Anno 2023
Numero 14
Data 21/12/2023
Abrogato No
Materia Servizio farmaceutico e veterinario;
Note
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Nessun allegato

Regolamento Regionale 19 dicembre 2023, n. 14

Regolamento attuativo degli articoli 6, 7, 10, 13 e 31 della Legge Regionale 07 Febbraio 2020 n. 2, “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione.




IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1804 del 07/12/2023 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO




Art. 1

Oggetto e finalità


1. Il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 07 Febbraio 2020, n. 2 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione. Abrogazione della L. R. 3 Aprile 1995 n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo)”, disciplina nel dettaglio le modalità per garantire ed assicurare il benessere degli animali d’affezione, nonché di prevenire il fenomeno del randagismo. In particolare, negli articoli che seguono sono definiti: 
 
a) i requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari delle strutture di ricovero, di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 2/2020;

 b) il modello di gara d’appalto a cui dovranno attenersi tutte le stazioni appaltanti di cui all’art. 6, comma 8, della L.R. n. 2/2020; 

c) la misura del contributo che il proprietario o detentore di un animale d’affezione deve corrispondere al Comune competente, in caso di rinuncia all’animale, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della L.R. n. 2/2020

d) le norme in materia di protezione dei gatti.



Art. 2

Classificazione e definizione delle strutture di ricovero di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 2/2020


1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per canile sanitario: struttura sanitaria pubblica registrata nel Sistema Informatico Nazionale dell’Anagrafe degli Animali da Compagnia (SINAC), finalizzata alla custodia temporanea e al controllo della popolazione canina vagante;

b) per canile rifugio: struttura - pubblica o privata convenzionata - registrata nel Sistema Informatico Nazionale dell’Anagrafe degli Animali da Compagnia (SINAC) in cui vengono custoditi i cani registrati in anagrafe canina che abbiano superato il periodo di osservazione e che non siano  stati restituiti al proprietario o adottati durante la permanenza nel canile sanitario e/o i cani di proprietà restituiti; tali strutture hanno la finalità prioritaria dell’adozione;

c) per micro-canile: struttura pubblica in cui vengono custoditi un numero limitato di cani (massimo sessanta esemplari) con requisiti strutturali in deroga a quelli stabiliti per i canili rifugio;

d) per altre strutture destinate alla custodia di cani: pensioni o strutture destinate a scopo di ricovero, commercio, addestramento e allevamento.




Art. 3

Requisiti strutturali e igienico sanitari dei canili sanitari


1. I canili sanitari sono realizzati ed attrezzati in modo da assicurare il rispetto delle norme igieniche previste per i concentramenti di animali, nonché per consentire l’espletamento di tutti gli adempimenti sanitari di cui all’art. 15 della L.R. n. 2/2020. 
 
2. La capacità massima per singola struttura è di: 

a) N. 20 (venti) esemplari per Comuni con una popolazione fino ai 100.000 abitanti; 

b) N. 40 (quaranta) esemplari per i Comuni con una popolazione maggiore ai 100.000 abitanti. 

3. Presso tutti i canili sanitari deve essere previsto un apposito reparto, con almeno ulteriori numero 3 (tre) box singoli adeguatamente riscaldati per l’ospitalità dei cuccioli, in attesa che possano essere erogate le prestazioni sanitarie di cui all’art. 15 della L.R. 2/2020. 

4. I criteri strutturali da osservare per la costruzione di nuovi canili sanitari o per la ristrutturazione di quelli già esistenti sono i seguenti: 

a) i materiali da utilizzare per la costruzione/ristrutturazione della struttura non devono essere nocivi per gli animali; 

b) i box, destinati ad ospitare gli animali, devono essere agevolmente lavabili e disinfettabili, per garantire la massima igiene e progettati in modo da evitare che gli animali possano ferirsi; 

c) i box devono essere dotati di pedana isolante e di adeguati contenitori per l’acqua ed il cibo ed avere dimensioni tali da permettere le fondamentali libertà di movimento agli animali e da assicurare: 

• una superficie minima di 5 mq, di cui 2 mq di superficie chiusa e 3 mq di superficie scoperta per m 2 di altezza; 

• il 20% del numero totale dei box presenti nella struttura con le seguenti caratteristiche: 

- superficie minima di 6 mq, di cui 3 mq di superficie chiusa e 3 mq di superficie scoperta per m 2 di altezza;
 
- doppio ingresso; 

- la parte chiusa deve essere divisa da quella scoperta da strutture mobili (p. es. sistema a ghigliottina); 

d) numero massimo di esemplari per box: n. 1 soggetto o n. 1 femmina con cucciolata.

