Regolamento Regionale 19 dicembre 2023, n. 14 Regolamento attuativo degli articoli 6, 7, 10, 13 e 31 della Legge Regionale 07 Febbraio 2020 n. 2, “Norme
sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1,
nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato
dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1804 del 07/12/2023 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1Oggetto e finalità 1. Il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 07 Febbraio 2020, n. 2 “Norme sul
controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione. Abrogazione della L.
R. 3 Aprile 1995 n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo)”,
disciplina nel dettaglio le modalità per garantire ed assicurare il benessere degli animali d’affezione,
nonché di prevenire il fenomeno del randagismo. In particolare, negli articoli che seguono sono definiti: a) i requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari delle strutture di ricovero, di cui agli artt. 5, 6
e 7 della L.R. n. 2/2020; b) il modello di gara d’appalto a cui dovranno attenersi tutte le stazioni appaltanti di cui all’art. 6,
comma 8, della L.R. n. 2/2020;
c) la misura del contributo che il proprietario o detentore di un animale d’affezione deve
corrispondere al Comune competente, in caso di rinuncia all’animale, ai sensi dell’art. 10, comma
2, della L.R. n. 2/2020;
d) le norme in materia di protezione dei gatti.
Art. 2Classificazione e definizione delle strutture di ricovero
di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 2/2020 1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
a) per canile sanitario: struttura sanitaria pubblica registrata nel Sistema Informatico Nazionale
dell’Anagrafe degli Animali da Compagnia (SINAC), finalizzata alla custodia temporanea e al
controllo della popolazione canina vagante;
b) per canile rifugio: struttura - pubblica o privata convenzionata - registrata nel Sistema Informatico
Nazionale dell’Anagrafe degli Animali da Compagnia (SINAC) in cui vengono custoditi i cani
registrati in anagrafe canina che abbiano superato il periodo di osservazione e che non siano stati restituiti al proprietario o adottati durante la permanenza nel canile sanitario e/o i cani di
proprietà restituiti; tali strutture hanno la finalità prioritaria dell’adozione;
c) per micro-canile: struttura pubblica in cui vengono custoditi un numero limitato di cani (massimo
sessanta esemplari) con requisiti strutturali in deroga a quelli stabiliti per i canili rifugio;
d) per altre strutture destinate alla custodia di cani: pensioni o strutture destinate a scopo di ricovero,
commercio, addestramento e allevamento.
Art. 3Requisiti strutturali e igienico sanitari dei canili sanitari 1. I canili sanitari sono realizzati ed attrezzati in modo da assicurare il rispetto delle norme igieniche
previste per i concentramenti di animali, nonché per consentire l’espletamento di tutti gli adempimenti
sanitari di cui all’art. 15 della L.R. n. 2/2020. 2. La capacità massima per singola struttura è di:
a) N. 20 (venti) esemplari per Comuni con una popolazione fino ai 100.000 abitanti;
b) N. 40 (quaranta) esemplari per i Comuni con una popolazione maggiore ai 100.000 abitanti.
3. Presso tutti i canili sanitari deve essere previsto un apposito reparto, con almeno ulteriori numero
3 (tre) box singoli adeguatamente riscaldati per l’ospitalità dei cuccioli, in attesa che possano essere
erogate le prestazioni sanitarie di cui all’art. 15 della L.R. 2/2020.
4. I criteri strutturali da osservare per la costruzione di nuovi canili sanitari o per la ristrutturazione di
quelli già esistenti sono i seguenti:
a) i materiali da utilizzare per la costruzione/ristrutturazione della struttura non devono essere
nocivi per gli animali; b) i box, destinati ad ospitare gli animali, devono essere agevolmente lavabili e disinfettabili, per
garantire la massima igiene e progettati in modo da evitare che gli animali possano ferirsi; c) i box devono essere dotati di pedana isolante e di adeguati contenitori per l’acqua ed il cibo
ed avere dimensioni tali da permettere le fondamentali libertà di movimento agli animali e da
assicurare:
• una superficie minima di 5 mq, di cui 2 mq di superficie chiusa e 3 mq di superficie scoperta
per m 2 di altezza;
• il 20% del numero totale dei box presenti nella struttura con le seguenti caratteristiche:
- superficie minima di 6 mq, di cui 3 mq di superficie chiusa e 3 mq di superficie scoperta per
m 2 di altezza;
- la parte chiusa deve essere divisa da quella scoperta da strutture mobili (p. es. sistema a
ghigliottina);
d) numero massimo di esemplari per box: n. 1 soggetto o n. 1 femmina con cucciolata.
