Anno 2022
Numero 7
Data 27/07/2022
Abrogato No
Materia Ambiente - Caccia e Pesca;
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Regolamento Regionale

Regolamento per il funzionamento della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali.




IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 981 del 11/07/2022 di adozione del Regolamento;

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO




SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI  


Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Art. 3 – FUNZIONI DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Art. 4 – COMPITI DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Art. 5 – COMPITI DEL PRESIDENTE

Art. 6 – COMPITI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Art. 7 – COMPITI DELLA SEGRETERIA

Art. 8 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Art. 9 – RIUNIONI DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Art. 10 – REGOLAMENTAZIONE DELLE SEDUTE

Art. 11 – SUPPLENZE

 Art. 12 – PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONFERENZE DI SERVIZI
 
Art. 13 – DIMISSIONI E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI
 
Art. 14 – DECADENZA DALL’INCARICO
 
Art. 15 – REVOCA DELL’INCARICO
 
Art. 16 – NORME DEONTOLOGICHE E DOVERI COMPORTAMENTALI
 
Art. 17 – INCONFERIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO D’INTERESSI
 
Art. 18 – COMPENSO PER I COMPONENTI
 
Art. 19 – DISPOSIZIONI FINALI
 
Art. 20 – ABROGAZIONE ESPRESSA DEL REGOLAMENTO 22 GIUGNO 2018 N. 7



Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento


1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica per le Valutazioni Ambientali, istituita ai sensi del comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale) come novellato dall’articolo 61 della legge regionale n. 51 del 30 dicembre 2021.



Art. 2

Composizione della commissione tecnica per le valutazioni ambientali


1. La Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali è costituita da 15 componenti esterni all’Amministrazione Regionale nominati con provvedimento del Direttore di Dipartimento competente sulla base degli esiti di una indagine ricognitiva finalizzata alla individuazione di candidati idonei allo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 3 del presente regolamento, mediante avviso pubblico di selezione comparativa garantendo il rispetto del principio dell’equilibrio di genere.

2. L’incarico di componente esterno della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali è incompatibile con qualsiasi ruolo nei Comitati Tecnici Provinciali. Qualora la suddetta incompatibilità si determini in epoca successiva alla nomina, l’accettazione dell’incarico nei Comitati Tecnici Provinciali comporta la decadenza dall’incarico di componente esterno della Commissione.

3. Fanno parte della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali con funzioni di Presidente, i Dirigenti dei Servizi afferenti alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché un funzionario in servizio con funzioni di segretario, tutti senza diritto di voto. Ai lavori della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali partecipa, senza diritto di voto, l’istruttore della Sezione o del Servizio competente, responsabile del procedimento della singola pratica, d’ora in avanti Referente interno, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 10 del presente regolamento.

4. I componenti esterni devono essere in possesso del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza pratica e professionale dell’impatto ambientale e con comprovate competenze nel settore della valutazione tecnica, ambientale, paesaggistica e del diritto ambientale. La Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali è così ripartita:

  − N. 9 esperti in Area Ambientale e, in particolare:

− in tutela ambientale, della biodiversità, del suolo e del sottosuolo con esperienza nell’analisi delle componenti biotiche (flora, vegetazione, fauna, ecosistema) e/o nell’analisi delle caratteristiche chimico-fisiche delle diverse matrici ambientale;

− in inquinamento e risanamento delle diverse matrici ambientali;

− in analisi e valutazione degli effetti e delle incidenze sull’ambiente naturale ed antropico delle emissioni associate agli impianti industriali ed alle infrastrutture civili lineari/puntuali;

  − N. 2 esperti in Area Economica e, in particolare, in materia di pianificazione e programmazione ed analisi economica sistematica e approccio sistemico economico;

  − N. 2 esperti nell’Area della Salute pubblica e, in particolare, nell’analisi e nella valutazione degli impatti dei progetti sulla salute umana;

  − N. 2 esperti in Area Giuridica con competenza nel diritto dell’ambiente e nel diritto amministrativo.




Art. 3

Funzioni della commissione tecnica per le valutazioni ambientali


1. La Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali è l’organo collegiale tecnico-consultivo e fornisce il supporto tecnico-scientifico necessario all’Autorità competente per i procedimenti contemplati dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., nonché dalla normativa in materia di valutazione di incidenza ambientale. La Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali svolge, altresì, funzioni di assistenza ai fini dell’istruttoria necessaria alla risoluzione di questioni tecniche o giuridiche che possono insorgere nel corso del procedimento. 



