Anno 2023
Numero 24
Data 23/10/2023
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale

Disposizioni in materia di assunzioni di personale.



Art. 1

Disposizioni in materia di assunzioni 


1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nello svolgimento della procedura assunzionale, attingono prioritariamente, nel caso di uguali figure professionali, dalle graduatorie definitive approvate della Regione Puglia, fatte salve le graduatorie vigenti presso le suddette amministrazioni.



Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria


1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.