Anno 2023
Numero 9
Data 03/08/2023
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
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Nessun allegato

Regolamento Regionale

Regolamento delle Imprese forestali e degli Elenchi degli operatori e degli istruttori forestali della Regione Puglia.



1


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 985 del 17/07/2023 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO 




Indice

INDICE


Art. 1 Albo delle imprese forestali

Art. 2 Imprese forestali e loro categorie

Art. 3 Classi di imprese forestali

Art. 4 Effetti dell’iscrizione all’Albo

Art. 5 Gestione dell’Albo

Art. 6 Requisiti per l’iscrizione

Art. 7 Competenze professionali

Art. 8 Modalità di iscrizione

Art. 9 Commissione di valutazione

Art. 10 Rinnovo annuale di iscrizione

Art. 11 Cambio di Classe

Art. 12 Spese istruttorie

Art. 13 Sospensione e reintegrazione

Art. 14 Cancellazione

Art. 15 Assegnazione classi di imprese boschive

Art. 16 Procedimento per l’iscrizione all’Albo

Art. 17 Tenuta ed aggiornamento dell’Albo

Art. 18 Elenco degli operatori forestali

Art. 19 Elenco degli istruttori forestali

Art. 20 Norme transitorie

Art. 21 Norma finanziaria

Art. 22 Abrogazioni




Art. 1

Albo delle imprese forestali


1. E’ istituito l’Albo delle imprese forestali della Regione Puglia, di seguito denominato “Albo”, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 della legge regionale del 21/03/2023, n. 1 “Legge in Materia di Foreste e Filiere Forestali”, di seguito denominata “Legge Forestale”, e in attuazione dei decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 aprile 2020 nn. 4470 e 4472, recanti, rispettivamente, “Albi regionali delle imprese forestali” e “Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali”.

2. L’Albo promuove la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, nella formazione forestale nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi.

3. L’Albo costituisce strumento di conoscenza, valorizzazione e promozione delle attività professionali delle imprese del settore forestale e, al tempo stesso, è elenco di riferimento per l’affidamento di lavori e servizi forestali nei boschi della Puglia definiti dall’articolo 17, comma 2, della Legge Forestale in quanto attesta il possesso da parte dell’impresa dei requisiti qualitativi previsti dal presente regolamento .

4. L’Albo è articolato in due sezioni:

a) sezione A: imprese forestali con sede legale in Puglia;

b) sezione B: imprese forestali che non hanno sede legale in Puglia. 




Art. 2

Imprese forestali e loro categorie


1. Impresa forestale è l’operatore economico che esegue lavori o fornisce servizi e opere nel settore forestale e paesaggistico-ambientale strettamente connessi all’ambiente silvano (bosco o foresta), come previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 34 della Legge Forestale, nonché l’operatore economico che svolge attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolte congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale definite dall’articolo 17, comma 2 della Legge Forestale.

2. Le imprese forestali, ai sensi dell’art. 34, comma 6 e comma 8, della Legge Forestale, sono distinte secondo le seguenti categorie:

a) categoria I: imprese e ditte, anche individuali, di utilizzazione forestale, comunque denominate, che svolgono in via principale, anche nell’interesse di terzi, attività in ambito forestale;

b) categoria II: imprese agricole come definite all’articolo 2135 del codice civile, compresi i soggetti di cui all’articolo 10 comma 6 del D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali);

c) categoria III: imprese e ditte di commercializzazione e vendita del legno e dei prodotti di prima trasformazione;

d) categoria IV: imprese e ditte di prima trasformazione del legno;

e) categoria V: imprese o ditte, anche individuali, che realizzano attività che non rientrano nelle categorie precedenti ma comunque attinenti l’ambito forestale e/o paesaggistico-ambientale.




