Anno 2023
Numero 3
Data 21/02/2023
Abrogato No
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
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Regolamento Regionale

Disciplina dell’Albo telematico dei docenti della Scuola regionale di Polizia locale” - Art. 22 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale).



1


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 36 del 30/01/2023 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO




Art. 1

Finalità


1. Il presente Regolamento, in conformità all’art. 22 della Legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale), reca la disciplina per la formazione ed il funzionamento dell’Albo docenti della Scuola regionale della Polizia Locale quale sistema di selezione dei soggetti destinatari di incarichi di docenza ispirato ai principi di trasparenza, efficacia, economicità, efficienza, non discriminazione, parità di genere e di rotazione, nonché di controllo della qualità dell’attività formativa secondo parametri di valutazione omogenei al fine di assicurare il raggiungimento di elevati e condivisi standard qualitativi.

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) Per Scuola si intende la Scuola regionale di Polizia Locale.

b) Per Albo docenti si intende l’Albo telematico dei docenti della Scuola regionale di Polizia locale.

c) Per Coordinatore della Scuola si intende il Dirigente pro-tempore della Sezione regionale competente in materia, attualmente denominata “Sezione Enti locali”.

d) Per Comitato didattico – scientifico si intende un gruppo di lavoro individuato dalla Commissione, di cui all’art. 19 della l.r. n. 37/2011, tra i suoi componenti.

e) Per attività formative si intendono i corsi di formazione/aggiornamento con o senza esame finale, i seminari di approfondimento (incontri informativi e divulgativi) e le giornate di studio (incontri con dibattiti).




Art. 2

Albo docenti


1. L’Albo docenti costituisce un elenco aperto e flessibile, aggiornato con cadenza almeno annuale, che comprende professionalità sia interne che esterne all’amministrazione regionale, articolato in Sezioni corrispondenti alle macro aree disciplinari in base alle tematiche di insegnamento.

2. L’iscrizione all’Albo docenti non determina alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi di docenza.

3. L’incarico di docenza, per una o più giornate di attività formativa presso la Scuola, è conferito in forma scritta a docenti regolarmente iscritti all’Albo docenti, scelti in base all’esperienza e alla qualificazione professionale possedute nelle materie oggetto dell’attività formativa, così come deducibili dal curriculum allegato all’istanza di iscrizione all’Albo docenti ed in osservanza dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di genere e di rotazione.

4. E’ fatta salva, in presenza di specifiche esigenze formative debitamente motivate, la facoltà dei Responsabili della Scuola di indicare al Comitato didattico-scientifico, per l’incarico di docenza relativo a singole giornate di studio/approfondimento, professionisti non inseriti nell’Albo docenti, che non siano componenti dell’organo di direzione politica delle amministrazioni interessate, non ricoprano cariche politiche e non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

5. La facoltà di cui al comma 4 riveste carattere di eccezionalità e risponde all’esigenza di assicurare sempre e comunque continuità e qualità del percorso formativo laddove nell’Albo docenti non siano presenti professionalità in possesso di requisiti specifici.




Art. 3

Sezioni dell’Albo docent


1. L’Albo docenti è articolato nelle seguenti tre Sezioni, in base alle tematiche di specifica competenza dei docenti:

I. SEZIONE NORMATIVO – TEORICA: sono iscritti i docenti delle materie finalizzate all’acquisizione e all’aggiornamento delle competenze giuridiche indispensabili per operare nel contesto specifico della polizia locale;

II. SEZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI: sono iscritti i docenti delle materie finalizzate alla acquisizione degli strumenti tecnico-operativi e delle altre competenze indispensabili per operare nel contesto specifico della polizia locale;

III. SEZIONE DELLE COMPETENZE SPECIALISTICHE: sono iscritti i docenti delle materie di contenuto tecnico, costitutive del bagaglio delle competenze trasversali, che in alcuni settori operativi della polizia locale assumono specifico rilievo.

