Regolamento Regionale 10 maggio 2021, n. 5 Ambiti Territoriali di Caccia - ATC” 
   IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:  
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge 
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al 
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali; 
 VISTO l’art. 42, 
comma 2, lett. c) della L. 
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”; 
 VISTO l’art.44, 
comma 2, della  L. 
R. 12 maggio 2004, n. 7  “Statuto del Regione Puglia” così come modificato 
dalla L.R. 
20 ottobre 2014, n. 44; VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 723 del 
03/05/2021 di adozione del Regolamento;  
  
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO 
  
  
  Art. 1Oggetto del regolamento 1)   Il presente Regolamento dà attuazione alle disposizioni 
dell’articolo 11 
della Legge 
Regionale 20 dicembre 2017, n. 59 “Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse 
faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”. Esso disciplina tra l’altro: 
 
a) le modalità di costituzione del Comitato di Gestione degli ATC, 
la durata in carica, nonché le norme relative alla loro elezione o designazione 
e ai successivi rinnovi;  
b) i compiti per la gestione del territorio destinato alla caccia 
programmata;  
c) le modalità di accesso per l’esercizio venatorio alla fauna 
migratoria e stanziale per i cacciatori residenti negli altri ATC pugliesi; d) 
le modalità di accesso per l’esercizio venatorio alla fauna migratoria per i 
cacciatori extraregionali; e) l’osservanza delle vigenti normative in materia e 
del calendario venatorio regionale.  
 
  Art. 2 Natura giuridica, organi e sede dell’ATC 1)   Ai sensi dell’articolo 11 
comma 2 della L.R. 
20 dicembre 2017, n. 59 “Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali 
e per il prelievo venatorio” (di seguito “L.R.”) gli Ambiti Territoriali di 
Caccia (ATC) sono strutture associative senza scopo di lucro alle quali sono 
affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all’organizzazione del 
prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza, 
finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla normativa di 
settore e nel Piano Faunistico Venatorio regionale.  
2)   Gli ATC sono individuati 
dalla Regione Puglia con il Piano Faunistico Venatorio e la loro organizzazione 
e funzionamento è regolata dallo Statuto adottato in conformità ad apposite 
“linee guida” regionali. Lo Statuto, redatto dal Comitato di Gestione ed 
approvato dall’Assemblea, è sottoposto al controllo e Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia - n. 64 suppl. del 10-5-2021 7 alla presa d’atto da parte della 
struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria: esso disciplina, 
tra l’altro, le modalità di elezione del Presidente, le modalità di convocazione 
e di svolgimento dell’Assemblea dei cacciatori iscritti, le modalità di 
funzionamento degli organi, le rispettive competenze e responsabilità, le 
procedure di rinnovo degli organi e quelle per la sostituzione o la revoca dei 
componenti, nonché le ipotesi di incompatibilità e di decadenza. 
 3)   Sono organi dell’Ambito 
Territoriale di Caccia:  
a) il Presidente; b) il Comitato 
di Gestione (C.d.G.);  
c) l’Assemblea dei cacciatori 
iscritti, dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli inclusi nell’ATC, 
degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute (art. 13 
Legge 349/1986) residenti nei Comuni inclusi nell’ATC.   
4)   Il Comitato di Gestione, 
al fine di evitare disagi agli utenti, elegge la propria sede preferibilmente 
presso gli uffici periferici della Regione Puglia ove ricade l’ATC oppure in un 
Comune che occupa una posizione centrale rispetto al territorio ATC o, in 
alternativa, presso gli uffici della Provincia/Città Metropolitana di Bari. In 
caso di mancata individuazione di una sede legale essa è istituita, ad ogni 
effetto di legge, presso gli uffici regionali periferici in cui ricade l’ATC 
utilizzando, all’uopo, le segreterie esistenti.  
5)   E’ fatto obbligo a 
ciascun Ambito Territoriale di Caccia di dotarsi di un indirizzo PEC – Posta 
Elettronica Certificata per le comunicazioni da parte dell’Amministrazione 
pubblica. 
 
  Art. 3 Caratteristiche  1) Gli ATC individuati dalla 
Regione ai sensi dell’articolo 7 
comma 7 L.R. 
devono essere possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali. Gli ATC 
possono interessare territori amministrativi di province diverse.  
2) Nel caso in cui detti 
confini naturali non siano visibili, la delimitazione degli ATC dovrà essere 
eventualmente segnalata da tabelle poste a cura della Regione Puglia con scritte 
rosse su fondo bianco (articolo 17 
L.R. 
.).  
3) Gli ATC, al fine di 
consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano 
tecnicamente opportuno, possono individuare distretti di gestione della fauna 
selvatica stanziale e degli ungulati, da sottoporre alla Regione per la 
preventiva approvazione. 
 
  Art. 4Comitato di Gestione 1)   Il Comitato di Gestione ha durata quinquennale, analogamente al Piano 
Faunistico Venatorio regionale, ed è nominato con decreto del Presidente della 
Giunta Regionale. Esso elegge al suo interno, a maggioranza, il Presidente, il 
Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere ed il Direttore Tecnico. Il C.d.G. è 
composto da dieci membri nominati dai competenti organi degli enti e degli 
organismi indicati, così ripartiti:  
a) tre membri designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio dell’ATC. Ciascuna delle organizzazioni designa a livello regionale un rappresentante scelto fra i proprietari o conduttori di fondi agricoli ricadenti nei Comuni compresi nell’ATC;(1)   b) tre membri designati 
dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale, 
(articolo 8 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 suppl. del 
10-5-2021 57 L.R.), ove presenti in forma organizzata sul territorio dell’ATC. 
Ciascuna delle associazioni, a livello regionale, designa un rappresentante 
iscritto alla stessa nonché al relativo ATC;  
c) due membri designati, a 
livello regionale, dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai 
sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, presenti in forma 
organizzata sul territorio dell’ATC, scelti tra i loro iscritti; d) due membri 
designati dalla Provincia o Città Metropolitana di Bari in cui ricade l’ATC, 
scelti fra i consiglieri o dipendenti della stessa. Nel caso in cui l’ATC 
comprenda territori di altra/e Province i membri saranno suddivisi tra le 
Province con maggior territorio agro-silvo-pastorale interessato. 
  