Art. 3

Classi di imprese forestali


1. L’iscrizione nell’Albo, all’interno di una delle quattro classi di impresa forestale indicate dall’articolo 15, abilita l’iscritta alla realizzazione di lavori forestali per importi differenti in base alla classe di assegnazione dell’impresa forestale. L’importo oggetto del singolo affidamento, al netto dell’IVA, è stabilito in relazione a ciascuna classe di appartenenza come segue:

• Classe A per lavori forestali di importo superiore a trecentomila euro (da € 300.001);

• Classe B per lavori forestali di importo sino a trecentomila euro (€ 300.000);

• Classe C per lavori forestali di importo sino a centocinquantamila euro (€ 150.000);

• Classe D per lavori forestali di importo sino a quarantamila euro (€ 40.000).

2. Ogni impresa boschiva è iscritta ad una sola classe ed è identificata con un numero progressivo di iscrizione, secondo quanto stabilito nell’art. 16, comma 4.

3. Una impresa boschiva iscritta all’Albo, ai fini della partecipazione a procedure di gara per lavori forestali o della stipulazione di un contratto per l’esecuzione di lavori forestali con soggetti che usufruiscono di specifico finanziamento pubblico per progetti in campo forestale, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di altra impresa boschiva iscritta all’Albo in classe adeguata, secondo le disposizioni del Codice dei contratti pubblici vigenti.

4. Le imprese iscritte all’Albo delle imprese boschive di altre Regioni, ma non a quello della Puglia, possono eseguire lavori selvicolturali, anche se finanziati con fondi pubblici, in boschi pubblici o privati, purchè siano in possesso di requisiti analoghi a quelli prescritti dal presente Regolamento per l’iscrizione in classe adeguata e la disciplina dell’Albo regionale di iscrizione sia stata aggiornata ai requisiti minimi previsti dai D.M. del 29/04/2020 nn. 4470 e 4472. Tali imprese hanno comunque facoltà di iscriversi all’Albo della Regione Puglia.

5. Nel caso di utilizzazioni boschive e di altri lavori selvicolturali non legati a finanziamenti pubblici è sufficiente l’iscrizione ad una qualsiasi delle quattro classi di cui all’articolo 15.




Art. 4

Effetti dell’iscrizione all’Albo


1. L’iscrizione all’Albo è volontaria ed è assoggettata al pagamento di spese istruttorie definite dall’art. 12 e dell’imposta di bollo, la cui ricevuta di avvenuto pagamento in via telematica va allegata alla domanda di iscrizione.

2. Le imprese non iscritte all’Albo possono eseguire interventi selvicolturali in boschi di proprietà o possesso pubblico o di proprietà privata aventi un’estensione inferiore ad 1 (un) ettaro ovvero eseguire interventi in economia diretta. Nel caso in cui gli interventi di cui al periodo precedente siano finanziati da risorse pubbliche, l’esecuzione da parte di impresa non iscritta all’Albo è ammessa solo se espressamente consentita dalla fonte di finanziamento.

3. Per l’esecuzione di interventi selvicolturali (tagli e cure colturali, tagli fitosanitari, utilizzazione di lotti boschivi in esito a procedure di vendita a evidenza pubblica) in boschi di proprietà o possesso pubblico e in boschi di proprietà privata, di estensione superiore ad 1 ettaro, è necessario il possesso dei requisiti di cui all’art. 7, comma 2, lett. b) fatta eccezione per gli interventi eseguiti in economia quando tale modalità è possibile e/o prevista dalla fonte di finanziamento. In mancanza dei requisiti di cui all’art. 7, comma 2, lett. b), i lavori forestali sono sospesi fino al ripristino delle condizioni stabilite.

4. L’iscrizione all’Albo non è richiesta: per le pubbliche amministrazioni quando eseguono interventi in amministrazione diretta, per i cittadini assegnatari di modeste quantità di piante schiantate, sradicate o seccate a causa di calamità naturali, per uso civico. In caso di lavori in amministrazione diretta, le pubbliche amministrazioni dichiarano il possesso dei requisiti previsti dall’art. 7.