Art. 4

Compiti della commissione tecnica per le valutazioni ambientali


1. I compiti della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali sono quelli necessari ad assolvere alle funzioni di cui all’art. 3 che, a titolo esemplificativo, comprendono:

a) l’esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, e della documentazione tecnica a corredo;

b) l’individuazione e la quantificazione degli impatti diretti ed indiretti dei progetti sulle diverse componenti ambientali (il suolo, il sottosuolo, le acque, l’aria, il paesaggio) e sugli elementi che ne fanno parte (l’uomo, la fauna e la flora, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio culturale) e le interazioni tra questi;

c) l’individuazione e proposta di condizioni ambientali per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti;

d) la valutazione degli eventuali sistemi di monitoraggio della compatibilità ambientale dei progetti proposti dal proponente;

e) l’analisi dei contenuti delle osservazioni, delle controdeduzioni e di tutta la documentazione messa a disposizione;

f) la formulazione di un parere specialistico motivato, di carattere obbligatorio ma non vincolante, che reca le valutazioni della Commissione in ordine ai potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione degli interventi sottoposti alla valutazione di impatto ambientale;

g) la formulazione, ad eventuale richiesta delle Autorità regionali competenti, di un parere non vincolante nell’ambito degli ulteriori procedimenti ambientali contemplati dalla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 nonché dalla normativa in materia di valutazione di incidenza ambientale;

h) la formulazione, ad eventuale richiesta delle Autorità regionali competenti, di un parere non vincolante nell’ambito delle valutazioni di cui all’art. 20, comma 1, e art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

i) l’assistenza ai fini dell’istruttoria necessaria alla risoluzione di questioni tecniche o giuridiche, anche a carattere contenzioso, che possono insorgere nel corso del procedimento.




Art. 5

Compiti del presidente


1. Il Presidente rappresenta la Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali, ne coordina i lavori e le sedute, assicurando il buon andamento e l’osservanza del presente regolamento. Vigila sul rispetto dei doveri d’ufficio da parte dei componenti della Commissione. Firma digitalmente tutti gli atti conclusivi relativi alle attività della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali.

2. Il Presidente, all’avvio del procedimento, assegna l’istruttoria delle singole pratiche per la conseguente formulazione della proposta di parere alla Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali, nominando un Referente con funzioni di relatore e coordinatore, e, qualora necessario, un eventuale gruppo istruttore.

3. Il Presidente, al momento dell’assegnazione della pratica o con successiva comunicazione, individua i termini per la formulazione della proposta di parere da parte del Referente e del gruppo istruttore della Commissione in base alla diversa tipologia di procedimenti.

4. Il Presidente autorizza la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti della Commissione, così come quantificati dalla Segreteria.

5. Il Presidente monitora inoltre lo stato di attuazione delle procedure al fine di garantire il rispetto delle tempistiche stabilite dalla normativa ambientale e per l’applicazione delle eventuali decurtazioni di cui all’art. 18 del presente Regolamento.

6. Per le funzioni attribuitegli, il Presidente si avvale della segreteria della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali.

 




Art. 6

Compiti dei componenti della commissione tecnica per le valutazioni ambientali


1. I componenti della Commissione sono tenuti a:

a) assicurare la propria presenza alle riunioni della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali e, in caso di impedimento, a comunicare tempestivamente la propria indisponibilità secondo le disposizioni del comma 3 dell’art. 9 del Regolamento;

b) svolgere i compiti affidati ai sensi del presente regolamento con diligenza professionale secondo i principi di autonomia tecnica e intellettuale, trasparenza e qualità della prestazione;

c) osservare le tempistiche stabilite dalla normativa nello svolgimento delle proprie attività nonché le ulteriori indicazioni fornite dal Presidente della Commissione ;

d) dotarsi e comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale alla Sezione Autorizzazioni Ambientali ed alla segreteria;

e) attestare, a richiesta del Presidente, l’assolvimento dei compiti derivanti dall’incarico conferito predisponendo una apposita relazione sulle attività svolte.




Art. 7

Compiti della segreteria


1. La segreteria supporta la Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali nell’espletamento dei compiti affidati dal presente regolamento in assolvimento delle funzioni previste dalla legge.

