Legge Regionale 8 giugno 2021, n. 15 Misure di razionalizzazione in materia sanitaria e disposizioni varie.
Art. 1Modifiche all’articolo 29 della l.r.
9/2017 1. All’articolo 29 della legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione
alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private),
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 10 quinquies è sostituito dal seguente:
“10 quinquies. La validità dei pareri di compatibilità al
fabbisogno regionale, la cui validità biennale risulti in scadenza nel periodo
compreso tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è prorogata per i novanta
giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, in
applicazione dell’articolo 103, commi 2 e 2 sexies del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
(Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19).
b) dopo il comma 10 quinquies sono aggiunti i seguenti:
“10 sexies. Si considerano comunque validi i pareri di
compatibilità scaduti entro il 30 gennaio 2020, per i quali non sia stato
emanato provvedimento dichiarativo di decadenza non più soggetto ad
impugnazione, qualora gli interessati presentino entro e non oltre il 31 luglio
2021 istanza di autorizzazione all’esercizio, corredata degli allegati di cui
all’articolo 8, comma 2.
10 septies. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente comma con regolamento regionale è aggiornato il fabbisogno
di prestazioni all’esercizio delle strutture sanitarie e sociosanitarie
private.
Art. 2Interventi a sostegno di utenti affetti da patologie psichiatriche,
potenziamento dell’offerta e della rete 1. La Regione Puglia intende potenziare l’offerta di servizi e sostegno per gli
utenti affetti da patologie di natura psichiatrica, impegnando la Giunta
regionale a rivedere il fabbisogno della Regione Puglia di cui al regolamento
regionale 2 marzo 2006, n. 3 (Art. 3,
comma 1, lettera a), punto 1), della l.r.
28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica
di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e
socio-sanitarie), entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge
regionale, al fine di individuare l’eventuale fabbisogno residuo e non impegnato
al 31 dicembre 2019 e di consentirne l’utilizzo alle Aziende sanitarie locali
con non sufficiente e adeguata presenza distrutture sul proprio territorio.
Art. 3Camera ardente nelle RSA 1. In ordine ai requisiti minimi strutturali previsti per le Residenze
sanitarie assistenziali (RSA) la previsione della camera ardente all’interno
delle RSA può essere sostituita da una convenzione con una sala per il commiato
nello stesso comune il cui costo è a totale carico della RSA.
Art. 4Norme in materia di fabbisogno delle strutture di cui all’articolo 58
del r.r.
4/2007 1. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge la
Giunta regionale provvede a uniformare la previsione di fabbisogno per le
Residenze sociosanitarie assistenziali per diversamente abili di cui
all’articolo 58
del regolamento
regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità del benessere delle donne e degli uomini in
Puglia)), ai principi sanciti dal regolamento
regionale 28 gennaio 2020, n. 2 (Modifica al regolamento regionale
21 gennaio 2019, n. 5 Assistenza residenziale e semiresidenziale per
soggetti disabili – Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili –
Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili), in ordine alle
Comunità socio-riabilitative di cui all’articolo 57
del r.r.
4/2007.
Art. 5Adeguamento delle strutture definitivamente autorizzate ai sensi del r.r.
4/2007 1. Le strutture con autorizzazione definitiva di cui all’articolo 67
del r.r.
4/2007 possono realizzare riqualificazione edilizie al fine della
conservazione dei posti già autorizzati. 1 bis. I lavori edilizi per il mantenimento dei posti già autorizzati sono consentiti anche alle strutture ex art. 67 che abbiano presentato istanza di riqualificazione in RSA di cui al regolamento regionale 4/2019, strutture che vengono autorizzate al funzionamento per tali posti extra fabbisogno, senza che gli stessi posti concorrano all’accreditamento. (1)
(1) Comma aggiunto dalla l.r 51/2021, art. 19, comma 1.
Art. 6Modifica all’articolo 29 della l.r.
35/2020 1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 29 della
legge
regionale 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della regione
Puglia – legge di stabilità regionale 2021) le parole: “in materia di lavoro”
sono soppresse.
Art. 7Requisiti organizzativi per RSA e Centri diurni per anziani e disabili:
educatore professionale socio-sanitario 1. Nelle strutture socio-sanitarie RSA e Centri diurni per anziani e disabili la
figura dell’educatore sociosanitario può essere sostituita dall’educatore
socio-pedagogico, già autorizzata ai sensi del r.r.
4/2007.
Art. 8Art. 8 Responsabile sanitario delle strutture disciplinate
dai r.r. 4
e 5/2019 1. La figura del Responsabile sanitario delle strutture disciplinate dai regolamenti
regionali 21 gennaio 2019, n. 4 (Assistenza residenziale e semiresidenziale
ai soggetti non autosufficienti – Residenza sanitaria assistenziale (RSA)
estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti e
n. 5
(Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza
Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e
riabilitativo per disabili) può essere ricoperta anche da un medico chirurgo
specializzato in medicina interna o equipollenza, ovvero da un medico con
esperienza almeno quinquennale in direzione di dipartimento sanitario oppure da
un medico con esperienza lavorativa almeno decennale in strutture sanitarie.
Art. 9Modifica all’articolo 31
della l.r.
19/2006 1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 31
della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina delsistema integrato dei servizi
sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) le
parole: “in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio” sono
soppresse.
Art. 10Modifica all’articolo 42
della l.r.
52/2019 1. Al comma 3 dell’articolo 42
della legge
regionale 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021), dopo le
parole: “risorse finanziarie” sono aggiunte le seguenti: “quali misure di
sostegno alla struttura”
Art. 11Salvaguardia dei rapporti sorti per effetto della deliberazione della Giunta
regionale 260/2021 1. La Regione Puglia sostiene l’attivazione presso l’università del Salento di
un Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e ai sensi
dell’articolo 109, comma 2 bis, lettera b), del d.l. 18/2020, convertito con
modificazioni dalla l. 27/2020, al fine di salvaguardare i rapporti sorti e le
obbligazioni scaturenti dalla deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio
2021, n. 260 (Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023, approvato con legge
regionale 30 dicembre 2020, n. 36 (Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023)),
adottata in via d’urgenza e non ratificata nel termine di cui all’articolo
109, comma 2 bis, lettera a), del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni
dalla l. 27/2020,sono fatte salve la “Convenzione risorse umane per
l’attivazione del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia presso l’Università del Salento e la Convenzione tra la regione Puglia
e l’Università del Salento per il finanziamento di posti di professore di ruolo
e di ricercatori (RTD.b) dell’area non medica, bio-ingegneria, funzionali al
consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento ministeriale del corso di
studio in Medicina e Chirurgia (LM-41) - articoli 18 e 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2020, n. 240 e art. 5 del d.lgs. 19 marzo 2012, n. 49”,
sottoscritte in data 15 febbraio 2021, come modificate dai relativi Addendum
sottoscritti in data 24 febbraio 2021 confermando gli effetti della variazione
al bilancio di previsione e la modifica degli stanziamenti risultanti dalla
predetta deliberazione.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
|