Anno 2024
Numero 1
Data 19/02/2024
Abrogato No
Materia Commercio;
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Regolamento Regionale 16 febbraio 2024, n. 1

Istituzione dell’Albo regionale delle società benefit e del relativo marchio. Indirizzi sugli incentivi alle società benefit regionali.




IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 20 del 22/01/2024 di adozione del Regolamento;

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO




Art. 1

Oggetto


1. Il presente Regolamento disciplina i requisiti e le modalità per l’iscrizione e la tenuta dell’Albo regionale delle Società benefit di Puglia (SBP), contenente l’elenco delle società aventi sede legale e/o sede operativa in Puglia che costituiscono la comunità delle società benefit pugliesi. L’Albo è istituito e tenuto presso l’Assessorato allo Sviluppo economico della Regione Puglia - Sezione Competitività, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 4, della Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 18 (Istituzione dell’Albo regionale delle società benefit e del relativo marchio. Indirizzi sugli incentivi alle società benefit regionali).

2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, l’attribuzione e l’uso del marchio regionale delle Società benefit di Puglia (SBP), ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 18, gli interventi in favore delle Società benefit di cui all’art. 4, comma 1 e gli hub territoriali di cui all’art. 6, comma 1. 




Art. 2

Definizioni


1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

a) «Società benefit»: le società di cui al libro V, titoli V e VI del codice civile che, ai sensi dell’art. 1, comma 376, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, «nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse»;

b) «Albo»: l’Albo regionale della Società benefit di Puglia di cui all’art. 2 della Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 18;

c) «beneficio comune»: ai sensi dell’art. 1, comma 378, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208,  «il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376»;

d) «altri portatori di interesse»: ai sensi dell’art. 1, comma 378, lett. b) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, «il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile»;

e) «Marchio»: il Marchio regionale delle Società benefit di Puglia di cui all’art. 3 della Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 18.




Art. 3

Iscrizione all’Albo


1. L’iscrizione all’Albo avviene su istanza della società interessata previo accertamento dei requisiti previsti dal presente Regolamento, senza oneri a carico dell’impresa.



Art. 4

Sezioni


1. L’Albo è articolato nelle seguenti tre Sezioni:

• Sezione I): start up innovative (già iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, istituita dall’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221) benefit;

• Sezione II): società benefit partecipate da enti pubblici;

• Sezione III): altre società benefit.

2. In presenza di start up innovative partecipate da enti pubblici, la società interessata è iscritta nella Sezione II): società benefit partecipate da enti pubblici.

3. L’Albo è caricato su piattaforma digitale ed è formato e gestito nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità e trasparenza.

4. La piattaforma che ospita l’Albo contiene altresì: una sezione a libero accesso dove sono raccolte le informazioni utili sulle società benefit iscritte all’Albo e lo sportello virtuale di cui all’articolo 13 del presente Regolamento. 




Art. 5

Requisit


1. Per l’iscrizione all’Albo la società richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere una società benefit, come definita dall’art. 2, comma 1, lettera a) del presente Regolamento;

b) aver adempiuto alle previsioni dell’art. 1, commi 382 e 383 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 in ordine alla redazione e pubblicazione dell’ultima relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario;

c) essere iscritta nel Registro delle Imprese di una Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura pugliese, ovvero disporre di una sede operativa in Puglia;

d) non essere sottoposta alle procedure disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

e) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 
f) essere in regola con la normativa antimafia;
 
g) rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso ed essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
 
h) non essere stata oggetto nell’ultimo biennio di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche; detto requisito deve sussistere sia in capo alla società che al legale rappresentante;
 
i) aver depositato presso il Registro delle Imprese almeno un bilancio consuntivo.



Art. 6

Procedimento per l’iscrizione all’Albo


1. Per ottenere l’iscrizione all’Albo, il legale rappresentante della società benefit, o un soggetto munito di poteri di rappresentanza (di seguito operatore), o un soggetto delegato (professionista abilitato), compila apposita istanza, esclusivamente in modalità telematica, accedendo con SPID, CIE o CNS alla piattaforma digitale di cui all’articolo 4 del presente Regolamento, disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia. Nell’istanza deve essere indicata la Sezione dell’Albo per la quale si richiede l’iscrizione.

