fine, i proprietari e i gestori delle attività storiche e di tradizione presentano al Comune proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione della struttura edilizia o degli arredi, della conformazione deglispazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro. L’amministrazione comunale, anche ai sensi dell’articolo 7, sentita la competente Soprintendenza e, fatti comunque salvi i casi di interventi soggetti ad autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), valuta se gli interventi proposti possono alterare l’immagine storica e tradizionale dell’esercizio. Nel caso gli interventi proposti comportano il venir meno o l’alterazione dei requisiti originari per l’appartenenza all’Elenco di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), l’amministrazione comunale ne dà comunicazione all’interessato, indicando, ove ciò è possibile, le modifiche necessarie per evitare l’alterazione dei requisiti originari. Nel caso in cui l’interessato effettua comunque l’intervento programmato senza conformarsi alle indicazioni ricevute, il Comune ne dà notizia alla Regione che dispone la cancellazione dell’esercizio dall’Elenco;(1)  
b)   
sostenere linserimento 
lavorativo dei giovani; 
c)   
favorire l’associazionismo 
per la promozione della cultura dimpresa; 
d)   
difendere e sostenere il 
patrimonio storico e di tradizione attraverso la valorizzazione delle attività 
che ne mantengono integra la memoria; 
e)   
sostenere interventi di 
restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, 
arredi, finiture e decori originali legati allattività storica. Perciò, i 
proprietari e i gestori delle attività storiche e di tradizione presentano al 
Comune proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione della 
struttura edilizia o degli arredi, della conformazione degli spazi interni, 
delle vetrine e ogni altro elemento di decoro. Lamministrazione comunale, anche 
ai sensi dellarticolo 7, valuta se gli interventi proposti possano alterare 
limmagine storica e tradizionale dellesercizio. Nel caso detti interventi 
siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l’appartenenza 
allElenco di cui allarticolo 4, comma 1, lettera c), lamministrazione ne dà 
comunicazione allinteressato, indicando, ove ciò sia possibile, le modifiche 
che si rendano necessarie per evitare l’alterazione dei requisiti originari. Nel 
caso in cui l’interessato decida comunque di procedere agli interventi 
programmati senza conformarsi alle indicazioni ricevute, il Comune ne dà notizia 
alla Regione che dispone la cancellazione dellesercizio 
dall’Elenco; 
f)    
sostenere interventi di 
sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi, per consolidare 
la competitività e il posizionamento sul mercato delle imprese storiche in 
unottica di integrazione tra storicità e modernità; 
g)   
accrescere l’attrattività dei 
centri urbani e degli addensamenti dei luoghi storici del commercio e 
dellartigianato, valorizzando le vie 
storiche e gli itinerari turistici e commerciali; 
h)   
favorire, sostenere e 
valorizzare la promozione e lutilizzo di prodotti dellartigianato pugliese e 
di prodotti agroalimentari di provenienza regionale. 
  
2.                  Per lattuazione degli obiettivi di cui al comma 1, la 
Regione, sentite le articolazioni regionali delle associazioni imprenditoriali 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per i comparti 
dellartigianato e del commercio: 
a)   
concede contributi anche a 
fondo perduto ai titolari delle attività iscritte nellElenco regionale di cui 
all’articolo 4, con il vincolo del mantenimento per almeno tre anni della 
destinazione duso dei locali, della tipologia della merceologia 
offerta; 
b)   
prevede specifiche 
agevolazioni per l’accesso al credito, anche attraverso convenzioni con i 
Consorzi di garanzia fidi pugliesi e gli istituti di 
credito; 
c)   
può individuare, nellambito 
delle competenze regionali, forme di agevolazione in materia di tributi 
regionali; 
d)   
prevede specifici strumenti 
di supporto all’utilizzo dell’apprendistato, in particolare quello duale, come 
strumento dell’elezione per l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, 
valorizzando i Maestri Artigiani e le Botteghe Scuola di cui alla legge 
regionale 19 giugno 2018, n. 26 (Disciplina 
dell’apprendistato e norme in materia di “Bottega 
scuola”); 
e)   
promuove accordi con i Comuni 
per la previsione di premialità o la riduzione di imposte, tributi o tariffe 
comunali gravanti sulle attività storiche e di tradizione iscritte nellElenco 
di cui all’articolo 4; 
f)    
determina criteri di 
premialità nellambito dei bandi regionali relativi allinnovazione, 
valorizzazione e tutela delle imprese sul territorio; 
g)   
promuove nei circuiti 
turistici l’Elenco delle attività storiche e di tradizione suddivise per aree 
territoriali, supportando iniziative volte a valorizzare lartigianato locale 
nellambito del turismo esperienziale; 
h)   
promuove forme di 
accompagnamento e percorsi formativi rivolti sia ai dipendenti che ai titolari 
che rafforzino il mantenimento della cultura e dell’identità dell’attività delle 
imprese storiche e di tradizione del territorio pugliese, nonché forme di 
associazionismo tra imprese storiche. 
  