5. Approvvigionamento idrico e smaltimento reflui secondo la normativa vigente.
6. All’interno del canile sanitario deve essere individuato un reparto riservato esclusivamente alla
custodia di animali sottoposti a misure di polizia veterinaria, quarantena ed isolamento che abbia i
requisiti di cui al comma 4 lettera c) del presente Regolamento e sia separato strutturalmente dagli
altri box.
7. Il canile deve disporre di un ambulatorio veterinario con sala chirurgica che rispetti i requisiti di
cui all’Allegato 1 dell’art. 2 comma 1, dell’Intesa Stato Regioni n. 1868 del 26 Novembre 2006, ove
applicabile.
8. Il canile deve disporre di un locale per il deposito e la preparazione degli alimenti e di un locale o di
un armadio per detergenti e disinfettanti.
9. Spogliatoio e servizi igienici per gli addetti.
10. Locale amministrativo.
11. Il canile deve essere adeguatamente recintato e deve essere dotato di accesso autonomo distinto
da quello dell’eventuale canile rifugio adiacente. Al fine di evitare l’ingresso di persone estranee ed
animali selvatici, i recinti devono avere un’altezza non inferiore a 2,5 mt.
12. Nei canili sanitari deve essere presente un’area scoperta comune ai box, di dimensioni pari ad almeno
il 15% della superficie complessiva e comunque non inferiore ai 50 mq, per lo sgambamento degli
animali.
Art. 4Requisiti funzionali dei canili sanitari 1. La gestione ed il funzionamento dei canili sanitari garantiscono: • la presenza di almeno un operatore fino a 40 animali ospitati, inteso come colui che si occupa del
governo degli stessi (alimentazione, abbeveraggio, pulizia);
• la presenza in prossimità di ogni box o recinto dell’elenco dei microchip dei cani in esso ospitati;
• l’esistenza di una convezione sottoscritta dal Comune con una struttura veterinaria privata per la
cura degli animali che ne abbiano necessità;
• pulizie giornaliere e periodiche disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni;
• la disponibilità delle schede cliniche di ogni cane ivi ospitato, attestanti lo stato fisico generale, le
terapie somministrate o in corso, gli interventi chirurgici e l’alimentazione;
• la presenza del registro attestante i decessi con relativo certificato di morte firmato dal veterinario
ASL.
• la presenza di una zona dedicata all’allocazione dei congelatori per la conservazione delle carcasse
sino al ritiro da parte della Ditta autorizzata.
2. Al fine di permettere il completamento dell’iter sanitario previsto dall’art. 15, comma 1, lettera i) della
L.R. n. 2/2020, in deroga a quanto previsto dall’art. 5 comma 3 della legge regionale n. 2/2020, i cuccioli
possono permanere nel canile sanitario oltre il termine dei 60 giorni, fatta salva la possibilità di affidamento
o adozione.
Art. 5Requisiti strutturali e igienico-sanitari dei canili rifugio 1. I canili rifugi, ai sensi dell’art. 2 lett. b) del presente regolamento, sono strutture destinate al ricovero
dei cani.
2. I canili rifugio devono osservare i seguenti requisiti strutturali: a) i materiali da costruzione utilizzati, non devono essere nocivi per gli animali; b) i box, destinati ad ospitare gli animali, devono essere agevolmente lavabili e disinfettabili, per garantire
la massima igiene, nonché rispettare le seguenti dimensioni:
• box singoli (capacità massima: un esemplare): superficie minima di 6 mq. x 2 m. di altezza, di cui 2 mq.
di superficie chiusa, 2 mq. di superficie coperta con pensilina e 2 mq. di superficie scoperta;
• box doppi (capacità massima: due esemplari): superficie minima di 12 mq. x 2 m. di altezza, di cui 4
mq. di superficie chiusa, 4 mq. di superficie coperta con pensilina e 4 mq. di superficie scoperta;
• box tripli (capacità massima: tre esemplari): superficie minima di 20 mq. x 2 m. di altezza, di cui 8 mq.