5. Approvvigionamento idrico e smaltimento reflui secondo la normativa vigente. 

6. All’interno del canile sanitario deve essere individuato un reparto riservato esclusivamente alla custodia di animali sottoposti a misure di polizia veterinaria, quarantena ed isolamento che abbia i requisiti di cui al comma 4 lettera c) del presente Regolamento e sia separato strutturalmente dagli altri box. 

7. Il canile deve disporre di un ambulatorio veterinario con sala chirurgica che rispetti i requisiti di cui all’Allegato 1 dell’art. 2 comma 1, dell’Intesa Stato Regioni n. 1868 del 26 Novembre 2006, ove applicabile. 

8. Il canile deve disporre di un locale per il deposito e la preparazione degli alimenti e di un locale o di un armadio per detergenti e disinfettanti. 

9. Spogliatoio e servizi igienici per gli addetti. 

10. Locale amministrativo.

11. Il canile deve essere adeguatamente recintato e deve essere dotato di accesso autonomo distinto da quello dell’eventuale canile rifugio adiacente. Al fine di evitare l’ingresso di persone estranee ed animali selvatici, i recinti devono avere un’altezza non inferiore a 2,5 mt. 

12. Nei canili sanitari deve essere presente un’area scoperta comune ai box, di dimensioni pari ad almeno il 15% della superficie complessiva e comunque non inferiore ai 50 mq, per lo sgambamento degli animali.



Art. 4

Requisiti funzionali dei canili sanitari


1. La gestione ed il funzionamento dei canili sanitari garantiscono: 
 
• la presenza di almeno un operatore fino a 40 animali ospitati, inteso come colui che si occupa del governo degli stessi (alimentazione, abbeveraggio, pulizia); 

• la presenza in prossimità di ogni box o recinto dell’elenco dei microchip dei cani in esso ospitati; 

• l’esistenza di una convezione sottoscritta dal Comune con una struttura veterinaria privata per la cura degli animali che ne abbiano necessità; 

• pulizie giornaliere e periodiche disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni; 

• la disponibilità delle schede cliniche di ogni cane ivi ospitato, attestanti lo stato fisico generale, le terapie somministrate o in corso, gli interventi chirurgici e l’alimentazione; 

• la presenza del registro attestante i decessi con relativo certificato di morte firmato dal veterinario ASL. 

• la presenza di una zona dedicata all’allocazione dei congelatori per la conservazione delle carcasse sino al ritiro da parte della Ditta autorizzata. 

2. Al fine di permettere il completamento dell’iter sanitario previsto dall’art. 15, comma 1, lettera i) della L.R. n. 2/2020, in deroga a quanto previsto dall’art. 5 comma 3 della legge regionale n. 2/2020, i cuccioli possono permanere nel canile sanitario oltre il termine dei 60 giorni, fatta salva la possibilità di affidamento o adozione.



Art. 5

Requisiti strutturali e igienico-sanitari dei canili rifugio


1. I canili rifugi, ai sensi dell’art. 2 lett. b) del presente regolamento, sono strutture destinate al ricovero dei cani.
 
2. I canili rifugio devono osservare i seguenti requisiti strutturali: 
 
a) i materiali da costruzione utilizzati, non devono essere nocivi per gli animali; 

b) i box, destinati ad ospitare gli animali, devono essere agevolmente lavabili e disinfettabili, per garantire la massima igiene, nonché rispettare le seguenti dimensioni: 

• box singoli (capacità massima: un esemplare): superficie minima di 6 mq. x 2 m. di altezza, di cui 2 mq. di superficie chiusa, 2 mq. di superficie coperta con pensilina e 2 mq. di superficie scoperta; 

• box doppi (capacità massima: due esemplari): superficie minima di 12 mq. x 2 m. di altezza, di cui 4 mq. di superficie chiusa, 4 mq. di superficie coperta con pensilina e 4 mq. di superficie scoperta; 

