Anno 2023
Numero 2
Data 21/02/2023
Abrogato No
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note
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Regolamento Regionale

Regolamento della Scuola regionale di Polizia locale ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale).



1


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 35 del 30/01/2023 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO




Art. 1

Sede e organizzazione della Scuola


1. La Scuola regionale di Polizia locale prevista dall’art. 20, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale) è l’organismo interno della Regione Puglia che si occupa di promuovere e coordinare le attività di formazione, qualificazione e aggiornamento degli operatori di Polizia locale. Essa ha sede legale in Bari presso gli uffici della Regione Puglia siti in via Giovanni Gentile, n. 52.

2. Le iniziative e le attività della Scuola, comunque rientranti nei fini istituzionali della stessa, sono organizzate in maniera decentrata, al fine di garantire una più vasta distribuzione delle opportunità di formazione tra le diverse realtà territoriali.

3. Il Comando di Polizia locale di Bari e Lecce costituiscono sedi operative della Scuola, per i distretti, rispettivamente, di Bari, Foggia e BAT e di Lecce, Brindisi e Taranto, in funzione della distribuzione delle Corti d’Appello




Art. 2

Definizioni


1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

a) Per Scuola si intende la Scuola regionale di Polizia Locale.

b) Per operatori di Polizia locale si intendono gli Agenti, Sovrintendenti, Ispettori, Commissari non comandanti, Comandanti di Corpo/Responsabili del Servizio con o senza qualifica dirigenziale. Tra gli operatori di Polizia locale è compreso anche il personale assunto a tempo determinato ed il personale di cui all’art. 13 della l.r. n. 37/2011.

c) Per Dirigente regionale di cui all’art. 18 della l.r. n. 37/2011 si intende il Dirigente pro-tempore della Sezione regionale competente in materia, attualmente denominata “Sezione Enti locali”.

d) Per Struttura di supporto si intende un gruppo di lavoro permanente costituito dal personale dipendente dell’amministrazione regionale, individuato con apposito atto dirigenziale.

e) Per Comitato didattico – scientifico si intende un gruppo di lavoro individuato dalla Commissione, di cui all’art. 19 della l.r. n. 37/2011, tra i suoi componenti.

f) I Comandanti delle città capoluogo in cui la Scuola ha sede (Bari e Lecce) svolgono le funzioni di Responsabili delle rispettive sedi.

g) Per Attività formative si intendono i corsi di formazione/aggiornamento con o senza esame finale, i seminari di approfondimento (incontri informativi e divulgativi) e le giornate di studio (incontri con dibattiti).

h) Per Albo docenti si intende l’Albo telematico dei docenti della Scuola regionale di Polizia locale.

i) Per Piano annuale si intende il Piano annuale delle attività formative per gli operatori di Polizia locale che rappresenta il documento programmatico delle attività formative approvato dal Dirigente regionale.

j) Per Enti di Area vasta si intendono gli Enti di cui all’art. 1, commi 2 e 3, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).




Art. 3

Finalità


1. Il presente regolamento ha l’obiettivo di disciplinare le attività di formazione rivolte agli operatori di Polizia locale, al fine di garantire l’adeguatezza e l’uniformità dei processi formativi nell’ambito regionale e interregionale.

2. Accedono alle attività di cui al presente regolamento gli operatori di Polizia locale, le cui amministrazioni di appartenenza abbiano adeguato i propri regolamenti al regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11 (Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale n. 37/2011), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 44 del 12/04/2017.  




Art. 4

Struttura organizzativa della Scuola e compiti del dirigente regionale


1. La Scuola regionale di Polizia Locale, istituita con DGR n. 1701/2018, è coordinata dal Dirigente della Sezione regionale competente (attualmente Sezione Enti locali) che si avvale di:

a) un Comitato didattico scientifico;

b) i due Responsabili delle Sedi di Bari e Lecce della Scuola;

c) una struttura amministrativo-contabile di supporto.