di superficie chiusa, 6 mq. di superficie coperta con pensilina e 6 mq. di superficie scoperta;
c) un numero di box - pari almeno al 10% della capacità recettiva della struttura - costruiti secondo
i parametri riportati alle lettere a), b), c) dell’art. 3, comma 4, del presente Regolamento, riscaldati ed
attrezzati per ospitare animali affetti da particolari patologie o che necessitano di particolari condizioni di
stabulazione (disabili, ammalati, convalescenti, anziani);
d) area ad uso stabulazione libera e pari almeno al 50% dell’intera superficie della struttura costituita da
recinti con superficie minima di 60 mq, dotati di adeguato riparo nei quali ospitare un numero massimo di esemplari per recinto pari a 3;
e) il canile deve essere costruito da box, agevolmente lavabili e disinfettabili, in modo da garantire la
massima igiene, i materiali usati per la costruzione della struttura non devono essere nocivi per gli animali;
f) i box ed i recinti sono progettati in modo da evitare che gli animali ivi ospitati possano ferirsi;
g) le coperture dei locali (box e parte coperta dei recinti) devono essere adeguatamente coibentate;
h) i box ed i recinti devono permettere le fondamentali libertà di movimento agli animali e dovranno
essere dotati di:
• bacheca esterna per l’indicazione dei microchip identificativi dei cani ivi custoditi;
• pedane isolanti in pvc o materiale similare;
• adeguati contenitori antiribaltamento per il cibo e l’acqua, per ciascun cane;
• cucce in numero pari a quello degli esemplari ospitati;
i) un numero pari al 10% di box sul totale dovrà essere dotato di meccanismi divisori di sicurezza che
consentano di custodire e gestire cani con particolari problemi comportamentali;
j) area verde di estensione pari almeno al 20% della superficie dell’intera struttura e di minimo 100 mq.,
adibita a spazio comune sia per lo sgambamento e l’esercizio fisco dei cani sia per la socializzazione tra cani
e visitatori, ivi compresi gli aspiranti adottanti e/o affidatari. Tale area deve essere dotata di idonei sistemi
di arricchimento ambientale;
k) locale ambulatoriale per la somministrazione di prestazioni veterinarie di base e per la degenza postoperatoria;
l) locale adibito esclusivamente all’allocazione di celle di conservazione per le carcasse degli animali;
m) locale per il deposito di materiali, attrezzature, detergenti, disinfettanti;
n) locale per il deposito di alimenti per animali protetto da sistemi anti-intrusione per roditori ed insetti;
o) locale uso ufficio per gli adempimenti amministrativi, tra cui la conservazione e l’aggiornamento del
registro di cui all’art. 5, comma 5, della Legge Regionale n. 2/2020;
p) spogliatoio e servizi igienici per gli addetti;
q) servizi igienici per i visitatori;
r) telecamere di sorveglianza, interne ed esterne, che garantiscano una copertura dell’intera superficie
della struttura e collegate a sistemi di registrazione che consentano l’archiviazione delle riprese per almeno
72 ore, compatibilmente con la normativa nazionale in materia di privacy e di sicurezza dei dati e, comunque,
per la sola visione da parte degli organi di vigilanza autorizzati;
s) approvvigionamento idrico e smaltimento reflui secondo la normativa vigente.
3. Fermo restando il numero massimo di cani collocabili presso le strutture di cui all’art. 7 della Legge
regionale n. 2/2020, i canili rifugio, possono essere costituiti da una parte adibita a stabulazione fissa di
cui al comma 1 del presente articolo e una parte a stabulazione libera, rispondente ai requisiti riportati ai
commi da 1 a 6 del successivo art. 7 del presente regolamento.
Art. 6Requisiti funzionali dei canili rifugio 1. Il gestore della struttura di ricovero ha l’obbligo di assicurare il rispetto dei seguenti requisiti funzionali:
a) garantire la presenza di un Direttore Sanitario ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della L.R. n.
