Legge Regionale 21 settembre 2020, n. 30 Istituzione dei parchi naturali regionali ‘Costa Ripagnola’ e ‘Mar Piccolo’”.
CAPO 1ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE COSTA RIPAGNOLA
Art. 1Oggetto, classificazione e finalità 1. Ai sensi dell’articolo 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro
sulle aree protette) e dell’articolo 6 della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle
aree naturali protette nella Regione Puglia), è istituita l’area naturale
protetta denominata “Costa Ripagnola” classificata parco naturale regionale,
secondo l’articolo 2,
comma 1, lettera a), della l.r.
19/1997.
2. Il parco si estende nei territori dei comuni di Polignano
a Mare e di Monopoli su una superficie individuata dai file vettoriali
georeferenziati elencati nell’allegato A della presente legge, che ne
costituisce parte integrante e l’allegato B riportante le particelle catastali e
la rappresentazione cartografica, anch’esso parte integrante.
3. Il parco è istituito al fine di:
a) conservare, recuperare e monitorare le specie animali e
vegetali e le associazioni vegetali, anche riguardo a quelle tutelate dalla
direttiva del Consiglio 92/43/CEE, del 21 maggio 1992 relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche e dalla direttiva del Consiglio 2009/147/CE, del 30 novembre 2009
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, le singolarità geologiche,
le formazioni paleontologiche, le comunità biologiche, i biotopi ed i processi
naturali; b) salvaguardare, ricostituire e monitorare gli equilibri
ecologici; c) salvaguardare, ricostituire e monitorare gli equilibri
idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei; d) recuperare la
funzionalità del sistema idrografico attraverso la ricostituzione delle lame a
esso connesse; e) salvaguardare e valorizzare i valori paesaggistici,
scenici e panoramici, le testimonianze archeologiche, storiche, culturali e
architettoniche, etnoantropologiche e dell’antropizzazione, i manufatti e i
sistemi insediativi rurali; f) promuovere attività di educazione e di
formazione ambientale, di ricerca scientifica e attività ricreative compatibili;
g) promuovere la fruizione sostenibile e integrata dei beni naturali,
paesaggistici, storico-artistici, archeologici; h) promuovere un modello di
sviluppo eco-sostenibile che non rechi danno all’ambiente, alle risorse naturali
e a quelle del patrimonio storico, archeologico e architettonico, che
contribuisca a innalzare il livello di qualità della vita dell’intera comunità
privilegiando la fruizione pubblica e non esclusiva del territorio; i)
creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile che preservano la
possibilità di sviluppo nel lungo periodo e accrescono la qualità della vita
delle popolazioni presenti; j) riqualificare i nuclei abitati e produttivi
presenti al fine di ridurre gli impatti ecologici, paesaggistici, sanitari e
sociali e migliorare la qualità della vita delle popolazioni presenti.
Art. 2Ente di gestione 1. La gestione del parco è affidata agli enti locali territorialmente
interessati che operano tramite un consorzio costituito ai sensi dell’articolo
31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali).
2. Il Comune di Polignano a Mare ed il Comune di Monopoli
partecipano al consorzio proporzionalmente alle quote di territorio compreso nel
perimetro del parco.
3. Gli enti locali territorialmente interessati procedono
secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 2, del d.lgs. 267/2000 entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi
i quali la Giunta regionale, previa diffida agli enti inadempienti, con propria
deliberazione nomina un commissario ad acta che provvede in luogo dell’ente
rimasto inerte. Il compenso e il rimborso delle spese per l’espletamento
dell’incarico sono posti a carico dell’ente inadempiente. Il commissario ad acta
è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione
all’attività oggetto dell’incarico.
4. Sono organi dell’ente di gestione del parco quelli
indicati all’articolo 9
della l.r.
19/1997. .
5. Gli enti locali territorialmente interessati procedono
conformemente agli atti di indirizzo derivanti sia da leggi statali che
regionali, oltre che dagli atti di indirizzo della Regione, da emanarsi
nell’esercizio delle funzioni e delle competenze ad essa spettanti e nel
rispetto dei principi fondamentali contemplati dalla l. 394/1991, tra cui quello
della partecipazione.
Art. 3Zonizzazione provvisoria 1. Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 4, il parco è suddiviso
nelle seguenti zone:
a) zona 1 di rilevante valore naturalistico,
paesaggistico e storico culturale; b) zona 2 di valore naturalistico,
paesaggistico e storico culturale, connotata dalla presenza di nuclei abitati e
produttivi; c) zona 3 caratterizzata dalla presenza di centri edificati o
di frazioni di centri edificati.
Art. 4Piano per il parco 1. La tutela dei valori naturali, ambientali, storici,
culturali e antropologici affidata all’ente di gestione del parco è perseguita
attraverso il piano per il parco predisposto ed adottato dall’ente di gestione
stesso e approvato secondo quanto stabilito dall’articolo 5.
2. Il piano disciplina i contenuti di cui all’articolo 12,
comma 1, della l. 394/1991 e suddivide il territorio del parco in base al
diverso grado di protezione, secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 2,
della l. 394/1991.
3. Ai sensi dell’articolo 12, comma 7, della l. 394/1991, il
piano sostituisce i piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello e ogni
altro strumento di pianificazione del territorio. Il piano è conforme alle
previsioni del Piano paesaggistico territoriale regionale (PTTR) approvato con
deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, nonché a quelle
del Piano di assetto idrogeologico (PAI) approvato con delibera del Comitato
istituzionale 30 novembre 2005, n. 39 sia con riferimento alle aree a
pericolosità idraulica sia con riferimento al reticolo idrografico della carta
idrogeomorfologica.
4. L’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e
intercomunali alle previsioni del piano avviene entro e non oltre i dodici mesi
successivi alla data di approvazione del medesimo, decorsi i quali la Giunta
regionale, previa diffida rivolta al comune inadempiente, nomina con propria
deliberazione un commissario ad acta che provvede in luogo del comune rimasto
inerte. Il compenso e il rimborso delle spese per l’espletamento dell’incarico
sono posti a carico del comune inadempiente. Il commissario ad acta è un
soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione all’attività
oggetto dell’incarico.
5. Il piano individua le aree contigue del parco naturale
aventi la finalità di assicurare la conservazione dei valori dell’area protetta,
nelle quali la Regione, d’intesa con l’ente di gestione del parco e con gli enti
locali interessati, stabilisce le misure di disciplina della caccia, della
pesca, delle attività estrattive, per la tutela dell’ambiente e la prevenzione
del rischio idraulico. Nelle aree contigue rientrano anche le porzioni di
terreno a distanza planimetrica sia in destra sia in sinistra dell’asse del
corso d’acqua del reticolo idrografico cartografato nella carta
idrogeomorfologica, non inferiori a centocinquanta metri e le aree di
particolare valore botanico-vegetazionale.