2. Ai fini dell’iscrizione, in fase di compilazione dell’istanza telematica, l’operatore è tenuto a rendere le autocertificazioni ai sensi del DPR n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio) inerenti il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

3. Sul sito istituzionale della Regione Puglia viene resa disponibile la piattaforma digitale per l’iscrizione con le relative istruzioni per la compilazione e l’invio dell’istanza.




Art. 7

Istruttoria delle istanze


1. La Sezione Competitività esamina le istanze di ammissione all’Albo, accertando l’idoneità, completezza e regolarità della documentazione inviata ed il possesso dei requisiti di cui all’art. 5.

2. In caso di esito positivo dell‘istruttoria, la Sezione iscrive la società nell’Albo, comunicando via PEC all’operatore la Sezione di iscrizione all’Albo e il numero di iscrizione.

3. In caso di esito negativo della istruttoria, la Sezione Competitività comunica alla società l’impossibilità di procedere all’iscrizione all’Albo richiesta.

4. L’incompleta o irregolare compilazione dell’istanza di cui all’articolo 6, comma 1, o delle dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 6, comma 2, o la mancata allegazione, può essere sanata dall’operatore trasmettendo entro i successivi 60 giorni la documentazione integrativa richiesta dalla Sezione Competitività. Trascorso infruttuosamente tale termine, la Sezione Competitività comunica alla società l’impossibilità dell’iscrizione all’Albo. Ove invece nei termini previsti venga trasmessa la documentazione integrativa, la Sezione procede all’iscrizione all’Albo, comunicando a mezzo PEC all’operatore la Sezione di iscrizione all’Albo e il numero di iscrizione. 

5. La Sezione Competitività si riserva di effettuare verifiche, anche a campione, relativamente al possesso dei requisiti dichiarati e alla veridicità delle autocertificazioni.



Art. 8

Tenuta e aggiornamento dell’Albo


1. L’Albo è liberamente accessibile sul sito Internet ove è reso disponibile entro 90 giorni dall’emanazione del presente Regolamento.

2. L’iscrizione all’Albo è soggetta a revisione decorsi due anni dalla data di comunicazione di ammissione. Il procedimento di revisione è avviato e gestito dalla Sezione Competitività.

3. Trenta giorni prima dell’avvio della procedura di revisione biennale dell’iscrizione all’Albo, le società benefit che intendono confermare la propria iscrizione presentano, attraverso la piattaforma di cui all’articolo 4 del presente Regolamento, un’autocertificazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante:

- la permanenza dei requisiti di cui all’articolo 5, lett. a), c) e d) del presente Regolamento, precedentemente dichiarati;

- l’avvenuta allegazione al bilancio societario dell’ultima relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune, di cui all’art. 5, lett. b) del presente Regolamento, nonché la sua pubblicazione sul sito internet della società.

4. Le società iscritte hanno l’obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni rese in fase di presentazione dell’istanza di ammissione, nel termine di 20 giorni dall’intervenuta modifica.

5. La Sezione Competitività si riserva di effettuare periodicamente verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere dei requisiti di iscrizione e la veridicità delle dichiarazioni rese dalle società, adottando gli opportuni provvedimenti.




Art. 9

Cancellazione dall’Albo


1. Fatte salve le conseguenze previste dal codice penale ove il fatto integri una fattispecie di reato, al ricorrere delle seguenti condizioni la Sezione Competitività dispone la cancellazione dall’Albo della società:

a) falsa dichiarazione in merito alla sussistenza anche di uno solo dei requisiti di iscrizione;

b) false o omesse dichiarazioni all’atto della iscrizione o della revisione di cui all’art. 8 del presente Regolamento, anche accertate in un momento successivo all’ammissione o all’aggiornamento dell’Albo;

c) utilizzo non corretto e/o ingannevole del marchio regionale delle Società Benefit di Puglia o comunque non conforme al regolamento d’uso del marchio di cui all’articolo 11;

d) aver ostacolato o non aver collaborato alle verifiche di cui agli articoli 7, comma 5 e 8, comma 5;

e) aver beneficiato indebitamente di uno degli interventi di cui all’articolo 12 mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute;

f) mancata comunicazione di eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni rese in fase di presentazione dell’istanza di ammissione, nei termini di cui all’articolo 8, comma 4;

g) mancato rinnovo dell’iscrizione nel termine di cui all’articolo 8, comma 3;
 
h) richiesta di cancellazione avanzata dalla società iscritta.
 
