Legge Regionale
Disposizioni in materia di assunzioni di personale.
Art. 1Disposizioni in materia di assunzioni
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nello
svolgimento della procedura assunzionale, attingono prioritariamente, nel caso di uguali figure professionali,
dalle graduatorie definitive approvate della Regione Puglia, fatte salve le graduatorie vigenti presso le suddette
amministrazioni.