2. Le materie oggetto di insegnamento da parte dei docenti iscritti in ciascuna Sezione dell’Albo docenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in quanto suscettibili di modifiche e/o integrazioni, sono:

I. SEZIONE NORMATIVO – TEORICA

− Ordinamento degli Enti Locali

− Diritto Costituzionale e Amministrativo

− Diritto pubblico

− Diritto Penale e Procedura Penale

− Diritto tributario

− Funzioni e tecniche di Polizia Giudiziaria

− Testo unico sulle Leggi di Pubblica sicurezza

− La disciplina degli stranieri

− Diritto del lavoro e relazioni sindacali

− Tutela dei beni ambientali e monumentali

− Legge n. 689 del 1981 “Modifiche al sistema penale”

− Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Locale e normativa regionale di riferimento;

− Legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e urbanistica;

− Legislazione nazionale e regionale in materia ambientale e sicurezza urbana.

II. SEZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI
 
− Sicurezza stradale e Codice della strada
 
− Infortunistica stradale e tecniche di rilievo degli incidenti stradali
 
− Gestione della viabilità
 
− Protezione Civile
 
− Funzioni di Polizia Stradale
 
− Funzioni di Polizia Amministrativa
 
− Funzioni di Polizia Commerciale ed Annonaria
 
− Funzioni di Polizia Sanitaria ed Ambientale
 
− Funzioni di Polizia Fiscale/Tributaria
 
− Funzioni di Polizia Urbanistica/Edilizia
 
− Funzioni di Polizia Demaniale
 
− Funzioni di Polizia Mortuaria
 
− Funzioni di Polizia Veterinaria
 
− Funzioni di Polizia Metrica
 
− Funzioni di Polizia Urbana/Rurale
 
III. SEZIONE DELLE COMPETENZE SPECIALISTICHE
 
- Addestramento formale
 
- Addestramento operativo all’uso delle armi e strumenti di autodifesa
 
- Addestramento e difesa personale
 
- Tecniche operative di Polizia - TSO e ASO
 
- Contraffazione dei marchi e falso documentale
 
- Randagismo - Impiego dei droni
 
- Guida sicura - Primo soccorso - Informatica
 
- Lingue straniere - Codice deontologico
 
- Procedimenti disciplinari
 
- La comunicazione interpersonale ed interculturale
 
- La gestione dei conflitti
 
- Sociologia della comunicazione
 
- Sociologia della devianza
 
- interculturalità
 
- Economia del crimine
 
- Organizzazione
 
- Gestione delle risorse umane
 
- Gestione delle risorse economiche e finanziarie
 
- Comportamento organizzativo.



Art. 4

Requisiti per l’iscrizione all’Albo docenti


1. L’iscrizione all’Albo docenti ha validità triennale al termine del quale l’interessato dovrà proporre una nuova domanda. L’Albo docenti è aggiornato con cadenza almeno annuale.

2. L’iscrizione all’Albo docenti è condizionata all’accertamento da parte del Comitato didattico-scientifico dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti nei successivi commi 4 e 5. L’iscrizione è gratuita.

3. I responsabili delle sedi di Bari e Lecce della Scuola sono iscritti di diritto nell’Albo docenti.

4. Ai fini dell’iscrizione sono richiesti i seguenti requisiti di carattere generale:

- assenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge n. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. n. 575/1965;

- assenza di condanna passata in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

- assenza, nell’esercizio della attività professionale, di errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova;

- non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di ordine generale e alle proprie competenze professionali o titoli professionali;

- non essere cessati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale ovvero non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

- autorizzazione preventiva dell’Ente di appartenenza, ove prevista;

- insussistenza, di diritto e di fatto, di cause di incompatibilità e di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi a svolgere attività di docenza presso la Scuola;

- accettare incondizionatamente le condizioni di incarico stabilite in conformità al presente Regolamento.

5. Ai fini dell’iscrizione all’Albo docenti, con riferimento alle diverse aree tematiche, sono richiesti i requisiti professionali di cui all’art. 22, comma 2, della l.r. n. 37/2011, ovvero:

- possesso di diploma di laurea magistrale o conseguita con il vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti e provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;

- possesso di diploma di laurea magistrale o conseguita con il vecchio ordinamento in discipline tecnicoscientifiche afferenti a una o più materie previste per le aree di insegnamento di cui al precedente art. 3, comma 2;

- possesso di diploma di laurea magistrale o conseguita con il vecchio ordinamento e competenza professionale specifica in una o più materie previste per le aree di insegnamento di cui al precedente art. 3, comma 2;

- funzionari e dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni. 