6. Il Piano prevede interventi che riguardano:
a) riqualificazione e recupero ambientale complessivo;
b) rinaturalizzazione, riconversione e aumento della superficie occupata
dalle formazioni vegetali naturali; c) diversificazione degli habitat
attualmente presenti, con ripristino delle aree incolte e a pascolo; d)
rinaturalizzazione delle lame, anche con funzione di corridoi ecologici e difesa
idrogeologica; e) messa in sicurezza delle grotte costiere, delle lame e
delle cavità carsiche; f) monitoraggio dell’inquinamento e dello stato
degli indicatori biologici presenti; g) recupero e conservazione e
fruizione compatibile dei beni storici e architettonici diffusi; h)
creazione di sentieri natura, didattici e ricreativi a uso delle scuole e dei
cittadini; i) valorizzazione delle aree costiere mediante la realizzazione
di forme di fruizione-sostenibile; j) coinvolgimento degli operatori nei
vari settori economici e produttivi, per fornire la propria collaborazione nella
tutela degli ecosistemi, nel miglioramento dell’offerta di servizi ecosistemici
e nella realizzazione di interventi di protezione e valorizzazione del
territorio, anche attraverso la sottoscrizione di accordi e convenzioni;
k) implementazione di progetti di recupero, conservazione e fruizione
compatibile dei beni archeologici diffusi nel territorio; l) introduzione
della previsione di ricorrere alle procedure dell’archeologia preventiva, ai
sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) come misure di
mitigazione dei possibili impatti sui beni archeologici; m) creazione di
percorsi archeologici - naturalistici a scopo didattico e turistico.
Art. 5Iter procedimentale del piano per il parco 1. L’ente di gestione dell’area protetta:
a) predispone e adotta il piano per il parco in conformità
all’articolo 20
della l.r.
19/1997. nonché a quanto stabilito dalla legge
regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di
valutazione ambientale strategica); b) deposita il piano adottato presso
gli enti territoriali interessati per la durata di quaranta giorni consecutivi e
pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) l’avviso di
deposito del piano. Durante tale periodo chiunque ha la facoltà di prendere
visione del piano, estrarne copia e presentare osservazioni scritte; c) a
seguito del decorso del termine di cui alla lettera b), formula le proprie
controdeduzioni alle osservazioni pervenute e trasmette il piano, unitamente
alle osservazioni e alle relative controdeduzioni, alla struttura regionale
competente in materia di aree protette.
2. L’articolazione regionale a ciò preposta:
a) predispone l’istruttoria propedeutica all’approvazione
del piano e, a tal fine, può convocare appositi incontri con le strutture
regionali interessate e con rappresentanti di enti e associazioni competenti;
b) trasmette la relazione istruttoria all’ente di gestione che, entro il
termine di trenta giorni, conforma il piano alla stessa apportando tutte le
eventuali necessarie modifiche e lo ritrasmette ai fini della approvazione;
c) trasmette il piano alla Giunta regionale ai fini della presa d’atto, a
seguito della quale viene poi trasmesso alla commissione consiliare competente.
3. Prima della approvazione definitiva viene acquisito il
parere obbligatorio e non vincolante della competente commissione consiliare che
lo inoltra alla Giunta regionale per l’approvazione finale.
4. Al piano possono essere apportate modifiche seguendo le
procedure di cui ai commi 1, 2 e 3. Il piano è aggiornato con identiche modalità
almeno ogni dieci anni.
Art. 6Regolamento del parco 1. La disciplina dell’esercizio delle attività consentite nel territorio del
parco è definita con il regolamento del parco che ha i contenuti indicati
nell’articolo 11 e nell’articolo 15, comma 4, della l. 394/1991 ed è approvato
in conformità al disposto dell’articolo 22,
comma 2, della l.r.
19/1997.
Art. 7Piano pluriennale economico-sociale 1. Il piano pluriennale economico-sociale promuove iniziative volte a favorire
lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti
all’interno del parco e nei territori adiacenti.
2. Il piano è predisposto in conformità a quanto previsto
dall’articolo 14 della l. 394/1991 e deliberato dalla Comunità del parco, previo
parere vincolante del Consiglio direttivo dell’ente di gestione nonché con il
contributo degli enti locali interessati, secondo l’iter di cui all’articolo 5.
3. Il piano ha durata quadriennale e può essere annualmente
aggiornato con la stessa procedura prevista per la sua approvazione.
Art. 8Misure di salvaguardia (•) 1. Sull’intero territorio del parco, sono vietati:
a) la cattura, l’uccisione, il danneggiamento e il
disturbo delle specie animali, a eccezione di quanto eseguito per fini di
ricerca e di studio e previa autorizzazione del parco. Sono comunque consentiti
prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri
ecologici accertati dall’ente di gestione del parco; b) la raccolta ed il
danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite
le attività agro-silvo-pastorali e salvo gli interventi a fini scientifici e di
studio preventivamente autorizzati dal parco; c) l’alterazione
dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle
acque; d) l’introduzione di specie aliene, vegetali o animali, che possono
alterare l’equilibrio naturale; e) l’apertura e l’esercizio di cave,
miniere e discariche; f) l’asportazione di minerali e materiale di
interesse geologico, paleontologico e archeologico, fatti salvi prelievi a scopi
scientifici preventivamente autorizzati dal parco; g) la realizzazione di
opere e interventi tali da modificare gli equilibri ecologici, idraulici,
idrogeotermici e il regime delle acque, ovvero tali da incidere sulle finalità
previste dall’articolo 1; h) lo svolgimento di attività pubblicitarie al
di fuori dei nuclei abitati, non autorizzate dall’ente di gestione; i)
l’introduzione e l’impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione
dei cicli biogeochimici; j) l’introduzione, da parte di privati, di armi,
esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzata;
k) l’uso di fuochi all’aperto; l) il sorvolo del territorio del
parco da parte di velivoli non autorizzati dall’ente di gestione, salvo quanto
stabilito dalle norme vigenti in materia aeronautica o sulla disciplina del volo
e per operazioni di emergenza, soccorso e ordine pubblico; m) l’esercizio
dell’attività venatoria; n) l’attività di campeggio libero e sosta dei
camper fuori dalle aree attrezzate allo scopo; o) l’installazione o
l’utilizzo di impianti di illuminazione ad alta potenza nelle aree a vegetazione
naturale; p) la realizzazione di opere e interventi di movimento terra
tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno; q) il
transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali,
comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta
eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali.