5. L’Albo è utilizzato obbligatoriamente dalle amministrazioni locali per finalità connesse allo sviluppo e alla corretta gestione del patrimonio boschivo.

6. Le imprese iscritte all’Albo, in possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 3, sono esonerate dall’obbligo di iscrizione al “Registro degli operatori” di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178.

7. Per le imprese aventi sede legale in Stati membri dell’Unione europea o negli Stati con i quali sono vigenti accordi bilaterali di reciprocità, la valutazione dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7 è effettuata dalla struttura regionale competente in materia di foreste nei termini indicati all’articolo 8.




Art. 5

Gestione dell’Albo


1. L’Albo è tenuto, gestito e conservato presso la struttura regionale competente in materia di foreste la quale provvede:

 

a) alla sua formazione e mantenimento;
 
b) al suo aggiornamento entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base delle nuove domande di iscrizione e delle domande di rinnovo, con ulteriore eventuale aggiornamento al 30 settembre di ogni anno, in relazione alla partenza della stagione silvana;
 
c) a predisporre la modulistica e i supporti informatici necessari alla sua gestione;
 
d) a promuoverne la conoscenza e l’utilizzo, diffondendo le informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e compatibilmente con la tipologia di informazioni e la finalità di utilizzo delle stesse.



Art. 6

Requisiti per l’iscrizione


1. In coerenza con i criteri minimi definiti nei Decreti Ministeriali di cui all’articolo 1 , possono iscriversi all’Albo le imprese forestali che, in forma singola o associata, soddisfano i seguenti requisiti minimi:

a) eseguono lavori o forniscono servizi nel settore forestale e ambientale, nonché attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolte congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale definite all’articolo 17, comma 2, della Legge forestale;

b) sono iscritte nel registro di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni per l’esercizio di attività di gestione forestale definite dall’art. 17, comma 2 della Legge Forestale, in quanto eseguono lavori o forniscono servizi riconducibili alla categoria ATECO “Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali” (codice ATECO 02.1, ATECO 02.2, ATECO 02.4, e codice ATECO 81.30.00) o equivalenti”;

c) non sono in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né sottoposte ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

d) non hanno riportato, nel corso dei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione, condanna penale definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri;

e) non hanno riportato, nell’anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative definitive previste dalla normativa forestale vigente in Puglia per importi superiori a 30.000,00 euro;

f) sono in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC); g) sono in possesso delle specifiche competenze professionali in campo forestale indicate all’articolo 7;

h) dichiarano l’elenco completo delle macchine, dei mezzi e delle attrezzature posseduti;

i) dichiarano l’elenco e dati anagrafici degli eventuali dipendenti;

j) dichiarino di aver adempiuto all’obbligo di iscrivere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e di impegnarsi a mantenere attiva la casella di PEC.

2. Anche ai fini dell’esonero dall’obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all’art. 4, comma 6, in attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 2 del D.M. n. 4470 del 29.04.2020, le imprese al momento dell’iscrizione comunicano inoltre le seguenti informazioni:

a) denominazione, forma giuridica, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, sede legale, recapiti e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

b) dati anagrafici del legale rappresentante;

c) tipologia e quantitativo annuale di legname commercializzato (distinguendo tra conifere, latifoglie e piantagioni fuori foresta, nazione estera o Regione italiana e, ove disponibile, la località di provenienza) espresso in volume, peso o numero di unità del legno o dei prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del Regolamento (UE) 995/2010 inclusi nell’allegato al Regolamento stesso, indicando le quantità annuali complessive secondo le seguenti classi:

1) minore di 100 metri cubi per anno,

2) da 101 a 500 metri cubi per anno,

3) da 501 a 1000 metri cubi per anno,

4) da 1001 a 2000 metri cubi per anno,

5) maggiore di 2000 metri cubi per anno. 




Art. 7

Competenze professionali


1. Ai fini dell’iscrizione all’Albo delle imprese forestali è richiesto il possesso di specifiche competenze professionali da parte del titolare o del legale rappresentante o del socio con partecipazione di puro lavoro ovvero di un preposto. Si intende per “preposto” il collaboratore familiare, il coadiuvante o il lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno.