2)   Nel caso in cui le 
Associazioni/Organizzazioni di cui alle lettere a), b, e c) siano superiori al 
numero previsto, i posti saranno assegnati a quelle più rappresentative e, 
comunque, organizzate sul territorio dell’ATC, nel numero di un posto per 
ciascuna.  
3)   Nel caso di controversie 
concernenti il numero dei rappresentanti delle associazioni/organizzazioni di 
cui alle lettere a), b, e c) del comma 1, provvede alle designazioni la 
struttura regionale competente in materia, sentito il parere del Comitato 
tecnico faunistico venatorio regionale (articolo 5 
L.R. 
.).  
4)   I componenti il Comitato 
di Gestione di cui alle lettere a), b, c) e d) del comma 1 devono essere 
residenti in uno dei Comuni ricadenti nell’ATC, essere esperti in materia 
faunistico-venatoria e non trovarsi in situazione di incompatibilità o di 
conflitto di interessi reale o potenziale con l’incarico da svolgere. 
 5)   Il Comitato di Gestione 
è nominato dalla Regione entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’ultima 
designazione che deve pervenire entro 30 giorni dalla richiesta formulata da 
parte degli uffici regionali, nel rispetto delle condizioni di incompatibilità 
di cui al d.lgs. n. 39/2013. I membri del Comitato possono essere nominati per 
massimo due mandati, anche non consecutivi ed anche in rappresentanza di 
Associazioni/Organizzazioni diverse. I componenti del C.d.G. non possono far 
parte del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale (articolo  5comma 
12 L.R. 
6)   Il Comitato di Gestione 
può essere costituito con la nomina di almeno sei componenti in rappresentanza 
di minimo tre categorie di cui al comma 1. In caso di mancata nomina della 
maggioranza dei componenti, la Regione nomina un Commissario Straordinario con 
gli stessi poteri del C.d.G.. Per tutti i membri è ammessa la revoca da parte 
delle associazioni o degli organismi che hanno provveduto alla designazione. I 
membri sostituiti durano in carica per il restante periodo.  
7)   Allo scadere del 
quinquennio dalla nomina, il C.d.G. assicura la continuità delle funzioni di 
ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo Comitato. Nel periodo 
di prorogatio il C.d.G. non può adottare atti di straordinaria amministrazione. 
 
8)   I componenti del C.d.G. 
decadono dalla carica nelle seguenti ipotesi:  
a) assenza ingiustificata a 
tre riunioni consecutive;  
b) assenza ad oltre un terzo 
delle riunioni nell’arco dei dodici mesi; c) condanna per reati che comportano 
l’interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia 
venatoria; d) venir meno dell’iscrizione all’Associazione che li ha designati; 
e) ricorrenza di una delle condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto 
dell’ATC e dal d.lgs. n. 39/2013.   
9)   Le riunioni del C.d.G. 
sono valide con la presenza della maggioranza dei membri nominati e non 
decaduti. Le decisioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.  
10)   Le riunioni sono 
convocate dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal 
Vicepresidente, che predispone il relativo ordine del giorno. Le riunioni 
possono essere, altresì, convocate su richiesta di un terzo dei componenti il 
C.d.G.  
11)   Le riunioni del C.d.G. 
sono segrete, salvo che venga deliberata la pubblicità della seduta con il voto 
favorevole di almeno i 2/3 dei componenti presenti. Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia - n. 64 suppl. del 10-5-2021 9  
12)   Nel caso in cui il 
C.d.G. non sia in grado di funzionare, o si renda responsabile di inadempienze, 
violazioni di legge o irregolarità nello svolgimento delle sue funzioni, ovvero 
qualora i rendiconti presentino dei disavanzi di gestione il Presidente della 
Regione procede, previa immediata diffida per i casi di inadempimento, allo 
scioglimento del C.d.G.. Con il provvedimento di scioglimento viene nominato un 
Commissario straordinario scelto fra i dirigenti o le posizioni organizzative 
delle strutture regionali o provinciali competenti. Entro sessanta giorni dalla 
nomina, il Commissario riferisce al Presidente della Regione onde consentire 
l’avvio delle procedure per la nomina del nuovo C.d.G..  
13)   La partecipazione al 
Comitato di gestione avviene a titolo gratuito salvo l’eventuale rimborso spese 
chilometriche nella misura prevista dalla vigente normativa in materia. In 
nessun caso è possibile attribuire rimborsi forfettari. I rimborsi sono 
rendicontati mediante documenti attestanti gli importi e le circostanze in 
relazione alle quali si è determinata la spesa. I rimborsi per eventuali spese 
per l’espletamento di missioni sono ammissibili purché siano state 
preventivamente autorizzate e siano riferite ad attività effettuate per conto 
del C.d.G. attenendosi puntualmente al mandato dell’incarico. 
  
 
 (1) Lettera sostituita dal R.R. 2-2024, art. 1, comma 1.
  