2. In aggiunta ai divieti di cui al comma 1, nella
porzione marina del parco è altresì vietato:
a) nell’ambito della pesca sportiva, l’utilizzo di reti
trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrocco tirate da
natanti, draghe meccanizzate, tramagli, palangari e reti da fondo combinate;
b) la pesca a strascico nelle aree caratterizzate dalla presenza di
habitat di interesse comunitario anche se ricadenti a profondità superiori a
cinquanta metri; c) lo scavo di trincee per l’interramento di cavi e
condotte sottomarine nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di
interesse comunitario; d) per i mezzi nautici a motore e per i natanti da
diporto a motore, il superamento del limite di velocità di 6,5 nodi. Tale limite
non si applica ai mezzi in servizio di vigilanza, emergenza e soccorso, nonché
alle imbarcazioni della pubblica amministrazione preposte allo svolgimento di
funzioni istituzionali; e) l’ancoraggio e la costruzione di campi ormeggio
nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario;
f) le trivellazioni per la ricerca di idrocarburi; g) i parchi
eolici off-shore.
3. Sono, altresì, vietate le seguenti attività:
a) la realizzazione e l’ampliamento di impianti urbani o
industriali per la depurazione delle acque reflue. Fanno eccezione i sistemi per
la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di
riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione.
L’installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da
mitigare l’impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non
comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la
lettura dei valori paesaggistici; b) la realizzazione e l’ampliamento di
impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi
indicati nella parte seconda dell’elaborato del PPTR 4.4.1 (Linee guida sulla
progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili); c)
l’eliminazione o la trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del
paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei
muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei
fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.
4. Nelle porzioni di terreno ubicate all’interno del parco,
così come individuato nell’allegato B della presente legge, a distanza
planimetrica, sia in destra sia in sinistra dall’asse del corso d’acqua del
reticolo idrografico cartografato nella carta idrogeomorfologica, non inferiore
a centocinquanta metri, vige ove previsto dalle norme tecniche del Piano di
bacino stralcio assetto idrogeologico, il divieto assoluto di edificabilità, e,
comunque, non è consentito:
a) l’impianto di colture agricole, ad esclusione del
prato permanente; b) il taglio o la piantagione di alberi o cespugli se
non autorizzati dall’autorità idraulica competente, ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); c) lo svolgimento delle attività
di campeggio; d) il transito e la sosta di veicoli se non per lo
svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo
idrografico o se non specificatamente autorizzate dall’autorità idraulica
competente; e) lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero dei
rifiuti, nonché il deposito temporaneo dei rifiuti.
5. Fino all’approvazione del Piano sull’intero territorio del
parco è vietato:
a) realizzare nuove costruzioni; b) realizzare
qualsiasi mutamento dell’utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da
quella agricola, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento
delle attività agricole, forestali e pastorali nei terreni in coltivazione;
c) realizzare nuove strade ed ampliare quelle esistenti se non in funzione
delle attività agricole-forestali e pastorali.
6. Fatte salve le previsioni del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e quelle
contenute nel PPTR fino all’approvazione del piano del parco, l’ente di
gestione, ove istituito e operante, oppure il soggetto a cui è affidata la
gestione provvisoria ai sensi dell’articolo 14, d’intesa con la struttura
regionale di cui all’articolo 23
della l.r.
19/1997. limitatamente alle zone 2 e 3 di cui all’articolo 3, per rilevanti
motivi di interesse pubblico e, comunque, nel rispetto delle finalità istitutive
del parco, può concedere motivate deroghe ai divieti previsti dal comma 5, per
la realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità e di pubblico
interesse.
7. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3
e 4 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione
delle specie vegetali e animali danneggiate a spese dell’inadempiente. Sono
solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell’impresa
ed il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.
Accertata l’inosservanza, l’ente di gestione ingiunge al trasgressore la
riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che
non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l’esecuzione in danno degli
inadempienti secondo la procedura di cui all’articolo 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ovvero
avvalendosi del comando unità forestali, ambientali ed agroalimentari
carabinieri o del nucleo operativo ecologico di cui all’articolo 8, comma 4
della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e
norme in materia di danno ambientale).
(•) La Corte Costituzionale con sentenza n. 251 del 23/12/2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 6.
Art. 9Regime autorizzativo 1. Fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, fino
all’approvazione del piano per il parco, oltre agli interventi autorizzati ai
sensi dell’articolo 8, comma 6, sono consentiti:
a) le pratiche di allevamenti fissi e semi-bradi con
l’individuazione di tecniche di pascolo a minor impatto ambientale; b)
la continuazione delle pratiche colturali sulle superfici in attualità di
coltivazione, nonché le normali attività agricole connesse; c) la
realizzazione degli interventi sulle aree boscate e i tagli boschivi secondo
quanto stabilito dalla normativa regionale vigente in materia e previa
autorizzazione della struttura regionale competente; d) la sostituzione
delle colture arboree realizzata esclusivamente secondo l’impianto a buche,
senza scasso e con aratura di profondità non superiore a trenta centimetri;
e) sull’intero territorio del parco, la realizzazione degli interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r.
380/2001; f) limitatamente alla zona 2 di cui all’articolo 3, la
realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’ articolo 3,
comma 1, lettera d) del d.p.r. 380/2001; (1) g) limitatamente alla zona 3 di
cui all’articolo 3 e ai fabbricati di recente edificazione, non aventi valore
storico-documentale, legittimamente autorizzati alla data di entrata in vigore
del parco ricadenti in zona 2 e zona 1 di cui all’articolo 3, la realizzazione
di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera d), del d.p.r. 380/2001 e gli interventi di nuova costruzione di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera e), del d.p.r. 380/2001;(2) h) limitatamente
alle zone 2 e 3 e ai fabbricati di recente edificazione, non aventi valore
storico-documentale, legittimamente autorizzati alla data di entrata in vigore
del parco ricadenti in zona 1 di cui all’articolo 3, la realizzazione di
interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici esistenti nella
misura massima del 15 per cento della loro superficie utile e la realizzazione
di interventi di adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario;(3) i)
sull’intero territorio del parco, limitatamente ai territori costieri, la
realizzazione di strutture amovibili così come disciplinate dall’articolo 45,
comma 3, lettera b3) delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPTR.
2. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti
di pianificazione territoriale e degli strumenti urbanistici vigenti, ove più
restrittive. Nelle aree esterne ai centri edificati dovranno essere utilizzate e
rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione
storica locale e non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei valori
naturalistici ed ambientali presenti nell’area.
(1) La Corte Costituzionale con sentenza n. 251, 10 novembre - 23 dicembre 2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 ,comma 1, lettere f e g. (2) La Corte Costituzionale con sentenza n. 251, 10 novembre - 23 dicembre 2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 ,comma 1, lettere f e g. (3) La Corte Costituzionale con sentenza n. 251, 10 novembre - 23 dicembre 2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 ,comma 1, lettere h limitatamente alle parole «la realizzazione di interventi di
trasformazione e/o ampliamento degli edifici esistenti nella misura del 15 per cento
della loro superficie utile e»;
Art. 10Nulla osta e pareri 1. Il rilascio di permessi di costruire o autorizzazioni relativi a interventi,
impianti e opere ricadenti all’interno del parco è subordinato al preventivo
nulla osta dell’ente di gestione che verifica la conformità dell’intervento alle
disposizioni del piano e del regolamento.