2. Il possesso delle competenze professionali è rispettato qualora uno o più dei soggetti indicati al comma 1, alternativamente sia in possesso:

a) di qualificazione professionale rilasciata da una Regione o Provincia autonoma italiana, afferente al “Quadro nazionale delle qualificazioni regionali” di cui al “Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali” del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e riconducibile alle seguenti aree di attività dell’Atlante Nazionale del Lavoro e delle Qualificazioni:

i. 01.01.19 - Interventi di imboschimento e rimboschimento;

ii. 01.01.20 - Interventi per il governo, lo sviluppo delle piante e le cure colturali forestali;

iii. 01.01.21 - Operazioni di taglio e allestimento in un cantiere forestale;

iv. 01.01.22 - Concentrazione e movimentazione del legname ottenuto dalle piante abbattute.

b) di abilitazione alla professione di “Operatore forestale” conseguita in esito alla frequenza di specifico corso regionale il cui standard è definito con Deliberazione di Giunta Regionale;

c) di qualifica professionale di “Operatore forestale specializzato” di cui al Repertorio Regionale delle Figure Professionali, conseguito in esito alla frequenza di specifico corso regionale il cui standard è definito con Deliberazione di Giunta Regionale; d) di qualifica professionale di “Istruttore forestale” di cui al Repertorio Regionale delle Figure Professionali, conseguito in esito alla frequenza di specifico corso regionale il cui standard è definito con Deliberazione di Giunta Regionale.

3. L’impresa iscritta all’Albo delle imprese forestali, entro 5 anni dal conseguimento dei titoli di cui al comma 2 e successivamente ogni 5 anni, sono tenute ad implementare il requisito formativo nelle seguenti modalità alternative:

a) conseguimento della qualifica professionale di “Operatore forestale specializzato” di cui al Repertorio Regionale delle Figure Professionali, in esito alla frequenza di specifico corso regionale il cui standard è definito con Deliberazione di Giunta Regionale;

b) aggiornamento relativo alle unità formative del corso abilitante/qualificante di “Operatore forestale”/”Operatore forestale Specializzato”, con particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche relative ai macchinari ed alla sicurezza;

4. La descrizione delle competenze professionali e la definizione dei percorsi formativi di cui al comma 2, lettere b) e c) sono disposti con determinazione dirigenziale assunta d’intesa tra le strutture competenti in materia di foreste e in materia di formazione.

5. In ogni cantiere forestale è richiesta la presenza di un Operatore forestale in possesso dell’abilitazione di cui al comma 2 lettera b) per un numero di operai compreso tra 1 e 10; oltre il decimo operaio, è richiesta la presenza di un ulteriore Operatore forestale ogni 10 operai. In alternativa, è richiesta la presenza di un Operatore forestale in possesso della qualifica professionale di cui al comma 2 punto c) oppure di un Istruttore forestale per un numero di operai tra 1 e 20, e oltre il ventesimo operaio di un ulteriore Operatore/Istruttore ogni 20 operai.

6. In caso di mancata osservanza delle previsioni di cui al comma 5, i lavori forestali del cantiere in questione sono sospesi fino al ripristino delle condizioni stabilite.




Art. 8

Modalità di iscrizione


1. La domanda di iscrizione all’Albo regionale delle imprese forestali, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnici e professionali e alle informazioni di cui agli articoli 6 e 7, è presentata alla struttura regionale competente in materia di foreste attraverso la compilazione della modulistica predisposta dalla Regione scaricabile alle pagine web del sito regionale. La modulistica predisposta dalla Regione ha valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

2. La domanda di iscrizione all’Albo è presentata tra il 1° gennaio e il 30 marzo a mezzo pec all’indirizzo della Sezione regionale competente.