2/2020 in possesso del titolo di Medico Veterinario e iscritto all’ordine professionale. Il Direttore Sanitario
deve monitorare le condizioni di salute e benessere degli animali custoditi presso la struttura e verificare
che siano state effettuate le prestazioni sanitarie previste dall’art. 15, comma 1, dalla lettera b) alla lettera
i) della L.R. n. 2/2020. È, inoltre, responsabile dell’eventuale scorta di farmaci presenti nella struttura nel
rispetto della normativa vigente;
b) mantenere un registro delle presenze degli animali custoditi, aggiornato con la banca dati dell’anagrafe
regionale e dotarsi di apposito portale web contenente tutte le informazioni relative agli animali ospitati,
comprese le foto, liberamente consultabile e contenente le informazioni riguardanti il sesso, l’età e il numero di microchip dell’animale;
c) garantire almeno un operatore ogni 50 animali ospitati, inteso come colui che si occupa del governo
degli stessi (alimentazione, abbeveraggio, pulizia) ad esclusione del resto del personale impiegato in
amministrazione o altri settori di interesse dell’azienda;
d) garantire giornalmente l’esercizio fisico dei cani ospitati in adeguati spazi;
e) garantire la fruibilità della struttura da parte di privati cittadini e di associazioni nel rispetto di quanto
stabilito all’art. 8, comma 1, lettera j) della L.R. n. 2/2020;
f) affiggere, in prossimità di ogni box o recinto, l’elenco dei microchip dei cani in esso ospitati;
g) assicurare un numero di adozioni pari almeno al 20% delle presenze per anno, pena l’applicazione
di eventuali sanzioni amministrative da prevedersi con successiva norma di legge regionale, qualora si
accerti che il mancato raggiungimento della percentuale minima è dovuto a cause imputabili al gestore. Per
causa imputabile deve intendersi: la mancata messa in campo di iniziative finalizzate alla sensibilizzazione,
all’incentivazione delle adozioni, divieto o limitazione ingiustificata all’ingresso del pubblico.
h) garantire la consulenza di un medico veterinario esperto in comportamento, il quale può avvalersi
della collaborazione di educatori/addestratori cinofili con comprovate competenze, allo scopo di effettuare
interventi di socializzazione intra ed interspecifica dei cani, di arricchimento ambientale, di stimolazione
fisica e mentale, di educazione di base e di preparazione all’adozione, nonché di recupero comportamentale
di cani problematici;
i) organizzare un numero minimo di due eventi di promozione all’anno, per pubblicizzare le iniziative in
struttura ed incentivare le adozioni;
j) garantire orari di accesso al pubblico tutti i giorni della settimana, per almeno tre ore consecutive
al giorno. Gli orari di apertura al pubblico, così come le eventuali chiusure per motivi straordinari, sono
comunicati con congruo anticipo al Comune ed alla ASL competente per territorio e pubblicizzati sul sito
ufficiale della struttura. Gli orari di apertura devono essere chiaramente visibili all’ingresso della struttura;
k) consentire l’accesso ai volontari delle associazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera n) della L.R. n.
2/2020 anche in orari differenti da quelli di apertura al pubblico, ma concordati con il responsabile della
struttura;
l) consentire alle associazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera n) della L.R. n. 2/2020 le riprese
fotografiche e audiovisive dei cani ospitati al fine di facilitare l’adozione.
Art. 7Requisiti strutturali e igienico-sanitari dei micro-canili 1. I micro-canili, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) del presente regolamento, sono rifugi in cui si
praticano forme di governo a stabulazione libera in ampi spazi, insistenti su suolo agricolo, localizzati almeno
a distanza di 200 metri dai centri abitati perimetralmente recintati con rete metallica la antiscavalcamento
di altezza non inferiore a 2,5 mt. 2. Ogni singolo micro-canile può ospitare massimo n. 60 cani.
3. Ogni recinto presente nel micro-canile può ospitare massimo n. 3 (tre) cani e dovrà avere una
superficie minima pari a 60 mq.
4. In ogni micro-canile deve essere presente un reparto di isolamento costituito da n. 3 box di mq 6 (di
cui mq 3 di superficie chiusa e mq 3 di superficie scoperta) per m. 2 di altezza.
5. I recinti sono progettati in modo da evitare che gli animali ivi ospitati possano ferirsi e devono
permettere le fondamentali libertà di movimento agli animali.
