Legge Regionale 30 novembre 2023, n. 34

Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023– 2025



CAPO 1

Disposizioni in materia di debito fuori bilancio





Art. 1

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014


a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontante a complessivi euro 25.376,00 compresi di oneri di legge, inerente al compenso professionale spettante ad avvocato esterno per incarico conferito in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa relativo al contenzioso n. 4868/00/CO-DGR 718/2021, creditore avvocato Mario Spinelli. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera si provvede mediante imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi” del bilancio di esercizio in corso.



CAPO 2

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali





Art. 2

Abrogazione dell’articolo 3 della l.r. 27/2021


1. L’articolo 3  della legge regionale 6 agosto 2021, n. 27 (XI legislatura - 6° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali) è abrogato.

2. L’abrogazione di cui al comma 1 produce i suoi effetti anche con riguardo alle eventuali istanze medio tempore presentate, ai sensi della  l.r. 27/2021



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.


Norma 0





CAPO 1

Assestamento del bilancio di previsione 2023–2025





Art. 1

Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale


1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2023 approvato con legge regionale 29 dicembre 2022, n. 33 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022). Le differenze tra l’ammontare dei residui del rendiconto e l’ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 sono rappresentate negli allegati 1 (entrata) e 2 (spesa) alla presente legge.



Art. 2

Risultato di amministrazione dell’esercizio precedente


1. Il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2022 già iscritto in via presuntiva per euro 3.271.828.216,69 nella parte entrata del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 approvato con l.r. 33/2022, è rideterminato in euro 4.529.897.596,23 a seguito della approvazione del rendiconto 2022 approvato con legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022).



Art. 3

Stato di previsione delle entrate


1. Nello stato di previsione delle entrate per gli esercizi finanziari 2023 - 2025 sono introdotte le variazioni di cui all’allegato 3. 2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione delle entrate per l’esercizio finanziario 2023 risulta diminuito di euro 7.806.653,23 quanto alla previsione di competenza e diminuito di euro 196.366.147,13 quanto alla previsione di cassa. Per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 l’ammontare dello stato di previsione delle entrate di competenza risulta aumentato di euro 1.015.000,00.



Art. 4

Stato di previsione delle spese


1. Nello stato di previsione delle spese per gli esercizi finanziari 2023-2025 sono introdotte le variazioni di cui all’allegato 5.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione delle spese per l’esercizio finanziario 2023 risulta diminuito di euro 7.806.653,23 quanto alla previsione di competenza e diminuito di euro 196.366.147,13 quanto alla previsione di cassa. Per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 l’ammontare dello stato di previsione delle spese di competenza risulta aumentato di euro 1.015.000,00.




Art. 5

Fondo di cassa


1. Il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2023 è determinato in euro 2.123.239.606,10 in conformità di quanto disposto con l’articolo 9 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022).


Art. 6

Allegati


1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) allegato 1, Assestamento al bilancio di previsione – Residui entrate;

b) allegato 2, Assestamento al bilancio di previsione – Residui spese;

c) allegato 3, Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2023 e variazioni al bilancio di competenza 2024 e 2025 - Entrate per titolo e tipologia;

d) allegato 4, Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2023 e variazioni al bilancio di competenza 2024 e 2025 - Entrate per titolo;

e) allegato 5, Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2023 e variazioni al bilancio di competenza 2024 e 2025 - Spese per missioni, programma e titolo;

f) allegato 6, Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2023 e variazioni al bilancio di competenza 2024 e 2025 - Spese per titolo;

g) allegato 7, Quadro generale riassuntivo;

h) allegato 8, Verifica di congruità dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

i) allegato 9, Equilibri di bilancio;

j) allegato 10, Nota integrativa all’assestamento e variazione al bilancio di previsione 2023-2025;

k) allegato 11, Limite di indebitamento.




CAPO 2

Disposizioni di carattere finanziario e diverse





Art. 7

Contributo agli investimenti in sanità e ultimazione opere per la sede regionale


1. Al fine di concorrere al finanziamento per la realizzazione e/o il completamento di investimenti strutturali e interventi di manutenzione straordinaria, nonché per l’acquisizione di arredi e attrezzature, a beneficio delle aziende sanitarie territoriali, è autorizzato un contributo straordinario di euro 42 milioni a valere sull’esercizio finanziario 2023.