3. La domanda di iscrizione deve essere corredata dall’attestazione di avvenuto pagamento delle spese istruttorie previste dall’art. 12. La mancata attestazione di pagamento determina il rigetto dell’istanza.

4. La struttura regionale competente, avvalendosi di apposita Commissione nel caso previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a), verifica la completezza e correttezza formale della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7, richiedendo eventuali integrazioni o specificazioni necessarie e fissando un termine di adempimento. Ove l’interessato debba regolarizzare la richiesta e/o la documentazione prodotta, il termine di conclusione del procedimento resta sospeso fino alla data di ricevimento delle integrazioni richieste. Trascorso inutilmente il termine fissato, il procedimento è concluso negativamente d’ufficio. Il procedimento si conclude, nel termine di 60 giorni, con provvedimento del dirigente competente che dispone l’iscrizione dell’impresa all’Albo o il rigetto motivato della domanda, nel caso della mancanza di uno o più requisiti.

5. Entro il 1° marzo di ogni anno la struttura regionale competente, in coerenza con quanto disposto dall’art. 2, comma 2 del D.M. n. 4470/2020, comunica all’Autorità competente per i regolamenti (UE) in materia di FLEGT ed EUTR gli aggiornamenti delle informazioni di cui all’articolo 6, comma 2 per le sole imprese iscritte all’Albo nell’anno precedente, che sono così esonerate dall’obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 (Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati).




Art. 9

Commissione di valutazione


1. Presso il competente Servizio opera una Commissione di valutazione, nominata dal Dirigente di Servizio costituita da 5 funzionari, uno per ciascuna Sezione provinciale del Servizio, e dal funzionario responsabile della gestione dell’Albo, il quale svolge la funzione di segretario verbalizzante. I componenti ed il segretario rilasciano al dirigente apposita dichiarazione scritta di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, reale o potenziale, con nessuno dei richiedenti e degli iscritti all’Albo.

2. La Commissione di valutazione si riunisce una volta all’anno per l’esame delle domande di cambio di classe ai sensi dell’art. 11. Si riunisce, altresì, su proposta del funzionario responsabile della gestione dell’Albo per esaminare le domande di prima iscrizione e quelle di sospensione dell’iscrizione o di cancellazione dall’Albo.

3. Ai membri della Commissione non compete alcun compenso, indennità, gettone di presenza, o rimborso spese a nessun titolo.




Art. 10

Rinnovo annuale di iscrizione


1. L’iscrizione all’Albo deve essere rinnovata annualmente, mediante apposita dichiarazione di permanenza dei requisiti per l’iscrizione, da inviare via pec all’indirizzo della struttura regionale competente in materia di foreste, dal 1° gennaio al 30 marzo dell’anno di riferimento.

2. L’istruttoria delle domande di rinnovo annuale compete al funzionario responsabile della gestione dell’Albo. La verifica della dichiarazione di permanenza dei requisiti per l’iscrizione è effettuata con le modalità previste per legge




Art. 11

Cambio di Classe


1. L’Impresa boschiva già iscritta all’Albo ed in regola con il pagamento degli oneri istruttori può chiedere il passaggio ad una classe superiore con domanda presentata a mezzo pec all’indirizzo istituzionale della Sezione competente, dal 1 gennaio al 31 maggio di ciascun anno, dimostrando il possesso dei requisiti corrispondenti alla classe richiesta (art. 15, comma 1).

2. Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di esito positivo dell’istruttoria della domanda da parte della Commissione di cui all’art. 9, l’impresa effettua il versamento aggiuntivo, indicato all’art. 12 comma 4, corrispondente alla nuova classe di appartenenza.




Art. 12

Spese istruttorie


1. I soggetti che richiedono l’iscrizione all’Albo, pubblici e privati, fatta eccezione per gli Enti strumentali della Regione, sono tenuti al pagamento delle spese istruttorie nella misura di euro 200,00 a domanda.