 

2. In particolare, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Presidente, il segretario:
 
a) assiste il Presidente nelle sedute della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali;
 
b) predispone l’ordine del giorno delle sedute della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali;
 
c) predispone la convocazione della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali e la trasmette ad ogni singolo componente, mediante posta elettronica con valore di notifica, entro 5 giorni dalla data della seduta;
 
d) redige e firma digitalmente i verbali delle riunioni plenarie della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali e ne cura la conservazione agli atti con numero progressivo annuale. Il verbale, redatto in forma sintetica, deve riportare l’indicazione dei partecipanti, gli argomenti trattati, la discussione e le conclusioni a cui la Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali è pervenuta. Il verbale dà inoltre conto dell’intervento di eventuali soggetti terzi ai lavori della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali, dell’assegnazione delle istruttorie, delle osservazioni dei vari componenti, dell’esito delle votazioni e deve essere approvato nella stessa seduta;
 
e) redige i verbali delle audizioni e di altre riunioni e ne cura la conservazione;
 
f) cura le modalità di redazione e trasmissione dei verbali inerenti ai sopralluoghi autorizzati dal Presidente e ne cura la conservazione;
 
g) riceve, predispone ed invia le comunicazioni relative alle attività della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali;
 
h) supporta il Presidente nel monitoraggio e nella verifica del rispetto dei termini assegnati alla Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali per l’espressione del parere di competenza;
 
i) quantifica i compensi spettanti ai componenti della Commissione previa verifica, con il Presidente, del diligente e puntuale svolgimento dell’incarico da parte di ciascun Commissario.



Art. 8

Organizzazione e funzionamento della commissione tecnica per le valutazioni ambientali


1. La Commissione svolge l’attività istruttoria nei modi e nelle sedi di volta in volta ritenute più opportune, eventualmente effettuando sopralluoghi preventivamente autorizzati dal Presidente.

2. La Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali opera presso la struttura regionale che svolge le funzioni di Autorità competente nei procedimenti di valutazioni ed autorizzazioni ambientali.

3. Il Referente della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali, all’uopo nominato, è responsabile dell’istruttoria tecnica che si conclude con una proposta di parere - da rendere sul modello da adottarsi con atto del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali – che viene trasmessa dal Referente almeno tre giorni prima della seduta in cui la discussione della pratica con la votazione del parere è all’ordine del giorno. In casi di motivata urgenza tale termine può essere ridotto ad un giorno.

4. La proposta di parere costituisce il documento necessario per la discussione e decisione in merito alla compatibilità ambientale dell’intervento oggetto di valutazione nelle sedute della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali. A tal fine la proposta di parere deve riportare le considerazioni istruttorie e le eventuali proposte di condizioni ambientali/prescrizioni e/o raccomandazioni individuate dalla Commissione ai fini della valutazione della compatibilità ambientale dell’intervento o ai fini del rilascio degli ulteriori provvedimenti ambientali contemplati dalla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 nonché dalla normativa in materia di valutazione di incidenza ambientale.

5. Qualora lo ritenga necessario e nel rispetto delle fasi procedimentali scandite dalle norme di settore, anche sulla base delle osservazioni pervenute e sulle risultanze degli incontri istruttori, la Commissione formula una proposta di richiesta di integrazioni.

6. La proposta di parere in merito alla compatibilità ambientale dell’intervento oggetto di valutazione è l’atto che conclude l’istruttoria da parte della Commissione e deve essere formulata entro il termine stabilito dal Presidente all’atto dell’assegnazione della pratica o con successiva comunicazione, fatte salve le eventuali sospensioni o interruzioni dei termini del procedimento.




Art. 9

Riunioni della commissione tecnica per le valutazioni ambientali


1. Il calendario delle riunioni plenarie della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali e l’ordine del giorno sono definiti dal Presidente. Il Segretario redige il verbale della riunione con l’elenco dei partecipanti.

2. Le sedute non sono pubbliche e hanno cadenza almeno quindicinale. Il Presidente ha facoltà di procedere a convocazioni straordinarie in presenza di particolari esigenze organizzative o di ragioni di urgenza ai fini della definizione di talune pratiche.

3. In caso di impedimento a partecipare alle sedute da parte dei singoli componenti, questi devono darne avviso alla Segreteria della Commissione almeno tre giorni prima della seduta indetta, salvo che l’impedimento sia insorto nei tre giorni precedenti la data della riunione, nel qual caso la comunicazione va fatta con la massima tempestività.

4. La Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali assume le proprie determinazioni nell’ambito dello svolgimento di periodiche riunioni plenarie.