6. I recinti devono prevedere una:
• parte coperta che può essere:
- ambiente chiuso (legno, muratura o pannelli coibentati);
- ambiente con tettoia e barriere laterali chiuse su tre lati;
• una parte scoperta costituita da una pavimentazione in terreno battuto o ghiaietto; una pedana isolante e adeguati contenitori per l’acqua ed il cibo;
• la rete di separazione tra i recinti e quella dei cancelli di ingresso deve essere di tipo metallico,
antitaglio, di materiale inossidabile e di spessore non inferiore ai 4 mm a maglie strette.
7. In ogni micro-canile sono assicurati i seguenti servizi:
• locale per il deposito dei materiali e delle attrezzature;
• locale o armadio per il deposito dei detergenti e disinfettanti;
• locale o armadio per il deposito degli alimenti per gli animali;
• locale per la preparazione degli alimenti;
• spogliatoio e servizi igienici per gli addetti;
• spazio comune per la socializzazione tra cani e visitatori, ivi compresi gli aspiranti adottanti e/o
affidatari. Tale area deve essere dotata di idonei sistemi di arricchimento ambientale.
8. La struttura deve essere allacciata alla rete idrica o, in alternativa, prevedere appositi serbatoi di
acqua potabile.
Art. 8Requisiti funzionali e igienico-sanitari dei micro-canili 1. Il gestore dei micro-canili ha l’obbligo di garantire il rispetto dei requisiti di cui all’art. 6 del presente
Regolamento ove applicabili.
Art. 9Requisiti strutturali e igienico-sanitari delle altre strutture di custodia 1. Le altre strutture destinate alla custodia di cani di proprietà, a scopo di ricovero (pensioni), commercio,
addestramento e/o allevamento devono soddisfare i seguenti requisiti strutturali: a) i materiali da costruzione utilizzati non devono essere nocivi per gli animali;
b) i box, destinati ad ospitare gli animali, devono essere agevolmente lavabili e disinfettabili, per garantire
la massima igiene, nonché rispettare le seguenti dimensioni:
i. box singoli (capacità massima: un esemplare): superficie minima di 6mq. x 2 m. di altezza, di cui 2 mq.
di superficie chiusa, 2 mq. di superficie coperta con pensilina e 2 mq. di superficie scoperta;
ii. box doppi (capacità massima: due esemplari): superficie minima di 12 mq. x 2 m. di altezza, di cui 4
mq. di superficie chiusa, 4 mq. di superficie coperta con pensilina e 4 mq. di superficie scoperta;
iii. box tripli (capacità massima: tre esemplari): superficie minima di 20 mq. x 2 m. di altezza, di cui 8 mq.
di superficie chiusa, 6 mq. di superficie coperta con pensilina e 6 mq. di superficie scoperta;
c) la struttura deve essere costruita da box, agevolmente lavabili e disinfettabili, in modo da garantire la
massima igiene, i materiali usati per la costruzione della struttura non devono essere nocivi per gli animali
d) i box ed i recinti sono progettati in modo da evitare che gli animali ivi ospitati possano ferirsi;
e) i box ed i recinti devono permettere le fondamentali libertà di movimento agli animali ed essere
dotati di pedana isolante e di adeguati contenitori per l’acqua ed il cibo;
f) le coperture dei locali (box e parte coperta dei recinti) devono essere adeguatamente coibentate;
g) i box ed i recinti dovranno essere dotati di:
i. pedane isolanti in pvc o materiale similare,
ii. adeguati contenitori antiribaltamento per il cibo e l’acqua, per ciascun cane;
iii. cucce in numero pari a quello degli esemplari ospitati.
h) locale adibito esclusivamente all’allocazione di celle di conservazione per le carcasse degli animali;
i) locale per il deposito di materiali, attrezzature, detergenti, disinfettanti;
j) locale per il deposito di alimenti per animali protetto da sistemi anti-intrusione per roditori ed insetti;
k) spogliatoio e servizi igienici per gli addetti;
l) servizi igienici per i visitatori;
m) approvvigionamento idrico e smaltimento reflui secondo la normativa vigente
Art. 10Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di mantenimento e ricovero nelle strutture 1. Ai sensi dell’art. 6, comma 8, della L.R. n. 2/2020, i comuni sprovvisti di propri canili rifugio e/o microcanili o di disponibilità di posti in altri canili rifugio possono affidare il servizio di mantenimento e ricovero
dei cani, riconducibili al territorio di competenza, a soggetti privati, individuati mediante l’espletamento di
gara di appalto da effettuarsi con le modalità stabilite dalla normativa del Codice dei contratti pubblici in
relazione all’importo complessivo del servizio determinato ai sensi del successivo articolo 11. 2. Per l’affidamento del servizio di mantenimento e ricovero, i comuni si attengono al Bando di gara tipo
approvato, di concerto con la struttura regionale competente in materia di appalti, dalla Sezione Promozione
della Salute e del Benessere, che ne curerà l’aggiornamento successivo in conformità alle norme di legge
vigenti nel tempo.