2. Al Dirigente regionale compete:

a) definire con determina, sentiti i Responsabili di Sede, l’organizzazione interna della Scuola e dettare le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento;

b) sovrintendere a tutte le attività della Scuola;

c) nominare la Commissione Giudicatrice dei corsi che prevedono un esame finale nel rispetto della parità di genere: le Commissioni sono presiedute dal Dirigente regionale, o suo delegato, e dai docenti del corso che non siano componenti dell’organo di direzione politica della amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
 
d) avviare, sospendere o annullare le attività formative, con apposito atto;
 
e) nominare e revocare i componenti del Comitato didattico-scientifico;
 
f) conferire l’incarico ai docenti e alle sedi delle attività formative;
 
g) informare la Giunta regionale delle attività erogate attraverso apposito resoconto annuale;
 
h) stipulare convenzioni e protocolli d’intesa con altri Enti e istituzioni pubbliche o loro organismi;
 
i) convocare il Comitato didattico-scientifico;
 
j) predisporre e aggiornare la modulistica da utilizzarsi per le attività formative, ivi compresi gli attestati di frequenza e quelli di superamento dell’esame finale del corso di formazione.
 
3. Nel rispetto del Piano annuale delle attività formative per gli operatori di Polizia locale, possono essere previste attività da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista dal bilancio regionale, anche grazie all’accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali. Può inoltre essere prevista l’organizzazione di giornate di studio ulteriori rispetto a quelle svolte presso le sedi di Bari e Lecce della Scuola da erogarsi, anche in modalità di formazione a distanza, a cura dei Comuni/Enti di Area vasta e/o Associazioni di categoria riconosciute, anche in forma associata, o loro organismi interni, previa stipula di specifica convenzione scritta, senza oneri per la Scuola e l’Amministrazione regionale.
 
4. Per le attività di cui al comma 2, il Dirigente regionale può delegare personale regionale nel rispetto delle disposizioni in materia di delega di cui all’art. 45, commi 2 e 3, della Legge regionale 16 aprile 2007, n. 10.



Art. 5

Il Comitato didattico-scientifico


1. Il Comitato didattico-scientifico è nominato con atto dirigenziale del Dirigente regionale competente ed è composto da 3 a 5 membri individuati dalla Commissione tecnico-consultiva, di cui all’art. 19 della Legge regionale n. 37/2011, tra i propri componenti.

2. Ai componenti del Comitato e della struttura di supporto non spettano compensi o indennità di alcun genere, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per il raggiungimento della sede di svolgimento delle riunioni.

3. Il Comitato si riunisce su convocazione del Dirigente regionale, che lo presiede. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti: in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Dirigente regionale. Di ciascuna seduta è redatto apposito verbale che viene sottoscritto dal segretario verbalizzante e dal Dirigente regionale.

4. Il componente del Comitato che non fa più parte della Commissione decade automaticamente dalla carica ricoperta nel Comitato stesso

 




Art. 6

Funzioni del Comitato didattico-scientifico. Piano annuale delle attività formative


1. Al Comitato didattico-scientifico compete:

 

a) redigere ed aggiornare i programmi formativi del sistema permanente di formazione della Scuola;
 
b) effettuare la rilevazione annuale dei fabbisogni formativi attraverso specifico questionario da inviare, entro il 30 settembre di ogni anno, ai Comandi/Servizi di Polizia locale dei Comuni e degli Enti di Area vasta pugliesi e presentare la proposta del Piano annuale delle attività formative per gli operatori di Polizia locale da erogare nell’anno successivo, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, economicità, efficienza, non discriminazione, parità di genere e di rotazione;
 
c) valutare, sia in itinere che ex-post, le attività formative attraverso apposito questionario di gradimento/ soddisfazione da somministrare ai partecipanti;
 
d) curare il coordinamento didattico e metodologico delle attività formative, anche attraverso la proposta di individuazione dei docenti di provata competenza rilevabile da idonei elementi curriculari nelle materie oggetto dell’incarico, e la validazione del materiale didattico, dei libri di testo o dispense forniti dai docenti del corso;
 
e) presentare al Dirigente e all’Assessore regionale competente la relazione finale di reporting degli obiettivi realizzati, secondo gli indicatori di risultato definiti con l’approvazione del piano annuale delle attività formative.
 
2. Il Piano annuale delle attività formative della Scuola rappresenta un documento di programmazione, che reca specifica indicazione dei corsi di formazione/aggiornamento con o senza esame finale, dei seminari di approfondimento e giornate di studio. Il piano è approvato con determina del Dirigente regionale competente che ne verifica la conformità ai principi di legge e alle disposizioni del presente regolamento e la congruità della spesa e della copertura finanziaria avuto riguardo alle somme stanziate dal bilancio regionale e delle entrate che affluiscono.
 
3. Il Piano, a seguito di approvazione, è pubblicato presso le sedi della Scuola nonché nell’apposita sezione del sito istituzionale; è trasmesso per la diffusione ai Comuni della Regione e alle Associazioni di categoria.