2. Ogni anno successivo alla data di iscrizione, i soggetti, pubblici e privati, iscritti all’Albo, fatta eccezione per gli Enti strumentali della Regione, sono tenuti a versare, quale spesa istruttoria di rinnovo annuale di iscrizione, la somma di:

a) euro 250,00 per la classe A;

b) euro 175,00 per la classe B;

c) euro 125,00 per la classe C;

d) euro 50,00 per la classe D.

3. I versamenti sono effettuati esclusivamente mediante il circuito PagoPa, pena l’inammissibilità della domanda.

4. Per il cambio di classe, il versamento afferente alla classe superiore deve essere effettuato entro i 10 giorni successivi alla comunicazione dell’esito istruttorio positivo.

5. Le risorse rivenienti dal pagamento delle somme di cui al presente articolo sono destinate alla realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per le imprese boschive iscritte nell’Albo. 




Art. 13

Sospensione e reintegrazione


1. La struttura regionale competente dispone la sospensione delle imprese forestali dall’Albo, con provvedimento del dirigente competente notificato a mezzo pec all’impresa interessata, nei seguenti casi:

a) mancanza di uno dei requisiti previsti dagli articoli 6, 7 e 12;

b) mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 10.

2. Il provvedimento di sospensione dell’impresa è annotato nell’Albo a cura del funzionario responsabile della sua tenuta ed aggiornamento. L’impresa rimane sospesa fino a quando non comunica alla struttura regionale competente di essere nuovamente in possesso dei precitati requisiti.




Art. 14

Cancellazione


1. La struttura regionale competente dispone, con provvedimento del dirigente competente, la cancellazione dall’Albo nei seguenti casi:

a) istanza dell’impresa;

b) perdita o falsa dichiarazione di uno o più requisiti di cui agli articoli 6 e 7;

c) cessazione dell’attività;

d) persistenza per 5 anni consecutivi dei motivi di sospensione in relazione alla mancanza dello stesso requisito di cui agli articoli 6, 7 e 12.

2. La cancellazione decorre dalla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1.

3. Le imprese cancellate dall’Albo possono chiedere una nuova iscrizione a far data dall’anno successivo a quello di cancellazione, qualora siano nuovamente soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 12, salve le preclusioni previste dalle norme penali.




Art. 15

Assegnazione classi di imprese boschive


1. Le imprese che presentano domanda di “prima iscrizione” ai sensi dell’art. 6 e di “cambio di classe” ai sensi dell’art. 11, in caso di esito positivo dell’istruttoria, sono inserite nella classe di competenza secondo il seguente criterio:

a) Classe A: almeno n. 5.000 giornate uomo;

b) Classe B: almeno n. 3.500 giornate uomo;

c) Classe C: almeno n. 800 giornate uomo;

d) Classe D: da 0 fino a n. 799 giornate uomo. Sono computate come giornate uomo le giornate lavorative impegnate in operazioni selvicolturali o servizi e opere nel settore forestale e paesaggistico-ambientale strettamente connessi al campo forestale ed ambientale, nelle precedenti tre stagioni silvane.

2. Nel caso di domanda istanza presentata da un Consorzio, il requisito delle giornate lavorative uomo è quello conseguito complessivamente dalle imprese consorziate.

3. Non è contemplata l’assegnazione dell’impresa boschiva ad una classe inferiore a quella determinata in base al criterio dei commi precedenti , salvo specifica richiesta dell’impresa di “cambio di classe” verso una classe inferiore.




Art. 16

Procedimento per l’iscrizione all’Albo


1. Il procedimento di valutazione delle domande presentate ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 10 e 11 si conclude entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento.

2. Ad esito favorevole dell’istruttoria relativa alle istanze di cui all’art. 6, il Dirigente della Sezione dispone l’iscrizione della impresa richiedente nella classe dell’Albo spettante in base ai requisiti dichiarati, con assegnazione del codice di impresa.