5. Nelle riunioni plenarie:

a) il Referente interno di cui all’art. 2 riferisce sulla pratica oggetto di assegnazione alla Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali;

b) il Referente della Commissione assegnatario della singola pratica relaziona sugli esiti dell’attività istruttoria svolta autonomamente o con l’ausilio dell’eventuale gruppo istruttore individuato a supporto dal Presidente all’atto della assegnazione, nonché sulle conclusioni della proposta di parere;

c) la Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali approva i pareri di cui all’articolo 4 comma 1, lettere f), g) ed h;

d) si svolgono gli eventuali approfondimenti o integrazioni istruttorie che si rendessero necessari e si esaminano particolari problematiche emerse nel corso dell’attività istruttoria, escludendo l’esame documentale ed istruttorio condotto dai Componenti della Commissione con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 8 prima ed al di fuori delle sedute plenarie.




Art. 10

Regolamentazione delle sedute


1. Le sedute dell’assemblea plenaria sono convocate dal Presidente a mezzo posta elettronica certificata per il tramite dell’ufficio di segreteria.

2. Il Referente interno riferisce alla Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali su ogni argomento iscritto all’ordine del giorno della seduta. Il Referente interno assicura altresì il supporto organizzativo alle attività della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali con riferimento ad ogni singola pratica.

3. Al momento dell’assegnazione delle singole pratiche i componenti della Commissione dovranno dichiarare la sussistenza di eventuali e motivate cause di incompatibilità e indisponibilità alla trattazione di ciascuna di esse.

4. L’esame istruttorio delle pratiche viene svolto conformemente all’ordine di acquisizione al protocollo generale, salvo deroghe motivate da ragioni di urgenza e di pubblico interesse, debitamente rappresentate su ogni argomento iscritto all’ordine del giorno. La Commissione può chiedere integrazioni e chiarimenti relativi alla documentazione prodotta, nel rispetto delle frasi procedimentali scandite dalle norme di settore; in tal caso, l’esame del progetto proseguirà nella prima seduta utile successiva alla presentazione delle integrazioni e/o chiarimenti richiesti.
 
5. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto. Qualora la Commissione non sia validamente costituita, si procede ad una nuova convocazione. Le sedute si svolgono in modalità riservata e non sono aperte al pubblico.
 
6. Su richiesta della Commissione o dell’istante, è prevista l’audizione dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate o dei soggetti proponenti che hanno facoltà di essere coadiuvati da tecnici di propria fiducia. Degli esiti dell’audizione deve essere redatto apposito verbale. In ogni caso durante la discussione è ammessa unicamente la presenza dei componenti della Commissione, del Presidente, dei Dirigenti dei servizi regionali della Sezione Autorizzazioni Ambientali, del segretario verbalizzante e del Referente interno.
 
7. La Commissione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. Il voto discorde deve essere motivato. Non è consentito il voto di astensione. Nel caso un componente del Commissione non intenda partecipare alla votazione è tenuto a dichiararne anticipatamente i motivi prima delle operazioni di voto e quindi ad abbandonare la seduta. In caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari, il parere si intende approvato così come proposto dal Referente della Commissione assegnatario.
 
8. Ciascun parere, firmato digitalmente dal Presidente e dal segretario, nonché il relativo elenco dei presenti con indicazione del voto espresso, sono trasmessi dalla Segreteria alla Sezione Autorizzazioni Ambientali.



Art. 11

Supplenze


1. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono temporaneamente svolte dal Dirigente di un Servizio afferente alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, a cominciare dal più anziano di età, e in assenza di Dirigenti regionali, da un funzionario della Sezione Autorizzazioni Ambientali o da un componente della Commissione previamente delegato del Presidente.

2. In caso di impedimento temporaneo del Referente, questi può delegare le sue funzioni ad un componente del gruppo istruttore nominato dal Presidente ai sensi dell’art. 5, comma 3, previo assenso del Presidente della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali.




Art. 12

Partecipazione alle sedute di conferenze di servizi


1. Qualora richiesto e ritenuto necessario dal Presidente, il Referente della Commissione assegnatario della pratica o altro componente può assistere ai lavori della seduta di Conferenza di Servizi.

2. Ai fini della maturazione del compenso, la partecipazione alla seduta della Conferenza di Servizi equivale alla partecipazione ad una seduta plenaria della Commissione.




Art. 13

Dimissioni e sostituzione dei component


1. Le dimissioni di un componente nominato sono presentate con pec al Direttore del Dipartimento ed al Presidente della Commissione.

2. Le dimissioni sono irrevocabili dal momento in cui vengono protocollate ed hanno effetto immediato senza necessità della loro accettazione.

3. Ai fini della sostituzione del dimissionario, il Direttore del Dipartimento procede alla nomina del nuovo componente della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali, previa valutazione delle candidature già pervenute ovvero, in caso di mancanza di profili ritenuti idonei, previa attivazione della procedura selettiva di cui all’art. 2 comma 1 del presente regolamento.




Art. 14

Decadenza dall’incarico


1. I componenti della Commissione di cui al presente Regolamento restano in carica fino al 31 dicembre dell’anno in cui si insediano fermo restando che, alla scadenza, al fine di garantire la continuità delle funzioni restano in carica fino all’insediamento dei nuovi componenti.

2. Il componente della Commissione che risulti assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive è dichiarato decaduto con provvedimento del Direttore del Dipartimento.

3. I componenti della Commissione decadono dall’incarico nel caso in cui, nell’esercizio delle loro funzioni emerga un conflitto, reale o potenziale, con interessi di natura personale o professionale, tale da compromettere l’imparzialità e l’obiettività richieste nell’esercizio delle loro funzioni.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, la decadenza è disposta con atto del Direttore del Dipartimento, previa segnalazione del Presidente della Commissione. La Commissione può comunque continuare a svolgere la propria attività, anche in assenza del plenum. 




Art. 15

Revoca dell’incarico


1. Su specifica segnalazione formale del Presidente della Commissione, il Direttore del Dipartimento può disporre, con provvedimento motivato, la revoca dell’incarico di un componente nei seguenti casi:

a) a seguito di gravi inadempienze o ritardi rispetto ai compiti affidati e delle tempistiche assegnate che comportino ingiustificati superamenti dei termini di conclusione del procedimento;

b) in caso di perdita dei requisiti soggettivi richiesti ai fini della nomina ovvero nel caso previsto dall’articolo 17 comma 2 del presente Regolamento;

c) in caso di comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente regolamento e in particolare dall’art. 16, accertati dal Presidente della Commissione.

2. La revoca ha effetto dalla data indicata nel provvedimento che viene notificato all’interessato tramite pec ed inviato per conoscenza al Presidente della Commissione. La Commissione può comunque continuare a svolgere la propria attività, anche in assenza del plenum.




Art. 16

Doveri comportamentali e norme deontologiche 


1. Nello svolgimento dell’attività presso la Commissione i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti della Regione Puglia. A tal fine, il codice di comportamento dei dipendenti regionali approvato con D.G.R. n. 1423/2014 è consegnato ai componenti all’atto della loro nomina. Essi sono tenuti ad osservare il segreto d’ufficio sulle attività oggetto degli incarichi affidati.

2. I componenti della Commissione non possono chiedere documentazione direttamente ai soggetti proponenti.

3. I componenti si impegnano a comunicare al Presidente della Commissione e al Direttore del Dipartimento, mediante pec corredata da copia della relativa documentazione, l’emissione a proprio carico di provvedimenti sanzionatori disciplinari, amministrativi e/o penali, ivi inclusa l’eventuale ricezione di avvisi di garanzia anche relativi a fatti non inerenti allo svolgimento dell’incarico affidato, entro cinque giorni dalla data in cui ne sia venuto a conoscenza. Negli stessi termini è tenuto a dare comunicazione di ogni possibile conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, diretto o relativo a parenti e affini entro il terzo grado nonché a soci o associati in studi professionali.

4. I componenti si attengono inoltre alle norme di deontologia professionale




Art. 17

Inconferibilità, incompatibilità e conflitto d’interessi


1. Non possono essere nominati, e se nominati decadono dall’incarico di componente della Commissione coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, ovvero siano stati rinviati a giudizio per uno dei reati indicati all’art. 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale, o per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale.

2. L’incarico di componente della Commissione è incompatibile con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in imprese beneficiarie di atti autorizzativi emanati a seguito dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza ambientale e valutazione ambientale strategica ovvero con enti che a qualsiasi titolo esercitino su dette imprese attività di direzione, vigilanza o controllo. Per tutti i membri trova in ogni caso applicazione il combinato disposto di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. I componenti decadono dall’incarico nel caso in cui l’esercizio delle loro funzioni si ponga in conflitto, in essere o potenziale, con interessi di natura personale o professionale, tali da compromettere l’imparzialità e l’obiettività richiesta ai componenti della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali. In particolare, costituisce ipotesi di conflitto di interesse rilevante intrattenere, in costanza di incarico, rapporti di collaborazione o consulenza svolti anche a titolo gratuito, con imprese beneficiarie di atti autorizzativi emanati a seguito dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza ambientale e valutazione ambientale strategica ovvero con enti che a qualsiasi titolo esercitino su dette imprese attività di direzione, controllo o vigilanza. Nei casi previsti dal presente comma, la decadenza è disposta previa sospensione immediata con provvedimento del Direttore del Dipartimento.

3. All’atto della nomina, il componente della Commissione si impegna a non assumere, nei due anni successivi alla cessazione dell’incarico, rapporti di dipendenza, collaborazione o consulenza, comunque denominate, con imprese beneficiarie di atti autorizzativi emanati a seguito dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza ambientale e valutazione ambientale strategica, ovvero con enti che a qualsiasi titolo esercitino su dette imprese attività di direzione, controllo o vigilanza.

4. Qualora i componenti della Commissione abbiano intrattenuto nei tre anni precedenti all’accettazione dell’incarico o intrattengano rapporti di consulenza e collaborazione con i Proponenti i progetti in materie diverse da quelle oggetto delle attività della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali, cosi come nel caso di professionisti che operino in associazione con altri, laddove i professionisti associati o soci dei componenti intrattengano o abbiano intrattenuto rapporti di consulenza e/o collaborazione con i Proponenti di progetti in materie diverse da quelle oggetto delle attività della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali, i componenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente, astenendosi contestualmente da qualsiasi attività istruttoria e dal voto con riferimento al relativo parere.
 
5. I componenti della Commissione sono tenuti a dichiarare, all’atto della nomina, ovvero nel corso dell’espletamento dell’incarico, eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi secondo la modulistica regionale approvata con DGR n. 966 del 25 giugno 2020.
 
6. Trova in ogni caso applicazione il combinato disposto di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.



Art. 18

Compenso per i componenti


1. L’incarico di componente esterno della Commissione prevede la corresponsione di un’indennità di presenza pari a 100,00 euro per ogni seduta. Ai fini del riconoscimento del gettone di presenza dovrà essere approvato almeno un parere conclusivo riconducibile ai procedimenti di cui al comma 2.

2. Al Referente assegnatario ed ai componenti dell’eventuale gruppo istruttore spetta un compenso così quantificato:

a) Euro trecento/00 per ogni parere conclusivo reso nell’ambito di procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (da intendersi comprensivo dell’eventuale valutazione di incidenza ambientale e della eventuale valutazione del Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo ex D.P.R. 120/2017);

b) Euro centocinquanta/00 per ogni parere conclusivo reso nell’ambito di procedure di Verifica di Assoggettabilità;

c) Euro cento/00 per ogni parere conclusivo reso nell’ambito di procedure di riesame;

d) Euro cento/00 per ogni parere conclusivo reso nell’ambito di procedure di ottemperanza; le verifiche di ottemperanza relative alle prescrizioni di condizioni ambientali indicate dalla Commissione sono ordinariamente assegnate al medesimo Referente ed eventuale gruppo istruttore che ha istruito la pratica dalla quale sono discese le prescrizioni;

e) Euro centocinquanta/00 per ogni parere conclusivo reso nell’ambito delle ulteriori procedure contemplate dalla parte seconda del d.lgs. 152/2006, nonché dalla normativa in materia di valutazione di incidenza ambientale. Spetta, inoltre, un importo lordo pari al gettone di presenza stabilito al comma 1 per i sopralluoghi e le missioni all’interno del territorio regionale, al quale si aggiunge il rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità e misure previste per le missioni dei dipendenti regionali.

3. Ai componenti che partecipano alle sedute di Conferenze di Servizi spetta il gettone di presenza di cui al comma 1.

4. Decorsi giorni 15 dalla scadenza del termine richiamato al comma 3 dell’art. 5 del presente regolamento, per l’approvazione del parere, si applica una decurtazione quantificata del 50% dell’importo di cui al comma 2.

5. Alla liquidazione dei compensi si provvede, di regola, con cadenza semestrale entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.




Art. 19

Disposizioni finali


1. Il presente regolamento può subire modifiche e/o integrazioni in conseguenza della emanazione di disposizioni circa modalità e criteri di attuazione delle diverse procedure di cui al d.lgs. n. 152/2006.



Art. 20

ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO 22 giugno 2018 n. 7


1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il Regolamento regionale n.7/2018.

2. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1, della l.r. n. 7/2004 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia




Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.