  Art. 5Compiti del Comitato di Gestione  1) Il Comitato di Gestione 
nel rispetto delle vigenti normative, in conformità agli indirizzi della 
pianificazione faunistico-venatoria regionale e sulla base del fondo di 
dotazione finanziaria di cui all’articolo 12, nonché delle direttive regionali 
in materia:  
a) predispone lo Statuto 
dell’Ambito Territoriale di Caccia da sottoporre all’Assemblea dei Soci per 
l’approvazione e, successivamente, lo trasmette alla Regione per il controllo e 
la presa d’atto;  
b) predispone il programma 
quinquennale di intervento sul territorio destinato a caccia programmata da 
sottoporre all’Assemblea dei Soci, per l’acquisizione del relativo parere e, 
successivamente, lo trasmette alla Regione per il controllo e la presa d’atto; 
 
c) predispone annualmente, 
entro il mese di luglio della ciascuna stagione venatoria, il programma di 
intervento sul territorio destinato a caccia programmata da sottoporre 
all’Assemblea dei Soci, da tenersi entro il mese di settembre, per 
l’acquisizione del relativo parere e, successivamente, da inviare alla Regione 
per il controllo e la presa d’atto. Detto programma di intervento deve essere 
redatto sulla base di quello quinquennale;  
d) promuove ed organizza le 
attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica 
nonché gli interventi volti a migliorare gli habitat; 
 e) provvede all’attività di 
ripopolamento e reintroduzione sulla base delle indicazioni riportate nel Piano 
Faunistico Venatorio regionale ed eventuali apposite direttive regionali; 
inoltre, provvede a creare strutture di ambientamento per la fauna selvatica 
stanziale. Per la realizzazione dei predetti interventi redige un bando che, 
prima della pubblicazione nelle forme di legge, è trasmesso per il controllo di 
legittimità e il conseguente nulla-osta alla struttura regionale competente che, 
all’uopo, può apportarvi modifiche ed integrazioni. Il nulla-osta deve essere 
rilasciato entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione, trascorsi i quali, senza 
relativo riscontro, si intende acquisito. Gli interventi sono soggetti a 
collaudo dei tecnici degli Uffici territoriali della Regione Puglia competenti 
per territorio; 
 f) su mandato della Regione 
Puglia provvede alla gestione delle Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di 
protezione e centri pubblici di allevamento di fauna selvatica allo stato 
naturale presenti nell’ATC in base a specifici piani di gestione preventivamente 
approvati dalla struttura regionale competente;  
g) entro il mese di febbraio 
approva il bilancio consuntivo dell’anno precedente ed il bilancio 10 Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 suppl. del 10-5-2021 preventivo dell’anno 
in corso e li trasmette alla Regione per il controllo e la presa d’atto entro e 
non oltre trenta giorni dall’approvazione, unitamente alle relative relazioni 
tecnico-finanziarie del Collegio dei Revisori dei Conti e ai programmi di 
intervento di cui alle precedenti lettere b) e c). I predetti termini sono 
perentori e in caso di inottemperanza la Regione nomina un Commissario ad acta 
entro venti giorni dalla scadenza dei termini stabiliti. Il Comitato di Gestione 
ha facoltà di spesa nei limiti delle disponibilità di bilancio. Il bilancio deve 
essere previsto in pareggio. Nel caso in cui il bilancio consuntivo presenti un 
disavanzoper sopravvenienze passive e spese impreviste intervenute nel corso 
dell’esercizio, il bilancio preventivo dell’esercizio successivo deve prevederne 
l’integrale ripianamento, fermo restando quanto disposto dal comma 12) del 
precedente articolo 4. Per i progetti finalizzati per i quali siano stati 
erogati contributi da parte della Regione o altri enti pubblici, i predetti 
documenti devono fornire specifica indicazione circa l’utilizzo dei contributi 
stessi ed i risultati conseguiti. Il bilancio preventivo e consuntivo devono 
essere resi disponibili a chiunque ne faccia motivata richiesta;  
h) cura la definizione degli 
interventi di miglioramento ambientale e corrisponde gli incentivi a favore dei 
proprietari o conduttori dei fondi rustici per la tutela e il ripristino degli 
habitat e l’incremento della fauna selvatica, nel rigoroso rispetto dei criteri 
(concernenti l’an e il quantum da erogare) e delle modalità per la concessione 
degli incentivi predeterminati nel Piano Faunistico Venatorio regionale o dalle 
apposite direttive regionali pubblicate sul sito web dell’ATC, oltre che con le 
modalità prescritte dall’ordinamento per i provvedimenti regionali. L’elenco dei 
beneficiari degli incentivi, con l’indicazione dell’importo concesso, è 
pubblicato sul sito web dell’ATC e sulle pagine del sito istituzionale della 
Regione, a cura della struttura regionale competente cui l’elenco è 
tempestivamente trasmesso dal C.d.G.; sull’osservanza dell’obbligo di pubblicità 
e trasparenza vigila il Collegio di Sindaci Revisori dei Conti. Tali interventi 
possono essere finanziati anche con i fondi rivenienti dal Programma Venatorio 
regionale ripartiti secondo quanto previsto dall’art. 51 comma 4 L.R. Per la 
realizzazione degli interventi il C.d.G. redige un bando che, prima della 
pubblicazione, è trasmesso per il controllo di legittimità e il conseguente 
nulla-osta alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria 
che, all’uopo, può apportarvi modifiche ed integrazioni. Gli interventi sono 
soggetti a collaudo dei tecnici degli Uffici territoriali della Regione Puglia 
competenti per territorio; 
 i) cura la valutazione dei 
danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica stanziale, di cui 
si consente il prelievo venatorio, nonché dall’attività venatoria; individua i 
criteri per la quantificazione dei danni e corrisponde i contributi per il loro 
indennizzo, nei limiti dello stanziamento regionale di cui al successivo art. 12 
lett. b) e nel rigoroso rispetto dei criteri (concernenti l’an e il quantum da 
erogare) e delle modalità per la concessione dei contributi predeterminati nel 
Piano Faunistico Venatorio regionale. L’elenco dei beneficiari dei contributi, 
con l’indicazione dell’importo dell’indennizzo concesso, è pubblicato sul sito 
web dell’ATC e sulle pagine del sito istituzionale della Regione, a cura della 
struttura regionale competente cui l’elenco è tempestivamente trasmesso dal 
C.d.G.; sull’osservanza dell’obbligo di pubblicità e trasparenza vigila il 
Collegio di Sindaci Revisori dei Conti. Ad esaurimento dello stanziamento 
annuale, l’ATC trasmette tutta la documentazione alla Regione che procederà con 
gli strumenti previsti dal Programma Venatorio regionale. L’entità del 
contributo da corrispondere è stabilito, dopo apposito sopralluogo, dai tecnici 
degli uffici territoriali della Regione Puglia, competenti per territorio; 
 j) predispone i fac-simili 
delle richieste di ammissione all’esercizio venatorio nell’ATC secondo quanto 
previsto nel presente regolamento e da eventuali apposite “linee guida” della 
Regione Puglia; 
 k) compila la graduatoria 
degli ammessi all’esercizio venatorio dell’ATC secondo quanto previsto 
dall’articolo 11 
L.R.., 
dal Piano Faunistico Venatorio, dal Programma Venatorio regionale annuale e 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 suppl. del 10-5-2021 11 dagli 
articoli del presente regolamento; rilascia altresì le relative autorizzazioni 
nei termini previsti dal presente regolamento;  
l) pone in essere tutte le 
iniziative necessarie per l’espletamento di funzioni e compiti trasferiti dalla 
Regione nell’ambito delle previsioni attuative della L.R. 
n. 59/2017;  
m) segnala alla struttura 
regionale competente le assenze dei componenti del C.d.G. di cui all’art. 4 
comma 8 lett. a) e b) per le determinazioni conseguenziali; 
 n) può avvalersi della 
consulenza tecnico/amministrativa, anche riveniente da strutture regionali, per 
la buona riuscita di progetti mirati previsti nel Programma quinquennale e/o 
annuale di intervento, preventivamente sottoposti alla presa d’atto della 
competente Sezione regionale;  
o) provvede alla nomina e al 
coordinamento di eventuali gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro, in numero non 
superiore a tre, sono composti da massimo nove componenti ciascuno suddivisi 
paritariamente tra cacciatori, agricoltori e ambientalisti residenti nell’ATC 
che svolgono le relative attività in forma volontaria e a titolo gratuito, salvo 
l’eventuale rimborso spese chilometriche nella misura prevista dalla vigente 
normativa in materia;  
p) predispone appropriati 
piani di vigilanza d’intesa con la competente Sezione Vigilanza ambientale 
regionale anche servendosi di agenti venatori volontari, nel rispetto delle 
normative in materia;  
q) autorizza il Presidente a 
stipulare tutti gli atti e I contratti inerenti alle attività sociali. 
  
