Legge Regionale Disposizioni in materia di tutela delle persone con sindrome di Down in ospedale e totale abbattimento
delle liste d’attesa e disposizioni diverse in materia sanitaria.
CAPO 1Disposizioni in materia di tutela delle persone con sindrome di Down
Art. 1Finalità e obiettivi 1. La Regione Puglia, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione, nell’ambito delle finalità e dei
diritti di cui alla legge 5 febbraio 1991, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate), degli articoli 19 e 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità, implementa il Piano regionale di governo delle liste d’attesa (PRGLA) per raggiungere
il totale abbattimento delle stesse in favore dei soggetti affetti dalla sindrome di Down.
Art. 2Oggetto 1. La Regione Puglia, per le finalità di cui all’articolo 1, favorisce e sostiene programmi diagnostici o
terapeutici quanto più possibile adatti alle esigenze delle persone affette dalla sindrome di Down.
2. Sempre perle finalità di cui all’articolo 1, i soggetti affetti dalla sindrome di Down, sia per le prestazioni
di specialistica ambulatoriale che per le prestazioni di ricovero, hanno priorità assoluta rispetto alle classi già
disciplinate nel PRGLA.
Art. 3Adozione linee guida regionali 1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita
la Commissione consiliare permanente in materia di sanità, emana specifiche linee guida per disciplinare nel
PRGLA la classe di priorità assoluta da attribuire ai soggetti affetti dalla sindrome di Down.
Art. 4Clausola valutativa 1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dal secondo anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione
e sulla efficacia della presente legge.
CAPO 2Disposizioni diverse in materia sanitaria
Art. 5Modifica all’articolo 7 della l.r. 9/2017 1. Dopo il comma 6-bis dell’articolo 7 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in
materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), è aggiunto il seguente:
“6-ter. Per far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale
di cui al comma 4 in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione anche per
effetto di eventuali proroghe già concesse ai sensi del comma 6, sono ulteriormente prorogati di un
anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell’interesse ad avvalersene,
presentata dal titolare dell’autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5 al dirigente della sezione
regionale competente prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso.”.
Art. 6Rideterminazione fabbisogni sanitari 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 14 del regolamento regionale 20 agosto
2020, n. 15 (Attuazione della l.r. n. 9/2017 e s.m.i. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici
delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche), è così
modificato:
a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
“a) una struttura ogni 40.000 abitanti (o frazione superiore a 20.000 abitanti) per la branca di
oculistica;”;
b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
“b) una struttura ogni 50.000 abitanti (o frazione superiore a 25.000 abitanti) che eroga prestazioni
per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30
gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all’allegato 3A, escluso la chirurgia plastica;”;
c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
“c) una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) che eroga prestazioni
per una o più branche di Area medica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio
1998 e s.m.i.), di cui all’allegato 3A;”;
d) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
“d) una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di chirurgia
plastica.”
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la lettera b) dell’articolo 4 del regolamento regionale
30 giugno 2009, n. 14 (Art. 3, comma 1, lett. a), punto 1), della l.r. 28 maggio 2004, n. 8 - Determinazione degli
ambititerritoriali e fabbisogno prestazioni PET perilrilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento
istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie), è così modificata:
“b) n. 1 (una) PET da attribuire/installare presso strutture sanitarie private, per ciascun ambito territoriale
pari o superiore a 300.000 abitanti (o frazione superiore a 150.000 abitanti) purché in possesso
dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di Medicina nucleare rilasciata ai sensi della normativa
regionale vigente.”
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle richieste di parere di compatibilità
pervenute dai Comuni in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali
non è ancora stato espresso il relativo parere.
Art. 7Centri di eccellenza per la presa in carico dei soggetti
con Disturbi dello spettro autistico 1. Per potenziare la Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello spettro
autistico, in aggiunta al fabbisogno di posti di cui al regolamento regionale 8 luglio 2016, n. 9 (Rete assistenziale
territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello spettro autistico. Definizione del fabbisogno e dei
requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali), è prevista la realizzazione di sei Centri sanitari di eccellenza
sul territorio regionale, uno per ogni Azienda sanitaria locale (ASL), che preveda alsuo interno la presenza dei
setting assistenziali disciplinati dal r.r. 9/2016, per la presa in carico deisoggetti in età evolutiva e in età adulta.
2. I Centri di eccellenza sono realizzati in coprogrammazione con le ASL, i Comuni, e la Regione per la
coprogettazione di specifici interventi finalizzati a soddisfare i bisogni dei soggetti con Disturbi dello spettro
autistico, anche mediante il coinvolgimento dell’università e altri enti.
3. Per i fini previsti nel comma 2 sono privilegiate progettualità presentate da enti del terzo settore
con cui attivare il partenariato mediante accreditamento dei Centri di eccellenza nel rispetto dei principi di
trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.
4. Con provvedimento di Giunta regionale sono definiti gli obiettivi generali e specifici degli interventi e
le modalità per l’individuazione dei partner che provvederanno alla realizzazione degli stessi.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
|