3. Ad esito favorevole dell’istruttoria relativa alle istanze di cui all’art. 11, il Dirigente della Sezione dispone il passaggio della impresa richiedente nell’elenco dell’Albo relativo alla nuova classe di appartenenza, con assegnazione di nuovo codice di impresa e contestuale cancellazione dalla classe di precedente assegnazione, con annullamento definitivo del relativo codice di impresa.

4. I codici di impresa hanno numerazione progressiva univoca per ciascuna classe, all’interno delle singole categorie e sezioni. Pertanto ogni codice univoco è composto dalla indicazione della Sezione (A o B), della  Categoria di appartenenza (I, II, III ecc..), dalla lettera indicante la classe di appartenenza (A, B, C e D) ed, infine, dal numero che indica la posizione progressiva.

5. In caso di esito negativo dell’istruttoria di cui al comma 1, la Sezione provvede agli adempimenti di cui all’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, nel caso in cui la domanda non possa essere accolta, comunica all’impresa interessata il diniego di iscrizione.




Art. 17

Tenuta ed aggiornamento dell’Albo


1. L’Albo è tenuto presso la Sezione di competenza e riporta i dati essenziali di tutte le imprese regolarmente iscritte, in ordine crescente di codice di impresa come dal precedente articolo 16, comma 4.

2. L’Albo viene pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia con valore di notifica alle imprese interessate del codice di impresa assegnato e comunque entro il 30 giugno di ciascun anno, con aggiornamento al 30 settembre di ciascun anno.

3. Dall’entrata in vigore del presente regolamento, la numerazione dei codici di impresa prosegue, per ciascuna classe, dal numero successivo all’ultimo assegnato.

 4. La Sezione regionale competente può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’impresa - e può procedere ad eseguire verifiche a campione, relativamente alla veridicità di quanto dichiarato nelle autodichiarazioni rese dalle imprese, con un campione di almeno il 5% delle stesse.

5. Un’impresa boschiva regolarmente iscritta all’Albo può richiedere il rilascio, per gli usi consentiti dalla legge, di un certificato di iscrizione. L’istanza, da indirizzare telematicamente alla pec della Sezione, deve essere corredata da ricevuta di pagamento dell’imposta di bollo virtuale e da ricevuta di avvenuto pagamento dell’imposta bollo virtuale da indicare sul certificato; l’importo dei bolli dovrà corrispondere a quello previsto dalla normativa vigente. 




Art. 18

Elenco degli operatori forestali


1. E’ istituito l’Elenco degli operatori forestali della Regione Puglia al fine di promuovere la valorizzazione delle competenze e delle professionalità in ambito forestale e di facilitare l’individuazione delle persone fisiche in possesso di comprovate conoscenze e competenze professionali per la realizzazione di attività pratiche in campo forestale e ambientale.

2. L’Elenco affianca e integra l’Albo di cui all’articolo 1, con l’obiettivo di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, sostenendo i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni nella ricerca di maestranze qualificate.

3. L’Elenco raccoglie, previa richiesta di iscrizione degli interessati, i dati identificativi dei soggetti in possesso delle attestazioni di cui all’art. 7, comma 2.

4. L’iscrizione all’Elenco è volontaria e gratuita. Tale iscrizione prevede, fatta eccezione per i dipendenti dell’Amministrazione regionale, l’assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo che avviene in modalità virtuale con conseguente inoltro, in allegato all’istanza, della ricevuta dell’avvenuto pagamento.

5. L’Elenco è gestito dalla Sezione regionale competente in materia di foreste, che provvede:

a) alla sua formazione e mantenimento;

b) al suo aggiornamento, sulla base dello svolgimento di corsi di formazione professionale in campo forestale e della acquisizione delle relative attestazioni e qualifiche;

c) alla predisposizione della necessaria modulistica con valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 scaricabile dalle pagine web del sito regionale; 

d) a promuoverne la conoscenza e l’utilizzo, anche interregionale, diffondendo le informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e compatibilmente con la tipologia di informazioni e la finalità di utilizzo delle stesse.