3. Il Bando tipo è approvato entro 15 giorni dall’approvazione definitiva del presente Regolamento
regionale e sarà contestualmente reso disponibile in formato editabile sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: https://www.regione.puglia.it.
4. I comuni redigono il bando di gara in conformità al Bando tipo. Nella determina a contrarre la stazione
appaltante motiva espressamente in ordine sia ad eventuali deroghe al Bando tipo regionale, sempre che
le previsioni introdotte non contrastino con la normativa, che al mancato ricorso a strumenti telematici per
l’espletamento della gara.
5. Il Bando tipo contiene gli elementi fondamentali della procedura di affidamento, salve le specifiche
prescrizioni ulteriori espressamente riservate alle stazioni appaltanti; contiene altresì le necessarie
prescrizioni per la prevenzione dell’illegalità e della corruzione (es. controlli antimafia prima della stipula
del contratto).
6. L’importo, posto a base di gara, è calcolato per tutta la durata contrattuale, al netto dell’IVA e degli
oneri di sicurezza non soggetti al ribasso. I costi della manodopera, pur rientrando nell’importo complessivo
dell’appalto e come tali soggetti a ribasso, sono individuati separatamente (articolo 23, comma 16, ultimo
periodo, del Codice). Nei documenti contrattuali, la stazione appaltante può, in caso di appalto di servizi o
di forniture periodiche, specificare la periodicità dei pagamenti/canoni.
7. Ai fini del calcolo del valore del contratto e dell’eventuale superamento delle soglie, il Bando tipo
prevede che all’importo complessivo della gara sono sommati gli importi connessi all’eventuale previsione
di rinnovi o della proroga per il tempo necessario alla conclusione delle procedure di gara avviata prima
della scadenza del contratto.
8. In caso di modifiche sopravvenute o di integrazioni normative che dovessero incidere su talune
clausole del Bando tipo, queste dovranno intendersi sostituite dalle nuove disposizioni nelle more
dell’aggiornamento del Bando tipo.
Art. 11Costo di mantenimento dei cani ospitati nei canili rifugio privati 1. Il prezzo o costo fisso per il mantenimento dei cani ospitati nei canili rifugio privati affidatari - ai sensi
dell’art. 6, comma 8, della L.R. n. 2/2020 - del servizio di mantenimento e ricovero dei cani, riconducibili al
territorio di quei Comuni sprovvisti di un canile rifugio o di micro-canili di proprietà, è determinato nella
misura fissa, non negoziabile, di € 5,10 IVA compresa (cinque/10) al giorno per ciascun cane, fatta salva la
deroga di cui all’articolo 14 comma 4. 2. Il prezzo o costo fisso di cui sopra si applica per giorno e per ciascun singolo animale in favore di quei soggetti privati che garantiscano il possesso di tutti i requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari
di cui agli artt. 5,6,7 e 8 del regolamento nonché gli ulteriori requisiti stabiliti nella gara di appalto ed è
omnicomprensivo di qualsiasi onere relativo al servizio di ricovero, custodia e mantenimento.
3. La Giunta regionale ai sensi dell’art. 6, comma 8, della L.R. n. 2/2020 procede con proprie deliberazioni
all’aggiornamento periodico dei prezzi determinati nei commi precedenti.
4. Per le procedure di affidamento, in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, restano ferme
tutte le condizioni definite dal bando di gara pubblicato dalla stazione appaltante.
5. Il Comune potrà prendere a riferimento, per il mantenimento dei cani nei canili sanitari, nei canili
rifugio o nei micro-canili di sua proprietà, affidati in gestione a soggetti privati o ad associazioni animaliste
di cui all’art. 2, comma 1, lettera n) della L.R. n. 2/2020, il prezzo di cui al comma 1).