2. Al fine di concorrere al finanziamento per la realizzazione di uffici e archivi presso la sede istituzionale di via Gentile è autorizzata, inoltre, la spesa di euro 3 milioni a valere sull’esercizio finanziario 2023.

3. Per le finalità stabilite ai commi 1 e 2, da attuarsi attraverso investimenti diretti oppure l’erogazione di contributi agli investimenti nel rispetto dell’articolo 3, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), è autorizzato ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) il ricorso all’indebitamento per un importo massimo di euro 45 milioni. Il debito autorizzato potrà essere contratto, con deliberazione della Giunta regionale, solo per far fronte a effettive esigenze di cassa, ai sensi dell’articolo 40, comma 2-bis, del d.lgs. 118/2011.

4. Alla contabilizzazione del finanziamento e degli interventi previsti dal presente articolo si provvede, nell’ambito del bilancio di previsione dell’anno 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025, come di seguito:

a) parte entrata: assegnazione nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2023 di una dotazione finanziaria di euro 45 milioni con imputazione, in termini di competenza e cassa, al titolo 6, tipologia 300;

b) parte spesa: assegnazione nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2023 di una dotazione finanziaria di euro 45 milioni con imputazione, in termini di competenza e cassa, alla missione 20, programma 3, titolo 2.

5. In relazione all’assegnazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale provvede con proprie deliberazioni al prelievo della dotazione finanziaria di cui al comma 4 e all’iscrizione delle quote di finanziamento nelle pertinenti missioni e programmi. Le variazioni di cui al presente comma sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.

6. L’onere presunto annuale di ammortamento, per il rimborso della quota capitale e relativa quota interessi, del debito autorizzato con il presente articolo, entro il limite massimo pari al tasso determinato dalla comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato ai sensi dell’articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa depositi e prestiti, è valutato in euro 4,2 milioni annui per un periodo stimato pari a quindici anni a decorrere dall’anno 2024 con imputazione a carico del bilancio pluriennale 2023-2025, per quota capitale a valere sulla missione 50, programma 2, titolo 4 per euro 2,2 milioni nell’esercizio 2024 ed euro 2,3 milioni nell’esercizio 2025, e per quota interessi a valere sulla missione 50, programma 1, titolo 1 per euro 2 milioni nell’esercizio finanziario 2024 ed euro 1,9 milioni nell’esercizio finanziario 2025. Per le annualità successive si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.




Art. 8

Risorse aggiuntive a favore del servizio sanitario regionale per l’esercizio 2023


1. Al fine di far fronte ai maggiori oneri per spese correnti sostenute nel corso dell’esercizio 2023 dal servizio sanitario regionale, nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 33,6 milioni.



Art. 9

Modifica all’articolo 5 della l.r. 21/2023


1. L’articolo 5 della legge regionale 31 luglio 2023, n. 21 (Colon al sicuro. Progetto di ricerca per la diagnosi precoce del tumore al colon attraverso l’esame del sangue) è sostituito dal seguente:

1. Alle spese derivanti dalla presente legge regionale si provvede mediante l’assegnazione, nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, di una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 198 mila e, per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza, di euro 198 mila.




Art. 10

Fondo per il supporto e finanziamento di progetti e attività di interesse generale promossi da enti del terzo settore


1. Al fine di sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), aventi ad oggetto iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 4 milioni e 250 mila.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate per finanziare progetti presentati dagli enti di cui al comma 1 a seguito di bandi gestititi dalla Sezione regionale competente alla tenuta del RUNTS del Dipartimento Welfare destinati alle iniziative di interesse generale




Art. 11

Modifiche all’articolo 2 della l.r. 10/2021


1. All’articolo 2 della legge regionale 26 maggio 2021, n. 10 (Interventi a favore dei soggetti fragili per l’accesso all’istituto di Amministrazione di sostegno e dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati), come modificato dall’articolo 15 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 ‘Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro e disposizioni varie) e successivamente sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023), i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“2. L’intervento finanziario è concesso nel caso in cui il giudice tutelare assegni l’equa indennità ai sensi dell’articolo 379 del codice civile e rilevi l’impossibilità di porla a carico del patrimonio dell’amministrato. L’ammontare dell’intervento economico è pari all’importo dell’indennità stabilita dal giudice tutelare, fino a un massimo di euro mille ad amministrato.