6. Per mantenere l’iscrizione nell’elenco degli “Operatori forestali” i soggetti iscritti devono conseguire il requisito formativo entro 5 anni dal conseguimento del titolo, ed ogni 5 anni, con particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche relative ai macchinari ed alla sicurezza sul lavoro.




Art. 19

Elenco degli istruttori forestali


1. E’ istituito l’Elenco degli istruttori forestali della Regione Puglia al fine di valorizzarne la figura professionale e di incentivare la formazione forestale.

2. E’ consentito l’inserimento nell’Elenco ai soggetti in possesso, alternativamente, delle seguenti attestazioni:

a) qualificazione di “Istruttore forestale” rilasciata da una Regione o Provincia autonoma italiana, afferente al “Quadro nazionale delle qualificazioni regionali” di cui al “Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali” del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e riconducibile alle seguenti aree di attività dell’Atlante Nazionale del Lavoro e delle Qualificazioni:

i. 01.01.19 - Interventi di imboschimento e rimboschimento;

ii. 01.01.20 - Interventi per il governo, lo sviluppo delle piante e le cure colturali forestali;

iii. 01.01.21 - Operazioni di taglio e allestimento in un cantiere forestale;

iv. 01.01.22 - Concentrazione e movimentazione del legname ottenuto dalle piante abbattute.

b) il possesso della qualifica professionale di “Istruttore forestale” di cui al Repertorio Regionale delle Figure Professionali, in esito alla frequenza di specifico corso regionale il cui standard è definito con Deliberazione di Giunta Regionale.

3. Lo standard professionale, che descrive le attività e le competenze della figura di istruttore forestale e lo standard formativo sono definiti con Deliberazione di Giunta Regionale.

4. Per mantenere l’iscrizione nell’elenco degli “Istruttori Forestali” i soggetti iscritti devono implementare il requisito formativo entro 5 anni dal conseguimento del titolo di cui al precedente comma 2, e successivamente ogni 5 anni, con particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche relative ai macchinari ed alla sicurezza.

5. Per le modalità di iscrizione e gestione dell’Elenco si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18 previste per l’Elenco degli operatori forestali.




Art. 20

Norme transitorie


1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, risultano iscritte all’Albo di cui al Regolamento regionale n. 9/2013 e s.m.i. sono automaticamente iscritte, a cura degli uffici regionali, nella sezione, categoria, classe di pertinenza dell’Albo, salvo che presentino formale richiesta di cancellazione o di cambio di categoria o classe.

2. Resta confermata ed efficace fino al 31 dicembre 2023 l’iscrizione all’Albo vigente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, se l’impresa risulta in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1 ed ottempera al versamento di quanto stabilito all’articolo 12.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano integralmente a decorrere dal 1 gennaio 2024.

4. In fase di prima applicazione dell’art. 18 possono iscriversi nell’Elenco degli operatori forestali, con le modalità previste dal medesimo art. 18, i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 7.

5. In fase di prima applicazione dell’art. 19 possono iscriversi nell’Elenco degli istruttori forestali, i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui all’art. 19 e coloro che hanno partecipato ai corsi effettuati nell’ambito del progetto nazionale FortItaly 2021-22 superando l’esame finale.




Art. 21

Norma finanziaria


Le entrate rivenienti dai versamenti eseguiti dai soggetti richiedenti l’iscrizione all’Albo delle Imprese Boschive, nonché le spese istruttorie, alimentano, mediante versamenti da effettuarsi esclusivamente mediante circuito PagoPa, il capitolo 3062101, Le entrate sono utilizzate per attività di formazione ed informazione in campo forestale.



Art. 22

Abrogazioni


1. A far data dal 1 gennaio 2024 sono abrogati e cessano di produrre effetti il Regolamento Regionale 3 maggio 2013, n. 9 (Istituzione dell’Albo Regionale delle Imprese Boschive) ed il successivo Regolamento Regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Modifiche al regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 (Istituzione dell’Albo Regionale delle Imprese Boschive).


Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.