2. Qualora ricorra una o più delle condizioni di cui al comma 1, lettere dalla a) alla g) del presente articolo, la Sezione Competitività ne dà comunicazione alla società interessata, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di documentate deduzioni in merito.
 
3. Trascorso infruttuosamente tale termine, la Sezione Competitività comunica alla società la cancellazione definitiva dall’Albo.
 
4. Ove nei termini previsti al comma 2 vengano trasmesse documentate controdeduzioni in merito, la Sezione Competitività procede al loro esame e comunica l’esito dell’istruttoria.
 
5. Salvi i casi di cancellazione ai sensi delle lettere a), b), c) ed e) del comma 1, la società può presentare nuova istanza di ammissione decorso un anno dall’avvenuta cancellazione dall’Albo.




Art. 10

Trattamento dei dati.


1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la Regione Puglia è titolare del trattamento dei dati personali, che si renda necessario per l’iscrizione all’Albo.

2. I dati personali forniti dagli interessati verranno utilizzati ai fini dell’iscrizione all’Albo e saranno trattati con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza, previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, tutelando la riservatezza dell’Interessato tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative, tali da garantire un livello di sicurezza adeguato.

3. L’interessato può in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.




Art. 11

Utilizzo del marchio regionale delle Società Benefit di Puglia


1. Le società iscritte all’Albo possono utilizzare il marchio regionale delle Società Benefit di Puglia, istituito con Deliberazione della Giunta Regionale, in conformità al regolamento d’uso approvato col medesimo provvedimento.

2. Il marchio può essere utilizzato per attività di comunicazione e marketing da parte delle società iscritte all’Albo al fine di assicurare piena e immediata riconoscibilità delle realtà territoriali che perseguono uno o più finalità di beneficio comune di cui all’art. 1, comma 376, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.




Art. 12

Interventi in favore delle Società iscritte all’Albo


1. Le società iscritte all’Albo accedono agli interventi in favore delle società benefit previsti dall’articolo 4 della Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 18.

2. Gli interventi in favore delle società benefit iscritte all’Albo possono consistere nelle seguenti tipologie di azioni, che comunque assicurano il rispetto sia dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, proporzionalità, concorrenza e rotazione, sia del diritto  dell’Unione europea e della disciplina in tema di aiuti di Stato:

a) bandi di finanziamento pubblicati dalla Regione Puglia contenenti specifiche premialità in favore delle società iscritte all’Albo che possono consistere in uno dei seguenti sistemi: i) preferenza in graduatoria; ii) attribuzione di punteggio aggiuntivo; iii) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate; iv) aumento dell’intensità di aiuto concessa;

b) bandi di gara, avvisi o inviti che prevedono criteri premiali da applicare alla valutazione dell’offerta in relazione alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) interventi formativi e di sensibilizzazione a favore delle realtà produttive pugliesi, in relazione al tema delle società benefit, promossi anche in collaborazione con le Università del territorio, i Centri di Ricerca, i Distretti e gli Enti bilaterali;

d) interventi formativi e di comunicazione nelle materie di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in relazione alle finalità civiche e solidaristiche delle società benefit, promossi in collaborazione con il Terzo Settore pugliese;

e) promozione, anche mediante specifiche misure, di forme di partenariato tra il Terzo settore pugliese e le società benefit, orientate al perseguimento delle comuni finalità di utilità sociale;

f) valorizzazione delle società benefit, anche tramite l’attribuzione di specifiche premialità, negli avvisi che prevedano incentivi all’occupazione;