3. Ciascun amministratore di sostegno può presentare ai comuni richieste di intervento economico della Regione sino a un massimo di cinque procedure annue, comunque, non può accedere al contributo regionale in caso di rapporto di coniugio, parentela o affinità con l’amministrato. Per accedere alla misura l’amministratore di sostegno presenta domanda al servizio sociale del comune di residenza dell’amministrato con riferimento ai provvedimenti emessi dal giudice tutelare nell’anno precedente. La domanda presentata dall’amministratore di sostegno, corredata dai provvedimenti di nomina e di determinazione dell’equa indennità del giudice tutelare, dovrà contenere, in forma di autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, tutti gli elementi da cui si rilevi il possesso dei requisiti previsti dalla legge ovvero:

a) di non avere vincoli di coniugio, parentela o affinità con l’amministrato;

b) di non aver presentato istanza per più di cinque amministrati nell’arco dell’anno di riferimento della domanda; c) l’importo complessivamente riconosciuto ed assegnato per precedenti istanze; 

d) l’indicazione del periodo di svolgimento dell’attività nell’ambito dell’annualità precedente la presentazione della richiesta che, solo per quelle presentate entro il 28 febbraio 2023, potrà essere riferita anche all’annualità 2021.
 
4. I comuni sono tenuti a effettuare l’istruttoria delle istanze pervenute in ordine cronologico delle presentazioni delle richieste e, in ragione dell’ammissibilità di ciascuna, determinano il fabbisogno complessivo. Il fabbisogno così determinato dovrà essere trasmesso alla Sezione inclusione sociale attiva, Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà e ASP del Dipartimento Welfare della Regione Puglia entro il 30 aprile di ogni anno e dovrà riportare, nel dettaglio, i riferimenti di ciascun beneficiario, la data di trasmissione della richiesta da parte dello stesso nonché dell’importo assegnatogli.”. 2. Dal presente articolo non derivano oneri a carico del bilancio regionale.



Art. 12

Modifiche all’articolo 6 della l.r. 32/2022


1. All’articolo 6 della l.r. 32/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “Fondo per il finanziamento di studi di fattibilità tecnica di interventi in materia di siti contaminati e chiusura di discariche di rifiuti urbani e speciali”;

b) al comma 1 dopo le parole: “i soggetti attuatori pubblici” sono aggiunte le seguenti: “oppure la Regione – per interventi a titolarità,” e dopo le parole: “in materia di bonifica siti di contaminati” sono aggiunte le seguenti: “e di chiusura, secondo la normativa applicabile, di impianti di discarica di rifiuti urbani e speciali,”.

2. Le disposizioni di cui alla presente norma sono attuate con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.




Art. 13

Risorse aggiuntive a favore dei Consorzi di bonifica


1. Per le finalità di cui all’articolo 28 della l.r. 32/2022, nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, sono stanziati per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, ulteriori euro 3 milioni.

2. Per le finalità di cui all’articolo 20(1) comma 3, della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di bonifica) ed al fine di ristorare il Consorzio per la bonifica della Capitanata dei maggiori costi energetici sostenuti, è assegnato un contributo straordinario sino ad un importo massimo di euro 1 milione. 

3. Per le finalità di cui al comma 2, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione.

4. Il contributo straordinario di cui al comma 2 è imputato alla riduzione dell’esposizione debitoria del Consorzio per la bonifica della Capitanata relative alle anticipazioni finanziarie erogate dalla Regione ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 18 (Assestamento e quarta variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008), dell’articolo 6 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia) e dell’articolo 7 della legge regionale 31 agosto 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia).



(1) Parole alfanumeriche modificate dalla l.r. 36/2023, art. 9, comma 1.


Art. 14

Stanziamento somme per l’espletamento del concorso ordinario unico regionale, per titoli ed esami, per l’assegnazione di sedi farmaceutiche ex articolo 48, comma 29, della legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sul bilancio di previsione 2023 della Regione Puglia


1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l’utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni.

2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto nel comma 1, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, del bilancio autonomo regionale è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila, a copertura delle spese concorsuali.




Art. 15

Potenziamento della farmacia dei servizi tramite le farmacie convenzionate


1. Al fine di potenziare la prossimità e la tempestività di risposta del sistema sanitario regionale ai bisogni di salute dei cittadini pugliesi mediante l’implementazione di attività espletate dalla rete territoriale delle farmacie di comunità ed inquadrabili nell’alveo della farmacia dei servizi ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del servizio sanitario nazionale a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 700 mila, per l’espletamento dei nuovi servizi erogabili dalle farmacie convenzionate.