2. Fino all’approvazione del piano e del regolamento, il
rilascio di permessi di costruire o autorizzazioni relativi a interventi,
impianti e opere ricadenti all’interno del parco è subordinato al parere
preventivo e obbligatorio dell’ente di gestione che verifica la coerenza
dell’intervento con le finalità istitutive del parco nonché la conformità
dell’intervento alle disposizioni della presente legge.
2 bis. Nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 2 di spettanza degli enti locali territorialmente interessati e della nomina del commissario ad acta di cui all’articolo 2, comma 3, la struttura regionale preposta all’esercizio delle funzioni in materia di parchi e tutela delle biodiversità provvede al rilascio del parere di cui al comma 2, limitatamente agli aspetti di propria stretta competenza nonché dopo aver acquisito elementi istruttori da parte dell’ente locale nel cui territorio ricade l’intervento, l’opera o l’impianto.(4)
(4) Comma aggiunto dalla l.r. 6/2022, art. 3, comma 1.
Art. 11 Indennizzi 1. Ai sensi dell’articolo 15 della l. 394/1991, l’ente di gestione del parco è
tenuto a indennizzare i danni eventualmente provocati dalla fauna selvatica al
patrimonio zootecnico e alle colture.
Art. 12Vigilanza, sorveglianza e poteri sostitutivi 1. La vigilanza sulla gestione del parco è esercitata dalla
Giunta regionale attraverso le strutture regionali competenti in materia di aree
protette e di vigilanza ambientale, nonché dall’ente di gestione nelle forme
individuate in sede di stipula di apposita convenzione ai sensi dell’articolo 30
del d.lgs. 267/2000.
2. In caso di inottemperanza a quanto disposto dall’articolo
5, comma 1, lettera a), il Presidente della Giunta regionale, previa diffida
all’ente di gestione, con proprio decreto nomina un commissario ad acta che
provvede in sua sostituzione. Il compenso e il rimborso delle spese per
l’espletamento dell’incarico sono posti a carico del medesimo ente di gestione.
Il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed
esperienza in relazione all’attività oggetto dell’incarico.
3. A seguito di segnalazioni delle competenti strutture
regionali e previa deliberazione della Giunta regionale, il Presidente della
Giunta, qualora riscontri gravi inadempienze o fatti gravi contrari alle
normative vigenti ovvero nel caso di persistente inattività tale da
compromettere le finalità di tutela dell’area protetta, con proprio decreto
provvede allo scioglimento degli organi dell’ente di gestione ed esercita il
potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario straordinario che
provvede in via sostitutiva alla gestione del parco.
Art. 13Sanzioni 1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla l. 394/1991, per le
violazioni alle presenti disposizioni si applicano le seguenti sanzioni:
a) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma
1, lettera a), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un
minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 250,00; b) la violazione del
divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro
250,00; c) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1,
lettera c), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo
di euro 1.000,00 a un massimo di euro 10 mila; d) la violazione del
divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d), comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro
1.000,00; e) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1,
lettera e), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro
2.000,00 per ogni metro cubo di materiale estratto e per ogni metro cubo di
rifiuto conferito, fino a un massimo di euro 3.000,00; f) la violazione
del divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera f), comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro
250,00; g) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1,
lettera g), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo
di euro 1.000,00 a un massimo di euro 10 mila; h) la violazione del
divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h), comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro
250,00; i) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1,
lettera i), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo
di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00; j) la violazione del divieto
di cui all’articolo 8, comma 1, lettera j), comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro
1.000,00; k) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1,
lettera k), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo
di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00; l) la violazione del divieto
di cui all’articolo 8, comma 1, lettera l), comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro
1.000,00; m) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1,
lettera m), comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi
in materia di caccia; n) la violazione del divieto di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera n), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un
minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 2.500,00; o) la violazione del
divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera o), comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro
1.000,00; p) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1,
lettera p), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista
dall’articolo 25, comma 4, della l.r. 19/1997; q) la violazione del
divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera q), comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro
1.000,00; r) la violazione dei divieti di cui all’articolo 8, comma 2,
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro
250,00 a un massimo di euro 2.500,00; s) la violazione dei divieti di cui
all’articolo 8, commi 3 e 4, comporta l’applicazione delle sanzioni previste
dalle vigenti leggi in materia urbanistica e paesaggistica; t) la
violazione delle limitazioni e dei divieti previsti in materia di tagli boschivi
dalla normativa regionale vigente in materia comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa prevista dall’articolo 25,
comma 6, della l.r.
19/1997.
2. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle
sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui
al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e
all’articolo 6, comma 6, della l. 394/1991.
3. Le somme riscosse ai sensi dell’articolo 13 sono
introitate nel bilancio dell’ente di gestione e destinate agli appositi capitoli
di spesa del bilancio di previsione dell’ente stesso per la gestione del parco.
Nelle more della sua costituzione, tali somme sono introitate dalla Regione. La
violazione dei divieti richiamati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
i), j), n), o) e p) del comma 1 nonché dei divieti richiamati alle lettere c),
e), f) e g) comporta anche la riduzione in pristino dei luoghi e l’eventuale
ricostituzione delle specie vegetali e animali, conformemente alle prescrizioni
impartite dell’ente di gestione.
Art. 14Norma transitoria 1. Sino alla costituzione dell’ente di gestione del parco nel termine di cui
all’articolo 2, comma 3, la gestione, l’amministrazione e la legale
rappresentanza dell’area protetta sono affidate ad un commissario individuato
congiuntamente dal Comune di Polignano a Mare e dalla Regione Puglia, d’intesa
con gli altri enti locali territorialmente interessati. Il commissario è
nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, senza nuovi oneri a
carico del bilancio regionale e la durata dell’incarico non può comunque essere
superiore a dodici mesi.
2. Non soggiacciono alle disposizioni della presente legge
gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle
acque, inclusa la realizzazione dei relativi scarichi.
3. Non soggiacciono alle disposizioni della presente legge
gli interventi e le opere edilizie che, alla data di pubblicazione del disegno
di legge 25 febbraio 2020, n. 13 sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia
(BURP) 3 marzo 2020, supplemento n. 27, hanno già conseguito tutti i titoli
autorizzativi comunque denominati previsti dalla normativa vigente e applicabili
alla fattispecie.
Art. 15Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle presenti disposizioni si fa
fronte mediante assegnazione, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila
sul capitolo 581011 “Spese per la costituzione di aree naturali protette. (l.r.
19/1997.)”, alla missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente”, programma 2,“Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”,
titolo 2, dello stato di previsione delle spese del bilancio per il corrente
esercizio finanziario.
2. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri di cui
sopra si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente
disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 29
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), nonché
dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 16Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente legge si
rinvia alle disposizioni della l.r.
19/1997.
Art. 17Modifica alla l.r.
19/1997. 1. Il comma 5
dell’articolo 20 della l.r.
19/1997. è sostituito dal seguente:
“5. Decorso il termine di cui al comma 4, il piano è inviato
dall’ente di gestione alla Giunta regionale che, acquisito il parere
obbligatorio e non vincolante della commissione consiliare competente, procede
alla relativa approvazione.”
CAPO 2ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE MAR PICCOLO
Art. 18Oggetto, classificazione e finalità 1. Ai sensi dell’articolo 23 della l. 394/1991 e dell’articolo
6
della l.r.
19/1997. è istituita l’area naturale protetta denominata Parco
naturale regionale “Mar Piccolo” classificata parco naturale regionale, secondo
l’articolo 2,
comma 1, lettera a), della l.r.
19/1997. .
2. Il parco comprende i territori dei comuni di Taranto,
Statte, Carosino, Grottaglie, Fragagnano, Monteiasi, San Giorgio Jonico su una
superficie individuata dai file vettoriali georeferenziati elencati
nell’allegato C della presente legge che ne costituisce parte integrante, la cui
rappresentazione cartografica è contenuta nell’Allegato D, anch’esso parte
integrante.
3 Il Parco è istituito al fine di:
a) conservare, recuperare e monitorare le specie animali e
vegetali e le associazioni vegetali, anche riguardo a quelle tutelate dalla
direttiva 92/43/CEE e dalla direttiva 2009/147/CE; b) salvaguardare,
ricostituire e monitorare gli equilibri ecologici; c) salvaguardare,
ricostituire e monitorare gli equilibri idraulici ed idrogeologici superficiali
e sotterranei; d) recuperare la funzionalità del sistema idrografico
attraverso la valorizzazione dei corsi d’acqua come corridoi ecologici
multifunzionali; e) promuovere una strategia regionale dell’acqua
intersettoriale, integrata e a valenza paesaggistica; f) elevare il
gradiente ecologico dell’ambiente marino e degli agro ecosistemi; g)
salvaguardare e valorizzare i valori paesaggistici, scenici e panoramici, le
testimonianze archeologiche, storiche, culturali ed architettoniche,
etnoantropologiche e dell’antropizzazione, i manufatti ed i sistemi insediativi
rurali; h) riqualificare e recuperare l’uso delle infrastrutture storiche
(strade, ferrovie, sentieri, tratturi); i) promuovere attività di
educazione e di formazione ambientale, di ricerca scientifica e attività
ricreative compatibili; j) promuovere la fruizione sostenibile e integrata
dei beni naturali, paesaggistici, storico-artistici, archeologici; k)
promuovere un modello di sviluppo eco-sostenibile che non rechi danno
all’ambiente, alle risorse naturali e a quelle del patrimonio storico,
archeologico e architettonico, che contribuisca a innalzare il livello di
qualità della vita dell’intera comunità privilegiando la fruizione pubblica e
non esclusiva del territorio; l) incentivare il miglioramento della
qualità dei prodotti agricoli e della molluschicoltura, anche attraverso
l’istituzione di marchi di qualità e certificazioni di prodotto e di processo;
m) creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile che
preservino la possibilità di sviluppo nel lungo periodo e accrescano la qualità
della vita delle popolazioni presenti; n) riqualificare i nuclei abitati e
produttivi presenti al fine di ridurre gli impatti ecologici, paesaggistici,
sanitari e sociali e migliorare la qualità della vita delle popolazioni
presenti.
Art. 19Ente di gestione 1. La gestione del parco è affidata agli enti locali territorialmente
interessati che operano tramite un consorzio costituito ai sensi dell’articolo
31 del d.lgs. 267/2000.
2. I Comuni di Taranto, Statte, Carosino, Grottaglie,
Fragagnano, Monteiasi, San Giorgio Jonico partecipano al consorzio
proporzionalmente alle quote di territorio compreso nel perimetro del parco.
3. Gli enti locali territorialmente interessati procedono
secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 2 del d.lgs. 267/2000 entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi
i quali, la Giunta regionale, previa diffida agli enti inadempienti, con propria
deliberazione nomina un commissario ad acta che provvede in luogo dell’ente
rimasto inerte. Il compenso e il rimborso delle spese per l’espletamento
dell’incarico sono posti a carico dell’ente inadempiente. Il commissario ad acta
è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione
all’attività oggetto dell’incarico.
4. Sono organi dell’ente di gestione del parco quelli
indicati all’articolo 9
della l.r.
19/1997.
5. Gli enti locali territorialmente interessati procedono
conformemente agli atti di indirizzo derivanti sia da leggi statali che
regionali, oltre che dagli atti di indirizzo della Regione, da emanarsi
nell’esercizio delle funzioni e competenze a essa spettanti e nel rispetto dei
principi fondamentali contemplati dalla l. 394/1991, tra cui quello della
partecipazione.
6. La gestione della riserva naturale regionale orientata
“Palude La Vela”, rientrante nel perimetro del parco naturale regionale “Mar
Piccolo”, è affidata all’ente di gestione di quest’ultimo.
7. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene o
servizio finalizzato alla gestione della riserva naturale regionale orientata
“Palude La Vela”, attualmente nella disponibilità del Comune di Taranto in
qualità di ente di gestione provvisoria o da quest’ultimo acquistati,
confluiscono nel patrimonio dell’ente di gestione del parco naturale regionale
“Mar Piccolo”.
8. Gli organi dell’ente di gestione durano in carica cinque
anni.
Art. 20Zonizzazione provvisoria 1. Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 21, il parco è suddiviso
nelle seguenti zone:
a) zona 1 di rilevante valore naturalistico,
paesaggistico e storico culturale; b) zona 2 di valore naturalistico,
paesaggistico e storico culturale, connotata dalla presenza di attività
antropiche; c) zona 3 connotata dalla presenza di nuclei abitati, militari
e produttivi.
Art. 21Piano per il parco 1. La tutela dei valori naturali, ambientali, storici, culturali e
antropologici affidata all’ente di gestione del parco è perseguita attraverso il
piano per il parco predisposto e adottato dall’ente di gestione stesso e
approvato secondo quanto stabilito all’articolo 22.
2. Il Piano disciplina i contenuti di cui all’articolo 12,
comma 1 della l. 394/1991 e suddivide il territorio del parco in base al diverso
grado di protezione, secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 2 della
medesima legge.
3. Ai sensi dell’articolo 12 comma 7 della l. 394/1991, il
piano sostituisce i piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello e ogni
altro strumento di pianificazione del territorio. Il piano è conforme alle
previsioni del PPTR approvato con deliberazione della Giunta regionale 176/2015,
nonché a quelle del PAI approvato con deliberazione del Comitato istituzionale
39/2005, sia con riferimento alle aree a pericolosità idraulica sia con
riferimento al reticolo idrografico della carta idrogeomorfologica, del Piano di
gestione rischio alluvioni (PGRA), adottato con deliberazione 17 dicembre 2015,
n. 1 e approvato dal Comitato istituzionale integrato in data 3 marzo 2016, del
Piano di gestione delle acque (PGA) adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il
3 marzo 2016.
4. L’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e
intercomunali alle previsioni del piano avviene entro e non oltre i dodici mesi
successivi alla data di approvazione del medesimo, decorsi i quali la Giunta
regionale, previa diffida rivolta al comune inadempiente, nomina con propria
deliberazione un commissario ad acta che provvede in luogo del comune rimasto
inerte. Il compenso e il rimborso delle spese per l’espletamento dell’incarico
sono posti a carico del comune inadempiente. Il commissario ad acta è un
soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione all’attività
oggetto dell’incarico.
5. Il piano individua le aree contigue del parco naturale
aventi la finalità di assicurare la conservazione dei valori dell’area protetta,
nelle quali la Regione, d’intesa con l’ente di gestione del parco e con gli enti
locali interessati, stabilisce le misure di disciplina della caccia, della
pesca, delle attività estrattive, per la tutela dell’ambiente e la prevenzione
del rischio idraulico.
6. Il piano prevede interventi che riguardano:
a) riqualificazione e recupero ambientale complessivo;
b) rinaturalizzazione, riconversione e aumento della superficie occupata
dalle formazioni vegetali naturali; c) diversificazione degli habitat
attualmente presenti, con ripristino delle aree incolte e a pascolo; d)
rinaturalizzazione dei corsi d’acqua, anche con funzione di corridoi ecologici e
difesa idrogeologica; e) monitoraggio dell’inquinamento e dello stato
degli indicatori biologici presenti; f) recupero e conservazione e
fruizione compatibile dei beni storici e architettonici diffusi; g)
creazione di sentieri natura, didattici e ricreativi a uso delle scuole, dei
cittadini e dei turisti; h) valorizzazione delle aree costiere mediante la
realizzazione di forme di fruizione-sostenibile; i) coinvolgimento degli
operatori nei vari settori economici e produttivi, per fornire la propria
collaborazione nella tutela degli ecosistemi, nel miglioramento dell’offerta di
servizi ecosistemici e nella realizzazione di interventi di protezione e
valorizzazione del territorio, anche attraverso la sottoscrizione di accordi e
convenzioni; j) implementazione di progetti di recupero, conservazione e
fruizione compatibile dei beni diffusi nel territorio; k) implementazione
di progetti di ripristino e tutela ambientale e delle componenti ecologiche
delle aree militari (articolo 357, comma 1 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), ivi
comprese le aree dismesse; l) introduzione della previsione di ricorrere
alle procedure dell’archeologia preventiva (articolo 25 del d. lgs. 50/2016)
come misure di mitigazione dei possibili impatti sui beni archeologici.
Art. 22Iter procedimentale del piano per il parco 1. L’Ente di gestione dell’area protetta:
a) predispone ed adotta il piano in conformità
all’articolo 20
(Piano per il Parco) della l.r.
19/1997. nonché a quanto stabilito dalla l.r. 44/2012; b) deposita il
piano adottato presso gli enti territoriali interessati per la durata di
quaranta giorni consecutivi e pubblica sul BURP l’avviso di deposito del piano.
Durante tale periodo chiunque ha facoltà di prendere visione del piano, estrarne
copia e presentare osservazioni scritte; c) a seguito del decorso del
termine contemplato dalla lettera b), formula le proprie controdeduzioni alle
osservazioni pervenute e trasmette il piano, unitamente alle osservazioni e alle
relative controdeduzioni, alla struttura regionale competente in materia di aree
protette.
2. L’articolazione regionale a ciò preposta:
a) predispone l’istruttoria propedeutica all’approvazione
del piano e, a tal fine, può convocare appositi incontri con le strutture
regionali interessate e con rappresentanti di enti e associazioni competenti;
b) trasmette la relazione istruttoria all’ente di gestione che, entro il
termine di trenta giorni, conforma il piano alla stessa apportando tutte le
eventuali necessarie modifiche e lo ritrasmette ai fini della approvazione;
c) trasmette il Piano alla Giunta regionale ai fini della presa d’atto, a
seguito della quale viene poi trasmesso alla Commissione consiliare
competente.
3. Prima della approvazione definitiva viene acquisito il
parere obbligatorio e non vincolante della competente commissione
consiliare.
4. Al piano possono essere apportate modifiche seguendo le
procedure di cui ai commi 1 e 2. Il piano è aggiornato con identiche modalità
dell’approvazione almeno ogni dieci anni.
5. L’organo competente ad approvare il piano per il parco è
il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 20,
comma 5 della l.r.
19/1997.
Art. 23Regolamento del parco 1. La disciplina dell’esercizio delle attività consentite nel territorio del
Parco è definita con il regolamento del parco che ha i contenuti indicati
nell’articolo 11 e nell’articolo 15, comma 4 della l. 394/1991 ed è approvato in
conformità al disposto dell’articolo 22,
comma 2 della l.r.
19/1997.
2. L’organo competente ad approvare il regolamento per il
parco è il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 22,
comma 2 della l.r.
19/1997.
Art. 24Piano pluriennale economico–sociale 1. Il Piano pluriennale economico-sociale promuove iniziative volte a favorire
lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti
all’interno del parco e nei territori adiacenti.
2. Il piano è predisposto in conformità a quanto previsto
dall’articolo 14 della l. 394/1991 e deliberato dalla Comunità del parco, previo
parere vincolante del Consiglio direttivo dell’ente di gestione nonché con il
contributo degli enti locali interessati, secondo l’iter di cui all’articolo 23.
3. Il Piano ha durata quadriennale e può essere annualmente
aggiornato con la stessa procedura prevista per la sua approvazione.