2)  Coloro che ricoprono le 
cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario o di componente del Comitato 
di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia non possono instaurare alcun 
rapporto di natura economica con l’Ambito stesso connesso con le proprie 
attività commerciali, industriali o professionali eventualmente esercitate. 
 
  Art. 6Criteri di ammissione all’esercizio venatorio  1)   Ogni cacciatore, per accedere all’esercizio 
venatorio nell’ATC, deve presentare al C.d.G. apposita richiesta di ammissione 
nel periodo 15 febbraio – 31 marzo di ogni anno.  
2)   La richiesta è inviata, secondo i modi e nei 
termini previsti dallo Statuto, con Raccomandata AR o PEC o attraverso apposito 
sito internet. Tutti gli ATC pubblicano il fac-simile della richiesta e la 
relativa nota informativa entro il 20 gennaio di ogni anno sul proprio sito web 
istituzionale, fatte salve diverse disposizioni regionali.  
3)   I cacciatori residenti nell’ATC presentano la 
richiesta di ammissione solo nel primo anno in cui si costituisce l’Ambito 
Territoriale di Caccia ovvero nel primo anno in cui si intende esercitare 
l’attività venatoria dopo la costituzione dell’ATC. Sarà cura di ciascun 
cacciatore comunicare all’ATC ogni variazione di residenza e il nuovo numero del 
porto d’armi in caso di rinnovo. 
4)   L’esercizio venatorio negli ATC è consentito, 
oltre che ai cacciatori residenti, anche a quelli residenti negli altri ATC 
della Regione nonché ai non residenti nella Regione (extraregionali).  
5)   L’autorizzazione dell’ATC ha validità unicamente 
nella stagione venatoria per la quale viene rilasciata.  
6)   Per quanto attiene l’accesso dei cacciatori negli 
ATC, all’entrata in vigore del presente regolamento, i C.d.G. si dotano e 
utilizzano un “sistema di gestione informatizzata” delle 
iscrizioni/richieste/ammissioni ATC tenendo presente, ai sensi delle vigenti 
normative, quanto stabilito dal presente articolo e dal successivo articolo 7. 
 
7) Il C.d.G. provvede, sulla base del numero dei 
cacciatori ammissibili nell’ATC previsto dal Piano Faunistico Venatorio 
regionale, nel rispetto della densità venatoria definita dal competente 
Ministero e di quanto previsto dall’articolo 11, 
comma 5 della L.R.. 
nonché della suddivisione dei posti assegnabili, così come riportati nel 
Programma Venatorio regionale annuale, a rilasciare autorizzazioni all’esercizio 
dell’attività venatoria per ogni stagione, garantendo il seguente ordine di 
priorità:  
      a) Cacciatori residenti in Regione: 
 
a1) ai cacciatori residenti nei Comuni dell’ATC, ai quali 
l’autorizzazione spetta di diritto senza alcuna richiesta salvo quanto previsto 
dal punto 3) del presente articolo;  
a2) ai cacciatori proprietari di terreni agricoli 
ricadenti nell’ATC, previa richiesta documentata;  
a3) ai cacciatori residenti nei Comuni confinanti con 
l’ATC, previa richiesta; a4) ai cacciatori residenti nei comuni della Regione 
non confinanti con l’ATC, previa richiesta.   
     b) Cacciatori non residenti in Regione 
(extraregionali): 
 b1) ai cacciatori nativi nell’ATC ed emigrati; 
 b2) ai cacciatori non residenti che svolgono accertata 
attività lavorativa o di servizio nel territorio regionale;  
b3) ai cacciatori proprietari e conduttori di terreni 
agricoli non inferiori a 1 Ha coltivato o 10 HA a pascolo ricadenti nell’ATC; 
 