2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la Regione, tramite il Dipartimento per la promozione della salute e del benessere animale, provvede alla sottoscrizione di specifici accordi con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria delle farmacie pubbliche e private convenzionate.




Art. 16

Modifiche al regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 14


1. Il secondo capoverso dell’articolo 3 del regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 14 (Art. 3, comma 1, lett. a), punto 1, della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 – Determinazione degli ambiti territoriali e fabbisogno prestazioni PET per il rilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie) è abrogato.

2. Il secondo capoverso dell’articolo 4 del r.r. 14/2009 è sostituito dal seguente: “Inoltre, la valutazione del fabbisogno regionale di prestazioni PET tiene conto del contesto epidemiologico con particolare riferimento ai dati sui nuovi casi di tumore, tenuto conto del progressivo consolidamento degli studi e dei criteri di appropriatezza di trattamento delle patologie neoplastiche con esecuzione di prestazioni PET.”.

3. Il terzo capoverso dell’articolo 4 del r.r. 14/2009 è sostituito dal seguente: “Tenuto conto di tali esigenze, il fabbisogno regionale di prestazioni PET per il rilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale è stabilito in numero 1 (una) PET da attribuire/installare presso le strutture ospedaliere pubbliche e private in cui è attivo il servizio di medicina nucleare come da programmazione ospedaliera regionale vigente, purché in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio per l’attività specialistica ambulatoriale di medicina nucleare o per la quale sia richiesta e ottenuta l’autorizzazione alla realizzazione e successivamente l’autorizzazione all’esercizio.”.

4. Il quarto capoverso dell’articolo 4 del r.r. 14/2009 è abrogato.

5. Con la presente legge regionale sono superate le previsioni di cui all’articolo 3, comma 32, della legge regionale del 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia), ai sensi del quale: “Fino al completamento degli adempimenti  di cui all’art. 1, comma 796, lettera u), della L. n. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private”, relativamente alle prestazioni di cui alla presente legge.

6. Con riferimento al processo di accreditamento per l’attività specialistica ambulatoriale di medicina nucleare e per la PET si richiamano le disposizioni di cui all’articolo 8 quater, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

7. Dal presente articolo non derivano oneri a carico del bilancio regionale




Art. 17

Riconoscimento prestazioni urgenti e indifferibili


1. A valere dal 2024, fermo restando il rispetto e nei limiti del finanziamento annuale del fondo sanitario regionale ed al fine di garantire la continuità assistenziale in favore degli assistiti e non interrompere l’erogazione di interventi sanitari considerati salvavita, per le sole prestazioni urgenti e indifferibili, è consentito il riconoscimento a parte rispetto al tetto di spesa assegnato del valore economico di dette prestazioni in favore degli ospedali, a condizione che gli stessi siano già inseriti nella rete emergenza urgenza ospedaliera e già dotati di pronto soccorso. Le prestazioni urgenti e indifferibili sono riconducibili esclusivamente alle reti tempo dipendenti, ictus, infarto, trauma, in quanto non programmabili, derivanti da accesso in pronto soccorso ed erogate in regime di ricovero.

2. A valere dal 2024, fermo restando il rispetto e nei limiti del finanziamento annuale del fondo sanitario regionale, le prestazioni di specialistica ambulatoriale di radioterapia, PET-TC, oltre alle ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale ritenute salvavita, qualora autorizzate, sono riconosciute a parte rispetto al tetto di spesa assegnato in favore degli ospedali già dotati di pronto soccorso.

3. Con provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono espressamente individuate le prestazioni e le relative modalità di riconoscimento, di cui ai commi 1 e 2, nei limiti massimi di cui al comma 4.

4. Gli oneri derivanti per il rimborso delle prestazioni di cui ai commi 1 e 2, quantificati in euro 30 milioni (2) annui, a incremento del tetto di spesa assegnato, trovano copertura nello stanziamento annuo del fondo sanitario regionale, di cui alla missione 13, programma 1, titolo 1 e sono da intendersi quale limite massimo di spesa per il rimborso delle citate prestazioni. 

5. Per gli esercizi 2024 e 2025, al fine di ridurre le liste di attesa, il budget minimo per le aziende ed enti del servizio sanitario regionale per le prestazioni aggiuntive è stabilito nella misura di euro 20 milioni annui. Gli oneri derivanti dal presente comma trovano copertura nello stanziamento annuo del fondo sanitario regionale, di cui alla missione 13, programma 1, titolo 1 e sono da intendersi quale limite massimo di spesa per il rimborso delle prestazioni aggiuntive.