Art. 7

Funzioni e compiti dei responsabili


1. I Responsabili di Sede assicurano il corretto funzionamento della Scuola avvalendosi della struttura amministrativo-contabile della Regione cui compete il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti comportanti spesa.

2. I Responsabili sono tenuti, in particolare, ad assicurare:

a) l’istruttoria e l’adozione degli atti necessari per la gestione della Scuola, ivi compresa la stipulazione dei contratti di fornitura di materiale e di prestazione d’opera;

b) il regolare svolgimento delle attività formative programmate secondo le finalità stabilite dalla normativa in vigore e le indicazioni ricevute dagli organi della Scuola;

c) il coordinamento delle attività di allestimento della sede, raccolta delle iscrizioni, acquisizione, riproduzione e distribuzione del materiale didattico, registrazione delle presenze, ecc. e in generale di tutti gli aspetti organizzativi;

d) la tenuta della contabilità delle sedi della Scuola e la rendicontazione delle entrate ed uscite da effettuarsi entro il 31 marzo dell’anno successivo;

e) la liquidazione tecnica dei compensi, se dovuti, per le attività di docenza;

f) il monitoraggio dell’andamento dei corsi sotto il profilo organizzativo e logistico nonché della loro qualità in modo da fornire un report bimestrale al Comitato didattico - scientifico;

g) la sottoscrizione della proposta di bilancio preventivo e dello schema di conto consuntivo




Art. 8

Classificazione e procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative


1. Il sistema permanente di formazione degli operatori di Polizia locale è rivolto esclusivamente agli operatori di Polizia locale e si compone di corsi di formazione di gruppo con lezioni di tipo frontale e/o a distanza, e si articola in:

a) corso di formazione per i neo assunti nei ruoli della Polizia locale;

b) corso di formazione al ruolo;

c) corso di formazione avanzata;

d) corso di qualificazione e di aggiornamento riservato a tutti gli operatori della Polizia locale.

2. Il corso di formazione di cui alla lettera a) è rivolto esclusivamente agli operatori neo assunti, che sono tenuti alla frequenza obbligatoriamente entro il primo anno dalla data di assunzione in servizio.

3. Ai corsi di formazione e di aggiornamento possono partecipare anche gli appartenenti alla Polizia locale di altre Regioni, previo accordo di programma tra le Regioni interessate. La Scuola, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni e/o di concerto con le Amministrazioni di appartenenza, promuove azioni di formazione integrata tra la Polizia locale e le varie forze di Polizia di Stato dislocate sul territorio, azioni sperimentali di formazione, anche congiunta, con operatori sociali e della sicurezza; promuove, inoltre, in collaborazione con altre Regioni, con organismi associativi degli Enti locali nazionali e comunitari, sperimentazioni in relazione a nuove professionalità connesse alle politiche di sicurezza.

4. Ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui al presente articolo può partecipare anche il personale di cui all’art. 13 della l.r. n. 37/2011.

5. Sulla base del Piano annuale e delle disponibilità finanziarie, la Struttura amministrativo-contabile di supporto, su impulso dei Comandi/Servizi di Polizia locale o dei soggetti appositamente convenzionati, redige una scheda progetto dell’attività indicante: la sede del corso, la durata, l’elenco dei partecipanti, i costi dei docenti, il materiale didattico occorrente e quant’altro necessario per la realizzazione dell’attività. L’individuazione dei docenti e del materiale didattico compete al Comitato didattico - scientifico.

6. Sulla base della scheda progetto, il Dirigente regionale:

a) autorizza l’avvio del corso attestando la copertura finanziaria per la sua realizzazione, indicandone modalità e tempistiche di svolgimento, dandone comunicazione al Comitato didattico-scientifico;

b) provvede a formalizzare i contratti dei docenti incaricati e la sede del corso. Non possono essere autorizzati corsi di formazione che abbiano un numero di iscritti inferiore a 20, salvo che si tratti dei corsi per i neo assunti. Il Dirigente regionale può autorizzare l’avvio di attività formative non inserite nel Piano annuale se interamente finanziate con risorse che non gravano sul bilancio autonomo regionale.

7. L’individuazione della sede di svolgimento delle attività formative spetta ai Comandi/Servizi di Polizia locale. I corsi di formazione sono erogati presso strutture e locali, con requisiti a norma, messi a disposizione dalla Regione e/o dai Comuni/Enti di Area vasta/Comandi, previa stipula di apposita convenzione sottoscritta dal Dirigente regionale, nella quale è previsto, se del caso, il solo rimborso delle spese vive secondo la regolamentazione interna dell’amministrazione ospitante.

8. La Struttura amministrativo-contabile di supporto fornisce al Comando/Servizio di Polizia locale dove si svolge il corso il registro d’aula da compilarsi giornalmente a cura dei docenti e controfirmarsi da parte del Comandante/Responsabile del Servizio.

9. Il Comando/Servizio richiedente sovrintende al regolare svolgimento delle attività formative giornaliere, segnalando tempestivamente al Dirigente regionale le anomalie e problematiche riscontrate. Al termine del corso trasmette al Dirigente regionale tutta la documentazione in originale per gli adempimenti e verifiche consequenziali.

10. Per i corsi che prevedono l’esame finale, la Commissione giudicatrice è composta dal Dirigente regionale o suo delegato e dai docenti del corso che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali (art. 35 TUPI).

11. Accedono alla valutazione finale tutti i corsisti che hanno frequentato almeno il 75% delle ore complessive del corso. L’attestato di partecipazione è rilasciato, a cura della Sezione regionale, a tutti i corsisti che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore complessive del corso (teoria e pratica).

 




Art. 9

Formazione per neo assunti


1. La Scuola organizza il corso di formazione riservato agli operatori di Polizia locale neo assunti, avente durata non inferiore a 90 ore fino ad un massimo di 120 ore, suddivise tra teoria e pratica. La valutazione dell’esame finale del corso, effettuata dalla Commissione giudicatrice, concorre alla valutazione dello stesso operatore da parte dell’Ente di appartenenza.

2. I Comuni e gli Enti di Area vasta adeguano i bandi di concorso alle previsioni del presente articolo.

3. Le macro aree disciplinari per la formazione dei neo-assunti di Categoria C sono:

I. Area delle competenze tecnico – professionali

a) Sicurezza stradale e Codice della strada

b) Infortunistica stradale e tecniche di rilievo degli incidenti stradali

c) Gestione della viabilità

d) Protezione Civile

II. Area delle competenze giuridiche

a) Ordinamento degli Enti Locali

b) Diritto amministrativo

c) Diritto pubblico

d) Diritto costituzionale e) Diritto Penale e Procedura Penale

f) Diritto tributario

g) Funzioni e tecniche di Polizia Giudiziaria

h) La disciplina degli stranieri

i) Diritto del lavoro e relazioni sindacali

j) Tutela dei beni ambientali e monumentali

k) Legge n. 689 del 1981 “Modifiche al sistema penale”

l) Testo unico sulle Leggi di Pubblica sicurezza

m) Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Locale e normativa regionale di riferimento

n) Legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e urbanistica

o) Legislazione nazionale e regionale in materia ambientale e sicurezza urbana.

III. Area delle competenze relazionali

a) La comunicazione interpersonale ed interculturale

b) La gestione dei conflitti

c) Sociologia della comunicazione

d) Sociologia della devianza

e) Interculturalità.

IV. Area tecnico - specialistica

a) Addestramento e difesa personale

b) Addestramento operativo all’uso delle armi e degli strumenti di autodifesa

c) Addestramento formale
 
d) Tecniche operative di Polizia
 
e) Informatica
 
f) Contraffazione dei marchi e falso documentale
 
g) T.S.O. e A.S.O.
 
h) Primo soccorso
 
i) Randagismo
 
j) Impiego dei droni
 
k) Guida sicura
 
l) Lingue straniere 
 
m) Codice deontologico
 
n) Procedimenti disciplinari.
 
4. Le macro aree disciplinari per i corsi di formazione per neo-assunti di Categoria D sono le stesse previste per il corso di formazione dei neo assunti di Categoria C con aggiunta della seguente macro area disciplinare:
 
I. Area delle competenze economico – manageriali
 
a) Economia del crimine
 
b) Organizzazione
 
c) Gestione delle risorse umane
 
d) Gestione delle risorse economiche e finanziarie
 
e) Comportamento organizzativo.
 
5. I principali obiettivi della formazione rivolta in particolare agli Agenti di Polizia locale sono:
 
a) sviluppare la consapevolezza del ruolo della Polizia locale e il senso di appartenenza;
 
b) sviluppare le competenze professionali degli operatori di Polizia locale;
 
c) consentire l’approfondimento della conoscenza teorica in funzione dell’evoluzione normativa;
 
d) fornire strumenti operativi in funzione dell’evoluzione normativa;
 
e) consentire lo sviluppo delle competenze trasversali.
 