Art. 25Misure di salvaguardia 1. Sull’intero territorio del parco sono vietati:
a) la cattura, l’uccisione, il danneggiamento e il disturbo
delle specie animali, a eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di
studio e previa autorizzazione del parco. Sono comunque consentiti prelievi
faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici
accertati dall’ente di gestione del parco, nonché le attività di
molluschicoltura esistenti e regolarmente autorizzate alla data di entrata
in vigore della presente legge; b) la raccolta e il danneggiamento delle
specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività
agro-silvo-pastorali e salvo gli interventi a fini scientifici e di studio
preventivamente autorizzati dal parco; c) l’alterazione dell’ambiente
geofisico e delle caratteristiche chimiche ed idrobiologiche delle acque;
d) l’introduzione di specie aliene, vegetali o animali, che possono
alterare l’equilibrio naturale, fanno eccezione le specie introdotte ai fini
della molluschicoltura, purché non compromettano gli equilibri ecologici e
biogeochimici; e) l’apertura e l’esercizio di cave, miniere e discariche;
f) l’asportazione di minerali e materiale di interesse geologico,
paleontologico e archeologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici
preventivamente autorizzati dall’ente parco; g) la realizzazione di opere
e interventi tali da modificare gli equilibri ecologici, idraulici,
idrogeotermici e il regime delle acque, ovvero tali da incidere sulle finalità
previste nell’articolo 18; h) lo svolgimento di attività pubblicitarie al
di fuori dei nuclei abitati, non autorizzate dall’ente parco; i)
l’introduzione e l’impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione
dei cicli biogeochimici; j) l’introduzione, da parte di privati, di armi,
esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzata;
k) l’uso di fuochi all’aperto; l) il sorvolo del territorio del
parco da parte di velivoli non autorizzati dall’ente, salvo quanto stabilito
dalle norme vigenti in materia aeronautica o sulla disciplina del volo e per
operazioni di emergenza, soccorso e ordine pubblico; m) l’esercizio
dell’attività venatoria; n) l’attività di campeggio libero e sosta dei
camper fuori dalle aree attrezzate allo scopo; o) l’installazione o
l’utilizzo di impianti di illuminazione ad alta potenza nelle aree a vegetazione
naturale; p) la realizzazione di opere e interventi di movimento terra
tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno; q) il
transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali,
comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta
eccezione per i mezzi di servizio, per quelli militari e per le attività
agro-silvo-pastorali.
2. In aggiunta ai divieti di cui al comma 1, nella
porzione marina del parco è altresì vietato:
a) nell’ambito della pesca sportiva, l’utilizzo di reti
trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrocco tirate da
natanti, draghe meccanizzate, tramagli, palangari e reti da fondo combinate;
b) la pesca a strascico nelle aree caratterizzate dalla presenza di
habitat di interesse comunitario, anche se ricadenti a profondità superiori a
cinquanta metri; c) lo scavo di trincee per l’interramento di cavi e
condotte sottomarine nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di
interesse comunitario; d) per i mezzi nautici a motore e per i natanti da
diporto a motore, il superamento del limite di velocità di 6,5 nodi; tale limite
non si applica ai mezzi militari, in servizio di vigilanza, emergenza e
soccorso, nonché alle imbarcazioni della pubblica amministrazione preposte allo
svolgimento di funzioni istituzionali; e) l’ancoraggio e la costruzione di
campi ormeggio nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse
comunitario; f) le trivellazioni per la ricerca di idrocarburi; g) i
parchi eolici off-shore.
3. Sono, altresì, vietate le seguenti attività:
a) la realizzazione e l’ampliamento di impianti urbani o
industriali per la depurazione delle acque reflue. Fanno eccezione i sistemi per
la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di
riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione.
L’installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da
mitigare l’impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non
comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la
lettura dei valori paesaggistici; b) la realizzazione e l’ampliamento di
impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi
indicati nella parte seconda dell’elaborato del PPTR 4.4.1 (Linee guida sulla
progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili); c)
l’eliminazione o la trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del
paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei
muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei
fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.
4. Fino all’approvazione del piano sull’intero territorio del
parco è vietato:
a) realizzare nuove costruzioni; b) realizzare
qualsiasi mutamento dell’utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da
quella agricola, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento
delle attività agricole, forestali e pastorali nei terreni in coltivazione;
c) realizzare nuove strade e ampliare quelle esistenti se non in funzione
delle attività agricole-forestali e pastorali.
5. Fatte salve le previsioni del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e quelle del PPTR, fino
all’approvazione del piano del parco, l’ente di gestione, ove istituito e
operante, oppure il soggetto a cui è affidata la gestione provvisoria ai sensi
dell’articolo 30, d’intesa con la struttura regionale di cui all’articolo 23
della l.r.
19/1997. limitatamente alle zone 2 e 3 di cui all’articolo 20, per
rilevanti motivi di interesse pubblico e, comunque, nel rispetto delle finalità
istitutive del parco, può concedere motivate deroghe ai divieti previsti dal
comma 4, per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità. (5)
6. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3
e 4 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione
delle specie vegetali e animali danneggiate a spese dell’inadempiente. Sono
solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell’impresa
ed il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.
Accertata l’inosservanza, l’ente di gestione ingiunge al trasgressore la
riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che
non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l’esecuzione in danno degli
inadempienti secondo la procedura di cui all’articolo 41 del d.p.r. 380/2001,
ovvero avvalendosi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari
Carabinieri o del Nucleo operativo ecologico di cui all’articolo 8, comma 4
della l. 3491986, n. 349.
(5) La Corte Costituzionale con sentenza n. 251, 10 novembre - 23 dicembre 2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 5.
Art. 26Regime autorizzativo 1. Fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, fino
all’approvazione del piano per il parco, oltre agli interventi autorizzati ai
sensi dell’articolo 25, comma 5, sono consentiti:
a) le attività di molluschicoltura preventivamente
autorizzate dall’ente parco; b) le pratiche di allevamenti fissi e
semi-bradi con l’individuazione di tecniche di pascolo a minor impatto
ambientale; c) la continuazione delle pratiche colturali sulle superfici
in attualità di coltivazione, nonché le normali attività agricole connesse;
d) la realizzazione degli interventi sulle aree boscate e i tagli boschivi
secondo quanto stabilito dalla normativa regionale vigente in materia e previa
autorizzazione della struttura regionale competente; e) la trasformazione
delle colture agricole presenti; f) la sostituzione delle colture arboree
realizzata esclusivamente secondo l’impianto a buche, senza scasso e con aratura
di profondità non superiore a trenta centimetri; g) sull’intero territorio
del parco, la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del d.p.r. 380/2001; h)
limitatamente alla zona 3 di cui all’articolo 20, la realizzazione di interventi
di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d) del d.p.r.
380/2001; (6) i) limitatamente alle zone 2 e 3, la realizzazione di interventi
di adeguamento di tipo tecnologico e igienico-sanitario connessi
all’applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica nonché di
interventi necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli
impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico-sanitaria, sismica,
di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere
architettoniche; j) gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza,
operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e
di ripristino ambientale definiti nell’ambito della procedura di approvazione
della caratterizzazione e del progetto di bonifica del Sito di interesse
nazionale di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente 10 gennaio 2000
(Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Taranto) e finalizzati a
minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di
contaminazione presente nel sito.
2. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti
di pianificazione territoriale e degli strumenti urbanistici vigenti, ove più
restrittive. Nelle aree esterne ai centri edificati non dovranno verificarsi
interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti
nell’area.
(6) La Corte Costituzionale con sentenza n. 251, 10 novembre - 23 dicembre 2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 1, lettera h.