Art. 5

Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione


1. Il mantenimento dell’iscrizione all’Albo docenti è subordinato, oltre che al possesso dei requisiti già previsti per l’iscrizione, alla valutazione positiva da parte del Comitato didattico-scientifico dell’incarico di docenza svolto.

2. Il coordinatore della Scuola, preso atto delle risultanze dell’istruttoria condotta dal Comitato didattico -scientifico, determina la cancellazione del docente dall’Albo docenti.




Art. 6

Modalità di presentazione delle domande


1. L’iscrizione all’Albo docenti avviene attraverso apposita domanda, da presentarsi soltanto in sede di prima applicazione del presente regolamento entro il termine stabilito dall’avviso di selezione pubblica pubblicato sul sito istituzionale della Scuola.

2. La domanda di iscrizione deve essere presentata utilizzando l’apposito modello e contenere l’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii., dei requisiti di ordine generale nonché delle competenze tecniche, scientifiche e professionali.

3. Il coordinatore della Scuola, preso atto delle risultanze dell’istruttoria del Comitato didattico-scientifico, determina l’esito delle domande pervenute disponendone l’inserimento nelle corrispondenti sezioni dell’Albo docenti, in ordine strettamente alfabetico, e la pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola.




Art. 7

Tariffe dei compensi


1. Le tariffe per i compensi delle attività di docenza, espressi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali come per legge, sono determinate dalla Giunta regionale con aggiornamento triennale.

2. Non spetta il rimborso delle spese di trasferta o altra forma di rimborso, tranne in casi eccezionali autorizzati dal dirigente regionale competente




Art. 8

Obblighi dei docenti


1. L’incarico di docenza è conferito in forma scritta a ciascun docente ed è subordinato al rispetto dei seguenti obblighi:

a) puntualità e diligenza nello svolgimento delle lezioni;

b) pianificazione del modulo didattico indicante in modo dettagliato: metodi, tempi, contenuti, e strumenti;

c) consegna, in tempo utile, del materiale didattico e di una bibliografia essenziale degli argomenti da trattare nel modulo preventivamente concordati con la Scuola;

d) predisposizione, se prevista, di esercitazioni individuali e/o di gruppo e correzione e restituzione in aula degli elaborati;

e) partecipazione alle riunioni convocate dalla Scuola;

f) confronto con il Comitato didattico-scientifico per garantire un monitoraggio costante dell’attività di aula per il conseguimento degli obiettivi previsti, nell’ottica del miglioramento costante del percorso formativo;

g) segnalazione tempestiva alla Scuola di qualsiasi anomalia o problematica (di gruppo, di disciplina, di apprendimento) rilevata in aula che richieda tempestivi interventi correttivi;

h) partecipazione, se nominato, alla commissione di verifica finale;

i) comunicazione di tutte le variazioni circa i requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo docenti.

2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1 comporta la cancellazione dall’Albo docenti e l’interruzione immediata del rapporto in essere.

3. I docenti sono soggetti a valutazione, da parte dei partecipanti, attraverso appositi questionari anonimi di gradimento.




Art. 9

Disposizione transitoria


1. In fase di prima applicazione, il termine per la pubblicazione dell’avviso di selezione pubblica per l’iscrizione all’Albo docenti è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento sul BURP. Nella fase transitoria, fino al termine dei lavori del Comitato didattico-scientifico, i soggetti che hanno svolto presso la Scuola incarichi di docenza sono provvisoriamente inseriti di diritto nell’Albo docenti, fino alla conferma della loro permanenza da parte del Comitato didattico-scientifico.



Art. 10

Abrogazione espressa del Regolamento regionale 12 giugno 2019, n. 14


1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente Regolamento n. 14/2019.

2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della l.r. n. 7/2004 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia