Legge Regionale 15 luglio 2014, n. 31 Riordino dell’istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), in attuazione del decreto legislativo 30 giugno, 1993, n. 270, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 
  Art. 1Finalità  1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 
270 (Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma 
dell’articolo 1, comma 1, lett. h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come 
successivamente modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 
(Riorganizzazione degli enti vigilati dal ministero della salute, a norma 
dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183), disciplina le modalità 
gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto zooprofilattico 
sperimentale di Puglia e Basilicata, di seguito indicato come Istituto.  
 
 2. Le Regioni Puglia e Basilicata assicurano il coordinamento 
dell’Istituto con i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, 
con l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) e con le altre 
strutture e servizi di ricerca sperimentale zootecnica presenti sul territorio.  
 
 
  
  Art. 2Disposizioni generali  1. L’Istituto, che si configura come ente pubblico erogatore di servizi 
tecnico-scientifici a tecnologia avanzata, è dotato di autonomia amministrativa, 
gestionale e tecnica.  
 
 2. L’Istituto opera nell’ambito del Servizio 
sanitario nazionale, garantendo alle Regioni Puglia e Basilicata e alle relative 
aziende sanitarie locali il supporto tecnico-scientifico necessario 
all’espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica 
veterinaria.  
 
 3. Gli obiettivi e indirizzi concernenti l’attività 
dell’Istituto sono definiti dalle Regioni Puglia e Basilicata all’interno dei 
rispettivi Piani sanitari regionali, garantendo l’equilibrata distribuzione 
delle risorse umane, strutturali e finanziarie in relazione alle effettive 
esigenze dei servizi e delle attività dell’Istituto sul territorio delle due 
regioni.  
 
  Art. 3Compiti  1. L’Istituto svolge attività di ricerca scientifica sperimentale e di 
accertamento dello stato sanitario degli animali e della salubrità e sicurezza 
dei prodotti di origine animale e vegetale, sulla base degli indirizzi 
programmatici definiti d’intesa dalle Regioni Puglia e Basilicata. 
  2. 
L’Istituto, conformemente a quanto stabilito dal d.lgs. 270/1993 e s.m.i. e dal 
decreto del Ministero della sanità 16 febbraio 1994, n. 190 e s.m.i., provvede 
in via ordinaria ai seguenti compiti: 
  
a) ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e 
profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;  b) servizio 
diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;  c) esecuzione 
degli esami e delle analisi necessarie all’attività di controllo sui prodotti di 
origine animale e vegetale;  d) esecuzione degli esami e delle analisi 
necessarie all’attività di controllo sull’alimentazione animale;  e) studio e 
sperimentazione di tecnologie e metodiche finalizzate al controllo della 
salubrità degli alimenti di origine animale e vegetale, nonché al controllo 
dell’alimentazione animale;  f) supporto tecnico-scientifico e operativo alle 
azioni di polizia veterinaria e all’attuazione dei piani di profilassi, 
risanamento ed eradicazione;  g) ricerca in materia di igiene degli 
allevamenti e delle produzioni zootecniche, assicurando il relativo supporto 
tecnico-scientifico e operativo per le azioni di difesa sanitaria e 
miglioramento delle produzioni animali;  h) supporto tecnico-scientifico e 
operativo all’azione di farmaco-vigilanza veterinaria;  i) sorveglianza 
epidemiologica nell’ambito della sanità animale, dell’igiene delle produzioni 
zootecniche e dell’igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante 
l’attivazione di centri epidemiologici;  j) formazione di personale 
specializzato nel campo della zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori 
di Paesi esteri;  k) attuazione di iniziative statali o regionali per la 
formazione e l’aggiornamento di veterinari e di altri operatori;  l) 
svolgimento di ricerche correnti e finalizzate in materia di igiene e sanità 
pubblica e veterinaria, anche mediante convenzioni con università e istituti di 
ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle regioni e 
di enti pubblici e privati;  m) cooperazione tecnico-scientifica con istituti 
veterinari anche esteri, previa opportuna intesa con il Ministero della salute; 
 n) elaborazione e applicazione di metodi alternativi all’impiego di modelli 
animali nella sperimentazione scientifica;  o) esecuzione di esami e analisi 
chimiche, microbiologiche e radioattive sui prodotti di origine vegetale;  p) 
esecuzione di esami e analisi necessarie al controllo della radiocontaminazione 
nel settore zootecnico-veterinario.  q) svolgimento di ogni altro compito in 
materia di sanità pubblica e veterinaria e di sicurezza alimentare demandato 
all’Istituto dalle Regioni, singolarmente o congiuntamente, oppure dallo Stato, 
sentite le Regioni interessate e compatibilmente con le risorse disponibili. 
   
3. L’Istituto inoltre opera come strumento tecnico-scientifico 
delle Regioni Puglia e Basilicata nell’ambito dei piani nazionali per la 
profilassi delle epizoozie, nonché nell’ambito dei piani di risanamento, 
miglioramento e incremento della zootecnia e delle produzioni disposte dalle 
Regioni, e svolge attività finalizzata allo sviluppo del sistema produttivo 
agroalimentare. 
  
 
  Art. 4Produzione e distribuzione di prodotti medicinali  1. L’Istituto provvede alla produzione, immissione in commercio e distribuzione 
di medicinali e prodotti necessari per l’espletamento delle funzioni di sanità 
pubblica veterinaria.  
 
 2. Per lo svolgimento delle attività di 
produzione, immissione in commercio e distribuzione di cui al comma 1, 
l’Istituto può associarsi ad altri Istituti zooprofilattici sperimentali, previa 
intesa con le Regioni competenti.  
 
 3. Il Ministero della salute e le 
Regioni Puglia e Basilicata, ciascuna nell’ambito territoriale di propria 
competenza, possono incaricare l’Istituto della preparazione e distribuzione di 
medicinali e altri prodotti per l’attuazione di piani di profilassi e altri 
interventi di sanità pubblica veterinaria.  
 
 4. Le attività di produzione, 
commercializzazione e distribuzione di prodotti medicinali, fatta eccezione per 
quelli non destinati all’immissione sul mercato, sono svolte in appositi reparti 
con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile proprie, separate da 
quelle degli altri reparti dell’Istituto.  
 
  Art. 5Erogazione prestazioni a terzi  1. L’Istituto può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la 
fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a enti, associazioni e 
organizzazioni pubbliche o private, nonché per lo svolgimento di attività di 
supporto tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina 
veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca. 
  2. Le convenzioni e i contratti di consulenza di cui al precedente comma 
1 possono essere stipulati a condizione che: 
  
a) non venga arrecato pregiudizio all’attività istituzionale 
dell’Istituto;  b) siano adottate le misure necessarie a evitare conflitti di 
interesse;  c) non si ingenerino indebiti vantaggi per i soggetti contraenti; 
 d) sia assicurata una gestione contabile e amministrativa separata da quella 
ordinaria dell’Istituto;  e) per le prestazioni erogate a titolo oneroso si 
faccia riferimento al tariffario di cui al successivo comma 4. 
   
3. Le condizioni per lo svolgimento delle attività di cui al 
comma 1 sono stabilite, di concerto, dai Presidenti delle Giunte regionali della 
Puglia e della Basilicata o, se delegati, dai rispettivi assessori competenti 
per materia. 
  4. Le tariffe minime per le prestazioni di cui al comma 1 
sono definite e aggiornate periodicamente, con cadenza almeno triennale, dalla 
Regione Puglia d’intesa con la Regione Basilicata, su proposta del Consiglio di 
amministrazione dell’Istituto e nel rispetto delle modalità di calcolo fissate 
dal Ministero della salute con il D.M. 6/11/1996 e dei criteri stabiliti dallo 
stesso Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell’articolo 
9, comma 4, del d.lgs. 106/2012. Le prestazioni fornite alle Aziende sanitarie 
locali sono gratuite. 
  
 
  Art. 6Organizzazione e funzionamento  1. L’Istituto, avente sede legale in Foggia, è articolato nell’ambito delle due 
Regioni in strutture territoriali. 
  2. L’istituzione di nuove strutture 
territoriali o la eventuale soppressione di quelle esistenti avviene con formale 
atto di approvazione da parte della Giunta della Regione territorialmente 
competente. 
  3. L’organizzazione, la gestione e il funzionamento 
dell’Istituto, l’esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di 
indirizzo e verifica sul medesimo Istituto, nonché l’adozione di criteri di 
valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell’utilizzo delle risorse 
- disciplinati di concerto dalle Regioni Puglia e Basilicata, fatta salva la 
competenza statale per le attività espressamente indicate dall’articolo 2, commi 
2 e 3, del d.lgs. 270/1993 - sono stabiliti dal regolamento per l’ordinamento 
interno dei servizi dell’Istituto di cui all’articolo 16, comma 3, della 
presente legge, nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 502/1992 e s.m.i. e 
dei seguenti principi: 
  
a) nell’ambito dell’organizzazione, occorre garantire 
l’integrazione e il coordinamento tecnico-funzionale tra le Regioni Puglia e 
Basilicata, secondo criteri di equilibrio dei servizi e di erogazione delle 
prestazioni;  b) la rete delle strutture operative territoriali deve 
assicurare, secondo criteri di uniforme presenza sul territorio nonché di 
economicità della gestione, l’erogazione delle prestazioni e dei servizi 
individuati di programmazione regionale delle regioni e lo stretto collegamento 
con le rispettive ASL;  c) l’organizzazione amministrativa deve essere 
improntata ai criteri di semplificazione e snellimento, nonché di efficienza, 
efficacia ed economicità dell’attività amministrativa;  d) è necessario 
procedere a una razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di 
funzionamento dell’Istituto, previa riorganizzazione dei relativi centri di 
spesa e mediante l’adeguamento dell’organizzazione e della struttura 
amministrativa (riorganizzazione degli uffici dirigenziali e di quelli con 
funzioni ispettive e di controllo; gestione unitaria del personale e dei servizi 
comuni; riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata 
specializzazione; razionalizzazione delle dotazioni organiche);  e) occorre 
operare nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di qualità dei 
servizi. 
   
  
 
  Art. 7Organi dell’Istituto  1. Sono organi dell’Istituto: 
  
a) il Consiglio di amministrazione;  b) il Direttore 
generale;  c) il Collegio dei revisori dei conti. 
   
 
  Art. 8Il Consiglio di amministrazione  1. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri di cui uno designato 
dal Ministero della salute, uno designato dalla Regione Puglia e uno designato 
dalla Regione Basilicata, scelti tra esperti muniti di diploma di laurea 
magistrale o equivalente aventi comprovata professionalità ed esperienza in 
materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti. 
  2. Il 
Presidente del Consiglio di amministrazione è eletto dal Consiglio nella prima 
seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è scelto a turni alterni 
tra i rappresentanti designati dalle Regioni Puglia e Basilicata. 
  3. Ai 
membri del Consiglio di amministrazione dell’Istituto si applicano le cause di 
inconferibilità e incompatibilità previste per gli enti pubblici dal d.lgs. n. 
39/2013 e s.m.i. 
  4. Il Responsabile del Piano anticorruzione 
dell’Istituto di cui all’articolo 15 del d.lgs. 39/2013 contesta all’interessato 
l’eventuale esistenza o insorgere delle situazioni di inconferibilità o 
incompatibilità, dandone comunicazione al Direttore generale dell’Istituto e ai 
Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata, nonchè al Ministero della salute 
laddove tali cause si riferiscano al consigliere designato dal Ministero 
medesimo. 
  5. Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Presidente 
della Regione Puglia di concerto con il Presidente della Regione Basilicata, 
dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rinominati per 
non più di una volta. 
  6. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal 
suo Presidente, ovvero quando lo richieda uno dei due Presidenti delle Giunte 
regionali della Puglia e della Basilicata o almeno due membri del Consiglio 
stesso, indicando gli argomenti da trattare. 
  7. Le sedute del Consiglio 
di amministrazione sono valide con la presenza di almeno due componenti in 
carica, pari alla metà più uno dei componenti del Consiglio. In caso di parità 
di voti, prevale il voto del Presidente. 
  8. Al Presidente del Consiglio 
di amministrazione spetta un trattamento economico pari al 20 per cento del 
trattamento economico del Direttore generale dell’Istituto. I componenti del 
Consiglio di amministrazione hanno diritto a un trattamento economico pari al 35 
per cento del trattamento economico del Presidente. 
  
 
  Art. 9Compiti del Consiglio di amministrazione  1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e 
verifica delle attività dell’Istituto. 
  2. Nell’ambito delle proprie 
competenze, il Consiglio di amministrazione in particolare: 
  
a) elegge il Presidente;  b) predispone lo Statuto, 
e sue successive eventuali variazioni, e lo trasmette per l’approvazione alla 
Giunta regionale della Puglia, che lo approva su parere conforme della Regione 
Basilicata;  c) approva, su proposta del direttore generale, il regolamento 
per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto e le relative dotazioni 
organiche;  d) definisce, sulla base della programmazione regionale di Puglia 
e Basilicata, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale 
dell’Istituto;  e) fissa, sulla base degli indirizzi contenuti nella 
programmazione sanitaria delle Regioni Puglia e Basilicata in materia di igiene 
e sanità pubblica veterinaria, gli obiettivi annuali per la valutazione 
gestionale del Direttore generale;  f) approva il piano attuativo aziendale e 
la relazione programmatica annuale, predisposti dal direttore generale;  g) 
approva il bilancio pluriennale di previsione e il piano triennale di attività, 
adottati dal Direttore generale.  h) approva il bilancio preventivo e il 
bilancio di esercizio annuali, adottati dal Direttore generale.  i) valuta, 
sulla base degli obiettivi prefissati, la relazione gestionale annuale 
sull’attività dell’Istituto predisposta dal Direttore generale, trasmettendo 
allo stesso Direttore generale le proprie determinazioni al riguardo, anche con 
riferimento ai compensi di cui al successivo articolo 12, comma 7;  j) 
predispone e trasmette alle Giunte regionali della Puglia e della Basilicata una 
relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato del Direttore 
generale dell’Istituto ai fini della valutazione dei primi diciotto mesi 
dell’incarico dello stesso di cui al successivo articolo 12, comma 6. 
 
   
3. Con riferimento agli atti di cui al comma 2, lettere 
b) e c), qualora il Consiglio di amministrazione non provveda entro il termine 
di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la 
Regione Puglia assegna al Consiglio di amministrazione un congruo termine, 
decorso inutilmente il quale, sentito l’Istituto interessato, nomina un 
Commissario ad acta che provvede all’adozione degli atti e dei provvedimenti 
necessari entro quarantacinque giorni dalla nomina. 
  
 
  Art. 10Scioglimento del Consiglio di Amministrazione  1. I Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata con decreto interregionale, 
d’intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, sciolgono il Consiglio di amministrazione nei seguenti casi: 
  
a) gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero 
gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;  b) 
chiusura del conto economico con una perdita superiore al 20 per cento del 
patrimonio per due esercizi successivi;  c) situazioni tali da comportare 
l’impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione 
dell’Istituto. 
   
 2. Lo scioglimento del Consiglio di 
amministrazione, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, può essere 
proposto anche dal Ministro della salute. 
  3. Il provvedimento di 
scioglimento del Consiglio di amministrazione comporta l’automatica decadenza 
del Direttore generale. 
  4. I Presidenti delle Regioni Puglia e 
Basilicata con decreto interregionale, d’intesa con il Ministro della salute, 
nominano un Commissario straordinario con il compito di rimuovere le 
irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli 
ordinari organi di amministrazione. 
  5. Al Commissario straordinario di 
cui al comma precedente spetta un’indennità pari a quella del Presidente del 
cessato Consiglio. 
  6. Il Consiglio deve essere ricostituito nel termine 
previsto dalla legge n. 444/1994 e s.m.i. e può essere prorogato per non più di 
quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine 
medesimo. 
 
 
 
  Art. 11Il Presidente del Consiglio di amministrazione  1. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione. 
  2. Il Presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli dalla legge, 
dallo Statuto e dal regolamento. 
 
 
  Art. 12Il Direttore generale  1. Al Direttore generale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni 
di cui agli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 502/1992 e successive 
modificazioni, cui si rinvia per quanto non regolamentato dal presente articolo.    1 bis. La nomina del direttore generale è effettuata attingendo a un apposito elenco di idonei predisposto dalla Regione Puglia previo avviso pubblico e selezione effettuata da parte di una commissione composta da tre esperti, di cui uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, uno dalla Regione Puglia e uno dalla Regione Basilicata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (1)  
 
 2. Possono partecipare all’avviso pubblico di cui al comma 1 bis coloro i quali, in possesso dei requisiti di cui al comma 6 dell’articolo 11 del decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183) come modificato dal comma 4 quinquies dell’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, risultano inseriti nell’elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale degli Istituti zooprofilattici sperimentali, riportato in apposita sezione dell’elenco nazionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria), pubblicato e aggiornato sul sito web del Ministero della salute.(2)  
 
 3. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della 
Giunta regionale della Puglia su conforme deliberazione della Giunta regionale, 
di concerto con la Regione Basilicata e sentito il Ministro della salute, tra i 
soggetti inseriti nell’elenco di idonei di cui al comma 1 bis.(3)  Ove il 
concerto fra le due Regioni non venga raggiunto entro novanta  giorni, il 
parere del Ministro della salute s’intende vincolante. (4)  
 
 4. Il rapporto di 
lavoro del Direttore generale è esclusivo, regolato da contratto di diritto 
privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta.  
 
 5. Il 
Direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in 
aspettativa ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 382/1980 e successive modificazioni.  
 
 6. Trascorsi diciotto 
mesi dalla nomina del Direttore generale la Regione Puglia, d’intesa con la 
Regione Basilicata, acquisita la valutazione del Consiglio di amministrazione 
dell’Istituto sul grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato del 
Direttore generale, procede o meno alla conferma del medesimo Direttore generale 
entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine.  
 
 7. Il trattamento 
economico da corrispondere è quello previsto per i Direttori generali delle 
Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale della Puglia dalla vigente 
normativa nazionale e regionale. Il compenso può essere integrato, ai sensi del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, da 
un’ulteriore quota sulla base dei risultati gestionali ottenuti e della 
realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di 
amministrazione.  
 
 8. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione 
presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di 
principi di buon andamento o imparzialità della pubblica amministrazione, il 
Presidente della Giunta della Regione Puglia, di concerto con il Presidente 
della Giunta della Regione Basilicata, risolve il contratto e provvede alla 
sostituzione del Direttore generale.  
 