Art. 27Nulla osta e pareri 1. Il rilascio di permessi di costruire o autorizzazioni relativi a
interventi, impianti, opere e attività ricadenti all’interno del parco è
subordinato al preventivo nulla osta dell’ente di gestione che verifica la
conformità dell’intervento alle disposizioni del piano e del regolamento.
2. Fino all’approvazione del piano e del regolamento, il
rilascio di permessi di costruire o autorizzazioni relativi ad interventi,
impianti ed opere ricadenti all’interno del parco è subordinato al parere
preventivo e obbligatorio dell’ente di gestione che verifica la coerenza
dell’intervento con le finalità istitutive del parco nonché la conformità
dell’intervento alle disposizioni della presente legge.
Art. 28Indennizzi 1. Ai sensi dell’articolo 15 della l. 394/1991, l’ente di gestione del parco è
tenuto a indennizzare i danni eventualmente provocati dalla fauna selvatica al
patrimonio zootecnico e alle colture.
Art. 29Vigilanza, sorveglianza e poteri sostitutivi 1. La vigilanza sulla gestione del parco è esercitata dalla Giunta regionale
attraverso le strutture regionali competenti in materia di aree protette e di
vigilanza ambientale, nonché dall’ente di gestione nelle forme individuate in
sede di stipula di apposita convenzione ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs.
267/2000.
2. In caso di inottemperanza a quanto disposto dall’articolo
22, comma 1, lettera a), il Presidente della Giunta regionale, previa diffida
all’ente di gestione, con proprio decreto nomina un commissario ad acta che
provvede in sua sostituzione. Il compenso e il rimborso delle spese per
l’espletamento dell’incarico sono posti a carico del medesimo ente di gestione.
Il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed
esperienza in relazione all’attività oggetto dell’incarico.
3. A seguito di segnalazioni delle competenti strutture
regionali e previa deliberazione della Giunta regionale, il Presidente della
Giunta, qualora riscontri gravi inadempienze o fatti gravi contrari alle
normative vigenti ovvero nel caso di persistente inattività tale da
compromettere le finalità di tutela dell’area protetta, con proprio decreto
provvede allo scioglimento degli organi dell’ente di gestione ed esercita il
potere sostitutivo attraverso la nomina di un Commissario straordinario che
provvede in via sostitutiva alla gestione del parco.
Art. 30Sanzioni 1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla l. 394/1991, per le
violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti
sanzioni:
a) la violazione del divieto di cui all’articolo 25,
comma 1, lettera a), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un
minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 250,00; b) la violazione del
divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera b), comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro
250,00; c) la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1,
lettera c), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo
di euro 1.000,00 a un massimo di euro 10 mila; d) la violazione del
divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera d), comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro
1.000,00; e) la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1,
lettera e), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro
2.000,00 per ogni metro cubo di materiale estratto e per ogni metro cubo di
rifiuto conferito, fino a un massimo di euro 3.000,00; f) la violazione
del divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera f), comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro
250,00; g) la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1,
lettera g), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo
di euro 1.000,00 a un massimo di euro 10 mila; h) la violazione del
divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera h), comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a; un massimo di euro
250,00; i) la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1,
lettera i), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo
di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00; j) la violazione del divieto
di cui all’articolo 25, comma 1, lettera j), comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro
1.000,00; k) la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1,
lettera k), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo
di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00; l) la violazione del divieto
di cui all’articolo 25, comma 1, lettera l), comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro
1.000,00; m) la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1,
lettera m), comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi
in materia di caccia; n) la violazione del divieto di cui all’articolo 25,
comma 1, lettera n), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un
minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 2.500,00; o) la violazione del
divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera o), comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro
1.000,00; p) la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1,
lettera p), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista
dall’articolo 25, comma 4, della l.r. 19/1997; q) la violazione del
divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera q), comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro
1.000,00; r) la violazione dei divieti di cui all’articolo 25, comma 2
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro
250,00 a un massimo di euro 2.500,00; s) la violazione dei divieti di cui
all’articolo 25, commi 3 e 4, comporta l’applicazione delle sanzioni previste
dalle vigenti leggi in materia urbanistica e paesaggistica; t) la
violazione delle limitazioni e dei divieti previsti in materia di tagli boschivi
dalla normativa regionale vigente in materia comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa previste dall’articolo 25, comma 6 della l.r. 19/1997.
2. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle
sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui
al capo I della l. 689/1981 e all’articolo 6, comma 6, della l. 394/1991.
3. Le somme riscosse ai sensi dell’articolo 29 sono
introitate nel bilancio dell’ente di gestione e destinate agli appositi capitoli
di spesa del bilancio di previsione dell’ente stesso per la gestione del parco.
Nelle more della sua costituzione, tali somme sono introitate dalla Regione. La
violazione dei divieti richiamati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
i), j), n), o), e p) del comma 1 nonché dei divieti richiamati alle lettere c),
e), f), e g) comporta anche la riduzione in pristino dei luoghi e l’eventuale
ricostituzione delle specie vegetali e animali, conformemente alle prescrizioni
impartite dell’ente di gestione.
Art. 31 Norma transitoria 1 Sino alla costituzione dell’ente di gestione del parco nel termine di cui
all’articolo 19, comma 3, la gestione, l’amministrazione e la legale
rappresentanza dell’area protetta sono affidate in via provvisoria al Comune di
Taranto. 2 Non soggiacciono alle disposizioni della presente legge gli
interventi di adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque,
inclusa la realizzazione dei relativi scarichi nonché le attività derivanti da
indefettibili esigenze connesse alla presenza di aree e di servitù militari. 3 Non soggiacciono inoltre alle disposizioni della presente legge gli
interventi e le opere edilizie che, alla data di pubblicazione del disegno di
legge 16 luglio 2020, n. 88 sul BURP, hanno già conseguito tutti i titoli
autorizzativi comunque denominati previsti dalla normativa vigente e applicabili
alla fattispecie.
Art. 32Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni della presente
legge si fa fronte mediante assegnazione, in termini di competenza e cassa, di
euro 50 mila sul capitolo 581010 “Spese per la gestione delle aree naturali
protette (l.r.
19/1997. )”, alla missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell’ambiente”, programma 5 “Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione”, titolo 1, dello stato di previsione delle spese
del bilancio per il corrente esercizio finanziario.
2. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri di cui
sopra si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente
disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 29
della l.r.
28/2001, nonché dall’articolo 38 del d.lgs. 118/2011.
Art. 33Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla legge si rinvia
alle disposizioni della l.r.
19/1997.
2. Dalla data di pubblicazione del presente disegno di legge
16 luglio 2020, n. 88 di Istituzione del Parco sul BURP e fino alla data di
entrata in vigore della legge, sull’intero territorio del parco vigono le misure
di salvaguardia di cui all’articolo 8,
comma 1, della l.r.
19/1997. e quelle di cui all’articolo 6, comma 3, della l. 394/1991.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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