6. I contenuti dei percorsi di formazione di base sono aggiornati in relazione all’evoluzione delle normative e dello sviluppo del contesto di riferimento regionale.



Art. 10

Formazione al ruolo


1. La formazione al ruolo è riservata agli operatori di Polizia locale che conseguono un avanzamento di grado e funzioni secondo le previsioni di cui agli articoli 8 e 9 del R.R. 11/04/2017, n. 11.

2. Le macro aree disciplinari per la formazione al ruolo sono le stesse previste per il corso di formazione per neo assunti, con diversa modulazione delle ore stabilita dal Comitato didattico-scientifico.

3. La durata di un corso di formazione al ruolo va da un minimo di 60 a un massimo di 120 ore, suddivise tra teoria e pratica.




Art. 11

Formazione avanzata


1. La formazione avanzata è riservata agli Ufficiali, ai Comandanti/Responsabili del Servizio di Polizia locale, con o senza qualifica dirigenziale
 
2. I corsi di formazione avanzata sono finalizzati allo sviluppo di competenze trasversali, gestionali, comunicative, organizzative e negoziali. I contenuti minimi dei corsi di formazione avanzata attengono alle seguenti aree disciplinari:
 
a) competenze di ruolo: leadership, assertività;
 
b) competenze gestionali delle risorse umane, risorse economiche, risorse strumentali;
 
c) capacità comunicative e relazionali: ascolto, comunicazione, gestione dei media;
 
d) competenze tecnico-specialistiche su normative e materie innovative.
 
3. La durata di un corso di formazione avanzata va da un minimo di 30 ad un massimo di 60 ore, suddivise tra teoria e pratica.
 
4. La Scuola promuove collaborazioni, attraverso la stipulazione di protocolli d’intesa, con l’Università al fine di integrare l’offerta formativa in specifiche aree di intervento.



Art. 12

Albo telematico dei docenti della Scuola regionale di Polizia locale


1. Ai fini del conferimento degli incarichi di docenza nei corsi è istituito l’Albo telematico dei docenti della Scuola regionale di Polizia locale. Per consentire la più ampia partecipazione, l’iscrizione all’Albo docenti è regolata da un avviso di selezione pubblica, pubblicato sul sito istituzionale della Scuola, ed aperto in via continuativa alle manifestazioni di interesse dei soggetti in possesso dei requisiti in esso previsti.

2. Possono partecipare alla selezione pubblica per l’iscrizione all’Albo docenti: i soggetti in possesso di diploma di laurea magistrale o conseguita con il vecchio ordinamento, oppure dotati di particolare qualificazione e specializzazione nelle materie oggetto di insegnamento, in relazione ai titoli di studio posseduti e all’esperienza professionale acquisita ai vari livelli di responsabilità ovvero maturata in attività di docenza negli ambiti disciplinari corrispondenti alle Aree sopra indicate unitamente a docenti universitari, magistrati, dirigenti di amministrazioni pubbliche e private e professionisti.

3. Le manifestazioni di interesse sono vagliate, con cadenza almeno annuale, secondo i seguenti criteri: congruenza dell’attività professionale e didattica del candidato con l’ambito disciplinare delle Aree di competenze per le quale concorre; rilevanza e continuità temporale dell’attività didattica svolta; rilevanza delle pubblicazioni, studi e relazioni in occasione di convegni.

4. Il Comitato didattico – scientifico, per la predisposizione del piano annuale di formazione, attinge all’Albo docenti che è aggiornato a cura della Sezione regionale competente con periodicità almeno annuale.

5. È fatta salva, in casi di specifiche esigenze formative debitamente motivate, la possibilità di ricorrere a professionalità non inserite nell’Albo docenti. I Responsabili, sentito il Dirigente Regionale, hanno facoltà di indicare al Comitato didattico-scientifico professionisti non iscritti all’Albo docenti cui affidare incarichi per singole giornate studio o per seminari brevi, qualora lo richieda la specificità della materia trattata.

6. L’Albo docenti è disciplinato da apposito regolamento cui si rinvia.




Art. 13

Attività di documentazione, ricerca ed orientamento


1. La Scuola di formazione favorisce l’attività di ricerca al fine di acquisire elementi di conoscenza e di approfondimento in ordine ad argomenti di particolare interesse per gli operatori ai vari livelli di responsabilità, con la finalità di affrontare le problematiche di concreta attivazione degli istituti normativi connessi e mettere a punto e divulgare schede ed indirizzi di orientamento che consentano di definire una sostanziale uniformità di comportamento a livello regionale.

2. È data facoltà ai Responsabili della Scuola di attivare gruppi di lavoro monotematici, i cui componenti sono scelti tra i membri appartenenti ai Corpi o Servizi di Polizia locale, per approfondimenti di materie e formulazione di proposte circa argomenti da trattare.

3. Tali gruppi di lavoro possono contribuire all’attività di formazione, interagendo con le attività formative della Scuola, coordinati dal Comitato didattico-scientifico con eventuale pubblicazione di monografie.




Art. 14

Corsi di qualificazione e aggiornamento


1. La Scuola può organizzare corsi di approfondimento, seminari di approfondimento e giornate studio.

2. I corsi possono vertere, a titolo esemplificativo:

a) su argomenti che richiedono un approfondimento della conoscenza teorica e dell’operatività connessa per effetto della introduzione di nuove disposizioni nel quadro legislativo di riferimento, al fine di orientare in modo omogeneo l’interpretazione delle medesime e di conformare le modalità di intervento conseguente degli operatori impegnati;

b) su questioni sollecitate dall’esigenza di una rimodulazione dell’organizzazione e della ridefinizione della figura professionale rispetto ad una crescente domanda sociale di sicurezza manifestata dalle comunità locali per un miglioramento della qualità della vita dei cittadini;

c) su aspetti monotematici specifici dell’attività di polizia riferiti ad aree gestionali specifiche per le quali necessita un livello specialistico di conoscenza ed approfondimento pertinente, connesso ad altri ambiti di attività dell’Ente.

3. Nei corsi per i quali il Comitato didattico-scientifico prevede un esame finale, la frequenza di almeno il 75% delle lezioni del corso ed il conseguimento dell’idoneità a seguito della prova d’esame conclusiva, costituiscono titolo idoneo per la progressione di cui all’art. 8, prospetto d) e all’art. 9, prospetto e) del Regolamento regionale n. 11 del 2017.

4. I corsi di qualificazione e aggiornamento sono diretti all’acquisizione di competenze specialistiche, quali, a titolo esemplificativo:

a) Addestramento e difesa personale

b) Informatica

c) Contraffazione dei marchi e falso documentale

d) Addestramento operativo all’uso delle armi e degli strumenti di autodifesa

e) T.S.O. e A.S.O.

f) Primo soccorso

g) Guida sicura

h) Lingue straniere

i) Legislazione nazionale e regionale in materia ambientale e di sicurezza urbana

j) Legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e urbanistica

k) Legislazione nazionale e regionale in materia di polizia amministrativa.

5. La formazione continua affronta principalmente temi strategici con i seguenti obiettivi:

a) seguire le evoluzioni normative di interesse e fornire, di conseguenza, un aggiornamento delle relative conoscenze/competenze;

b) esaminare le innovazioni richieste nelle modalità operative a seguito dell’entrata in vigore di nuove norme o rispetto a nuovi compiti assegnati alla Polizia locale;

c) strutturare opportunità di confronto sulle politiche regionali strategiche e sulle ricadute nelle attività operative. Su questi punti si innesta anche la progettazione di giornate formative su tematiche specifiche.

6. Nell’ambito dei progetti strategici di formazione continua i contenuti sono nettamente specialistici e declinano temi di particolare interesse per la Polizia locale e per le politiche di Regione Puglia.




Art. 15

Programmi didattici


1. Il Comitato didattico – scientifico predispone ed aggiorna i programmi minimi standard per ognuna delle diverse tipologie di formazione previste all’art. 7, con l’obiettivo di assicurare l’uniformità e garantire la qualità degli interventi, mediante un’equilibrata segmentazione delle materie delle aree tematiche di riferimento, connessa ad un numero di ore minimo di lezione per ogni argomento in modo tale da assicurare la completezza dei temi trattati, rispetto ad ogni tipo di corso.



Art. 16

Risorse finanziarie


1. Le attività della Scuola sono finanziate attraverso:

a) i fondi appositamente stanziati nel bilancio autonomo regionale;

b) le risorse complessivamente destinate dagli enti locali alla formazione degli operatori di Polizia locale, anche in base alle disposizioni contrattuali in vigore, e versate alla Regione Puglia sotto forma di contributi volontari;

c) fonti di finanziamento comunitarie, statali, regionali, interregionali e degli Enti locali, anche in forma associata.




Art. 17

Abrogazione espressa del Regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 19


1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente Regolamento n. 19/2018.

2. Il presente Regolamento sarà̀ pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della l.r. n. 7/2004 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.