b4) ai cacciatori extraregionali residenti in Regioni 
confinanti con le quali esistono rapporti di reciprocità; 
 b5) ai cacciatori residenti in altre Regioni;  
b6) ai cacciatori di altri Stati nel rispetto delle 
vigenti normative.   
8)   La compilazione delle graduatorie degli ammessi, 
residenti in altri ATC pugliesi ed extraregionali, è fissata al 30 giugno di 
ogni stagione venatoria, sempre che entro il suddetto termine sia stato 
pubblicato il Programma Venatorio regionale annuale. In caso contrario, il 
termine è prorogato al decimo giorno successivo alla pubblicazione del 
Programma. Le graduatorie dei cacciatori residenti negli altri ATC e di quelli 
extraregionali devono prevedere, ove vi sia la possibilità e necessità, il 
relativo scorrimento e sono pubblicate sul sito web dell’ATC e sulle pagine del 
sito istituzionale della Regione.  
9)   Oltre alle autorizzazioni spettanti di diritto ai 
cacciatori residenti nell’ATC, il C.d.G. nella formulazione delle graduatorie 
citate al punto comma 8), ove vi sia disponibilità di posti, tiene conto, 
prioritariamente ed obbligatoriamente, delle seguenti ulteriori condizioni: 
 - massimo 15 per cento dei posti non assegnati ai 
cacciatori residenti da riservare e destinare a quanto previsto dal successivo 
art. 7 e, comunque, nei termini riportati nel Programma Venatorio regionale 
annuale;  
- massimo 5 per cento dei posti non assegnati ai 
cacciatori residenti da riservare e destinare ai cacciatori extraregionali. La 
restante quota di posti non assegnati ai cacciatori residenti nell’ATC tiene 
conto delle priorità di cui al precedente comma 7). In caso di di richieste 
superiori al numero di posti disponibili, il C.d.G. procede con sorteggio 
pubblico.   
10)   Il C.d.G. rilascia, nei limiti delle 
disponibilità rivenienti da permessi annuali non utilizzati, permessi 
giornalieri secondo apposite direttive regionali emanate dalla competente 
struttura regionale. Gli eventuali permessi giornalieri rilasciati agli 
extraregionali devono riguardare unicamente il prelievo di fauna migratoria, per 
un massimo di cinque giornate mensili a cacciatore, utilizzabili nel periodo 
previsto dal vigente Calendario venatorio regionale.  
11)   Il C.d.G. può ammettere nel rispettivo 
territorio, con deliberazione motivata e previo nulla-osta della Regione, un 
numero di cacciatori regionali superiore alla densità sancita ai sensi dell’art. 
14 comma 3 Legge n. 157/92, purchè siano accertate, anche mediante censimenti, 
modificazioni positive della popolazione faunistica (art. 14 comma 8 L. 157/92). 
 
12) Il C.d.G. per i cacciatori autorizzati non 
residenti nell’ATC rilascia apposita autorizzazione. Nel caso di cacciatori 
extraregionali le autorizzazioni, annuali ed eventualmente giornaliere, devono 
essere riconsegnate obbligatoriamente all’ATC, a pena di esclusione dalle 
graduatorie della successiva annata, per definire i capi di fauna migratoria 
prelevati (carnieri) appositamente riportati sulle stesse.  
13)   Le graduatorie di cui al comma 8) sono esposte 
per giorni quindici consecutivi all’albo e sul sito web istituzionale dell’ATC. 
 
14)   Il rimborso della quota di partecipazione versata 
dal cacciatore che non intende più effettuare l’attività venatoria nell’ATC 
autorizzato è effettuato dal C.d.G. previa apposita istanza di rimborso a mezzo 
pec da inviarsi prima dell’inizio della stagione venatoria e con la riconsegna 
dell’autorizzazione, ove già ritirata. 
 
  Art. 7 Mobilità esercizio venatorio alla fauna migratoria  1)   Nell’ambito del “Sistema regionale di gestione 
informatizzata ATC” ogni Ambito Territoriale di Caccia prevede, sui posti 
residuali non assegnati ai cacciatori residenti, una percentuale massima del 15 
per cento di posti da destinare all’attività venatoria gratuita in mobilità alla 
selvaggina migratoria per i cacciatori pugliesi, nei termini riportati nel 
Programma Venatorio regionale annuale.  
2)   A partire dal 10 ottobre di ogni stagione 
venatoria i cacciatori residenti in Puglia possono esercitare la caccia in 
mobilità alla selvaggina migratoria fino ad un massimo di venti giornate totali 
in Ambiti Territoriali di Caccia pugliesi diversi da quelli a cui risultino 
iscritti, previa autorizzazione rilasciata dall’ATC per il tramite del sistema 
informativo di cui al comma precedente, con un massimo di dieci giornate in uno 
stesso ATC.  
3)   Il sistema informativo regionale ATC autorizza 
l’accesso giornaliero ad un numero di cacciatori non superiore alla percentuale 
e termini di cui al presente articolo e, comunque, nell’ambito e rispetto della 
densità venatoria riveniente dalla vigente normativa così come riportata, tra 
l’altro, nel Programma venatorio regionale annuale.  
4)   La competente struttura regionale, d’intesa con 
gli ATC pugliesi, stabilisce le modalità di accesso al sistema regionale di 
prenotazione ed eventuali modalità e regole di esercizio di mobilità venatoria 
gratuita nel territorio regionale, fermo restando che il numero o codice della 
autorizzazione dell’Ambito di cui al comma 3) deve essere debitamente riportata 
sul tesserino venatorio regionale, in un’apposita sezione.  
5)   Agli oneri per la realizzazione del “Sistema 
regionale di gestione informatizzata ATC” provvedono gli ATC con propri fondi.   
 