Art. 12Rinuncia di proprietà 1. Il proprietario o il detentore che rinuncia ad un animale d’affezione è tenuto a versare al Comune del
canile rifugio ove viene collocato l’animale, un contributo annuale di € 300,00 (trecento).
2. La prima annualità è versata all’atto della cessione dell’animale.
Art. 13Colonie feline 1. Al fine di garantire le compatibilità igienico-sanitarie ed ambientali, le colonie di cui all’art. 2, comma
1, lettera j) della L.R. n. 2/2020, devono osservare le seguenti prescrizioni:
a. è fatto divieto di individuare come areali di distribuzione di colonie feline, ai fini della registrazione
nella Banca Dati degli Animali d’Affezione, le strutture sanitarie e le aree contermini (strutture sanitarie di
ricovero e ambulatoriali);
b. è fatto divieto di individuare come areali di distribuzione di colonie feline, ai fini della registrazione
nella Banca Dati degli Animali d’Affezione, le strutture residenziali, semiresidenziali, anche di tipo riabilitativo
o socio assistenziale e le relative aree contermini;
c. è fatto divieto di individuare come areali di distribuzione di colonie feline, ai fini della registrazione
nella Banca Dati degli Animali d›Affezione, le strutture dei servizi educativi per l›infanzia, le scuole
dell›infanzia e le scuole del l ciclo di istruzione.
2. In deroga al divieto di cui alla lettera a) del comma 1 e previo controllo sanitario da parte dei Servizi
competenti del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente (SISP,
SIAV A e SIAV C), è consentita la permanenza delle colonie feline, già registrate nella Banca Dati degli Animali
d’Affezione (SIRAAF) alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sino al naturale esaurimento
dei soggetti censiti che dovranno essere tutti (maschi e femmine) sottoposti ad intervento di sterilizzazione
chirurgica.
3. In deroga al divieto di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e previo controllo sanitario da parte
dei Servizi competenti del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente
competente (SISP, SIAV A e SIAV C), è consentita la presenza di piccoli gruppi composti da massimo venti
soggetti che dovranno essere tutti (maschi e femmine) sottoposti ad intervento di sterilizzazione chirurgica.
Per le colonie già registrate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, composte da più di venti
esemplari, si osservano le disposizioni di cui al comma 2.
4. Al fine di tutelare la biodiversità, è vietato individuare come areali di distribuzione di colonie feline, ai
fini della registrazione nella Banca Dati degli Animali d’Affezione, i territori delle Aree Protette Nazionali e/o
Regionali, ovvero i territori in cui insistono le Riserve Statali, i Parchi Nazionali, i Parchi Naturali Regionali,
i Parchi Naturali Regionali Orientati, le Aree SIC e ZPS e similari, ad eccezione delle aree urbanizzate dei
Comuni ricadenti nelle fattispecie di cui al presente comma.
Art. 14Norma transitoria 1. I proprietari ed i gestori delle strutture di ricovero indicate all’art. 2 del presente Regolamento, in
esercizio alla data della sua entrata in vigore, si adeguano ai requisiti strutturali, funzionali ed igienicosanitari indicati agli artt. 3 ,4, 5, 6, 7, 8 e 9 entro il termine di 36 (trentasei) mesi dall’entrata in vigore del
Regolamento. 2. In caso di infruttuoso esito della gara indetta secondo la disciplina del Codice dei contratti pubblici
avuto riguardo all’importo complessivo del servizio determinato ai sensi dell’articolo 11 del regolamento, i
Comuni, ove ricorrano i presupposti fissati dal comma 2 dell’articolo 76 del D.Lgs. n. 36/2023, individuano
un operatore economico privato idoneo a garantire un livello ottimale di benessere animale secondo le
disposizioni dell’articolo 76, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 2, può essere derogato il prezzo o costo fisso di € 5,10 IVA compresa
(cinque/10) al giorno per ciascun cane di cui al comma 2 dell’art. 11.
4. La previsione di cui al comma 2 trova applicazione a far data dall’entrata in vigore del presente
regolamento e cessa allo scadere del termine di 36 (trentasei) mesi di cui al comma 1.
Art. 15Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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