• box tripli (capacità massima: tre esemplari): superficie minima di 20 mq. x 2 m. di altezza, di cui 8 mq. di superficie chiusa, 6 mq. di superficie coperta con pensilina e 6 mq. di superficie scoperta; 

c) un numero di box - pari almeno al 10% della capacità recettiva della struttura - costruiti secondo i parametri riportati alle lettere a), b), c) dell’art. 3, comma 4, del presente Regolamento, riscaldati ed attrezzati per ospitare animali affetti da particolari patologie o che necessitano di particolari condizioni di stabulazione (disabili, ammalati, convalescenti, anziani); 

d) area ad uso stabulazione libera e pari almeno al 50% dell’intera superficie della struttura costituita da recinti con superficie minima di 60 mq, dotati di adeguato riparo nei quali ospitare un numero massimo di  esemplari per recinto pari a 3; 

e) il canile deve essere costruito da box, agevolmente lavabili e disinfettabili, in modo da garantire la massima igiene, i materiali usati per la costruzione della struttura non devono essere nocivi per gli animali; 

f) i box ed i recinti sono progettati in modo da evitare che gli animali ivi ospitati possano ferirsi; 

g) le coperture dei locali (box e parte coperta dei recinti) devono essere adeguatamente coibentate;

 h) i box ed i recinti devono permettere le fondamentali libertà di movimento agli animali e dovranno essere dotati di: 

• bacheca esterna per l’indicazione dei microchip identificativi dei cani ivi custoditi; 

• pedane isolanti in pvc o materiale similare; 

• adeguati contenitori antiribaltamento per il cibo e l’acqua, per ciascun cane;

 • cucce in numero pari a quello degli esemplari ospitati; 

i) un numero pari al 10% di box sul totale dovrà essere dotato di meccanismi divisori di sicurezza che consentano di custodire e gestire cani con particolari problemi comportamentali; 

j) area verde di estensione pari almeno al 20% della superficie dell’intera struttura e di minimo 100 mq., adibita a spazio comune sia per lo sgambamento e l’esercizio fisco dei cani sia per la socializzazione tra cani e visitatori, ivi compresi gli aspiranti adottanti e/o affidatari. Tale area deve essere dotata di idonei sistemi di arricchimento ambientale; 

k) locale ambulatoriale per la somministrazione di prestazioni veterinarie di base e per la degenza postoperatoria; 

l) locale adibito esclusivamente all’allocazione di celle di conservazione per le carcasse degli animali; 

m) locale per il deposito di materiali, attrezzature, detergenti, disinfettanti; 

n) locale per il deposito di alimenti per animali protetto da sistemi anti-intrusione per roditori ed insetti; 

o) locale uso ufficio per gli adempimenti amministrativi, tra cui la conservazione e l’aggiornamento del registro di cui all’art. 5, comma 5, della Legge Regionale n. 2/2020; p) spogliatoio e servizi igienici per gli addetti; q) servizi igienici per i visitatori;

 r) telecamere di sorveglianza, interne ed esterne, che garantiscano una copertura dell’intera superficie della struttura e collegate a sistemi di registrazione che consentano l’archiviazione delle riprese per almeno 72 ore, compatibilmente con la normativa nazionale in materia di privacy e di sicurezza dei dati e, comunque, per la sola visione da parte degli organi di vigilanza autorizzati; 

s) approvvigionamento idrico e smaltimento reflui secondo la normativa vigente. 

3. Fermo restando il numero massimo di cani collocabili presso le strutture di cui all’art. 7 della Legge regionale n. 2/2020, i canili rifugio, possono essere costituiti da una parte adibita a stabulazione fissa di cui al comma 1 del presente articolo e una parte a stabulazione libera, rispondente ai requisiti riportati ai commi da 1 a 6 del successivo art. 7 del presente regolamento.



