Anno 2023
Numero 25
Data 23/10/2023
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Legge Regionale 23 ottobre 2023, n. 25

Circolazione dei crediti d’imposta.



Art. 1

Misure per la circolazione dei crediti fiscali delle famiglie, dei liberi professionisti e delle imprese pugliesi


1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie, i liberi professionisti e il sistema delle imprese in difficoltà a causa del blocco del meccanismo di cessione dei crediti fiscali da bonus edilizi, nonché al fine di salvaguardare i livelli occupazionali del comparto edile e dell’indotto, promuove l’acquisizione da parte degli enti pubblici regionali e delle società controllate dalla Regione, non inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), di crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati da imprese aventi sede legale e/o operativa sul territorio regionale e relativi a immobili ubicati sul medesimo territorio.

2. Gli enti e le società di cui al comma 1 possono acquisire i crediti d’imposta relativi agli interventi di cui al medesimo comma dalle banche, dagli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), oppure dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del d.lgs. 385/1993, o dalla banca capogruppo, con cui abbiano stipulato un contratto di conto corrente, per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria, a condizioni di mercato e comunque a un prezzo inferiore al valore nominale del credito, nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato. (1)  La cessione da parte delle banche avviene con assunzione della garanzia, ai sensi dell’articolo 1267 del Codice civile, anche per l’ipotesi di provvedimento di sequestro preventivo del credito da parte dell’autorità giudiziaria.



(1) Periodo sostituito dalla l.r. 37/2023, art. 67, comma 1.


Art. 2

Misure per il trasferimento dei crediti fiscali


1. Per l’applicazione dell’articolo 1, ferma restante la disciplina di cui al decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la Regione:

a) monitora, anche attraverso l’istituzione di un’apposita piattaforma elettronica, alla quale potranno registrarsi committenti, professionisti e imprese, l’andamento degli interventi e dei crediti fiscali consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto di detti crediti. A tal fine, nel rispetto del trattamento dei dati personali, è possibile avvalersi anche di piattaforme o elenchi elettronici già realizzati da associazioni o federazioni di committenti, professionisti e imprese;

b) favorisce, per il tramite di propri enti pubblici economici regionali e di società partecipate non inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della l. 196/2009, il trasferimento dei crediti fiscali al fine di conseguire il loro massimo realizzo, ferma restando la facoltà di cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del d.l. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. 77/2020;

c) promuove l’acquisto dei crediti, da parte di propri enti pubblici economici regionali e di società partecipate non inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della l. 196/2009, anche per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria;

d) avvia il dialogo, le operazioni di governo e di coordinamento con i comuni, le province, i consorzi, affinché venga favorito l’acquisto dei crediti nella Regione da parte di altri soggetti non inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della l. 196/2009.

2. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera c), la Regione stabilisce i criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua o mensile, mediante il modello F24 degli enti pubblici economici regionali nonché delle società partecipate da essa controllati non inclusi, ai sensi del d.l. 11/2023, convertito, con modificazioni dalla l. 38/2023, nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della l. 196/2009.

3. Nell’ambito delle operazioni di trasferimento dei crediti di cui agli articoli 2 e 3, l’acquisto dei crediti avviene, in ogni caso a condizioni di mercato e, comunque, entro un prezzo non superiore al valore nominale del credito.

4. Gli istituti di credito e intermediari finanziari garantiscono l’immediato reimpiego sul territorio della capacità fiscale liberata tramite l’acquisizione di ulteriori crediti di imposta relativi a interventi, di cui all’articolo 119 del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020, su immobili ubicati nel territorio pugliese ed effettuati da imprese aventi sede legale e/o operativa nella Regione Puglia alla data di avvio dei medesimi interventi.




Art. 3

Adempimenti


1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, informata la commissione consiliare competente, disciplina con propria deliberazione le modalità di attuazione di quanto previsto negli articoli 1 e 2.

2. La Giunta regionale, nei termini di cui al comma 1, definisce i criteri e le modalità attuative finalizzate alla gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti di cui all’articolo 1, comma 2.

3. La fase negoziale con gli istituti di credito e intermediari finanziari è limitata a quelli che dichiarano di utilizzare i presidi e il modello organizzativo previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione).




Art. 4

Istituzione tavolo tecnico


1. Al fine del monitoraggio delle problematiche relative alla cessione dei crediti edilizi e all’attuazione della presente legge, è istituito presso la Presidenza della Giunta regionale un tavolo tecnico di confronto, anche con funzioni propositive finalizzate a favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta nella circolazione dei crediti fiscali, agevolando l’acquisizione dei crediti di imposta anche da parte di operatori privati industriali e commerciali aventi sede nel territorio pugliese.

2. Il tavolo tecnico è presieduto dal Capo di Gabinetto o da un suo delegato ed è composto dai rappresentanti degli enti e delle società di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge, della Commissione regionale Associazione bancaria italiana (ABI) e delle associazioni di categoria.

3. Il tavolo tecnico può prevedere, nell’ambito dei propri compiti e per lo svolgimento di specifiche attività, il coinvolgimento di ulteriori rappresentanti di associazioni di categoria e/o altre professionalità, in ragione della loro specifica competenza ed esperienza.

4. La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito e non è previsto il riconoscimento a favore dei componenti e degli invitati di gettoni di presenza o rimborsi spese.

5. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 1.

6. La Regione pubblica sul proprio sito istituzionale una pagina web dove comunica le adesioni degli enti di cui all’articolo 1, comma 1, alle attività disciplinate dalla presente legge. 




Art. 5

Disposizioni finali


1. Le disposizioni della presente legge sono attuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
 
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.