 (1) Comma aggiunto dalla l.r. 2/2024, art. 1,comma 1 (2) Comma sostituito dalla l.r. 2/2024, art. 1, comma 2. (3) Parole sostituite dalla l.r. 2/2024, art. 1, comma 3, lett. a) (4) Parole alfanumerica sostituita dalla l.r. 2/2024, art.1, comma 3, lett. b)
  
  Art. 13Compiti del Direttore generale   1. Il Direttore generale ha la rappresentanza 
legale dell’Istituto, lo gestisce, ne dirige l’attività scientifica, ed è 
responsabile del raggiungimento degli obiettivi assunti nella programmazione 
dell’Istituto, con particolare riguardo alla ricerca scientifica e alla qualità 
delle prestazioni. 
  2. Il Direttore generale, in particolare: 
  
a) sovraintende al funzionamento dell’Istituto, 
perseguendo il costante miglioramento delle condizioni gestionali;  b) nomina 
il Collegio dei revisori dei conti di cui al successivo articolo 14;  c) 
nomina il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo dell’Istituto di cui 
al successivo articolo 15;  d) predispone il bilancio di previsione annuale e 
pluriennale, nonché il bilancio annuale di esercizio, sottoponendoli 
all’approvazione del Consiglio di amministrazione;  e) predispone il piano 
annuale e pluriennale di attività, in attuazione degli obiettivi e indirizzi 
previsti dai Piani sanitari regionali di Puglia e Basilicata, sottoponendoli 
all’approvazione del Consiglio di amministrazione;  f) assume tutti gli atti 
relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità 
previste dal regolamento;  g) stipula i contratti e le convenzioni e 
autorizza le spese nell’ambito degli stanziamenti di bilancio;  h) propone al 
Consiglio di amministrazione per l’approvazione il regolamento per l’ordinamento 
interno dei servizi dell’Istituto, e le relative dotazioni organiche, nonché 
ogni successiva eventuale variazione;  i) assicura l’efficiente impiego delle 
risorse umane, finanziarie e tecniche e il perseguimento dell’equilibrio 
economico dell’Istituto mediante la gestione del bilancio per obiettivi;  j) 
gestisce e valorizza il patrimonio dell’Istituto;  k) adotta tutti gli atti 
concernenti la gestione dell’Istituto;  l) formula proposte per le 
deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione;  m) predispone 
e presenta al Consiglio di amministrazione per l’approvazione la relazione 
gestionale annuale sulle attività svolte dall’Istituto.  n) partecipa quale 
componente, a titolo gratuito, al Comitato di supporto strategico di cui 
all’articolo 13 del d.lgs. 106/2012. 
   
 
  Art. 14Collegio dei Revisori dei conti  1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Direttore generale 
dell’Istituto, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri di cui: 
  
a) uno designato dal Ministero dell’economia e delle 
finanze;  b) due designati rispettivamente dalla Regione Puglia e dalla 
Regione Basilicata, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili 
di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
   
 2. Il Collegio, durante la prima seduta convocata 
dal Direttore generale, elegge il proprio Presidente tra i componenti di 
designazione regionale. Il Presidente non può essere designato dalla stessa 
Regione che ha designato il Presidente del Consiglio di amministrazione. 
  3. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge i compiti previsti 
dall’articolo 20 del decreto legislativo 123/2011, e in particolare vigila 
sull’attività amministrativa dell’Istituto e sull’osservanza delle leggi, 
verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci al 
risultato delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo annuale e 
pluriennale e il bilancio d’esercizio, accerta almeno trimestralmente la 
consistenza di cassa. 
  4. Il Collegio dei Revisori dei conti può chiedere 
notizie al Direttore generale sull’andamento dell’Istituto. I revisori possono 
in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di 
controllo. 
  5. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti compete 
un’indennità pari a quella prevista per i componenti dei Collegi sindacali delle 
aziende ed enti del Servizio sanitario regionale della Puglia dalla vigente 
normativa nazionale e regionale. 
  6. Per quanto non espressamente 
previsto dal presente articolo, valgono per il Collegio dei Revisori dei conti 
dell’Istituto le disposizioni previste per i Collegi sindacali delle Aziende 
sanitarie dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. 
 
 
 
  Art. 15Direttore amministrativo e Direttore sanitario  1. Il Direttore generale è coadiuvato, nell’esercizio delle sue funzioni, dal 
Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario, nominati dallo stesso 
Direttore generale con provvedimento motivato. Essi cessano dall’incarico entro 
tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale, e possono essere 
riconfermati nei limiti di cui al successivo comma 7.  
 
 2. In caso di 
assenza e di impedimento del Direttore generale le relative funzioni sono svolte 
dal Direttore sanitario o dal Direttore amministrativo su delega del Direttore 
generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove 
l’assenza o l’impedimento si protragga oltre sei mesi la Giunta regionale della 
Puglia procede alla nomina del nuovo Direttore generale, di concerto con la 
Regione Basilicata, secondo le modalità di cui all’articolo 12, comma 2.  
 
 3. Il Direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o 
economiche, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia 
svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o 
amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o 
grande dimensione.  
 
 4. Il Direttore amministrativo è preposto alla 
direzione dei servizi amministrativi dell’Istituto e fornisce parere 
obbligatorio al Direttore generale sul profilo di legittimità degli atti 
relativi alle materie di competenza.  
 
 5. Il Direttore sanitario è un 
medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della 
sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno 
di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di 
direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di 
media o grande dimensione.  
 
 6. Il direttore sanitario è preposto alla 
direzione dei servizi tecnico-scientifici dell’Istituto e fornisce parere 
obbligatorio al Direttore generale sul profilo tecnico degli atti relativi alle 
materie di competenza.  
 
 7. Il rapporto di lavoro del Direttore 
amministrativo e del Direttore sanitario è a tempo pieno ed esclusivo, regolato 
da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola 
volta. I contenuti di tale contratto sono quelli previsti dal d.lgs. 502/1992 e 
s.m.i.  
 
 8. Il trattamento economico da corrispondere è quello previsto 
per i Direttori amministrativi e sanitari delle aziende ed enti del Servizio 
sanitario regionale della Puglia dalla vigente normativa nazionale e regionale.  
 
 
 
  Art. 16Statuto e regolamento  1. Il Consiglio di amministrazione provvede entro novanta giorni dalla sua 
nomina alla revisione dello statuto dell’Istituto, uniformandolo alle 
disposizioni di cui alla presente legge.  
 
 2. Lo statuto è approvato con 
deliberazione della Giunta della Regione Puglia, su conforme parere della 
Regione Basilicata.  
 
 3. Entro il termine di cui al comma 1 il Consiglio 
di amministrazione, su proposta del Direttore generale, approva il regolamento 
per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto e le relative dotazioni 
organiche.  
 
 4. Qualora il Consiglio di amministrazione non provveda entro 
i termini previsti agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Giunta della 
Regione Puglia assegna un congruo termine, decorso inutilmente il quale, e 
sentito l’Istituto interessato, nomina un Commissario ad acta che provvede 
all’adozione degli atti e provvedimenti necessari entro quarantacinque giorni 
dalla nomina.  
 
  Art. 17Personale  1. Il rapporto di lavoro del personale dell’Istituto è disciplinato dalle 
disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502/1992 e successive 
modificazioni e nel decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni. (5)  
 
 
 (5) Comma  così modificato a seguito di errata corrige pubblicata sul BURP n. 170 
dell'11/12/2014 
  
  Art. 18Finanziamento  1. Il finanziamento dell’Istituto è assicurato: 
  
a) dallo Stato, a carico del fondo sanitario nazionale, 
sulla base dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento 
dell’Istituto in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle 
attività da svolgere;  b) dal Ministero della salute per le attività di 
ricerca corrente e finalizzata di cui all’articolo 12, comma 2, lettera a), del 
d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni;  c) dalle Regioni, entro i limiti 
degli stanziamenti di bilancio annualmente disposti, e dalle Aziende sanitarie 
locali per le prestazioni poste a carico delle stesse;  d) dalle Aziende 
sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi 
per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario. 
   