Art. 6

Requisiti funzionali dei canili rifugio


1. Il gestore della struttura di ricovero ha l’obbligo di assicurare il rispetto dei seguenti requisiti funzionali:

a) garantire la presenza di un Direttore Sanitario ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della L.R. n. 2/2020 in possesso del titolo di Medico Veterinario e iscritto all’ordine professionale. Il Direttore Sanitario deve monitorare le condizioni di salute e benessere degli animali custoditi presso la struttura e verificare che siano state effettuate le prestazioni sanitarie previste dall’art. 15, comma 1, dalla lettera b) alla lettera i) della L.R. n. 2/2020. È, inoltre, responsabile dell’eventuale scorta di farmaci presenti nella struttura nel rispetto della normativa vigente; 


b) mantenere un registro delle presenze degli animali custoditi, aggiornato con la banca dati dell’anagrafe regionale e dotarsi di apposito portale web contenente tutte le informazioni relative agli animali ospitati, comprese le foto, liberamente consultabile e contenente le informazioni riguardanti il sesso, l’età e il numero  di microchip dell’animale; 

c) garantire almeno un operatore ogni 50 animali ospitati, inteso come colui che si occupa del governo degli stessi (alimentazione, abbeveraggio, pulizia) ad esclusione del resto del personale impiegato in amministrazione o altri settori di interesse dell’azienda; 

d) garantire giornalmente l’esercizio fisico dei cani ospitati in adeguati spazi; 

e) garantire la fruibilità della struttura da parte di privati cittadini e di associazioni nel rispetto di quanto stabilito all’art. 8, comma 1, lettera j) della L.R. n. 2/2020
 
f) affiggere, in prossimità di ogni box o recinto, l’elenco dei microchip dei cani in esso ospitati; 
 
g) assicurare un numero di adozioni pari almeno al 20% delle presenze per anno, pena l’applicazione di eventuali sanzioni amministrative da prevedersi con successiva norma di legge regionale, qualora si accerti che il mancato raggiungimento della percentuale minima è dovuto a cause imputabili al gestore. Per causa imputabile deve intendersi: la mancata messa in campo di iniziative finalizzate alla sensibilizzazione, all’incentivazione delle adozioni, divieto o limitazione ingiustificata all’ingresso del pubblico. 

h) garantire la consulenza di un medico veterinario esperto in comportamento, il quale può avvalersi della collaborazione di educatori/addestratori cinofili con comprovate competenze, allo scopo di effettuare interventi di socializzazione intra ed interspecifica dei cani, di arricchimento ambientale, di stimolazione fisica e mentale, di educazione di base e di preparazione all’adozione, nonché di recupero comportamentale di cani problematici; 

i) organizzare un numero minimo di due eventi di promozione all’anno, per pubblicizzare le iniziative in struttura ed incentivare le adozioni; 

j) garantire orari di accesso al pubblico tutti i giorni della settimana, per almeno tre ore consecutive al giorno. Gli orari di apertura al pubblico, così come le eventuali chiusure per motivi straordinari, sono comunicati con congruo anticipo al Comune ed alla ASL competente per territorio e pubblicizzati sul sito ufficiale della struttura. Gli orari di apertura devono essere chiaramente visibili all’ingresso della struttura; 

k) consentire l’accesso ai volontari delle associazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera n) della L.R. n. 2/2020 anche in orari differenti da quelli di apertura al pubblico, ma concordati con il responsabile della struttura; 

l) consentire alle associazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera n) della L.R. n. 2/2020 le riprese fotografiche e audiovisive dei cani ospitati al fine di facilitare l’adozione.



Art. 7

Requisiti strutturali e igienico-sanitari dei micro-canili


1. I micro-canili, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) del presente regolamento, sono rifugi in cui si praticano forme di governo a stabulazione libera in ampi spazi, insistenti su suolo agricolo, localizzati almeno a distanza di 200 metri dai centri abitati perimetralmente recintati con rete metallica la antiscavalcamento di altezza non inferiore a 2,5 mt. 
 
2. Ogni singolo micro-canile può ospitare massimo n. 60 cani. 

3. Ogni recinto presente nel micro-canile può ospitare massimo n. 3 (tre) cani e dovrà avere una superficie minima pari a 60 mq. 

4. In ogni micro-canile deve essere presente un reparto di isolamento costituito da n. 3 box di mq 6 (di cui mq 3 di superficie chiusa e mq 3 di superficie scoperta) per m. 2 di altezza. 

5. I recinti sono progettati in modo da evitare che gli animali ivi ospitati possano ferirsi e devono permettere le fondamentali libertà di movimento agli animali. 