(2) Parola alfanumerica sostituita dalla l.r. 2/2024, art. 3, comma 1.


Art. 18

Riconversione delle case per la vita a media intensità assistenziale in comunità riabilitative assistenziali psichiatriche(3) 


[1. Le case per la vita a media intensità assistenziale già attive, autorizzate al funzionamento e iscritte al registro regionale, sono riconvertite, su richiesta dell’ente gestore in Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche (CRAP), intensive ed estensive, destinate esclusivamente all’accoglienza dei pazienti extraregionali senza alcun aggravio di costi in bilancio. Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento extra fabbisogno regionale viene rilasciato previa verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi propri delle CRAP intensive ed estensive. I costi della verifica per la rispondenza dei requisiti sono a totale carico dell’Ente gestore. L’Ente gestore può chiedere il trasferimento dei posti già autorizzati come casa per la vita a  media intensità assistenziale e iscritti al registro regionale e da riconvertire a CRAP da destinare esclusivamente ai pazienti extra regionali in immobili più rispondenti ai requisiti strutturali previsti per la CRAP intensiva ed estensiva secondo normativa regionale. Può fare richiesta l’Ente gestore che abbia maturato dimostrata esperienza almeno decennale nel settore e che abbia regolari rapporti intercorrenti con le ASL extraregionali al momento dell’entrata in vigore della seguente normativa. Possono essere riconvertite due case per la vita a media intensità assistenziale attive regolarmente autorizzate al funzionamento e iscritte al registro regionale per provincia e per Ente gestore e precisamente: una casa per la vita a media intensità assistenziale, e comunque un numero massimo di 14 posti letto più 2 posti letto per l’emergenza a CRAP intensiva per provincia e per Ente gestore e una casa per la vita a media intensità assistenziale, e comunque un numero massimo di 14 posti letto più 2 posti letto per l’emergenza a CRAP estensiva per provincia e per Ente gestore. Il fabbisogno regionale di CRAP intensive ed estensive di cui al presente articolo, determinato extra fabbisogno rispetto al regolamento regionale 2 marzo 2006 (Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1), della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie) sarà autorizzato ed accreditato ai soli fini del fabbisogno extraregionale. Cessata l’esigenza di cui al presente articolo, i posti autorizzati e accreditati, nel caso in cui si manifesti l’opportunità di partecipare a procedure regionali, soggiacciono nuovamente alle procedure previste dalla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).

2. Dal presente articolo non derivano oneri a carico del bilancio regionale.]



(3) Articolo abrogato dalla l.r. 37/2023, art. 60, comma 1.


Art. 19

Modifica all’articolo 4 della l.r. 6/1999


1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6 (Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA)), dopo la lettera “ee” è aggiunta la seguente:

“ee bis) supporta la Regione nelle attività finalizzate alla conoscenza e alla verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee nell’ambito degli accordi di cui all’articolo 120, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).”.

2. Dal presente articolo non derivano oneri a carico del bilancio regionale.




Art. 20

Modifica all’articolo 16 della l.r. 3/2010


1. All’articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Gli stanziamenti previsti con legge di bilancio regionale sono erogati nel primo trimestre dell’esercizio finanziario dell’anno in corso.”

2. Dal presente articolo non derivano oneri a carico del bilancio regionale.




Art. 21

Modifiche alla l.r. 20/2001


1. Alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 9 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“9. Qualora la Giunta regionale deliberi la compatibilità del PTCP con il DRAG, la Provincia o la Città Metropolitana approva in via definitiva il Piano. Nel caso in cui la deliberazione di Giunta regionale individui modifiche necessarie ad attestare la compatibilità del Piano, il Consiglio provinciale entro novanta giorni adotta il PTCP adeguato e lo invia per l’attestazione di compatibilità, alla Giunta regionale che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione della deliberazione del consiglio provinciale. In alternativa la Provincia o la Città Metropolitana ha facoltà di indire una conferenza di servizi alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato, il Presidente della Provincia o suo Assessore delegato. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, definiscono congiuntamente le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo.”;
 