  Art. 8Contributo di partecipazione  1)   Il contributo di partecipazione all’ATC è previsto 
dall’articolo 7, comma 16, lettera d) e dall’articolo 11, 
comma 5, della L.R. 
n. 59/2017 come modificati dall’articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della 
L.R. n. 44/2018. Il contributo è definito annualmente dal Programma Venatorio 
regionale unitamente al costo degli eventuali permessi giornalieri che gli ATC 
possono rilasciare.  
2)   I termini per il versamento del contributo è del 
31 luglio per i cacciatori regionali e del 31 agosto per gli extraregionali, 
salvo proroghe disposte con apposito atto dalla competente struttura regionale. 
Detto termine è prorogato di giorni 30 in caso di scorrimento delle graduatorie 
riguardanti i cacciatori extraprovinciali ed extraregionali. L’eventuale 
rilascio dei permessi giornalieri è disciplinato da apposito provvedimento della 
struttura regionale competente.  
3)   Per i cacciatori residenti nell’ATC deve essere 
garantito il rilascio dell’autorizzazione dell’Ambito di residenza e, pertanto, 
i termini del versamento del contributo non sono vincolanti. Per i cacciatori 
neofiti (1° rilascio) deve essere garantito il rilascio dell’autorizzazione 
dell’ATC di residenza e, pertanto, i termini di presentazione della richiesta di 
ammissione e di versamento contributo non sono vincolanti. 
 
  Art. 9L’Assemblea 1)   L’Assemblea è l’organo formato dai cacciatori 
iscritti all’ATC, dai proprietari e dai conduttori dei fondi agricoli inclusi 
nell’ATC, dagli iscritti alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute 
ai sensi dell’articolo 13 della Legge n. 349/1986 residenti nei Comuni inclusi 
nell’ATC.  
2)  L’Assemblea è convocata dal Presidente, previa 
deliberazione del Comitato di Gestione o, in sua assenza, dal Vicepresidente 
almeno una volta all’anno. Può essere convocata, altresì, su richiesta motivata 
di almeno un terzo dei componenti. La riunione di insediamento è convocata e 
presieduta dal Presidente uscente o dal Commissario straordinario unico di cui 
all’articolo 15 comma 6. L’Assemblea può svolgersi anche al di fuori della sede 
sociale purchè nel territorio dell’ATC.  
3)   L’Assemblea approva lo Statuto dell’ATC, le sue 
modifiche e integrazioni nonchè il programma quinquennale e annuale di 
intervento sul territorio destinato a caccia programmata. 4) Le modalità di 
convocazione e i compiti dell’Assemblea sono disciplinati dallo Statuto in 
conformità alle “linee guida” regionali. 
 
  Art. 10Collegio di Sindaci Revisori dei Conti  1)   La Regione Puglia con decreto del Presidente della 
Giunta nomina il Collegio di Sindaci Revisori dei Conti (di seguito “Collegio”) 
scegliendolo tra gli iscritti nel registro dei Revisori legali e/o contabili e 
che abbiano presentato apposita istanza alla struttura regionale competente in 
materia faunistico-venatoria, previa verifica della insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico. Il 
Revisore deve dichiarare ai sensi dell’art. 76 d.p.r. n. 445/2000 di accettare e 
rispettare le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici di cui al d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e nel Codice di comportamento 
della Regione Puglia approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1423 del 
4/07/2014; resta in carica per il medesimo periodo (cinque anni) previsto per il 
Comitato di Gestione e può essere rinominato una sola volta. Il Collegio è 
costituito da tre componenti effettivi, tra cui viene nominato il Presidente, e 
due componenti supplenti.  
2)   II Collegio esercita compiti di controllo della 
regolarità amministrativa e contabile della gestione dell’ATC, in particolare: 
 
a) redige la relazione del bilancio preventivo;  
b) redige la relazione del bilancio successive (rendiconto 
finanziario); 
 c) esprime parere obbligatorio sulle variazioni di spesa; 
 
d) controlla l’attività ed I movimenti di cassa almeno una 
volta ogni tre mesi;  
e) vigila sulla osservanza dei canoni di pubblicità e 
trasparenza in sede di concessione di vantaggi economici (contributi, incentivi, 
indennizzi) in favore di soggetti terzi.   
3)   I componenti del Collegio hanno diritto di 
assistere alle adunanze del C.d.G. e dell’Assemblea dei Soci e possono, in 
qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, dandone 
immediata comunicazione scritta al Presidente dell’ATC ed alla struttura 
regionale competente in materia faunistico-venatoria. Il Collegio redige I 
verbali delle proprie attività. Ove accerti gravi irregolarità nella gestione 
finanziaria dell’ATC e violazione dei canoni di pubblicità e trasparenza, ne da 
immediata comunicazione al C.d.G.; persistendo le irregolarità o le violazioni 
informa sollecitamente la struttura regionale competente.  
4)   I compensi e gli eventuali rimborsi delle spese 
dovuti ai Revisori sono a carico della Regione con i fondi rivenienti dal 
Programma Venatorio annuale. Essi sono determinati con deliberazione della 
Giunta Regionale e sono resi pubblici ai sensi di legge. 
  
 
  Art. 11Vigilanza venatoria  1)   La vigilanza venatoria dell’ATC è svolta, oltre 
che dagli agenti dipendenti della Regione Puglia preposti a tali funzioni, dagli 
agenti di cui al comma 3 dell’articolo 41 
della L.R. 
n. 59/2017 e dalle guardie volontarie di cui al comma 2 lettera b) del 
medesimo articolo.  
2)   L’attività di vigilanza nell’ATC è coordinata 
dalla competente struttura regionale.  
3)   Il C.d.G. può stipulare apposite convenzioni con 
le associazioni venatorie, agricole e ambientaliste per l’utilizzo delle loro 
guardie volontarie per specifici progetti di controllo delle attività in materia 
faunisticovenatoria. Detti progetti sono trasmessi alla competente Sezione 
regionale per il preventivo nulla-osta.  
 