3.                  Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, la 
Regione Puglia si avvale dell’assistenza della rete dei CAT e dei CATA 
autorizzati.   3 bis. Le misure di sostegno previste al comma 2, le lettere a), b), c) ed e), sono concesse nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).  (2)  
  
 
 (1) Lettera sostituita dalla l.r. 43/2021, art.1, comma 1,lett.a). (2) Comma aggiunto dalla l.r. 43/2021, art.1 comma 1, lett b).
  
  Art. 6Revoche 1.                  È disposta la revoca dei riconoscimenti di cui 
allarticolo 3 e la contestuale cancellazione dallElenco regionale delle 
attività storiche e di tradizione qualora si verifichi un’alterazione 
sostanziale delle caratteristiche dellattività sulla base delle quali è stato 
assegnato il riconoscimento, ivi compresa la definitiva cessazione o la 
trasformazione dellattività e della categoria merceologica dei beni o servizi 
offerti o la modifica di destinazione d’uso dei locali. Il titolare dellimpresa 
iscritta nellElenco regionale delle attività storiche e di tradizione è tenuto 
a dare tempestiva comunicazione alla struttura regionale competente di ogni 
variazione potenzialmente idonea a integrare causa di 
revoca. 
  
2.                  La Giunta regionale, con il provvedimento di cui 
allarticolo 4 può ulteriormente specificare i casi di revoca del 
riconoscimento. 
  
3.                  Allo scopo di verificare il mantenimento dei requisiti 
posseduti dalle imprese al momento delliscrizione nellElenco regionale delle 
attività storiche e di tradizione, la struttura regionale 
competente procede ogni due anni col monitoraggio delle imprese iscritte 
nellElenco avvalendosi della collaborazione delle CCIAA e delle amministrazioni 
comunali e dellassistenza della rete dei CAT e dei CATA 
autorizzati. 
  
4.                  Nei casi di cui al comma 1, nei confronti dell’attività 
che abbia ottenuto contributi o agevolazioni ai sensi dell’articolo 4 è altresì 
disposta la revoca dei contributi o delle agevolazioni concessi nei tre anni 
precedenti, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme già 
percepite. La struttura regionale competente procede al recupero delle somme 
erogate. 
  
5.                  Nel caso di indebita percezione del contributo per dolo 
o colpa grave, accertata giudizialmente, la Regione, in sede di revoca del 
contributo, applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel 
pagamento di una somma in misura da due a quattro volte limporto del contributo 
indebitamente fruito, come previsto dallarticolo 9, comma 2, del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli 
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dellarticolo 4, comma 4, 
lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59). 
 
  Art. 7Attività di vigilanza e controllo 1.                  La Regione, dintesa con le amministrazioni comunali che 
svolgono le ordinarie attività di controllo sulle attività riconosciute ai sensi 
delle presenti disposizioni, coordina e promuove una specifica attività di 
verifica sia del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento, sia 
dell’eventuale utilizzo improprio del marchio regionale identificativo di cui 
allarticolo 4, comma 1, lettera d). 
  
2.                  Per lesercizio delle attività di vigilanza e controllo 
la Regione si avvale anche della collaborazione della rete dei CAT e dei CATA 
autorizzati, che sono obbligati a segnalare alla struttura regionale competente 
e al Sindaco del Comune nel cui territorio ricade l’attività, chiunque utilizzi 
le qualificazioni regionali di attività storica, negozio storico, attività 
artigiana storica, bottega artigiana storica e di tradizione, locale 
storico, negozio storico patrimonio di Puglia, bottega artigiana storica 
patrimonio di Puglia e locale storico patrimonio di Puglia, e i relativi 
marchi, in violazione delle presenti disposizioni. 
  
3.                  La struttura regionale competente, ricevuta la 
segnalazione o, comunque, quando abbia notizia di violazioni delle norme di cui 
alla presente legge, previo accertamento svolto in contraddittorio ai sensi 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, avvia la procedura di revoca del 
riconoscimento ai sensi e per gli effetti di cui allarticolo 
6. 
 
  Art. 8Norma finanziaria 1.                  Alle spese di natura corrente derivanti dallattuazione 
delle presenti norme, quantificate in euro 50 mila per ciascun anno del triennio 
2021-2023, si provvede nei limiti delle disponibilità delle risorse già 
stanziate alla missione 14, programma 1, titolo 1, capitolo U1401001 dello stato 
di previsione delle spese del bilancio regionale 
2021-2023. 
  
2.                  Alla copertura delle spese per investimenti connesse 
all’attuazione dellarticolo 5, comma 2, lettere a) e b), possono concorrere le 
risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 
attuale e del settennio 2021-2027, finanziati dai fondi strutturali europei, 
previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, 
nonché nellambito di convenzioni stipulate con istituti di 
credito. 
  
  
3.                  Per gli esercizi successivi al 2023, all’autorizzazione 
delle spese derivanti dall’attuazione delle presenti disposizioni si provvede 
con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi 
finanziari. 
 
  Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
 
  
                                
                                
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