Legge Regionale 26 maggio 2021, n. 10 Interventi a favore dei soggetti fragili per l’accesso all’istituto di Amministrazione di sostegno e dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. 
  CAPO 1Accesso all’istituto di Amministrazione di sostegno dei soggetti fragili 
  
  Art. 1Finalità 1.  La Regione Puglia nel rispetto di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 
2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo 
I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno emodifica degli 
articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di 
interdizioni edi inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di 
coordinamento e finali), e in armonia con quantoprescritto dalla legge regionale 
10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per 
ladignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia)detta norme per la 
promozione, la valorizzazionee l’organizzazione dell’amministratore di sostegno, 
quale strumento di aiuto e tutela dei soggetti legittimati ad avvalersene 
promuovendo percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e divulgazione 
dell’Istitutodell’amministratore di sostegno. 
 2. La Regione Puglia, pertanto al fine di promuovere le 
politiche sociali finalizzate alla tutela delle persone fragili, istituisce un 
fondo per l’attività disostegno a supporto della fragilità patologica ed 
economica, finalizzato a sostenere il ricorso all’istituto dell’Amministrazione 
di sostegno da parte del Giudice tutelare per le persone prive di reddito e di 
beni immobili.
 
 
  Art. 2Modalità di assegnazione dei contributi 1.  L’intervento finanziario della Regione può essere richiesto dai Comuni di 
residenza del beneficiario di procedura tutelare o dai Comuni indicati nel 
pronunciamento del Giudice tutelare a seguito di istanza dell’Amministratore di 
sostegno corredata dal provvedimento del Giudice. 
 2.  L’intervento finanziario, [ così come quantificato dal 
Giudice tutelare,] (1) è assegnato sino all’importo massimo di euro mille annuo, 
allorquando per motivi patrimoniali e reddituali dell’amministrato, il Giudice 
ha constatato l’impossibilità di riconoscere un compenso all’Amministratore di 
sostegno.
  3.  Ciascun Amministratore di sostegno può presentare ai Comuni 
richieste di intervento economico alla Regione sino a un massimo di cinque 
procedure e, comunque, non può accedere al contributo regionale in caso di 
rapporto di parentela con l’amministrato. 
 4.  Il contributo finanziario è assegnato in base 
all’ordine cronologico delle presentazioni delle richieste da parte dei Comuni 
al Servizio Accessibilità dei Servizi sociali e Contrasto alla povertà del 
Dipartimento della Salute della Regione Puglia. 
 5.  I Comuni sono tenuti a inoltrare la richiesta alla 
Regione Puglia entro venti giorni dalla data del recepimento dell’istanza da 
parte dell’Amministratore di sostegno.
  
  
 
 (1) Parole soppresse dalla l.r. 
25/2021,art. 15, 
comma 1.
  
  Art. 3Norma finanziaria 1.  Per il finanziamento del fondo di cui all’articolo 1, comma 2, nell’ambito 
della missione 12, programma 2, titolo 1, è assegnata per l’esercizio 
finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di 
euro 250 mila con copertura a valere sullo stanziamento del “Fondo globale per 
il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”, 
missione 20, programma 3, titolo 1. 
 2.  Per gli esercizi successivi si provvede nell’ambito 
degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancioannuali e pluriennali. 
 3.  Il fondo, di cui al comma 1, rappresenta un sostegno di 
natura sociale e, conseguentemente, non determina l’insorgenza di obblighi in 
capo alla Regione e può essere utilizzato sino a esaurimento dello stanziamento 
annuale.
 
 
  CAPO 2Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati 
 
  Art. 4Interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati 1.  La Regione Puglia, nel rispetto della vigente normativa statale e nelle more 
dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 882 e 883, della legge 
27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 - legge di 
stabilità 2020), provvede al rimborso, nei limiti delle disponibilità 
finanziarie assegnate, degli oneri sostenuti per la stipulazione di polizze 
assicurative contratte in favore di tutori volontari di minori stranieri non 
accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di 
misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), in ragione della 
loro funzione.
  
2.  Il contributo finanziario è assegnato, in base all’ordine 
cronologico delle presentazioni delle richieste, dalla struttura regionale 
competente in materia diservizisociali. La Giunta regionale con propria 
deliberazione fissa le modalità di presentazione delle istanze e di erogazione 
dei rimborsi.
  
3.  Per l’attuazione del presente articolo è stanziata, per 
l’esercizio finanziario 2021, la somma di euro 80 mila in termini di competenza 
e cassa nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, con copertura a 
valere sullo stanziamento del “Fondo globale per il finanziamento di leggi 
regionali di spesa corrente in corso di adozione”, missione 20, programma 3, 
titolo 1. 
 
  Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
 
  
                                
                                
                             |