6. I recinti devono prevedere una: • parte coperta che può essere: 

- ambiente chiuso (legno, muratura o pannelli coibentati); 

- ambiente con tettoia e barriere laterali chiuse su tre lati; 

• una parte scoperta costituita da una pavimentazione in terreno battuto o ghiaietto; una pedana isolante e adeguati contenitori per l’acqua ed il cibo; 

• la rete di separazione tra i recinti e quella dei cancelli di ingresso deve essere di tipo metallico, antitaglio, di materiale inossidabile e di spessore non inferiore ai 4 mm a maglie strette. 

7. In ogni micro-canile sono assicurati i seguenti servizi: 

• locale per il deposito dei materiali e delle attrezzature; 

• locale o armadio per il deposito dei detergenti e disinfettanti; 

• locale o armadio per il deposito degli alimenti per gli animali; 

• locale per la preparazione degli alimenti; 

• spogliatoio e servizi igienici per gli addetti; 

• spazio comune per la socializzazione tra cani e visitatori, ivi compresi gli aspiranti adottanti e/o affidatari. Tale area deve essere dotata di idonei sistemi di arricchimento ambientale. 

8. La struttura deve essere allacciata alla rete idrica o, in alternativa, prevedere appositi serbatoi di acqua potabile.



Art. 8

Requisiti funzionali e igienico-sanitari dei micro-canili


1. Il gestore dei micro-canili ha l’obbligo di garantire il rispetto dei requisiti di cui all’art. 6 del presente Regolamento ove applicabili.



Art. 9

Requisiti strutturali e igienico-sanitari delle altre strutture di custodia


1. Le altre strutture destinate alla custodia di cani di proprietà, a scopo di ricovero (pensioni), commercio, addestramento e/o allevamento devono soddisfare i seguenti requisiti strutturali: 
 
a) i materiali da costruzione utilizzati non devono essere nocivi per gli animali; 

b) i box, destinati ad ospitare gli animali, devono essere agevolmente lavabili e disinfettabili, per garantire la massima igiene, nonché rispettare le seguenti dimensioni: 

i. box singoli (capacità massima: un esemplare): superficie minima di 6mq. x 2 m. di altezza, di cui 2 mq. di superficie chiusa, 2 mq. di superficie coperta con pensilina e 2 mq. di superficie scoperta; 

ii. box doppi (capacità massima: due esemplari): superficie minima di 12 mq. x 2 m. di altezza, di cui 4 mq. di superficie chiusa, 4 mq. di superficie coperta con pensilina e 4 mq. di superficie scoperta; 

iii. box tripli (capacità massima: tre esemplari): superficie minima di 20 mq. x 2 m. di altezza, di cui 8 mq. di superficie chiusa, 6 mq. di superficie coperta con pensilina e 6 mq. di superficie scoperta; 

c) la struttura deve essere costruita da box, agevolmente lavabili e disinfettabili, in modo da garantire la massima igiene, i materiali usati per la costruzione della struttura non devono essere nocivi per gli animali 

d) i box ed i recinti sono progettati in modo da evitare che gli animali ivi ospitati possano ferirsi; 

e) i box ed i recinti devono permettere le fondamentali libertà di movimento agli animali ed essere dotati di pedana isolante e di adeguati contenitori per l’acqua ed il cibo; 

f) le coperture dei locali (box e parte coperta dei recinti) devono essere adeguatamente coibentate; 

g) i box ed i recinti dovranno essere dotati di: 

i. pedane isolanti in pvc o materiale similare, 

ii. adeguati contenitori antiribaltamento per il cibo e l’acqua, per ciascun cane; 

iii. cucce in numero pari a quello degli esemplari ospitati. 

h) locale adibito esclusivamente all’allocazione di celle di conservazione per le carcasse degli animali; 

i) locale per il deposito di materiali, attrezzature, detergenti, disinfettanti; 

j) locale per il deposito di alimenti per animali protetto da sistemi anti-intrusione per roditori ed insetti; 

k) spogliatoio e servizi igienici per gli addetti;

l) servizi igienici per i visitatori; 

m) approvvigionamento idrico e smaltimento reflui secondo la normativa vigente



Art. 10

Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di mantenimento e ricovero nelle strutture


1. Ai sensi dell’art. 6, comma 8, della L.R. n. 2/2020, i comuni sprovvisti di propri canili rifugio e/o microcanili o di disponibilità di posti in altri canili rifugio possono affidare il servizio di mantenimento e ricovero dei cani, riconducibili al territorio di competenza, a soggetti privati, individuati mediante l’espletamento di gara di appalto da effettuarsi con le modalità stabilite dalla normativa del Codice dei contratti pubblici in relazione all’importo complessivo del servizio determinato ai sensi del successivo articolo 11. 
 
2. Per l’affidamento del servizio di mantenimento e ricovero, i comuni si attengono al Bando di gara tipo approvato, di concerto con la struttura regionale competente in materia di appalti, dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere, che ne curerà l’aggiornamento successivo in conformità alle norme di legge vigenti nel tempo. 

3. Il Bando tipo è approvato entro 15 giorni dall’approvazione definitiva del presente Regolamento regionale e sarà contestualmente reso disponibile in formato editabile sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: https://www.regione.puglia.it. 

4. I comuni redigono il bando di gara in conformità al Bando tipo. Nella determina a contrarre la stazione appaltante motiva espressamente in ordine sia ad eventuali deroghe al Bando tipo regionale, sempre che le previsioni introdotte non contrastino con la normativa, che al mancato ricorso a strumenti telematici per l’espletamento della gara. 

5. Il Bando tipo contiene gli elementi fondamentali della procedura di affidamento, salve le specifiche prescrizioni ulteriori espressamente riservate alle stazioni appaltanti; contiene altresì le necessarie prescrizioni per la prevenzione dell’illegalità e della corruzione (es. controlli antimafia prima della stipula del contratto). 

6. L’importo, posto a base di gara, è calcolato per tutta la durata contrattuale, al netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso. I costi della manodopera, pur rientrando nell’importo complessivo dell’appalto e come tali soggetti a ribasso, sono individuati separatamente (articolo 23, comma 16, ultimo periodo, del Codice). Nei documenti contrattuali, la stazione appaltante può, in caso di appalto di servizi o di forniture periodiche, specificare la periodicità dei pagamenti/canoni. 

7. Ai fini del calcolo del valore del contratto e dell’eventuale superamento delle soglie, il Bando tipo prevede che all’importo complessivo della gara sono sommati gli importi connessi all’eventuale previsione di rinnovi o della proroga per il tempo necessario alla conclusione delle procedure di gara avviata prima della scadenza del contratto. 

8. In caso di modifiche sopravvenute o di integrazioni normative che dovessero incidere su talune clausole del Bando tipo, queste dovranno intendersi sostituite dalle nuove disposizioni nelle more dell’aggiornamento del Bando tipo.



Art. 11

Costo di mantenimento dei cani ospitati nei canili rifugio privati


1. Il prezzo o costo fisso per il mantenimento dei cani ospitati nei canili rifugio privati affidatari - ai sensi dell’art. 6, comma 8, della L.R. n. 2/2020 - del servizio di mantenimento e ricovero dei cani, riconducibili al territorio di quei Comuni sprovvisti di un canile rifugio o di micro-canili di proprietà, è determinato nella misura fissa, non negoziabile, di € 5,10 IVA compresa (cinque/10) al giorno per ciascun cane, fatta salva la deroga di cui all’articolo 14 comma 4. 
 
2. Il prezzo o costo fisso di cui sopra si applica per giorno e per ciascun singolo animale in favore di  quei soggetti privati che garantiscano il possesso di tutti i requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari di cui agli artt. 5,6,7 e 8 del regolamento nonché gli ulteriori requisiti stabiliti nella gara di appalto ed è omnicomprensivo di qualsiasi onere relativo al servizio di ricovero, custodia e mantenimento. 

3. La Giunta regionale ai sensi dell’art. 6, comma 8, della L.R. n. 2/2020 procede con proprie deliberazioni all’aggiornamento periodico dei prezzi determinati nei commi precedenti. 

4. Per le procedure di affidamento, in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, restano ferme tutte le condizioni definite dal bando di gara pubblicato dalla stazione appaltante. 

5. Il Comune potrà prendere a riferimento, per il mantenimento dei cani nei canili sanitari, nei canili rifugio o nei micro-canili di sua proprietà, affidati in gestione a soggetti privati o ad associazioni animaliste di cui all’art. 2, comma 1, lettera n) della L.R. n. 2/2020, il prezzo di cui al comma 1).



Art. 12

Rinuncia di proprietà


1. Il proprietario o il detentore che rinuncia ad un animale d’affezione è tenuto a versare al Comune del canile rifugio ove viene collocato l’animale, un contributo annuale di € 300,00 (trecento). 

2. La prima annualità è versata all’atto della cessione dell’animale.



Art. 13

Colonie feline


1. Al fine di garantire le compatibilità igienico-sanitarie ed ambientali, le colonie di cui all’art. 2, comma 1, lettera j) della L.R. n. 2/2020, devono osservare le seguenti prescrizioni:
 
a. è fatto divieto di individuare come areali di distribuzione di colonie feline, ai fini della registrazione nella Banca Dati degli Animali d’Affezione, le strutture sanitarie e le aree contermini (strutture sanitarie di ricovero e ambulatoriali);
 
b. è fatto divieto di individuare come areali di distribuzione di colonie feline, ai fini della registrazione nella Banca Dati degli Animali d’Affezione, le strutture residenziali, semiresidenziali, anche di tipo riabilitativo o socio assistenziale e le relative aree contermini;
 
c. è fatto divieto di individuare come areali di distribuzione di colonie feline, ai fini della registrazione nella Banca Dati degli Animali d›Affezione, le strutture dei servizi educativi per l›infanzia, le scuole dell›infanzia e le scuole del l ciclo di istruzione. 
 
2. In deroga al divieto di cui alla lettera a) del comma 1 e previo controllo sanitario da parte dei Servizi competenti del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente (SISP, SIAV A e SIAV C), è consentita la permanenza delle colonie feline, già registrate nella Banca Dati degli Animali d’Affezione (SIRAAF) alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sino al naturale esaurimento dei soggetti censiti che dovranno essere tutti (maschi e femmine) sottoposti ad intervento di sterilizzazione chirurgica. 

3. In deroga al divieto di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e previo controllo sanitario da parte dei Servizi competenti del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente (SISP, SIAV A e SIAV C), è consentita la presenza di piccoli gruppi composti da massimo venti soggetti che dovranno essere tutti (maschi e femmine) sottoposti ad intervento di sterilizzazione chirurgica. Per le colonie già registrate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, composte da più di venti esemplari, si osservano le disposizioni di cui al comma 2. 

4. Al fine di tutelare la biodiversità, è vietato individuare come areali di distribuzione di colonie feline, ai fini della registrazione nella Banca Dati degli Animali d’Affezione, i territori delle Aree Protette Nazionali e/o Regionali, ovvero i territori in cui insistono le Riserve Statali, i Parchi Nazionali, i Parchi Naturali Regionali, i Parchi Naturali Regionali Orientati, le Aree SIC e ZPS e similari, ad eccezione delle aree urbanizzate dei Comuni ricadenti nelle fattispecie di cui al presente comma.



Art. 14

Norma transitoria


1. I proprietari ed i gestori delle strutture di ricovero indicate all’art. 2 del presente Regolamento, in esercizio alla data della sua entrata in vigore, si adeguano ai requisiti strutturali, funzionali ed igienicosanitari indicati agli artt. 3 ,4, 5, 6, 7, 8 e 9 entro il termine di 36 (trentasei) mesi dall’entrata in vigore del Regolamento. 
 
2. In caso di infruttuoso esito della gara indetta secondo la disciplina del Codice dei contratti pubblici avuto riguardo all’importo complessivo del servizio determinato ai sensi dell’articolo 11 del regolamento, i Comuni, ove ricorrano i presupposti fissati dal comma 2 dell’articolo 76 del D.Lgs. n. 36/2023, individuano un operatore economico privato idoneo a garantire un livello ottimale di benessere animale secondo le disposizioni dell’articolo 76, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023. 

3. Nell’ipotesi di cui al comma 2, può essere derogato il prezzo o costo fisso di € 5,10 IVA compresa (cinque/10) al giorno per ciascun cane di cui al comma 2 dell’art. 11. 

4. La previsione di cui al comma 2 trova applicazione a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento e cessa allo scadere del termine di 36 (trentasei) mesi di cui al comma 1. 



Art. 15

Entrata in vigore


1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.