  Art. 12Dotazione e gestione finanziaria 1)   Il fondo di dotazione finanziaria per le attività dell’Ambito Territoriale 
di Caccia è composto da:  
a) quote associative annuali di cui all’art. 8, ossia i 
versamenti effettuati dai cacciatori per l’esercizio dell’attività venatoria 
nell’ATC;  
b) contributi stanziati dalla Regione con il Programma 
Venatorio regionale;  
c) contributi stanziati dalla Regione per progetti 
finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi della pianificazione 
faunistica territoriale giusto trasferimento di funzioni e compiti ai sensi 
della L.R. 
n. 59/2017;  
d) eventuali contributi di altri soggetti pubblici o 
privati;  
e) altre entrate; 
 f) eventuali residui attivi dell’esercizio finanziario 
precedente.   
2)   Per il finanziamento del programma annuale di 
interventi e delle spese di gestione, il C.d.G. ha facoltà di spesa 
esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie che gli derivano dai 
fondi accertati di cui al comma 1.  
3)   Per quanto attiene i contributi regionali di cui 
al punto c) del comma 1), essi sono vincolati per gli obiettivi oggetto del 
trasferimento. Detti contributi, unitamente a quelli del punto b) del comma 1), 
devono essere obbligatoriamente rendicontati alla struttura regionale competente 
in materia faunistico venatoria.  
4)   L’esercizio sociale e finanziario dell’ATC ha 
inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre (anno solare).  
5)   Nel bilancio preventivo di spesa, deliberato nelle 
forme e termini di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera g), deve 
essere prevista quale quota parte dell’intera entrata:  
  a) una percentuale compresa tra il 20 ed il 30 per 
cento dell’intera entrata per interventi sul territorio al fine di migliorare 
gli habitat e di favorire la presenza faunistica e precisamente:  
1) coltivazione a perdere;  
2) ripristino zone umide;  
3) messa a dimora e ripristino di siepi, cespugli o 
altre piante autoctone di rilevanza faunistica (sorbo, lentisco, ecc.); 
4) fonti di abbeveraggio;  
5) miglioramento dell’habitat di aree non inferiori ad 
1 Ha;  
6) contributi per progetti di attività di controllo 
ottenuti dalle guardie volontarie (art. 10 comma 3);  
   b) una percentuale compresa tra il 10 ed il 20 per 
cento da destinare come contributi da erogare in conto danni causati alle 
attività e produzioni agricole dalla fauna stanziale cacciabile e attività 
venatoria;   
  c) una percentuale compresa tra il 20 ed il 30 per 
cento per l’acquisto di fauna selvatica per ripopolamento e strutture di 
ambientamento della fauna selvatica stanziale oltre alla relativa quota 
stanziata dalla Regione con il Programma Venatorio annuale;  
  d) una percentuale compresa tra il 10 ed il 15 per 
cento per specifiche attività di ricognizione delle risorse ambientali e della 
consistenza faunistica;  
  e) una percentuale compresa tra il 20 ed il 35 per 
cento per spese di gestione.  
6)   E’ data facoltà al C.d.G., previo parere 
favorevole del Collegio, apportare con deliberazione motivata una variazione 
alle percentuali di cui al comma 5) per far fronte a spese indifferibili ed 
urgenti sopravvenute nonché straordinarie. La relativa deliberazione, con il 
parere del predetto Collegio, è trasmessa alla Regione entro 15 gg. 
dall’adozione per la presa d’atto, che costituisce condizione di esecutività del 
provvedimento. Il bilancio dell’esercizio deve chiudersi in pareggio, salvo 
eventuali residui attivi per le spese non sostenute e riportate nel fondo di 
dotazione di cui al comma 1) dell’anno successivo.  
7)   I componenti del C.d.G. dell’ATC rispondono 
personalmente di eventuali obbligazioni sorte per spese non previste nel 
bilancio preventivo e per importi eccedenti le spese autorizzate. Non sono 
responsabili delle predette obbligazioni i componenti assenti e quelli che in 
sede di approvazione abbiano, con espressa motivazione, votato contro la 
deliberazione.  
8)   I componenti del C.d.G., ivi compresi il 
Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere ed il Direttore Tecnico, 
non possono instaurare con l’ATC alcun rapporto economico connesso con le 
proprie attività commerciali, industriali e professionali. 
 
  Art. 13 Sanzioni  1)   E’ fatto divieto ai cacciatori che non siano stati 
autorizzati all’esercizio venatorio all’interno dell’Ambito di esercitare 
qualsiasi forma di caccia nell’ATC stesso.  
2) Il trasgressore del divieto di cui al comma 1 è 
punito con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 46, comma 1, 
lettera d) L.R.. 
 
3)   I cacciatori ammessi nell’ATC non autorizzati 
all’abbattimento di fauna stanziale o quelli autorizzati ma che abbiano 
abbattuto fauna stanziale in periodo della stagione venatoria non consentito, 
sono obbligati al risarcimento dei danni per ogni capo abbattuto come di seguito 
riportato, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia: a) € 
50,00 per ogni fagiano b) € 75,00 per ogni starna c) € 100,00 per ogni pernice 
rossa d) € 400,00 per ogni lepre e) € 300,00 per ogni cinghiale f) € 500,00 per 
ogni capriolo o daino o muflone o cervo.  
4) Ai trasgressori di cui ai precedenti commi nonché a 
coloro ai quali sia comminata la sanzione per l’uso dei richiami acustici 
vietati ai sensi dell’articolo 89, comma 8, L.R. 
il Comitato di gestione provvede al ritiro dell’autorizzazione per la stagione 
in corso. In caso di recidiva, è disposta l’estromissione dall’ATC per un 
periodo minimo di anni tre. 
5) Ai fini dell’applicazione del presente articolo si 
fa espresso riferimento all’articolo 48 
della L.R. 
  