b) il comma 1 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
 
“1. La Giunta comunale adotta un atto di indirizzo in cui vengono delineati gli obiettivi del PUG, in accordo con le finalità di cui all’articolo 1, indicando il programma di consultazioni e partecipazione da seguire tra la fase di approvazione delle delibere di indirizzo e il deposito del PUG, corredato degli elaborati necessari all’avvio contestuale della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), il cui parere motivato deve essere deciso nel termine, perentorio e comprensivo di ogni richiesta integrativa comunque denominata, di 160 giorni dall’avvio della procedura. Nei comuni ricadenti all’interno del comprensorio di una comunità montana, l’atto di indirizzo deve prendere in considerazione le previsioni contenute nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico in relazione al singolo Comune. All’atto di indirizzo si dà pubblicizzazione attraverso il sito istituzionale comunale e attraverso avviso di deposito pubblicato su tre quotidiani a diffusione provinciale nonché mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici.”;
 
c) i commi 2 e 3 dell’articolo 11 sono abrogati;
 
d) il comma 4 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
 
“4. La Giunta comunale, sulla base dell’atto di indirizzo di cui al comma 1, propone al Consiglio comunale l’adozione del PUG. Il Consiglio comunale adotta il PUG e lo stesso è depositato presso la segreteria comunale e pubblicato sul sito istituzionale comunale; dell’avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su tre quotidiani a diffusione provinciale nonché mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici”;
 
e) al comma 5 dell’articolo 11 la parola “sessanta” è sostituita dalla parola “trenta”;
 
f) il comma 9 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
 
“9. Qualora sia la Giunta regionale che la Giunta provinciale o il Consiglio metropolitano provinciale deliberino la compatibilità del PUG rispettivamente con il DRAG o con il PTCP, il Consiglio comunale approva in via definitiva il Piano. Nel caso in cui la Giunta regionale o la Giunta provinciale oppure il Consiglio metropolitano individuino modifiche necessarie ad attestare la compatibilità del Piano, il Consiglio comunale entro 90 giorni adotta il PUG adeguato e lo invia per l’attestazione di compatibilità, alla Giunta regionale ed alla Giunta provinciale o al Consiglio metropolitano, che si esprimono entro trenta giorni dalla ricezione della deliberazione del Consiglio comunale. In alternativa il Comune può promuovere, a pena di decadenza delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 13, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data del primo invio del PUG, una conferenza di servizi alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato, il Presidente della Provincia o suo Assessore delegato, il Sindaco metropolitano o suo Assessore delegato e il Sindaco del Comune interessato o suo Assessore. In sede di Conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, definiscono congiuntamente le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo.”;
 
g) il comma 10 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
 
“10. La conferenza di servizi assume la determinazione di adeguamento del PUG alle modifiche di cui al comma 9 entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data della sua prima convocazione, l’inutile decorso del quale comporta l’attestazione di non compatibilità del Piano rispettivamente con il DRAG o con il PTCP da parte della Giunta regionale, con contestuale decadenza delle misure di salvaguardia.”;
 
h) all’articolo 12 è aggiunto il seguente comma:
 
“3-quater. Nel caso in cui l’adeguamento al PPTR dei piani urbanistici generali comunali vigenti comprenda anche varianti urbanistiche rispetto agli stessi piani, si applica il procedimento previsto dall’articolo 11, in presenza sia di PUG ai sensi della presente legge che di PRG ai sensi della l.r. n. 56/1980.”;
 
i) il comma 1 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:
 
“1. Per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione del PUG, il Comune sospende ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con il PUG stesso.”.
 
2. Le disposizioni introdotte con le modifiche di cui al comma 1, costituiscono abrogazione di tutte le norme incompatibili contenute nel documento di cui all’articolo 4 della l.r. 20/2001.
 
3. Dal presente articolo non derivano oneri a carico del bilancio regionale.



Art. 22

Modifiche all’articolo 17 della l.r. 30/2022


1. All’articolo 17 della legge regionale 30 novembre 2022, n. 30 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022–2024), dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

“1 bis. Le disposizioni e le procedure di cui al comma 1 possono essere dirette anche all’ammissione di assistiti in deroga ai limiti di età nelle RSA per non autosufficienti.

1 ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 1 bis, le unità di valutazione multidimensionale e dei distretti sociosanitaria esprimono la propria valutazione sulla base della prevalenza del bisogno in base alla classificazione eseguita utilizzando le scale valutative appropriate.”.

2. Dal presente articolo non derivano oneri a carico del bilancio regionale.




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.


Norma 0





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