g) valorizzazione delle società benefit, anche tramite l’attribuzione di specifiche premialità, nei bandi e negli interventi che prevedano la messa a disposizione di edifici o di aree non utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali;

h) riconoscimento del ruolo delle società benefit nell’ambito degli standard formativi regionali per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, particolarmente in relazione alle esperienze di impresa simulata;

i) partecipazione a tavoli di confronto con le società controllate dalla Regione Puglia e con le realtà del Terzo Settore in merito alle strategie di sostenibilità da adottare, in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU. La Sezione Competitività attiva un Tavolo di coordinamento dedicato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento;

j) possibilità di accesso all’apposita sezione della piattaforma di cui all’articolo 4 del presente Regolamento per pubblicare le buone prassi adottate dalla società in tema di strategia e politiche di sostenibilità.




Art. 13

Sportello virtuale


1. La Sezione Competitività istituisce, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, lo Sportello virtuale di cui all’articolo 4, comma 1, lett. d), della Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 18, al fine di offrire informazioni e prima consulenza alle società che intendano assumere la qualificazione giuridica di società benefit o che intendano iscriversi all’Albo.

2. La Sezione Competitività gestisce lo Sportello di cui al comma 1 anche in collaborazione con altri enti e/o soggetti territorialmente competenti.

3. Lo Sportello virtuale è liberamente accessibile attraverso il portale internet istituzionale della Regione Puglia e comprende la piattaforma digitale di cui all’articolo 4 del presente Regolamento.

4. Ai fini della promozione delle società benefit, sulla piattaforma digitale di cui all’art. 4 possono essere comunicati e organizzati eventi, seminari, incontri, iniziative informative finalizzati a diffondere il contenuto valoriale e le potenzialità del modello della società benefit.




Art. 14

Premio annuale


1. La Sezione Competitività istituisce, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, il Premio annuale per le migliori relazioni annuali concernenti il perseguimento del beneficio comune di cui all’art. 1, commi 382 e 383, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 delle società iscritte all’Albo.

2. Il Premio, bandito a mezzo di apposito Avviso pubblico, è articolato in tre sezioni, corrispondenti alle Sezioni dell’Albo di cui all’articolo 4.

3. La Sezione Competitività assicura ampia visibilità ai risultati anche attraverso la pubblicazione sulla home page del portale istituzionale della Regione Puglia e sullo Sportello virtuale di cui all’articolo 13 del presente Regolamento.




Art. 15

Hub territoriali


1. La Sezione Competitività istituisce, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, gli Hub territoriali, assicurandone un’adeguata diffusione su tutto il territorio regionale.

2. Gli Hub territoriali possono essere ospitati anche presso altri enti e/o soggetti territorialmente competenti. I costi relativi gravano su fondi messi a disposizione dal bilancio finanziario annuale della Regione Puglia.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno, ciascun Hub territoriale predispone, anche in collaborazione con l’ente presso cui è ospitato, il Piano delle attività dell’anno successivo con l’indicazione delle risorse necessarie alla relativa attuazione.

4. Il Piano è trasmesso alla Regione per l’approvazione e l’assegnazione delle relative risorse, previa valutazione da parte della Sezione Competitività, al fine di assicurare la coerenza dei piani provinciali.

5. Il Piano annuale deve contenere le azioni finalizzate a:

• diffondere la conoscenza dei principi e degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

• diffondere la conoscenza delle caratteristiche e dell’impatto economico delle società benefit;

• diffondere la conoscenza dell’Albo delle Società benefit di Puglia e dei vantaggi derivanti dall’iscrizione;

• promuovere la circolazione delle buone prassi delle società benefit iscritte all’Albo;

• promuovere la creazione e l’espansione di competenze in tema di sviluppo sostenibile;

• promuovere la collaborazione tra soggetti pubblici e privati in tema di sviluppo sostenibile;

• garantire la pubblica diffusione delle relazioni annuali di impatto presentate dalle società iscritte all’Albo;

• sostenere e collaborare con Università e Centri di Ricerca nelle attività di analisi delle relazioni di impatto e degli standard di valutazione esterni impiegati per la loro redazione.




Art. 16

Entrata in vigore


1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.


Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.