 2. Il finanziamento dell’Istituto può essere 
inoltre assicurato dalle ulteriori fonti di finanziamento previste dall’articolo 
6, comma 2, del d.lgs. 270/1993 e s.m.i. 
 
 
 
  Art. 19Patrimonio  1. Il patrimonio dell’Istituto è costituito dai beni di proprietà alla data di 
entrata in vigore della presente legge e da quelli che, per donazioni o per 
altro titolo, pervengano successivamente all’Istituto.  
 
 2. In caso di 
cessazione dell’Istituto, i beni che compongono il patrimonio vengono trasferiti 
alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.  
 
 
  Art. 20Gestione contabile e patrimoniale  1. L’Istituto adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale delle 
Aziende sanitarie della Regione dove ha sede legale l’Istituto.  
 
  Art. 21Vigilanza e controllo  1. La vigilanza è esercitata da entrambe le Regioni Puglia e Basilicata, le 
quali dispongono, d’intesa o anche singolarmente, ispezioni e indagini sul 
regolare funzionamento dell’Istituto. 
  2. Ai sensi dell’articolo 4 comma 8, 
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (6) , sono soggetti a controllo preventivo delle Regioni Puglia e Basilicata, 
mediante valutazione di conformità con la normativa vigente e con gli indirizzi 
regionali e le risorse assegnate, i seguenti atti dell’Istituto: a) bilancio economico preventivo, variazioni di 
bilancio e bilancio di esercizio;  b) dotazioni organiche e relative 
modificazioni;  
 c) deliberazione di programmi di spese pluriennali e 
provvedimenti che disciplinano l’attuazione dei contratti e delle convenzioni. 
   
 3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi dal 
Consiglio di amministrazione dell’Istituto, entro dieci giorni dalla loro 
adozione, alla Giunta regionale della Puglia e alla Giunta regionale della 
Basilicata. 
  4. La Regione Puglia è tenuta a pronunciarsi, di concerto 
con la Regione Basilicata, anche in forma di silenzio-assenso, entro quaranta 
giorni dal ricevimento dell’atto. La Giunta regionale della Basilicata, entro 
quindici giorni dalla ricezione, può prospettare osservazioni o rilievi alla 
Giunta regionale della Puglia ai fini della decisione sul procedimento di 
controllo. Pertanto, gli atti sottoposti a controllo si intendono approvati se 
entro il predetto termine di quaranta giorni la Giunta regionale della Puglia 
non ne abbia pronunciato l’annullamento con provvedimento motivato. 
  5. 
Il termine di quaranta giorni di cui al comma 4 può essere sospeso per una sola 
volta qualora la Regione Puglia - sulla base di osservazioni proprie ovvero di 
eventuali osservazioni formulate dalla Regione Basilicata - ritenga opportuno 
richiedere elementi integrativi di giudizio all’Istituto, che deve rispondere 
entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta. 
 
 
 
 (6)  Comma  così modificato a seguito di errata corrige pubblicata sul BURP n. 170 
dell'11/12/2014 e sul  BURP n. 173 del 18/12/2014 
  
  Art. 22Norme finali e transitorie  1. Il Consiglio di amministrazione, il Direttore generale e il Collegio dei 
Revisori dei conti sono nominati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge.  
2. In caso di mancata costituzione degli organi 
dell’Istituto si applica l’articolo 8 della legge 131/2003 e quanto al Collegio 
dei revisori dei conti l’articolo 19 del d.lgs. n. 123/2011. In caso di 
impossibilità di funzionamento degli stessi si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 10 della presente legge. 
  
 
  Art. 23Abrogazioni  
 
  Art. 24Entrata in vigore ed efficacia  1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.  
 
 2. Le disposizioni della 
presente legge, trattandosi di Istituto interregionale, producono effetti a 
decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle due leggi regionali 
della Puglia e della Basilicata in materia.  
 
  Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.  53, comma 1 della  L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. 
 
  
                                
                                
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