 
  Art. 14Centrale unica di committenza  1)   Al fine di garantire un più elevato livello di 
qualità, efficienza, economicità e trasparenza, gli ATC svolgono in forma 
accentrata le procedure per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari 
o superiore a 5.000,00 (cinquemila) euro netti, nel rispetto del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n.50 (“Attuazione delle direttive 2014/237UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”).  
2)   Entro sessanta giorni dalla nomina dei Comitati di 
Gestione, ove per ricorrano i requisiti di legge per l’ottenimento della 
qualifica di centrale di committenza o di soggetto aggregatore, gli ATC con 
apposita convenzione costituiscono un ufficio con funzioni di Centrale Unica di 
Committenza per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 1 di importo pari 
o superiore a 5.000,00 euro netti. Nella convenzione sono individuati l’ATC 
presso il quale è costituito l’ufficio, la sede, il responsabile dell’ufficio e 
il personale ATC da adibire allo stesso. Le spese sostenute per il funzionamento 
dell’ufficio sono ripartite tra gli ATC in base a criteri definiti dalla 
competente struttura regionale. Il responsabile dell’ufficio trasmette 
trimestralmente alla struttura regionale competente una relazione sull’attività 
svolta.  
3)   In alternativa, vale a dire nel caso in cui la 
qualifica di Centrale Unica di Committenza (con relative iscrizioni 
propedeutiche all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, istituita dall’art. 
33 ter del d.l. n. 179/2012 convertito in l. n. 221/2012, ed all’Elenco dei 
soggetti aggregatori, disciplinata dall’art. 9 del d.l. n. 66/2014 convertito in 
l. n. 89/2014) non sia, o non possa, essere acquisita, ovvero nel caso in cui 
gli ATC non attuino la previsione del comma 2 del presente articolo, gli Ambiti 
Territoriali di Caccia, previa stipula di apposita convenzione ai sensi 
dell’art. 20, 
comma 5, della legge 
regionale 1 agosto 2014, n. 37 (“Assestamento e prima variazione al bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2014”), si avvalgono della Centrale di 
Committenza regionale Innova Puglia s.p.a. per l’affidamento di servizi e 
forniture di importo pari o superiore a 5.000,00 euro netti, ed anche per quelli 
di importo inferiore quando l’affidamento sia connesso allo svolgimento di 
attività o di progetti finanziati con fondi pubblici.  
4)   Fino alla costituzione della Centrale Unica di 
Committenza di cui al comma 2 oppure alla stipula della convenzione di cui al 
comma 3 con la Centrale di Committenza regionale InnovaPuglia s.p.a e, comunque, 
per tutti gli affidamenti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro 
netti, ciascun ATC provvede attraverso gli strumenti elettronici di acquisto 
gestiti da un soggetto aggregatore dell’ambito territoriale di riferimento, 
anche avvalendosi, ove necessario, dell’assistenza della struttura regionale 
competente in materia di faunistico-venatoria.  
5)   Quando presso i soggetti aggregatori di cui ai 
commi 3 e 4 non siano disponibili i contratti relativi alle forniture e servizi 
occorrenti o nei casi di motivata urgenza, ciascun ATC provvede allo svolgimento 
di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi 
durata e misura strettamente necessaria, nel rispetto dell’art. 4 e delle altre 
disposizioni applicabili del d.lgs. n. 50/2016.  
6)   Gli ATC comunicano alla Centrale Unica le proprie 
esigenze in merito all’acquisto di fauna selvatica da ripopolamento. La 
Centrale, ricevute le istanze degli ATC regionali, ove necessario anche 
avvalendosi dell’assistenza della struttura regionale competente in materia di 
faunistico-venatoria, bandisce un’unica gara a livello regionale prevedendo, nel 
caso, lotti differenziati per ogni tipologia di selvaggina, nel rispetto 
dell’art. 4 e delle altre disposizioni applicabili del d.lgs. n. 50/2016.  
7)   La competente Sezione regionale svolge compiti di 
vigilanza e controllo sull’attività di ciascun ATC, ivi compresa quella di cui 
ai precedenti commi del presente articolo. 
 
  Art. 15Norme transitorie e finali 1)   In caso di scioglimento dell’ATC è nominato un 
Commissario liquidatore unico munito dei necessari poteri.  
2)   In caso di accorpamento di ATC il capitale sociale 
entra a far parte della nuova associazione. Nel caso in cui gli ATC vengano 
ridefiniti, il capitale sociale è destinato ai nuovi ATC secondo apposite 
direttive regionali concordate con i Presidenti dei C.d.G. uscenti. 
3)   Il C.d.G. degli ATC redige lo Statuto dell’Ambito 
entro sessanta giorni dal suo insediamento nel rispetto delle vigenti normative, 
del presente regolamento e delle emanande linee guida regionali. 
4)   La Regione, entro novanta giorni dall’approvazione 
del nuovo Piano Faunistico Venatorio, nomina il nuovo C.d.G. degli ATC pugliesi. 
 
5)   Gli attuali Commissari Straordinari restano in 
carica fino alla nomina di cui al precedente punto. 5 bis) I termini di cui all’art. 5 comma 1 lett. g) e art. 6 commi 1 e 2 possono essere differiti, con apposita motivata deliberazione di Giunta Regionale, entro e non oltre la data del 30 maggio.(2)  
6)   In caso di variazioni territoriali degli attuali 
ATC derivanti dall’approvazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 
2018/2023, la Regione nomina, tra il personale regionale o provinciale, un 
Commissario straordinario unico per ciascun Ambito Territoriale di Caccia che 
gestisce la fase transitoria fino all’insediamento del nuovo C.d.G.. Fino alla 
nomina del Commissario straordinario unico restano in carica gli attuali 
Commissari Straordinari.  
6)   Per quanto non espressamente previsto dal presente 
regolamento e dallo statuto degli ATC, si rinvia alle disposizioni di cui al 
libro I, titolo II, capo III, del codice civile, ove applicabili, fermo restando 
che è fatto divieto agli organi degli ATC di introdurre o attuare disposizioni 
in contrasto con le norme sull’attività venatoria stabilite dalla legge, dal 
presente regolamento o dal calendario venatorio regionale.  
7)   Il presente regolamento abroga il regolamento 
n. 3 del 05 agosto 1999 e le sue successive modifiche e integrazioni (R.R. 
n. 4/2004).  
 
 (2) Comma aggiunto dal R.R. 2-2024,art.2, comma 1
  
  Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
 
  
                                
                                
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